Ordinanza cautelare 20 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 05/06/2025, n. 10979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10979 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 10979/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06025/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6025 del 2024, proposto da Diadema Pro S.r.l.S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristian Todini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini 27;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Romagnoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
- del provvedimento prot. n. CA/2024/79413 del 10/05/2024, con cui Roma Capitale ha comunicato l’inefficacia della SCIA prot. n. CA/2024/70003 del 24/04/2024 presentata dalla Diadema Pro s.r.l.s.
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – esercente attività di gelateria in Piazza dell’Esquilino, cui ha aggiunto, a seguito di cessione di ramo di azienda di terzi, attività di vicinato nel settore alimentare già operante in Via di San Giovanni Decollato – ha impugnato il provvedimento del 10.05.2024 in epigrafe, con cui il compente Ufficio capitolino ha dichiarato la inefficacia della SCIA per variazione dalla medesima presentata il 24.04.2024 al fine di riunire le due attività nel locale sito in Piazza dell’Esquilino.
Il diniego è motivato con richiamo alle disposizioni della DAC 109/2023, specificando che “ il locale in cui si intende trasferire l'attività di vendita del settore alimentare ricade nel sito UNESCO, nel quale è vietato il trasferimento di attività di vendita alimentare ai sensi della vigente Delibera dell'Assemblea Capitolina 109/2023, art. 16 lett. c, in quanto la metratura indicata da codesta Società, mq 72, risulta essere non sufficiente ”.
2. Avverso tale provvedimento la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per “ 1. Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. 3, l. 7 agosto 1990 n. 241 per la mancanza o insufficienza della motivazione. Travisamento dei presupposti in fatto e diritto. Errore di fatto. Violazione e/o errata interpretazione dell’art. 16 c. 1, lett. c della DAC n. 109/2023. ”. In sostanza la ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione capitolina avrebbe travisato la fattispecie ed errato l’interpretazione della norma, perché le due attività di cui si discute già si trovavano all’interno del sito Unesco e perché, in ogni caso, non sussisterebbero i presupposti di applicazione della norma richiamata, in quanto la società non effettua il consumo sul posto (menzionato invece nelle disposizioni, che tuttavia – come correttamente poi rilevato da Roma Capitale, non sono quelle richiamate).
3. Roma Capitale si è costituita in giudizio in resistenza, con memoria e documenti.
4. Con ordinanza n. 2664 del 20.06.2024, rimasta inappellata, è stata accolta l’istanza cautelare, rilevando che “(…) dalla segnalazione certificata agli atti risulta che l’attività di vendita del settore alimentare di cui si discute ricade già nell’ambito del sito Unesco; ”.
5. Alla pubblica udienza del 28.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e va accolto, occorrendo tuttavia premettere quanto segue.
6.1. La vicenda tratta in lite riguarda la applicazione della nuova norma di cui all’art. 16 c. 1, lett. c della DAC n. 109/2023, che – prevedendo uno strumento innovativo sul dimensionamento dei locali per le attività commerciali che vengono aperte all’interno del sito Unesco, che si affianca agli ulteriori strumenti già esistenti sin dalle previgenti normative in materia (quali suddivisione del territorio, divieti di apertura, attività tutelate, criteri di qualità) – costituisce attuazione di un potere regolamentare attribuito a Roma Capitale dalla normativa statale e regionale ed è espressione dell’esigenza di tutela di interessi meritevoli, relativi, in generale, alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali, nonché alla salvaguardia della sicurezza, del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche dei centri storici o di delimitate aree commerciali.
Nello specifico, le norme della DAC n. 109/2023, oggetto di contestazione, per quanto qui di interesse stabiliscono (art. 14 “ Disciplina speciale delle attività tutelate ”, comma 2, lettera a)) che “ 2. Nell’area del Sito UNESCO è consentita l’apertura di attività di vendita al dettaglio del settore alimentare di cui all’art. 10, comma 1, lettera a), soltanto alle seguenti condizioni: a) il locale abbia una superficie destinata alla vendita non inferiore a 100 mq distribuiti su un unico livello ;[ciò che difetta nella fattispecie] (…)” e che (art. 16 “ Norme transitorie ”, comma 1, lettera c)) “c) in caso di trasferimento di sede delle attività di vendita al dettaglio del settore alimentare e dei laboratori artigianali alimentari, nel locale ove viene trasferita l’attività devono essere rispettate le medesime prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, lettere a) e b) del precedente articolo 14 e del comma 4 del medesimo articolo ove intendano effettuare il consumo sul posto . (…)”.
Di tale strumento il Tribunale ha già reso lettura con la sentenza n. 1893/2025, alle cui argomentazioni si rimanda, pubblicata nella data dell’odierna pubblica udienza (la cui sola efficacia erga omnes , derivante dall’annullamento delle norme regolamentari, risulta sospesa dal Consiglio di Stato alla data di redazione della presente motivazione).
Nel contenzioso definito con la detta sentenza si è discusso soprattutto dei profili di ragionevolezza e proporzionalità delle modalità concrete con cui Roma Capitale ha declinato lo strumento innovativo sul dimensionamento dei locali introdotto con la DAC 109/2023 (vale a dire, si è discusso non della legittimità dello strumento in sé, bensì delle specifiche considerevoli metrature dei locali imposte indifferentemente a tutte le attività di un determinato genere).
Nella odierna fattispecie, per contro, tali profili non sono stati contestati, mentre è contestata l’applicabilità della misura sul dimensionamento dei locali in caso di mero trasferimento di un esercizio già operante all’interno del sito Unesco.
In punto di trasferimento delle attività, nella ricordata sentenza n. 1893/2025 il Tribunale ha ritenuto legittima la equiparazione operata da Roma Capitale, ai fini di interesse, tra l’apertura di una nuova attività e il trasferimento di un’attività già titolata all’interno del sito Unesco: nell’occasione il Tribunale ha invero ritenuto che “(…) una volta acclarata la legittimità (in astratto) dello strumento prescelto dall’Assemblea Capitolina per tutelare una zona obiettivamente eccezionale della Città Eterna, ne consegue che la sua applicazione diventa doverosa nei confronti di qualsivoglia attività che vi si insedi, a prescindere dal fatto che essa sia nuova ovvero già titolata e interessata soltanto da un trasferimento. Ciò perché, ai fini della già descritta tutela dell’area (secondo il dettato normativo sopra richiamato), rileva, all’evidenza, soltanto il momento in cui il locale in essa ricadente viene occupato per lo svolgimento dell’attività, nel vigore della nuova disciplina limitativa; ragionando diversamente, per contro, la tutela dell’area si tradurrebbe nella tutela degli operatori commerciali già esercenti, che potrebbero trasferire il titolo senza limitazioni sul dimensionamento del (nuovo) locale da occupare, il che da un lato determinerebbe una irragionevole discriminazione fra fattispecie (ormai identiche) di operatori che manifestano la volontà di esercitare l’attività commerciale nel sito Unesco nel vigore della nuova disciplina e, dall’altro lato, sarebbe del tutto inefficiente rispetto alle esigenze di tutela perseguite. ” (sentenza citata, capo 7.3).
6.2. Fermo quanto sopra, deve tuttavia rilevarsi che la fattispecie ora in esame è, invece, peculiare e non riguarda, per usare le parole della citata sentenza, “ operatori che manifestano la volontà di esercitare l’attività commerciale nel sito Unesco nel vigore della nuova disciplina ”.
Invero, le due attività commerciali di interesse nel presente giudizio, da riunire in un unico locale (peraltro di dimensioni anche considerevoli) sempre all’interno del sito Unesco, in realtà erano già aperte ed operanti nel detto sito oggetto di tutela; ne consegue che – come già sommariamente rilevato in sede cautelare – è da ritenersi fondata la censura sulla inapplicabilità, nel caso in esame, dei limiti dimensionali: invero, se in linea generale il trasferimento all’interno del sito (cioè verso il sito) deve equivalere all’apertura di una nuova attività, per i motivi sopra trascritti, il Collegio ritiene che, laddove un’attività commerciale già operi all’interno del sito, l’applicazione del limite dimensionale in caso di trasferimento dentro lo stesso sito si tradurrebbe, in sostanza, nel divieto di disporre del titolo – dunque in una sorta di ingessamento dello stesso, in assenza di una chiara volontà dell’Assemblea Capitolina in questo senso, non risultante prima facie dalle norme – pur restando sostanzialmente immutate le condizioni di esercizio.
Ne consegue che, per questo profilo, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
7. La peculiarità della vicenda e la novità delle questioni consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO