Sentenza 1 luglio 2024
Ordinanza cautelare 22 novembre 2024
Improcedibile
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 4697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4697 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 04697/2025REG.PROV.COLL.
N. 08198/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8198 del 2024, proposto da Iota Pegaso s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Alfarano, Antonio Lirosi, Gianfranco Toscano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Comune di Tolve, Comune di Irsina, Comune di Oppido Lucano, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 00338/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
La società Iota s.r.l., in data 22 settembre 2022, ha presentato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) un’ istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (d’ora in poi, VIA), avente ad oggetto la realizzazione di un progetto di agrivoltaico denominato “Piano del Carro”, di potenza pari a 19,71 kWp e delle opere di connessione alla RTN, nei Comuni di Irsina e di Oppido Lucano rientrante nei progetti di cui all’art. 8, comma 2 bis (allegato I-bis) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. codice dell’ambiente).
In data 27 giugno 2023, la società ha sollecitato il Ministero all’Ambiente all’adozione del provvedimento finale di conclusione del procedimento
Con parere prot. n. 42017, del 3 marzo 2023, la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha espresso parere negativo in seno al procedimento di VIA.
Parimenti, con parere prot. n. 2496, del 21 febbraio 2023, anche la Soprintendenza della Basilicata ha espresso parere negativo.
Con il ricorso di primo grado la società ha quindi proposto un’azione avverso il silenzio (art. 31 e art. 117 c.p.a.) nei confronti del Ministero dell’Ambiente e del Ministero della Cultura dinanzi al T.a.r Basilicata, che, con la decisione 1 luglio 2024, n. 338, ha respinto il ricorso, ritenendo:
i) che il parere tecnico istruttorio negativo emesso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR avrebbe precluso al MASE di concludere il procedimento;
ii) che la prospettazione del ricorrente non avrebbe tenuto conto del disposto di cui all’art. 8, comma 1, del Codice dell’Ambiente e della conseguente “…scelta legislativa che muove nel senso di prevedere quale criterio ordinatore della trattazione dei progetti in questione quello della maggior potenza (in quanto funzionalizzato al perseguimento della transizione energetica, in coerenza con la normativa sovranazionale) in luogo di quello cronologico, risultante dalla data di presentazione dell’istanza”.
La società Iota s.r.l. ha proposto appello deducendo:
i) “ error in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23, 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006; degli artt. 1, 2, 14 e ss. della l. 24/1990, dell’art. 3, 41 e 97 della costituzione, nonché della direttiva ue 2018/2001. violazione del regolamento di emergenza europeo (ue) 2022/2577 e dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di trasparenza, di buona fede, di leale collaborazione e del dovere di conclusione del procedimento, di massima diffusione delle fonti rinnovabili, eccesso di potere per sviamento. violazione dei principi in materia di concorrenza ”;
ii) “ error in iudicando in relazione alla violazione e falsa applicazione degli artt. 8 commi 1 e 2-bis, 24 e 25 del codice dell’ambiente. violazione del regolamento ue 2021/1119. violazione dell'art. 3, comma 1, del regolamento ue/2022/2257; violazione dei principi di buon andamento, effettività e adeguatezza della valutazione ambientale, nonché violazione dei principi di buon andamento dell’azione amministrativa, di trasparenza, di buona fede, di leale collaborazione e del dovere di conclusione del procedimento ”;
Si sono costituiti nel giudizio di appello il Ministero dell’Ambiente e del Ministero della Cultura, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
Con nota del 10 febbraio 2025, Il Ministero dell’ambiente ha chiesto al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri “ la rimessione alla delibera del Consiglio dei Ministri, ai fini della relativa definizione, della procedura VIA concernente il seguente impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile:
- progetto di un impianto agrovoltaico, denominato "Piano del Carro", della potenza pari a 19,71 MW, integrato con tecnologia di accumulo di 20 MW, da realizzarsi nel Comune di Irsina (MT), e le relative opere di connessione ed infrastrutture necessarie al collegamento alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Tolve (P7.) e Oppido Lucano (PZ). Proponente: IOTA PEGASO S.r.l. [ID_VIP: 7500]. Sul punto, si evidenzia che il MiC ha precisato che il progetto in oggetto non è ubicato in aree idonee ex ad. 20 del d.lgs. 199/2021.Ai fini della valutazione, si allegano gli atti della procedura, vale a dire il parere del MiC (inviato con nota prot. 4143-P del 20 marzo 2023) e il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC (parere n. 571 del 23 gennaio 2025), fermo restando che la competente Direzione generale di questo Ministero è disponibile a fornire l'ulteriore documentazione e ogni altra informazione ritenuta utile ” .
Alla camera di Consiglio del 20 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritiene il Collegio che l’intervenuta richiesta al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di rimettere la soluzione della questione alla valutazione del Consiglio dei Ministri abbia fatto venir meno l’inerzia del Ministero dell’Ambiente, con il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti alla decisione ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
In caso di contrasto tra Amministrazioni nell'ambito di un procedimento di VIA/VAS è, infatti, sempre possibile attivare il rimedio generale previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis), introdotto nella Legge 23 agosto 1988, n. 400 dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.
Nel declinare le prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 95 Cost., il citato art. 5, comma 2, lett. c- bis) gli attribuisce anche la facoltà di "deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti".
Dalla piana lettura della disposizione citata emerge che al Consiglio dei Ministri è deferita la “decisione” su questioni in relazione alle quali sono emerse valutazioni contrastanti tra Amministrazioni.
Tale conclusione trova riscontro, sul piano sistematico, nella diversa formulazione che il Legislatore utilizza in relazione all’istituto della conferenza di servizi, con riferimento al quale l’art. 14-quinquies, comma 6., legge 241/90, prevede che, in caso di proposizione da parte delle Amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili al Presidente del Consiglio dei Ministri, “ Qualora all'esito delle riunioni di cui ai commi 4 e 5 sia raggiunta un'intesa tra le amministrazioni partecipanti, l'amministrazione procedente adotta una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza ”.
Dal confronto tra le disposizioni in esame emerge, dunque, che solo con riferimento all’istituto della conferenza di servizi la decisione finale resta in capo all’Amministrazione procedente mentre, come detto, il citato art. 5, comma 2, c-bis deferisce la decisione amministrativa al Consiglio dei Ministri.
La soluzione in esame trae ulteriore argomento dall’interpretazione teleologica dell’art. 5, comma 2, lett. c bis).
La delibera del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c bis) della legge n. 400 del 1988, costituisce, infatti, un atto autonomo di alta amministrazione che armonizza gli interessi pubblici contrastanti.
L’analisi dei precedenti giurisprudenziali conferma la conclusione raggiunta.
Come, infatti la Sezione ha già avuto modo di chiarire che l’art. 5, comma 2, lett. c bis) della legge n. 400 del 1988: “ prevede un potere della Presidenza, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, di risolvere questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti. Si tratta di un potere di composizione dei conflitti ("armonizzazione") nell'ambito del Governo, che consente attraverso una deliberazione collegiale del Consiglio dei Ministri, organo competente a determinare i princìpi essenziali dell'indirizzo politico e amministrativo del Governo, sollecitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di esprimere in maniera unitaria quella che è la sintesi degli interessi coinvolti nella vicenda devoluta all'esame del Consesso di vertice del Potere Esecutivo dello Stato. Il Consiglio dei Ministri è, infatti, competente a fissare l'indirizzo politico-governativo ed è, pertanto, anche competente a valutare quale, fra due o più posizioni in contrasto, garantisca meglio gli interessi pubblici coinvolti e le priorità della politica governativa, dovendo dunque prevalere.In sostanza, mediante l'adozione dell'atto di alta amministrazione contemplato dalla norma in esame, il Consiglio dei Ministri può apprezzare unitariamente quelli che sono gli interessi coinvolti nella vicenda e operarne, se del caso, una sintesi, individuando, altrimenti, ove questo tentativo fallisca, quello o quelli prevalenti.
Questo Consiglio di Stato ha già evidenziato che "nell'ambito di un ordinamento amministrativo che, sul versante organizzativo, in ragione della complessità del sistema normativo e dei molteplici, e talvolta antitetici, interessi chiamati a dover essere gestiti, si connota per essere, sempre più, come è stato icasticamente affermato, una "costellazione multilivello e policentrica di apparati", risulta oltremodo necessario un momento di delibazione finale e definitiva, ove si decida qual è l'interesse che debba prevalere, da perseguire non soltanto a vantaggio dello Stato, ma nel "preminente interesse nazionale" (arg. ex art. 118 Cost., che alloca la funzione amministrativa richiamando i principi di sussidiarietà e adeguatezza, e, con riferimento alla normativa vigente ratione temporis, ex art. art. 14-quater L. del 7 agosto 1990, n. 241, che puntualizza che "Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata"; adesso, si cfr. l'art. 14-quinquies e, in particolare, il sesto comma). 16.4. Si individua, insomma, "nel vertice dell'apparato amministrativo (nazionale) la figura chiamata a comporre il dissenso" attribuendo ad esso "una ponderazione comparativa degli interessi coinvolti, resa possibile dalla collocazione istituzionale dell'organo decidente, il cui orizzonte è tale da poter considerare, in un'ottica di sintesi, tutte le diverse posizioni di interesse (quelle ambientali, paesaggistiche, energetiche, urbanistiche, industriali, ecc.). La disposizione, in altri termini, esprime una tipica regola di sussidiarietà verticale, realizzando un'allocazione del meccanismo di coordinamento che coniuga il profilo dell'attività con quello dell'organizzazione" (Cons. Stato Sez. IV, 2 marzo 2020, n. 1486, che peraltro ha citato, quale spunto argomentativo della tesi accolta, anche la sentenza del T.a.r. per il Lazio n. 10936 del 2017, che ha deciso, in primo grado, un contenzioso relativo alla presente vicenda)" (Cons. Stato, Sez. IV, 15 aprile 2021, n. 3112)".Ne consegue che tale procedimento è del tutto autonomo dalla conferenza di servizi e non può di certo ritenersi in essa assorbito, ma solo da questa presupposto. Va, peraltro, solo precisato che il potere di cui si discorre è differente e non assimilabile a quello previsto dall'art. 14 quinques, comma 4, L. n. 241 del 1990, che prevede un potere della Presidenza del Consiglio di decidere le opposizioni delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini. Quest'ultimo potere, infatti, si colloca a valle della determinazione di conclusione della conferenza di servizi e non a monte, come nel caso di specie. Ne deriva che la delibera emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. c bis) della L. n. 400 del 1988 deve essere impugnata tempestivamente, rappresentando una modalità di risoluzione dei conflitti tra autorità amministrative, diversa e autonoma dalla conferenza di servizi alla quale non può applicarsi la relativa normativa ” (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 novembre 2024, n. 646; Sez. IV, 18 aprile 2024, n. 3203).
Alla luce delle osservazioni che precedono, il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, in consonanza con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui «l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse risulta, invece, riscontrabile qualora sopravvenga un assetto di interesse ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale sotteso al ricorso» (Cons. Stato, sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2224).
Le peculiarità sottese alla presente vicenda processuale giustificano la compensazione delle spese di questo grado di giudizio .
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO