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Ordinanza 31 marzo 2025
Ordinanza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, ordinanza 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 8846/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN
SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 27.3.2025
Il giudice dott.ssa Federica Izzo, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
rilevato che parte resistente si è tempestivamente costituita ed ha eccepito l'incompetenza per territorio di Questo Tribunale, atteso che la controversia ha ad oggetto crediti di titolarità dell' sede di Napoli aventi ad oggetto i contributi dovuti CP_1 per i lavoratori dipendenti;
esaminati gli atti e rilevato che la domanda ha ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione emesse dalla sede di Napoli, via Alcide De Gasperi relative ad omissioni CP_1 contributive del datore di lavoro;
letto l'art. 444, comma 3, c.p.c. per cui: “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi,
è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente” ; considerato che per “ufficio dell'ente” che rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro debba intendersi, secondo le indicazioni della pacifica giurisprudenza di legittimità, quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale;
rilevato che si tratta di competenza per territorio pacificamente ritenuta inderogabile
(cfr. Cass. 3662/1994); ritenuto pertanto che debba dichiararsi l'incompetenza di Questo Tribunale in favore del
Tribunale di Napoli;
ritenuto che
le spese di lite debbano essere compensate tra le parti, attesa l'adesione di parte ricorrente all'eccezione di incompetenza e vista la natura della pronuncia;
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Napoli;
assegna alle parti termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Tribunale competente;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 28/03/2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
ORDINANZA RESA A SEGUITO DI DEPOSITO DI NOTE SCRITTE IN
SOSTITUZIONE DELL'UDIENZA DEL 27.3.2025
Il giudice dott.ssa Federica Izzo, rilevato che per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte in base all'art. 127 ter c.p.c.; verificata la rituale comunicazione del decreto per il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza a tutte le parti costituite a cura della cancelleria;
preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
rilevato che parte resistente si è tempestivamente costituita ed ha eccepito l'incompetenza per territorio di Questo Tribunale, atteso che la controversia ha ad oggetto crediti di titolarità dell' sede di Napoli aventi ad oggetto i contributi dovuti CP_1 per i lavoratori dipendenti;
esaminati gli atti e rilevato che la domanda ha ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione emesse dalla sede di Napoli, via Alcide De Gasperi relative ad omissioni CP_1 contributive del datore di lavoro;
letto l'art. 444, comma 3, c.p.c. per cui: “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi,
è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede
l'ufficio dell'ente” ; considerato che per “ufficio dell'ente” che rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro debba intendersi, secondo le indicazioni della pacifica giurisprudenza di legittimità, quello che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale;
rilevato che si tratta di competenza per territorio pacificamente ritenuta inderogabile
(cfr. Cass. 3662/1994); ritenuto pertanto che debba dichiararsi l'incompetenza di Questo Tribunale in favore del
Tribunale di Napoli;
ritenuto che
le spese di lite debbano essere compensate tra le parti, attesa l'adesione di parte ricorrente all'eccezione di incompetenza e vista la natura della pronuncia;
P.Q.M.
dichiara l'incompetenza dell'intestato Tribunale in favore del Tribunale di Napoli;
assegna alle parti termine di legge per la riassunzione del giudizio dinanzi al
Tribunale competente;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 28/03/2025.
Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo