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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 528/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, nella causa proposta da
( Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/ dagli Avv.ti CICCONE ALBERTO
DOMENICO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dei presupposti per la retrocessione della data dell'iscrizione ricorrente alla Gestione
Commercianti con decorrenza dell'imposizione contributiva dal 1/7/2018 di cui al provvedimento emesso dall' in data 25.2.2021 comunicato CP_1
nel cassetto previdenziale in data 10.5.2021; condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in € 1700, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
10/02/2025
Il Giudice
Barbara Pomponi
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SEZIONE LAVORO
N.R.G. 528/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, nella causa proposta da
( Parte_1 C.F._1
rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/ dagli Avv.ti CICCONE ALBERTO
DOMENICO/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
VITTORI GIANFRANCO/ resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria all'udienza del 10/02/2025 ha pronunciato sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza dei presupposti per la retrocessione della data dell'iscrizione ricorrente alla Gestione
Commercianti con decorrenza dell'imposizione contributiva dal 1/7/2018 di cui al provvedimento emesso dall' in data 25.2.2021 comunicato CP_1
nel cassetto previdenziale in data 10.5.2021; condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese CP_1
di lite, che liquida in € 1700, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
10/02/2025
Il Giudice
Barbara Pomponi
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