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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/11/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IO TI,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 25.11.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2656/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.25, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CI AE giusta procura in calce dell'atto di citazione,
- Attrice opponente -
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
FE FA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta opposta -
Conclusioni per l'opponente:
“1. revocare e porre nel nulla, in ogni caso, l'ingiunzione opposta per tutte le causali su descritte;
1 2. condannare la al pagamento delle spese e competenze del CP_1 procedimento.”
Conclusioni per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bergamo adito, adversis reiectis:
In via preliminare:
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale:
rigettare integralmente la proposta opposizione poiché infondata in fatto
e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 783/2025 del 24/03/2025 emesso dal Tribunale di Bergamo
(RG N. 761/2025) o, comunque, condannare la parte opponente al pagamento, in favore di della somma capitale di € CP_1
141.791,72, o della diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 86 TULD e succ. modd. o quelli ritenuti dovuti dalla data del
24/01/2024 sino al saldo, non delle spese della fase monitoria.
In ogni caso:
condannare la parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione, oltre alle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- L'odierna opposizione a decreto ingiuntivo è destituita di fondamento per le ragioni che, in osservanza del principio di concisione, si vengono ad esporre.
2.- Innanzitutto, non è fondato il primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo che, facendo perno su un indirizzo giurisprudenziale risalente ai
2 primi Anni Novanti e già sconfessato da una successiva pronuncia delle
Sezioni Unite di quegli stessi Anni (cfr. Cass. Sez. Un. 15/01/1993 n.
500), mira ad escludere che il proprietario della merce importata sia il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria attinente alla corresponsione dei tributi doganali e che per il fideiussore che ha pagato i tributi doganali sia possibile agire soltanto nei confronti dello spedizioniere che ha procurato la fideiussione per il pagamento differito delle obbligazioni tributarie doganali.
3.- Orbene, in forza dell'art. 30 del d.lgs. 141/2024 il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria doganale è individuato dalla normativa europea e, in particolare, dal Regolamento 952/2013/UE che, per quanto qui rileva, all'art. 77, comma 3, prevede che: “il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana”. In base all'art. 15, n. 15) del citato Regolamento "dichiarante" è “la persona che presenta una dichiarazione in dogana”.
4.- Diversamente da quanto opina l'opponente, non è, quindi, revocabile in dubbio che obbligato a pagare l'imposta doganale sia il soggetto che ha effettuato la dichiarazione d'importazione nelle bollette prodotte in sede monitoria e, dunque, (cfr. doc. 11, ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo), mentre lo spedizioniere è obbligato in via Controparte_2 solidale per l'adempimento di un'obbligazione tributaria su altri gravante: non è, dunque, obbligata in proprio all'adempimento Controparte_2 dell'obbligazione tributaria, ma è soltanto obbligata per altri, in veste di mandataria, all'assolvimento dell'obbligazione e, in tale veste, ove non provveda al pagamento dell'imposta subito può chiedere, come è avvenuto nel caso di specie, di pagare in via dilazionata rilasciando fideiussione.
5.- Tanto premesso, nella fattispecie de qua, non è contestato che: i)
[...] non ha corrisposto per conto di le imposte Controparte_2 Parte_1
3 doganali al momento dell'importazione nel territorio UE della merce, ma ha rilasciato a favore dell' una Controparte_3 fideiussione emessa da ii) a seguito dell'inadempimento CP_1 dell'obbligazione tributaria da parte di l' Controparte_2 [...] ha escusso la garanzia e incamerato quanto dovuto Controparte_3 dall'importatore e dallo spedizioniere a titolo di imposte;
iii) CP_1 avendo adempiuto all'obbligazione garantita dalla fideiussione da
[...] essa rilasciata ha titolo per surrogarsi, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ., nei diritti che il creditore pubblico aveva Controparte_3 nei confronti del proprio debitore (diritto estinto in forza del pagamento del debito da parte del fideiussore con surrogazione ex art. 1203, n. 3) cod. civ.).
6.- Ora, non è dubbio che il creditore garantito Controparte_3 aveva una posizione di credito non soltanto nei confronti dello
[...] spedizioniere , ma anche nei confronti Controparte_2 dell'importatore e che, quindi, ove non avesse escusso la Parte_1 garanzia, aveva titolo per chiedere l'adempimento, sia nei confronti dello spedizioniere nei confronti dell'importare proprietario Controparte_2 della merce Parte_1
7.- In questo senso, infatti, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che per “il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., 3 agosto
2017, n. 19362; Cass., 28 gennaio 2013, n. 499), soggetto passivo del debito doganale è l'importatore, mentre lo spedizioniere, pur essendo dalla legge chiamato in solido al relativo pagamento, funge da semplice suo mandatario. Ne segue, all'evidenza, che lo spedizioniere non è un condebitore dell'importatore, ma solo un soggetto legittimato passivo al pagamento del debito doganale (situazione, quest'ultima, tutt'altro che priva, in sé stessa, di riscontri nel sistema vigente: si pensi anche solo alla posizione del fideiussore). Per riportarsi al lessico della norma dell'art.
1203 cod. civ.: lo spedizioniere non è un soggetto tenuto «con altri» al
4 pagamento - per un debito, cioè, che risulta comune con altri soggetti
(i.e.: condebito) -, ma «per altri», e dunque per un debito che è non
(anche) proprio, ma esclusivo di un altro soggetto.” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020).
8.1.- Dunque, essendo subentrata ex latere creditoris CP_1 nella posizione di per effetto del Controparte_3 pagamento eseguito in adempimento della fideiussione rilasciata all'Amministrazione, ha titolo di agire in forza del diritto di surroga previsto ex art. 1203, n. 3) c.c. nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'adempimento delle obbligazioni tributarie doganali e, dunque, sia nei confronti di (spedizioniere obbligato per altri che ha Controparte_2 procurato a la fideiussione rilasciata Controparte_3 da , sia nei confronti di (debitrice principale CP_1 Parte_1 di . Controparte_3
8.2.- Non è, quindi, conferente evocare, come fa la difesa dell'opponente, il principio della relatività degli effetti del contratto di fideiussione. La fideiussione obbliga (e solo a corrispondere la CP_1 CP_1 creditrice l'obbligazione tributaria Controparte_3 garantita: in questo sta il principio della relatività degli effetti del contratto di fideiussione che vincola anche il garante verso il creditore della prestazione oggetto della garanzia personale (v. art. 1936, comma 1,
c.c.). Una volta adempiuta l'obbligazione, nondimeno, il solvens si può surrogare per effetto della previsione di cui all'art. 1203, n. 3) cod. civ. ai diritti che il creditore garantito aveva nei confronti degli obbligati principali, siano essi a conoscenza o meno del rilascio della fideiussione (v. art. 1936, comma 2, c.c.).
9.- Ciò detto sul primo motivo di opposizione, passando all'esame del secondo non risultano affatto perspicue le contestazioni alla valenza probatoria dei documenti prodotti da l'opposta ha CP_1 depositato le quietanze dei pagamenti rilasciate da Parte_2
[..
[...] allegando che i pagamenti eseguiti si riferiscono anche al
[...] debito che aveva come importatrice nei confronti Parte_1 dell'Agenzia pubblica. Ove i pagamenti fatti dalla garante non si riferissero anche alla posizione di sarebbe onere di quest'ultima, Parte_1 trattandosi di pagamenti riferiti ad una sua obbligazione tributaria, allegare in termini perspicui l'ammontare del suo attuale indebitamento con l' per le importazioni oggetto CP_3 Controparte_3 delle bollette prodotte dalla ricorrente in sede monitoria sub doc. 11) riportate sui documenti “movimenti sul conto di debito” di cui ai docc.
12A) e 12B) del fascicolo monitorio.
10.- Non è, poi, fondata l'eccezione di violazione dell'art. 1956 cod. civ. per plurime concorrenti ragioni ciascuna da sola a mettere fuori gioco l'eccezione: i) la prima è che legittimata a sollevarla è la fideiubente CP_1 nei confronti di e non certamente Controparte_3
l'obbligata principale ( per cui, a ben guardare, è Parte_1 indifferente pagare il debito al creditore principale oppure al fideiussore che, avendo adempiuto ad un'obbligazione nell'interesse altrui, si surroga alla posizione del creditore pubblico garantito;
ii) la seconda è che l'eccezione sarebbe fondata solo se, al momento dell'ammissione dello spedizioniere al pagamento differito delle imposte doganali (ottobre 2023, stando alle bollette di importazione), fosse noto sulla base di indici certi e circostanze obiettive il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito.
11.- Del tutto a sproposito, infine, l'opponente evoca “l'esimente della buona fede” perché l'importatrice ignorava che lo spedizioniere aveva beneficiato del pagamento differito dei diritti doganali.
12.- Infatti, a prescindere dalla circostanza che colui che si avvale di un ausiliario nell'adempimento di una propria obbligazione risponde sempre del fatto doloso o colposo di quest'ultimo (v. art. 1228 cod. civ.), gli è che ove lo spedizioniere non si fosse avvalso della facoltà di pagare in via
6 dilazionata l'obbligazione tributaria, in veste di Parte_3 importatrice e di obbligata in via principale al pagamento dell'imposta avrebbe dovuto somministrargli i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (v. art. 1719 c.c.).
13.- E', quindi, evidente come, non avendo chiesto Controparte_2 all'importatrice la corresponsione delle somme che questa Parte_3 doveva pagare a titolo di imposte doganali, quest'ultima fosse pienamente al corrente (o dovesse esserlo sulla base di regole di ordinaria diligenza) del fatto che la propria mandataria aveva chiesto una dilazione per la corresponsione dei diritti doganali rilasciando idonea garanzia personale.
14.- Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base del valore del credito ingiunto, direttamente in dispositivo, applicando i medi per le prime due fasi e i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria e la fase di decisione che si sono svolte senza peculiare dispendio di energie processuali, atteso il carattere documentale della causa e il rapido approdo della stessa alla fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, IO
Bruti, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente alla refusione all'opposta delle spese legali che si liquidano in euro 9.142,00 oltre al rimborso forfettario al 15%
e accessori come per legge.
Bergamo, 30/11/2025
Il Giudice
IO TI
7
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE IV
in persona del Giudice, IO TI,
pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del 25.11.2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 2656/2025 r.g. del Tribunale di
Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del 25.11.25, promossa da
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
CI AE giusta procura in calce dell'atto di citazione,
- Attrice opponente -
nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_2
FE FA, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Convenuta opposta -
Conclusioni per l'opponente:
“1. revocare e porre nel nulla, in ogni caso, l'ingiunzione opposta per tutte le causali su descritte;
1 2. condannare la al pagamento delle spese e competenze del CP_1 procedimento.”
Conclusioni per l'opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Civile di Bergamo adito, adversis reiectis:
In via preliminare:
concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
In via principale:
rigettare integralmente la proposta opposizione poiché infondata in fatto
e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. 783/2025 del 24/03/2025 emesso dal Tribunale di Bergamo
(RG N. 761/2025) o, comunque, condannare la parte opponente al pagamento, in favore di della somma capitale di € CP_1
141.791,72, o della diversa somma che risulterà dovuta, oltre interessi ex art. 86 TULD e succ. modd. o quelli ritenuti dovuti dalla data del
24/01/2024 sino al saldo, non delle spese della fase monitoria.
In ogni caso:
condannare la parte opponente al pagamento delle spese e competenze di lite, con attribuzione, oltre alle spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- L'odierna opposizione a decreto ingiuntivo è destituita di fondamento per le ragioni che, in osservanza del principio di concisione, si vengono ad esporre.
2.- Innanzitutto, non è fondato il primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo che, facendo perno su un indirizzo giurisprudenziale risalente ai
2 primi Anni Novanti e già sconfessato da una successiva pronuncia delle
Sezioni Unite di quegli stessi Anni (cfr. Cass. Sez. Un. 15/01/1993 n.
500), mira ad escludere che il proprietario della merce importata sia il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria attinente alla corresponsione dei tributi doganali e che per il fideiussore che ha pagato i tributi doganali sia possibile agire soltanto nei confronti dello spedizioniere che ha procurato la fideiussione per il pagamento differito delle obbligazioni tributarie doganali.
3.- Orbene, in forza dell'art. 30 del d.lgs. 141/2024 il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria doganale è individuato dalla normativa europea e, in particolare, dal Regolamento 952/2013/UE che, per quanto qui rileva, all'art. 77, comma 3, prevede che: “il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione in dogana”. In base all'art. 15, n. 15) del citato Regolamento "dichiarante" è “la persona che presenta una dichiarazione in dogana”.
4.- Diversamente da quanto opina l'opponente, non è, quindi, revocabile in dubbio che obbligato a pagare l'imposta doganale sia il soggetto che ha effettuato la dichiarazione d'importazione nelle bollette prodotte in sede monitoria e, dunque, (cfr. doc. 11, ricorso per decreto Parte_1 ingiuntivo), mentre lo spedizioniere è obbligato in via Controparte_2 solidale per l'adempimento di un'obbligazione tributaria su altri gravante: non è, dunque, obbligata in proprio all'adempimento Controparte_2 dell'obbligazione tributaria, ma è soltanto obbligata per altri, in veste di mandataria, all'assolvimento dell'obbligazione e, in tale veste, ove non provveda al pagamento dell'imposta subito può chiedere, come è avvenuto nel caso di specie, di pagare in via dilazionata rilasciando fideiussione.
5.- Tanto premesso, nella fattispecie de qua, non è contestato che: i)
[...] non ha corrisposto per conto di le imposte Controparte_2 Parte_1
3 doganali al momento dell'importazione nel territorio UE della merce, ma ha rilasciato a favore dell' una Controparte_3 fideiussione emessa da ii) a seguito dell'inadempimento CP_1 dell'obbligazione tributaria da parte di l' Controparte_2 [...] ha escusso la garanzia e incamerato quanto dovuto Controparte_3 dall'importatore e dallo spedizioniere a titolo di imposte;
iii) CP_1 avendo adempiuto all'obbligazione garantita dalla fideiussione da
[...] essa rilasciata ha titolo per surrogarsi, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ., nei diritti che il creditore pubblico aveva Controparte_3 nei confronti del proprio debitore (diritto estinto in forza del pagamento del debito da parte del fideiussore con surrogazione ex art. 1203, n. 3) cod. civ.).
6.- Ora, non è dubbio che il creditore garantito Controparte_3 aveva una posizione di credito non soltanto nei confronti dello
[...] spedizioniere , ma anche nei confronti Controparte_2 dell'importatore e che, quindi, ove non avesse escusso la Parte_1 garanzia, aveva titolo per chiedere l'adempimento, sia nei confronti dello spedizioniere nei confronti dell'importare proprietario Controparte_2 della merce Parte_1
7.- In questo senso, infatti, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che per “il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass., 3 agosto
2017, n. 19362; Cass., 28 gennaio 2013, n. 499), soggetto passivo del debito doganale è l'importatore, mentre lo spedizioniere, pur essendo dalla legge chiamato in solido al relativo pagamento, funge da semplice suo mandatario. Ne segue, all'evidenza, che lo spedizioniere non è un condebitore dell'importatore, ma solo un soggetto legittimato passivo al pagamento del debito doganale (situazione, quest'ultima, tutt'altro che priva, in sé stessa, di riscontri nel sistema vigente: si pensi anche solo alla posizione del fideiussore). Per riportarsi al lessico della norma dell'art.
1203 cod. civ.: lo spedizioniere non è un soggetto tenuto «con altri» al
4 pagamento - per un debito, cioè, che risulta comune con altri soggetti
(i.e.: condebito) -, ma «per altri», e dunque per un debito che è non
(anche) proprio, ma esclusivo di un altro soggetto.” (cfr. Cass. Civ.
Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020).
8.1.- Dunque, essendo subentrata ex latere creditoris CP_1 nella posizione di per effetto del Controparte_3 pagamento eseguito in adempimento della fideiussione rilasciata all'Amministrazione, ha titolo di agire in forza del diritto di surroga previsto ex art. 1203, n. 3) c.c. nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'adempimento delle obbligazioni tributarie doganali e, dunque, sia nei confronti di (spedizioniere obbligato per altri che ha Controparte_2 procurato a la fideiussione rilasciata Controparte_3 da , sia nei confronti di (debitrice principale CP_1 Parte_1 di . Controparte_3
8.2.- Non è, quindi, conferente evocare, come fa la difesa dell'opponente, il principio della relatività degli effetti del contratto di fideiussione. La fideiussione obbliga (e solo a corrispondere la CP_1 CP_1 creditrice l'obbligazione tributaria Controparte_3 garantita: in questo sta il principio della relatività degli effetti del contratto di fideiussione che vincola anche il garante verso il creditore della prestazione oggetto della garanzia personale (v. art. 1936, comma 1,
c.c.). Una volta adempiuta l'obbligazione, nondimeno, il solvens si può surrogare per effetto della previsione di cui all'art. 1203, n. 3) cod. civ. ai diritti che il creditore garantito aveva nei confronti degli obbligati principali, siano essi a conoscenza o meno del rilascio della fideiussione (v. art. 1936, comma 2, c.c.).
9.- Ciò detto sul primo motivo di opposizione, passando all'esame del secondo non risultano affatto perspicue le contestazioni alla valenza probatoria dei documenti prodotti da l'opposta ha CP_1 depositato le quietanze dei pagamenti rilasciate da Parte_2
[..
[...] allegando che i pagamenti eseguiti si riferiscono anche al
[...] debito che aveva come importatrice nei confronti Parte_1 dell'Agenzia pubblica. Ove i pagamenti fatti dalla garante non si riferissero anche alla posizione di sarebbe onere di quest'ultima, Parte_1 trattandosi di pagamenti riferiti ad una sua obbligazione tributaria, allegare in termini perspicui l'ammontare del suo attuale indebitamento con l' per le importazioni oggetto CP_3 Controparte_3 delle bollette prodotte dalla ricorrente in sede monitoria sub doc. 11) riportate sui documenti “movimenti sul conto di debito” di cui ai docc.
12A) e 12B) del fascicolo monitorio.
10.- Non è, poi, fondata l'eccezione di violazione dell'art. 1956 cod. civ. per plurime concorrenti ragioni ciascuna da sola a mettere fuori gioco l'eccezione: i) la prima è che legittimata a sollevarla è la fideiubente CP_1 nei confronti di e non certamente Controparte_3
l'obbligata principale ( per cui, a ben guardare, è Parte_1 indifferente pagare il debito al creditore principale oppure al fideiussore che, avendo adempiuto ad un'obbligazione nell'interesse altrui, si surroga alla posizione del creditore pubblico garantito;
ii) la seconda è che l'eccezione sarebbe fondata solo se, al momento dell'ammissione dello spedizioniere al pagamento differito delle imposte doganali (ottobre 2023, stando alle bollette di importazione), fosse noto sulla base di indici certi e circostanze obiettive il deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito.
11.- Del tutto a sproposito, infine, l'opponente evoca “l'esimente della buona fede” perché l'importatrice ignorava che lo spedizioniere aveva beneficiato del pagamento differito dei diritti doganali.
12.- Infatti, a prescindere dalla circostanza che colui che si avvale di un ausiliario nell'adempimento di una propria obbligazione risponde sempre del fatto doloso o colposo di quest'ultimo (v. art. 1228 cod. civ.), gli è che ove lo spedizioniere non si fosse avvalso della facoltà di pagare in via
6 dilazionata l'obbligazione tributaria, in veste di Parte_3 importatrice e di obbligata in via principale al pagamento dell'imposta avrebbe dovuto somministrargli i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (v. art. 1719 c.c.).
13.- E', quindi, evidente come, non avendo chiesto Controparte_2 all'importatrice la corresponsione delle somme che questa Parte_3 doveva pagare a titolo di imposte doganali, quest'ultima fosse pienamente al corrente (o dovesse esserlo sulla base di regole di ordinaria diligenza) del fatto che la propria mandataria aveva chiesto una dilazione per la corresponsione dei diritti doganali rilasciando idonea garanzia personale.
14.- Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base del valore del credito ingiunto, direttamente in dispositivo, applicando i medi per le prime due fasi e i valori minimi per la fase di trattazione e istruttoria e la fase di decisione che si sono svolte senza peculiare dispendio di energie processuali, atteso il carattere documentale della causa e il rapido approdo della stessa alla fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione IV, in persona del Giudice unico, IO
Bruti, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo che dichiara esecutivo;
2. condanna l'opponente alla refusione all'opposta delle spese legali che si liquidano in euro 9.142,00 oltre al rimborso forfettario al 15%
e accessori come per legge.
Bergamo, 30/11/2025
Il Giudice
IO TI
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