TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2555/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2555/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARTELLA Parte_1 C.F._1
SALVATORE, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. DE MAIO CP_1 P.IVA_1
PIERPAOLO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Piaccia al Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie tutte del caso, così giudicare: IN
VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertata la sussistenza di un contratto fra le Parti datato 01 Aprile
2020 che indicava il Ricorrente quale Responsabile Tecnico della Convenuta;
accertato che le Parti concordavano una somma mensile a favore del Ricorrente pari a €. 2.500,00= oltre iva e tasse (testuale); accertato che la carica assunta dal Ricorrente in ragione di detto contratto è stata resa pubblica dalla Convenuta presso la Camera di Commercio;
accertato che la Convenuta ha risolto unilateralmente il contratto il 16 Giugno 2022 mediante lettera Raccomandata A.R.; accertato che in pendenza di contratto il Ricorrente ha maturato un credito verso la Convenuta per €. 52.001,86=; pagina 1 di 5 accertato che la Convenuta, nel periodo, ha versato acconti per €. 22.320,48= rispetto ai quali il Ricorrente ha emesso regolari fatture;
accertato quindi un credito residuo del Ricorrrente pari a €. 29.681,38=, condannare la Convenuta, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, a prontamente pagare al Ricorrente la somma di €. 29.681,38= per le causali esposte in atto, oltre interessi ex art. 1284 IV° comma c.c. dalla data della presente domanda al saldo effettivo;
condannare la Convenuta a rimborsare al Ricorrente le spese affrontate per il tentato recupero stragiudiziale e per la fase introduttiva alla negoziazione assistita pari a totali €. 1.426,19=; condannare la Convenuta alla refusione delle spese di lite, Tassa Sentenza e ogni successiva, richiamata altresì la normativa sempre in ordine alla condanna alle spese di lite relativa alla negoziazione assistita, che determina la parte cui farne carico nel caso non vi abbia aderito o la abbia rifiutata (come nel presente caso) malgrado il rituale invito, al contempo rigettando la richiesta avversa di condanna a carico del Ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per evidente carenza dei presupposti di Legge a supporto di una simile domanda.
Con vittoria di spese di lite.
Per CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni, poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse in narrativa;
- accertare e dichiarare che non è debitrice di alcuna somma nei confronti del sig. Controparte_1
; Parte_2
- accertare e dichiarare la temerarietà della lite promossa dal ricorrente e la sua mala fede, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condannare il Sig. , nella misura ritenuta dovuta dal Giudice, ai sensi e per Parte_2 gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 in persona del suo legale rappresentante, allegando in fatto quanto segue. Controparte_1
In data 1.04.2020, le parti avevano stipulato un contratto di collaborazione professionale in forza del quale il ricorrente si impegnava a prestare la sua opera per la per lo svolgimento di Controparte_1 prestazioni inerenti alla qualifica di Responsabile Tecnico. Di contro, la società resistente si impegnava a versare al l'importo mensile di euro 2.500,00 oltre iva e tasse. Pt_1
A dimostrazione del rapporto contrattuale, il ricorrente ha prodotto in giudizio la scrittura privata stipulata tra le parti, ma sottoscritta solo dal asseritamente per motivi meramente logistici (cfr. Pt_1 doc. 1).
Il ricorrente ha comunque sostenuto che il rapporto contrattuale potesse ritenersi concluso per facta concludentia, e provato dalla lettera di disdetta anticipata del rapporto (cfr. doc. 3), dalla pubblicazione presso la Camera di Commercio della veste del ricorrente quale proprio Responsabile Tecnico (cfr. doc. 2 pag. 12), nonché dall'avvenuto pagamento di parte dei compensi lui spettanti (cfr. docc. 4-8). In forza di tali allegazioni, il ricorrente ha chiesto accertarsi l'inadempimento contrattuale della resistente e la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore dell'importo di € 29.681,38 (oltre interessi ex art. 1284 IV° comma c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo), pari ai compensi maturati e mai remunerati per le prestazioni svolte tra l'anno 2020 e il 2022. Infine, ha chiesto il rimborso dei costi sostenuti per l'attività di tentato recupero del credito in via stragiudiziale (cfr. doc. 12- 13).
Si è tempestivamente costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 domande formulate dal , contestandole in fatto e in diritto. Pt_1
Nello specifico, la resistente non ha contestato il rapporto professionale intercorso con il , ma Pt_1 ha negato di aver stipulato con lo stesso il contratto di cui al doc.1, sostenendo di aver già provveduto al pagamento di tutte le somme dovute per le prestazioni svolte. Ha quindi chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. per aver agito con mala fede. In prima udienza, su richiesta delle parti, la causa già matura per la decisione è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*** Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi seguenti.
ha agito in giudizio, chiedendo accertarsi l'inadempimento contrattuale della Parte_3
e la sua condanna al pagamento di euro 29.681,38, pari ai compensi dovuti per le Controparte_1 prestazioni svolte.
È incontestato e quindi indubbio che tra le parti sia intercorso un rapporto di collaborazione professionale, come risulta anche dalla documentazione prodotta in atti, quali la nomina del ricorrente come Tecnico Responsabile della società (cfr. doc. 2 pag. 19), l'intervenuto pagamento Controparte_1 dei compensi per le prestazioni svolte (docc. 4-8) e la disdetta del rapporto datata 18.06.2022 (cfr. doc.
3). Non è però provato quale fosse l'effettivo compenso spettante a per le opere eseguite Parte_1 in favore della società resistente, infatti, il documento prodotto in giudizio dal ricorrente (dal quale si evince un compenso pari ad euro 2.500,00 mensili oltre iva e tasse, cfr. doc. 1) non risulta sottoscritto dalla che ne contesta integralmente il contenuto. Controparte_1 pagina 3 di 5 Tale circostanza non consente di affermare che la scrittura in esame abbia avuto formazione bilaterale e, di conseguenza, non può dirsi che le statuizioni dalla stessa previste siano state concordemente pattuite tra le parti.
Inoltre, la nomina di quale Responsabile Tecnico della è datata Parte_1 Controparte_1
08.10.2020 (cfr. doc. 2 pag. 19), mentre la data riportata nella scrittura privata quale momento di inizio della collaborazione professionale è il 01.04.2020. La dissonanza tra le due date non consente di ritenere, come invece fa il ricorrente, che la qualifica di responsabile tecnico sia stata assunta in forza della scrittura privata prodotta in giudizio dal ricorrente.
Esclusa quindi la valenza probatoria della scrittura privata di cui al doc. 1, si rileva che non vi sono agli atti ulteriori elementi idonei a provare che la pattuizione del compenso fosse quella oggi pretesa dal
. Pt_1
Quanto alla natura del rapporto di collaborazione comunque pacificamente intercorso tra le parti, si osserva che, seppur vero che nella missiva inviata al in data 18.06.2022, la Pt_1 Controparte_1 definisca il rapporto come di “collaborazione coordinata e continuativa”, tuttavia, dall'analisi dei documenti agli atti non risulta provato in alcun modo che le prestazioni svolte dal ricorrente per la fossero continuative, né ciò viene espressamente e compiutamente allegato dallo stesso Controparte_1 ricorrente. Di converso, dai pagamenti effettuati dalla nei confronti del (cfr. Controparte_1 Pt_1 docc. 4-8) emerge che nell'arco di due anni il ricorrente ha svolto cinque prestazioni per la CP_1 con cadenza quasi semestrale, e ciò ad indizio della natura saltuaria della collaborazione.
[...]
Manca inoltre qualsiasi riferimento alla caratteristica dell'etero organizzazione che a mente dell'art. 2 comma 1 d. lgs n. 81/2015 deve ricorrere per l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione (“si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”). Nel caso in esame, tale elemento non risulta integrato, considerato che il ricorrente non ha provato ma neppure allegato che la sua attività fosse organizzata dalla lasciando così desumere che Controparte_1 modi, tempi e luoghi di svolgimento del lavoro fossero autonomamente organizzati.
Per tutti i motivi finora esposti il ricorso è infondato e va integralmente rigettato. Va infine rigettata la domanda proposta da parte resistente di condanna del ai sensi dell'art. Pt_1
96 co. 1 c.p.c., in quanto nonostante l'infondatezza della domanda, non si rileva alcun comportamento in malafede da parte di quest'ultimo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta integralmente il ricorso perché infondato;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della resistente in persona del legale rapp.te p.t. liquidate in € 3.809.00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, in data 27.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2555/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. MARTELLA Parte_1 C.F._1
SALVATORE, elettivamente domiciliato come in atti
PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. DE MAIO CP_1 P.IVA_1
PIERPAOLO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Piaccia al Giudice adito, contrariis rejectis e previe le declaratorie tutte del caso, così giudicare: IN
VIA PRINCIPALE E DI MERITO: accertata la sussistenza di un contratto fra le Parti datato 01 Aprile
2020 che indicava il Ricorrente quale Responsabile Tecnico della Convenuta;
accertato che le Parti concordavano una somma mensile a favore del Ricorrente pari a €. 2.500,00= oltre iva e tasse (testuale); accertato che la carica assunta dal Ricorrente in ragione di detto contratto è stata resa pubblica dalla Convenuta presso la Camera di Commercio;
accertato che la Convenuta ha risolto unilateralmente il contratto il 16 Giugno 2022 mediante lettera Raccomandata A.R.; accertato che in pendenza di contratto il Ricorrente ha maturato un credito verso la Convenuta per €. 52.001,86=; pagina 1 di 5 accertato che la Convenuta, nel periodo, ha versato acconti per €. 22.320,48= rispetto ai quali il Ricorrente ha emesso regolari fatture;
accertato quindi un credito residuo del Ricorrrente pari a €. 29.681,38=, condannare la Convenuta, in persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore, a prontamente pagare al Ricorrente la somma di €. 29.681,38= per le causali esposte in atto, oltre interessi ex art. 1284 IV° comma c.c. dalla data della presente domanda al saldo effettivo;
condannare la Convenuta a rimborsare al Ricorrente le spese affrontate per il tentato recupero stragiudiziale e per la fase introduttiva alla negoziazione assistita pari a totali €. 1.426,19=; condannare la Convenuta alla refusione delle spese di lite, Tassa Sentenza e ogni successiva, richiamata altresì la normativa sempre in ordine alla condanna alle spese di lite relativa alla negoziazione assistita, che determina la parte cui farne carico nel caso non vi abbia aderito o la abbia rifiutata (come nel presente caso) malgrado il rituale invito, al contempo rigettando la richiesta avversa di condanna a carico del Ricorrente ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria, per evidente carenza dei presupposti di Legge a supporto di una simile domanda.
Con vittoria di spese di lite.
Per CP_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione,
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
- rigettare tutte le avverse domande ed eccezioni, poiché infondate in fatto ed in diritto, per le ragioni espresse in narrativa;
- accertare e dichiarare che non è debitrice di alcuna somma nei confronti del sig. Controparte_1
; Parte_2
- accertare e dichiarare la temerarietà della lite promossa dal ricorrente e la sua mala fede, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
- condannare il Sig. , nella misura ritenuta dovuta dal Giudice, ai sensi e per Parte_2 gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa. IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. n. 55/2014, oltre I.V.A., se dovuta, C.P.A. e successive occorrende, come per legge.
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1 in persona del suo legale rappresentante, allegando in fatto quanto segue. Controparte_1
In data 1.04.2020, le parti avevano stipulato un contratto di collaborazione professionale in forza del quale il ricorrente si impegnava a prestare la sua opera per la per lo svolgimento di Controparte_1 prestazioni inerenti alla qualifica di Responsabile Tecnico. Di contro, la società resistente si impegnava a versare al l'importo mensile di euro 2.500,00 oltre iva e tasse. Pt_1
A dimostrazione del rapporto contrattuale, il ricorrente ha prodotto in giudizio la scrittura privata stipulata tra le parti, ma sottoscritta solo dal asseritamente per motivi meramente logistici (cfr. Pt_1 doc. 1).
Il ricorrente ha comunque sostenuto che il rapporto contrattuale potesse ritenersi concluso per facta concludentia, e provato dalla lettera di disdetta anticipata del rapporto (cfr. doc. 3), dalla pubblicazione presso la Camera di Commercio della veste del ricorrente quale proprio Responsabile Tecnico (cfr. doc. 2 pag. 12), nonché dall'avvenuto pagamento di parte dei compensi lui spettanti (cfr. docc. 4-8). In forza di tali allegazioni, il ricorrente ha chiesto accertarsi l'inadempimento contrattuale della resistente e la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore dell'importo di € 29.681,38 (oltre interessi ex art. 1284 IV° comma c.c. dalla data della domanda al saldo effettivo), pari ai compensi maturati e mai remunerati per le prestazioni svolte tra l'anno 2020 e il 2022. Infine, ha chiesto il rimborso dei costi sostenuti per l'attività di tentato recupero del credito in via stragiudiziale (cfr. doc. 12- 13).
Si è tempestivamente costituita in giudizio la società chiedendo il rigetto di tutte le Controparte_1 domande formulate dal , contestandole in fatto e in diritto. Pt_1
Nello specifico, la resistente non ha contestato il rapporto professionale intercorso con il , ma Pt_1 ha negato di aver stipulato con lo stesso il contratto di cui al doc.1, sostenendo di aver già provveduto al pagamento di tutte le somme dovute per le prestazioni svolte. Ha quindi chiesto la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c. per aver agito con mala fede. In prima udienza, su richiesta delle parti, la causa già matura per la decisione è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale, all'esito della quale è stata trattenuta in decisione riservando il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
*** Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi seguenti.
ha agito in giudizio, chiedendo accertarsi l'inadempimento contrattuale della Parte_3
e la sua condanna al pagamento di euro 29.681,38, pari ai compensi dovuti per le Controparte_1 prestazioni svolte.
È incontestato e quindi indubbio che tra le parti sia intercorso un rapporto di collaborazione professionale, come risulta anche dalla documentazione prodotta in atti, quali la nomina del ricorrente come Tecnico Responsabile della società (cfr. doc. 2 pag. 19), l'intervenuto pagamento Controparte_1 dei compensi per le prestazioni svolte (docc. 4-8) e la disdetta del rapporto datata 18.06.2022 (cfr. doc.
3). Non è però provato quale fosse l'effettivo compenso spettante a per le opere eseguite Parte_1 in favore della società resistente, infatti, il documento prodotto in giudizio dal ricorrente (dal quale si evince un compenso pari ad euro 2.500,00 mensili oltre iva e tasse, cfr. doc. 1) non risulta sottoscritto dalla che ne contesta integralmente il contenuto. Controparte_1 pagina 3 di 5 Tale circostanza non consente di affermare che la scrittura in esame abbia avuto formazione bilaterale e, di conseguenza, non può dirsi che le statuizioni dalla stessa previste siano state concordemente pattuite tra le parti.
Inoltre, la nomina di quale Responsabile Tecnico della è datata Parte_1 Controparte_1
08.10.2020 (cfr. doc. 2 pag. 19), mentre la data riportata nella scrittura privata quale momento di inizio della collaborazione professionale è il 01.04.2020. La dissonanza tra le due date non consente di ritenere, come invece fa il ricorrente, che la qualifica di responsabile tecnico sia stata assunta in forza della scrittura privata prodotta in giudizio dal ricorrente.
Esclusa quindi la valenza probatoria della scrittura privata di cui al doc. 1, si rileva che non vi sono agli atti ulteriori elementi idonei a provare che la pattuizione del compenso fosse quella oggi pretesa dal
. Pt_1
Quanto alla natura del rapporto di collaborazione comunque pacificamente intercorso tra le parti, si osserva che, seppur vero che nella missiva inviata al in data 18.06.2022, la Pt_1 Controparte_1 definisca il rapporto come di “collaborazione coordinata e continuativa”, tuttavia, dall'analisi dei documenti agli atti non risulta provato in alcun modo che le prestazioni svolte dal ricorrente per la fossero continuative, né ciò viene espressamente e compiutamente allegato dallo stesso Controparte_1 ricorrente. Di converso, dai pagamenti effettuati dalla nei confronti del (cfr. Controparte_1 Pt_1 docc. 4-8) emerge che nell'arco di due anni il ricorrente ha svolto cinque prestazioni per la CP_1 con cadenza quasi semestrale, e ciò ad indizio della natura saltuaria della collaborazione.
[...]
Manca inoltre qualsiasi riferimento alla caratteristica dell'etero organizzazione che a mente dell'art. 2 comma 1 d. lgs n. 81/2015 deve ricorrere per l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione (“si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”). Nel caso in esame, tale elemento non risulta integrato, considerato che il ricorrente non ha provato ma neppure allegato che la sua attività fosse organizzata dalla lasciando così desumere che Controparte_1 modi, tempi e luoghi di svolgimento del lavoro fossero autonomamente organizzati.
Per tutti i motivi finora esposti il ricorso è infondato e va integralmente rigettato. Va infine rigettata la domanda proposta da parte resistente di condanna del ai sensi dell'art. Pt_1
96 co. 1 c.p.c., in quanto nonostante l'infondatezza della domanda, non si rileva alcun comportamento in malafede da parte di quest'ultimo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta integralmente il ricorso perché infondato;
2. condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della resistente in persona del legale rapp.te p.t. liquidate in € 3.809.00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali
15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Monza, in data 27.03.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 5 di 5