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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 13/11/2024, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 1790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DALMASSO DAVIDE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e domanda di cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
MO ON il 01/10/2011 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimo-
1 nio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4 parte II, Serie A, dell'anno
2011; dal matrimonio sono nati i figli (17.7.2011) e (9.5.2013); divenuta la con- Per_1 Per_2
vivenza intollerabile avevano deciso di separarsi alle seguenti condizioni
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
• dichiarare la separazione dei coniugi;
Per_
• le figlie minori , di ancora 12 anni e prossima ai 13 anni, e , di anni 11, verran- Per_1 no affidate ad entrambi i genitori;
pertanto, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ambedue i genitori.
• le minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione ma- terna sita in Vernante (CN), alla Via Rapitun numero 11;
• le minori potranno fare visita al padre ogni qualvolta lo desiderano, previo accordo con la madre;
• salvo diversi accordi tra i genitori, le vacanze natalizie verranno suddivise in modo che le figlie trascorrano con i genitori una settimana comprendente, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno; salvo diversi accordi tra i genitori. Le festività ed i ponti verranno trascorsi dal- le figlie alternativamente con ciascun genitore, così come le vacanze pasquali ove le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale e il giorno di Pasquetta con l'atro, salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze estive, da con- cordarsi entro maggio di ogni anno, verranno suddivise in modo che le figlie trascorrano al- meno 2 settimane anche non consecutive, con ciascun genitore;
Per_
• il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la somma Per_1 di euro 400,00 (duecento/00 a figlia) mensili, somma rivalutata annualmente secondo gli in- dici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche e delle eventuali altre spese straordinarie relative alle figlie come da protocollo del CNF allegato;
• il signor si impegna a farsi carico per intero del rimborso del mutuo nu- Parte_1 mero 8ML1003494396, la signora si impegna a farsi carico per Parte_2 intero del rimborso del mutuo numero 0ML8003018616; i pagamenti avverranno per il trami- te del conto corrente cointestato aperto presso , filiale di Roccavione, Controparte_2 nr. 1000/3383 ove, ciascuno dei coniugi, si impegna ad alimentarlo per le somme via via oc- correnti al rimborso dei mutui a ciascuno di loro riferibili. Ciascuno dei coniugi, inoltre, si impegna sin da subito, a semplice richiesta di uno dei due, a prestare consenso a qualsiasi operazione di modifica del mutuo di pertinenza”.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione e decorso il termine di legge pronunciarsi
– alle medesime condizioni- la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nati dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
2 , n. il 07/01/1974 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 20/11/1982 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/10/2024
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta Bonaudi Presidente
Dott. Natalia Fiorello Giudice relatore
Dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nato a [...] il [...] Parte_1
E
, nato a [...] il [...] Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. DALMASSO DAVIDE che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e domanda di cessazione effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.49 e 51 c.p.c. i sigg.ri e Parte_1 [...]
hanno esposto di aver contratto matrimonio concordatario in Controparte_1
MO ON il 01/10/2011 , optando per il regime di separazione dei beni, matrimo-
1 nio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 4 parte II, Serie A, dell'anno
2011; dal matrimonio sono nati i figli (17.7.2011) e (9.5.2013); divenuta la con- Per_1 Per_2
vivenza intollerabile avevano deciso di separarsi alle seguenti condizioni
“Voglia il Tribunale Ill.mo,
• dichiarare la separazione dei coniugi;
Per_
• le figlie minori , di ancora 12 anni e prossima ai 13 anni, e , di anni 11, verran- Per_1 no affidate ad entrambi i genitori;
pertanto, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da ambedue i genitori.
• le minori avranno collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione ma- terna sita in Vernante (CN), alla Via Rapitun numero 11;
• le minori potranno fare visita al padre ogni qualvolta lo desiderano, previo accordo con la madre;
• salvo diversi accordi tra i genitori, le vacanze natalizie verranno suddivise in modo che le figlie trascorrano con i genitori una settimana comprendente, ad anni alterni, il Natale o il
Capodanno; salvo diversi accordi tra i genitori. Le festività ed i ponti verranno trascorsi dal- le figlie alternativamente con ciascun genitore, così come le vacanze pasquali ove le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il genitore con cui non hanno trascorso il Natale e il giorno di Pasquetta con l'atro, salvo diverso accordo tra i genitori, le vacanze estive, da con- cordarsi entro maggio di ogni anno, verranno suddivise in modo che le figlie trascorrano al- meno 2 settimane anche non consecutive, con ciascun genitore;
Per_
• il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e la somma Per_1 di euro 400,00 (duecento/00 a figlia) mensili, somma rivalutata annualmente secondo gli in- dici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, delle spese scolastiche e delle eventuali altre spese straordinarie relative alle figlie come da protocollo del CNF allegato;
• il signor si impegna a farsi carico per intero del rimborso del mutuo nu- Parte_1 mero 8ML1003494396, la signora si impegna a farsi carico per Parte_2 intero del rimborso del mutuo numero 0ML8003018616; i pagamenti avverranno per il trami- te del conto corrente cointestato aperto presso , filiale di Roccavione, Controparte_2 nr. 1000/3383 ove, ciascuno dei coniugi, si impegna ad alimentarlo per le somme via via oc- correnti al rimborso dei mutui a ciascuno di loro riferibili. Ciascuno dei coniugi, inoltre, si impegna sin da subito, a semplice richiesta di uno dei due, a prestare consenso a qualsiasi operazione di modifica del mutuo di pertinenza”.
Hanno chiesto pertanto l'omologa della separazione e decorso il termine di legge pronunciarsi
– alle medesime condizioni- la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Giudice delegato ha assegnato termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udien- za e le parti hanno provveduto in conformità.
Il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole.
La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi sono con- formi alla legge e rispondenti agli interessi dei figli minori nati dal matrimonio, di cui si è omesso l'ascolto in quanto manifestamente superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi
2 , n. il 07/01/1974 a CUNEO (CN), Parte_1
E
, n. il 20/11/1982 a CUNEO (CN), Parte_2
alle condizioni dagli stessi concordate nel ricorso e ribadite nelle note depositate ai sensi dell'art 473bis.51 comma 2 cpc e che qui si hanno per integralmente trascritte.
Nulla sulle spese.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 24/10/2024
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott. Natalia Fiorello
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