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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1064 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Tei Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Francesco Biagiotti in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Prestinenzi in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. premesso di essere proprietario del compendio immobiliare sito in Parte_1
Canale Monterano, via XXV Aprile n. 195, ricorreva all'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna di all'esecuzione, senza ritardo e a sue Controparte_1 esclusive spese, della potatura dei rami sporgenti sulla propria proprietà nonché la condanna all'esecuzione della predetta potatura con cadenza quantomeno biennale, oltre la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi e quantificati in euro
1.000,00. A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva che sulla proprietà del resistente, sita in Canale Monterano, via XXV Aprile n. 193, lungo il lato posto al confine con la propria proprietà, insistono quattro alberi ad alto fusto, nella specie tre tigli ed un abete, i cui rami sporgenti oltre il predetto confine limitano l'ingresso della luce nella sua abitazione e causano l'ostruzione delle grondaie e del sistema di scolo delle acque piovane della propria abitazione. Il ricorrente precisava di aver diffidato il resistente, con lettera del 01.03.2023, alla relativa potatura e alla riduzione dell'altezza della siepe posta al confine tra le rispettive proprietà.
2. Si costituiva che contestava quanto ex adverso dedotto in Controparte_1 considerazione dell'avvenuta potatura degli alberi e della siepe di confine in data
31.03.2023, escludeva ogni responsabilità in merito alla lamentata ostruzione delle gronde di scolo e alla diminuzione della luce, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria e la determinazione degli interventi di potatura da effettuarsi nella stagione primaverile. Il resistente deduceva di aver comunicato al ricorrente, in data 09.03.2023, la sua disponibilità a procedere, come ogni anno, alla richiesta potatura, avvenuta il successivo 31.03.2023, ma che il ricorrente, in data 15.03.2023, depositava comunque l'atto introduttivo del presente giudizio.
3. Il ricorrente, quindi, manifestava la volontà di proseguire il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del sig. al pagamento delle spese di lite in considerazione CP_1 dell'avvenuta potatura in data successiva all'introduzione del presente giudizio e, in ogni caso, un provvedimento giurisdizionale di condanna in forma specifica che obblighi il resistente alla potatura annuale degli alberi e della siepe di sua proprietà.
4. All'udienza del 03.06.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa era decisa con la presente sentenza.
5. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della documentazione allegata dal resistente alle note scritte in sostituzione dell'udienza odierna in assenza di apposita autorizzazione del giudice e di specifica richiesta della parte convenuta.
6. Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
7. In materia di recisione di rami protesi dal fondo altrui e di radici l'art. 896 c.c. prevede che il proprietario del fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli. La Corte di Cassazione ha chiarito che la formulazione di tale disposizione consente “al vicino di agire in giudizio per invocare la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica;
ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente” (cfr. Cass, civ. 27.10.2021 n. 30188). Nel caso di specie il ricorrente ha formulato una domanda di tutela in forma specifica chiedendo la condanna del resistente alla potatura dei rami sporgenti sulla propria proprietà.
8. Risulta documentato in atti che il ricorrente ha formalmente diffidato il resistente all'adempimento della doverosa potatura, manutenzione degli alberi ad alto fusto e della siepe presenti nella sua proprietà e al confine con la propria proprietà mediante racc a/r del 01.03.2023, ricevuta il 07.03.2023, e che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., introduttivo del presente giudizio, è stato depositato il 15.03.2023, ossia in data antecedente alla scadenza dei quindici giorni di cui alla richiamata diffida e messa in mora. Al contrario, non risulta provata la circostanza dedotta in giudizio dal resistente circa la manifestata volontà di procedere alla richiesta potatura, come di consueto, non risultando in atti la richiamata comunicazione del 09.03.2023, a firma dell'avv. Silvia
Mucciante. Tuttavia, risulta documentata in atti l'esecuzione da parte del resistente della potatura per cui è causa in data 31.03.2023, ossia in data successiva sia alla data di deposito del ricorso, sia alla data di scadenza del termine di cui all'atto di diffida in atti, il cui riscontro non è stato comunque provato in corso di causa.
9. L'esecuzione da parte del resistente della potatura per cui è causa comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
10. Al contempo, deve ritenersi inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente all'esecuzione della potatura dei rami degli alberi protesi “con cadenza quantomeno biennale” potendo il ricorrente in qualunque tempo, laddove i rami degli alberi si protendano sul suo fondo, agire in giudizio invocando la tutela di cui all'art. 896 c.c. e non avendo la parte in alcun modo documentato la necessità di procedere con cadenza biennale alla potatura degli alberi oggetto di causa.
11. Infine, la domanda risarcitoria, generica sin dalla sua prospettazione, non può essere accolta, atteso che la parte ricorrente non ha allegato circostanze in fatto idonee a dimostrare le “conseguenze” dannose della condotta di parte resistente autonomamente ristorabili, né le medesime potevano essere individuate mediante l'espletamento di una c.t.u., come tale non ammissibile in ragione della finalità meramente esplorativa [cfr., sul punto, Cass. 3130/2011]. 12. In ragione della soccombenza reciproca possono compensarsi le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) dichiara inammissibile la domanda di condanna all'esecuzione della potatura con cadenza quantomeno biennale;
C) rigetta la domanda risarcitoria;
D) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 3 giugno 2025
Il giudice
Silvia Vitelli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Vitelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1064 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Jacopo Tei Parte_1 C.F._1
e dall'avv. Francesco Biagiotti in virtù di procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Giuseppe Prestinenzi in virtù di procura in atti;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. premesso di essere proprietario del compendio immobiliare sito in Parte_1
Canale Monterano, via XXV Aprile n. 195, ricorreva all'intestato Tribunale al fine di ottenere la condanna di all'esecuzione, senza ritardo e a sue Controparte_1 esclusive spese, della potatura dei rami sporgenti sulla propria proprietà nonché la condanna all'esecuzione della predetta potatura con cadenza quantomeno biennale, oltre la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi e quantificati in euro
1.000,00. A sostegno della propria domanda il ricorrente deduceva che sulla proprietà del resistente, sita in Canale Monterano, via XXV Aprile n. 193, lungo il lato posto al confine con la propria proprietà, insistono quattro alberi ad alto fusto, nella specie tre tigli ed un abete, i cui rami sporgenti oltre il predetto confine limitano l'ingresso della luce nella sua abitazione e causano l'ostruzione delle grondaie e del sistema di scolo delle acque piovane della propria abitazione. Il ricorrente precisava di aver diffidato il resistente, con lettera del 01.03.2023, alla relativa potatura e alla riduzione dell'altezza della siepe posta al confine tra le rispettive proprietà.
2. Si costituiva che contestava quanto ex adverso dedotto in Controparte_1 considerazione dell'avvenuta potatura degli alberi e della siepe di confine in data
31.03.2023, escludeva ogni responsabilità in merito alla lamentata ostruzione delle gronde di scolo e alla diminuzione della luce, chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria e la determinazione degli interventi di potatura da effettuarsi nella stagione primaverile. Il resistente deduceva di aver comunicato al ricorrente, in data 09.03.2023, la sua disponibilità a procedere, come ogni anno, alla richiesta potatura, avvenuta il successivo 31.03.2023, ma che il ricorrente, in data 15.03.2023, depositava comunque l'atto introduttivo del presente giudizio.
3. Il ricorrente, quindi, manifestava la volontà di proseguire il presente giudizio al fine di ottenere la condanna del sig. al pagamento delle spese di lite in considerazione CP_1 dell'avvenuta potatura in data successiva all'introduzione del presente giudizio e, in ogni caso, un provvedimento giurisdizionale di condanna in forma specifica che obblighi il resistente alla potatura annuale degli alberi e della siepe di sua proprietà.
4. All'udienza del 03.06.2025, trattata in forma cartolare ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e la causa era decisa con la presente sentenza.
5. Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità della documentazione allegata dal resistente alle note scritte in sostituzione dell'udienza odierna in assenza di apposita autorizzazione del giudice e di specifica richiesta della parte convenuta.
6. Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
7. In materia di recisione di rami protesi dal fondo altrui e di radici l'art. 896 c.c. prevede che il proprietario del fondo su cui si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli. La Corte di Cassazione ha chiarito che la formulazione di tale disposizione consente “al vicino di agire in giudizio per invocare la condanna del proprietario dell'essenza ad eseguirne la potatura, esercitando in tal modo una domanda di tutela in forma specifica;
ma può anche agire per essere autorizzato dal giudice ad eseguire la potatura predetta, a spese del vicino che non vi provveda, formulando in tal guisa un'istanza di tutela per equivalente” (cfr. Cass, civ. 27.10.2021 n. 30188). Nel caso di specie il ricorrente ha formulato una domanda di tutela in forma specifica chiedendo la condanna del resistente alla potatura dei rami sporgenti sulla propria proprietà.
8. Risulta documentato in atti che il ricorrente ha formalmente diffidato il resistente all'adempimento della doverosa potatura, manutenzione degli alberi ad alto fusto e della siepe presenti nella sua proprietà e al confine con la propria proprietà mediante racc a/r del 01.03.2023, ricevuta il 07.03.2023, e che il ricorso ex art. 281 decies c.p.c., introduttivo del presente giudizio, è stato depositato il 15.03.2023, ossia in data antecedente alla scadenza dei quindici giorni di cui alla richiamata diffida e messa in mora. Al contrario, non risulta provata la circostanza dedotta in giudizio dal resistente circa la manifestata volontà di procedere alla richiesta potatura, come di consueto, non risultando in atti la richiamata comunicazione del 09.03.2023, a firma dell'avv. Silvia
Mucciante. Tuttavia, risulta documentata in atti l'esecuzione da parte del resistente della potatura per cui è causa in data 31.03.2023, ossia in data successiva sia alla data di deposito del ricorso, sia alla data di scadenza del termine di cui all'atto di diffida in atti, il cui riscontro non è stato comunque provato in corso di causa.
9. L'esecuzione da parte del resistente della potatura per cui è causa comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
10. Al contempo, deve ritenersi inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna del resistente all'esecuzione della potatura dei rami degli alberi protesi “con cadenza quantomeno biennale” potendo il ricorrente in qualunque tempo, laddove i rami degli alberi si protendano sul suo fondo, agire in giudizio invocando la tutela di cui all'art. 896 c.c. e non avendo la parte in alcun modo documentato la necessità di procedere con cadenza biennale alla potatura degli alberi oggetto di causa.
11. Infine, la domanda risarcitoria, generica sin dalla sua prospettazione, non può essere accolta, atteso che la parte ricorrente non ha allegato circostanze in fatto idonee a dimostrare le “conseguenze” dannose della condotta di parte resistente autonomamente ristorabili, né le medesime potevano essere individuate mediante l'espletamento di una c.t.u., come tale non ammissibile in ragione della finalità meramente esplorativa [cfr., sul punto, Cass. 3130/2011]. 12. In ragione della soccombenza reciproca possono compensarsi le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) dichiara inammissibile la domanda di condanna all'esecuzione della potatura con cadenza quantomeno biennale;
C) rigetta la domanda risarcitoria;
D) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Civitavecchia, 3 giugno 2025
Il giudice
Silvia Vitelli