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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. III, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 103/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo - Indirizzo_1 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Compagnia Valdostana Delle Resistente_1 Trading Srl - 01013130073
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2. In Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4. In Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 107/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CUNEO sez. 1 e pubblicata il 28/02/2017
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 36345 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte ricorrente in riassunzione
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI CUNEO
in applicazione del principio di diritto richiamato dalla Corte Suprema, accogliere il presente ricorso in riassunzione e per l'effetto confermare la piena legittimità dell'avviso di pagamento prot. 2014/A/36345 del
12.12.2014, con il favore delle spese anche di legittimità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società consortile a responsabilità limitata Società_1, odierna appellante, è stata costituita in Valle D'Aosta il 2.10.1996 (con inizio attività nel 2000), ai sensi dell'art. 2615 ter cod. civ., per la cooperazione interaziendale finalizzata alla copertura del fabbisogno di energia e potenza elettrica dei soci consorziati tramite la ripartizione di energia (idroelettrica) di propria produzione.
I consorziati all'epoca erano quasi tutti i principali operatori economici presenti in Valle d'Aosta. Nel corso degli anni alla Società hanno aderito molte delle più importanti imprese operative in Italia quali centri commerciali, grande distribuzione, costruzioni di impianti per il trasporto di idrocarburi, banche, terziario ed industria manifatturiera.
La Resistente_1 S.p.A. unipersonale (CVD) è socia di maggioranza, nonché proprietaria degli impianti di produzione dell'energia elettrica commercializzata.
Si specifica che lo Statuto della Società_1 non richiedeva ai soci consorziati alcuna competenza e partecipazione all'attività di produzione di energia elettrica.
La predetta società consortile, con codice ditta IT00AOE00434P, era stata autorizzata, dall'Ufficio delle
Dogane di Aosta, alla cessione di energia elettrica a consociati e consorziati a seguito dell'istanza presentata dalla stessa Società in data 31.01.2001.
La Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Milano, nell'ambito di una vasta attività di verifica nel settore delle Accise sull'energia elettrica, aveva costatato che numerose imprese operanti in Lombardia e presenti in tutto il territorio nazionale fino al 2012, per lo svolgimento della propria attività d'impresa, avevano consumato energia elettrica acquistandola dall'Società_1 l. (prodotta da fonte idrica) non gravata dalla relativa accisa ai sensi dell'art. 52 comma 3 lett. b del D.Lgs.vo n. 504/1995 (TUA), per effetto della partecipazione delle predette imprese nella società consortile ricorrente.
In considerazione di ciò, il predetto nucleo operativo inviava alla società odierna ricorrente una richiesta dati al fine di reperire la documentazione fiscale attinente alle cessioni di energia elettrica effettuate in esenzione d'accisa.
A seguito di tale richiesta, la Società_1 in data 15 gennaio 2014 consegnava la documentazione predetta e dall'esame della stessa venivano rilevati elementi di criticità sulla sussistenza dei requisiti agevolativi previsti dal citato art. 52 T.U.A.. per cui veniva altresì richiesta l'esibizione della documentazione relativa alle dichiarazioni annuali di consumo (modello AD1) per gli anni d'imposta 2009,
2010, 2011 e per il periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014, sull'intero territorio nazionale quale soggetto obbligato ai fini delle Accise sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs.vo
504/1995.
Dall'esame della documentazione acquisita agli atti del controllo della Guardia di Finanza emergeva che la società consortile ricorrente aveva emesso fatture di vendita imponibili ai fini IVA riguardanti le cessioni di energia elettrica a favore degli utenti finali soci consorziati, i quali avevano acquisito l'energia elettrica, non in ragione della loro quota nella società consortile (pari a nominali € 516) ma in base agli effettivi consumi necessari, sulla scorta di un contratto di somministrazione ex art. 1559 cod. civ., di durata annuale, stipulato con la Società_1
All'esito di tale attività di verifica e controllo è emerso che la società consortile ricorrente, nel periodo in esame, non aveva correttamente osservato la normativa prevista dal D.lgs. 504/1995, in materia di accise sull'energia elettrica, per aver effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'accisa sull'energia elettrica senza osservare le prescrizioni imposte dalla predetta normativa e, in particolare, per aver ceduto energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili, in esenzione d'accisa ai sensi dell'art. 52 comma 3 lett. b) del D.Lgs
504/1995.
In tal modo si era venuto a determinare un debito della società odierna ricorrente, nei confronti dell'ER
a titolo di accisa dovuta per le cessioni di energia elettrica effettuate sul territorio nazionale. L'Ufficio delle
Dogane di Cuneo, come altri Uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane, evidenziava un'evasione d'accisa per le varie annualità in questione e provvedeva ad emettere avviso di pagamento n. 36345/RU, redatto in data 12/12/2014 per il recupero dell'imposta evasa per un importo complessivo di € 288.746,43.
Veniva rilevato che il soggetto autoproduttore è tale solo sul consumo per uso proprio dell'energia elettrica dallo stesso prodotta, ma non può essere considerato tale per quella prodotta in eccesso rispetto ai propri fabbisogni e ceduta a terzi, per la quale assume la figura di fornitore/venditore e in tale qualità è obbligato al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica.
Pertanto, la quantità di energia elettrica venduta ai clienti/consorziati andava inserita nelle dichiarazioni di consumo sottoposte a controllo, nel quadro M (consumi assoggettati ad accisa) al rigo M4 (locali e luoghi diversi dalle abitazioni) e, conseguentemente doveva essere liquidata l'accisa nel quadro P (liquidazione delle accise).
La Società_1 impugnava l'avviso di pagamento con ricorso innanzi alla CTP di Cuneo, depositato il 20.3.2015 (R.G. 190/2015). La società faceva valere, in via preliminare, l'illegittimità dell'avviso di pagamento per violazione del principio di legittimo affidamento e buona fede, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), adducendo di aver operato sulla base di istruzioni fornite da vari uffici dell'amministrazione doganale, che avevano riconosciuto espressamente a Società_1 la qualifica di soggetto autoproduttore di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nel merito, la società eccepiva la violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), T.U.A. e dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 79/1999, sostenendo l'applicabilità della nozione di "autoproduttore" di cui al decreto
RS anche alla materia fiscale e la spettanza dell'esenzione prevista dall'art. 52 T.U.A. anche con riferimento all'energia elettrica consumata dai soci consorziati.
La ricorrente contestava poi l'applicabilità in via retroattiva della nota della Direzione Centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti prot. 130439 del 13.12.2013, nella quale erano state precisate le condizioni per il godimento dell'esenzione in questione. Da ultimo, nel ricorso veniva sostenuta l'infondatezza dell'avviso di pagamento, in quanto basato sull'erroneo presupposto che Società_1 fosse un soggetto distinto rispetto ai propri consorziati, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto
RS e dalle disposizioni civilistiche sui consorzi.
L'Ufficio delle dogane di Cuneo si costituiva in giudizio in data 27.4.2015, ribadendo la legittimità dell'avviso di pagamento impugnato. Quanto all'asserita violazione del legittimo affidamento, l'Ufficio evidenziava, innanzitutto, che, in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tutela dell'affidamento prevista dall'art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente è limitata alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere sulla debenza dell'obbligazione tributaria.
L'Ufficio faceva poi valere l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 11 dello Statuto, per il fatto che l'istanza di interpello presentata dalla Società_1 in data 2.3.2005 (riferita alle corrette modalità di versamento delle addizionali di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/88) era stata dichiarata inammissibile dalla Direzione Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, in quanto la società aveva già posto in essere un comportamento attivo con riferimento alla problematica oggetto dell'istanza di interpello. La Direzione aveva, quindi, espressamente chiarito di prendere in esame la problematica sollevata dalla società non come istanza di interpello, ma alla stregua di un semplice quesito. Nel merito,
l'Ufficio ribadiva l'inapplicabilità in ambito fiscale della definizione di “autoproduttore” contenuta nel decreto RS, come del resto confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23529/08). L'Ufficio evidenziava che le norme tributarie di “favore” devono essere interpretate con stretto rigore, in quanto di carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina generale dell'imposizione, e sottolineava la diversità degli scopi perseguiti dal legislatore comunitario e nazionale nei due settori normativi trattati
(quello tributario e quello relativo alla liberalizzazione del mercato elettrico). Dovevano, quindi, essere esclusi dalla nozione di “autoconsumo” i consumi dei soggetti terzi consorziati, legati di fatto al fornitore Società_1 da un dissimulato contratto di somministrazione.
In pendenza di giudizio, la Direzione Centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, con nota prot. 35078/RU dell'11.5.2015, riconosceva a Società_1 la tutela del legittimo affidamento, nei limiti di cui 9 all'art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, con riferimento alle sanzioni, agli interessi e all'indennità di mora. Con istanza del 25.6.2015, la società Società_1.l. chiedeva l'annullamento in autotutela dell'avviso di pagamento, limitatamente alla parte in cui erano stati applicati gli interessi. L'Ufficio delle Dogane di Cuneo, con provvedimento prot. 13314/RU del 10.8.2015 annullava l'avviso di pagamento limitatamente alla parte relativa al recupero di € 3.542,80 a titolo di interessi, mantenendo fermo il recupero degli importi riguardanti tributo (€ 285.194,88) e spese di notifica (€ 8,75).
Con sentenza n. 107/2017 del 30/01/2017, depositata in data 28/02/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, sezione 1^, ha respinto il ricorso della Società_1, sentenziando quindi a favore dell'Ufficio.
Il giudice di primo grado, ritenendo condivisibile l'interpretazione dell'Agenzia delle Dogane in merito all'estraneità della definizione di auto-produttore contenuta nell'art. 2, comma 2, del decreto RS in ambito fiscale, affermava “che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 235291/2008, ha affermato che l'esenzione spetta soltanto in relazione all'energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore, rilevando che la definizione di autoproduttore contenuta e nell'art.2 d.lgs. n.
7911999 (di attuazione della direttiva n. 96/92/CEE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), non è applicabile alla materia fiscale, che resta estranea a tale normativa, trattandosi di definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria. essendo il d.lgs. n. 7911999 finalizzato a regolare il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori.”.
Avverso la suddetta sentenza, la Società_1 proponeva ricorso in appello e la Commissione Tributaria Regionale di Torino con sentenza n. 1221/18, pronunciata il 09.07.2018 e depositata in data
11.07.2018, accoglieva l'appello di Società_1.
In ordine alla questione principale, relativa alla spettanza o meno dell'esenzione prevista dall'art. 52 del T.
U.A., il giudicante affermava, riformando la sentenza di primo grado, che l'unica definizione legislativa di
"autoproduttore" fosse quella contenuta nell' art.2, c.2 Decreto RS, “che testualmente comprende gli appartenenti a consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”. La norma agevolativa de qua, pertanto, era da ritenere applicabile a Società_1
.l., “quale società consortile operante come mero strumento operativo delle consociate, con prevalenza della causa consortile sull'alterità giuridica tra consorzio e consorziati”.
L'Agenzia delle Dogane impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, dinnanzi alla Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 52 comma 3 lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), 2 comma 2 d. lgs. n.79/1999 e 2602 e ss. cod. civ. per aver la CTR erroneamente riconosciuto alla contribuente la qualifica di “autoproduttore”, ritenendo che ricorressero nella fattispecie i presupposti dell'art.52 TUA per fruire dell'agevolazione nonostante l'energia elettrica fosse stata consumata dai soci consorziati. Essi non sarebbero considerabili terzi rispetto al produttore, alla luce della disciplina civilistica del consorzio, della nozione di “autoproduttore” di cui all'art. 2, comma 2 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. decreto
RS) e delle stesse indicazioni fornite dall'Agenzia alla contribuente.
La Corte di Cassazione, sez. tributaria, con ordinanza n. 20123 pubblicata il 13.07.2023, accoglieva il ricorso principale, dichiarava assorbito il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e alle questioni assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
L'Ufficio delle Dogane di Cuneo riassume il ricorso sulla base dei seguenti motivi:
Preliminarmente, occorre richiamare la rapida ricognizione della normativa, applicabile ratione temporis alla fattispecie, come riportata dalla Suprema Corte con la predetta ordinanza n. 20123/20236: “Ai sensi dell'art. 52, comma 1, TUA «l'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio». Obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri, anche «gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio» (art. 53, comma 1, lett. b), TUA), purché non esclusi dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 52, comma 2, TUA. E, per quanto interessa in questa sede, non è sottoposta ad accisa solo l'energia elettrica «prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW» (art. 52, comma 2, lett. a), TUA).
7. L'officina di produzione
è «costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi» (art. 54, comma 1, TUA). I soggetti obbligati al pagamento delle accise e, in particolare, gli esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, «hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione (…)» (art, 53, comma 4, TUA). A seguito della denuncia, l'Ufficio competente, verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge ed effettuati i necessari controlli, rilascia alle officine di produzione di energia elettrica una licenza di esercizio (art. 53, comma 7, TUA) e queste ultime sono tenute a presentare, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, «una dichiarazione di consumo annuale, contenente, ( …) tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione » (art. 53, commi 8 e 9, TUA).
8. Ai sensi dell'art. 55, comma 1, TUA, l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati proprio sulla base della menzionata dichiarazione di consumo annuale, mentre «il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo», salva la sussistenza di fatti illeciti (art. 57, comma 2, TUA). Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA è esentata da accise l'energia elettrica «prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni».
8.1. La formulazione della disposizione riprende, sostanzialmente, il testo dell'art. 10, comma 6, della l, 13 maggio 1999, n. 133, che, con riferimento alle addizionali erariali, così recita: «Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali ( )». Le menzionate addizionali erariali sono state poi abrogate dall'art. 28, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n, 388 che, peraltro, estende all'imposta erariale di consumo di cui all'art. 52 TUA «tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica» (art. 28, comma 3, della l. n. 388 del 2000), con disposizione poi assorbita dalla nuova formulazione dell'art. 52 TUA, conseguente alla novella di cui al d.lgs. n. 26 del
2007. 8.2. Dev'essere, infine, ricordato che, l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, attuativo della direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, stabilisce che, agli effetti del menzionato decreto, «autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
9. Dalla lettura coordinata delle superiori disposizioni si evince che tutte le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio sono soggetti obbligati al pagamento delle accise e devono denunciare preventivamente la propria attività, ottenere il rilascio di una licenza di esercizio e depositare annualmente una dichiarazione di consumo. Sono, dunque, soggetti obbligati al pagamento delle accise anche gli autoproduttori indicati dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e, specificamente, quei soggetti che producono energia elettrica e la utilizzano in misura non inferiore al settanta per cento annuo per uso proprio ovvero per uso degli appartenenti ai consorzi o alle società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Vengono al contrario esentati dal pagamento delle accise unicamente le officine di produzione che producono energia elettrica per uso proprio a condizione che: a) la produzione avvenga con impianti azionati da fonti rinnovabili;
b) detti impianti abbiano una potenza disponibile superiore a 20 kw;
c) l'energia autoprodotta venga anche autoconsumata per usi differenti da quello abitativo.”
In ordine al merito della pretesa tributaria (portata dall'avviso di pagamento prot. 2014/A/36345 del
12.12.2014), si fa presente che la Corte Suprema, dando seguito alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha stabilito la piena legittimità della pretesa medesima, avendo ritenuto di dare continuità anche nella presente fattispecie al principio di diritto ricavabile dalla sentenza da ultimo citata, secondo cui: «In tema di accise sull'energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kW, beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella sua formulazione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 26 del 2007) limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.».
Fatta questa necessaria premessa, occorre tener presente che la Corte Suprema è giunta alla risoluzione della questione, oggetto della presente causa, rilevando che la definizione di autoproduttore contenuta nel decreto RS non è mutuabile a fini fiscali, né è decisiva la nozione civilistica di consorzio a tal fine, laddove l'art. 52, comma 3, lett. b), TUA prevede la esenzione dalle accise unicamente per l'autoproduttore che consumi autonomamente l'energia elettrica prodotta e, dunque, non può essere applicata ai consorzi di produzione, che cedono l'energia prodotta a beneficio delle imprese consorziate.
11.1. Infatti, la nozione di autoproduzione di cui al d.lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle accise ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione. Come già chiarito da Cass. n.26145/2019 per ragioni integralmente condivise dal Collegio, l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 afferma che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoproduzione di cui al comma 2 trova un primo limite applicativo testuale. 11.2. Inoltre, le finalità del decreto RS, in linea con la direttiva n. 96/92/CE sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale dell'energia elettrica mentre il Testo unico accise, come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l'armonizzazione della tassazione degli Stati membri della UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoproduzione di cui al decreto RS deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento delle accise che hanno le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio ai sensi del TUA. 11.3. Ancora,
l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, riconoscersi l'esenzione unicamente alla società consortile che produce l'energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l'ipotesi in cui la società consortile ceda l'energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferimento alle addizionali locali sull'energia elettrica, Cass. n. 8293 del 09/04/2014; Cass.
n. 23529 del 12/09/2008), pena facili ed intuibili elusioni della disposizione agevolativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione della piena legittimità della pretesa impositiva, come accertata nella citata ordinanza della Corte di Cassazione n. 20123/2023, occorre necessariamente concludere per la debenza dell'accisa dovuta, avendo la Suprema Corte riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 52 comma 3 lett b) del TUA, limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.
Parte appellata non è costituita in giudizio.
Alla scorsa udienza del 11.06.2025 la Corte dispone notificarsi avviso per l'udienza anche al difensore della società contribuente.
All'udienza del 20.10.2025 la causa viene trattata in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione riguarda la legittimità della pretesa tributaria consistente nell'accisa sulla somministrazione di energia elettrica ai soggetti facenti parte del Consorzio.
Il principio di diritto affermato dalla Corte è vincolante per il giudice del rinvio, afferma la Corte: “la definizione di autoproduttore contenuta nel decreto RS non è mutuabile a fini fiscali, né è decisiva la nozione civilistica di consorzio a tal fine, laddove l'art. 52, comma 3, lett. b), TUA prevede la esenzione dalle accise unicamente per l'autoproduttore che consumi autonomamente l'energia elettrica prodotta e, dunque, non può essere applicata ai consorzi di produzione, che cedono l'energia prodotta a beneficio delle imprese consorziate”. Consegue che legittimamente al Consorzio è stata richiesta l'imposta non ricorrendo l'ipotesi di esenzione di cui all'art. 52 TUA. Gli utenti finali sono soci consorziati, i quali avevano acquisito l'energia elettrica, non in ragione della loro quota nella società consortile (pari a nominali € 516) ma in base agli effettivi consumi necessari, sulla scorta di un contratto di somministrazione ex art. 1559 cod. civ., di durata annuale, pertanto, la quantità di energia elettrica venduta ai clienti/consorziati andava inserita nelle dichiarazioni di consumo sottoposte a controllo. Da confermarsi pertanto che la quantità di energia elettrica venduta ai clienti/consorziati andava inserita nelle dichiarazioni di consumo sottoposte a controllo. L' avviso di pagamento n. 36345/RU, redatto in data 12/12/2014 per il recupero dell'imposta evasa per un importo complessivo di € 288.746,43 è pertanto da confermarsi, con esclusione di sanzioni e interessi come da autotutela dell'Ufficio.
La soccombenza comporta la condanna del Conorzio ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000 nonché a quelle del presente grado di giudizio liquidate in euro 4.000.
P.Q.M.
in sede di rinvio, conferma la sentenza di primo grado. Condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3. 000 e per il presente giudizio in euro 4.000.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 3, riunita in udienza il
20/10/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CIRELLI GINO, Presidente
RINALDI ETTORE, Relatore
CASCINI PROSPERO, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 103/2024
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Piemonte 4 - Sede Cuneo - Indirizzo_1 12100 Cuneo CN
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Compagnia Valdostana Delle Resistente_1 Trading Srl - 01013130073
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2. In Difensore_3 - CF_Difensore_2
Difensore_4. In Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_5 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 107/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CUNEO sez. 1 e pubblicata il 28/02/2017
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 36345 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il
24/10/2025
Richieste delle parti:
Conclusioni parte ricorrente in riassunzione
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – UFFICIO DELLE DOGANE DI CUNEO
in applicazione del principio di diritto richiamato dalla Corte Suprema, accogliere il presente ricorso in riassunzione e per l'effetto confermare la piena legittimità dell'avviso di pagamento prot. 2014/A/36345 del
12.12.2014, con il favore delle spese anche di legittimità.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società consortile a responsabilità limitata Società_1, odierna appellante, è stata costituita in Valle D'Aosta il 2.10.1996 (con inizio attività nel 2000), ai sensi dell'art. 2615 ter cod. civ., per la cooperazione interaziendale finalizzata alla copertura del fabbisogno di energia e potenza elettrica dei soci consorziati tramite la ripartizione di energia (idroelettrica) di propria produzione.
I consorziati all'epoca erano quasi tutti i principali operatori economici presenti in Valle d'Aosta. Nel corso degli anni alla Società hanno aderito molte delle più importanti imprese operative in Italia quali centri commerciali, grande distribuzione, costruzioni di impianti per il trasporto di idrocarburi, banche, terziario ed industria manifatturiera.
La Resistente_1 S.p.A. unipersonale (CVD) è socia di maggioranza, nonché proprietaria degli impianti di produzione dell'energia elettrica commercializzata.
Si specifica che lo Statuto della Società_1 non richiedeva ai soci consorziati alcuna competenza e partecipazione all'attività di produzione di energia elettrica.
La predetta società consortile, con codice ditta IT00AOE00434P, era stata autorizzata, dall'Ufficio delle
Dogane di Aosta, alla cessione di energia elettrica a consociati e consorziati a seguito dell'istanza presentata dalla stessa Società in data 31.01.2001.
La Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Tributaria Milano, nell'ambito di una vasta attività di verifica nel settore delle Accise sull'energia elettrica, aveva costatato che numerose imprese operanti in Lombardia e presenti in tutto il territorio nazionale fino al 2012, per lo svolgimento della propria attività d'impresa, avevano consumato energia elettrica acquistandola dall'Società_1 l. (prodotta da fonte idrica) non gravata dalla relativa accisa ai sensi dell'art. 52 comma 3 lett. b del D.Lgs.vo n. 504/1995 (TUA), per effetto della partecipazione delle predette imprese nella società consortile ricorrente.
In considerazione di ciò, il predetto nucleo operativo inviava alla società odierna ricorrente una richiesta dati al fine di reperire la documentazione fiscale attinente alle cessioni di energia elettrica effettuate in esenzione d'accisa.
A seguito di tale richiesta, la Società_1 in data 15 gennaio 2014 consegnava la documentazione predetta e dall'esame della stessa venivano rilevati elementi di criticità sulla sussistenza dei requisiti agevolativi previsti dal citato art. 52 T.U.A.. per cui veniva altresì richiesta l'esibizione della documentazione relativa alle dichiarazioni annuali di consumo (modello AD1) per gli anni d'imposta 2009,
2010, 2011 e per il periodo da gennaio 2013 a gennaio 2014, sull'intero territorio nazionale quale soggetto obbligato ai fini delle Accise sull'energia elettrica ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs.vo
504/1995.
Dall'esame della documentazione acquisita agli atti del controllo della Guardia di Finanza emergeva che la società consortile ricorrente aveva emesso fatture di vendita imponibili ai fini IVA riguardanti le cessioni di energia elettrica a favore degli utenti finali soci consorziati, i quali avevano acquisito l'energia elettrica, non in ragione della loro quota nella società consortile (pari a nominali € 516) ma in base agli effettivi consumi necessari, sulla scorta di un contratto di somministrazione ex art. 1559 cod. civ., di durata annuale, stipulato con la Società_1
All'esito di tale attività di verifica e controllo è emerso che la società consortile ricorrente, nel periodo in esame, non aveva correttamente osservato la normativa prevista dal D.lgs. 504/1995, in materia di accise sull'energia elettrica, per aver effettuato operazioni rilevanti ai fini dell'accisa sull'energia elettrica senza osservare le prescrizioni imposte dalla predetta normativa e, in particolare, per aver ceduto energia elettrica, prodotta da fonti rinnovabili, in esenzione d'accisa ai sensi dell'art. 52 comma 3 lett. b) del D.Lgs
504/1995.
In tal modo si era venuto a determinare un debito della società odierna ricorrente, nei confronti dell'ER
a titolo di accisa dovuta per le cessioni di energia elettrica effettuate sul territorio nazionale. L'Ufficio delle
Dogane di Cuneo, come altri Uffici territoriali dell'Agenzia delle Dogane, evidenziava un'evasione d'accisa per le varie annualità in questione e provvedeva ad emettere avviso di pagamento n. 36345/RU, redatto in data 12/12/2014 per il recupero dell'imposta evasa per un importo complessivo di € 288.746,43.
Veniva rilevato che il soggetto autoproduttore è tale solo sul consumo per uso proprio dell'energia elettrica dallo stesso prodotta, ma non può essere considerato tale per quella prodotta in eccesso rispetto ai propri fabbisogni e ceduta a terzi, per la quale assume la figura di fornitore/venditore e in tale qualità è obbligato al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica.
Pertanto, la quantità di energia elettrica venduta ai clienti/consorziati andava inserita nelle dichiarazioni di consumo sottoposte a controllo, nel quadro M (consumi assoggettati ad accisa) al rigo M4 (locali e luoghi diversi dalle abitazioni) e, conseguentemente doveva essere liquidata l'accisa nel quadro P (liquidazione delle accise).
La Società_1 impugnava l'avviso di pagamento con ricorso innanzi alla CTP di Cuneo, depositato il 20.3.2015 (R.G. 190/2015). La società faceva valere, in via preliminare, l'illegittimità dell'avviso di pagamento per violazione del principio di legittimo affidamento e buona fede, ai sensi degli artt. 10 e 11 della L. n. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), adducendo di aver operato sulla base di istruzioni fornite da vari uffici dell'amministrazione doganale, che avevano riconosciuto espressamente a Società_1 la qualifica di soggetto autoproduttore di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nel merito, la società eccepiva la violazione dell'art. 52, comma 3, lett. b), T.U.A. e dell'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 79/1999, sostenendo l'applicabilità della nozione di "autoproduttore" di cui al decreto
RS anche alla materia fiscale e la spettanza dell'esenzione prevista dall'art. 52 T.U.A. anche con riferimento all'energia elettrica consumata dai soci consorziati.
La ricorrente contestava poi l'applicabilità in via retroattiva della nota della Direzione Centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti prot. 130439 del 13.12.2013, nella quale erano state precisate le condizioni per il godimento dell'esenzione in questione. Da ultimo, nel ricorso veniva sostenuta l'infondatezza dell'avviso di pagamento, in quanto basato sull'erroneo presupposto che Società_1 fosse un soggetto distinto rispetto ai propri consorziati, contrariamente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto
RS e dalle disposizioni civilistiche sui consorzi.
L'Ufficio delle dogane di Cuneo si costituiva in giudizio in data 27.4.2015, ribadendo la legittimità dell'avviso di pagamento impugnato. Quanto all'asserita violazione del legittimo affidamento, l'Ufficio evidenziava, innanzitutto, che, in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, la tutela dell'affidamento prevista dall'art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente è limitata alla sola esclusione delle sanzioni e degli interessi, senza incidere sulla debenza dell'obbligazione tributaria.
L'Ufficio faceva poi valere l'inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 11 dello Statuto, per il fatto che l'istanza di interpello presentata dalla Società_1 in data 2.3.2005 (riferita alle corrette modalità di versamento delle addizionali di cui all'art. 6, comma 2, del D.L. n. 511/88) era stata dichiarata inammissibile dalla Direzione Regionale per il Piemonte e la Valle d'Aosta, in quanto la società aveva già posto in essere un comportamento attivo con riferimento alla problematica oggetto dell'istanza di interpello. La Direzione aveva, quindi, espressamente chiarito di prendere in esame la problematica sollevata dalla società non come istanza di interpello, ma alla stregua di un semplice quesito. Nel merito,
l'Ufficio ribadiva l'inapplicabilità in ambito fiscale della definizione di “autoproduttore” contenuta nel decreto RS, come del resto confermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 23529/08). L'Ufficio evidenziava che le norme tributarie di “favore” devono essere interpretate con stretto rigore, in quanto di carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina generale dell'imposizione, e sottolineava la diversità degli scopi perseguiti dal legislatore comunitario e nazionale nei due settori normativi trattati
(quello tributario e quello relativo alla liberalizzazione del mercato elettrico). Dovevano, quindi, essere esclusi dalla nozione di “autoconsumo” i consumi dei soggetti terzi consorziati, legati di fatto al fornitore Società_1 da un dissimulato contratto di somministrazione.
In pendenza di giudizio, la Direzione Centrale Legislazione e procedure accise e altre imposte indirette, con nota prot. 35078/RU dell'11.5.2015, riconosceva a Società_1 la tutela del legittimo affidamento, nei limiti di cui 9 all'art. 10, comma 2, dello Statuto del contribuente, con riferimento alle sanzioni, agli interessi e all'indennità di mora. Con istanza del 25.6.2015, la società Società_1.l. chiedeva l'annullamento in autotutela dell'avviso di pagamento, limitatamente alla parte in cui erano stati applicati gli interessi. L'Ufficio delle Dogane di Cuneo, con provvedimento prot. 13314/RU del 10.8.2015 annullava l'avviso di pagamento limitatamente alla parte relativa al recupero di € 3.542,80 a titolo di interessi, mantenendo fermo il recupero degli importi riguardanti tributo (€ 285.194,88) e spese di notifica (€ 8,75).
Con sentenza n. 107/2017 del 30/01/2017, depositata in data 28/02/2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, sezione 1^, ha respinto il ricorso della Società_1, sentenziando quindi a favore dell'Ufficio.
Il giudice di primo grado, ritenendo condivisibile l'interpretazione dell'Agenzia delle Dogane in merito all'estraneità della definizione di auto-produttore contenuta nell'art. 2, comma 2, del decreto RS in ambito fiscale, affermava “che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 235291/2008, ha affermato che l'esenzione spetta soltanto in relazione all'energia elettrica autoprodotta ed impiegata per uso proprio, statuendo espressamente che essa si applica nel caso di esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, e non può, pertanto, intendersi riferita anche all'energia proveniente da un consorzio autoproduttore ed utilizzata da imprese aderenti al consorzio, in quanto persone giuridiche diverse dal produttore, rilevando che la definizione di autoproduttore contenuta e nell'art.2 d.lgs. n.
7911999 (di attuazione della direttiva n. 96/92/CEE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), non è applicabile alla materia fiscale, che resta estranea a tale normativa, trattandosi di definizione contenuta in una legge diretta a scopi diversi da quelli perseguiti dalla normativa tributaria. essendo il d.lgs. n. 7911999 finalizzato a regolare il mercato interno dell'energia elettrica ed i comportamenti dei principali operatori.”.
Avverso la suddetta sentenza, la Società_1 proponeva ricorso in appello e la Commissione Tributaria Regionale di Torino con sentenza n. 1221/18, pronunciata il 09.07.2018 e depositata in data
11.07.2018, accoglieva l'appello di Società_1.
In ordine alla questione principale, relativa alla spettanza o meno dell'esenzione prevista dall'art. 52 del T.
U.A., il giudicante affermava, riformando la sentenza di primo grado, che l'unica definizione legislativa di
"autoproduttore" fosse quella contenuta nell' art.2, c.2 Decreto RS, “che testualmente comprende gli appartenenti a consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili”. La norma agevolativa de qua, pertanto, era da ritenere applicabile a Società_1
.l., “quale società consortile operante come mero strumento operativo delle consociate, con prevalenza della causa consortile sull'alterità giuridica tra consorzio e consorziati”.
L'Agenzia delle Dogane impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Torino, dinnanzi alla Corte di Cassazione, sulla base di un unico motivo di ricorso, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 52 comma 3 lett. b) del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), 2 comma 2 d. lgs. n.79/1999 e 2602 e ss. cod. civ. per aver la CTR erroneamente riconosciuto alla contribuente la qualifica di “autoproduttore”, ritenendo che ricorressero nella fattispecie i presupposti dell'art.52 TUA per fruire dell'agevolazione nonostante l'energia elettrica fosse stata consumata dai soci consorziati. Essi non sarebbero considerabili terzi rispetto al produttore, alla luce della disciplina civilistica del consorzio, della nozione di “autoproduttore” di cui all'art. 2, comma 2 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (c.d. decreto
RS) e delle stesse indicazioni fornite dall'Agenzia alla contribuente.
La Corte di Cassazione, sez. tributaria, con ordinanza n. 20123 pubblicata il 13.07.2023, accoglieva il ricorso principale, dichiarava assorbito il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, in relazione al profilo accolto e alle questioni assorbite, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
L'Ufficio delle Dogane di Cuneo riassume il ricorso sulla base dei seguenti motivi:
Preliminarmente, occorre richiamare la rapida ricognizione della normativa, applicabile ratione temporis alla fattispecie, come riportata dalla Suprema Corte con la predetta ordinanza n. 20123/20236: “Ai sensi dell'art. 52, comma 1, TUA «l'energia elettrica (codice NC 2716) è sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio». Obbligati al pagamento dell'accisa sono, tra gli altri, anche «gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio» (art. 53, comma 1, lett. b), TUA), purché non esclusi dal pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 52, comma 2, TUA. E, per quanto interessa in questa sede, non è sottoposta ad accisa solo l'energia elettrica «prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW» (art. 52, comma 2, lett. a), TUA).
7. L'officina di produzione
è «costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando gli apparati di accumulazione, trasformazione e distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se ubicati in comuni diversi» (art. 54, comma 1, TUA). I soggetti obbligati al pagamento delle accise e, in particolare, gli esercenti officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, «hanno l'obbligo di denunciare preventivamente la propria attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni variazione (…)» (art, 53, comma 4, TUA). A seguito della denuncia, l'Ufficio competente, verificata la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge ed effettuati i necessari controlli, rilascia alle officine di produzione di energia elettrica una licenza di esercizio (art. 53, comma 7, TUA) e queste ultime sono tenute a presentare, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce, «una dichiarazione di consumo annuale, contenente, ( …) tutti gli elementi necessari per l'accertamento del debito d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonché l'energia elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione o distribuzione » (art. 53, commi 8 e 9, TUA).
8. Ai sensi dell'art. 55, comma 1, TUA, l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati proprio sulla base della menzionata dichiarazione di consumo annuale, mentre «il termine di prescrizione per il recupero dell'imposta è di cinque anni dalla data in cui è avvenuto il consumo», salva la sussistenza di fatti illeciti (art. 57, comma 2, TUA). Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA è esentata da accise l'energia elettrica «prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni».
8.1. La formulazione della disposizione riprende, sostanzialmente, il testo dell'art. 10, comma 6, della l, 13 maggio 1999, n. 133, che, con riferimento alle addizionali erariali, così recita: «Al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici, adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni è esclusa dall'applicazione delle addizionali erariali ( )». Le menzionate addizionali erariali sono state poi abrogate dall'art. 28, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n, 388 che, peraltro, estende all'imposta erariale di consumo di cui all'art. 52 TUA «tutte le agevolazioni previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'addizionale erariale sull'energia elettrica» (art. 28, comma 3, della l. n. 388 del 2000), con disposizione poi assorbita dalla nuova formulazione dell'art. 52 TUA, conseguente alla novella di cui al d.lgs. n. 26 del
2007. 8.2. Dev'essere, infine, ricordato che, l'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999, attuativo della direttiva n. 96/92/CE del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, stabilisce che, agli effetti del menzionato decreto, «autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto».
9. Dalla lettura coordinata delle superiori disposizioni si evince che tutte le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio sono soggetti obbligati al pagamento delle accise e devono denunciare preventivamente la propria attività, ottenere il rilascio di una licenza di esercizio e depositare annualmente una dichiarazione di consumo. Sono, dunque, soggetti obbligati al pagamento delle accise anche gli autoproduttori indicati dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999 e, specificamente, quei soggetti che producono energia elettrica e la utilizzano in misura non inferiore al settanta per cento annuo per uso proprio ovvero per uso degli appartenenti ai consorzi o alle società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili. Vengono al contrario esentati dal pagamento delle accise unicamente le officine di produzione che producono energia elettrica per uso proprio a condizione che: a) la produzione avvenga con impianti azionati da fonti rinnovabili;
b) detti impianti abbiano una potenza disponibile superiore a 20 kw;
c) l'energia autoprodotta venga anche autoconsumata per usi differenti da quello abitativo.”
In ordine al merito della pretesa tributaria (portata dall'avviso di pagamento prot. 2014/A/36345 del
12.12.2014), si fa presente che la Corte Suprema, dando seguito alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha stabilito la piena legittimità della pretesa medesima, avendo ritenuto di dare continuità anche nella presente fattispecie al principio di diritto ricavabile dalla sentenza da ultimo citata, secondo cui: «In tema di accise sull'energia elettrica, la società consortile che autoproduce energia elettrica da fonte rinnovabile, con impianti dalla potenza disponibile superiore a 20 kW, beneficia dell'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995 (nella sua formulazione applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 26 del 2007) limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.».
Fatta questa necessaria premessa, occorre tener presente che la Corte Suprema è giunta alla risoluzione della questione, oggetto della presente causa, rilevando che la definizione di autoproduttore contenuta nel decreto RS non è mutuabile a fini fiscali, né è decisiva la nozione civilistica di consorzio a tal fine, laddove l'art. 52, comma 3, lett. b), TUA prevede la esenzione dalle accise unicamente per l'autoproduttore che consumi autonomamente l'energia elettrica prodotta e, dunque, non può essere applicata ai consorzi di produzione, che cedono l'energia prodotta a beneficio delle imprese consorziate.
11.1. Infatti, la nozione di autoproduzione di cui al d.lgs. n. 79 del 1999 non è idonea ad individuare i soggetti esentati dal pagamento delle accise ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), TUA, i quali non rientrano nella menzionata definizione. Come già chiarito da Cass. n.26145/2019 per ragioni integralmente condivise dal Collegio, l'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 79 del 1999 afferma che le definizioni di cui ai successivi commi valgono ai soli fini del decreto e, pertanto, la definizione di autoproduzione di cui al comma 2 trova un primo limite applicativo testuale. 11.2. Inoltre, le finalità del decreto RS, in linea con la direttiva n. 96/92/CE sono quelle di perseguire un mercato concorrenziale dell'energia elettrica mentre il Testo unico accise, come modificato dal d.lgs. n. 26 del 2007, in attuazione della direttiva n. 2003/96/CE, ha come obiettivo l'armonizzazione della tassazione degli Stati membri della UE in materia di accise sui prodotti energetici: in questo contesto, la definizione di autoproduzione di cui al decreto RS deve fare i conti con la qualifica di soggetti obbligati al pagamento delle accise che hanno le officine di produzione di energia elettrica per uso proprio ai sensi del TUA. 11.3. Ancora,
l'esenzione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), TUA con riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è limitata all'utilizzazione che fa dell'energia medesima il soggetto autoproduttore ed è di stretta interpretazione: deve, pertanto, riconoscersi l'esenzione unicamente alla società consortile che produce l'energia, nei limiti del consumo dalla stessa praticato, e non già per l'ipotesi in cui la società consortile ceda l'energia elettrica a distinti soggetti giuridici quali sono i consorziati (nello stesso senso, sebbene con riferimento alle addizionali locali sull'energia elettrica, Cass. n. 8293 del 09/04/2014; Cass.
n. 23529 del 12/09/2008), pena facili ed intuibili elusioni della disposizione agevolativa.
Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione della piena legittimità della pretesa impositiva, come accertata nella citata ordinanza della Corte di Cassazione n. 20123/2023, occorre necessariamente concludere per la debenza dell'accisa dovuta, avendo la Suprema Corte riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art. 52 comma 3 lett b) del TUA, limitatamente all'energia prodotta e consumata in proprio e non anche a quella prodotta e ceduta ai singoli consorziati.
Parte appellata non è costituita in giudizio.
Alla scorsa udienza del 11.06.2025 la Corte dispone notificarsi avviso per l'udienza anche al difensore della società contribuente.
All'udienza del 20.10.2025 la causa viene trattata in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione riguarda la legittimità della pretesa tributaria consistente nell'accisa sulla somministrazione di energia elettrica ai soggetti facenti parte del Consorzio.
Il principio di diritto affermato dalla Corte è vincolante per il giudice del rinvio, afferma la Corte: “la definizione di autoproduttore contenuta nel decreto RS non è mutuabile a fini fiscali, né è decisiva la nozione civilistica di consorzio a tal fine, laddove l'art. 52, comma 3, lett. b), TUA prevede la esenzione dalle accise unicamente per l'autoproduttore che consumi autonomamente l'energia elettrica prodotta e, dunque, non può essere applicata ai consorzi di produzione, che cedono l'energia prodotta a beneficio delle imprese consorziate”. Consegue che legittimamente al Consorzio è stata richiesta l'imposta non ricorrendo l'ipotesi di esenzione di cui all'art. 52 TUA. Gli utenti finali sono soci consorziati, i quali avevano acquisito l'energia elettrica, non in ragione della loro quota nella società consortile (pari a nominali € 516) ma in base agli effettivi consumi necessari, sulla scorta di un contratto di somministrazione ex art. 1559 cod. civ., di durata annuale, pertanto, la quantità di energia elettrica venduta ai clienti/consorziati andava inserita nelle dichiarazioni di consumo sottoposte a controllo. Da confermarsi pertanto che la quantità di energia elettrica venduta ai clienti/consorziati andava inserita nelle dichiarazioni di consumo sottoposte a controllo. L' avviso di pagamento n. 36345/RU, redatto in data 12/12/2014 per il recupero dell'imposta evasa per un importo complessivo di € 288.746,43 è pertanto da confermarsi, con esclusione di sanzioni e interessi come da autotutela dell'Ufficio.
La soccombenza comporta la condanna del Conorzio ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.000 nonché a quelle del presente grado di giudizio liquidate in euro 4.000.
P.Q.M.
in sede di rinvio, conferma la sentenza di primo grado. Condanna la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3. 000 e per il presente giudizio in euro 4.000.