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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/02/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
~ 1 ~
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 39345 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Laura Scarcella e Fabrizio Parte_1
Casella – ricorrente E
Controparte_1
, rappr.to e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Avv. Alessandra
[...]
Molfese ed Emilia Principe – convenuto
nata a [...] il [...] – convenuta, contumace Controparte_2
nato a [...] il [...] – Controparte_3 convenuto, contumace
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge le domande attoree;
b) compensa le spese.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 29/10/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1 il , nonché, quali Controparte_1
“controinteressati”, e . Controparte_2 CP_3 CP_3
Esposto (in sintesi): di essere iscritto nella terza fascia della Graduatoria di circolo e di istituto per la provincia di Roma finalizzata al conferimento delle supplenze temporanee ATA per il triennio 2021/2024, per i profili di Collaboratore
Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico;
di aver prestato servizio militare di leva dal 1/2/99 al 31/1/2000, dopo aver conseguito, nel 1997 il titolo abilitante, ancorchè non in corso di rapporto presso alcuna pubblica amministrazione;
che anche in tale occasione il DM n. 50/2021 aveva previsto che il servizio militare di leva non prestato in corso di rapporto di impiego fosse valutato punti 0,6, come la generalità dei servizi resi presso altre amministrazioni;
invece dei 6 punti previsti per lo stesso servizio ove prestato in costanza di lavoro;
che il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio gli aveva cagionato danno, ed era destinato a cagionargliene nel futuro;
~ 2 ~
dedotto (in sintesi): che tale previsione regolamentare era illegittima e come tale da disapplicare siccome in contrasto con le fonti primarie, quali, in particolare, l'art. 62 della legge n. 312/80, l'art. 20 della legge n.958/86, e l'art. 569, co.3, del d.lgs. n.297/94, che prevedevano che il servizio militare di leva fosse valido a tutti gli effetti;
e Cost. 52/2; ed andava pertanto disapplicata;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto al maggior punteggio, con conseguente condanna alla relativa attribuzione ed alle conseguenti ricollocazioni in graduatoria. Resisteva il contestando Controparte_1 argomentatamente in diritto l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
e ritualmente citati, Controparte_2 Controparte_3 restavano contumaci.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono infondate.
2. L'art. 62 della legge n.312/1980 prevede che il servizio militare va valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente in modo uniforme tra dette categorie, e non che debba essere valutato in pari misura se prestato in costanza di rapporto di lavoro o meno.
3. L'art. 20 della legge n.958/86, che prevedeva che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico” è stato abrogato, con tutta detta legge, dal d.lgs n.
66/2010 (art. 2268, co.1, n.840). Poco male, perché la stessa regola è stata riprodotta nel medesimo decreto all'art. 2052, co.1. 4. Non di meno, il fatto che tale disposizione valga specificamente per il trattamento economico e l'anzianità previdenziale, e non per i concorsi, risulta oggi rafforzata dal fatto che l'art. 2050, comma 1, preveda oggi che “I periodi di effettivo servizio militare…sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (terzi: regola già prevista dall'art. 22 della legge n.958/86),e non (necessariamente) con lo stesso punteggio che si attribuisce per il servizio prestato in costanza di servizio con l'Ente di riferimento.
5. L'art. 2050, co.2 del medesimo decreto, prevede che “Ai fini dell'ammissibilità
e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro” (regola già prevista dall'art. 22 della legge n.958/86).
6. Da nessuna di dette regole è dato trarre direttamente che l'ordinamento legislativo imponga di trattare allo stesso modo il servizio di leva o equiparato prestato in costanza di lavoro con quello prestato prima.
7. Non c'è dubbio che le regole in materia vadano interpretate anche alla luce di Cost. 52/2, che stabilisce, con riguardo al servizio militare, che “Il suo ~ 3 ~
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”; e che nell'insegnamento della Corte Costituzionale per “non pregiudizio alla posizione di lavoro” deve intendersi che il periodo prestato nell'assolvimento degli obblighi di leva non deve pregiudicare in nessun modo l'anzianità di servizio, a meno che non si tratti di istituti che richiedono una valutazione di merito (Cort. Cost. n.8/63, richiamata in Cass. 8279/97, 5854/2017); e ciò per l'evidente buon motivo che sarebbe irrazionale e discriminatorio che taluno
(qui in particolare i soggetti di sesso maschile) sia pregiudicato in carriera dal fatto di dover assolvere a un obbligo di fonte costituzionale.
8. Tuttavia in linea di principio il campo almeno privilegiato di applicazione di
Cost. 52/2 è rappresentato dal servizio di leva prestato in corso di rapporto, che, proprio in quanto comportante la sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto (d.l.c.p.s. n. 303/46; oggi art. 2048, co.1, d.lgs. n.
66/2010), inciderebbe negativamente, se non ci fossero le sopra indicate guarentigie, su un fatto, quale l'anzianità di servizio, che, in linea di principio, opera solo all'interno di uno stesso rapporto di lavoro, sicchè le regole che consentono o impongono la valutazione, ai fini dell'anzianità di servizio, di servizi prestati presso terzi, quali gli artt. 485 e 569 del d.lgs n. 297/94, e 2050, co.1, del d.lgs n. 66/2010 hanno carattere eccezionale (Cass. 1035/2014,
16623/2012).
9. Giova qui osservare che il fatto che tale principio sia “saltato” nel caso dei supplenti “effettivi” per effetto dell'applicazione del principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori a termine non rimuove tale evidenza, e non ha alcuna pertinenza con la fattispecie in esame.
10. Ed infatti nel caso esaminato da Cort. Cost. n.8/63, venne censurato il fatto che il d.l.c.p.s. cit. condizionava il computo nell'anzianità di servizio del periodo di leva prestato in corso di rapporto ad una previsione contrattuale.
11. Nei casi esaminati da Cass. 5854/2017 e 8279/97, si è ribadito lo stesso principio con riguardo al servizio di leva prestato in corso di rapporto.
12. In arresti più recenti la S.C., a partire (pare) da Cass. 5679/2020, con riferimento al servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, ha censurato le disposizioni regolamentari che allora ne escludevano “tout court” il computo ai fini del punteggio per le graduatorie per le assunzioni, sulla base di un percorso logico-giuridico che può essere così sintetizzato: a) l'art.2050, co.2, del d.lgs n.66/2010, riferendosi ai “concorsi pubblici”, assume tale dizione in senso estensivo, ossia comprensivo delle graduatorie in questione in quanto destinate a regolare il concorso di più aspiranti (essendovi qui identità di “ratio”); b) il fatto che il relativo comma 2 si riferisca specificamente al servizio prestato in corso di rapporto non consente di attribuire la stessa limitazione al comma
1, costituendone invece una specificazione. Tale lettura è imposta: i) dal rilievo che sarebbe stato irrazionale (e quindi presumibilmente contrario all'intenzione del legislatore) porre al primo comma una disposizione “larga” per poi svuotarla nel secondo;
ii) la lettura proposta è (più) “coerente” con Cost. 52/2, ~ 4 ~
posto che (in sostanza) anche chi non ha un rapporto in corso subisce un pregiudizio (una volta che abbia acquisito il titolo di studio necessario) nella sua possibilità di lavorare dal fatto di dover prestare servizio militare;
c) che in tale ottica l'art. 2050 e l'art. 485, co.7, concorrono nel delineare un
“principio di fondo” secondo cui il servizio militare e quelli equiparati “sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, come anche dell'accesso ai ruoli….in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi e selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, co.1)”: in tali termini, Cass. 5679/2020. 13. Numerosi arresti successivi hanno confermato tale principio con argomenti sovrapponibili (Cass. 15127/2021, 15467/2021, 34686/2021, 35380/2021.
8586/2024).
14. Tuttavia la Corte non risulta aver mai affermato che il servizio di leva prestato non in pendenza di rapporto di lavoro vada valutato in modo uguale a quello prestato in corso di rapporto.
15. Tale equiparazione non è affatto posta dalla legge, che pone invece ai primi due commi dell'art. 2050 cit. due regole diverse, la prima delle quali evidentemente applicabile al servizio reso non in costanza di rapporto, e che lungi dall'imporre una equiparazione, stabilisce solo un limite minimo di valutazione evidentemente riferito ad impieghi presso soggetti terzi.
16. Le due situazioni, peraltro, appaiono chiaramente diverse agli effetti di Cost.
3: chè, mentre il lavoratore chiamato alla leva in costanza di rapporto subisce un pregiudizio all'anzianità di servizio immediato e certo, quello chiamato alla leva da aspirante supplente subisce un pregiudizio rispetto ad una nomina solo possibile;
condizione la cui riconducibilità al concetto di “posizione di lavoro” posto da Cort. Cost. n. 8/63 appare peraltro stavolta, quantomeno, fortemente opinabile.
17. La legittimità della differenziazione di punteggio tra servizio militare prestato in costanza di impiego e servizio militare prestato in stato di candidatura all'impiego è stata da ultimo avallata da Cass. 22429/2024.
18. La relativa novità della questione, l'esistenza incontroversa di precedenti contrari ed il carattere recente dell'intervento nomofilattico della S.C. legittimano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 3 febbraio 2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di lavoro iscritto al n. 39345 del RGAC dell'anno 2024, vertente tra:
rappr.to e difeso dall' Avv. Laura Scarcella e Fabrizio Parte_1
Casella – ricorrente E
Controparte_1
, rappr.to e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Avv. Alessandra
[...]
Molfese ed Emilia Principe – convenuto
nata a [...] il [...] – convenuta, contumace Controparte_2
nato a [...] il [...] – Controparte_3 convenuto, contumace
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) respinge le domande attoree;
b) compensa le spese.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto il 29/10/2024 conveniva qui in giudizio Parte_1 il , nonché, quali Controparte_1
“controinteressati”, e . Controparte_2 CP_3 CP_3
Esposto (in sintesi): di essere iscritto nella terza fascia della Graduatoria di circolo e di istituto per la provincia di Roma finalizzata al conferimento delle supplenze temporanee ATA per il triennio 2021/2024, per i profili di Collaboratore
Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico;
di aver prestato servizio militare di leva dal 1/2/99 al 31/1/2000, dopo aver conseguito, nel 1997 il titolo abilitante, ancorchè non in corso di rapporto presso alcuna pubblica amministrazione;
che anche in tale occasione il DM n. 50/2021 aveva previsto che il servizio militare di leva non prestato in corso di rapporto di impiego fosse valutato punti 0,6, come la generalità dei servizi resi presso altre amministrazioni;
invece dei 6 punti previsti per lo stesso servizio ove prestato in costanza di lavoro;
che il mancato riconoscimento di tale maggior punteggio gli aveva cagionato danno, ed era destinato a cagionargliene nel futuro;
~ 2 ~
dedotto (in sintesi): che tale previsione regolamentare era illegittima e come tale da disapplicare siccome in contrasto con le fonti primarie, quali, in particolare, l'art. 62 della legge n. 312/80, l'art. 20 della legge n.958/86, e l'art. 569, co.3, del d.lgs. n.297/94, che prevedevano che il servizio militare di leva fosse valido a tutti gli effetti;
e Cost. 52/2; ed andava pertanto disapplicata;
chiedeva (in sintesi): 1) dichiararsi il suo diritto al maggior punteggio, con conseguente condanna alla relativa attribuzione ed alle conseguenti ricollocazioni in graduatoria. Resisteva il contestando Controparte_1 argomentatamente in diritto l'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
e ritualmente citati, Controparte_2 Controparte_3 restavano contumaci.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
&&&&&&&&&&&&
1. Le domande attoree appaiono infondate.
2. L'art. 62 della legge n.312/1980 prevede che il servizio militare va valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente in modo uniforme tra dette categorie, e non che debba essere valutato in pari misura se prestato in costanza di rapporto di lavoro o meno.
3. L'art. 20 della legge n.958/86, che prevedeva che “Il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico” è stato abrogato, con tutta detta legge, dal d.lgs n.
66/2010 (art. 2268, co.1, n.840). Poco male, perché la stessa regola è stata riprodotta nel medesimo decreto all'art. 2052, co.1. 4. Non di meno, il fatto che tale disposizione valga specificamente per il trattamento economico e l'anzianità previdenziale, e non per i concorsi, risulta oggi rafforzata dal fatto che l'art. 2050, comma 1, preveda oggi che “I periodi di effettivo servizio militare…sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” (terzi: regola già prevista dall'art. 22 della legge n.958/86),e non (necessariamente) con lo stesso punteggio che si attribuisce per il servizio prestato in costanza di servizio con l'Ente di riferimento.
5. L'art. 2050, co.2 del medesimo decreto, prevede che “Ai fini dell'ammissibilità
e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro” (regola già prevista dall'art. 22 della legge n.958/86).
6. Da nessuna di dette regole è dato trarre direttamente che l'ordinamento legislativo imponga di trattare allo stesso modo il servizio di leva o equiparato prestato in costanza di lavoro con quello prestato prima.
7. Non c'è dubbio che le regole in materia vadano interpretate anche alla luce di Cost. 52/2, che stabilisce, con riguardo al servizio militare, che “Il suo ~ 3 ~
adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”; e che nell'insegnamento della Corte Costituzionale per “non pregiudizio alla posizione di lavoro” deve intendersi che il periodo prestato nell'assolvimento degli obblighi di leva non deve pregiudicare in nessun modo l'anzianità di servizio, a meno che non si tratti di istituti che richiedono una valutazione di merito (Cort. Cost. n.8/63, richiamata in Cass. 8279/97, 5854/2017); e ciò per l'evidente buon motivo che sarebbe irrazionale e discriminatorio che taluno
(qui in particolare i soggetti di sesso maschile) sia pregiudicato in carriera dal fatto di dover assolvere a un obbligo di fonte costituzionale.
8. Tuttavia in linea di principio il campo almeno privilegiato di applicazione di
Cost. 52/2 è rappresentato dal servizio di leva prestato in corso di rapporto, che, proprio in quanto comportante la sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto (d.l.c.p.s. n. 303/46; oggi art. 2048, co.1, d.lgs. n.
66/2010), inciderebbe negativamente, se non ci fossero le sopra indicate guarentigie, su un fatto, quale l'anzianità di servizio, che, in linea di principio, opera solo all'interno di uno stesso rapporto di lavoro, sicchè le regole che consentono o impongono la valutazione, ai fini dell'anzianità di servizio, di servizi prestati presso terzi, quali gli artt. 485 e 569 del d.lgs n. 297/94, e 2050, co.1, del d.lgs n. 66/2010 hanno carattere eccezionale (Cass. 1035/2014,
16623/2012).
9. Giova qui osservare che il fatto che tale principio sia “saltato” nel caso dei supplenti “effettivi” per effetto dell'applicazione del principio comunitario di non discriminazione dei lavoratori a termine non rimuove tale evidenza, e non ha alcuna pertinenza con la fattispecie in esame.
10. Ed infatti nel caso esaminato da Cort. Cost. n.8/63, venne censurato il fatto che il d.l.c.p.s. cit. condizionava il computo nell'anzianità di servizio del periodo di leva prestato in corso di rapporto ad una previsione contrattuale.
11. Nei casi esaminati da Cass. 5854/2017 e 8279/97, si è ribadito lo stesso principio con riguardo al servizio di leva prestato in corso di rapporto.
12. In arresti più recenti la S.C., a partire (pare) da Cass. 5679/2020, con riferimento al servizio di leva o equiparato prestato non in corso di rapporto, ha censurato le disposizioni regolamentari che allora ne escludevano “tout court” il computo ai fini del punteggio per le graduatorie per le assunzioni, sulla base di un percorso logico-giuridico che può essere così sintetizzato: a) l'art.2050, co.2, del d.lgs n.66/2010, riferendosi ai “concorsi pubblici”, assume tale dizione in senso estensivo, ossia comprensivo delle graduatorie in questione in quanto destinate a regolare il concorso di più aspiranti (essendovi qui identità di “ratio”); b) il fatto che il relativo comma 2 si riferisca specificamente al servizio prestato in corso di rapporto non consente di attribuire la stessa limitazione al comma
1, costituendone invece una specificazione. Tale lettura è imposta: i) dal rilievo che sarebbe stato irrazionale (e quindi presumibilmente contrario all'intenzione del legislatore) porre al primo comma una disposizione “larga” per poi svuotarla nel secondo;
ii) la lettura proposta è (più) “coerente” con Cost. 52/2, ~ 4 ~
posto che (in sostanza) anche chi non ha un rapporto in corso subisce un pregiudizio (una volta che abbia acquisito il titolo di studio necessario) nella sua possibilità di lavorare dal fatto di dover prestare servizio militare;
c) che in tale ottica l'art. 2050 e l'art. 485, co.7, concorrono nel delineare un
“principio di fondo” secondo cui il servizio militare e quelli equiparati “sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera, come anche dell'accesso ai ruoli….in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi e selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici
(art. 2050, co.1)”: in tali termini, Cass. 5679/2020. 13. Numerosi arresti successivi hanno confermato tale principio con argomenti sovrapponibili (Cass. 15127/2021, 15467/2021, 34686/2021, 35380/2021.
8586/2024).
14. Tuttavia la Corte non risulta aver mai affermato che il servizio di leva prestato non in pendenza di rapporto di lavoro vada valutato in modo uguale a quello prestato in corso di rapporto.
15. Tale equiparazione non è affatto posta dalla legge, che pone invece ai primi due commi dell'art. 2050 cit. due regole diverse, la prima delle quali evidentemente applicabile al servizio reso non in costanza di rapporto, e che lungi dall'imporre una equiparazione, stabilisce solo un limite minimo di valutazione evidentemente riferito ad impieghi presso soggetti terzi.
16. Le due situazioni, peraltro, appaiono chiaramente diverse agli effetti di Cost.
3: chè, mentre il lavoratore chiamato alla leva in costanza di rapporto subisce un pregiudizio all'anzianità di servizio immediato e certo, quello chiamato alla leva da aspirante supplente subisce un pregiudizio rispetto ad una nomina solo possibile;
condizione la cui riconducibilità al concetto di “posizione di lavoro” posto da Cort. Cost. n. 8/63 appare peraltro stavolta, quantomeno, fortemente opinabile.
17. La legittimità della differenziazione di punteggio tra servizio militare prestato in costanza di impiego e servizio militare prestato in stato di candidatura all'impiego è stata da ultimo avallata da Cass. 22429/2024.
18. La relativa novità della questione, l'esistenza incontroversa di precedenti contrari ed il carattere recente dell'intervento nomofilattico della S.C. legittimano, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e giustificano la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2025
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)