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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2611/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2611/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: rilascio immobile locato e risarcimento danni
TRA
, , e , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
difese dagli avv.ti Andrea Carrano e Alfonso Cipresso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICI
E
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23/03/22, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, , assumendo di
[...] Controparte_1 essere comproprietarie, unitamente ad altri germani, dell'abitazione sita in Maiori (SA), alla via
Vena n. 8, riportata in catasto al foglio 20, p.lle 280 sub 1 e 2; che detta abitazione era stata concessa in locazione, dai propri danti causa, a per il canone mensile di € Parte_5
184,96; che, deceduta la conduttrice, l'immobile era stato occupato dal figlio , il Controparte_1 quale, non solo non aveva provveduto all'adeguamento del canone, ma aveva del tutto omesso di provvedere al pagamento dei fitti mensili a partire dal gennaio 2020, così rendendosi moroso per la somma di € 4.993,92, pur continuando ad occupare l'abitazione; che, in data 17/11/21, esse attrici, quali comproprietarie, avevano ricevuto la notifica dell'ordinanza di demolizione n. 132/2021,
pagina 1 di 4 emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maiori in relazione alle opere abusive realizzate nell'immobile, consistenti in “volume in muratura, adibito a camera da letto, completo e rifinito in tutte le sue parti, dotato di impianto elettrico funzionante… Delle dimensioni in pianta di circa 2,80 m x 3,53 m, ed altezza interna, misurata sotto il contro soffitto, di circa 2,42 m., lungo le pareti sud ed ovest sono presenti n. 2 finestre in alluminio, la prima aventi dimensioni di circa 0.95
m x 0.68 m e la seconda di dimensioni di circa 0.70 m x 0.63; detta stanza risulta dotata di copertura in lamiera coibentata, la quale si estende fino a coprire anche la scala esterna di collegamento con il primo piano…”; che tale ordinanza di demolizione era stata notificata anche al quale committente dei lavori abusivi;
che il convenuto, benchè reiteratamente diffidato, CP non aveva provveduto né al ripristino dei luoghi, né al rilascio dell'immobile, ed aveva continuato a detenere l'abitazione senza alcun titolo.
Tanto premesso, le attrici chiedevano che l'adito Tribunale volesse:
“A) dichiarare, per i motivi innanzi dedotti, occupante senza titolo dei beni Controparte_1
descritti in premessa nonché unico responsabile delle opere abusive contestate con Ordinanza del
Responsabile dell'UTC – Maiori n. 132/2021 e, per l'effetto, condannarlo ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi ovvero la demolizione delle opere contestate ed all'immediato rilascio in favore delle dichiaranti del predetto immobile in uno ad ogni accessorio e pertinenza;
B) solo in subordine e qualora dovesse ravvisarsi la sussistenza di un rapporto locativo, dichiarare risolta la locazione per grave inadempimento del conduttore e, per l'effetto, condannarlo, comunque, ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi ovvero la demolizione delle opere contestate ed all'immediato rilascio in favore delle dichiaranti del predetto immobile in uno ad ogni accessorio e pertinenza, nonché al risarcimento dei danni da quantificarsi a mezzo ctu ovvero in via equitativa;
C) dato atto del mancato pagamento delle somme di cui in premessa a far data dal gennaio 2020 e fino al corrente mese di marzo, condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento dell'importo, ad oggi maturato, ammontante a complessivi € 4.993,92, in favore delle istanti ed a ciascuna per quanto di ragione, oltre a quello maturando fino all'effettivo rilascio ovvero, in subordine, previa determinazione dell'ammontare delle rendite conseguite con la raccolta dei frutti prodotti e degli accessori condannare, in ogni caso, il medesimo convenuto al pagamento dell'importo equivalente da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., o in subordine, a mezzo CTU, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, in favore delle istanti, nonché al risarcimento di ogni altro danno conseguente all'arbitraria occupazione”, il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
pagina 2 di 4 Il convenuto , pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato Controparte_1
contumace con ordinanza del 23/06/23, con cui peraltro il G.I., rilevato che la causa rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 447bis c.p.c., disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Le domande delle attrici sono infondate.
L'azione di risoluzione del contratto di locazione e quelle connesse di rilascio dell'immobile e di condanna al pagamento dei canoni locatizi rimasti insoluti, esperite dalle attrici, presuppongono la sussistenza di un rapporto di locazione, che, secondo la prospettazione di cui all'atto di citazione, sarebbe insorto tra i rispettivi danti causa delle parti e sarebbe stato poi proseguito da CP
, il quale avrebbe infatti pagato il relativo canone fino al 2019.
[...]
Tuttavia, di tale rapporto locatizio, solo allegato dalle attrici, non è stata offerta alcuna prova, posto che, da un lato, non risultano prodotti né il contratto di locazione (di cui non è stata indicata neppure la data di stipula, circostanza rilevante al fine di valutare l'eventuale applicabilità della l.
n. 431/98) né documenti attestanti l'avvenuto pagamento del relativo canone, e che, dall'altro, non sono state neppure articolate prove orali volte a dimostrare la sussistenza di tale rapporto.
Anche in relazione al danno da ritardata riconsegna dell'immobile locato, la giurisprudenza ha precisato che il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito (Cass. n. 31233/24).
Per quanto attiene alle opere abusive realizzate nell'immobile in questione, non vi è prova che autore delle stesse sia proprio il convenuto. Anche tale circostanza è rimasta, infatti, del tutto sfornita di prova, posto che l'ordinanza di demolizione del Comune di Maiori n. 132 del 17/11/21 identifica sì nel l'autore materiale ed il committente di tali opere, ma non chiarisce come CP si sia pervenuti a tale conclusione, che non può discendere dalla sola circostanza dell'attuale occupazione dell'immobile da parte del convenuto.
Le opere abusive potrebbero, invero, essere state realizzate dalla dante causa del convenuto, non essendo desumibile dagli atti quando quest'ultima sia deceduta e in che data, quindi, il le CP
sia subentrato nel rapporto locatizio asseritamente in essere.
In sostanza, le domande delle attrici presentano palesi lacune allegatorie, prima ancora che probatorie, che non possono non comportare il loro rigetto.
Nulla per le spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2611/22 R.G., così provvede:
pagina 3 di 4 1) rigetta le domande delle attrici;
2) nulla per le spese.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2611/22 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: rilascio immobile locato e risarcimento danni
TRA
, , e , rappresentate e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
difese dagli avv.ti Andrea Carrano e Alfonso Cipresso, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate, giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTRICI
E
, residente in [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 23/03/22, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, , assumendo di
[...] Controparte_1 essere comproprietarie, unitamente ad altri germani, dell'abitazione sita in Maiori (SA), alla via
Vena n. 8, riportata in catasto al foglio 20, p.lle 280 sub 1 e 2; che detta abitazione era stata concessa in locazione, dai propri danti causa, a per il canone mensile di € Parte_5
184,96; che, deceduta la conduttrice, l'immobile era stato occupato dal figlio , il Controparte_1 quale, non solo non aveva provveduto all'adeguamento del canone, ma aveva del tutto omesso di provvedere al pagamento dei fitti mensili a partire dal gennaio 2020, così rendendosi moroso per la somma di € 4.993,92, pur continuando ad occupare l'abitazione; che, in data 17/11/21, esse attrici, quali comproprietarie, avevano ricevuto la notifica dell'ordinanza di demolizione n. 132/2021,
pagina 1 di 4 emessa dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Maiori in relazione alle opere abusive realizzate nell'immobile, consistenti in “volume in muratura, adibito a camera da letto, completo e rifinito in tutte le sue parti, dotato di impianto elettrico funzionante… Delle dimensioni in pianta di circa 2,80 m x 3,53 m, ed altezza interna, misurata sotto il contro soffitto, di circa 2,42 m., lungo le pareti sud ed ovest sono presenti n. 2 finestre in alluminio, la prima aventi dimensioni di circa 0.95
m x 0.68 m e la seconda di dimensioni di circa 0.70 m x 0.63; detta stanza risulta dotata di copertura in lamiera coibentata, la quale si estende fino a coprire anche la scala esterna di collegamento con il primo piano…”; che tale ordinanza di demolizione era stata notificata anche al quale committente dei lavori abusivi;
che il convenuto, benchè reiteratamente diffidato, CP non aveva provveduto né al ripristino dei luoghi, né al rilascio dell'immobile, ed aveva continuato a detenere l'abitazione senza alcun titolo.
Tanto premesso, le attrici chiedevano che l'adito Tribunale volesse:
“A) dichiarare, per i motivi innanzi dedotti, occupante senza titolo dei beni Controparte_1
descritti in premessa nonché unico responsabile delle opere abusive contestate con Ordinanza del
Responsabile dell'UTC – Maiori n. 132/2021 e, per l'effetto, condannarlo ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi ovvero la demolizione delle opere contestate ed all'immediato rilascio in favore delle dichiaranti del predetto immobile in uno ad ogni accessorio e pertinenza;
B) solo in subordine e qualora dovesse ravvisarsi la sussistenza di un rapporto locativo, dichiarare risolta la locazione per grave inadempimento del conduttore e, per l'effetto, condannarlo, comunque, ad eseguire il ripristino dello stato dei luoghi ovvero la demolizione delle opere contestate ed all'immediato rilascio in favore delle dichiaranti del predetto immobile in uno ad ogni accessorio e pertinenza, nonché al risarcimento dei danni da quantificarsi a mezzo ctu ovvero in via equitativa;
C) dato atto del mancato pagamento delle somme di cui in premessa a far data dal gennaio 2020 e fino al corrente mese di marzo, condannare, in ogni caso, il convenuto al pagamento dell'importo, ad oggi maturato, ammontante a complessivi € 4.993,92, in favore delle istanti ed a ciascuna per quanto di ragione, oltre a quello maturando fino all'effettivo rilascio ovvero, in subordine, previa determinazione dell'ammontare delle rendite conseguite con la raccolta dei frutti prodotti e degli accessori condannare, in ogni caso, il medesimo convenuto al pagamento dell'importo equivalente da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., o in subordine, a mezzo CTU, il tutto maggiorato di interessi e rivalutazione, in favore delle istanti, nonché al risarcimento di ogni altro danno conseguente all'arbitraria occupazione”, il tutto con vittoria di spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
pagina 2 di 4 Il convenuto , pur ritualmente citato, non si costituiva e veniva dichiarato Controparte_1
contumace con ordinanza del 23/06/23, con cui peraltro il G.I., rilevato che la causa rientrava nell'ambito applicativo dell'art. 447bis c.p.c., disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Le domande delle attrici sono infondate.
L'azione di risoluzione del contratto di locazione e quelle connesse di rilascio dell'immobile e di condanna al pagamento dei canoni locatizi rimasti insoluti, esperite dalle attrici, presuppongono la sussistenza di un rapporto di locazione, che, secondo la prospettazione di cui all'atto di citazione, sarebbe insorto tra i rispettivi danti causa delle parti e sarebbe stato poi proseguito da CP
, il quale avrebbe infatti pagato il relativo canone fino al 2019.
[...]
Tuttavia, di tale rapporto locatizio, solo allegato dalle attrici, non è stata offerta alcuna prova, posto che, da un lato, non risultano prodotti né il contratto di locazione (di cui non è stata indicata neppure la data di stipula, circostanza rilevante al fine di valutare l'eventuale applicabilità della l.
n. 431/98) né documenti attestanti l'avvenuto pagamento del relativo canone, e che, dall'altro, non sono state neppure articolate prove orali volte a dimostrare la sussistenza di tale rapporto.
Anche in relazione al danno da ritardata riconsegna dell'immobile locato, la giurisprudenza ha precisato che il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito (Cass. n. 31233/24).
Per quanto attiene alle opere abusive realizzate nell'immobile in questione, non vi è prova che autore delle stesse sia proprio il convenuto. Anche tale circostanza è rimasta, infatti, del tutto sfornita di prova, posto che l'ordinanza di demolizione del Comune di Maiori n. 132 del 17/11/21 identifica sì nel l'autore materiale ed il committente di tali opere, ma non chiarisce come CP si sia pervenuti a tale conclusione, che non può discendere dalla sola circostanza dell'attuale occupazione dell'immobile da parte del convenuto.
Le opere abusive potrebbero, invero, essere state realizzate dalla dante causa del convenuto, non essendo desumibile dagli atti quando quest'ultima sia deceduta e in che data, quindi, il le CP
sia subentrato nel rapporto locatizio asseritamente in essere.
In sostanza, le domande delle attrici presentano palesi lacune allegatorie, prima ancora che probatorie, che non possono non comportare il loro rigetto.
Nulla per le spese, stante la contumacia del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2611/22 R.G., così provvede:
pagina 3 di 4 1) rigetta le domande delle attrici;
2) nulla per le spese.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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