Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/04/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3642/2021 R.G., promossa
DA
, con l'avv. PODDIGHE MARCO RAFFAELE Parte_1
ATTRICE
CONTRO
con la sua procuratrice GE. Controparte_1 Controparte_2
in persona del suo procuratore , con l'avv. GRIFFANTI
[...] Controparte_3
GIOVANNI
CONVENUTA
Causa in punto di opposizione a precetto, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: a) dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per omessa indicazione nello stesso del provvedimento di dichiarazione di esecutorietà del provvedimento monitorio;
b) dichiarare la nullità-inefficacia dell'atto di precetto opposto per mancanza, inefficacia, inopponibilità del titolo esecutivo si cui si fonda;
c)
Per parte convenuta: nel merito: accertare e dichiarare l'infondatezza dell'opposizione a precetto e, per l'effetto, rigettare tutte le domande avanzate dall'opponente
[...]
in quanto infondate per i motivi in fatto e in diritto esposti in narrativa;
con Parte_1
vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali, IVA
e CPA come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato esponeva che il Parte_1
27/10/2021 la controparte aveva chiesto la notificazione dell'atto di precetto del
22/10/2021 per il complessivo importo di Euro 37.724,15, oltre spese ulteriori ed accessori, in forza di decreto ingiuntivo 890 del 2018, oggetto dell'opposizione da lei coltivata con il procedimento numero 4286 del 2018 pendente nanti il Tribunale di
Sassari. Proponeva opposizione avverso detto precetto, sostenendone la nullità in quanto nel suo contenuto era stata totalmente omessa l'indicazione del provvedimento di dichiarazione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo. Rilevava, poi, come il credito fatto valere in sede monitoria dalla controparte si fondasse soltanto su una serie di fatture per consumi di energia elettrica asseritamente effettuati presso la sua azienda in
Anela e deduceva di aver promosso nanti il Tribunale di Nuoro un procedimento per accertamento tecnico preventivo, nel quale la società era rimasta contumace, il cui esito aveva confermato che i calcoli della convenuta erano del tutto inesatti, fatto nonostante il quale aveva azionato il suo credito. Richiamato il procedimento di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, esponeva come durante la mediazione la controparte avesse comunicato di aver annullato le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo, tanto che erano state inviate al suo domicilio varie fatture di storno di importo di Euro 0,00 che avevano annullato tutte le precedenti su cui si era fondato il decreto ingiuntivo, da ritenersi dunque nullo o comunque inefficace e inidoneo a fondare l'esecuzione. Concludeva in conformità. Si costituiva la convenuta che rilevava come nel precetto fosse stato fatto chiaro riferimento sia al decreto ingiuntivo che all'apposizione in data 23/09/2021 della formula esecutiva che ovviamente non poteva che essere emessa dopo la pronuncia del decreto di esecutorietà. Sosteneva pertanto che il precetto fosse del tutto valido, perché consentiva di identificare compiutamente il titolo esecutivo e, quanto al secondo motivo di opposizione fondato sulla nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo, riconosceva di aver rideterminato gli importi dalle fatture, ma anche che il contatore dell'azienda agricola dell'utente era stato manomesso con conseguente prelievo di un quantitativo di energia elettrica non pagato, sicché era del tutto verosimile che si fosse proceduto ad una ricostruzione dei consumi non registrati o registrati erroneamente.
Rilevavo come l'opposizione al decreto ingiuntivo si fosse definita con la sentenza 409 del 2022 con cui il Giudice aveva revocato il decreto opposto e dichiarata dovuta la somma di Euro 16.783,20 per la quale con gli interessi moratori la era stata Pt_1
condannata, affermava l'effettiva sussistenza di un debito nei suoi confronti e concludeva come riportato in epigrafe.
La causa, istruita solo con produzioni documentali, era infine trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 654 II co. c.p.c. nella formulazione vigente fino al 29 giugno 2023 prevede che ai fini dell'esecuzione nel precetto si debba menzionare sia il provvedimento che ha disposto l'esecutorietà che l'apposizione della formula. Il precetto oggetto dell'odierna posizione indica solo il giorno in cui il titolo è stato munito della formula e non anche il provvedimento che del decreto ingiuntivo ha dichiarato l'esecutorietà. Tale mancanza secondo il precedente orientamento della Suprema Corte (n. 4649 del 2006
e n. 839 del 2007) determinerebbe la nullità del precetto, senza che tale dato possa evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva (Cass. 24226 del
2019) e senza che il vizio sia suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 22510 del 2014 e
31226 del 2019).
Si rileva, tuttavia, come questo indirizzo sia stato superato da una più recente e condivisibile pronuncia (Cass. 1928 del 2020) per cui gli elementi formali indicati dall'art. 654 II co. citato sono sicuramente prescritti a pena di nullità del precetto e sono diretti a consentire a chi lo riceve di individuare con assoluta sicurezza l'obbligazione da adempiere e il relativo titolo esecutivo;
tuttavia, la loro omissione non determina la nullità dell'intimazione laddove sia stato raggiunto lo scopo e dunque il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza il creditore, il credito e il relativo titolo, elementi tutti ben desumibili dal precetto oggi opposto. Tale orientamento, che fa applicazione di principi di carattere generale, si rafforza alla luce di altre pronunce
(Cass. 3967 del 2019 e 29804 del 2019) per cui, anche a ritenere che la proposizione dell'opposizione non determini l'automatica sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ai sensi del III co. dell'art. 156 c.p.c., in base ai principi generali di economia dei mezzi processuali, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire non è sufficiente che il debitore deduca un'irregolarità formale, come quella che occupa, essendo piuttosto necessario che indichi lo specifico pregiudizio ai diritti tutelati dalle norme processuali subito. Addirittura, tale puntuale allegazione di come la violazione delle regole del processo esecutivo abbia compromesso i diritti di difesa condiziona la stessa ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. 2742 del
2023).
Il secondo motivo di opposizione è ugualmente inammissibile, atteso che le ragioni relative all'an e al quantum del credito avrebbe dovuto essere, ed infatti sono state, oggetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, unica sede in cui le stesse avrebbero potuto ed hanno avuto giudizio.
Nel resto vale osservare come il titolo richiamato nel precetto sia venuto meno con la sentenza 409 del 2022 che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sostituendosi a quello. Ciò non toglie che la presente opposizione vada dichiarata inammissibile e che l'attrice sia condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della controparte.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'opposizione al precetto proposta da inammissibile;
Parte_1
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 15/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella