Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/02/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE CIVILE
nella persona del
Giudice Monocratico
Dott. Antonio Sardiello
ha pronunciato la seguente
Sentenza Contestuale
nella causa iscritta nel registro generale sotto il
numero d'ordine
4202/2024
TRA
, C.F. Parte_1 C.F._1 con l'avv. Maurizio Salerno, con studio in Brindisi, Vico De Moricino, 3
Attore Opponente
E
Controparte_1
(società per azioni a socio unico Compass Banca S.p.A. appartenente al Gruppo
soggetta a direzione e coordinamento di Controparte_2 CP_3 iscritta al numero 3 – cod meccanografico 19042 – dell'albo unico degli
[...] intermediari finanziari istituito presso la Banca D'Italia ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs
385/93, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di
Foro di Milano
Convenuta Opposta
In Fatto
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 8 novembre 2021, Pt_1
si è opposto, per i motivi sviluppati nell'atto introduttivo del presente
[...] giudizio, a cui si fa espresso riferimento, al Decreto Ingiuntivo N. 911/21 R.G.
3140/2021, non provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Brindisi in data
13 settembre 2021 e notificato a mezzo posta in data 30 settembre 2021, con il quale gli si ingiungeva di pagare, nel termine di 40 gg., l'importo di euro 33.232,60, oltre gli interessi dalla domanda al soddisfo nonché la somma di euro 1.385,00 per compensi, euro 286 per spese, oltre IVA, cpa, spese generali e oltre alle successive occorrende.
La somma ingiunta è relativa al mancato pagamento di euro 33.232,60 per rate scadute ed impagate, oltre interessi maturati dalla data della decadenza del beneficio del termine e fino al saldo, in relazione al contratto di finanziamento n. 56030214, regolarmente stipulato dall'opponente, in data 20 gennaio 2017 (vedi doc. 2 Decreto
Ingiuntivo), con AG AT S.p.A..
Il credito riveniente da tale contratto veniva ceduto da AG AT a Sunrise
S.r.l., che, a sua volta cedeva, il credito a Controparte_1
Con rituale comparsa si costituiva l'Istituto di credito opposto che concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Nel corso del giudizio, con ordinanza depositata in data 19.06.2024, veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, con rinvio alla successiva udienza del 18.12.2024, per la verifica.
In detta udienza e in quella successiva del 5 febbraio 2024 il difensore di parte opponente comunicava che parte opposta non aveva avviato, nel termine indicato dal giudice il prescritto procedimento di mediazione. All'udienza del 5 febbraio 2025, il difensore di parte opponente chiedeva, pertanto, che fossero adottati i provvedimenti conseguenti e, nello specifico, l'improcedibilità del decreto ingiuntivo.
Questi giudice riservava di decidere e, successivamente, con ordinanza del 6 febbraio 2025, rinviava la causa alla udienza del 19 febbraio 2025, per p.c. in ordine alla sollevata eccezione di improcedibilità. A detta udienza il difensore di parte opponente, precisava le conclusioni e chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
La causa, pertanto, veniva trattenuta per la decisione, senza termini.
Motivi della Decisione
Come si è evidenziato in precedenza, nel corso del giudizio, con ordinanza depositata in data 19.06.2024, vertendosi in una delle materie indicate dall'art. 5 co.
1- bis DLGS 28/2010, veniva assegnato alle parti il termine di giorni 15 per l'avvio del procedimento di mediazione, con rinvio alla successiva udienza del 18.12.2024 e poi a quella del 5 febbraio 2025, per la verifica, risultata, però, negativa.
È pacifico, infatti, che nessuna delle due parti abbia mai presentato la domanda di mediazione.
L'attore opponente ha chiesto, a tal punto, alla udienza del 5 febbraio 2025, di dichiarare l'improcedibilità del processo con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta, invece, è rimasta assente.
La Corte di Cass. 40035/2021, ha chiarito che ove l'udienza di verifica sia stata fissata subito dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 28/2010, senza che il procedimento sia stato iniziato o comunque si sia concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione della istanza, quest'ultima si espone al rischio che la sua domanda giudiziale sia dichiarata improcedibile, a causa del mancato esperimento della mediazione entro il termine di durata della procedura previsto per legge, ciò in quanto il mancato rispetto del termine di quindici giorni comunque non deve pregiudicare il tempestivo e corretto svolgimento della procedura, né provocare alcun allungamento dei tempi di definizione del giudizio, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo, parimenti richiamato dalla Suprema Corte.
Come chiarito, poi, da Cass. SU 19596/2020, “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Nel caso in esame, quindi non avendo la parte opposta promosso la procedura di mediazione, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite.
In considerazione della peculiarità delle questioni oggetto di giudizio e degli interessi coinvolti, le spese di causa possono essere, interamente, compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice
ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, sull'atto di citazione in opposizione depositato in data
18.11.2021, da , nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo N. 911/21 R.G. 3140/2021, non provvisoriamente
[...] esecutivo, emesso dal Tribunale di Brindisi in data 13 settembre 2021, così provvede:
1. dichiara improcedibile il presente giudizio;
2. revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3. spese compensate.
Così deciso in Brindisi, in data 24 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Antonio Sardiello