Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01120/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2023, proposto da IC De CT, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AL S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano D'Ercole, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia esecutiva
- della delibera di non ammissione della domanda protocollo NIT20000679 ai benefici della misura concernente le “Nuove imprese a tasso zero”, versione rinnovata della misura Autoimprenditorialità (decreto legislativo 185/2000, Titolo I), notificato a mezzo PEC in data 13.10.2022;
- del provvedimento con cui sono stati comunicati i motivi ostativi ex art. 10 bis della L. n. 241/90;
- di ogni altro atto/provvedimento presupposto e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AL S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente, dr. IC De CT:
- di aver presentato in data 01.06.2021, in qualità di soggetto “Proponente”, domanda per l’ammissione alle agevolazioni di cui al D. Lgs. n. 185/2000 per la realizzazione, nel Comune di LE, di un progetto riguardante il noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto;
- conclusasi positivamente la prima fase istruttoria, curata dal Soggetto Gestore AL e consistita in un colloquio, tenutosi in data 03.11.2021 e in un riscontro in data 27.01.2022 ad una richiesta di chiarimenti, il soggetto Gestore procedeva alla ulteriore fase procedimentale di cui all’articolo 8.5 del Decreto 04.12.2020;
- a seguito dell’analisi della documentazione presentata in data 01.03.2022 e del colloquio tenutosi in data 05.04.2022, il Soggetto gestore valutava inidonea la domanda al raggiungimento delle soglie minime di accesso alle agevolazioni e, pertanto, comunicava i relativi motivi ostativi ex art. 10 bis della Legge n. 241/90 ss.mm.ii.;
- le osservazioni in controdeduzione depositate dal Proponente non venivano ritenute idonee a superare i motivi ostativi e, pertanto, la domanda del ricorrente non veniva ammessa alle agevolazioni richieste.
1.1. Lamentando l’illegittimità di tale provvedimento, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, il ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 185/2000, RECANTE “LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ E ALL'AUTOIMPIEGO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45, COMMA 1, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO 8 LUGLIO 2015, N. 140, CONTENENTE IL “REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL CAPO 0I DEL TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 185”, ARTICOLI 2 - 7 - 8 - 10. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO 4 DICEMBRE 2020, RUBRICATO “RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE E FEMMINILE DI CUI AL TITOLO I, CAPO I, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 185”, ARTICOLI 6 - 8. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE 08.04.2021, N. 117378, DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE, DISCIPLINANTE I “TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 4 DICEMBRE 2020 CHE RIDEFINISCE LA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI CUI AL TITOLO I, CAPO 0I DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 185 ADOTTATA CON REGOLAMENTO DELL’8 LUGLIO 2015, N. 140 VOLTA A SOSTENERE NUOVA IMPRENDITORIALITÀ, IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE COMPETITIVE, A PREVALENTE O TOTALE PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE” E DELL’ANNESSO ALLEGATO 1, CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI, COME MODIFICATO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE, ADOTTATA IN DATA 20.04.2021, PARAMETRO 9. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEL DIRITTO E PER MOTIVAZIONE ARBITRARIA ED ILLOGICA : con tale censura il ricorrente contesta il provvedimento di non ammissione alle agevolazioni in quanto: a) l’attendibilità del fatturato, rispetto al potenziale mercato individuato non potrebbe giudicarsi in base ai dati estrapolati dal data base “Aida Bureau Van Dijk, scelto in assenza di un qualunque predeterminato criterio normativo; b) i costi indicati in fatturato sarebbero da imputare, per l’1% alle materie prime e per il 17% ai servizi; c) i criteri di rideterminazione del conto economico utilizzati dal soggetto Gestore ai fini del MOL sarebbero riferibili a quelli di altre imprese operanti nello stesso settore di mercato in modo arbitrario ed avulso da prescrizioni del Bando;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. ART. 3 E 6 DELLA L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 185/2000, RECANTE “LA DISCIPLINA DEGLI INCENTIVI ALL’AUTOIMPRENDITORIALITÀ E ALL'AUTOIMPIEGO, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 45, COMMA 1, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1999, N. 144”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO 8 LUGLIO 2015, N. 140, CONTENENTE IL “REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITÀ DI CONCESSIONE ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL CAPO 0I DEL TITOLO I DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 185”, ARTICOLI 2 - 7 - 8 - 10. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO 4 DICEMBRE 2020, RUBRICATO “RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA IN FAVORE DELLA NUOVA IMPRENDITORIALITA' GIOVANILE E FEMMINILE DI CUI AL TITOLO I, CAPO I, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 185”, ARTICOLI 6 - 8. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CIRCOLARE 08.04.2021, N. 117378, DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE, DISCIPLINANTE I “TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 4 DICEMBRE 2020 CHE RIDEFINISCE LA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE DELLA MISURA DI CUI AL TITOLO I, CAPO 0I DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 185 ADOTTATA CON REGOLAMENTO DELL’8 LUGLIO 2015, N. 140 VOLTA A SOSTENERE NUOVA IMPRENDITORIALITÀ, IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI MICRO E PICCOLE IMPRESE COMPETITIVE, A PREVALENTE O TOTALE PARTECIPAZIONE GIOVANILE O FEMMINILE” E DELL’ANNESSO ALLEGATO 1, CRITERI E PARAMETRI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI, COME MODIFICATO DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE, ADOTTATA IN DATA 20.04.2021, PARAMETRO 9. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI E DEL DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE APPARENTE con cui il deducente si duole del fatto che il giudizio valutativo si sia risolto in una apodittica affermazione di insussistenza dei requisiti di legge;
III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 6 DELLA L. N. 241/90. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 BIS DELLA L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO con cui l’esponente lamenta che nel provvedimento gravato AL si sia limitata a ripetere le medesime valutazioni espresse in sede di comunicazione dei motivi ostativi ignorando le osservazioni fornite dall’interessato.
2. Si è costituita AL il 12.01.2023 per resistere al ricorso articolando le proprie difese.
3. Alla camera di consiglio del 14.02.2023 la causa è stata cancellata dal ruolo della camera di consiglio in vista di fissazione nel merito, previa motivata istanza di prelievo.
4. In vista dell’udienza pubblica sono state integrate le già spiegate difese, da ultimo, con memoria di AL del 22.04.2025.
5. All’udienza del 27 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio osserva, preliminarmente, che trattandosi di provvedimento plurimotivato, nel quale ciascuna delle motivazioni poste a fondamento del rigetto della domanda della ricorrente si pone in termini di autosufficienza, trova applicazione il principio secondo cui cui “ allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l’accertamento dell’inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni ” ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 22 luglio 2017, n. 5473; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 7 dicembre 2020, n. 683).
Si soggiunge, inoltre, che trattandosi di valutazioni tecnico discrezionali di competenza dell’amministrazione resistente, “ il sindacato giurisdizionale non può limitarsi ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria) ma deve estendersi, invece, dall’esatta rappresentazione dei fatti all’attendibilità delle operazioni tecniche, sotto il profilo della correttezza dei criteri applicati, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie rilevante: quanto sopra in coerenza con il principio - costituzionale e comunitario - di effettività della tutela giurisdizionale. Tale principio impone che l’esercizio della discrezionalità tecnica sia verificabile nel giudizio di legittimità, sotto i profili della coerente applicazione delle regole tecniche, rilevanti per il settore, nonché della corrispondenza degli atti emessi ai dati concreti, in modo logico e non arbitrario; sia l’apprezzamento dei fatti che i profili tecnici, sottostanti al provvedimento, sono quindi censurabili, quando risulti superato il margine oggettivo di opinabilità delle scelte ” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 febbraio 2020, n. 1257).
7. Tanto precisato, nel caso di specie è sufficiente scrutinare la prima motivazione posta a fondamento del diniego da parte di AL per giungere al rigetto del ricorso, in quanto la stessa, come detto autosufficiente, risulta rispettosa dei parametri di legittimità, unici che il giudice amministrativo può sindacare, non ravvisandosi la “ violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, arbitrarietà ovvero se fondato su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti ” (Cons. Stato, Sez. I, parere 30 novembre 2020, n. 1958).
8. In particolare, le criticità riscontrate in sede di perizia, comunicate all’interessato ex art. 10 Legge n. 241/90 e ritenute non sanate da AL riguardavano i seguenti criteri di valutazione: d1): l’attendibilità delle stime di quantificazione e crescita dei ricavi, dei costi e della loro proporzionalità rispetto al potenziale del mercato individuato (punteggio 4); d2): la sostenibilità dei principali indicatori economico finanziari nell’anno a regime, anche in funzione della capacità restitutoria del finanziamento concesso: (punteggio 5).
Al riguardo, giova riportare l’ampia motivazione resa da AL in sede di comunicazione dei motivi ostativi:
“ Relativamente al criterio di valutazione D) Sostenibilità dell’iniziativa proposta e aspetti economici e finanziari connessi all’iniziativa presentata, ivi compresa la capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla realizzazione del progetto, tenuto anche conto della natura e dell’importo delle agevolazioni effettivamente concedibili sulla base delle risorse disponibili. • con riferimento al parametro di valutazione d1.Attendibilità delle stime di quantificazione e crescita dei ricavi, dei costi e della loro proporzionalità rispetto al potenziale del mercato individuato - il punteggio conseguito è risultato pari a 4,00, per le seguenti motivazioni: • Le previsioni di fatturato non sono coerenti con la dimensione del mercato verificata in sede di istruttoria. Nell’anno a regime è stato stimato un fatturato di € 542.400,00, locando tre imbarcazioni per 25 settimane annue, corrispondente ad un tasso di occupazione del 48%. Al fine di valutare la realizzabilità del piano e la sua sostenibilità economico finanziaria, si è proceduto a verificare l’attendibilità dei dati ipotizzati nel piano economico previsionale con i dati economici disponibili per l’anno 2019 sul database “Aida Bureau van Dijk” delle principali aziende con le medesime caratteristiche della costituenda attive nel settore (ATECO: 772102 - Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto), localizzate in Campania (non è stato considerato l’anno 2020 poiché condizionato dalla pandemia). L’analisi ha evidenziato un fatturato medio del settore di circa € 400.000,00 con un valore di EBITDA/VENDITE del 15%. Pertanto, al fine di pervenire ad una più prudenziale rappresentatività delle stime economiche, si è provveduto a ricalcolare la redditività dell’iniziativa proposta considerando i valori medi del campione analizzato. Il MOL di € 70.000,00 ottenuto dalla suddetta analisi di sensitività non garantisce la capacità restitutoria dell’azienda. Si evidenzia, inoltre, che dalla stessa analisi dei competitor presente nel piano d’impresa (società operanti su basi di imbarco dalle quali sia possibile raggiungere gli stessi luoghi raggiungibili dalla costituenda) emerge una incongruenza tra le stime di fatturato previste a regime per la costituenda e i competitor analizzati. Nello specifico: - South Star, operativa con 8 imbarcazioni, realizza un fatturato di € 300.000,00; - Blue Dream Charter & Service, operativa con 13 imbarcazioni, realizza un fatturato di € 400.000,00; - Vela Charter, operativa con 8 imbarcazioni, ha realizzato nel 2019 un fatturato inferiore a € 300.000,00; - Elite Sailing, attrezzata con ben 5 basi di imbarco dislocate tra Napoli, Procida, LE, Vibo Valentia e Palermo, fattura circa € 350.000,00. • Le previsioni di costi non sono coerenti con le informazioni indicate nella precedente fase istruttoria e con i dati di settore. Le stime di costi indicate nel prospetto economico inviato risultano sottostimate, con particolare riferimento ai costi delle materie prime e di consumo e ai servizi (dall'analisi condotta sul database “Aida Bureau van Dijk” delle principali aziende con le medesime caratteristiche della costituenda emerge che i costi delle materie prime incidono per circa il 26% del fatturato, i servizi incidono per circa il 24%). Come già sopra specificato, sono stati ricalcolati i fatturati stimati a regime e i costi di gestione fino a raggiungere il MOL medio di settore (15%) che non consente di garantire la copertura del finanziamento richiesto. • con riferimento al parametro di valutazione d2.Sostenibilità dei principali indicatori economico finanziari nell’anno a regime, anche in funzione della capacità restitutoria del finanziamento concesso - il punteggio conseguito è risultato pari a 5,00, per le seguenti motivazioni: • La capacità restitutoria stimata, espressa dal rapporto tra il MOL e il valore complessivo degli oneri finanziari, è compresa tra 0,6 e 0,8. Pertanto, non è garantita la capacità dell'azienda di generare flussi di cassa adeguati alle esigenze restitutorie derivanti dal finanziamento agevolato, la cui rata annuale risulta essere € 104.782,30 .”
Anche a seguito delle osservazioni presentate dal ricorrente, con riferimento al punteggio attribuito al requisito sub d1), AL ha avuto modo di spiegare che:
“ Le osservazioni trasmesse non risultano pertinenti rispetto a quanto contestato con la comunicazione di motivi ostativi e non offrono informazioni aggiuntive, utili alla corretta definizione del criterio d.11, rispetto a quanto già indicato nel piano d’impresa. In particolare, il soggetto proponente ha riportato i medesimi dati e trend di mercato forniti in prima fase e ha asserito che la stima del fatturato a regime non può essere inficiata dal confronto con imprese che potrebbero presentare logiche diverse. Tuttavia, non è stata effettuata alcuna precisazione circa le suddette logiche di comparazione ”.
Quanto alla previsione dei costi: “ nelle controdeduzioni tramesse il soggetto proponente ha asserito che rispetto all’analisi dei costi stimati per le materie prime e per i servizi, la costituenda società sosterrà moderati costi di materie prime (per un totale di 5.424,00 euro) in quanto il progetto proposto prevede esclusivamente la locazione di imbarcazioni; pertanto, i costi delle materie prime sono riconducibili esclusivamente all’acquisto di materiali di cancelleria da ufficio e al ripristino di alcuni accessori da bordo. Invece, i costi per servizi (per un totale di 94.920,00 euro) saranno afferenti alle seguenti categorie di spesa: polizze assicurative RC e Kasco, manutenzione delle imbarcazioni, marketing, costo delle agenzie di intermediazioni, pulizia barche, servizi di alaggio e varo. Tuttavia, l’analisi della sensitività svolta conferma che i costi prospettati dai proponenti non risultano in linea con i costi delle società concorrenti dirette che offrono i medesimi servizi. Pertanto, le osservazioni prodotte non sanano le criticità evidenziate nella comunicazione dei motivi ostativi ”.
Ulteriori motivazioni venivano esplicitate con riferimento al parametro di valutazione d2, valutato con punteggio pari a 5,00: “ Le controdeduzioni ricevute non risultano pertinenti rispetto a quanto contestato con la comunicazione di motivi ostativi e non offrono informazioni aggiuntive rispetto a quanto già indicato nel piano d’impresa. In particolare, il soggetto proponente ha asserito che le criticità contestate in prima istanza non sono attribuibili alle previsioni economico finanziare del piano presentato ma all’utilizzo da parte dell’istruttore dei dati di mercato ”.
9. Da tale lunga e articolata motivazione, presente sia nel preavviso ex art. 10 bis Legge n. 241/90 che nel provvedimento di non ammissione, si coglie subito l’infondatezza della deduzione attorea in merito alla violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/1990, poiché le osservazioni della ricorrente sono state pienamente analizzate nel provvedimento impugnato, come risulta per tabulas dalla superiore motivazione, ove, anzi, AL le analizza partitamente, pur ritenendole non condivisibili, ma non già rifugiandosi in clausole di mero stile, come profilato dalla ricorrente.
In ogni caso, vale ricordare che l’onere a carico dell'Amministrazione procedente “ di esaminare le memorie e le osservazioni prodotte dall'interessato ”, non si traduce in un vero e proprio obbligo di confutazione analitica delle osservazioni prodotte dall'interessato in sede procedimentale, dovendo l'eventuale provvedimento finale negativo unicamente “ essere corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa a quelle osservazioni ” (cfr. T.A.R. Sardegna, Sez. II, 15.01.2018, n. 20).
Nel merito, con particolare riferimento al parametro “D2”, occorre considerare la valutazione che ha condotto al ricalcolo, in difetto, della capacità restitutoria si è fondata “ su dati “AIDA Bureau van Dijk ” delle principali aziende aventi le medesime caratteristiche della costituenda ditta del De CT attive nel medesimo settore localizzate in Campania: quindi su un contesto riferibile a quello proposto dalla ricorrente nella domanda di partecipazione.
Ne deriva che la valutazione operata dall’Agenzia resistente può ritenersi appropriata e, di conseguenza, debba valutarsi corretta sia l’individuazione del mercato di riferimento, indicato in domanda, sia le prospettive reddituali valutate dal Soggetto gestore.
Così come restano impregiudicate le valutazioni operate da AL in merito ai costi, tratte, nella specie, dall’analisi delle indicazioni nominative e curriculari esposte nella domanda di partecipazione e ulteriormente precisate nel corso dell’istruttoria condotta e, in particolare, nel riscontro alla richiesta di chiarimenti.
10. Dal sopra rilevato ampio compendio motivazionale, il Tribunale ritiene dunque che non possano trarsi argomenti per sostenere quei macroscopici vizi di legittimità, quali il difetto di istruttoria o il travisamento dei fatti, in ordine agli elementi posti a fondamento della valutazione tecnica di AL sul punteggio attribuito, inferiore al minimo, così da giungere alla sua non ammissibilità a finanziamento.
11. Per i motivi esposti, il ricorso va respinto.
12. Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO