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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2828/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2828/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 11/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che di seguito si riproducono: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 21.12.1996 Parte_1 CP_1
in Asolo (TV), iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Asolo nell'anno 1996, parte 2, serie A, numero 55, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1) sig. provvederà a versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1
mese, la somma di € 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia importo annualmente rivalutabile Per_1
in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di studio, mediche, ricreative e sportive.
Il contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. cesserà a partire dal raggiungimento da parte di CP_1
dell'autonomia economica. Per_1
2) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano a qualsivoglia richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro.”
Per il PM intervenuto: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 21/12/1996 contratto matrimonio in Asolo, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 11/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/12/1996 tra
[...]
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Pt_1 CP_1
Comune di Asolo, al n. 55, parte II, serie A, dell'anno 1996;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. 2828/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore dott. Carlo Azzolini Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 2828/2024 V.G. promosso da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e c.f. ) Parte_2 C.F._2
rappresentati, difesi e domiciliati come da mandato in atti e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia,
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter e 473-bis. 51 c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate il 11/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024, che di seguito si riproducono: “- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data 21.12.1996 Parte_1 CP_1
in Asolo (TV), iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Asolo nell'anno 1996, parte 2, serie A, numero 55, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
“1) sig. provvederà a versare alla sig.ra a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni CP_1 Parte_1
mese, la somma di € 1.000,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia importo annualmente rivalutabile Per_1
in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di studio, mediche, ricreative e sportive.
Il contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. cesserà a partire dal raggiungimento da parte di CP_1
dell'autonomia economica. Per_1
2) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui rinunciano a qualsivoglia richiesta economica l'uno nei confronti dell'altro.”
Per il PM intervenuto: “Voglia il Tribunale accogliere le conclusioni congiunte delle parti”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 21/12/1996 contratto matrimonio in Asolo, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note di trattazione scritta depositate il 11/11/2024 in sostituzione dell'udienza del 21/11/2024 fissata per la comparizione avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli articoli 2 e 3 n. 2, lett b), della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21/12/1996 tra
[...]
e matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Pt_1 CP_1
Comune di Asolo, al n. 55, parte II, serie A, dell'anno 1996;
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e da intendersi qui integralmente riprodotte;
- compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21/11/2024
Il Presidente estensore
Dott. Alessandro Cabianca