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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 637/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 637/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Cirino Gallo Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4
convenuti contumaci
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...]_1
IT (Me) il 09/10/1975 e residente in [...] alla via A. Diaz n.
71/B, è proprietario esclusivo, per maturata usucapione acquisitiva, di tutte le quote non già appartenenti allo stesso degli immobili siti in Acquedolci (ME),
Via A. Diaz, n. 71, dunque piano terra e piano primo, identificati in catasto dei fabbricati al foglio 1, particella 555, sub 4 e sub 6 e la pertinenza dello stesso costituite da un locale deposito.
2) Conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva dichiararsi – nei confronti dei convenuti, suoi fratelli – l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in Acquedolci (ME), Via A. Diaz, n. 71, piano terra e piano primo, identificati in catasto fabbricati al foglio 1, particella 555, sub 4 e sub 6
(quest'ultimo con la pertinenza costituita da un locale deposito), in virtù di pubblico e pacifico possesso ultraventennale decorrente dal gennaio 1994, allorché tali immobili gli furono ceduti dai propri genitori e , successivamente Parte_2 Persona_1
deceduti, ma tutt'ora formalmente intestatari dei medesimi, non essendo stata presentata dichiarazione di successione.
I convenuti, regolarmente citati, restavano contumaci.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto della proprietà a titolo originario mediante usucapione richiede il possesso continuato per venti anni, salvo un diverso periodo stabilito da altre norme in casi particolari.
A sua volta, il possesso viene definito dall'art. 1140 c.c. come “il potere di fatto su una cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, e necessita perciò di due requisiti: quello oggettivo del corpus e quello soggettivo dell'animus possidendi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “in tema di possesso, l'"animus possidendi" che, ai sensi dall'art. 1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'"animus possidendi" consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui” (Cass.
7757/2011); inoltre, “il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi
2 dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” (Cass. 25922/2005).
Proprio in virtù del profilo dell'esteriorità del potere sulla cosa, che deve apparire oltre che essere tale, “è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore” (Cass. 19196/2005).
Applicando tali principi al caso di specie, le risultanze probatorie non lasciano alcun dubbio sul fatto che l'attore abbia esercitato, sugli immobili in questione e per oltre un ventennio, un potere di fatto che da un lato risulta corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, dall'altro denota l'intenzione di servirsene uti dominus.
In particolare, i convenuti e hanno confermato, in Controparte_1 CP_3 sede di interrogatorio formale, tutte le circostanze dedotte dall'attore, e segnatamente l'utilizzo esclusivo quali, rispettivamente, residenza personale e locale commerciale.
Analogamente, il teste ha confermato che il padre delle odierne parti Testimone_1 in causa aveva destinato tali immobili a , il quale “rispetto al piano terra ed al Parte_1 primo piano si comportava come se fosse il proprietario”.
Il teste ha inoltre precisato di non essere a conoscenza di alcuna rivendicazione in fatto o in diritto da parte degli altri comproprietari, che possono perciò essere considerati inerti rispetto al possesso esercitato dall'attore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili in questione da parte dell'attore.
Nessuna trascrizione deve essere ordinata al Servizio di Pubblicità Immobiliare (già
Conservatoria dei Registri Immobiliari), essendo la stessa prescritta ex lege dall'art. 2651
c.c. e non sussistendo alcuna delle ipotesi in cui la legge prevede un ordine da parte del giudice (cfr. artt. 2668, c. 2° e 2884 c.c.).
In considerazione della mancata opposizione dei convenuti sotto il profilo processuale, oltre che della singolarità, sul piano sostanziale, del modo di acquisto del diritto per usucapione, che si caratterizza per l'unilateralità dei fatti costitutivi e la corrispondente inerzia del titolare, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 637/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
ha acquistato per usucapione la proprietà degli immobili siti in siti in Acquedolci
(ME), Via A. Diaz, n. 71, piano terra e piano primo, identificati in catasto fabbricati al foglio 1, particella 555, sub 4 e sub 6, quest'ultimo con la pertinenza costituita da un locale deposito;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 27/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
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Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 637/2019
TRA
(C.F. ) – Avv. Cirino Gallo Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. C.F._3 CP_3 C.F._4
convenuti contumaci
Conclusioni di parte attrice:
1) Accertare e dichiarare che il Sig. nato a [...]_1
IT (Me) il 09/10/1975 e residente in [...] alla via A. Diaz n.
71/B, è proprietario esclusivo, per maturata usucapione acquisitiva, di tutte le quote non già appartenenti allo stesso degli immobili siti in Acquedolci (ME),
Via A. Diaz, n. 71, dunque piano terra e piano primo, identificati in catasto dei fabbricati al foglio 1, particella 555, sub 4 e sub 6 e la pertinenza dello stesso costituite da un locale deposito.
2) Conseguentemente, ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore chiedeva dichiararsi – nei confronti dei convenuti, suoi fratelli – l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili siti in Acquedolci (ME), Via A. Diaz, n. 71, piano terra e piano primo, identificati in catasto fabbricati al foglio 1, particella 555, sub 4 e sub 6
(quest'ultimo con la pertinenza costituita da un locale deposito), in virtù di pubblico e pacifico possesso ultraventennale decorrente dal gennaio 1994, allorché tali immobili gli furono ceduti dai propri genitori e , successivamente Parte_2 Persona_1
deceduti, ma tutt'ora formalmente intestatari dei medesimi, non essendo stata presentata dichiarazione di successione.
I convenuti, regolarmente citati, restavano contumaci.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'acquisto della proprietà a titolo originario mediante usucapione richiede il possesso continuato per venti anni, salvo un diverso periodo stabilito da altre norme in casi particolari.
A sua volta, il possesso viene definito dall'art. 1140 c.c. come “il potere di fatto su una cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”, e necessita perciò di due requisiti: quello oggettivo del corpus e quello soggettivo dell'animus possidendi.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, “in tema di possesso, l'"animus possidendi" che, ai sensi dall'art. 1141 cod. civ., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'"animus possidendi" consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui” (Cass.
7757/2011); inoltre, “il possessore deve esplicare con pienezza, esclusività e continuità il potere di fatto corrispondente all'esercizio del relativo diritto, manifestando - con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura - un comportamento rivelatore anche all'esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all'inerzia del titolare;
pertanto, la verifica in ordine all'idoneità del possesso a determinare il compiersi
2 dell'usucapione deve essere effettuata dal giudice non in astratto ma con riferimento alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare” (Cass. 25922/2005).
Proprio in virtù del profilo dell'esteriorità del potere sulla cosa, che deve apparire oltre che essere tale, “è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore” (Cass. 19196/2005).
Applicando tali principi al caso di specie, le risultanze probatorie non lasciano alcun dubbio sul fatto che l'attore abbia esercitato, sugli immobili in questione e per oltre un ventennio, un potere di fatto che da un lato risulta corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, dall'altro denota l'intenzione di servirsene uti dominus.
In particolare, i convenuti e hanno confermato, in Controparte_1 CP_3 sede di interrogatorio formale, tutte le circostanze dedotte dall'attore, e segnatamente l'utilizzo esclusivo quali, rispettivamente, residenza personale e locale commerciale.
Analogamente, il teste ha confermato che il padre delle odierne parti Testimone_1 in causa aveva destinato tali immobili a , il quale “rispetto al piano terra ed al Parte_1 primo piano si comportava come se fosse il proprietario”.
Il teste ha inoltre precisato di non essere a conoscenza di alcuna rivendicazione in fatto o in diritto da parte degli altri comproprietari, che possono perciò essere considerati inerti rispetto al possesso esercitato dall'attore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione degli immobili in questione da parte dell'attore.
Nessuna trascrizione deve essere ordinata al Servizio di Pubblicità Immobiliare (già
Conservatoria dei Registri Immobiliari), essendo la stessa prescritta ex lege dall'art. 2651
c.c. e non sussistendo alcuna delle ipotesi in cui la legge prevede un ordine da parte del giudice (cfr. artt. 2668, c. 2° e 2884 c.c.).
In considerazione della mancata opposizione dei convenuti sotto il profilo processuale, oltre che della singolarità, sul piano sostanziale, del modo di acquisto del diritto per usucapione, che si caratterizza per l'unilateralità dei fatti costitutivi e la corrispondente inerzia del titolare, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P. Q. M.
3 Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 637/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
ha acquistato per usucapione la proprietà degli immobili siti in siti in Acquedolci
(ME), Via A. Diaz, n. 71, piano terra e piano primo, identificati in catasto fabbricati al foglio 1, particella 555, sub 4 e sub 6, quest'ultimo con la pertinenza costituita da un locale deposito;
2) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 27/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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