Decreto cautelare 20 luglio 2020
Decreto presidenziale 31 agosto 2020
Sentenza breve 20 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 20/04/2021, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/04/2021
N. 00524/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00636/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 636 del 2020, proposto da
D.L.G. s.a.s. di AL O' AN & C., VI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Elisa Tomasella e Giorgio Pase, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vittorio VE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Barbara Colla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Conegliano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato AN Pavan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Garofalo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma n. 468/B;
per l'annullamento
1) dell’ordinanza n. 98 del 15 maggio 2020 del Comune di Vittorio VE avente per oggetto “ chiusura passaggio a livello linea Conegliano-Ponte nelle Alpi al km 8+035 ” con la quale veniva ordinata “ a decorrere dal 15/05/2020, per consentire la chiusura definitiva del passaggio a livello posto al Km 8 + 035 della linea Conegliano – Ponte nelle Alpi sulla strada comunale denominata via Podgora, l’istituzione del divieto di transito ai pedoni e a tutti i veicoli, attraverso il passaggio a livello” disponendo altresì “che la U.O. Reti infrastrutturali – Strade sia incaricata alla posa temporanea di una barriera, in attesa di predisporre la nuova recinzione lungo la linea ferroviaria, nonché, in accordo con il Comando di Polizia Locale, alla posa della prescritta e regolare segnaletica stradale di STRADA CHIUSA, di DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli, ed anche i PEDONI, con le indicazioni di DEVIAZIONE sulla viabilità alternativa ”;
2) dell’ordinanza Dirigenziale n. 67 del 19 maggio 2020 del Comune di Conegliano avente per oggetto “ adozione provvedimenti viabilistici in via Cecilia Deganutti/Calderara ”, mediante la quale sono state disposte “ le seguenti prescrizioni per il traffico cittadino: in Via Cecilia Deganutti / Via Calderara l’attraversamento della linea ferroviaria Conegliano - Ponte nelle Alpi è soppresso ”;
3) del provvedimento del Comune di Conegliano prot. n. 28749 del 30 giugno 2020 avente per oggetto “ provvedimento di revoca, in autotutela, dell’autorizzazione prot. 25508 del 11.06.2020” con il quale viene disposta la “revoca immediata del proprio provvedimento prot. 25508 dell’11.6.2020 che autorizzava la circolazione in deroga all’ordinanza n. 67 del 19.5.2020 esclusivamente per le ditte DL SA e VI SR ”;
4) della nota del Comune di Vittorio VE prot. n. 21578/2020 del 6 luglio 2020, con la quale il predetto Comune comunicava quanto segue: “ al fine di non pregiudicare l'attività e gli interessi economici delle imprese presenti nella zona, mette a disposizione, a far data dal 6 luglio, la Polizia Locale che, verificata la transitabilità effettiva della massicciata, autorizzerà il passaggio di veicoli superiori alle 8 t. Resta inteso che rimane a carico delle ditte l'onere di comunicare con anticipo di almeno un giorno la data e ora di transito del veicolo interessato ”;
5) di ogni altro atto, anche non noto alle ricorrenti, presupposto e/o comunque connesso con quelli impugnati;
nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Vittorio VE, del Comune di Conegliano e di Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenuta in videoconferenza, il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che il difensore delle parti ricorrenti ha dichiarato che, a seguito della realizzazione dell’auspicata viabilità alternativa, l’interesse sotteso alla proposizione della domanda di annullamento risulta pienamente soddisfatto, insistendo quindi per la declaratoria dell’intervenuta cessazione della materia del contendere;
Considerato che il patrocinio delle ricorrenti ha inoltre dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria, cosicché rispetto a quest’ultima deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio in parte qua , salvo richiedere la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese;
Considerato che le resistenti amministrazioni comunali e R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana si sono opposte a quest’ultima richiesta, ravvisando i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
Ritenuta, per quanto sopra, la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio nella presente sede camerale, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
Ritenuto che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di annullamento, e, contestualmente, l’estinzione del giudizio in relazione all’azione risarcitoria;
Ritenuto che ricorrono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite, potendosi apprezzare, a tal fine, la particolare complessità delle questioni, specie fattuali, sottese al gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara, quanto alla domanda di annullamento, la cessazione della materia del contendere e, quanto alla domanda di condanna, l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, tenuta in modalità videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
Filippo ALlari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO