Art. 6.
Pei lavori di cui all'art. 2, si provvede dall'amministrazione forestale, sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.
L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilita'.
Pei lavori di cui all'art. 2, si provvede dall'amministrazione forestale, sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.
L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilita'.