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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 79/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
LA RA, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 327/2022 depositato il 24/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Societa' Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 18/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3 030501433 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato alla società Resistente_1 S.r.l., operante nel settore dell'automazione industriale, l'avviso di accertamento N. TW3030501433/2020 per l'anno d'imposta 2015 notificato il 24/11/2020, avente ad oggetto una maggiore Ires per € 39.875,00, una maggiore Irap per € 4.249,00, una maggiore Iva per €36.300,00 più interessi e sanzioni amministrative per
€ 80.746,88, con notifica del provvedimento alla Procura della Repubblica ex art. 331 c.p.p. costituendo i fatti descritti ipotesi di dichiarazione fraudolenta ex art.2, D.lgs. 74/2000.
La società ha proposto ricorso avverso l'avviso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che, con sentenza n.77/2022, lo ha accolto, con la condanna alle spese di lite di €. 4.100,00.
Avverso la sentenza la società ha proposto appello chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma, con appello incidentale.
All'udienza del 6.02.2026 la causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza nasce dal fatto che l'ufficio ritiene inesistenti alcune delle prestazioni effettuate dalla Società_1 per valorizzare il marchio della società Resistente_1 S.r.l., come indicate nel contratto di sponsorizzazione.
Nel citato contratto era espressamente previsto che la Società_1, società sportiva dilettantistica di calcio a 5, si impegnava a fornire la propria immagine quale veicolo pubblicitario alla ditta Resistente_1 per tutta la durata del campionato, con le seguenti modalità: a) in tutte le manifestazioni agonistiche e non, che si terranno presso il Palazzetto di Cagliari, dovrà essere posizionato uno striscione con la scritta “Resistente_1
Forniture e Servizi Industriali”; b) sulle maglie di gara, comparirà il logo della Resistente_1; c) durante la messa in onda delle gare su emittente televisiva regionale nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo verrà trasmesso uno spot pubblicitario relativo a Ditta “Resistente_1”. d) sui borsoni da viaggio, comparirà il logo della Resistente_1 (…).
Dai controlli effettuati, è risultato che tutte le prestazioni indicate nel citato contratto sono state effettuate, tranne quelle, asserisce l'ufficio, relative alla messa in onda degli spot pubblicitari durante l'intervallo delle partite trasmesse da Società_2.
Per dimostrare tale assunto, l'ufficio ha prodotto una dichiarazione di tale dott. Nominativo_1 che “nel periodo di riferimento degli anni 2014-2016, salvo errore, non risulta alcun rapporto commerciale tra la scrivente Società e la Società_1 S.r.l.” Ma nella suddetta dichiarazione viene specificato che “non risulta, infatti, alcuna messa in onda, nemmeno parziale, di stralci delle partite di Calcio a 5 disputate dalla Società_1 S.r.l.” ma “non è possibile risalire alla messa in onda di eventuali spot pubblicitari di imprese che avrebbero effettuato sponsorizzazioni nei confronti della Società_1 S.r.l. Dal "palinsesto" (ovvero l'elenco dei programmi andati in onda), infatti, contenuto nei richiamati documenti c.d.
"registro dei programmi", nulla può evincersi in merito agli spot andati in onda: in tale documento, infatti, gli spot vengono individuati nel loro insieme sotto la dicitura "pubblicità" e ne viene indicato soltanto il numero, senza alcuna indicazione dei contenuti pubblicitari”
A fronte di tale equivoca dichiarazione, la società ha prodotto le testimonianze rese davanti ad un notaio del presidente della società Società_1 e di giocatori della squadra, in cui gli stessi hanno dichiarato di avere visto, nel riesame televisivo delle partite, gli spot pubblicitari della società Resistente_1 S.r.l.
E queste dichiarazioni, a parere di questa Corte hanno maggiore valore di quella resa dal dr. Nominativo_1, in quanto sia il Presidente della squadra, sia soprattutto il giocatore, non avevano nessun interesse specifico ad affermare l'effettuazione degli spot pubblicitari, mentre il dr. Nominativo_1 aveva interesse a negare (tra l'altro salvo errore, che presuppone il dubbio) la messa in onda degli spot, considerato che non risultano emesse fatture per l'effettuazione degli spot.
È che questo sia un comportamento non nuovo, si rileva dallo stesso controllo effettuato dall'ufficio nei confronti della società Società_3 , in cui l'ufficio, in fase di mediazione, ha annullato l'avviso di accertamento in cui veniva contestata l'effettuazione di spot pubblicitari sulla base della dichiarazione di
Società_2 con la dizione "salvo errore", ritenendo pienamente valide le dichiarazioni di Nominativo_2 . (giocatore) e di Nominativo_3 (presidente).
Infine, anche a volere seguire l'assunto dell'ufficio in ordine alla effettuazione degli spot pubblicitari (che risultano trasmessi) è da evidenziare che il contratto tra la società Società_1 è da considerare sostanzialmente rispettato in quanto tutte le prestazioni sono state realizzate.
È la messa in onda degli spot pubblicitari è sicuramente un'attività assolutamente marginale, con un costo di poche centinaia di euro, come risulta dal listino prezzi Società_2 , che variano per uno spot di 20 secondi 0,50 euro a 0,70 euro al secondo, per un importo di circa 15 euro, che moltiplicato per il numero delle partite del campionato non può certamente quantificarsi complessivamente oltre i 300-400 euro, ben inferiore alla somma determinata dall'ufficio.
Ed erronea l'eccezione dell'ufficio relativamente alla congruità delle spese rispetto alle prestazioni rese dalla Associazione, su cui la Supre ma Corte è intervenuta con la Sentenza n. 6079/2024, “la scelta del legislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta di deducibilità del costo, non sindacabile dall'Ufficio sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale appare coerente con l'evoluzione giurisprudenziale della nozione di inerenza, meramente qualitativa e, quindi, agganciata all'attività di impresa nel suo complesso e non anche al necessario ritorno di ricavi corrispondenti all'investimento” (Cass., n. 4612/2023, cit.; Cass., Sez. V, 12 settembre 2023, n. 26238; Cass., Sez. V, 13 gennaio 2023, n. 955; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2023, nn. 934-935).
Per quanto sopra, si respinge l'appello principale dell'Ufficio. L'appello incidentale della società è assorbito dal rigetto dell'appello principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 5.000, oltre il 15% per spese generali;
oneri ed accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale dell'Ufficio. L'appello incidentale della società è assorbito dal rigetto dell'appello principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 5.000, oltre il 15% per spese generali;
oneri ed accessori, se dovuti.
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco LA DO ZE
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente
LA RA, Relatore
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 327/2022 depositato il 24/05/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari - Via Cesare Pintus, S.n. 09134 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl Societa' Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 77/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 2 e pubblicata il 18/02/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TW3 030501433 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Cagliari ha notificato alla società Resistente_1 S.r.l., operante nel settore dell'automazione industriale, l'avviso di accertamento N. TW3030501433/2020 per l'anno d'imposta 2015 notificato il 24/11/2020, avente ad oggetto una maggiore Ires per € 39.875,00, una maggiore Irap per € 4.249,00, una maggiore Iva per €36.300,00 più interessi e sanzioni amministrative per
€ 80.746,88, con notifica del provvedimento alla Procura della Repubblica ex art. 331 c.p.p. costituendo i fatti descritti ipotesi di dichiarazione fraudolenta ex art.2, D.lgs. 74/2000.
La società ha proposto ricorso avverso l'avviso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari che, con sentenza n.77/2022, lo ha accolto, con la condanna alle spese di lite di €. 4.100,00.
Avverso la sentenza la società ha proposto appello chiedendone la riforma, mentre il contribuente ne ha chiesto la conferma, con appello incidentale.
All'udienza del 6.02.2026 la causa viene posta in discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vertenza nasce dal fatto che l'ufficio ritiene inesistenti alcune delle prestazioni effettuate dalla Società_1 per valorizzare il marchio della società Resistente_1 S.r.l., come indicate nel contratto di sponsorizzazione.
Nel citato contratto era espressamente previsto che la Società_1, società sportiva dilettantistica di calcio a 5, si impegnava a fornire la propria immagine quale veicolo pubblicitario alla ditta Resistente_1 per tutta la durata del campionato, con le seguenti modalità: a) in tutte le manifestazioni agonistiche e non, che si terranno presso il Palazzetto di Cagliari, dovrà essere posizionato uno striscione con la scritta “Resistente_1
Forniture e Servizi Industriali”; b) sulle maglie di gara, comparirà il logo della Resistente_1; c) durante la messa in onda delle gare su emittente televisiva regionale nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo verrà trasmesso uno spot pubblicitario relativo a Ditta “Resistente_1”. d) sui borsoni da viaggio, comparirà il logo della Resistente_1 (…).
Dai controlli effettuati, è risultato che tutte le prestazioni indicate nel citato contratto sono state effettuate, tranne quelle, asserisce l'ufficio, relative alla messa in onda degli spot pubblicitari durante l'intervallo delle partite trasmesse da Società_2.
Per dimostrare tale assunto, l'ufficio ha prodotto una dichiarazione di tale dott. Nominativo_1 che “nel periodo di riferimento degli anni 2014-2016, salvo errore, non risulta alcun rapporto commerciale tra la scrivente Società e la Società_1 S.r.l.” Ma nella suddetta dichiarazione viene specificato che “non risulta, infatti, alcuna messa in onda, nemmeno parziale, di stralci delle partite di Calcio a 5 disputate dalla Società_1 S.r.l.” ma “non è possibile risalire alla messa in onda di eventuali spot pubblicitari di imprese che avrebbero effettuato sponsorizzazioni nei confronti della Società_1 S.r.l. Dal "palinsesto" (ovvero l'elenco dei programmi andati in onda), infatti, contenuto nei richiamati documenti c.d.
"registro dei programmi", nulla può evincersi in merito agli spot andati in onda: in tale documento, infatti, gli spot vengono individuati nel loro insieme sotto la dicitura "pubblicità" e ne viene indicato soltanto il numero, senza alcuna indicazione dei contenuti pubblicitari”
A fronte di tale equivoca dichiarazione, la società ha prodotto le testimonianze rese davanti ad un notaio del presidente della società Società_1 e di giocatori della squadra, in cui gli stessi hanno dichiarato di avere visto, nel riesame televisivo delle partite, gli spot pubblicitari della società Resistente_1 S.r.l.
E queste dichiarazioni, a parere di questa Corte hanno maggiore valore di quella resa dal dr. Nominativo_1, in quanto sia il Presidente della squadra, sia soprattutto il giocatore, non avevano nessun interesse specifico ad affermare l'effettuazione degli spot pubblicitari, mentre il dr. Nominativo_1 aveva interesse a negare (tra l'altro salvo errore, che presuppone il dubbio) la messa in onda degli spot, considerato che non risultano emesse fatture per l'effettuazione degli spot.
È che questo sia un comportamento non nuovo, si rileva dallo stesso controllo effettuato dall'ufficio nei confronti della società Società_3 , in cui l'ufficio, in fase di mediazione, ha annullato l'avviso di accertamento in cui veniva contestata l'effettuazione di spot pubblicitari sulla base della dichiarazione di
Società_2 con la dizione "salvo errore", ritenendo pienamente valide le dichiarazioni di Nominativo_2 . (giocatore) e di Nominativo_3 (presidente).
Infine, anche a volere seguire l'assunto dell'ufficio in ordine alla effettuazione degli spot pubblicitari (che risultano trasmessi) è da evidenziare che il contratto tra la società Società_1 è da considerare sostanzialmente rispettato in quanto tutte le prestazioni sono state realizzate.
È la messa in onda degli spot pubblicitari è sicuramente un'attività assolutamente marginale, con un costo di poche centinaia di euro, come risulta dal listino prezzi Società_2 , che variano per uno spot di 20 secondi 0,50 euro a 0,70 euro al secondo, per un importo di circa 15 euro, che moltiplicato per il numero delle partite del campionato non può certamente quantificarsi complessivamente oltre i 300-400 euro, ben inferiore alla somma determinata dall'ufficio.
Ed erronea l'eccezione dell'ufficio relativamente alla congruità delle spese rispetto alle prestazioni rese dalla Associazione, su cui la Supre ma Corte è intervenuta con la Sentenza n. 6079/2024, “la scelta del legislatore di creare per queste spese una presunzione assoluta di deducibilità del costo, non sindacabile dall'Ufficio sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale appare coerente con l'evoluzione giurisprudenziale della nozione di inerenza, meramente qualitativa e, quindi, agganciata all'attività di impresa nel suo complesso e non anche al necessario ritorno di ricavi corrispondenti all'investimento” (Cass., n. 4612/2023, cit.; Cass., Sez. V, 12 settembre 2023, n. 26238; Cass., Sez. V, 13 gennaio 2023, n. 955; Cass., Sez. VI, 13 gennaio 2023, nn. 934-935).
Per quanto sopra, si respinge l'appello principale dell'Ufficio. L'appello incidentale della società è assorbito dal rigetto dell'appello principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 5.000, oltre il 15% per spese generali;
oneri ed accessori, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale dell'Ufficio. L'appello incidentale della società è assorbito dal rigetto dell'appello principale. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in €. 5.000, oltre il 15% per spese generali;
oneri ed accessori, se dovuti.
Cagliari, 6.02.2026
Il Giudice Relatore Il Presidente
Franco LA DO ZE