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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2198 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4230/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.04.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso la quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli:
e Per_1 Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica del decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 19.09.2015 (N. 34037/15 R.G.).
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni: “A) Dichiarare che, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del ricorso introduttivo del procedimento di modifica delle condizioni dell'atto di separazione, non sussistono i presupposti per la corresponsione da parte del signor di alcun assegno di mantenimento per i figli in favore Pt_1 della signora la quale, parimenti, non sarà più onerata dell'obbligo di provvedere al Pt_2 mantenimento degli stessi;
B) Dichiarare che non ricorrono, in capo ad entrambi i genitori, obblighi di contribuzione alle spese straordinarie riferite alla ai figli, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligazione reciproca sul punto, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del ricorso introduttivo del procedimento di modifica delle condizioni dell'atto di separazione.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 19.09.2015 (N. 34037/15 R.G.), così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03.04.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Tiziana Bongo presso la quale ha eletto domicilio telematico
con i seguenti figli:
e Per_1 Per_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica del decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 19.09.2015 (N. 34037/15 R.G.).
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni: “A) Dichiarare che, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del ricorso introduttivo del procedimento di modifica delle condizioni dell'atto di separazione, non sussistono i presupposti per la corresponsione da parte del signor di alcun assegno di mantenimento per i figli in favore Pt_1 della signora la quale, parimenti, non sarà più onerata dell'obbligo di provvedere al Pt_2 mantenimento degli stessi;
B) Dichiarare che non ricorrono, in capo ad entrambi i genitori, obblighi di contribuzione alle spese straordinarie riferite alla ai figli, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligazione reciproca sul punto, con decorrenza dalla data della sottoscrizione del ricorso introduttivo del procedimento di modifica delle condizioni dell'atto di separazione.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate. Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese legali, essendo le parti assistite dal medesimo difensore.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa del Tribunale di Milano emesso il 19.09.2015 (N. 34037/15 R.G.), così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Nulla sulle spese.
Così deciso in Milano, il 21.05.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato