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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 28/11/2024, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmela Ruberto Presidente rel.
Dott.ssa Silvana Ferriero Consigliere
Dott.Antonio Rizzuti Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 989/2023 RGAC, decisa ai sensi dell'art 281 sexies cpc all'esito delle note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, vertente
TRA
e , rappresentati e difesi, come da procura in atti, Parte_1 Parte_2
dall'avv. Alessandro Munno
Appellanti
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_1 come da procura in atti, dall'avv. Livio Calabrò
Appellata
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza ex art 281 sexies cpc del 5.12.2022 il Tribunale di Cosenza, definitivamente decidendo l'opposizione all'esecuzione promossa da e Parte_1
nei confronti dell' , intervenuta nella Parte_2 Controparte_1
procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 172/2019, ha accolto integralmente l'opposizione, dichiarando in parte prescritto il credito di € 12.901,59 vantato verso e in parte inesistente il credito di € 2.913,01 vantato nei confronti di Parte_1 . In particolare, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di Parte_2
prescrizione del credito limitatamente all'importo di € 2.189,51 portato da sette cartelle notificate a , mentre ha ritenuto non dovuto il credito vantato nei Persona_1 confronti di limitatamente all'importo di € 430,89 poiché la relativa Parte_2
cartella di pagamento era stata annullata dal giudice di Pace di Acri con sentenza
74/2019, anteriore all'intervento spiegato da nella procedura esecutiva CP_2
immobiliare.
Il Tribunale ha, altresì, compensato le spese di lite.
2. Avverso la statuizione di compensazione delle spese di lite e Parte_1 Pt_2
hanno proposto tempestivamente appello con atto di citazione notificato il
[...]
5.6.2023 per lamentare la violazione degli artt. 91 e 92 cpc.
Secondo gli appellanti il Tribunale non ha fatto buon uso del potere discrezionale di compensazione delle spese processuali non ricorrendo alcuna grave ed eccezionale ragione che giustificasse la statuizione impugnata.
L' si è costituita in giudizio per chiedere il rigetto del gravame, Controparte_1 ritenendo corretta l'operata compensazione delle spese di lite.
Precisate le conclusioni innanzi al consigliere istruttore, la causa è stata rinviata all'udienza del 27.11.2024 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc innanzi al collegio ed è stato assegnato il termine per il deposito di note conclusionali.
L'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc.
Entrambe le parti hanno depositato le note insistendo nell'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La causa è stata decisa ai sensi della nuova formulazione dell'art 127 ter secondo il quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
3. L'appello è fondato.
Il Tribunale, pur avendo accolto integralmente l'opposizione all'esecuzione, ha ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti “ in ragione della mancata costituzione in giudizio dell' e tenuto conto delle ragioni della Controparte_1
decisione e delle peculiarità della fattispecie “ Detta decisione non è conforme all'art 92 cpc nella formulazione applicabile ratione temporis, a mente del quale la compensazione può essere disposta in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità delle questioni trattate o di mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti e, ancora, allorquando sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni (cfr sent. Corte Cost. 77/2018).
Ed, invero, premesso che nel caso in esame non si versa in alcuna delle ipotesi tipiche indicate dall'art 92 cpc varrà osservare, in primo luogo, che la contumacia dell' CP_2
non costituisce certamente ragione grave ed eccezionale per compensare le spese di lite.
Sul punto la Suprema Corte anche di recente ha rimarcato che il criterio rivelatore della soccombenza risiede nell'aver dato causa al processo, sicché la stessa non è esclusa dalla circostanza che la parte, una volta convenuta in giudizio, sia rimasta contumace
(Cass. 5812/2023).
Non rivestono carattere di gravità e di eccezionalità neppure le “ ragioni della decisione” e “ la peculiarità della fattispecie “ tenuto conto, quanto alle prime, che il giudice ha integralmente accolto i motivi di opposizione avendo accertato, per un verso, la prescrizione di parte del credito vantato dall' nei confronti di CP_1 Parte_1
e l'inesistenza di parte del credito vantato nei confronti di giacché Parte_2 relativo a cartella annullata dall'autorità giudiziaria e, quanto alla peculiarità della fattispecie, che a ben vedere il caso concreto non presenta alcun profilo particolare da giustificare la deroga all'ordinario criterio della soccombenza.
Né ai fini della compensazione può essere valorizzata la circostanza che gli opponenti sono comunque debitori verso l' anche se per un importo minore, giacché in CP_2
primo grado gli opponenti non hanno contestato i crediti nella loro interezza, ma solo parzialmente, sicché non è neppure predicabile l'ipotesi dell'accoglimento parziale dell'opposizione all'esecuzione.
La circostanza, poi, che la procedura esecutiva immobiliare sia stata dichiarata estinta per l'intervenuto accordo transattivo tra gli odierni appellanti e il creditore procedente non sposta i termini della questione, stante il persistente interesse degli opponenti a vedersi ridotti i crediti vantati da nei loro confronti. CP_2 In accoglimento dell'appello l' va, allora, condannata al Controparte_1
pagamento delle spese vive del primo grado (€ 98,00) e dei compensi professionali per le quattro fasi tabellari applicando, attesa la semplicità delle questioni trattate, i parametri minimi previsti dal Dm 55/2014, come modificato dal Dm 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 1.101 e € 5.200, tale essendo il range in cui rientra il decisum (ovvero la somma complessiva di € 2.620,00 non dovuta all' . CP_1
4. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sulla base dei criteri sopra indicati, con la precisazione che lo scaglione tariffario va individuato facendo riferimento all'importo liquidato a titolo di spese legali per il primo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e da avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n.2072/22 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 5.12.2022, non notificata, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna l' al pagamento in favore degli Controparte_1
appellanti delle spese di lite del primo grado che liquida in € 98,00 per esborsi e in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% iva e cpa, con distrazione in favore del difensore ex art 93 cpc;
2. Condanna l' al pagamento in favore degli Controparte_1
appellanti delle spese di lite del presente grado che liquida in € 174,00 per esborsi e in € 1.458,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% iva e cpa, con distrazione in favore del difensore ex art 93 cpc
Così deciso da remoto nella camera di consiglio del 28.11.2024
Il Presidente est
Dott.ssa Carmela Ruberto