Articolo 1 della Legge 27 giugno 1961, n. 545
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27 luglio 1961
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Entrata in vigore il 27 luglio 1961