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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 701/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai
Magistrati:
Marco VA - Presidente
Silvia Capitano - Giudice
Vincenza Bennici - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 701/2022 degli affari civili contenziosi
, nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...] (Avv.ti Giuseppe Giglione e Gianmarco
[...]
Carnabuci)
PARTE ATTRICE
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
PARTE CONVENUTA contumace e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: querela di falso in via incidentale
1
Conclusioni del P.M.: “chiede che venga accolta la domanda introduttiva”
- Svolgimento del processo -
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, e Parte_1
nel riassumere il giudizio di querela di falso a Parte_2 seguito della pronuncia di incompetenza resa da questo Tribunale, Sezione specializzata Agraria, con ordinanza del 23/02/2022, conveniva in giudizio innanzi all'intestata giustizia, per sentire dichiarare la Controparte_1 falsità del contratto di affitto di fondo rustico, stipulato il 22/4/2014, registrato in Agrigento il 12/5/2014 al n. 243 serie 3T, apparentemente sottoscritto, unitamente agli altri comproprietari del medesimo fondo, dal dante causa degli attori, . Controparte_2
Nessuno si costituiva in giudizio per il convenuto, sebbene ritualmente evocato in giudizio.
La causa, istruita mediante espletamento di ctu grafologica e produzioni documentali, all'udienza del 18.3.2025, è stata trattenuta in decisione previa rinuncia del procuratore del ricorrente ai termini per note di cui all'art. 190
c.p.c.
Motivi della decisione
In via preliminare, va dichiarata la contumacia di , Controparte_1 che non si è costituito sebbene ritualmente evocato in giudizio.
Nel merito, la domanda attorea è fondata.
Oggetto del giudizio – come già rilevato – è l'accertamento della falsità materiale del contratto di affitto di fondo rustico, stipulato il 22/4/2014, recante, tra le altre, la sottoscrizione apparentemente riconducibili a
. Controparte_2
Deve precisarsi che il predetto documento è stato prodotto dal convenuto, nel procedimento innanzi alla Sezione Specializzata Agraria, in copia e che l'attore ha chiesto il sequestro dell'originale deducendo che lo stesso era in possesso di CP_1
Ordinata l'esibizione del documento al convenuto ex art 210 c.p.c, questi non ottemperava all'ordine e il G.I. disponeva che le operazioni peritali venissero svolte sul documento prodotto in copia.
2 In proposito, è bene osservare che la mancata produzione dell'originale del documento tacciato di falsità non osta la proponibilità della querela (v., sul punto, Tribunale Padova, sez. II, 24/05/2005, n. 1472 ), specie se si consideri che nei casi, come quello in esame, in cui la mancata produzione non è imputabile a chi assume la falsità del documento (non essendo questi in possesso dell'originale) ma alla parte che ha interesse contrario alla dichiarazione di falsità, negare la proponibilità della querela comporterebbe conseguenze negative nei confronti della parte impossibilitata ad assolvere l'onere della produzione.
Del resto, la mancata costituzione del convenuto e la mancata ottemperanza all'ordine del Giudice sono elementi che possono essere valutati a suo sfavore, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c.
A ciò si aggiunga come le divergenze evidenziate dal ctu, di cui si dirà da qui a un momento, sono così evidenti anche all'occhio di un profano, che la produzione dell'originale – importante ad es. per verificare elementi come la pressione della mano – non si rendeva essenziale nel caso in esame.
Ebbene, il ctu, Dott.ssa , ha dato atto che “ L'indagine Persona_1 tecnico grafica condotta sulla firma in esame ci ha consentito di rilevare la incongruenza delle caratteristiche d'insieme, del ritmo, dei motivi guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari al confronto con le autografie di Le suddette circostanze Controparte_2 consentono di esprimere un convincimento di apocrifia. Pertanto, è possibile affermare che la sottoscrizione in calce al Contratto di affitto di fondi rustici datato 22.04.2014 non è autografa di essendo stata vergata da un'altra mano”. Controparte_2
Il ctu, nel giungere a tale conclusione, ha evidenziato che il confronto tra la firma in verifica e le autografie di lascia emergere Controparte_2 significativi e certi elementi di incompatibilità sia sotto il profilo grafodinamico sia sul piano morfostrutturale.
Le scritture di comparazione, peraltro coeve a quella oggetto di verifica, mostrano infatti i gesti autografi modificati, patologici, della vecchiaia (“La grafia ha già raggiunto la fase dell'involuzione scrittoria a cagione, verosimilmente, di patologie psicofisiche che ne hanno compromesso la capacità di esecuzione, non potendo
3 la mano del Franciamore, in modo irreversibile, eseguire tratti e segni con regolare movimento di va e vieni”). Questa circostanza dimostra, con tutta evidenza, come sottolineato dal ctu, che la firma in verifica non può essere stata vergata da in quanto la sottoscrizione in verifica Controparte_2 mostri tratti e segni di mano elastica, dai movimenti coordinati e progressivi, privi di interruzioni e deviazioni.
Inoltre il ctu ha evidenziato come la firma in verifica contenga contrassegni discriminanti così importanti da ritenere l'assoluta incompatibilità tra la verificanda e le autografie di come la differente formazione CP_1 della lettera F e C maiuscole, il diverso andamento sul rigo e la diversa inclinazione assiale delle scritture in comparazione.
L'accertamento del ctu è ritenuto pienamente condivisibile dal Collegio perché immune da vizi di tipo logico e metodologico e adeguatamente motivato. Il ctu, infatti, ha messo in luce la diversità delle sottoscrizioni a confronto dal punto di vista dei tratti caratterizzanti il segno grafico, come la velocità, lo spazio, il calibro e la continuità, giungendo a conclusioni ben argomentate e degne di condivisione.
La domanda attorea deve dunque essere accolta.
Sono invece inammissibili, in questa sede, le domande attoree con cui è stata chiesta l'esclusione del documento contraffatto dalle fonti probatorie nel procedimento n. 1245/2021 e la condanna del convenuto al rilascio del fondo, essendo questo giudizio limitato alla sola decisione sulla querela.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate sulla base dei valori minimi tabellari di cui al d.m. n 55/2014, avuto riguardo alla non complessità delle questioni trattate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti ed il P.M., definitivamente pronunziando, nella contumacia di , così provvede: Controparte_1
4 accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la falsità materiale del contratto di affitto di fondo rustico, stipulato il 22/4/2014, per essere la sottoscrizione di non riconducibile allo stesso;
Controparte_2 condanna parte convenuta a pagare a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.372,00, di cui 3.808,00 per compenso di avvocato ed €
565,00 per spese, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
pone, definitivamente, a carico del convenuto le spese di ctu, liquidate come da separato decreto;
condanna il convenuto al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00 in favore della Cassa delle ammende;
manda alla cancelleria per la menzione di questa sentenza sulla copia del documento oggetto di querela;
Così deciso in Agrigento nella Camera di Consiglio della sezione civile del
Tribunale, in data 25.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco VA
(atto firmato digitalmente)
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