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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 25/05/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1740/2021 RGAC
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, nella persona del dott. Antonio SCORTECCI, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marisa Parte_1 P.IVA_1
Olga MERONI (C.F. ) e Paolo MARRA (C.F. C.F._1
) CodiceFiscale_2
- attrice -
contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Antonietta VATTIMO (C.F. ) C.F._3
- convenuti -
CONCLUSIONI: come in atti
1
1.1. – Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec il 29.12.2021,
[...]
Part (in breve ha convenuto il per Parte_1 Controparte_1
sentirlo condannare al pagamento:
a) in via principale, di € 129.637,55 quale sorte capitale per fornitura di energia elettrica, come da fatture di ENEL ENERGIA S.P.A. e OPTIMA ITALIA
S.P.A., riepilogate nell'elenco di cui al secondo allegato all'atto introduttivo, oggetto di cessione in favore dell'attrice, oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5
d.lgs. n. 231/2002 sulla predetta sorte capitale e interessi anatocistici ex artt.
1283 c.c., 2 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 sui moratori;
b) in via subordinata, della somma dovuta per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
1.2. – Si è costituito il , che ha chiesto di rigettare la Controparte_1 domanda per infondatezza, eccependo: 1) il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per inesistenza o inefficacia delle cessioni a causa della mancata adesione dell'ente locale;
2) l'inesistenza o la nullità della notifica relativa alla sola cessione di OPTIMA
ITALIA S.P.A. in quanto effettuata presso l'indirizzo PEC dell'ufficio della Polizia
Municipale piuttosto che a quello generale dell'ente; 3) la nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza delle somme richieste;
4) la prescrizione dei crediti;
5)
l'inapplicabilità degli interessi moratori alla P.A. in caso di esercizio di potere autoritativo.
2. – Nel merito, la domanda proposta in via principale è parzialmente fondata.
2.1. – Preliminarmente è necessario effettuare una ricognizione dei crediti per cui è causa: si tratta dei corrispettivi per la somministrazione di energia elettrica o gas da Part parte di ENEL ENERGIA SPA o OPTIMA ITALIA SPA, acquistati da nell'ambito di c.d. cessioni in blocco.
Più specificamente, con la memoria illustrativa depositata in data 23 aprile 2025, il credito a titolo di capitale – a fronte di pagamenti del che la cedente ha CP_1
Part rimborsato a favore di in data successiva all'instaurazione della vertenza – è stato ridotto a € 128.176,72, come da elenco fatture allegato alla medesima memoria, fermo
2 restando la richiesta di interessi moratori e anatocistici sull'intero originario importo azionato pari a € 129.637,55 atteso il ritardo maturato.
Nel medesimo allegato sono riportate, con il saldo residuo zero, le tredici fatture saldate nelle more del procedimento, con indicazione del 25.6.2021 quale data di regolamento contabile.
2.2. – Deve, poi, essere individuata la fonte dei predetti crediti.
Per l'eventualità di fonte contrattuale, occorre, infatti, considerare che, secondo giurisprudenza consolidata, i contratti della P.A. (compresi gli enti pubblici territoriali), ai sensi degli artt. 16 e 17 dpr 2440/1923, sono soggetti alla forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c. (cfr., ex multis, tra le più recenti, Sez. U, Sentenza n. 9775 del 25/3/2022, Sez. 2, Ordinanza n. 14592 del 26/5/2021; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 510 del 14/1/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 11465 del 15/6/2020; Sez. 2, Sentenza n. 22778 del
12/9/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 27910 del 31/10/2018; Sez. L, Ordinanza n. 15645 del
14/6/2018; Sez. U, Sentenza n. 20684 del 9/8/2018, specificamente riferita agli enti pubblici territoriali). In tale ipotesi la prova di conclusione del contratto consiste esclusivamente nella produzione dell'accordo scritto, non surrogabile da presunzioni, testimonianze, confessioni o dalla “non contestazione” (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del 17/10/2018: “il principio, sancito dall'art. 115, comma 1, c.p.c., secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta “ad substantiam”, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta “ad probationem”, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte”).
Ebbene, nel caso di specie, ENEL ENERGIA ha somministrato al CP_1
energia elettrica sia in regime di libero mercato che di salvaguardia,
[...]
oltre gas in qualità di fornitrice di Ultima Istanza.
3 L'attrice, quanto alla fornitura di ENEL ENERGIA in regime di mercato libero, ha depositato i moduli di “adesione per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale” e di “adesione al contratto con Enel Energia per multi forniture di energia elettrica per uso diverso da abitazione” identificati con i codici contratto n. 017566774
e n. SG1420194 , compilati in tutte le sezioni, recanti indicazione degli indirizzi della fornitura e del codice POD, sottoscritti dall'ente locale rispettivamente nella persona del
Sindaco e del soggetto delegato alla firma del contratto Persona_1
, cui hanno fatto seguito, quali atti scritti collegati provenienti dalla Persona_2
venditrice, il deposito delle relative fatture.
Tanto basta ad assicurare il requisito della forma scritta contrattuale che, per soddisfare la propria ratio di tutela del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, non richiede la contestualità di sottoscrizioni, essendo sufficiente l'incontro di manifestazioni di volontà scritte, anche se separate, delle parti (cfr. Sez. U,
Sentenza n. 9775 del 25/3/2022).
Con riferimento poi, alle fatture emesse da ENEL ENERGIA quale esercente del servizio di salvaguardia per la Regione Calabria per la somministrazione di energia elettrica e fornitore di ultima istanza di gas (cfr. allegati da 004 a 011 nella memoria I termine ex art. 183 6° comma c.p.c.), neppure si pone la necessità del rispetto della forma scritta contrattuale in quanto il rapporto è scaturito ex lege.
OPTIMA, invece, ha somministrato energia elettrica sulla base del contratto prodotto da parte attrice con la memoria ex art. 183, 6° comma, n. 3 cpc.
Al di là della illeggibilità di gran parte del contenuto contrattuale in ragione della scarsa qualità della scannerizzazione eseguita, il predetto documento non può essere considerato ai fini della decisione in quanto prodotto oltre il termine fissato, per le preclusioni istruttoria, dall'art. 183, 6° comma, n. 2 cpc.
Conseguentemente, la domanda attore non può essere accolta in relazione alle fatture
OPTIMA, con assorbimento di ogni altra eccezione in relazione ai medesimi crediti.
2.3. – L'attrice ha, inoltre, dimostrato che i crediti oggetto delle fatture di ENEL
Part ENERGIA S.P.A. sono stati trasferiti dall'originaria creditrice a in forza dei seguenti contratti di cessione:
4 - scrittura privata autenticata dallo studio notarile associato ATLANTE-CERASI di Roma del 24.6.2021 (Rep. 63316; Racc. 32747), ivi registrata il 28.6.2021 al n. 8451 Serie 1T, notificata al il 7.7.2021 a Controparte_1
mezzo PEC;
- scrittura privata autenticata dallo studio notarile associato ATLANTE-CERASI di Roma del 22.9.2021 (Rep. 63816; Racc. 33041) e ivi registrata il 30.9.2021 al n. 12204 Serie 1T, notificata al il 11.10.2021 a Controparte_1
mezzo PEC.
Al riguardo, il non ha formulato contestazioni specifiche. CP_1
2.4. – Il convenuto ha, invece, eccepito l'inefficacia del trasferimento del credito in assenza dell'adesione scritta dell'ente locale ex artt. 9 l. 2248/1865, 69, 3° comma, e 70,
3° R.D. 2440/1923.
Tali norme sono effettivamente applicabili non solo alle amministrazioni dello Stato, ma anche agli altri enti pubblici e, per quel che rileva in questa sede, anche ai Comuni.
In tal senso depongono sia la loro portata generale – confermata dal riferimento delle predette leggi ai beni ed alle attività di enti diversi dallo Stato e dalle norme secondarie che le estendevano ai comuni ed alle province (art. 112 del R.D. 19 settembre 1899, n.
394, art. 176 del R.D. 12 febbraio 1911, n. 297, art. 70 del R.D. 19 novembre 1923, n.
2440) – sia il loro comune scopo, quello di garantire la regolare esecuzione dei contratti di durata in esse considerati, impedendo che nel corso degli stessi l'appaltatore potesse privarsi dei mezzi finanziari erogatigli dalla P.A. secondo lo stato di avanzamento dei lavori e lo sviluppo delle forniture (cfr. Cass. n. 18610/2005).
Del resto, per giurisprudenza consolidata, il divieto di cessione senza l'adesione della
P.A. (concretante una incedibilità relativa, potendo essere rimossa con il consenso del debitore ceduto) opera in relazione ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura) ancora in essere, soltanto rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare
5 prosecuzione del rapporto (cfr. Cass. n. 981/2002; confermata da Cass. nn. 18610/2005,
268/2006, 18339/2014).
Ciò significa però che la persistenza del rapporto contrattuale, in mancanza di adesione della P.A., funge da causa di “inefficacia provvisoria” della cessione del credito (cfr.
Cass. n. 268/2006).
Ne deriva che l'onere di provare tale fatto impeditivo grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., su chi lo eccepisce.
Nel caso di specie, quindi, il avendo eccepito l'inefficacia nei suoi confronti CP_1
della cessione del credito per difetto della propria adesione, aveva l'onere di provare che il contratto di somministrazione era ancora in essere. In mancanza di ciò, non può essere affermato che la cessione richiedeva l'adesione dell'ente locale e che, quindi, è inefficace nei confronti del . Controparte_1
2.5. – Anche l'eccezione di nullità della domanda per genericità ed indeterminatezza delle somme richieste è infondata.
Invero, parte attrice ha indicato e prodotto le fatture per cui è causa, le quali contengono i dati di consumo rispetto ai quali i crediti vantati costituiscono il corrispettivo.
Il convenuto non ha, invece, contestato la corrispondenza dei dati di consumo riportati in fattura con quelle rilevati dai contatori, né il funzionamento dei contatori e non ha neppure dedotto e dimostrato che l'eccessività dei consumi è dipeso dallo specifico fatto di un terzo.
Pertanto, in difetto di contestazioni specifiche, devono ritenersi provati i consumi indicati nelle fatture per cui è causa emesse da ENEL ENERGIA S.P.A. e da essa
Part direttamente cedute a
2.6. – È infondata pure l'eccezione di prescrizione dei crediti.
Invero, il termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 1442 del
27/1/2015), decorrente dalle date di scadenze delle fatture (trattasi di 354 fatture i cui termini scadono negli anni 2020 e 2021), è stato interrotto dalla notifica delle cessioni del credito in data 7.7.2021 e 11.10.2021 e, poi, dalla notifica dell'atto di citazione per cui è causa del 29.12.2021, sicché non è maturato.
6 2.7. – Infine, è inconferente l'eccezione di inapplicabilità degli interessi moratori ex art. 2 del d.lgs. n. 231/2002 in quanto i crediti che qui occupano non sono fondati su atti autoritativi della P.A..
Di contro, il 1° comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, infatti, prevede che per
"transazioni commerciali" devono intendersi: “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”, contemplando espressamente le pubbliche amministrazioni.
2.8. – In conclusione, il deve essere condannato al Controparte_1 pagamento di € 91.673,80 (come analiticamente indicato nell'allegato n. 390 della memoria della memoria illustrativa depositata il 23 aprile 2025) relativo alla sorte capitale per le fatture non pagate di ENEL ENERGIA S.P.A., oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002 sul medesimo capitale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento indicato nelle singole fatture sino al saldo nonché sul capitale oggetto delle fatture ENEL ENERGIA S.P.A. saldate nel corso del procedimento (riportate nel medesimo allegato n. 390 con residuo zero) dal giorno successivo alla loro scadenza all'effettivo pagamento in data 25.6.2021, oltre interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, 4° comma, c.c. sui predetti interessi moratori scaduti da almeno sei mesi al del 29.12.2021 da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento dei medesimi interessi moratori.
3. – È, poi, infondata la domanda subordinata di arricchimento senza causa, che viene presa in considerazioni nei limiti del mancato accoglimento di quella principale e, quindi, in relazione alle fatture emesse da OPTIMA ITALIA S.P.A. (in assenza di contratto scritto ad substantiam).
Ebbene, con riferimento alle predette fatture, difettano la sussidiarietà prescritta dall'art. 2042 c.c. (in relazione al contratto nullo con OPTIMA per difetto di forma scritta imposta da norma imperativa, cfr. Sez. U, Sentenza n. 33954 del 5/12/2023) e, comunque, le prove dell'arricchimento ingiustificato del convenuto e del correlato depauperamento dell'attrice.
4. – Segue, per la soccombenza, la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, liquidate – alla luce dei valori minimi previsti dal DM 55/2014 per le
7 fasi studio, introduttiva e decisionale in relazione ai procedimenti di cognizione appartenenti al quinto scaglione di valore – in € 4.217,00 a titolo di compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% dei compensi), IVA e CPA (come per legge), in favore di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando:
a) condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € 91.673,80 in relazione alle fatture ENEL Parte_1
ENERGIA S.P.A. indicate nell'allegato n. 390 della memoria della memoria depositata dall'attrice 23 aprile 2025, oltre interessi moratori ex artt. 2 e 5 d.lgs.
n. 231/2002 sul medesimo capitale con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento indicato nelle singole fatture sino al saldo nonché sul capitale oggetto delle ulteriori fatture ENEL ENERGIA S.P.A. riportate con saldo residuo zero nel medesimo allegato n. 390 dal giorno successivo alla loro scadenza all'effettivo pagamento in data 25.6.2021, oltre interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, 4° comma, c.c. sui predetti interessi moratori scaduti da almeno sei mesi al del 29.12.2021 da quest'ultima data fino all'effettivo pagamento dei medesimi interessi moratori;
b) condanna il al pagamento delle spese di giudizio, Controparte_1 liquidate in € 4.217,00 per compenso, oltre rimborso forfettario (pari al 15% del compenso), IVA e CPA come per legge, in favore di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Paola, 25 maggio 2025
Il Giudice
Antonio SCORTECCI
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