Decreto cautelare 18 giugno 2024
Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 10/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00273/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00368/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 368 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
“-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via Bruno Buozzi;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
- del provvedimento interdittivo antimafia 0064360 emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 11.06.2024 ai sensi dell’art. 91 D.lgs. n. 159/201;
- di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 17.6.2024:
- del provvedimento interdittivo gravato con ricorso principale;
- del provvedimento prot. nr. 0154197 del 17.06.2024 con cui la Città di Reggio Calabria ha disposto il “divieto, con effetto immediato, di proseguire l’attività di commercio al dettaglio settore merceologico alimentare”, nonché “la rimozione, con effetto immediato, degli effetti prodotti dalla Segnalazione Certificata di Inizio attività di cui: - al Supro -OMISSIS- del 08.02.2016 e al Supro -OMISSIS- del 24-10-2019;
- di tutti gli altri provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con atto ritualmente notificato il 14.6.2024 e depositato in pari data la “-OMISSIS-” ha esposto:
-) con atto prot. n. 0114580 del 26.9.2019 essa era stata attinta da interdittiva antimafia in considerazione del rapporto di coniugio tra la socia -OMISSIS-, madre dei germani -OMISSIS-, e -OMISSIS-, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e su cui risultavano precedenti penali, del rapporto di affinità intercorrente tra il detto -OMISSIS- e -OMISSIS- e della vicinanza dello stesso -OMISSIS- alla cosca facente capo alla famiglia “-OMISSIS-” insediata e operativa nell’ambito territoriale in cui ha sede la società ricorrente;
-) a seguito di contenzioso, con sentenza n. 257/2019 del 21.11.2019 questo Tribunale annullava la suddetta informazione interdittiva, con sentenza poi riformata dal Consiglio di Stato, che con sentenza n. 460/2020 pubblicata il 7.7.2020 confermava dunque la validità di tale provvedimento;
-) in data 15.3.2024, anche in considerazione dell’esito positivo del controllo giudiziario disposto ai sensi dell’art. 34- bis del d.lgs. n. 159 del 2011, la ricorrente presentava istanza di aggiornamento, cui faceva seguito la comunicazione ex art. 92 comma 2-bis del d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine ai motivi ritenuti a base della permanenza di un quadro fattuale sfavorevole alla ricorrente, ritenuto dalla Prefettura immutato anche a seguito del licenziamento della predetta -OMISSIS- e della presenza, tra i fornitori della società, della “-OMISSIS-” avente quale accomandatario il predetto -OMISSIS- e come dipendente il Sig. -OMISSIS-;
-) seguiva il deposito di osservazioni nelle quali la ricorrente allegava la mera ipoteticità del giudizio sulla -OMISSIS- e l’inoperatività della predetta “-OMISSIS-” dal 2016, oltre allo stato di grave invalidità del -OMISSIS-, incapace dunque di gestire la società, peraltro non fornitrice della ricorrente, come risultante anche dagli elenchi relativi ai fornitori trasmessa dal Tribunale Misure di Prevenzione alla Prefettura;
-) non di meno, con atto prot. n. 0064360 dell’11.6.2024 veniva confermato il provvedimento interdittivo nei confronti della ricorrente.
1.1- Avverso detto provvedimento viene presentato ricorso per i seguenti motivi:
I) Violazione degli artt. 84 ss. nonché dell’art. 91 del d.lgs. n. 159/2011. violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. violazione degli artt. 24, 41 e 97 cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà illogicità e difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità e difetto dei presupposti, sviamento di potere - manifesta ingiustizia. violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità amministrativa.
La società ricorrente deduce labilità del quadro indiziario posto a base del gravato provvedimento, che risulterebbe anche sconfessato dalle deduzioni rese in sede procedimentale,
Sub A) sulla irrilevanza degli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio.
Quanto al rapporto di coniugio tra la -OMISSIS- e -OMISSIS-, a mente della ricorrente non sarebbe stato considerato lo stato di incensuratezza dei germani -OMISSIS-, mai coinvolti in alcuna vicenda al pari della madre, come pure l’assenza di alcun elemento utile a disvelare l’intensità di rapporti tra i -OMISSIS- ed i -OMISSIS-, né è desumibile alcun rapporto tra i -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, risultando irrilevante che essi risiedano nel medesimo stabile, non essendo esigibile l’abbandono della propria abitazione sol perché la madre avrebbe iniziato la convivenza, in abitazione separata, con il nuovo compagno.
In tale ottica, non risulta alcuna attualizzazione delle risultanze dell’originaria interdittiva, ferma alla mera attestazione dei rapporti di coniugio e parentela, rimasti immutati.
Sub b) sulla irrilevanza degli ulteriori elementi di inerenti alle diverse vicende societarie.
La società ricorrente contesta la pregnanza degli ulteriori elementi da cui la Prefettura desumerebbe la contiguità tra il -OMISSIS- e i germani -OMISSIS-, ritenendo anacronistici e non attuali i dati valorizzati dalla Prefettura e ribadendo che:
- la “-OMISSIS-”, di cui -OMISSIS- figurerebbe quale socio accomandante, non è operativa da un decennio, come emerge dalle dichiarazioni dei redditi (ricavi pari a zero) e dalla dichiarazione di cessazione dell’attività dell’anno 2011;
- la ditta individuale “-OMISSIS-” del predetto -OMISSIS-, di cui -OMISSIS- e -OMISSIS- erano dipendenti, risulta cancellata dall’anno 2016;
- la società “-OMISSIS-”, di cui -OMISSIS- era socio accomandante, non era operativa dall’anno 2016 (nessun reddito prodotto nell’anno 2016).
Si soggiunge che -OMISSIS-, dipendente della ricorrente, era stato nominato nel 2018 socio accomandante della “-OMISSIS-” al solo fine di ricostituire la pluralità dei soci, venuta meno a causa dei dissidi con il precedente socio accomandante -OMISSIS-.
II) Violazione degli artt. 84 ss. del d.lgs. n. 159/2011. violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione dell’art. 34 bis e 94 bis d.lgs. 159/2011. violazione degli artt. 24, 41 e 97 cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà illogicità e difetto di motivazione, travisamento dei fatti, erroneità e difetto dei presupposti - manifesta ingiustizia. violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità amministrativa.
Viene contestato vizio di istruttoria in quanto la Prefettura, al netto della ripresa pedissequa degli elementi a base della primigenia interdittiva, non avrebbe svolto alcuna ulteriore verifica, non considerando che la ricorrente era stata sottoposta negli ultimi tre anni alla misura del controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159 del 2011, con esito favorevole riscontrato dal controllore giudiziario.
Viene altresì contestato difetto di motivazione, non avendo la Prefettura opportunamente bilanciato gli interessi contrapposti, ivi compreso quello privato all’esercizio dell’attività economica.
2- Con atto notificato il 17.6.2024 e depositato in pari data la società ricorrente ha interposto motivi aggiunti avverso il provvedimento prot. n. 0154197 del 17.6.2024 con cui il Comune di Reggio Calabria ha disposto nei suoi confronti il divieto di proseguire l’attività di commercio al dettaglio settore merceologico alimentare e la rimozione degli effetti prodotti dalla S.C.I.A. di cui: al Supro -OMISSIS- del 08.02.2016 di inizio di attività in esercizio di vicinato presentata e al Supro -OMISSIS- del 24-10-2019 di variazione della persona in possesso dei requisiti professionali in attività di somministrazione o vendita di alimenti e bevande, per i seguenti motivi:
I) Invalidità derivata del provvedimento avversato.
Viene dedotta l’invalidità derivata del provvedimento impugnato adottato in conseguenza del provvedimento interdittivo gravato da ricorso principale.
II) Violazione degli artt. 7 e 10 l. n. 241/1990
Viene dedotta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell’adozione del provvedimento impugnato, necessaria per consentire alla ricorrente la partecipazione procedimentale.
3- Con atto depositato l’1.7.2024 si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, cui ha fatto seguito il deposito di documenti in data 11 e 12 luglio 2024.
4- In data 12.7.2024 si è costituito il Comune di Reggio Calabria per resistere al ricorso.
5- Il 13.7.2024 la ricorrente ha depositato documenti.
6- Alla camera di consiglio del 17.7.2024, con ordinanza n. 141/2024 del 18.7.2024 è stata accolta l’istanza cautelare nella forma del remand .
7- Con ordinanza n. 4234 dell’11.11.2024 il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare.
8- In vista della trattazione del merito, il 3.3.2025 la ricorrente ha depositato memoria ribadendo le proprie doglianze.
9- Il 12.3.2025 il Comune di Reggio Calabria ha depositato memoria di replica.
10- Nessuna produzione è pervenuta da parte del Ministero dell’Interno.
11- All’udienza pubblica del 2.4.2025 il ricorso è stato spedito in decisione.
DIRITTO
12- Viene dapprima scrutinato il ricorso principale, le cui censure possono essere delibate congiuntamente in quanto tra loro connesse, e che risulta fondato, nel senso che il Collegio ritiene non sussistere ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate nella sommarietà della fase cautelare, cui, peraltro, non risulta abbia fatto seguito il disposto riesame.
13- Sul punto vi è anzitutto da considerare che, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 " Il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ".
In aderenza alla lettera della legge la giurisprudenza ha sempre affermato che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto abbia l'obbligo di riesaminare il quadro supportante il provvedimento interdittivo alla luce dei nuovi dati segnalatigli e di rideterminarsi in via espressa su di esso, ferma restando la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 maggio 2016, n. 1743).
14- Come anticipato, la fattispecie controversa attiene agli esiti dell’istanza di riesame della ricorrente ai sensi dell’art. 91, comma 5 del d.lgs. n. 159/2011 presentata in data 15.3.2024, sostanziatisi nella conferma della sussistenza degli elementi indiziari da cui era scaturita l’interdittiva antimafia n. 114580 del 26.09.2019, già consolidatasi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 9362/2023, che, riformando, la sentenza n. 460/2020 di questo Tribunale, confermava la validità del gravato provvedimento.
15- In sede di riesame, la Prefettura, [a] precisata la compagine sociale costituita da -OMISSIS- (amministratore unico e socio al 50%) e -OMISSIS- (preposto al settore alimentare e socio al 50%), [b] richiamata l’intervenuta applicazione del controllo giudiziario ex art. 34- bis del d.lgs. 159 del 2011, [c] richiamati i pregiudizi a base dell’originaria interdittiva nonché [d] l’istanza di riesame basata sulla risalenza temporale del provvedimento e dei fatti sottostanti e l’esito positivo del controllo giudiziario, l’avvenuta alienazione delle quote da parte di -OMISSIS- a favore del figlio -OMISSIS- con licenziamento della predetta ed infine l’attuale autonomia operativa dell’impresa, scevra da collegamenti con la famiglia di -OMISSIS-, marito della -OMISSIS-, [e] valorizzava:
-) la pericolosità sociale di -OMISSIS- e del suo contesto parentale, essendo la sorella vedova di -OMISSIS-, con precedenti, tra l’altro, per associazione mafiosa, estorsione e omicidio, nonché cognata di -OMISSIS- (ritenuto al vertice dell’omonima consorteria mafiosa e attualmente detenuto per plurime sentenze di condanna), di -OMISSIS- (condannato tra l’altro per associazione di tipo mafioso), di -OMISSIS- (condannato per associazione di tipo mafioso, furto, estorsione e violenza privata) e di -OMISSIS- (coinvolto in procedimenti penale per plurimi capi di imputazione, tra i quali associazione di tipo mafioso, omicidio tentato e continuato, incendio e minaccia);
-) la posizione dei fratelli -OMISSIS- e -OMISSIS-, non inseriti nello stato di famiglia dei coniugi -OMISSIS- e -OMISSIS- ma tutti residenti nel medesimo stabile, con ingresso comune;
-) la posizione di -OMISSIS- quale socio accomandante della “-OMISSIS-” s.a.s., in scioglimento, sedente al medesimo indirizzo della società ricorrente con liquidatore e rappresentante -OMISSIS-;
-) la posizione di -OMISSIS-, dipendente dal 2012 al 2015 della “-OMISSIS-”, cancellata il 25.5.2016, di proprietà e gestita da -OMISSIS-, all’identico indirizzo della società della presente certificazione, circostanza che farebbe ritenere che l’attività economica è stata oggetto di infiltrazione fin dalla costituzione nel tempo o comunque da tempo, risultando comunque riconducibile al contesto familiare del predetto -OMISSIS-;
-) la posizione di -OMISSIS-, dipendente della ricorrente dal 30.6.2015 e fino al 27.6.2015 dipendente della predetta “-OMISSIS-”, socio accomandante della “-OMISSIS-”, per entrare nella società del -OMISSIS- con nomina dal 18.7.2018, dichiarando di agire da sola quota di partecipazione posseduta pari ad € 1.652,66 a fronte della quota posseduta da -OMISSIS-;
-) la circostanza per cui entrambe le società detengono le scritture contabili presso il medesimo commercialista;
-) la circostanza per cui il 15.10.2019 il Comune di Reggio Calabria disponeva nei confronti del -OMISSIS- il divieto di prosecuzione dell’attività di commercio al dettaglio di frutta e verdura presso la sede produttiva di -OMISSIS- e la revoca immediata degli effetti prodotti dalla SCIA del 3.6.2015, con provvedimento ineseguito al 15.11.2018;
-) la posizione di -OMISSIS-, padre non convivente dei germani -OMISSIS- e -OMISSIS-, condannato più volte per emissione di assegni a vuoto e dichiarato fallito il 27.6.1986;
-) la circostanza, emersa a seguito di contraddittorio, per cui la -OMISSIS-, quantunque licenziata ed estromessa anche di fatto dalla stessa, aveva manifestato la volontà di lavorare in azienda in costanza di misura interdittiva (quantunque poi nessuna istanza era stata prodotta a tal riguardo al giudice delegato) da cui si desumeva la permanenza di un suo interesse alla gestione economico-fattuale della società ed ancora l’imponente ammontare del fatturato in relazione alle dimensioni e alla tipologia dell’esercizio nonché l’irrilevanza dell’esito del controllo giudiziario stante la diversa finalità dello stesso rispetto all’applicazione della misura interdittiva; ,
-) i mutamenti societari, peraltro nell’ambito di una ditta a gestione sostanzialmente familiare, ribadendo che la pregnante rete di parentela controindicata facente capo al -OMISSIS- e la coincidenza dell’indirizzo tra la società in esame e quella originaria intestata proprio a quest’ultimo;
-) la circostanza per cui i germani -OMISSIS- non hanno mai dimostrato di aver preso le distanze dal -OMISSIS-, circostanza comunque inverosimile anche alla luce della convivenza nello stesso stabile;
-) la conclusione per cui la cosca “-OMISSIS-”, operante nel territorio in cui ha sede la società, potrebbe inquinare, per il tramite della figura del -OMISSIS-, l’attività imprenditoriale della società ricorrente, mentre di contro a nulla varrebbe che ai germani -OMISSIS- non siano state mosse contestazioni penalmente rilevanti.
16- Tanto chiarito, come già osservato in sede cautelare, nel provvedimento impugnato è da riscontrare una carenza di istruttoria con conseguente deficit motivazionale in ordine alla mancata attualizzazione del quadro indiziario rispetto a quello su cui si reggeva l’originaria interdittiva antimafia e quindi ripreso, che, si ribadisce, si impernia sulla figura del -OMISSIS- per il tramite della madre dei soci titolari, -OMISSIS-, che con il primo intrattiene un rapporto di coniugio - convivenza.
17- Difatti, premesso che “ l'interdittiva antimafia può essere legittimamente fondata anche su fatti che sono risalenti nel tempo, purché dall'analisi complessiva delle vicende esaminate emerga, comunque, un quadro indiziario che sia idoneo a giustificare il necessario giudizio di attualità e di concretezza del pericolo di infiltrazione mafiosa ” ( ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 15.4.2024, n. 3391; Id., Sez. V, 11.4.2022, n. 2712; id., 6.6.2022, n. 3391)”, nel caso controverso appaiono sussistere plurime criticità in ordine all’attività di contestualizzazione dei dati offerti dai ricorrenti.
17- In primo luogo, appare al Collegio insufficiente il riferimento della Prefettura all’esito del controllo giudiziario.
Difatti, richiamata la giurisprudenza per cui “ L’ammissione al controllo giudiziario, così come eventuali misure di “self-cleaning” assunte dall' impresa interdetta, vanno valutate alla stregua di fatti successivi, utili ai fini di un riesame, ma inidonei di per sé a produrre una condizione di illegittimità sopravvenuta dell'informativa antimafia già adottata. Difatti la suddetta misura di prevenzione patrimoniale non costituisce un superamento dell'interdittiva ma, sul presupposto dell' occasionalità della agevolazione, si proietta funzionalmente verso una « autodepurazione » dell' impresa da infiltrazioni criminali; peraltro, nella specie lo stesso controllo giudiziario risulta essere scaduto senza che ne sia stata richiesta la proroga ” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 16/03/2023, n.242), osserva il Collegio che, la motivazione resa nel provvedimento impugnato, al più confacente all’adozione dell’originaria interdittiva, appare sfuggente in riferimento all’esercizio del potere di riesame, risultando del tutto trascurata la verifica degli esiti positivi del controllo.
18- In secondo luogo, non appare adeguatamente affrontata, sempre nell’ottica dell’attualità, la questione delle conseguenze della sopravvenuta e definitiva fuoriuscita della -OMISSIS- da ogni forma di gestione, diretta e/o indiretta e/o da ogni rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa società.
In particolare, la sostanziale inattività e/o la chiusura da tempo (tra l’anno 2011 e l’anno 2016) di tutte le società riconducibili a lui e alla predetta -OMISSIS- (v. docc. n. 9, 10, 11, 12 e 13 della produzione della ricorrente del 14.6.2024) non risulta essere stata adeguatamente apprezzata dall’autorità prefettizia in termini di attualizzazione delle criticità a carico dei ricorrenti.
D’altronde, anche lo stralcio della sentenza del Consiglio di Stato n. 9332/2023 –che, nel ribadire la posizione centrale del -OMISSIS- nell’economia dell’avversato provvedimento interdittivo, evidenzia che il rischio infiltrativo non sia venuto meno per effetto della cessione delle quote sociali della -OMISSIS- all’altro figlio -OMISSIS- trattandosi di modifiche societarie successive all’emissione dell’informazione antimafia e comunque nell’ambito del medesimo nucleo familiare- è calibrata sull’originaria informazione interdittiva e non risulta di per sé sic et simpliciter mutuabile all’esito del riesame intervenuto ad una certa distanza temporale.
Peraltro, si soggiunge, dal compendio documentale versato in atti emerge che la società ricorrente risulta attualmente gestita in modo regolare dai germani -OMISSIS-, stante la non dimostrata sussistenza di fattori sintomatici di inquinamento malavitoso, quali operazioni e/o flussi di denaro sospetti movimentati dagli amministratori, cointeressenze economiche indotte da controindicati rapporti di fornitura (v. doc. all. 015 alla produzione della ricorrente del 14.6.2024, doc. n. 1 n. 8 depositati dalla ricorrente il 13.7.2024) frequentazioni o anche semplici “contatti” con esponenti della cosca dei -OMISSIS- attraverso la figura di -OMISSIS- il cui ipotizzato “ruolo” di costante veicolo di infiltrazioni mafiose deriverebbe, come già osservato, per il tramite della sua compagna e madre dei germani -OMISSIS-, -OMISSIS-.
19- Per completezza, sostanzialmente neutra risulta la vicenda in ordine all’ipotesi di riassunzione della -OMISSIS- parimenti valorizzata in sede provvedimentale.
Difatti, sebbene detta circostanza sia stata valorizzata dalla Prefettura come indice di interesse della stessa nella gestione dell’impresa, non può escludersi a priori una lettura alternativa, nel senso che la mancata presentazione dell’istanza al giudice delegato derivi semplicemente dall’intenzione dei figli di tenere comunque estranea la madre dall’attività aziendale (come peraltro chiarito nella pec del 28.3.2024, all. 012 dell’11.7.2024) in modo da garantire la cesura del legame valorizzato dalla Prefettura, ragion per cui, in assenza di altri elementi a mezzo dei quali svolgere un adeguato giudizio di inferenza, detta circostanza non appare in sé considerata valorizzabile, pena l’esercizio di una sorta di “processo alle intenzioni”, risultando come certo l’unico dato per cui –almeno allo stato e fermo restando il potere dell’autorità prefettizia di valutare eventuali sopravvenienze che in futuro dovessero riscontrarsi- la medesima -OMISSIS- non risulta aver alcun legame, giuridico o fattuale, con la società ricorrente.
20- In conclusione, il ricorso va accolto con annullamento dell’impugnato provvedimento prefettizio prot. 0064360 dell’11.6.2024, oggetto di impugnazione.
21- L’esito del ricorso principale comporta l’accoglimento anche dell’atto di motivi aggiunti e l’annullamento del provvedimento del Comune di Reggio Calabria prot. n. 0154197 del 17.6.2024, viziato da illegittimità derivata in quanto conseguenza diretta del predetto provvedimento interdittivo rilasciato dalla Prefettura di Reggio Calabria.
22- Le circostanze e la complessità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto:
1. accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento prefettizio prot. 0064360 dell’11.6.2024.
2. accoglie l’atto di motivi aggiunti e per l’effetto annulla il provvedimento del Comune di Reggio Calabria prot. n. 0154197 del 17.6.2024.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico Gaglioti | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.