Art. 7. null ita' della votazione".
Nota all'art. 7:
L'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960 , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 53. - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese".
Nota all'art. 7:
L'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. n. 570/1960 , come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 53. - Decorsa l'ora prevista dall'articolo precedente come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla commissione elettorale mandamentale nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta' a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese".