Articolo 6 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 5Articolo 7
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18 agosto 1911
Art. 6.

Pei lavori di cui all'art. 2, si provvede dall'amministrazione forestale, sentito il comitato tecnico del consiglio superiore delle acque e foreste, ed ove occorra, il Ministero dei lavori pubblici.

L'approvazione dei progetti esecutivi delle opere di cui agli articoli 1 e 2 equivale, per tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilita'.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911