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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/10/2025, n. 3709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3709 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Antonella Paone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13097/2022 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
T R A
, (C.F. ) NATO A NAPOLI IL 25.5.1968 E Parte_1 C.F._1
RESIDENTE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ALLA VIA GIACINTO GIGANTE N. 11, IN PROPRIO E
NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DI (C.F. E P.IVA CP_1 P.IVA_1
) CON SEDE IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ALLA VIA GIACINTO GIGANTE N. 11 E P.IVA_2
(C.F. ) NATA A NAPOLI IL 23.6.1968 E RESIDENTE Parte_2 C.F._2
IN GIUGLIANO IN CAMPANIA ALLA VIALE DELLO SCORPIONE N. 6, ELETTIVAMENTE DOMICILIATI
IN NAPOLI ALLA VIA CARLO POERIO N. 89/A PRESSO LO STUDIO DELL'AVV. RAFFAELE
LOCANTORE, CHE LI RAPPRESENTA E DIFENDE, GIUSTA PROCURA IN ATTI
OPPONENTE
E
COSTITUITA AI SENSI E PER GLI Controparte_2 Controparte_3
EFFETTI DELLA L. 30 APRILE 1999 N. 130, CON SEDE IN ROMA (RM), VIA CURTATONE N. 3,
CAPITALE SOCIALE € 10.000,00 INTERAMENTE VERSATO, CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ROMA RAPPRESENTATA DA P.IVA_3 CP_4
SOCIETÀ DI DIRITTO ITALIANO, CON SEDE IN VERONA, VIALE DELL'AGRICOLTURA N. 7, CAPITALE
SOCIALE EURO 41.280.000 (QUARANTUNOMILIONIDUECENTO-OTTANTAMILA) INTERAMENTE
VERSATO, CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI
VERONA 00390840239, PARTITA I.V.A. , IN VIRTÙ DI PROCURA RILASCIATA DAL SIG. P.IVA_4
ELLA SUA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE UNICO ED AUTENTICATA NELLE CP_5
FIRME PER ATTO DEL DOTT. NOTAIO IN ROMA, REP. N. 10.404 RACC. N. 6320, Controparte_6
E REGISTRATA A ROMA 3 IN DATA 14.04.2021 N. 8714 SERIE 1/T, IN PERSONA DEL DOTT.
IN QUALITÀ DI PROCURATORE SPECIALE DI COME Controparte_7 CP_4
TALE RAPPRESENTANTE DELLA SUDDETTA SOCIETÀ A QUANTO IN APPRESSO LEGITTIMATO GIUSTA
PROCURA SPECIALE AUTENTICATA NELLE FIRME IN DATA 19.10.2022 DAL DOTT.
[...]
(REP. N. 77770 RACC. N. 29100), RAPPRESENTATA E Persona_1 Parte_3
DIFESA, RILASCIATA IN ATTI, DALL'AVVOCATO GIACOMO PI (COD. FISC. CP_8
E CON QUEST'ULTIMO TUTTI ELETTIVAMENTE DOMICILIATI PRESSO IL C.F._3
SUO STUDIO SITO IN AVERSA (CE) ALLA VIA CARLO PISACANE N. 1.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa e memorie conclusionali.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
2. Con atto di citazione regolarmente notificato, gli odierni attori, come indicati in intestazione, hanno spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data
24.11.2022 con il quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di euro 950.179,77.
A sostegno dell'opposizione, ha dedotto: - la carenza di titolarità del credito in capo all'opposta; - nullità parziale del precetto a seguito del provvedimento di sospensione da parte della Corte d'Appello di Napoli dell'esecutorietà (per la parte eccedente €
300.000,00).
2.1. Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale ha spiegato le proprie difese.
3. L'opposizione va rigettata per le ragioni che seguono.
3.1. La doglianza relativa alla carenza di titolarità del credito in capo alla Controparte_2
è infondata.
[...]
Al riguardo si osserva che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5617/2020 pur affermando che l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nel suo contenuto minimo non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario dei crediti in blocco, ha precisato che la norma dell'art. 58, co. 2, TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito, richiamando quanto già affermato con la precedente pronuncia n. 15884/2019.
Nel caso di specie, stando a quanto argomentato dalla stessa parte opponente in memoria n. 2, la parte opposta ha fornito la prova di avvenuta cessione del rapporto con deposito di copia dell'avviso di pubblicazione in GU munito di link all'elenco dei rapporti ceduti.
La circostanza, evidenziata dalla medesima parte, circa la perfetta sovrapponibilità tra la cessione avvenuta in favore della società AL SP srl e quella avvenuta in favore dell'odierna opposta, è superata dal fatto che parte opposta ha allegato anche copia del titolo esecutivo e dichiarazione della cedente di inclusione del credito di cui al precetto opposto nella cessione in blocco. A tal riguardo si richiama l'orientamento della Suprema Corte per il quale: il fatto che la dichiarazione del cedente notiziato dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio e la disponibilità del titolo esecutivo sono elementi documentali rilevanti, potenzialmente decisivi (Cass., Sez. U., 04/05/2017, n. 10790 e succ. conf.) ai fini della prova della legittimazione (Cass. Civ. 10200/2021).
Nel caso di specie la dichiarazione della cedente è stata prodotta in allegato 05 alla memoria n. 2 e, sebbene proveniente da soggetto terzo rispetto al giudizio, è conoscibile quale documento. Al contempo, vi è produzione del titolo, decreto ingiuntivo con annessa ordinanza di concessione della provvisoria esecutività in seno al giudizio di opposizione, all'allegato 02 della memoria n. 2.
Si precisa, riguardo alla dichiarazione, che, differentemente da quanto argomentato da parte opponente, l'opposta ha prodotto la procura notarile del 15.6.2021, in copia conforme, che reca anche la stringa di firma digitale del notaio, a margine di ciascuna pagina, e la stampigliatura della registrazione, dunque completa l'attestazione della cedente, in atti, con copertura della prova dei poteri di firma della sottoscrivente.
La dal suo canto, agisce quale procuratrice, in forza delle procure Pt_4
documentate in giudizio (allegati D ed E) dall'opposta. Al riguardo la questione della mancata allegazione della prova dell'iscrizione in camera di commercio, sollevata a fini di mancata opponibilità a parte opponente, soccombe al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico di chi l'ha eccepita (doveva, in altri termini, chi ha eccepito provare la mancata iscrizione, così da far scattare in capo all'opposta l'onere di provare la conoscenza da parte dell'opponente della procura de qua). Ciò vale in quanto l'iscrizione della procura ha esclusivamente il fine di renderla opponibile a terzi,
facendo scattare una presunzione. Ad ogni modo la censura è superata dal fatto che la conoscenza della procura è stata raggiunta quantomeno in seguito all'instaurazione del presente giudizio, laddove è stata prodotta.
3.2. Quanto al secondo motivo di opposizione parte opponente ha dedotto che nell'atto di precetto opposto non sono menzionati i seguenti provvedimenti giudiziali:
1) La sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3491/2021 pubblicata il 13.12.2021 nel giudizio di opposizione r.g. 11274/2015 (il medesimo nel quale era stata concessa la provvisoria esecutorietà del decreto richiamato ed opposto) con la quale, tra l'altro, era stata rigettata l'opposizione proposta avverso il decreto n. 2873/2015.
2) L'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli pubblicata il 8.6.2022 nella causa d'appello (R.G. 838/2022) introdotta con gravame degli odierni opponenti (doc. 3),
avverso la sentenza di primo grado, con la quale, ai sensi dell'art. 283 c.p.c. è stata sospesa l'efficacia della sentenza impugnata per le somme eccedenti l'importo di €
300.000,00 (doc. 4).
Per l'effetto lamenta che non sussiste alcun attuale titolo (provvisoriamente) esecutivo su cui poter fondare l'esecuzione forzata per € 927.543,60 come invece preannunciata in precetto.
Sul punto l'opposta ha dedotto, sin dalla prima difesa utile, di essere incorsa in errore di stampa, dichiarando di rinunciare all'intimazione per il maggior importo di € 627.543,60
e per l'effetto precisando che l'intimazione di pagamento nei confronti della società
nonché dei sigg. e è limitata alla somma CP_1 Parte_1 Parte_2
di euro 300.000,00 oltre spese e competenze legali, nonché IVA e CPA come previste e dovute per legge.
Tali posizioni assunte dalle parti, a prescindere dagli aspetti formali della procura conferita all'opposta, supportano una pronuncia di cessata materia del contendere.
4. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata in riferimento al primo motivo e, quanto al secondo, va dichiarata la cessata materia del contendere.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono il principio della soccombenza, anche virtuale, e, in ragione della parziale soccombenza, vanno compensate.
Ed invero, posto che il primo motivo è infondato, quanto al secondo è dirimente a stabilire la soccombenza virtuale in capo all'opposta il fatto che la sospensione parziale della provvisoria esecutività del titolo è precedente alla sua emissione e notifica, dunque,
conoscibile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, terza sezione civile, in persona della dott.ssa Antonella
Paone, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 13097/2022 del R.G.A.C.,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione in riferimento al primo motivo;
2) dichiara cessata la materia del contendere in riferimento al secondo motivo, per l'effetto intendendosi l'importo precettato entro i 300.000 euro,
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 19.10.2025
Il GIUDICE
dr.ssa Antonella Paone