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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/06/2025, n. 2542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2542 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7707 /2023
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 16.6.2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
1 N. R.G. 7707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7707/2023 promossa da:
(c.f. ), in proprio e quale amministratore unico e Parte_1 C.F._1 legale rappresentante di con l'avv. Pt_2 CP_1 Parte_3
FEDERICI ANDREA e l'avv. MANOLO SCIRE' GRAMIGNA
RICORRENTI contro
Controparte_2
(c.f ), in proprio;
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“In via principale nel merito dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione notificata dall'
[...] per i motivi tutti esposti nell'atto di opposizione e, per effetto, annullare il richiamato Controparte_2 provvedimento amministrativo.
In via subordinata nel merito: applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 11 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, nel minimo edittale.
In ognuna delle gradate domande, con vittoria degli onorari e spese del giudizio”.
Per parte resistente:
“ Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - nel merito, venga respinta l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, conseguentemente, sia confermata integralmente
2 l'ordinanza ingiunzione impugnata anche con riguardo all'entità della sanzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/06/2023, in proprio e quale amministratore unico Parte_1
e legale rappresentante di proponeva Controparte_3 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione [ADM.UMMI.REGISTRO
UFFICIALE.0034942.19-05-2023-U] con cui irrogava il Controparte_2 pagamento della sanzione pecuniaria di euro 30.000,00 ai sensi dell'art 110 comma 9 lett. f- bis
T.U.L.P.S., in via preliminare chiedendo sospenderne l'efficacia esecutiva.
Con decreto del 22/06/2023 il Giudice, sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissava udienza per la discussione sul ricorso al 16/01/2024 assegnando al resistente termini di legge per la costituzione.
i costituiva ritualmente, in proprio, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione.
La causa era rinviata al 27/03/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per note scritte.
***
In data 15/12/2022 era accertata presso l'esercizio pubblico recante insegna “SALA SLOT” (di
BOMBERBET S.R.L.S.) la presenza di sei apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (slot machine), di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) , di proprietà della Parte_4 [...]
; all'interno dell'esercizio era altresì accertato lo svolgimento di attività Controparte_3
di raccolta scommesse, in mancanza della prescritta licenza (licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S.), oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. verbale di operazioni compiute redatto da funzionari dell' sede di Brescia e da agenti della Controparte_2
Questura di Cremona). contestava, dunque, a , in proprio e quale Controparte_2 Parte_1
amministratore unico della predetta società, di avere installato apparecchiature da divertimento in luogo aperto al pubblico al cui interno era esercitata attività di raccolta scommesse senza la prescritta licenza di polizia (condotta sanzionata dall'art. 110 co. 9 lett. f-bis), ingiungendogli il pagamento della sanzione amministrativa di euro 30.000,00 (crf. Ordinanza di ingiunzione).
Gli opponenti domandavano l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: difetto di motivazione del provvedimento amministrativo impugnato (1); insussistenza dell'elemento soggettivo (2); in subordine, la rideterminazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale (3).
Il ricorso in opposizione va respinto in quanto infondato.
3 Dalla lettura combinata degli artt. 86 ed 88 TULPS si ricava che nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore esercente è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88.
Pacifico è il fatto che l'esercente (BOMBERBET S.R.L.S.) non disponesse della anzidetta licenza, prescritta dall'art. 88, bensì solo di quella (diversa) prevista dall'art. 86.
Con il primo motivo, l'opponente assume di avere istallato le apparecchiature in unità immobiliare autonoma da quella in cui si esercitava l'attività di scommessa, essendo i due locali (quello adibito a sala giochi e quello adibito a scommesse) dotati di ingresso autonomo, separati all'interno mediante parete in cartongesso, catastalmente identificati a differenti numeri civici (8 e 8/A); rileva che anche il verbale ispettivo avrebbe dato conto della separazione strutturale dei locali per poi però concludere per l'unitarietà dell'esercizio, sulla scorta di non meglio esplicitate indagini presso gli uffici del
Comune di Soncino;
lamenta quindi un vizio motivazionale dell'ordinanza di ingiunzione, carente nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni fondanti la decisione dell'amministrazione, in particolare con riguardo agli ulteriori accertamenti effettuati presso gli Uffici comunali.
Il motivo di opposizione non è fondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa si considera soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata in modo da consentire all'ingiunto di far valere le sue ragioni, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (ex multis, Cass. 17104/2009). Nel caso di specie, l'ordinanza opposta individua compiutamente la violazione contestata agli ingiunti, indicando i presupposti di fatto e di diritto su cui è fondato l'addebito di responsabilità, anche attraverso il richiamo al presupposto verbale delle operazioni compiute il 15/12/2022. Analogamente, alcuna carenza di motivazione è ravvisabile nel richiamato verbale in cui la Pubblica Amministrazione conclude per l'unicità dei locali (quello di scommessa e quello di sala giochi): ciò anzitutto per lo stato dei luoghi apparso agli accertatori costituito dall'ingresso dell'esercizio con insegna “SALA SLOT” con vetrata di circa 2,5 metri e due porte d'accesso – una conducente al bar ed alla raccolta di scommesse l'altra al locale con all'interno i sei apparecchi in questione -, separate da manufatto in cartongesso di altezza di 2 metri, non toccante il soffitto.
Vero è che gli accertatori nel verbale di accertamento danno conto di avere compiuto accessi presso il Comune di Soncino (da cui sarebbe emersa la non abusività della parete in cartongesso) e riportano il giudizio dell'addetto comunale, secondo cui l'altezza del manufatto non sarebbe sufficiente a giustificare l'esistenza di due locali distinti;
tuttavia il convincimento sull'unicità dei luoghi discende
4 dalla diretta constatazione visiva degli accertatori che hanno da subito rilevato come la parete non arrivasse al soffitto, oltre che dalla valutazione di altri elementi fattuali e documentali, ossia: la contraddittorietà tra la situazione di fatto riscontrata e quella riportata nella SCIA di “subentro sala giochi con annessa attività di somministrazione”, che fa desumere l'unicità dei luoghi, mentre la somministrazione di alimenti e bevande si presentava separata dalla sala giochi dalla mera parete in cartongesso;
l'assenza di numeri civici all'esterno dell'esercizio; la corrispondenza tra la superficie di 180 mq dichiarata all'atto di iscrizione all'elenco degli operatori per il gioco lecito con vincita in denaro (slot machines) e la superficie totale risultante dai documenti catastali.
Deve pertanto ritenersi che l'opposta abbia adeguatamente svolto il proprio operato, idoneamente motivando gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato l'addebito di responsabilità dell'opponente, sul presupposto della non esistenza all'interno dell'esercizio SALA SLOT di due locali separati.
Ciò posto, si osserva anche che il verbale ispettivo è dotato di efficacia probatoria privilegiata per i fatti verificatisi sotto la diretta percezione del verbalizzante e per le dichiarazioni rese alla presenza del medesimo, non richiedenti margini di apprezzamento, con la conseguenza che le contestazioni anche relative alla mancata particolareggiata esposizione dell'accertamento devono essere svolte con il procedimento di querela di falso (Cass. Ordinanza 339/2012), nella specie non promosso.
Con il secondo motivo di opposizione l'ingiunto eccepisce l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa richiesto dall'art. 3 l. 689/1981, assumendo di avere agito nell'incolpevole affidamento della liceità della propria condotta ingenerato dalle seguenti circostanze: l'esercente
(BOMBERBET S.R.L.S.) si rivolgeva a per l'attività di gioco lecito mediante Controparte_3 apparecchi da divertimento ed era in possesso della licenza di cui all'art. 86 TULPS, oltre ad essere iscritto al Ries ADM;
inoltre lo stato dei luoghi del locale in cui le apparecchiature andavano installate si presentava costituito da due differenti unità segregate tra loro.
Premesso che l'art. 3 cit. pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa (Cass. Ordinanza n. 24386/2023;
Ordinanza n. 11777/2020), le allegazioni di parte opponente non si reputano sufficienti a superare la presunzione di colpa a suo carico.
Premessa la pacifica diversità della autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS da quella dell'art. 86 del medesimo testo unico, il possesso di quest'ultima licenza in capo all'esercente (nel caso in esame
Bomberbet) non rileva sulla configurazione dell'elemento soggettivo in capo al gestore (nel caso di specie parte opponente) ed analoga considerazione vale per l'iscrizione dell'esercente al Ries ADM.
Invero, parte opponente, in qualità di operatore professionista nel settore del gioco, era onerata di verificare in maniera rigorosa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa per lo
5 svolgimento della specifica attività di installazione di apparecchiature da intrattenimento, essendogli richiesta una diligenza qualificata nella propria attività professionale.
Tale controllo non può ritenersi attività estranea alla sfera di responsabilità del proprietario installatore degli apparecchi, tant'è vero che la norma di cui all'art. 110 TULPS prevede la sanzione anche a carico del solo installatore, e dunque di colui che non si sia preoccupato di verificare che l'esercente presso il quale l'installazione viene effettuata sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
In particolare, nel caso di specie l'opponente poteva avvedersi che nell'esercizio era svolta attività anche di scommessa, trattandosi di circostanza evidente, come descritto nel verbale di accertamento.
L'opponente chiede in subordine, la rideterminazione nel minimo edittale della sanzione pecuniaria, fissato tra un minimo ed un massimo rispettivamente di euro 1.500,00 ed euro 15.000,00 per ogni apparecchio, reputando eccessiva la misura applicata di € 5.000,00 per n. 6 apparecchiature, ritenendo la propria buona fede e l'essere un soggetto differente da colui che gestisce l'attività di scommesse
(l'esercente).
Trattasi di elementi privi di fondamento, ribadendo che il gestore non è esonerato dal controllo in capo all'esercente delle autorizzazioni necessarie, ut supra esposto, in assenza di ulteriori elementi per apprezzare la violazione contestata in maniera meno rigorosa, tenuto conto anche che la pena applicata dalla opposta è inferiore alla metà del minimo edittale, ne conferma la congruità.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi il resistente di Pubblica Amministrazione difesa in proprio (Cass.
20.12.2017 n. 30597; Cass.
4.8.2023 n. 23825).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso;
2. spese irripetibili.
Brescia, 16.6.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA
Oggi 16.6.2025, il Giudice Michele Posio dà atto dell'avvenuto deposito telematico delle note autorizzate di trattazione scritta per le parti
Il Giudice dato atto che le parti precisano le conclusioni come da note autorizzate, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c., allegandola al presente verbale.
Il Giudice
Michele Posio
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
1 N. R.G. 7707/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Michele Posio ha pronunciato ex art. 429c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 7707/2023 promossa da:
(c.f. ), in proprio e quale amministratore unico e Parte_1 C.F._1 legale rappresentante di con l'avv. Pt_2 CP_1 Parte_3
FEDERICI ANDREA e l'avv. MANOLO SCIRE' GRAMIGNA
RICORRENTI contro
Controparte_2
(c.f ), in proprio;
[...] P.IVA_1
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“In via principale nel merito dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione notificata dall'
[...] per i motivi tutti esposti nell'atto di opposizione e, per effetto, annullare il richiamato Controparte_2 provvedimento amministrativo.
In via subordinata nel merito: applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 11 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, nel minimo edittale.
In ognuna delle gradate domande, con vittoria degli onorari e spese del giudizio”.
Per parte resistente:
“ Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione - nel merito, venga respinta l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, conseguentemente, sia confermata integralmente
2 l'ordinanza ingiunzione impugnata anche con riguardo all'entità della sanzione”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/06/2023, in proprio e quale amministratore unico Parte_1
e legale rappresentante di proponeva Controparte_3 opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione [ADM.UMMI.REGISTRO
UFFICIALE.0034942.19-05-2023-U] con cui irrogava il Controparte_2 pagamento della sanzione pecuniaria di euro 30.000,00 ai sensi dell'art 110 comma 9 lett. f- bis
T.U.L.P.S., in via preliminare chiedendo sospenderne l'efficacia esecutiva.
Con decreto del 22/06/2023 il Giudice, sospesa l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, fissava udienza per la discussione sul ricorso al 16/01/2024 assegnando al resistente termini di legge per la costituzione.
i costituiva ritualmente, in proprio, chiedendo il Controparte_2 rigetto dell'opposizione.
La causa era rinviata al 27/03/2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c., previa assegnazione alle parti dei termini per note scritte.
***
In data 15/12/2022 era accertata presso l'esercizio pubblico recante insegna “SALA SLOT” (di
BOMBERBET S.R.L.S.) la presenza di sei apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (slot machine), di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) , di proprietà della Parte_4 [...]
; all'interno dell'esercizio era altresì accertato lo svolgimento di attività Controparte_3
di raccolta scommesse, in mancanza della prescritta licenza (licenza di polizia ex art. 88 T.U.L.P.S.), oltre all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. verbale di operazioni compiute redatto da funzionari dell' sede di Brescia e da agenti della Controparte_2
Questura di Cremona). contestava, dunque, a , in proprio e quale Controparte_2 Parte_1
amministratore unico della predetta società, di avere installato apparecchiature da divertimento in luogo aperto al pubblico al cui interno era esercitata attività di raccolta scommesse senza la prescritta licenza di polizia (condotta sanzionata dall'art. 110 co. 9 lett. f-bis), ingiungendogli il pagamento della sanzione amministrativa di euro 30.000,00 (crf. Ordinanza di ingiunzione).
Gli opponenti domandavano l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: difetto di motivazione del provvedimento amministrativo impugnato (1); insussistenza dell'elemento soggettivo (2); in subordine, la rideterminazione della sanzione pecuniaria nel minimo edittale (3).
Il ricorso in opposizione va respinto in quanto infondato.
3 Dalla lettura combinata degli artt. 86 ed 88 TULPS si ricava che nei locali in cui si esercita l'attività di scommessa, gli apparecchi da divertimento possono esservi installati solo se l'imprenditore esercente è in possesso della licenza di polizia di cui all'art. 88.
Pacifico è il fatto che l'esercente (BOMBERBET S.R.L.S.) non disponesse della anzidetta licenza, prescritta dall'art. 88, bensì solo di quella (diversa) prevista dall'art. 86.
Con il primo motivo, l'opponente assume di avere istallato le apparecchiature in unità immobiliare autonoma da quella in cui si esercitava l'attività di scommessa, essendo i due locali (quello adibito a sala giochi e quello adibito a scommesse) dotati di ingresso autonomo, separati all'interno mediante parete in cartongesso, catastalmente identificati a differenti numeri civici (8 e 8/A); rileva che anche il verbale ispettivo avrebbe dato conto della separazione strutturale dei locali per poi però concludere per l'unitarietà dell'esercizio, sulla scorta di non meglio esplicitate indagini presso gli uffici del
Comune di Soncino;
lamenta quindi un vizio motivazionale dell'ordinanza di ingiunzione, carente nell'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni fondanti la decisione dell'amministrazione, in particolare con riguardo agli ulteriori accertamenti effettuati presso gli Uffici comunali.
Il motivo di opposizione non è fondato per le seguenti ragioni.
In primo luogo, l'obbligo di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa si considera soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata in modo da consentire all'ingiunto di far valere le sue ragioni, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, purché tale richiamo consenta l'instaurazione del giudizio di merito sull'esistenza e sulla consistenza del rapporto obbligatorio (ex multis, Cass. 17104/2009). Nel caso di specie, l'ordinanza opposta individua compiutamente la violazione contestata agli ingiunti, indicando i presupposti di fatto e di diritto su cui è fondato l'addebito di responsabilità, anche attraverso il richiamo al presupposto verbale delle operazioni compiute il 15/12/2022. Analogamente, alcuna carenza di motivazione è ravvisabile nel richiamato verbale in cui la Pubblica Amministrazione conclude per l'unicità dei locali (quello di scommessa e quello di sala giochi): ciò anzitutto per lo stato dei luoghi apparso agli accertatori costituito dall'ingresso dell'esercizio con insegna “SALA SLOT” con vetrata di circa 2,5 metri e due porte d'accesso – una conducente al bar ed alla raccolta di scommesse l'altra al locale con all'interno i sei apparecchi in questione -, separate da manufatto in cartongesso di altezza di 2 metri, non toccante il soffitto.
Vero è che gli accertatori nel verbale di accertamento danno conto di avere compiuto accessi presso il Comune di Soncino (da cui sarebbe emersa la non abusività della parete in cartongesso) e riportano il giudizio dell'addetto comunale, secondo cui l'altezza del manufatto non sarebbe sufficiente a giustificare l'esistenza di due locali distinti;
tuttavia il convincimento sull'unicità dei luoghi discende
4 dalla diretta constatazione visiva degli accertatori che hanno da subito rilevato come la parete non arrivasse al soffitto, oltre che dalla valutazione di altri elementi fattuali e documentali, ossia: la contraddittorietà tra la situazione di fatto riscontrata e quella riportata nella SCIA di “subentro sala giochi con annessa attività di somministrazione”, che fa desumere l'unicità dei luoghi, mentre la somministrazione di alimenti e bevande si presentava separata dalla sala giochi dalla mera parete in cartongesso;
l'assenza di numeri civici all'esterno dell'esercizio; la corrispondenza tra la superficie di 180 mq dichiarata all'atto di iscrizione all'elenco degli operatori per il gioco lecito con vincita in denaro (slot machines) e la superficie totale risultante dai documenti catastali.
Deve pertanto ritenersi che l'opposta abbia adeguatamente svolto il proprio operato, idoneamente motivando gli elementi di fatto e di diritto su cui ha fondato l'addebito di responsabilità dell'opponente, sul presupposto della non esistenza all'interno dell'esercizio SALA SLOT di due locali separati.
Ciò posto, si osserva anche che il verbale ispettivo è dotato di efficacia probatoria privilegiata per i fatti verificatisi sotto la diretta percezione del verbalizzante e per le dichiarazioni rese alla presenza del medesimo, non richiedenti margini di apprezzamento, con la conseguenza che le contestazioni anche relative alla mancata particolareggiata esposizione dell'accertamento devono essere svolte con il procedimento di querela di falso (Cass. Ordinanza 339/2012), nella specie non promosso.
Con il secondo motivo di opposizione l'ingiunto eccepisce l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa richiesto dall'art. 3 l. 689/1981, assumendo di avere agito nell'incolpevole affidamento della liceità della propria condotta ingenerato dalle seguenti circostanze: l'esercente
(BOMBERBET S.R.L.S.) si rivolgeva a per l'attività di gioco lecito mediante Controparte_3 apparecchi da divertimento ed era in possesso della licenza di cui all'art. 86 TULPS, oltre ad essere iscritto al Ries ADM;
inoltre lo stato dei luoghi del locale in cui le apparecchiature andavano installate si presentava costituito da due differenti unità segregate tra loro.
Premesso che l'art. 3 cit. pone una presunzione di colpa a carico dell'autore del fatto vietato, riservando a questi l'onere di provare di avere agito senza colpa (Cass. Ordinanza n. 24386/2023;
Ordinanza n. 11777/2020), le allegazioni di parte opponente non si reputano sufficienti a superare la presunzione di colpa a suo carico.
Premessa la pacifica diversità della autorizzazione di cui all'art. 88 TULPS da quella dell'art. 86 del medesimo testo unico, il possesso di quest'ultima licenza in capo all'esercente (nel caso in esame
Bomberbet) non rileva sulla configurazione dell'elemento soggettivo in capo al gestore (nel caso di specie parte opponente) ed analoga considerazione vale per l'iscrizione dell'esercente al Ries ADM.
Invero, parte opponente, in qualità di operatore professionista nel settore del gioco, era onerata di verificare in maniera rigorosa la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa per lo
5 svolgimento della specifica attività di installazione di apparecchiature da intrattenimento, essendogli richiesta una diligenza qualificata nella propria attività professionale.
Tale controllo non può ritenersi attività estranea alla sfera di responsabilità del proprietario installatore degli apparecchi, tant'è vero che la norma di cui all'art. 110 TULPS prevede la sanzione anche a carico del solo installatore, e dunque di colui che non si sia preoccupato di verificare che l'esercente presso il quale l'installazione viene effettuata sia in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
In particolare, nel caso di specie l'opponente poteva avvedersi che nell'esercizio era svolta attività anche di scommessa, trattandosi di circostanza evidente, come descritto nel verbale di accertamento.
L'opponente chiede in subordine, la rideterminazione nel minimo edittale della sanzione pecuniaria, fissato tra un minimo ed un massimo rispettivamente di euro 1.500,00 ed euro 15.000,00 per ogni apparecchio, reputando eccessiva la misura applicata di € 5.000,00 per n. 6 apparecchiature, ritenendo la propria buona fede e l'essere un soggetto differente da colui che gestisce l'attività di scommesse
(l'esercente).
Trattasi di elementi privi di fondamento, ribadendo che il gestore non è esonerato dal controllo in capo all'esercente delle autorizzazioni necessarie, ut supra esposto, in assenza di ulteriori elementi per apprezzare la violazione contestata in maniera meno rigorosa, tenuto conto anche che la pena applicata dalla opposta è inferiore alla metà del minimo edittale, ne conferma la congruità.
Nulla sulle spese di lite, trattandosi il resistente di Pubblica Amministrazione difesa in proprio (Cass.
20.12.2017 n. 30597; Cass.
4.8.2023 n. 23825).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta il ricorso;
2. spese irripetibili.
Brescia, 16.6.2025.
Il Giudice
Michele Posio
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
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