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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/07/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 551/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 9 luglio 2025, alle ore 12.00 innanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott.
CO ET, sono comparsi:
Per , l'Avv. IA ANNALISA, la quale si riporta alla memoria integrativa, Parte_1 attesta che la morosità persiste e ammonta ad oggi a € 7.550,00 per canoni scaduti da dicembre 2022 a giugno
2025, oltre interessi e canoni a scadere fino al rilascio effettivo;
insiste per la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, per la condanna al rilascio dell'immobile libero da persone e cose e al pagamento del credito sopra precisato, con vittoria di spese e compensi di giudizio come da nota spese allegata.
Per e , già contumaci, nessuno. Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere oralmente.
L'avv. Barbaglia Annalisa discute oralmente la causa precisando che l'occupazione dell'immobile e la morosità persistono e che i canoni insoluti fino all'attualità ammontano a complessivi € 7.550,00 per canoni scaduti da dicembre 2022 a giugno 2025. Si riporta alle conclusioni rassegnate, domandandone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando il difensore ad allontanarsi dall'aula. Avverte che la lettura del dispositivo e della sentenza avverrà in coda di udienza, indicativamente alle ore 17:00.
L'Avv. Barbaglia rinuncia sin d'ora a comparire per la lettura della sentenza.
Verbalizzazione sospesa alle ore 12:01.
Riaperto il verbale alle ore 17:18, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza scritta in calce al processo verbale, dandone lettura e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 09.07.2025 Il Giudice dott. CO ET pagina 1 di 6
N.R.G. 551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. CO ET, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 551/2025 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
IA e dall'Avv. FRANCESCO MEDDA del Foro di Milano;
RICORRENTE contro
(C.F: ) e (C.F: Controparte_2 C.F._2 Controparte_1
, entrambi residenti in [...]; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.07.2025.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con atto di intimazione di sfratto per morosità in data 11.12.2024, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri e per sentir convalidare Controparte_2 Controparte_1
l'intimato sfratto ed ottenere ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e quelli a scadere, in forza del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 27.04.2021 e regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in OT ON (MI), Via Matteotti n. 13.
La notifica della citazione per la convalida, nonostante la rinnovazione, non si perfezionava verso
, risultando l'intimata “sconosciuta” all'indirizzo di residenza. Controparte_1
pagina 2 di 6 Il Giudice della fase preliminare (R.G. n. 4546/2024), con ordinanza a verbale del 13.02.2025, disponeva quindi il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., concedendo termini differiti per il deposito delle memorie integrative e per la notifica del provvedimento alle parti intimate.
Il giudizio proseguiva, nel merito, con il tempestivo deposito della memoria integrativa della sola parte ricorrente-intimante.
Le parti intimate, invece, nonostante il perfezionamento della notifica degli atti presso l'indirizzo di residenza per “compiuta giacenza” in data 08.03.2025, non si costituivano in giudizio e alla prima udienza del 21.05.2025 venivano dichiarate contumaci.
La causa, documentalmente istruita e matura per la decisione, veniva infine rinviata all'udienza del
09.07.2025 per la discussione orale e contestuale decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova premettere che la convalida di sfratto per morosità e la domanda di condanna al pagamento dei canoni “scaduti e a scadere” sottende, anche implicitamente, l'azione di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore (cfr. Cass. n. 5566/1983), sicché la controversia locatizia che si instaura a seguito dell'opposizione dell'intimato (o della necessaria conversione del rito per irreperibilità) legittima il locatore a richiedere, anche con la memoria integrativa di cui all'art. 426
c.p.c., la condanna al pagamento dei canoni maturati successivamente all'intimazione di sfratto per morosità (cfr. Cass. n. 7423/2017; Cass. n. 18686/2007).
1.1 Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
1.2 La ricorrente ha infatti assolto l'onere probatorio richiesti ai sensi dell'art. 2697 c.c., producendo in giudizio:
- il contratto di locazione dell'immobile ad uso abitativo, stipulato data 27.04.2021 e sottoscritto da (locatore) e e (conduttori), avente ad Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 oggetto l'unità immobiliare sita in OT ON (MI), Via Matteotti n. 13, costituita da cinque vani nell'abitazione posta al piano terra-primo, con annesso cortile esclusivo, identificata al C.F. del medesimo Comune, al Fg. 8, mapp. 218, sub. 703, cat. A/3;
- prova della registrazione telematica del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Magenta, al n. 002186, Serie 3T e codice identificativo TNG21T002186000TK (cfr. doc. 1 fasc.ric.).
e allegato l'inadempimento o inesatto adempimento dei conduttori al pagamento del canone pattuito in
€ 3.600,00 annui, da versarsi in 12 rate mensili di uguale importo entro il 15 del mese, secondo gli usi, a far data dal mese di gennaio 2023.
pagina 3 di 6 1.3 Mette conto ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; v. tra le tante, Cass. n. 22244/2022; Cass. n.
127/2022; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n.
826/2015). Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento (cfr. da ultimo, Cass. n. 2554/2023).
1.4 Va altresì osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo si applica l'art. 5 della L. n. 392 del 1978, ai sensi del quale: «Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.».
Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo: infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore.
È stato altresì affermato che “l'omesso pagamento dei canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non è necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento” (cfr. Cass. n. 4096/1978).
1.5 Orbene, nel caso di specie non si dubita che il mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze pattuite per c.a. diciassette mesi alla data dell'intimazione (salvo parziali e sporadici versamenti pagina 4 di 6 in acconto) sia capace di alterare l'intera economia del contratto, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente, sì da far luogo alla pronuncia di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. (v. ex multis
Cass. n. 7637/2016; Cass. n. 24460/2005; Cass. n. 14234/2004; Cass. n. 15553/2002; Cass. n. 2616/1990;
Cass. n. 959/1980; Cass. n. 4096/1978).
Pertanto, a fronte dell'allegato inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni scaduti per una morosità complessiva rilevante pari ad € 5.150,00 alla data del deposito della citazione, ulteriormente aggravatasi nel corso del processo, in difetto di rilascio spontaneo del bene al locatore, non si dubita della gravità dell'inadempimento imputabile ai conduttori in mora.
1.6 Inoltre, nel presente giudizio, i convenuti sono rimasti contumaci.
Se ciò ostacola la formazione di fatti pacifici (ex art. 115, co. 1 c.p.c.), il contegno processuale certamente non consente a questi ultimi di provare il “fatto estintivo” dell'avvenuto adempimento (pagamento) o altro fatto impeditivo del diritto azionato, non rilevabile d'ufficio.
1.7 In base a tutto quanto esposto, il contratto di locazione ad uso abitativo in essere tra le parti deve essere risolto per grave inadempimento imputabile alle parti conduttrici, non essendovi prova del pagamento dei canoni alle scadenze o dell'impossibilità della prestazione per causa ad essi non imputabile.
§2. In ragione della protratta occupazione del bene locato, trovano dunque applicazione, su domanda della parte intimante/ricorrente, gli artt. 1590 e 1591 c.c., con i quali chiede, in una alla risoluzione del contratto e alla restituzione del bene locato, di essere soddisfatta di quanto i conduttori ancora devono come corrispettivo per il protratto godimento della cosa (cfr. Cass. n.
5448/1990).
2.1 Ne consegue che e vanno condannati al rilascio dell'immobile Controparte_2 Controparte_1
e al pagamento, in solido tra loro ed in favore di dei seguenti importi: Parte_1
- € 5.150,00 a saldo della morosità maturata nel corso del rapporto locatizio e dunque nel periodo dal 15.01.2023 al 15.10.2024;
- € 2.400,00 per la morosità maturata nel corso del processo, a fronte della protratta occupazione dell'immobile, per il periodo dal 15.11.2024 al 15.06.2025 [€ 300,00 x 8 mensilità];
- € 300,00 a titolo di indennità di occupazione per ogni mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza e così fino all'effettivo rilascio;
il tutto oltre interessi legali di mora calcolati dalle singole scadenze fino al soddisfo effettivo.
2.2 Visto l'art. 56 della legge n. 392 del 1978, tenuto conto della durata, dell'entità della morosità e della contumacia dei convenuti, deve disporsi l'immediato rilascio del bene, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di Parte_1
pagina 5 di 6 §3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (scaglione di valore da
€ 5.201,00 a € 26.000,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale con i valori minimi, tenuto conto della semplicità della questione trattata ed in proporzione alla effettiva attività prestata in sede di discussione orale;
esclusa la fase istruttoria, non essendosi svolta attività).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 27.04.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Magenta al n. 002186 Serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in OT ON (MI), Via Matteotti n. 13, costituita da cinque vani nell'abitazione posta al piano terra-primo, con annesso cortile esclusivo, identificata al C.F. del medesimo Comune, al Fg. 8, mapp. 218, sub. 703, cat. A/3, per grave inadempimento imputabile ai conduttori e;
Controparte_2 Controparte_1
• condanna e al rilascio immediato dell'immobile indicato al Controparte_2 Controparte_1 capo che precede, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di Parte_1
• condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_2 Controparte_1 dei seguenti importi: Parte_1
- € 5.150,00 a saldo della morosità maturata nel corso del rapporto locatizio e dunque nel periodo dal 15.01.2023 al 15.10.2024;
- € 2.400,00 per la morosità maturata nel corso del processo, a fronte della protratta occupazione dell'immobile, per il periodo dal 15.11.2024 al 15.06.2025;
- € 300,00 a titolo di indennità di occupazione per ogni mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza e così fino all'effettivo rilascio;
il tutto, oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
• condanna le parti convenute soccombenti al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in € 340,00 per spese esenti, € 118,75 per esborsi, € 2.547,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr,; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura in coda di udienza e contestualmente depositata in cancelleria.
Così è deciso in Pavia, lì 09 luglio 2025 Il Giudice dott. CO ET pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
CON DISCUSSIONE ORALE
Oggi 9 luglio 2025, alle ore 12.00 innanzi al Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott.
CO ET, sono comparsi:
Per , l'Avv. IA ANNALISA, la quale si riporta alla memoria integrativa, Parte_1 attesta che la morosità persiste e ammonta ad oggi a € 7.550,00 per canoni scaduti da dicembre 2022 a giugno
2025, oltre interessi e canoni a scadere fino al rilascio effettivo;
insiste per la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, per la condanna al rilascio dell'immobile libero da persone e cose e al pagamento del credito sopra precisato, con vittoria di spese e compensi di giudizio come da nota spese allegata.
Per e , già contumaci, nessuno. Controparte_1 Controparte_2
Il Giudice invita la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere oralmente.
L'avv. Barbaglia Annalisa discute oralmente la causa precisando che l'occupazione dell'immobile e la morosità persistono e che i canoni insoluti fino all'attualità ammontano a complessivi € 7.550,00 per canoni scaduti da dicembre 2022 a giugno 2025. Si riporta alle conclusioni rassegnate, domandandone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e compensi.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando il difensore ad allontanarsi dall'aula. Avverte che la lettura del dispositivo e della sentenza avverrà in coda di udienza, indicativamente alle ore 17:00.
L'Avv. Barbaglia rinuncia sin d'ora a comparire per la lettura della sentenza.
Verbalizzazione sospesa alle ore 12:01.
Riaperto il verbale alle ore 17:18, dato atto che nessuno è presente, pronuncia sentenza scritta in calce al processo verbale, dandone lettura e provvedendo al contestuale deposito in cancelleria per la pubblicazione.
Pavia, 09.07.2025 Il Giudice dott. CO ET pagina 1 di 6
N.R.G. 551/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. CO ET, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 551/2025 promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. ANNALISA Parte_1 C.F._1
IA e dall'Avv. FRANCESCO MEDDA del Foro di Milano;
RICORRENTE contro
(C.F: ) e (C.F: Controparte_2 C.F._2 Controparte_1
, entrambi residenti in [...]; C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 09.07.2025.
Concisa esposizione del fatto e svolgimento del processo
Con atto di intimazione di sfratto per morosità in data 11.12.2024, conveniva in giudizio Parte_1 innanzi all'intestato Tribunale i sig.ri e per sentir convalidare Controparte_2 Controparte_1
l'intimato sfratto ed ottenere ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e quelli a scadere, in forza del contratto di locazione ad uso abitativo sottoscritto in data 27.04.2021 e regolarmente registrato, avente ad oggetto l'immobile di sua proprietà sito in OT ON (MI), Via Matteotti n. 13.
La notifica della citazione per la convalida, nonostante la rinnovazione, non si perfezionava verso
, risultando l'intimata “sconosciuta” all'indirizzo di residenza. Controparte_1
pagina 2 di 6 Il Giudice della fase preliminare (R.G. n. 4546/2024), con ordinanza a verbale del 13.02.2025, disponeva quindi il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c., concedendo termini differiti per il deposito delle memorie integrative e per la notifica del provvedimento alle parti intimate.
Il giudizio proseguiva, nel merito, con il tempestivo deposito della memoria integrativa della sola parte ricorrente-intimante.
Le parti intimate, invece, nonostante il perfezionamento della notifica degli atti presso l'indirizzo di residenza per “compiuta giacenza” in data 08.03.2025, non si costituivano in giudizio e alla prima udienza del 21.05.2025 venivano dichiarate contumaci.
La causa, documentalmente istruita e matura per la decisione, veniva infine rinviata all'udienza del
09.07.2025 per la discussione orale e contestuale decisione.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova premettere che la convalida di sfratto per morosità e la domanda di condanna al pagamento dei canoni “scaduti e a scadere” sottende, anche implicitamente, l'azione di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore (cfr. Cass. n. 5566/1983), sicché la controversia locatizia che si instaura a seguito dell'opposizione dell'intimato (o della necessaria conversione del rito per irreperibilità) legittima il locatore a richiedere, anche con la memoria integrativa di cui all'art. 426
c.p.c., la condanna al pagamento dei canoni maturati successivamente all'intimazione di sfratto per morosità (cfr. Cass. n. 7423/2017; Cass. n. 18686/2007).
1.1 Nel merito la domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
1.2 La ricorrente ha infatti assolto l'onere probatorio richiesti ai sensi dell'art. 2697 c.c., producendo in giudizio:
- il contratto di locazione dell'immobile ad uso abitativo, stipulato data 27.04.2021 e sottoscritto da (locatore) e e (conduttori), avente ad Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 oggetto l'unità immobiliare sita in OT ON (MI), Via Matteotti n. 13, costituita da cinque vani nell'abitazione posta al piano terra-primo, con annesso cortile esclusivo, identificata al C.F. del medesimo Comune, al Fg. 8, mapp. 218, sub. 703, cat. A/3;
- prova della registrazione telematica del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Magenta, al n. 002186, Serie 3T e codice identificativo TNG21T002186000TK (cfr. doc. 1 fasc.ric.).
e allegato l'inadempimento o inesatto adempimento dei conduttori al pagamento del canone pattuito in
€ 3.600,00 annui, da versarsi in 12 rate mensili di uguale importo entro il 15 del mese, secondo gli usi, a far data dal mese di gennaio 2023.
pagina 3 di 6 1.3 Mette conto ricordare che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è principio assolutamente consolidato in giurisprudenza quello secondo cui: “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; v. tra le tante, Cass. n. 22244/2022; Cass. n.
127/2022; Cass. n. 3587/2021; Cass. n. 17403/2020; Cass. n. 13685/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass. n.
826/2015). Il medesimo principio è applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto o tardivo adempimento (cfr. da ultimo, Cass. n. 2554/2023).
1.4 Va altresì osservato che alle locazioni di immobili ad uso abitativo si applica l'art. 5 della L. n. 392 del 1978, ai sensi del quale: «Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile.».
Detta norma stabilisce in modo tassativo il presupposto dell'inadempimento contrattuale, effettuando in via automatica la valutazione dell'importanza dell'inadempimento nei contratti ad uso abitativo: infatti, a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio del 1978 n. 392, la valutazione, quanto al pagamento del canone, della gravità e dell'importanza dell'inadempimento del conduttore, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente, mediante la previsione di un parametro ancorato a due elementi: l'uno, di ordine quantitativo, afferente al mancato pagamento di una sola rata del canone o al mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità del canone;
l'altro, di ordine temporale, relativo al ritardo consentito e tollerato, fermo restando, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il concorso dell'elemento soggettivo dell'inadempimento, costituito dalla imputabilità della mora debendi al dolo o alla colpa del debitore.
È stato altresì affermato che “l'omesso pagamento dei canoni di locazione alle scadenze costituisce violazione di una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di locazione, incidente su tutta l'economia del contratto stesso. Pertanto, ai fini della risoluzione, non è necessaria in tale ipotesi alcuna valutazione specifica della gravità dell'inadempimento, essendo essa implicita nella circostanza stessa del mancato pagamento” (cfr. Cass. n. 4096/1978).
1.5 Orbene, nel caso di specie non si dubita che il mancato pagamento del canone di locazione alle scadenze pattuite per c.a. diciassette mesi alla data dell'intimazione (salvo parziali e sporadici versamenti pagina 4 di 6 in acconto) sia capace di alterare l'intera economia del contratto, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente, sì da far luogo alla pronuncia di risoluzione ex artt. 1453 e 1455 c.c. (v. ex multis
Cass. n. 7637/2016; Cass. n. 24460/2005; Cass. n. 14234/2004; Cass. n. 15553/2002; Cass. n. 2616/1990;
Cass. n. 959/1980; Cass. n. 4096/1978).
Pertanto, a fronte dell'allegato inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni scaduti per una morosità complessiva rilevante pari ad € 5.150,00 alla data del deposito della citazione, ulteriormente aggravatasi nel corso del processo, in difetto di rilascio spontaneo del bene al locatore, non si dubita della gravità dell'inadempimento imputabile ai conduttori in mora.
1.6 Inoltre, nel presente giudizio, i convenuti sono rimasti contumaci.
Se ciò ostacola la formazione di fatti pacifici (ex art. 115, co. 1 c.p.c.), il contegno processuale certamente non consente a questi ultimi di provare il “fatto estintivo” dell'avvenuto adempimento (pagamento) o altro fatto impeditivo del diritto azionato, non rilevabile d'ufficio.
1.7 In base a tutto quanto esposto, il contratto di locazione ad uso abitativo in essere tra le parti deve essere risolto per grave inadempimento imputabile alle parti conduttrici, non essendovi prova del pagamento dei canoni alle scadenze o dell'impossibilità della prestazione per causa ad essi non imputabile.
§2. In ragione della protratta occupazione del bene locato, trovano dunque applicazione, su domanda della parte intimante/ricorrente, gli artt. 1590 e 1591 c.c., con i quali chiede, in una alla risoluzione del contratto e alla restituzione del bene locato, di essere soddisfatta di quanto i conduttori ancora devono come corrispettivo per il protratto godimento della cosa (cfr. Cass. n.
5448/1990).
2.1 Ne consegue che e vanno condannati al rilascio dell'immobile Controparte_2 Controparte_1
e al pagamento, in solido tra loro ed in favore di dei seguenti importi: Parte_1
- € 5.150,00 a saldo della morosità maturata nel corso del rapporto locatizio e dunque nel periodo dal 15.01.2023 al 15.10.2024;
- € 2.400,00 per la morosità maturata nel corso del processo, a fronte della protratta occupazione dell'immobile, per il periodo dal 15.11.2024 al 15.06.2025 [€ 300,00 x 8 mensilità];
- € 300,00 a titolo di indennità di occupazione per ogni mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza e così fino all'effettivo rilascio;
il tutto oltre interessi legali di mora calcolati dalle singole scadenze fino al soddisfo effettivo.
2.2 Visto l'art. 56 della legge n. 392 del 1978, tenuto conto della durata, dell'entità della morosità e della contumacia dei convenuti, deve disporsi l'immediato rilascio del bene, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di Parte_1
pagina 5 di 6 §3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come nel dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m. da ultimo con D.M. 147/2022 (scaglione di valore da
€ 5.201,00 a € 26.000,00; fasi di studio e introduttiva, valori medi;
fase decisionale con i valori minimi, tenuto conto della semplicità della questione trattata ed in proporzione alla effettiva attività prestata in sede di discussione orale;
esclusa la fase istruttoria, non essendosi svolta attività).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa o assorbita, così dispone:
• dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 27.04.2021 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Magenta al n. 002186 Serie 3T, avente ad oggetto l'immobile sito in OT ON (MI), Via Matteotti n. 13, costituita da cinque vani nell'abitazione posta al piano terra-primo, con annesso cortile esclusivo, identificata al C.F. del medesimo Comune, al Fg. 8, mapp. 218, sub. 703, cat. A/3, per grave inadempimento imputabile ai conduttori e;
Controparte_2 Controparte_1
• condanna e al rilascio immediato dell'immobile indicato al Controparte_2 Controparte_1 capo che precede, libero da cose e persone, anche interposte, in favore di Parte_1
• condanna e al pagamento, in solido tra loro, in favore di Controparte_2 Controparte_1 dei seguenti importi: Parte_1
- € 5.150,00 a saldo della morosità maturata nel corso del rapporto locatizio e dunque nel periodo dal 15.01.2023 al 15.10.2024;
- € 2.400,00 per la morosità maturata nel corso del processo, a fronte della protratta occupazione dell'immobile, per il periodo dal 15.11.2024 al 15.06.2025;
- € 300,00 a titolo di indennità di occupazione per ogni mensilità successiva alla pubblicazione della sentenza e così fino all'effettivo rilascio;
il tutto, oltre interessi legali di mora dalle singole scadenze fino al saldo effettivo;
• condanna le parti convenute soccombenti al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente vittoriosa, che si liquidano in € 340,00 per spese esenti, € 118,75 per esborsi, € 2.547,00 per compensi di giudizio (così determinati: € 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr,; € 851,00 fase dec.), oltre 15% rimb.forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. scritta in calce al verbale di udienza, pubblicata mediante lettura in coda di udienza e contestualmente depositata in cancelleria.
Così è deciso in Pavia, lì 09 luglio 2025 Il Giudice dott. CO ET pagina 6 di 6