Ordinanza collegiale 19 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 00525/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianmarco Poli, con domicilio eletto presso il suo studio in -OMISSIS-, via Civitavecchia, 7;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Ancona, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento, esplicito o implicito, di data e tenore sconosciuti, di ritiro cautelativo ex art. 39 T.U.L.P.S. di armi e munizioni;
- del verbale, redatto a carico della ricorrente il 16 settembre 2024, di ritiro cautelare ex art. 39 TULPS di armi e munizioni legittimamente detenute con licenza di porto d’armi n. -OMISSIS- del 12 aprile 2022, rinnovato in data 23 febbraio 2024;
- nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, nella spiegata veste di guardia particolare giurata, con il presente ricorso ha impugnato il verbale di ritiro cautelativo delle armi da essa regolarmente detenute, adottato in data 16 settembre 2024 dalla Questura di Ancona e motivato dal fatto che la sig.ra -OMISSIS-non avrebbe tempestivamente denunciato all’Autorità di P.S. competente per territorio l’avvenuto trasferimento del luogo di detenzione delle armi de quibus (da -OMISSIS-a -OMISSIS-.
2. Dopo aver brevemente esposto le modalità con cui il personale della Questura anconetana ha proceduto al ritiro (modalità che le avrebbero impedito di esporre le proprie controdeduzioni) e dopo aver evidenziato le gravi conseguenze che il provvedimento ha determinato sulla propria attività lavorativa (l’istituto di vigilanza di cui è dipendente l’ha infatti sospesa dal servizio a far tempo dal 17 settembre 2024), la sig.ra -OMISSIS-ha articolato i seguenti motivi di ricorso (espressamente graduati in ordine di importanza):
- annullabilità. Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 39 R.D. n. 733 del 18 giugno 1931 (T.U.L.P.S.). Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6 e 21- quater , della L. n. 241/1990. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti, abbaglio dei sensi. Difettosa, omessa, inadeguata istruttoria e motivazione. Violazione dei principi di logicità, ragionevolezza, proporzionalità e legittimo affidamento. Sviamento e ingiustizia manifesta.
La ricorrente, in sintesi, espone che:
- l’unica motivazione del provvedimento di ritiro consiste nel richiamo ad un accadimento isolato (più precisamente, una denuncia ricevuta da terzi), non provato, e dal quale peraltro non discende alcun automatico giudizio pronostico a carico del destinatario dell’atto relativamente alla sua affidabilità;
- nel verbale, infatti, si legge che “ …il ritiro si è reso necessario [...] in quanto la -OMISSIS-non ha mai effettuato la denuncia di cambio luogo detenzione dell’arma e per questo è stata deferita all’A.G… ”, ma in nessun atto del procedimento sono indicati in maniera più chiara i presupposti fattuali e giuridici che legittimavano l’operato della Questura (a partire dall’accertamento del trasferimento definitivo delle armi da -OMISSIS-a -OMISSIS-), il che impedisce ad essa ricorrente di presentare le proprie deduzioni difensive;
- né l’amministrazione ha evidenziato le ragioni di urgenza che, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S., legittimavano il ritiro cautelativo delle armi nelle more dell’adozione da parte della competente Prefettura dell’eventuale divieto di detenzione. Oltretutto non risulta che la Questura, sempre in ottemperanza all’art. 39 del T.U. n. 773/1931, abbia trasmesso alla Prefettura la comunicazione di rito;
- ma, soprattutto, non sono state svolte le necessarie indagini finalizzare ad accertare sia le circostanze di fatto sia l’effettiva inaffidabilità dell’interessata. Quanto al primo profilo, va osservato che essa ricorrente risiede ancora ufficialmente nel Comune di -OMISSIS-e dunque non ha “trasferito” (in via definitiva) le armi a -OMISSIS-, luogo dove ella è stata comandata a prestare servizio temporaneamente dal proprio datore di lavoro. L’art. 38 del T.U.L.P.S. impone l’obbligo di denuncia solo in caso di trasferimento definitivo delle armi, ma tale obbligo non sussiste a carico dei soggetti che, ratione muneris , sono autorizzati a portare le armi anche al di fuori del territorio regionale per il quale è stata rilasciata l’autorizzazione di polizia. Quanto al secondo profilo, invece, va detto che l’amministrazione non ha svolto alcuna valutazione sull’esistenza di un rischio concreto di abuso delle armi legalmente detenute da essa ricorrente, il che sarebbe stato vieppiù necessario se si pensa che la condotta astrattamente contestata in sede penale è sanzionata come reato contravvenzionale di lieve entità (punibile con l’ammenda fino a € 206,00, convertibile peraltro in sanzione amministrativa) e che nella specie l’autorizzazione di polizia è indispensabile all’interessata per svolgere l’attività lavorativa da cui trae i mezzi di sostentamento per sé e per la propria famiglia. In questo senso, il complessivo operato della Questura si pone in contrasto anche con il principio di proporzionalità.
3. Costituendosi in giudizio per conto del Ministero dell’Interno e della Questura di Ancona, l’Avvocatura erariale ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del G.A., essendo stato impugnato un provvedimento di sequestro penale ex art. 354 c.p.p.
Nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 il difensore della ricorrente ha replicato oralmente all’eccezione, evidenziando che:
- in realtà la Questura di Ancona il 16 settembre 2024 ha redatto due distinti verbali, uno di sequestro ex art. 354 c.p.p. e uno di ritiro cautelativo ex art. 39 T.U.L.P.S.;
- il primo verbale non rileva nel presente giudizio, anche perché non risulta che l’autorità giudiziaria abbia convalidato il sequestro entro le successive 48 ore.
Al fine di accertare quest’ultimo profilo (rilevante in sede cautelare, visto che la perdurante efficacia del sequestro penale avrebbe reso inutiliter data l’eventuale sospensiva concessa dal T.A.R.), il Tribunale ha disposto istruttoria a carico della Questura (ordinanza n. 974/2024), ordinando il deposito della convalida del sequestro penale e fissando per la prosecuzione la camera di consiglio del 15 gennaio 2025. In data 24 dicembre 2024 l’amministrazione ha depositato un atto di convalida di sequestro penale adottato in data 18 settembre 2024 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Ancona.
Con memoria depositata in data 10 gennaio 2025 la difesa della ricorrente ha evidenziato che la convalida di che trattasi non si riferisce al sequestro adottato a carico della sig.ra -OMISSIS-, il che si evince dal numero del procedimento penale riportato nell’epigrafe del provvedimento (R.G.N.R. -OMISSIS-) e dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari allegato alla memoria.
Con ordinanza n. 9/2025 il Tribunale ha fissato per la trattazione del merito del ricorso l’udienza pubblica del 21 maggio 2025.
In data 18 aprile 2025 la ricorrente ha depositato una breve memoria in cui, preso atto dell’assenza di ulteriori depositi documentali da parte dell’Avvocatura erariale, ribadisce le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 21 maggio 2025 dopo la discussione orale.
4. Prima di passare alla trattazione delle censure sollevate dalla sig.ra -OMISSIS-va disattesa l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa erariale, visto che:
- come è emerso a seguito dell’istruttoria disposta dal Tribunale, la Questura di Ancona ha adottato due distinti verbali, uno di sequestro ai sensi dell’art. 354 c.p.p., l’altro di ritiro cautelativo ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., ed è quest’ultimo l’oggetto del presente ricorso;
- l’amministrazione non è riuscita a fornire la prova dell’avvenuta convalida del sequestro penale, visto che, come risulta anche dal deposito documentale effettuato dalla ricorrente il 10 gennaio 2025, la documentazione depositata in data 24 dicembre 2024 riguarda il procedimento penale n. -OMISSIS- R.G.N.R., aperto a carico di una collega della ricorrente (la quale ha impugnato davanti al T.A.R. i provvedimenti amministrativi conseguenti con il ricorso n. -OMISSIS- R.G., allo stato ancora pendente), mentre a carico della sig.ra -OMISSIS-non risulta pendente alcun procedimento penale e comunque alla ricorrente non è stato trasmesso l’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Tutto questo viene precisato solo a fini di chiarezza, visto che, come è noto, i provvedimenti amministrativi che vietano o comunque inibiscono la detenzione di armi e munizioni possono essere adottati dalla competente autorità di P.S. anche in assenza di fatti di rilievo penale, il che è a dirsi soprattutto per i provvedimenti aventi natura cautelativa.
5. Ciò detto, il Tribunale ritiene che il ricorso sia da accogliere alla luce della peculiarità della vicenda sostanziale.
In effetti, se è vero che in generale il trasferimento delle armi legalmente detenute in luogo diverso da quello comunicato ab initio all’autorità di P.S. deve essere oggetto di tempestiva denuncia all’autorità medesima (art. 38, penultimo comma, del T.U.L.P.S.), è altrettanto vero che non ogni violazione di tale obbligo implica l’automatico ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni, visto che l’art. 39, secondo capoverso, del T.U.L.P.S. subordina il legittimo esercizio di tale potere alla sussistenza di ragioni di urgenza.
Nella specie dal verbale impugnato emerge che il ritiro è stato disposto perché la ricorrente non ha effettuato la denuncia di trasferimento del luogo di detenzione delle armi e perché la sig.ra -OMISSIS-è stata per tale ragione deferita all’A.G.
Come si può vedere, dunque, dal provvedimento impugnato non emergono le particolari ragioni di urgenza che giustificavano il ritiro, il che sarebbe stato invece necessario in quanto:
- dal punto di vista formale, la sig.ra -OMISSIS-risiede sempre a -OMISSIS-e non è stata mai definitivamente trasferita dal datore di lavoro nella sede di -OMISSIS- (anche se la ricorrente presta servizio nelle Marche da alcuni anni, non è dato sapere se in via continuativa o per periodi di tempo non consecutivi);
- dal punto di vista sostanziale, la sig.ra -OMISSIS-è guardia particolare giurata ed è dunque un soggetto già conosciuto dall’autorità di P.S. (poiché tale attività può essere svolta solo a seguito di autorizzazione del Questore, autorizzazione che la ricorrente si è vista rinnovare per due anni nel mese di febbraio 2024 dal Questore di -OMISSIS-) e non ha mai dato adito a rilievi in merito all’impiego delle armi legalmente detenute. Ex post , inoltre, rileva anche il fatto che in sede penale, come detto, non risultano adottati a carico della ricorrente provvedimenti restrittivi o cautelari;
- in generale, poi, non sono state adeguatamente valutate le pesanti ricadute sull’attività lavorativa della ricorrente, la quale è stata in effetti sospesa dal servizio a seguito del ritiro delle armi e dei titoli di polizia, perdendo così gli unici mezzi di sostentamento di cui disponeva.
In realtà, e ferma restando la rivalutazione della posizione della ricorrente all’esito delle indagini penali, la situazione avrebbe potuto essere medio tempore sanata consentendo alla sig.ra -OMISSIS-di effettuare la denuncia di detenzione alla Tenenza dei Carabinieri di -OMISSIS-, in modo da consentirle di proseguire nella propria attività lavorativa.
6. Sono invece infondate le censure di ordine formale-procedurale, visto che, come emerge dalla documentazione versata in atti dall’Avvocatura erariale, il verbale di ritiro cautelativo è stato inviato alla Prefettura di -OMISSIS-per le valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
7. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di ritiro cautelativo impugnato.
Le spese del giudizio si possono tuttavia compensare, visto che la Questura di Ancona, come sempre accade in subiecta materia , ha agito a tutela dell’interesse alla pubblica incolumità a fronte di una condotta astrattamente rilevante posta in essere dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Tommaso Capitanio | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.