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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/09/2025, n. 962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 962 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1160/2025 R.G. del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Parte_1
Brugnoli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Francesco Savastano del Foro di Taranto e Raffaella Santoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori resistente con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 16 settembre 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 16 aprile 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 7 luglio 2012, in Parma, ad un tempo Controparte_1 formulando domande afferenti all'affidamento, alle frequentazioni genitoriali e al mantenimento dei due figli minorenni, nonché chiedendo emettersi ordine di protezione a propria tutela.
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, la ricorrente ha allegato che la separazione dal marito era stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 327/2022 pubblicata il 18 marzo 2022, precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale. Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si è costituito in giudizio depositando Controparte_1 comparsa in data 1 settembre 2025.
Formulando, a propria volta, domanda di divorzio, ha articolato domande di diverso tenore in ordine all'affidamento dei figli minorenni, alle loro frequentazioni genitoriali e al loro mantenimento.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e pervenuta la relazione (con allegati) richiesta ai competenti
Servizi Sociali, all'udienza di comparizione celebrata il 16 settembre 2025 le parti hanno escluso personalmente eventuali possibilità conciliative.
Alla stessa udienza entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha pronunciato provvedimenti temporanei e urgenti e ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza irrevocabile di questo
Tribunale e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Parma, il 7 luglio 2012, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Parma al n. 125, p. 1, anno 2012.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Parma, il 7 luglio 2012, tra e Parte_1
come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma Controparte_1 al n. 125, p. 1, anno 2012.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva. Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 18 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1160/2025 R.G. del ruolo generale dell'anno 2025 vertente tra
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Danila Parte_1
Brugnoli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dagli Avv.ti Francesco Savastano del Foro di Taranto e Raffaella Santoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso i medesimi difensori resistente con
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: scioglimento del matrimonio. conclusioni: all'udienza del 16 settembre 2025 le parti hanno concordemente chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
* * *
Con ricorso depositato il 16 aprile 2025 ha chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza Parte_1 di scioglimento del matrimonio contratto con il 7 luglio 2012, in Parma, ad un tempo Controparte_1 formulando domande afferenti all'affidamento, alle frequentazioni genitoriali e al mantenimento dei due figli minorenni, nonché chiedendo emettersi ordine di protezione a propria tutela.
Per quanto di primario rilievo ai fini della pronuncia sul vincolo matrimoniale, la ricorrente ha allegato che la separazione dal marito era stata dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 327/2022 pubblicata il 18 marzo 2022, precisando non avere avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione coniugale. Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, si è costituito in giudizio depositando Controparte_1 comparsa in data 1 settembre 2025.
Formulando, a propria volta, domanda di divorzio, ha articolato domande di diverso tenore in ordine all'affidamento dei figli minorenni, alle loro frequentazioni genitoriali e al loro mantenimento.
Depositate memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. e pervenuta la relazione (con allegati) richiesta ai competenti
Servizi Sociali, all'udienza di comparizione celebrata il 16 settembre 2025 le parti hanno escluso personalmente eventuali possibilità conciliative.
Alla stessa udienza entrambe le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza non definitiva dichiarativa dello scioglimento del matrimonio.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha pronunciato provvedimenti temporanei e urgenti e ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine a tale domanda di estinzione del vincolo coniugale.
* * *
La domanda è fondata.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre
1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto della suddetta sentenza irrevocabile di questo
Tribunale e sono rimasti poi ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto, non essendosi riappacificati, né avendo ripreso la convivenza coniugale, come comprovato dalle loro univoche allegazioni e dichiarazioni.
E' evidente quindi, anche per il tempo trascorso e per il contegno processuale serbato da entrambe le parti, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Parma, il 7 luglio 2012, tra e come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Parte_1 Controparte_1
Comune di Parma al n. 125, p. 1, anno 2012.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione processuale.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Parma, il 7 luglio 2012, tra e Parte_1
come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Parma Controparte_1 al n. 125, p. 1, anno 2012.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese alla sentenza definitiva. Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 18 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto