Articolo 3 della Legge 27 novembre 1991, n. 382
Articolo 2
Versione
19 dicembre 1991
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 1.140.000.000 per l'anno 1991 ed in L. 640.000.000 per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento "Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1991