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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 29/10/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1553/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR RE (CF: ) C.F._1
RAMA - RISCALDAMENTO ARIA CONDIZIONATA MATERIALI SRL CP_2
(P. IVA. ) con il patrocinio dell'Avv. AR RE (CF: P.IVA_2
) C.F._2
APPELLANTI/APPELLATE INCIDENTALI nei confronti di
(CF: ) con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. PIER GIORDANO BINI (CF: e dell'Avv. C.F._3
NN ON (CF: ). C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 759/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/07/2023
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI
In data 25.09.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per le appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 759/2023, resa nella causa civile iscritta al numero r.g. n. 4132/2021, pubblicata il 04.07.2023 e comunicata in data 07.07.2023, in accoglimento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi RG. n. 1121/2021 e 1122/2022 del Tribunale di Lucca, accertato che nessuna somma è dovuta dalla
[...]
e dalla nei confronti della CP_1 CP_4 Controparte_3
respingere le domande di condanna al pagamento delle somme di €
[...]
21.681,40= con riferimento al decreto ingiuntivo n.1122/2021 e di € 32.622,68= con riferimento al decreto ingiuntivo n.1121/2021, per un totale di € 54.304,08= proposte dalla Controparte_3
Respingere l'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
[...]
Condannare la a rimborsare alle appellanti le Controparte_3 somme pagate in forza della sentenza di primo grado, complessivamente pari ad
€ 63.702,66, di cui pagate quanto a la somma di € 31.851,33 e quanto CP_4
a la somma di € 31.851,33. Controparte_1
Con condanna, infine, al pagamento del compenso professionale e delle spese legali sia del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado”.
Per la parte appellata:
“ • In via preliminare, per quanto sopra esposto, dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex adverso formulata;
• nel merito, rigettare l'appello promosso da e in CP_4 Controparte_1 ogni suo motivo e per l'effetto confermare nel merito la sentenza n. 759/2023 del Tribunale di Lucca del 4.7.2023, emessa dal Tribunale di Lucca, Dott. G. Lucente confermando la condanna delle appellanti al pagamento della somma di euro 54.304,08 in solido (come indicato nella sentenza impugnata) o nella diversa
pagina 2 di 28 ripartizione che verrà determinata dall'Ecc.ma Corte all'esito del pendente giudizio, in ogni caso in favore del Controparte_3
• in denegata ipotesi, condannare comunque le appellanti al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 54.304,08 secondo la ripartizione creditoria (euro 21.681,40 rif. d.i. 1122/2021 e euro 32.622,68 rif. d.i. 1121/2021);
• accogliere l'impugnazione incidentale in riferimento a quanto enumerato ai punti: 1) Mancata pronuncia sulla determinazione degli interessi applicabili;
2) Omessa menzione del difensore avv. Bini;
3) Rideterminazione delle spese di lite;
4) Correzione degli errori materiali, della comparsa di costituzione di Parte appellata;
• con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, condannando altresì controparte al pagamento delle spese di registrazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 759/2023 pubblicata il 04/07/2023, il Tribunale di Lucca ha così deciso: rigetta l'opposizione, ma revoca i decreti ingiuntivi opposti, considerato il pagamento parziale della somma ingiunta, condannando le opponenti al pagamento in solido della somma complessiva di € 54.304,08.
Condanna, inoltre, e al pagamento delle spese di CP_4 Controparte_1 lite in favore del liquidate in € 7.000,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle opposizioni avverso due decreti ingiuntivi n.
1121/2021 e n. 1122/2021 emessi dal Tribunale di Lucca, su ricorso della società
(di seguito solo CV o Controparte_3
) proposte rispettivamente da CP_3 [...]
(di seguito solo Parte_1 [...]
e Parte_1 Parte_2
(di seguito solo per brevità) nonché da
[...] CP_4 [...]
(di seguito solo e CP_1 Parte_3 CP_4
pagina 3 di 28 Col D.I. n. 1121/2021 era stato ingiunto alla e Pt_1 Parte_1 Parte_1
a il pagamento della somma di € 66.447,98 poi ridotta ad € 32.622,68 CP_4
(corrispondente al debito contratto dalla mandataria , oggetto di pregresso Pt_4 decreto ingiuntivo), considerata l'intervenuta transazione della convenuta opposta, con la prima delle società opponenti e la riduzione della pretesa creditoria di ½ (oltre allo scomputo di alcune fatture erroneamente poste alla base della pretesa creditoria verso CP_5 Parte_1 ma destinate ad altri cantieri di cui le debitrici non erano parte;
cfr. comparsa di costituzione 1° grado CV p. 3).
Col secondo provvedimento monitorio (D.I. 1122/2021) era stato ingiunto alla a e a il Parte_1 CP_4 Controparte_1 pagamento della somma di € 32.522,10 (corrispondente al debito contratto da
MT Società Consortile a RL, oggetto di pregresso decreto ingiuntivo) poi ridotta ad € 21.681,40, considerata l'intervenuta transazione della convenuta opposta, con la prima delle società opponenti e la riduzione della pretesa creditoria di 1/3.
Nel primo caso, oltre a contestare la destinazione dei materiali forniti da CP_4
CV al Cantiere Ex Manifattura, aveva eccepito che , mandataria dell'ATI, Pt_4 non aveva mai effettuato la contemplatio domini del rappresentato con la conseguenza che, per le obbligazioni di , essa non avrebbe potuto essere Pt_4 chiamata a rispondere. Più in particolare, aveva evidenziato che il debito di
, di cui le era stato richiesto il pagamento, si riferiva a forniture per Pt_4
l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente, che solo - e Pt_4 non essa - era incaricata di eseguire (cfr. Atto di citazione in opposizione a CP_4
d.i. pp. 4-6-12). CP_4
Rispetto al secondo provvedimento monitorio, invece, le opponenti avevano eccepito l'insussistenza della obbligazione solidale da cui sarebbe sorto il credito vantato dalla opposta, dal momento che alla società consortile a responsabilità
pagina 4 di 28 limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziatesi (e cioè MT Società Consortile a RL - costituita dal raggruppamento temporaneo di Parte_1 Controparte_6
quali mandanti, e dalla - sostituita poi da
[...] Controparte_7 CP_8
- quale mandataria) per l'esecuzione dei lavori di restauro presso l'ex
[...] convento di San Domenico/complesso Manifattura Tabacchi si sarebbe dovuta applicare la regola dettata dall'art. 2462, comma 1 c.c., in base alla quale nella s.r.l. delle obbligazioni sociali assunte verso terzi risponde soltanto la società con il suo patrimonio, mentre i soci non ne rispondono nemmeno in via sussidiaria
(Cass. 7734/2016).
Si era costituito in giudizio CV che, nel primo giudizio di opposizione, aveva osservato come la pressoché totalità delle destinazioni di materiali aveva interessato proprio il Cantiere e che solo meno del 2% della Parte_5 somma ingiunta si riferiva a materiali destinati ad altri cantieri. In ogni caso, quanto alla mancata contemplatio domini contestata da controparte, aveva rilevato che i comportamenti posti in essere da , quale mandataria, erano Pt_4 univoci nel confermare che la medesima stesse trattando con essa società convenuta opposta, spendendo il nome delle mandanti e che, quindi, non stesse agendo nel proprio interesse. Quanto alla responsabilità solidale delle mandanti,
CV aveva dedotto che questa avrebbe trovato fondamento nell'art. 48 D.L.gs.
50/2016, valorizzando la trasversalità dei materiali da esso forniti, idonei anche alla realizzazione dei lavori della categoria scorporabile OS28 (cfr. Costituzione
CV, pp. 3-6-8).
si era costituita in giudizio, anche nel secondo giudizio di CP_3 opposizione, affermando che il combinato disposto dell'art. 48 comma 5 D.L.gs n.
50/2016 e dell'art. 93 D.P.R. n. 207/2010 avrebbe imposto una deroga all'applicazione dell'art. 2462 comma 1 c.c. con conseguente responsabilità
pagina 5 di 28 solidale dei soggetti raggruppati in ATI/società consortile nei confronti dei fornitori che avevano assunto nei loro confronti, non assumendo alcun rilievo la tipologia di ATI costituita. CV valorizzava ancora una volta la circostanza che il materiale edile oggetto di fornitura fosse senz'altro trasversale, potendo essere impiegato anche per le categorie scorporabili OS28 e OS30 (cfr. atto di costituzione CV pp.
4-11).
I due procedimenti erano stati riuniti dal Giudice di prime cure.
A fronte dell'esito del giudizio di primo grado, con atto di citazione, regolarmente notificato, e (di seguito anche APPELLANTI) hanno Controparte_1 CP_4 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la società CV (di seguito anche APPELLATA o APPELLANTE INCIDENTALE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Assoluta erroneità dell'accertamento della propria obbligazione solidale in relazione alla loro posizione di soci della Controparte_9
;
[...]
2) Assoluta erroneità della tesi sostenuta nella sentenza impugnata secondo cui la propria responsabilità solidale quali mandanti sarebbe riconducibile all'art. 48 comma 5 D.Lgs n. 50/2016;
3) Insussistenza dell'obbligazione solidale da cui scaturisce il credito rivendicato da nei loro confronti, oggetto dei decreti ingiuntivi n. CP_3
1121/2021 e 1122/2021;
4) Omessa prova che la destinazione delle forniture di CV fosse il cantiere della ex Manifattura Tabacchi concesso in appalto all'ATI;
5) Sulla insussistenza della asserita propria responsabilità solidale come mandanti dell'ATI in relazione a tutte le pretese creditorie di di cui CP_3 ai decreti ingiuntivi n. 1121/2021 e 1122/2021;
pagina 6 di 28 6) In ogni caso, violazione da parte del giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cpc;
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalle predette APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_3 contestato, perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta, la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
a) Mancata pronuncia sugli interessi applicabili;
b) Omessa menzione del difensore avv. Bini;
c) Rideterminazione delle spese di lite.
L'APPELLANTE INCIDENTALE ha inoltre rilevato l'esistenza di alcuni errori materiali nel corpo della sentenza impugnata dei quali ha chiesto la correzione.
Con ordinanza del 16.07.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nei soli confronti della nei limiti della somma di € 32.622,68. Controparte_1
In data 25.09.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
pagina 7 di 28 Circa l'istanza, avanzata dalla APPELLATA, volta ad ottenere la correzione degli errori materiali della sentenza impugnata n. 759/2023, si osserva quanto segue:
1) nel merito, effettivamente, per mero errore a p. 4 della sentenza impugnata manca l'indicazione di una parte opponente il decreto ingiuntivo n.
1122/2021 (e del relativo numero di causa); tuttavia, l'istanza è assorbita dal tenore della presente sentenza e dal fatto che non risulta impugnata quella di prime cure laddove ha dato atto dell'intervenuta transazione con
[...]
Parte_1
2) nel merito, effettivamente per mero errore a p. 5 della sentenza impugnata manca il riferimento anche all'estinzione del giudizio RG. 3986/2021, a seguito della transazione intervenuta con tuttavia, la Parte_1 transazione con quest'ultima è un fatto pacifico di cui si dà atto anche in questa sede. Vanno, pertanto, richiamate le medesime considerazioni di cui al punto precedente.
Non si ritiene, invece, fondata la istanza volta ad ottenere la correzione dell'errore materiale a p. 5 e a p. 7 ove, secondo parte appellata, non si terrebbe conto della pluralità di transazioni intervenute con la Parte_1 risultando la stessa assorbita dal tenore della presente statuizione.
L'APPELLO PRINCIPALE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. I primi due motivi di appello principale ed il quinto vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Col primo motivo e denunciano l'assoluta erroneità CP_4 Controparte_1 dell'accertamento dell'esistenza di una obbligazione solidale in capo a ciascuna di esse, in relazione alla loro posizione di soci della MT, società consortile a pagina 8 di 28 responsabilità limitata, (di seguito solo MT) nonostante che le rispettive prestazioni fossero riferite a lavori scorporabili.
Sostengono le APPELLANTI che il primo giudice avrebbe completamente travisato Parte i fatti, in quanto la responsabilità solidale di tutte le imprese del (che aveva visto, come mandataria, prima e, dopo la sua liquidazione coatta CP_7 amministrativa, ), avrebbe potuto essere astrattamente configurata solo Pt_4 per il decreto ingiuntivo n. 1122/2021, per il complessivo ammontare di €
32.522,10, ma non certamente per il decreto ingiuntivo n. 1121/2021, per il maggiore importo di € 66.447,98, (importi poi ridotti in sentenza, rispettivamente di un terzo e della metà, a seguito della intervenuta transazione con la
[...]
CV, infatti - per il periodo in cui, dopo la Parte_1 liquidazione coatta amministrativa di , era divenuta mandataria CP_7 Pt_4
Parte dell' - aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento n. 1767/2018 nei confronti di , anche se il pagamento era rimasto inadempiuto, a seguito del Pt_4 fallimento di quest'ultima, dichiarato dal Tribunale di Genova nel 2019 ed aveva poi chiesto ed ottenuto la predetta ingiunzione di pagamento n. 1121/2021, nei confronti di due delle mandanti dell'ATI, ossia e CP_4 Parte_1
senza coinvolgere l'altra mandante
[...] Controparte_1
Col secondo motivo, le medesime APPELLANTI denunciano l'assoluta erroneità della tesi sostenuta nella sentenza impugnata secondo cui la loro responsabilità solidale sarebbe riconducibile all'art. 48 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
L'APPELLATA replica che l'ATI in questione è di tipo misto, perché ricorre sia lo schema del raggruppamento orizzontale con riferimento alla categoria prevalente
OG2 e alla categoria scorporabile OS28, che quello del raggruppamento verticale in relazione alla categoria scorporabile OS30 e precisa che, se una categoria scorporabile è assunta da due imprese, entrambe sono solidalmente responsabili pagina 9 di 28 per i debiti contratti nella categoria di assunzione [cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c., p. 6].
Deduce, quindi, CV che, nel caso di specie, il raggruppamento orizzontale riguarderebbe sia la categoria prevalente (OG2), che quella scorporabile (OS28),
(categoria quest'ultima in riferimento alla quale e avrebbero CP_4 Pt_4 assunto insieme i lavori) tanto che la solidarietà tra le imprese consorziate sarebbe stata candidamente ammessa dalle odierne APPELLANTI, laddove avevano affermato essere pacifico che esse avrebbero dovuto rispondere, in via solidale, con , solo e soltanto dei debiti delle categorie OS28 e OS30 (cfr. Pt_4 memoria ex art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c., pag. 4).
CV sostiene inoltre, che nelle ATI miste, accanto alla impresa capogruppo mandataria dell'intero raggruppamento, debba individuarsi un'ulteriore impresa mandataria che, nell'ambito del sub-raggruppamento relativo ai lavori scorporabili, sarebbe soggetta alle stesse regole generali previste per la capogruppo, inclusa quella che le impone di possedere almeno il 40% dell'importo dei lavori nella categoria di riferimento, secondo quanto emergerebbe dalla sentenza 15 ottobre 2018, n. 5919, della sez. VI del Consiglio di Stato.
Col quinto motivo di appello, e deducono la insussistenza della CP_4 CP_1 pretesa propria responsabilità solidale quali mandanti dell'ATI, in relazione a tutte le pretese creditorie del CV di cui ai decreti ingiuntivi nn. 1121/2021 e
1122/2021, allegando, in particolare, che per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità sarebbe limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza e che, dunque, ciò che assumerebbe rilevanza decisiva sarebbe la destinazione effettiva delle forniture e la loro inerenza o meno ai lavori prevalenti o a quelli scorporabili. Conseguentemente, evidenziano la palese non confacenza dei materiali edili forniti da CV con i lavori delle categorie OS28 e
OS30.
pagina 10 di 28 L'APPELLATA replica che il motivo sarebbe al di fuori del perimetro del giudizio esulando da quanto espressamente disposto dal Giudice con la sentenza appellata e che i materiali forniti da CV sarebbero caratterizzati da un grado di trasversalità che li renderebbe adatti ad un loro impiego anche nelle categorie scorporabili.
Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.
Il disciplinare di gara dell'appalto pubblico integrato per i lavori di restauro dell'ex convento San Domenico/complesso Ex Manifattura Tabacchi, in data 12/10/2010, prevedeva tre tipologie di lavorazioni così indicate nel dettaglio:
Le suddette Opere architettoniche e strutturali di cui alla categoria prevalente
OG2, alla categoria scorporabile OS30 e alla categoria scorporabile OS28) sono analiticamente riportate nel seguente estratto del CSA:
pagina 11 di 28 Le imprese tenute alla esecuzione di tali opere - dopo il fallimento della mandataria – erano, in forza dell'atto di subentro del 04.10.2017, le CP_7 seguenti:
1) , per la categoria prevalente OG2/VI e la categoria scorporabile CP_8
OS28/IV in quota parte (quota 83,28%);
2) per la categoria scorporabile OS28, in quota parte (quota 4,05%); CP_4
3) per la categoria prevalente OG2 in quota Parte_1 parte (quota 0,01%);
4) per la categoria scorporabile OS30 (quota del 12,66%). Controparte_1
Occorre precisare che le sopra riportate percentuali si riferiscono non alla misura nell'esecuzione dei lavori, ma alla partecipazione delle imprese all'ATI;
pagina 12 di 28 partecipazione che si ritrova nelle medesime percentuali nella compagine societaria di MT (come emerge dalla visura di quest'ultima versata in atti).
Il predetto disciplinare di gara richiama il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito anche Codice appalti 2006) il quale - aggiornato al decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 - ha trovato attuazione con il D.P.R. n. 207/2010.
Ebbene, l'art. 93 di tale Regolamento di attuazione prevede che i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal come esecutori dei lavori, dopo CP_10
l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori e ciò è quanto avvenuto nella fattispecie, in quanto - dopo il contratto di appalto concluso in data 19.07.2013 tra il CP_11
Parte
e l' composta da (quale mandataria, poi
[...] Controparte_12 sostituita da a seguito della sua liquidazione coatta amministrativa), Pt_4
e (quali Controparte_1 CP_4 Parte_1 mandanti) - con atto in data 18.11.2013, per l'esecuzione delle opere oggetto del predetto contratto di appalto era stata costituita la la quale Controparte_13
è stata destinataria di una ingiunzione di pagamento su ricorso di CV per forniture da questa eseguite in suo favore e rimaste insolute.
Occorre rilevare che l'art. 37 comma 1 del Codice appalti 2006 prevedeva che
“nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria”.
A sua volta, l'art. 48 D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice Appalti 2016) distingueva anch'esso espressamente al comma 1, tra RTI di tipo “verticale”,
pagina 13 di 28 in cui un operatore economico era qualificato per eseguire la categoria prevalente
(“lavori”) mentre gli altri per eseguire le categorie scorporabili (“lavori”) e RTI di tipo “orizzontale” in cui le categorie o tipologie di prestazioni erano considerate omogenee e, per la loro esecuzione, tutte le imprese del raggruppamento erano indistintamente qualificate.
In altri termini, in entrambi i casi previsti dalle suddette norme ricorreva un raggruppamento di tipo “orizzontale”, quando l'ATI doveva realizzare lavori della medesima categoria, mentre nell'ATI “verticale” la suddivisione era anche di tipo
“qualitativo”, nel senso che l'impresa capogruppo o mandataria doveva necessariamente realizzare le prestazioni di natura prevalente (nei lavori), avendo dovuto, invece, le prestazioni scorporabili (sempre nei lavori) essere eseguite dalle altre imprese, le c.d. mandanti.
Nella fattispecie, l'ATI è di tipo misto, in quanto la mandataria oltre ad essere tenuta a svolgere i lavori della categoria principale (prevalente) - ed in tal senso l'ATI è verticale - risulta anche tenuta ad eseguire in quota parte, insieme alla mandante i lavori della categoria scorporabile OS28 (ATI orizzontale). Il CP_4 dato fattuale risulta altresì confermato dal nomen juris. Invero, in sede di costituzione della riunione temporanea di imprese - a seguito della liquidazione coatta amministrativa di e del subentro nel contratto di appalto Controparte_14 di - all'art. 1 testualmente si precisa che le società Pt_4 Parte_1
e “convengono e dichiarano di
[...] CP_4 Controparte_1 riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese (…) di tipo misto secondo le percentuali indicate in premessa”.
Parte La responsabilità dei diversi soggetti facenti parte del risulta differenziata proprio in relazione alla tipologia ed entità delle prestazioni che ciascuno di essi avrebbe dovuto eseguire, posto che sia l'art. 37 comma 5 D. Lgs n. 163/2006, sia l'art. 48 comma 5 D. Lgs n. 50/2016 prevedevano che la “responsabilità
pagina 14 di 28 Parte solidale” tra i componenti il e cioè per gli assuntori di lavori scorporabili
(e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie), nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, fosse limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
Solo per le imprese riunite in RTI verticale, la responsabilità era, quindi, limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza (lavori scorporabili), ferma restando la responsabilità della mandataria per l'intero appalto.
Da tali disposizioni si evince, dunque, che:
• nel caso di RTI orizzontale, in presenza di attività eterogenee principali, la responsabilità tra le imprese del raggruppamento fosse pienamente solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori;
• nel caso di RTI verticale, la responsabilità delle mandanti fosse limitata alla esecuzione delle prestazioni secondarie di relativa competenza, come assunte e dichiarate in gara, mentre solo la responsabilità della mandataria dovesse essere estesa a tutte le prestazioni dell'appalto.
Infatti, entrambe le norme sopra richiamate distinguono chiaramente tra prestazioni principali (o prevalenti) di spettanza della mandataria e prestazioni secondarie (o scorporabili), di spettanza delle mandanti, prevedendo altresì, che nell'ambito di ciascuna categoria, più imprese si sarebbero potute occupare dei relativi lavori ed in tal senso il raggruppamento sarebbe stato orizzontale.
La giurisprudenza amministrativa ha condensato i tratti caratterizzanti dell'ATI verticale e orizzontale nei seguenti termini: "la distinzione tra a.t.i. orizzontali e
a.t.i. verticali [...] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l'a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o
pagina 15 di 28 associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'a.t.i. di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili" (
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 22 del 13 giugno 2012).
Applicando tali principi alla fattispecie, in quanto tenuta ad Controparte_1 eseguire soltanto le opere scorporabili della categoria OS30, non può ritenersi solidalmente responsabile per la mancata esecuzione delle opere della categoria principale, di spettanza della mandataria, essendo ravvisabile al riguardo un RTI verticale, mentre in quanto tenuta ad eseguire, pro quota, le opere CP_4 scorporabili della categoria OS28 è solidalmente responsabile con la mandataria
, non già per la mancata esecuzione delle opere della categoria principale Pt_4
(rispetto alle quali è configurabile, anche in questo caso, un RTI verticale), ma soltanto per la corretta esecuzione delle opere scorporabili della categoria OS28, essendo al riguardo ravvisabile un'ATI orizzontale tra la stessa e . CP_4 Pt_4
Occorre, tuttavia, precisare che non essendo destinataria Controparte_1 del D.I. n. 1121/2021, seppure non fosse legittimata a proporre opposizione, ha per contro, interesse ad impugnare, avendo il Tribunale revocato entrambi i decreti ingiuntivi opposti e condannato entrambe le opponenti al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 54.304,08.
Part In altri termini, on è tenuta al pagamento della minor somma di € 32.622,68
(oggetto del primo D.I. 1221/2021 così come ridotto a seguito della transazione con e quindi, non avrebbe potuto essere Parte_1 condannata al relativo pagamento per il fatto che il predetto D.I. n. 1121/2021
pagina 16 di 28 era stato ottenuto da CV, dopo la vana esecuzione di quello previamente ottenuto nei confronti di , per il debito di quest'ultima, relativo al mancato Pt_4 pagamento della fornitura di materiali per quanto concerne le opere delle categorie OG2 e OS28, solo nei confronti di e di CP_4 Parte_1
[...]
Part La sentenza impugnata va, quindi, riformata, per la errata condanna di al pagamento sia dell'importo di € 32.622,68 (oggetto del primo D.I. 1121/2021 così come ridotto a seguito della transazione con Parte_1
, quale parte non ingiunta, sia della somma di € 21.681,40, oggetto del
[...] secondo D.I. n. 1122/2021 così come ridotto a seguito della transazione con
, essendo stata erroneamente ritenuta Parte_1 responsabile in solido con ciascuna mandataria, per le opere della categoria prevalente OG2 avendo dovuto essere, invece, ritenuta obbligata per le opere della categoria scorporabile OS30.
Part In sostanza, avrebbe potuto essere legittimamente chiamata a corrispondere gli importi delle forniture effettuate da CV per i lavori scorporabili relativi alla categoria OS30, di sua spettanza. Tuttavia, con il secondo D.I. n. 1122/2021,
CV ha ritenuto tutte le socie di MT responsabili solidalmente senza distinguere tra forniture relative a lavori prevalenti e forniture relative a lavori scorporabili.
Part La responsabilità solidale di con e poi con , avrebbe dovuto CP_7 Pt_4 ritenersi, dunque, sussistente per le sole opere scorporabili della categoria OS30.
Ciò, peraltro, comporta l'impossibilità di determinare in che misura possa essere chiamata a rispondere per le forniture di sua spettanza, posto che CP_1
l'onere della prova che grava inevitabilmente sull'originaria attrice in senso sostanziale, odierna APPELLATA, non risulta da questa adempiuto, né è possibile Part rinvenire dai documenti versati in atti le forniture di esclusiva spettanza di pagina 17 di 28 (motivo per cui non si ritiene neanche di disporre CTU perché sulla base degli atti non sarebbe ricostruibile la destinazione dei materiali alla categoria OS30).
Anche per quanto concerne la posizione di il D.I. n. 1121/2021 e quello n. CP_4
1122/2022 non erano stati legittimamente emessi nei suoi confronti, seppure poi siano stati revocati, a fronte di un successivo pagamento parziale, da parte della né risulta corretta la sentenza impugnata Parte_1
(che, come detto, ha condannato la stessa al pagamento solidale, della CP_4 somma complessiva di € 54.304,08, pari alla somma tra l'importo di € 21.681,40
(ottenuta riducendo di 1/3 quella oggetto del D.I. n. 1122/2021 e l'importo di €
32.622,68, ottenuta riducendo di 1/2 quella oggetto del D.I. n. 1122/2021, oltre allo scomputo di alcune fatture relative a materiali non destinati al Cantiere di
). Parte_5
La responsabilità solidale di con e poi con , è infatti, da CP_4 CP_7 Pt_4 ritenere sussistente per le sole opere scorporabili della categoria OS28, per le quali la stessa società era costituita in ATI orizzontale con ciascuna delle predette mandatarie.
Pertanto, non avendo CV specificato l'importo ad essa spettante e dovuto da e da relativamente agli importi di rispettiva competenza delle CP_4 CP_1 relative opere scorporabili che erano incaricate di eseguire e, avendo agito per l'intero, la sentenza impugnata va integralmente riformata, senza alcuna condanna di e di CP_4 CP_1
II. Col terzo motivo di gravame le APPELLANTI deducono l'insussistenza dell'obbligazione solidale da cui scaturisce il credito rivendicato da CP_3 nei loro confronti, di cui ai decreti ingiuntivi n. 1121/2021 e n. 1122/2021.
Sostengono, in particolare, che, ai sensi dell'art. 2462 comma 2 c.c., nelle società consortili a R.L. (quale è MT), delle obbligazioni sociali risponde soltanto la pagina 18 di 28 società con il suo patrimonio, ad eccezione del caso disciplinato dal comma 2 dell'art. 2497 c.c., con conseguente inapplicabilità alle medesime società del comma 2 dell'articolo 2615 del codice civile, che in materia di consorzi con attività esterna, prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del . CP_10
Ciò posto, per quanto riguarda il D.I. n. 1121/2021 il Collegio richiama le considerazioni sopra svolte.
Per quanto concerne, invece, il D.I. n. 1122/2021, con cui è stato chiesto ai soci di MT il pagamento di quanto alla stessa in precedenza ingiunto, occorre ribadire che tale società consortile era stata costituita con atto in data 18.11.2013 per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto concluso in data Parte 19.07.2013 tra il e l' composta da CP_11 CP_12
, e
[...] Controparte_1 CP_4 Parte_1
E' pacifico che le opere siano state eseguite dalla predetta società consortile fino al subentro di nella precedente mandataria . Pt_4 CP_7
Occorre, dunque, in questa sede accertare se il primo giudice abbia correttamente ritenuto responsabili le mandanti in solido con MT, quali soci di quest'ultima.
Osserva al riguardo il Collegio che l' Controparte_15 costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dà luogo alla creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica, né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto (In tal senso Cass. Sez. 5 -
Ordinanza n. 4753 del 24/02/2025).
Occorre, tuttavia, rammentare anche che, come di recente ribadito dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 22789 del 07/08/2025), “ai fini dell'esecuzione dell'appalto, ferme le distinzioni tra le diverse forme di associazione (orizzontale, verticale e mista) e le conseguenti differenze di
pagina 19 di 28 disciplina in base alla normativa applicabile ratione temporis, le imprese raggruppate possono liberamente definire il loro rapporto organizzativo interno
(dal semplice coordinamento nell'esecuzione dei lavori fino alla possibilità̀ di ricorrere al modello societario)”.
Ebbene, contemplando la possibilità̀ per le imprese appartenenti all'ATI di costituire società̀ anche consortili per l'esecuzione dei lavori, il legislatore ha comunque voluto mantenere intatto il regime di responsabilità previsto per le imprese associate, onde evitare che, come ha precisato la Corte regolatrice, “la costituzione di società̀ a responsabilità̀ limitata per l'esecuzione dei lavori valesse
a "schermare" tali forme di responsabilità̀, in tal modo pregiudicando una specifica tutela offerta a favore sia dell'Amministrazione sia (…) anche di subappaltanti e fornitori” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20900 del 2023).
Part Occorre, quindi, interrogarsi sul regime di responsabilità di quali socie CP_4 di MT, società consortile costituita a valle per l'esecuzione dei lavori per cui è lite.
Se è vero che l'art. 2615, comma 2, c.c. prescrive che "per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei singoli consorziati rispondono CP_10 questi ultimi solidalmente col fondo consortile", occorre anche rammentare l'insegnamento della Suprema Corte, (Cass. Sez. 5 -
Sentenza n. 15863 del 24/07/2020), a mente del quale, “qualora un CP_10 assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1,
c.c. (nel testo vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può
pagina 20 di 28 comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
La Suprema Corte è ritornata sul tema anche con una recentissima pronuncia e ha ribadito il “principio per cui, in materia di società consortile, costituita secondo Cont il tipo delle società di capitali (nella specie, , la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (tra i quali principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, primo comma, cod. civ., in virtù del quale nella Srl, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio - fatta eccezione nel caso disciplinato dall'art. 2497, secondo comma cod. civ.,- con conseguente inapplicabilità alla società consortile dell'art.
2615, secondo comma, cod. civ. - che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del ” (Cass., Sez.1, Sentenza n. 12131 del 08/05/2025). CP_10
Tanto premesso, va rilevato che la regola della intangibilità della responsabilità individuale dei soci incontra, tuttavia, una deroga nella disciplina pubblicistica in tema di appalti con cui il caso de quo inevitabilmente dialoga.
L'eccezione è, invero, prevista dall'art. 37 comma 5 Codice Appalti 2006 e dall'art. 48 comma 5 Codice Appalti 2016 che prevedono una responsabilità solidale delle imprese, comunque raggruppate in ATI, nei confronti della stazione pagina 21 di 28 appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Infatti, come afferma la stessa Corte regolatrice (Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 20900 del 18/07/2023), “in caso di costituzione, da parte di un'associazione temporanea di imprese, di una società, anche consortile, per
l'esecuzione totale o parziale dei lavori ex art. 26 del d.lgs. n. 406 del 1991, delle obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori risponde non solo la società medesima, entro i limiti del proprio capitale, ma anche, in presenza dei presupposti di operatività dell'art. 13, comma 2, l.n. 109 del 1994, la capogruppo o mandataria, in quanto la limitazione di responsabilità di cui gode la società costituita ex art. 26, d.lgs. n. 406 del 1991 non vale ad escludere
l'ulteriore specifica forma di responsabilità contemplata dalla legge a favore di subappaltanti e fornitori”.
Tale regime risulta però temperato dalla previsione, secondo la quale, in caso di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Ebbene, venendo alla fattispecie concreta, è emerso pacificamente, sia dalla documentazione versata in atti, sia dalle argomentazioni svolte dalle parti, che nel caso de quo le odierne APPELLANTI abbiano svolto esclusivamente lavori scorporabili (RAMA quelli ascrivibili alla categoria OS28, assieme ad , e MI, Pt_4 da sola, quelli ascrivibili alla categoria OS30).
È altresì pacifica l'interpretazione del combinato disposto dall'art. 37 comma 5
Codice Appalti 2006 - applicabile, ratione temporis, al caso in esame - che esclude la responsabilità solidale delle mandatarie e dei soci di una società consortile costituita per l'appalto di opere pubbliche, in caso di lavori scorporabili.
Part Pertanto, e - non essendo, neanche in minima parte, tenute allo CP_4 svolgimento dei lavori della categoria prevalente - non possono essere ritenute pagina 22 di 28 responsabili, in solido, per le forniture dei materiali effettuati ad per Pt_4
l'esecuzione di tali opere.
Non convince neppure l'argomentazione spesa dall'APPELLATA circa la trasversalità dei materiali forniti che sarebbero potuti risultare utili sia per la categoria principale, che per quella dei lavori scorporabili, giacché, in assenza di una precisa determinazione degli importi relative alle forniture effettuate per la categoria OS28 e OS30 si finirebbe - condannando al pagamento della CP_16 somma ingiunta - per delineare una responsabilità per debito altrui. Invero, non solo ambedue risponderebbero anche delle forniture di materiali della categoria principale, cui le stesse erano estranee, ma reciprocamente risponderebbero l'una per i lavori della categoria scorporabile dell'altra.
In definitiva, CV avrebbe potuto far valere le proprie pretese per l'intero solo nei confronti della mandataria e di (anch'essa Parte_1 impegnata nella realizzazione delle opere prevalenti), mentre, invece, avrebbe Part dovuto agire pro quota nei confronti di CP_4
Inoltre, poiché le quote di responsabilità non risultano determinate né determinabili sulla base dei documenti di causa, la sentenza deve essere Part riformata senza alcuna condanna di CP_4
IV. Con il quarto motivo di appello, le APPELLANTI lamentano la mancata prova che la destinazione delle forniture del CV fosse il cantiere della ex Manifattura
Tabacchi.
L'APPELLATA, dal canto proprio, replica che il credito risulta pienamente provato e che solo due fatture erano riferite ad altri cantieri, fatture il cui importo è stato prontamente scomputato dalla propria pretesa iniziale (inizialmente pari a
66.447,98, poi ridotta in sede di comparsa di costituzione e risposta).
A giudizio del Collegio, il motivo seppure non fondato - in quanto, da un esame pagina 23 di 28 delle fatture versate in atti è possibile ricavare la destinazione al Cantiere di Pt_5 incrociando i dati della fattura con quelli dei DDT allegati, richiamati in ciascuna fattura prodotta, riportando i medesimi DDT nell'intestazione il cantiere di destinazione, con conseguente individuazione per relationem della destinazione dei materiali il cui pagamento è richiesto nelle fatture prodotte – è assorbito dalle considerazioni sopra svolte.
V. Con il sesto motivo di appello, le APPELLANTI lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di prime cure avrebbe travalicato il perimetro tracciato dalla creditrice in primo grado andando ad estendere la condanna richiesta da CV solo nei confronti di e (quest'ultima CP_4 Parte_1
Part transigente), anche a
Il motivo di appello è fondato ed è anch'esso assorbito dalle considerazioni svolte in relazione ai primi due motivi di gravame, essendo parte Controparte_1 non attinta dal D.I. n. 1121/2021.
L'APPELLO INCIDENTALE
1) CV ha proposto appello incidentale contestando, col primo motivo (MANCATA
PRONUNCIA SUGLI INTERESSI APPLICABILI) la sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante la formulazione di apposita domanda sugli interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002, il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sul punto.
L'accoglimento dell'appello principale con conseguente integrale riforma della Part sentenza di primo grado e la non debenza del capitale da parte di e CP_4 rende assorbito l'esame del presente motivo sugli interessi applicabili.
2) Con il secondo motivo di appello incidentale DEL CP_17
DIFENSORE AVV. BINI), CV lamenta che, nell'incipit della sentenza oggetto di gravame, non vi sia indicazione del proprio secondo difensore, Avv. Bini, e richiede l'integrazione delle spese processuali con riferimento al medesimo.
Ritiene il Collegio che si tratti esclusivamente di un errore materiale, frutto di una pagina 24 di 28 mera omissione del Giudice di prime cure che non incide in punto di quantificazione delle spese di lite, ove si consideri che, in tema di mandato assunto da due difensori rispetto ad una medesima parte, l'art. 8, comma 1, D.M.
55/2014 (come modificato dal DM 147/2022) prevede che, quando “incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”.
Deve, pertanto, procedersi esclusivamente ad integrare l'epigrafe della sentenza impugnata con l'indicazione dell'Avv. Bini quale difensore di CV assieme all'Avv.
Buoni, posto che CV risulta parte soccombente secondo una valutazione unitaria dell'esito complessivo del giudizio.
3) Col terzo motivo (RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE DI LITE) di appello incidentale, CV lamenta, altresì, che il giudice di primo grado abbia liquidato un compenso unitario al di sotto dei minimi, valorizzando, in particolare, la modifica normativa apportata dal DM 37/2018 all'art. 4 DM 55/2014, con cui si è previsto che i valori medi delle tabelle non possano essere diminuiti oltre il 50%.
Rileva la Corte che la novella legislativa ha effettivamente introdotto una soluzione di continuità rispetto alla disciplina precedente che “non contemplava un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023), di talché ad oggi, non è dato al giudice poter ridurre il compenso portandolo al di sotto dei valori minimi.
Ad ogni modo, stante l'integrale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello principale, in occorre riquantificare le spese, a beneficio delle APPELLANTI, con conseguenza infondatezza del motivo in commento.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE
pagina 25 di 28 Parte APPELLATA deve poi essere condannata, come tempestivamente richiesto con l'atto di appello, al rimborso in favore di ciascuna delle APPELLANTI degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, (€ 31.851,33 cadauna), oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (vedi tra le altre
Cass 01/10/2019 n.24475: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne consegue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass. 12/11/2021 n. 34011; Cass. 17/12/2010 n. 25589).
LE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriose le APPELLANTI) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di CV, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità, (Cass. Sez. 3
Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 e Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024), “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”
P.Q.M.
pagina 26 di 28 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e Controparte_1 [...] nei confronti di Parte_2 [...]
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_3 quest'ultima, avverso la sentenza n. 759/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/07/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
• accertato che nessuna somma è dovuta da ciascuna delle APPELLANTI a favore dell'APPELLATA, RESPINGE le domande proposte da
[...] di condanna al pagamento delle somme di € Controparte_3
21.681,40, con riferimento al decreto ingiuntivo n.1122/2021 e di € 32.622,68, con riferimento al decreto ingiuntivo n.1121/2021, per un totale di € 54.304,08;
• CONDNN alla restituzione Controparte_3 in favore di Parte_2 della somma di € 31.851,33 e in favore di della
[...] Controparte_1 somma di € 31.851,33, oltre interessi di legge dal pagamento al saldo effettivo;
2. RESPINGE l'appello incidentale;
3. CONDNN al pagamento Controparte_3 delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che del giudizio d'appello che liquida in:
• € 14.103,00 per compensi professionali relativi al primo grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
• € 9.991,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
pagina 27 di 28 Firenze, camera di consiglio del 27.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Antonia Grimolizzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente relatore dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1553/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
AR RE (CF: ) C.F._1
RAMA - RISCALDAMENTO ARIA CONDIZIONATA MATERIALI SRL CP_2
(P. IVA. ) con il patrocinio dell'Avv. AR RE (CF: P.IVA_2
) C.F._2
APPELLANTI/APPELLATE INCIDENTALI nei confronti di
(CF: ) con il Controparte_3 P.IVA_3 patrocinio dell'Avv. PIER GIORDANO BINI (CF: e dell'Avv. C.F._3
NN ON (CF: ). C.F._4
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n. 759/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/07/2023
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI
In data 25.09.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per le appellanti:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca n. 759/2023, resa nella causa civile iscritta al numero r.g. n. 4132/2021, pubblicata il 04.07.2023 e comunicata in data 07.07.2023, in accoglimento delle opposizioni ai decreti ingiuntivi RG. n. 1121/2021 e 1122/2022 del Tribunale di Lucca, accertato che nessuna somma è dovuta dalla
[...]
e dalla nei confronti della CP_1 CP_4 Controparte_3
respingere le domande di condanna al pagamento delle somme di €
[...]
21.681,40= con riferimento al decreto ingiuntivo n.1122/2021 e di € 32.622,68= con riferimento al decreto ingiuntivo n.1121/2021, per un totale di € 54.304,08= proposte dalla Controparte_3
Respingere l'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
[...]
Condannare la a rimborsare alle appellanti le Controparte_3 somme pagate in forza della sentenza di primo grado, complessivamente pari ad
€ 63.702,66, di cui pagate quanto a la somma di € 31.851,33 e quanto CP_4
a la somma di € 31.851,33. Controparte_1
Con condanna, infine, al pagamento del compenso professionale e delle spese legali sia del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre al rimborso delle spese di registrazione della sentenza di primo grado”.
Per la parte appellata:
“ • In via preliminare, per quanto sopra esposto, dichiarare inammissibile e in ogni caso rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado ex adverso formulata;
• nel merito, rigettare l'appello promosso da e in CP_4 Controparte_1 ogni suo motivo e per l'effetto confermare nel merito la sentenza n. 759/2023 del Tribunale di Lucca del 4.7.2023, emessa dal Tribunale di Lucca, Dott. G. Lucente confermando la condanna delle appellanti al pagamento della somma di euro 54.304,08 in solido (come indicato nella sentenza impugnata) o nella diversa
pagina 2 di 28 ripartizione che verrà determinata dall'Ecc.ma Corte all'esito del pendente giudizio, in ogni caso in favore del Controparte_3
• in denegata ipotesi, condannare comunque le appellanti al pagamento in favore dell'appellata della somma di euro 54.304,08 secondo la ripartizione creditoria (euro 21.681,40 rif. d.i. 1122/2021 e euro 32.622,68 rif. d.i. 1121/2021);
• accogliere l'impugnazione incidentale in riferimento a quanto enumerato ai punti: 1) Mancata pronuncia sulla determinazione degli interessi applicabili;
2) Omessa menzione del difensore avv. Bini;
3) Rideterminazione delle spese di lite;
4) Correzione degli errori materiali, della comparsa di costituzione di Parte appellata;
• con vittoria di spese e competenze per il doppio grado di giudizio, condannando altresì controparte al pagamento delle spese di registrazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 759/2023 pubblicata il 04/07/2023, il Tribunale di Lucca ha così deciso: rigetta l'opposizione, ma revoca i decreti ingiuntivi opposti, considerato il pagamento parziale della somma ingiunta, condannando le opponenti al pagamento in solido della somma complessiva di € 54.304,08.
Condanna, inoltre, e al pagamento delle spese di CP_4 Controparte_1 lite in favore del liquidate in € 7.000,00 per Controparte_3 compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Tale sentenza è stata emessa sulle opposizioni avverso due decreti ingiuntivi n.
1121/2021 e n. 1122/2021 emessi dal Tribunale di Lucca, su ricorso della società
(di seguito solo CV o Controparte_3
) proposte rispettivamente da CP_3 [...]
(di seguito solo Parte_1 [...]
e Parte_1 Parte_2
(di seguito solo per brevità) nonché da
[...] CP_4 [...]
(di seguito solo e CP_1 Parte_3 CP_4
pagina 3 di 28 Col D.I. n. 1121/2021 era stato ingiunto alla e Pt_1 Parte_1 Parte_1
a il pagamento della somma di € 66.447,98 poi ridotta ad € 32.622,68 CP_4
(corrispondente al debito contratto dalla mandataria , oggetto di pregresso Pt_4 decreto ingiuntivo), considerata l'intervenuta transazione della convenuta opposta, con la prima delle società opponenti e la riduzione della pretesa creditoria di ½ (oltre allo scomputo di alcune fatture erroneamente poste alla base della pretesa creditoria verso CP_5 Parte_1 ma destinate ad altri cantieri di cui le debitrici non erano parte;
cfr. comparsa di costituzione 1° grado CV p. 3).
Col secondo provvedimento monitorio (D.I. 1122/2021) era stato ingiunto alla a e a il Parte_1 CP_4 Controparte_1 pagamento della somma di € 32.522,10 (corrispondente al debito contratto da
MT Società Consortile a RL, oggetto di pregresso decreto ingiuntivo) poi ridotta ad € 21.681,40, considerata l'intervenuta transazione della convenuta opposta, con la prima delle società opponenti e la riduzione della pretesa creditoria di 1/3.
Nel primo caso, oltre a contestare la destinazione dei materiali forniti da CP_4
CV al Cantiere Ex Manifattura, aveva eccepito che , mandataria dell'ATI, Pt_4 non aveva mai effettuato la contemplatio domini del rappresentato con la conseguenza che, per le obbligazioni di , essa non avrebbe potuto essere Pt_4 chiamata a rispondere. Più in particolare, aveva evidenziato che il debito di
, di cui le era stato richiesto il pagamento, si riferiva a forniture per Pt_4
l'esecuzione dei lavori appartenenti alla categoria prevalente, che solo - e Pt_4 non essa - era incaricata di eseguire (cfr. Atto di citazione in opposizione a CP_4
d.i. pp. 4-6-12). CP_4
Rispetto al secondo provvedimento monitorio, invece, le opponenti avevano eccepito l'insussistenza della obbligazione solidale da cui sarebbe sorto il credito vantato dalla opposta, dal momento che alla società consortile a responsabilità
pagina 4 di 28 limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziatesi (e cioè MT Società Consortile a RL - costituita dal raggruppamento temporaneo di Parte_1 Controparte_6
quali mandanti, e dalla - sostituita poi da
[...] Controparte_7 CP_8
- quale mandataria) per l'esecuzione dei lavori di restauro presso l'ex
[...] convento di San Domenico/complesso Manifattura Tabacchi si sarebbe dovuta applicare la regola dettata dall'art. 2462, comma 1 c.c., in base alla quale nella s.r.l. delle obbligazioni sociali assunte verso terzi risponde soltanto la società con il suo patrimonio, mentre i soci non ne rispondono nemmeno in via sussidiaria
(Cass. 7734/2016).
Si era costituito in giudizio CV che, nel primo giudizio di opposizione, aveva osservato come la pressoché totalità delle destinazioni di materiali aveva interessato proprio il Cantiere e che solo meno del 2% della Parte_5 somma ingiunta si riferiva a materiali destinati ad altri cantieri. In ogni caso, quanto alla mancata contemplatio domini contestata da controparte, aveva rilevato che i comportamenti posti in essere da , quale mandataria, erano Pt_4 univoci nel confermare che la medesima stesse trattando con essa società convenuta opposta, spendendo il nome delle mandanti e che, quindi, non stesse agendo nel proprio interesse. Quanto alla responsabilità solidale delle mandanti,
CV aveva dedotto che questa avrebbe trovato fondamento nell'art. 48 D.L.gs.
50/2016, valorizzando la trasversalità dei materiali da esso forniti, idonei anche alla realizzazione dei lavori della categoria scorporabile OS28 (cfr. Costituzione
CV, pp. 3-6-8).
si era costituita in giudizio, anche nel secondo giudizio di CP_3 opposizione, affermando che il combinato disposto dell'art. 48 comma 5 D.L.gs n.
50/2016 e dell'art. 93 D.P.R. n. 207/2010 avrebbe imposto una deroga all'applicazione dell'art. 2462 comma 1 c.c. con conseguente responsabilità
pagina 5 di 28 solidale dei soggetti raggruppati in ATI/società consortile nei confronti dei fornitori che avevano assunto nei loro confronti, non assumendo alcun rilievo la tipologia di ATI costituita. CV valorizzava ancora una volta la circostanza che il materiale edile oggetto di fornitura fosse senz'altro trasversale, potendo essere impiegato anche per le categorie scorporabili OS28 e OS30 (cfr. atto di costituzione CV pp.
4-11).
I due procedimenti erano stati riuniti dal Giudice di prime cure.
A fronte dell'esito del giudizio di primo grado, con atto di citazione, regolarmente notificato, e (di seguito anche APPELLANTI) hanno Controparte_1 CP_4 convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello la società CV (di seguito anche APPELLATA o APPELLANTE INCIDENTALE) proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Assoluta erroneità dell'accertamento della propria obbligazione solidale in relazione alla loro posizione di soci della Controparte_9
;
[...]
2) Assoluta erroneità della tesi sostenuta nella sentenza impugnata secondo cui la propria responsabilità solidale quali mandanti sarebbe riconducibile all'art. 48 comma 5 D.Lgs n. 50/2016;
3) Insussistenza dell'obbligazione solidale da cui scaturisce il credito rivendicato da nei loro confronti, oggetto dei decreti ingiuntivi n. CP_3
1121/2021 e 1122/2021;
4) Omessa prova che la destinazione delle forniture di CV fosse il cantiere della ex Manifattura Tabacchi concesso in appalto all'ATI;
5) Sulla insussistenza della asserita propria responsabilità solidale come mandanti dell'ATI in relazione a tutte le pretese creditorie di di cui CP_3 ai decreti ingiuntivi n. 1121/2021 e 1122/2021;
pagina 6 di 28 6) In ogni caso, violazione da parte del giudice di prime cure del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cpc;
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dalle predette APPELLANTI richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, nel costituirsi in giudizio, ha CP_3 contestato, perché infondate, le censure mosse alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, a sua volta, la riforma per i seguenti motivi di appello incidentale:
a) Mancata pronuncia sugli interessi applicabili;
b) Omessa menzione del difensore avv. Bini;
c) Rideterminazione delle spese di lite.
L'APPELLANTE INCIDENTALE ha inoltre rilevato l'esistenza di alcuni errori materiali nel corpo della sentenza impugnata dei quali ha chiesto la correzione.
Con ordinanza del 16.07.2024 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nei soli confronti della nei limiti della somma di € 32.622,68. Controparte_1
In data 25.09.2025, previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.
***
IN VIA PRELIMINARE
pagina 7 di 28 Circa l'istanza, avanzata dalla APPELLATA, volta ad ottenere la correzione degli errori materiali della sentenza impugnata n. 759/2023, si osserva quanto segue:
1) nel merito, effettivamente, per mero errore a p. 4 della sentenza impugnata manca l'indicazione di una parte opponente il decreto ingiuntivo n.
1122/2021 (e del relativo numero di causa); tuttavia, l'istanza è assorbita dal tenore della presente sentenza e dal fatto che non risulta impugnata quella di prime cure laddove ha dato atto dell'intervenuta transazione con
[...]
Parte_1
2) nel merito, effettivamente per mero errore a p. 5 della sentenza impugnata manca il riferimento anche all'estinzione del giudizio RG. 3986/2021, a seguito della transazione intervenuta con tuttavia, la Parte_1 transazione con quest'ultima è un fatto pacifico di cui si dà atto anche in questa sede. Vanno, pertanto, richiamate le medesime considerazioni di cui al punto precedente.
Non si ritiene, invece, fondata la istanza volta ad ottenere la correzione dell'errore materiale a p. 5 e a p. 7 ove, secondo parte appellata, non si terrebbe conto della pluralità di transazioni intervenute con la Parte_1 risultando la stessa assorbita dal tenore della presente statuizione.
L'APPELLO PRINCIPALE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. I primi due motivi di appello principale ed il quinto vanno esaminati congiuntamente in quanto connessi.
Col primo motivo e denunciano l'assoluta erroneità CP_4 Controparte_1 dell'accertamento dell'esistenza di una obbligazione solidale in capo a ciascuna di esse, in relazione alla loro posizione di soci della MT, società consortile a pagina 8 di 28 responsabilità limitata, (di seguito solo MT) nonostante che le rispettive prestazioni fossero riferite a lavori scorporabili.
Sostengono le APPELLANTI che il primo giudice avrebbe completamente travisato Parte i fatti, in quanto la responsabilità solidale di tutte le imprese del (che aveva visto, come mandataria, prima e, dopo la sua liquidazione coatta CP_7 amministrativa, ), avrebbe potuto essere astrattamente configurata solo Pt_4 per il decreto ingiuntivo n. 1122/2021, per il complessivo ammontare di €
32.522,10, ma non certamente per il decreto ingiuntivo n. 1121/2021, per il maggiore importo di € 66.447,98, (importi poi ridotti in sentenza, rispettivamente di un terzo e della metà, a seguito della intervenuta transazione con la
[...]
CV, infatti - per il periodo in cui, dopo la Parte_1 liquidazione coatta amministrativa di , era divenuta mandataria CP_7 Pt_4
Parte dell' - aveva chiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento n. 1767/2018 nei confronti di , anche se il pagamento era rimasto inadempiuto, a seguito del Pt_4 fallimento di quest'ultima, dichiarato dal Tribunale di Genova nel 2019 ed aveva poi chiesto ed ottenuto la predetta ingiunzione di pagamento n. 1121/2021, nei confronti di due delle mandanti dell'ATI, ossia e CP_4 Parte_1
senza coinvolgere l'altra mandante
[...] Controparte_1
Col secondo motivo, le medesime APPELLANTI denunciano l'assoluta erroneità della tesi sostenuta nella sentenza impugnata secondo cui la loro responsabilità solidale sarebbe riconducibile all'art. 48 comma 5 D.Lgs. n. 50/2016.
L'APPELLATA replica che l'ATI in questione è di tipo misto, perché ricorre sia lo schema del raggruppamento orizzontale con riferimento alla categoria prevalente
OG2 e alla categoria scorporabile OS28, che quello del raggruppamento verticale in relazione alla categoria scorporabile OS30 e precisa che, se una categoria scorporabile è assunta da due imprese, entrambe sono solidalmente responsabili pagina 9 di 28 per i debiti contratti nella categoria di assunzione [cfr. memoria ex art. 183, comma 6, n.2, c.p.c., p. 6].
Deduce, quindi, CV che, nel caso di specie, il raggruppamento orizzontale riguarderebbe sia la categoria prevalente (OG2), che quella scorporabile (OS28),
(categoria quest'ultima in riferimento alla quale e avrebbero CP_4 Pt_4 assunto insieme i lavori) tanto che la solidarietà tra le imprese consorziate sarebbe stata candidamente ammessa dalle odierne APPELLANTI, laddove avevano affermato essere pacifico che esse avrebbero dovuto rispondere, in via solidale, con , solo e soltanto dei debiti delle categorie OS28 e OS30 (cfr. Pt_4 memoria ex art. 183 comma 6, n. 2, c.p.c., pag. 4).
CV sostiene inoltre, che nelle ATI miste, accanto alla impresa capogruppo mandataria dell'intero raggruppamento, debba individuarsi un'ulteriore impresa mandataria che, nell'ambito del sub-raggruppamento relativo ai lavori scorporabili, sarebbe soggetta alle stesse regole generali previste per la capogruppo, inclusa quella che le impone di possedere almeno il 40% dell'importo dei lavori nella categoria di riferimento, secondo quanto emergerebbe dalla sentenza 15 ottobre 2018, n. 5919, della sez. VI del Consiglio di Stato.
Col quinto motivo di appello, e deducono la insussistenza della CP_4 CP_1 pretesa propria responsabilità solidale quali mandanti dell'ATI, in relazione a tutte le pretese creditorie del CV di cui ai decreti ingiuntivi nn. 1121/2021 e
1122/2021, allegando, in particolare, che per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità sarebbe limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza e che, dunque, ciò che assumerebbe rilevanza decisiva sarebbe la destinazione effettiva delle forniture e la loro inerenza o meno ai lavori prevalenti o a quelli scorporabili. Conseguentemente, evidenziano la palese non confacenza dei materiali edili forniti da CV con i lavori delle categorie OS28 e
OS30.
pagina 10 di 28 L'APPELLATA replica che il motivo sarebbe al di fuori del perimetro del giudizio esulando da quanto espressamente disposto dal Giudice con la sentenza appellata e che i materiali forniti da CV sarebbero caratterizzati da un grado di trasversalità che li renderebbe adatti ad un loro impiego anche nelle categorie scorporabili.
Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.
Il disciplinare di gara dell'appalto pubblico integrato per i lavori di restauro dell'ex convento San Domenico/complesso Ex Manifattura Tabacchi, in data 12/10/2010, prevedeva tre tipologie di lavorazioni così indicate nel dettaglio:
Le suddette Opere architettoniche e strutturali di cui alla categoria prevalente
OG2, alla categoria scorporabile OS30 e alla categoria scorporabile OS28) sono analiticamente riportate nel seguente estratto del CSA:
pagina 11 di 28 Le imprese tenute alla esecuzione di tali opere - dopo il fallimento della mandataria – erano, in forza dell'atto di subentro del 04.10.2017, le CP_7 seguenti:
1) , per la categoria prevalente OG2/VI e la categoria scorporabile CP_8
OS28/IV in quota parte (quota 83,28%);
2) per la categoria scorporabile OS28, in quota parte (quota 4,05%); CP_4
3) per la categoria prevalente OG2 in quota Parte_1 parte (quota 0,01%);
4) per la categoria scorporabile OS30 (quota del 12,66%). Controparte_1
Occorre precisare che le sopra riportate percentuali si riferiscono non alla misura nell'esecuzione dei lavori, ma alla partecipazione delle imprese all'ATI;
pagina 12 di 28 partecipazione che si ritrova nelle medesime percentuali nella compagine societaria di MT (come emerge dalla visura di quest'ultima versata in atti).
Il predetto disciplinare di gara richiama il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito anche Codice appalti 2006) il quale - aggiornato al decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 - ha trovato attuazione con il D.P.R. n. 207/2010.
Ebbene, l'art. 93 di tale Regolamento di attuazione prevede che i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal come esecutori dei lavori, dopo CP_10
l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori e ciò è quanto avvenuto nella fattispecie, in quanto - dopo il contratto di appalto concluso in data 19.07.2013 tra il CP_11
Parte
e l' composta da (quale mandataria, poi
[...] Controparte_12 sostituita da a seguito della sua liquidazione coatta amministrativa), Pt_4
e (quali Controparte_1 CP_4 Parte_1 mandanti) - con atto in data 18.11.2013, per l'esecuzione delle opere oggetto del predetto contratto di appalto era stata costituita la la quale Controparte_13
è stata destinataria di una ingiunzione di pagamento su ricorso di CV per forniture da questa eseguite in suo favore e rimaste insolute.
Occorre rilevare che l'art. 37 comma 1 del Codice appalti 2006 prevedeva che
“nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria”.
A sua volta, l'art. 48 D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice Appalti 2016) distingueva anch'esso espressamente al comma 1, tra RTI di tipo “verticale”,
pagina 13 di 28 in cui un operatore economico era qualificato per eseguire la categoria prevalente
(“lavori”) mentre gli altri per eseguire le categorie scorporabili (“lavori”) e RTI di tipo “orizzontale” in cui le categorie o tipologie di prestazioni erano considerate omogenee e, per la loro esecuzione, tutte le imprese del raggruppamento erano indistintamente qualificate.
In altri termini, in entrambi i casi previsti dalle suddette norme ricorreva un raggruppamento di tipo “orizzontale”, quando l'ATI doveva realizzare lavori della medesima categoria, mentre nell'ATI “verticale” la suddivisione era anche di tipo
“qualitativo”, nel senso che l'impresa capogruppo o mandataria doveva necessariamente realizzare le prestazioni di natura prevalente (nei lavori), avendo dovuto, invece, le prestazioni scorporabili (sempre nei lavori) essere eseguite dalle altre imprese, le c.d. mandanti.
Nella fattispecie, l'ATI è di tipo misto, in quanto la mandataria oltre ad essere tenuta a svolgere i lavori della categoria principale (prevalente) - ed in tal senso l'ATI è verticale - risulta anche tenuta ad eseguire in quota parte, insieme alla mandante i lavori della categoria scorporabile OS28 (ATI orizzontale). Il CP_4 dato fattuale risulta altresì confermato dal nomen juris. Invero, in sede di costituzione della riunione temporanea di imprese - a seguito della liquidazione coatta amministrativa di e del subentro nel contratto di appalto Controparte_14 di - all'art. 1 testualmente si precisa che le società Pt_4 Parte_1
e “convengono e dichiarano di
[...] CP_4 Controparte_1 riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese (…) di tipo misto secondo le percentuali indicate in premessa”.
Parte La responsabilità dei diversi soggetti facenti parte del risulta differenziata proprio in relazione alla tipologia ed entità delle prestazioni che ciascuno di essi avrebbe dovuto eseguire, posto che sia l'art. 37 comma 5 D. Lgs n. 163/2006, sia l'art. 48 comma 5 D. Lgs n. 50/2016 prevedevano che la “responsabilità
pagina 14 di 28 Parte solidale” tra i componenti il e cioè per gli assuntori di lavori scorporabili
(e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie), nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori, fosse limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale della mandataria.
Solo per le imprese riunite in RTI verticale, la responsabilità era, quindi, limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza (lavori scorporabili), ferma restando la responsabilità della mandataria per l'intero appalto.
Da tali disposizioni si evince, dunque, che:
• nel caso di RTI orizzontale, in presenza di attività eterogenee principali, la responsabilità tra le imprese del raggruppamento fosse pienamente solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori;
• nel caso di RTI verticale, la responsabilità delle mandanti fosse limitata alla esecuzione delle prestazioni secondarie di relativa competenza, come assunte e dichiarate in gara, mentre solo la responsabilità della mandataria dovesse essere estesa a tutte le prestazioni dell'appalto.
Infatti, entrambe le norme sopra richiamate distinguono chiaramente tra prestazioni principali (o prevalenti) di spettanza della mandataria e prestazioni secondarie (o scorporabili), di spettanza delle mandanti, prevedendo altresì, che nell'ambito di ciascuna categoria, più imprese si sarebbero potute occupare dei relativi lavori ed in tal senso il raggruppamento sarebbe stato orizzontale.
La giurisprudenza amministrativa ha condensato i tratti caratterizzanti dell'ATI verticale e orizzontale nei seguenti termini: "la distinzione tra a.t.i. orizzontali e
a.t.i. verticali [...] poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale, l'a.t.i. orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o
pagina 15 di 28 associande) sono portatrici delle medesime competenze per l'esecuzione delle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, mentre l'a.t.i. verticale è connotata dalla circostanza che l'impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell'a.t.i. di tipo verticale un'impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili" (
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 22 del 13 giugno 2012).
Applicando tali principi alla fattispecie, in quanto tenuta ad Controparte_1 eseguire soltanto le opere scorporabili della categoria OS30, non può ritenersi solidalmente responsabile per la mancata esecuzione delle opere della categoria principale, di spettanza della mandataria, essendo ravvisabile al riguardo un RTI verticale, mentre in quanto tenuta ad eseguire, pro quota, le opere CP_4 scorporabili della categoria OS28 è solidalmente responsabile con la mandataria
, non già per la mancata esecuzione delle opere della categoria principale Pt_4
(rispetto alle quali è configurabile, anche in questo caso, un RTI verticale), ma soltanto per la corretta esecuzione delle opere scorporabili della categoria OS28, essendo al riguardo ravvisabile un'ATI orizzontale tra la stessa e . CP_4 Pt_4
Occorre, tuttavia, precisare che non essendo destinataria Controparte_1 del D.I. n. 1121/2021, seppure non fosse legittimata a proporre opposizione, ha per contro, interesse ad impugnare, avendo il Tribunale revocato entrambi i decreti ingiuntivi opposti e condannato entrambe le opponenti al pagamento, in solido tra loro, della somma complessiva di € 54.304,08.
Part In altri termini, on è tenuta al pagamento della minor somma di € 32.622,68
(oggetto del primo D.I. 1221/2021 così come ridotto a seguito della transazione con e quindi, non avrebbe potuto essere Parte_1 condannata al relativo pagamento per il fatto che il predetto D.I. n. 1121/2021
pagina 16 di 28 era stato ottenuto da CV, dopo la vana esecuzione di quello previamente ottenuto nei confronti di , per il debito di quest'ultima, relativo al mancato Pt_4 pagamento della fornitura di materiali per quanto concerne le opere delle categorie OG2 e OS28, solo nei confronti di e di CP_4 Parte_1
[...]
Part La sentenza impugnata va, quindi, riformata, per la errata condanna di al pagamento sia dell'importo di € 32.622,68 (oggetto del primo D.I. 1121/2021 così come ridotto a seguito della transazione con Parte_1
, quale parte non ingiunta, sia della somma di € 21.681,40, oggetto del
[...] secondo D.I. n. 1122/2021 così come ridotto a seguito della transazione con
, essendo stata erroneamente ritenuta Parte_1 responsabile in solido con ciascuna mandataria, per le opere della categoria prevalente OG2 avendo dovuto essere, invece, ritenuta obbligata per le opere della categoria scorporabile OS30.
Part In sostanza, avrebbe potuto essere legittimamente chiamata a corrispondere gli importi delle forniture effettuate da CV per i lavori scorporabili relativi alla categoria OS30, di sua spettanza. Tuttavia, con il secondo D.I. n. 1122/2021,
CV ha ritenuto tutte le socie di MT responsabili solidalmente senza distinguere tra forniture relative a lavori prevalenti e forniture relative a lavori scorporabili.
Part La responsabilità solidale di con e poi con , avrebbe dovuto CP_7 Pt_4 ritenersi, dunque, sussistente per le sole opere scorporabili della categoria OS30.
Ciò, peraltro, comporta l'impossibilità di determinare in che misura possa essere chiamata a rispondere per le forniture di sua spettanza, posto che CP_1
l'onere della prova che grava inevitabilmente sull'originaria attrice in senso sostanziale, odierna APPELLATA, non risulta da questa adempiuto, né è possibile Part rinvenire dai documenti versati in atti le forniture di esclusiva spettanza di pagina 17 di 28 (motivo per cui non si ritiene neanche di disporre CTU perché sulla base degli atti non sarebbe ricostruibile la destinazione dei materiali alla categoria OS30).
Anche per quanto concerne la posizione di il D.I. n. 1121/2021 e quello n. CP_4
1122/2022 non erano stati legittimamente emessi nei suoi confronti, seppure poi siano stati revocati, a fronte di un successivo pagamento parziale, da parte della né risulta corretta la sentenza impugnata Parte_1
(che, come detto, ha condannato la stessa al pagamento solidale, della CP_4 somma complessiva di € 54.304,08, pari alla somma tra l'importo di € 21.681,40
(ottenuta riducendo di 1/3 quella oggetto del D.I. n. 1122/2021 e l'importo di €
32.622,68, ottenuta riducendo di 1/2 quella oggetto del D.I. n. 1122/2021, oltre allo scomputo di alcune fatture relative a materiali non destinati al Cantiere di
). Parte_5
La responsabilità solidale di con e poi con , è infatti, da CP_4 CP_7 Pt_4 ritenere sussistente per le sole opere scorporabili della categoria OS28, per le quali la stessa società era costituita in ATI orizzontale con ciascuna delle predette mandatarie.
Pertanto, non avendo CV specificato l'importo ad essa spettante e dovuto da e da relativamente agli importi di rispettiva competenza delle CP_4 CP_1 relative opere scorporabili che erano incaricate di eseguire e, avendo agito per l'intero, la sentenza impugnata va integralmente riformata, senza alcuna condanna di e di CP_4 CP_1
II. Col terzo motivo di gravame le APPELLANTI deducono l'insussistenza dell'obbligazione solidale da cui scaturisce il credito rivendicato da CP_3 nei loro confronti, di cui ai decreti ingiuntivi n. 1121/2021 e n. 1122/2021.
Sostengono, in particolare, che, ai sensi dell'art. 2462 comma 2 c.c., nelle società consortili a R.L. (quale è MT), delle obbligazioni sociali risponde soltanto la pagina 18 di 28 società con il suo patrimonio, ad eccezione del caso disciplinato dal comma 2 dell'art. 2497 c.c., con conseguente inapplicabilità alle medesime società del comma 2 dell'articolo 2615 del codice civile, che in materia di consorzi con attività esterna, prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del . CP_10
Ciò posto, per quanto riguarda il D.I. n. 1121/2021 il Collegio richiama le considerazioni sopra svolte.
Per quanto concerne, invece, il D.I. n. 1122/2021, con cui è stato chiesto ai soci di MT il pagamento di quanto alla stessa in precedenza ingiunto, occorre ribadire che tale società consortile era stata costituita con atto in data 18.11.2013 per l'esecuzione delle opere oggetto del contratto di appalto concluso in data Parte 19.07.2013 tra il e l' composta da CP_11 CP_12
, e
[...] Controparte_1 CP_4 Parte_1
E' pacifico che le opere siano state eseguite dalla predetta società consortile fino al subentro di nella precedente mandataria . Pt_4 CP_7
Occorre, dunque, in questa sede accertare se il primo giudice abbia correttamente ritenuto responsabili le mandanti in solido con MT, quali soci di quest'ultima.
Osserva al riguardo il Collegio che l' Controparte_15 costituita per l'esecuzione di un contratto di appalto di opere pubbliche, non dà luogo alla creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica, né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto (In tal senso Cass. Sez. 5 -
Ordinanza n. 4753 del 24/02/2025).
Occorre, tuttavia, rammentare anche che, come di recente ribadito dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 22789 del 07/08/2025), “ai fini dell'esecuzione dell'appalto, ferme le distinzioni tra le diverse forme di associazione (orizzontale, verticale e mista) e le conseguenti differenze di
pagina 19 di 28 disciplina in base alla normativa applicabile ratione temporis, le imprese raggruppate possono liberamente definire il loro rapporto organizzativo interno
(dal semplice coordinamento nell'esecuzione dei lavori fino alla possibilità̀ di ricorrere al modello societario)”.
Ebbene, contemplando la possibilità̀ per le imprese appartenenti all'ATI di costituire società̀ anche consortili per l'esecuzione dei lavori, il legislatore ha comunque voluto mantenere intatto il regime di responsabilità previsto per le imprese associate, onde evitare che, come ha precisato la Corte regolatrice, “la costituzione di società̀ a responsabilità̀ limitata per l'esecuzione dei lavori valesse
a "schermare" tali forme di responsabilità̀, in tal modo pregiudicando una specifica tutela offerta a favore sia dell'Amministrazione sia (…) anche di subappaltanti e fornitori” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20900 del 2023).
Part Occorre, quindi, interrogarsi sul regime di responsabilità di quali socie CP_4 di MT, società consortile costituita a valle per l'esecuzione dei lavori per cui è lite.
Se è vero che l'art. 2615, comma 2, c.c. prescrive che "per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei singoli consorziati rispondono CP_10 questi ultimi solidalmente col fondo consortile", occorre anche rammentare l'insegnamento della Suprema Corte, (Cass. Sez. 5 -
Sentenza n. 15863 del 24/07/2020), a mente del quale, “qualora un CP_10 assuma veste societaria, come consentito dall'art. 2615-ter c.c., la responsabilità per le obbligazioni assunte segue la disciplina tipica della forma societaria adottata, con la conseguenza che, in presenza di una società consortile a responsabilità limitata, i soci non possono essere chiamati a rispondere delle obbligazioni assunte dalla società, trovando applicazione l'art. 2472, comma 1,
c.c. (nel testo vigente "ratione temporis"), e non già l'art. 2615 c.c., dal momento che l'inserimento della causa consortile in una certa struttura societaria può
pagina 20 di 28 comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma non può giustificare lo stravolgimento dei connotati fondamentali del tipo legale prescelto, tra cui rientra, nel caso di società a responsabilità limitata, la regola per cui delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.
La Suprema Corte è ritornata sul tema anche con una recentissima pronuncia e ha ribadito il “principio per cui, in materia di società consortile, costituita secondo Cont il tipo delle società di capitali (nella specie, , la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato, qualora la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, ma siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale (tra i quali principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, primo comma, cod. civ., in virtù del quale nella Srl, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio - fatta eccezione nel caso disciplinato dall'art. 2497, secondo comma cod. civ.,- con conseguente inapplicabilità alla società consortile dell'art.
2615, secondo comma, cod. civ. - che prevede la responsabilità solidale dei singoli consorziati con il fondo consortile per le obbligazioni assunte dagli organi del ” (Cass., Sez.1, Sentenza n. 12131 del 08/05/2025). CP_10
Tanto premesso, va rilevato che la regola della intangibilità della responsabilità individuale dei soci incontra, tuttavia, una deroga nella disciplina pubblicistica in tema di appalti con cui il caso de quo inevitabilmente dialoga.
L'eccezione è, invero, prevista dall'art. 37 comma 5 Codice Appalti 2006 e dall'art. 48 comma 5 Codice Appalti 2016 che prevedono una responsabilità solidale delle imprese, comunque raggruppate in ATI, nei confronti della stazione pagina 21 di 28 appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.
Infatti, come afferma la stessa Corte regolatrice (Cass. Sez. 2 -
Sentenza n. 20900 del 18/07/2023), “in caso di costituzione, da parte di un'associazione temporanea di imprese, di una società, anche consortile, per
l'esecuzione totale o parziale dei lavori ex art. 26 del d.lgs. n. 406 del 1991, delle obbligazioni assunte dalla società costituita per l'esecuzione dei lavori risponde non solo la società medesima, entro i limiti del proprio capitale, ma anche, in presenza dei presupposti di operatività dell'art. 13, comma 2, l.n. 109 del 1994, la capogruppo o mandataria, in quanto la limitazione di responsabilità di cui gode la società costituita ex art. 26, d.lgs. n. 406 del 1991 non vale ad escludere
l'ulteriore specifica forma di responsabilità contemplata dalla legge a favore di subappaltanti e fornitori”.
Tale regime risulta però temperato dalla previsione, secondo la quale, in caso di lavori scorporabili, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
Ebbene, venendo alla fattispecie concreta, è emerso pacificamente, sia dalla documentazione versata in atti, sia dalle argomentazioni svolte dalle parti, che nel caso de quo le odierne APPELLANTI abbiano svolto esclusivamente lavori scorporabili (RAMA quelli ascrivibili alla categoria OS28, assieme ad , e MI, Pt_4 da sola, quelli ascrivibili alla categoria OS30).
È altresì pacifica l'interpretazione del combinato disposto dall'art. 37 comma 5
Codice Appalti 2006 - applicabile, ratione temporis, al caso in esame - che esclude la responsabilità solidale delle mandatarie e dei soci di una società consortile costituita per l'appalto di opere pubbliche, in caso di lavori scorporabili.
Part Pertanto, e - non essendo, neanche in minima parte, tenute allo CP_4 svolgimento dei lavori della categoria prevalente - non possono essere ritenute pagina 22 di 28 responsabili, in solido, per le forniture dei materiali effettuati ad per Pt_4
l'esecuzione di tali opere.
Non convince neppure l'argomentazione spesa dall'APPELLATA circa la trasversalità dei materiali forniti che sarebbero potuti risultare utili sia per la categoria principale, che per quella dei lavori scorporabili, giacché, in assenza di una precisa determinazione degli importi relative alle forniture effettuate per la categoria OS28 e OS30 si finirebbe - condannando al pagamento della CP_16 somma ingiunta - per delineare una responsabilità per debito altrui. Invero, non solo ambedue risponderebbero anche delle forniture di materiali della categoria principale, cui le stesse erano estranee, ma reciprocamente risponderebbero l'una per i lavori della categoria scorporabile dell'altra.
In definitiva, CV avrebbe potuto far valere le proprie pretese per l'intero solo nei confronti della mandataria e di (anch'essa Parte_1 impegnata nella realizzazione delle opere prevalenti), mentre, invece, avrebbe Part dovuto agire pro quota nei confronti di CP_4
Inoltre, poiché le quote di responsabilità non risultano determinate né determinabili sulla base dei documenti di causa, la sentenza deve essere Part riformata senza alcuna condanna di CP_4
IV. Con il quarto motivo di appello, le APPELLANTI lamentano la mancata prova che la destinazione delle forniture del CV fosse il cantiere della ex Manifattura
Tabacchi.
L'APPELLATA, dal canto proprio, replica che il credito risulta pienamente provato e che solo due fatture erano riferite ad altri cantieri, fatture il cui importo è stato prontamente scomputato dalla propria pretesa iniziale (inizialmente pari a
66.447,98, poi ridotta in sede di comparsa di costituzione e risposta).
A giudizio del Collegio, il motivo seppure non fondato - in quanto, da un esame pagina 23 di 28 delle fatture versate in atti è possibile ricavare la destinazione al Cantiere di Pt_5 incrociando i dati della fattura con quelli dei DDT allegati, richiamati in ciascuna fattura prodotta, riportando i medesimi DDT nell'intestazione il cantiere di destinazione, con conseguente individuazione per relationem della destinazione dei materiali il cui pagamento è richiesto nelle fatture prodotte – è assorbito dalle considerazioni sopra svolte.
V. Con il sesto motivo di appello, le APPELLANTI lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il giudice di prime cure avrebbe travalicato il perimetro tracciato dalla creditrice in primo grado andando ad estendere la condanna richiesta da CV solo nei confronti di e (quest'ultima CP_4 Parte_1
Part transigente), anche a
Il motivo di appello è fondato ed è anch'esso assorbito dalle considerazioni svolte in relazione ai primi due motivi di gravame, essendo parte Controparte_1 non attinta dal D.I. n. 1121/2021.
L'APPELLO INCIDENTALE
1) CV ha proposto appello incidentale contestando, col primo motivo (MANCATA
PRONUNCIA SUGLI INTERESSI APPLICABILI) la sentenza impugnata, nella parte in cui, nonostante la formulazione di apposita domanda sugli interessi di mora ex
D.Lgs. 231/2002, il Giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sul punto.
L'accoglimento dell'appello principale con conseguente integrale riforma della Part sentenza di primo grado e la non debenza del capitale da parte di e CP_4 rende assorbito l'esame del presente motivo sugli interessi applicabili.
2) Con il secondo motivo di appello incidentale DEL CP_17
DIFENSORE AVV. BINI), CV lamenta che, nell'incipit della sentenza oggetto di gravame, non vi sia indicazione del proprio secondo difensore, Avv. Bini, e richiede l'integrazione delle spese processuali con riferimento al medesimo.
Ritiene il Collegio che si tratti esclusivamente di un errore materiale, frutto di una pagina 24 di 28 mera omissione del Giudice di prime cure che non incide in punto di quantificazione delle spese di lite, ove si consideri che, in tema di mandato assunto da due difensori rispetto ad una medesima parte, l'art. 8, comma 1, D.M.
55/2014 (come modificato dal DM 147/2022) prevede che, quando “incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”.
Deve, pertanto, procedersi esclusivamente ad integrare l'epigrafe della sentenza impugnata con l'indicazione dell'Avv. Bini quale difensore di CV assieme all'Avv.
Buoni, posto che CV risulta parte soccombente secondo una valutazione unitaria dell'esito complessivo del giudizio.
3) Col terzo motivo (RIDETERMINAZIONE DELLE SPESE DI LITE) di appello incidentale, CV lamenta, altresì, che il giudice di primo grado abbia liquidato un compenso unitario al di sotto dei minimi, valorizzando, in particolare, la modifica normativa apportata dal DM 37/2018 all'art. 4 DM 55/2014, con cui si è previsto che i valori medi delle tabelle non possano essere diminuiti oltre il 50%.
Rileva la Corte che la novella legislativa ha effettivamente introdotto una soluzione di continuità rispetto alla disciplina precedente che “non contemplava un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%”
(Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9815 del 13/04/2023), di talché ad oggi, non è dato al giudice poter ridurre il compenso portandolo al di sotto dei valori minimi.
Ad ogni modo, stante l'integrale riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento dell'appello principale, in occorre riquantificare le spese, a beneficio delle APPELLANTI, con conseguenza infondatezza del motivo in commento.
SULLA DOMANDA DI RESTITUZIONE
pagina 25 di 28 Parte APPELLATA deve poi essere condannata, come tempestivamente richiesto con l'atto di appello, al rimborso in favore di ciascuna delle APPELLANTI degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado, (€ 31.851,33 cadauna), oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo (vedi tra le altre
Cass 01/10/2019 n.24475: l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della condictio indebiti (art. 2033 c.c.) […] ne consegue che gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”; Cass. 12/11/2021 n. 34011; Cass. 17/12/2010 n. 25589).
LE SPESE PROCESSUALI
In applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriose le APPELLANTI) le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di CV, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio.
Come insegna la giurisprudenza di legittimità, (Cass. Sez. 3
Sentenza n. 27606 del 29/10/2019 e Ordinanza n. 33412 del 19/12/2024), “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”
P.Q.M.
pagina 26 di 28 La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello principale proposto da e Controparte_1 [...] nei confronti di Parte_2 [...]
e sull'appello incidentale proposto da Controparte_3 quest'ultima, avverso la sentenza n. 759/2023 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il 04/07/2023, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
• accertato che nessuna somma è dovuta da ciascuna delle APPELLANTI a favore dell'APPELLATA, RESPINGE le domande proposte da
[...] di condanna al pagamento delle somme di € Controparte_3
21.681,40, con riferimento al decreto ingiuntivo n.1122/2021 e di € 32.622,68, con riferimento al decreto ingiuntivo n.1121/2021, per un totale di € 54.304,08;
• CONDNN alla restituzione Controparte_3 in favore di Parte_2 della somma di € 31.851,33 e in favore di della
[...] Controparte_1 somma di € 31.851,33, oltre interessi di legge dal pagamento al saldo effettivo;
2. RESPINGE l'appello incidentale;
3. CONDNN al pagamento Controparte_3 delle spese di lite sia del giudizio di primo grado che del giudizio d'appello che liquida in:
• € 14.103,00 per compensi professionali relativi al primo grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge;
• € 9.991,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cap come per legge.
pagina 27 di 28 Firenze, camera di consiglio del 27.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Sentenza redatta con la collaborazione della M.O.T. Dott.ssa Antonia Grimolizzi
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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