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25 giugno 2016
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15 agosto 2018
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19 maggio 2020
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Art. 2. Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'assistenza sanitaria e sociale ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, anche mediante l'integrazione tra le relative prestazioni e la collaborazione con i comuni. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia e dei vincoli di finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, nell'ambito territoriale di competenza, i macrolivelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione. Nell'ambito del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita')) , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ((definiscono)) con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.
2. Nelle more del completamento del procedimento di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 , il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita')) , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , ((definiscono)) con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di servizio per le prestazioni da erogare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.
Commentario • 1
- 1. Riordino delle attribuzioni di vari ministeri: il decreto in GazzettaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 luglio 2018 · 0.8865322
Giurisprudenza • 109
- 1. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/10/2025, n. 8163Provvedimento: […] 9. Sono infondati anche il terzo e il quarto dei motivi di appello (anche questi esaminabili congiuntamente) con i quali, in critica alle opposte statuizioni del primo giudice, l'appellante torna a sostenere l'assimilabilità della struttura per cui è causa alla tipologia del co-housing sociale, di cui all'articolo 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, ed all'articolo 3, comma 4, del d.m. 23 novembre 2016, e la conseguente non necessità di autorizzazione ex articolo 32 della legge ragionale del Lazio 10 agosto 2016, n. 11.Leggi di più...
- art. 32 legge regionale Lazio n. 11/2016·
- co-housing sociale·
- art. 21-octies legge 241/1990·
- art. 9-bis legge regionale Lazio n. 41/2003·
- autorizzazione strutture residenziali disabili·
- giurisdizione amministrativa·
- spese di giudizio compensate·
- violazione norme sulla forma degli atti·
- prova testimoniale