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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/02/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.
Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4454/2020 avente ad oggetto
“risarcimento danni” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Vincenzo Di Monte, presso il cui studio, sito in Sant'Arpino
(NA) alla Via Marconi n.15, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Pignetti
e dall'avv. Giuseppe Nerone, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in alla Piazza Municipio CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI All'udienza del 18.12.2023 le parti concludevano in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di
C. 1 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che Parte_1 il giorno 10.12.2015, verso le ore 16:30, in mentre attraversava a piedi CP_1 la via S. Nicola, giunta all'altezza del numero civico n.98, era caduta rovinosamente al suolo a causa di una grata di ferro non opportunamente segnalata;
che, in particolare, la grata di ferro era mancante di alcuni ferri e risultava essere coperta da cartacce, dunque, non visibile;
che, a causa della caduta, aveva riportato delle lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale “San Giuseppe Moscati” dove le veniva diagnosticato un “trauma frontale con sospetta frattura ossa nasale, ematoma del gomito sinistro” con prognosi di 20 giorni;
che, a causa del sinistro, aveva riportato un'invalidità temporanea e postumi permanenti quantificabili nella misura del 3-
4% di danno biologico;
che, a mezzo pec, era stato richiesto al CP_1
l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo,
[...] nella misura di € 11.092.40, ed erano stati effettuati tentativi di bonario componimento della lite ma senza sortire alcun effetto.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il affinché Controparte_1 venisse condannato al risarcimento dei danni da lei sofferti, nella misura di
€11.092.40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il convenuto che, contestando la fondatezza in fatto e in CP_1 diritto dell'avversa pretesa, assumeva: che non era stato provato il fatto storico per come descritto nell'atto di citazione;
che non era stato prodotto in giudizio alcun rapporto redatto da autorità intervenute sul posto al momento del presunto incidente;
che la grata metallica era ben visibile in ragione dell'orario in cui la caduta si era verificata;
che la presenza di una grata metallica per lo scolo delle acque su di una strada pubblica costituiva una circostanza prevedibile per qualsiasi utente della strada;
che il comportamento colposo dell'attrice aveva interrotto il nesso di causalità tra la res in custodia e la verificazione dell'evento dannoso;
in relazione al quantum, che i danni erano stati quantificati in modo
C. 2 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA sproporzionato ed in assenza di qualsiasi fondamento probatorio.
Ciò posto, concludeva affinché, fosse integralmente rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse dichiarato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del danno, con proporzionale riduzione del risarcimento in rapporto alla percentuale di responsabilità imputabile alla parte danneggiata, in entrambi i casi, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'attività l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel merito, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data 10.12.2015 la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
trattandosi di sinistro accaduto su strada pubblica, rientrante nella sfera
[...] di custodia e controllo dell'ente comunale.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass.
5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla
C. DI 3 Parte_1 CP_1 CP_1
N R G G M. OT IG APREA cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr.
Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n.
2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010, n° 5658).
C. COMUNE 4 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011,
n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227
c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate
(Cass., 22.3.2011, n. 6550).
In particolare, con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art.
GIULIANO FRANCESCA C. COMUNE 5 CP_1
N.R.G. 4454/2020 - G.M. OT. IG APREA 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass. 11.11.2011 n.
23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n.
2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, la presenza di un tombino non opportunamente segnalato, mancante di alcune parti di ferro e ricoperto da cartacce ubicato sulla via San Nicola del Comune di CP_1
Trattasi di una situazione inerente alla pavimentazione stradale agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si tratta di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche – limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso – rende in CP_1 concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo effettivo (L. 17 agosto
C. 6 Parte_1 CP_1 CP_1
N R G G M. OT IG APREA 1942, n. 1150, art. 41 quinquies come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9), risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia (cfr. Cass. n. 15779/2006; Cass. 20/11/1998, n.
11749Cass., 21/05/1996, n. 4673).
Dalla sua qualità di custode della strada, discendeva, quindi per il CP_1
il potere dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e
[...] sorveglianza della strada e delle sue pertinenze, dovendo escludersi che l'ente locale non potesse oggettivamente provvedervi.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa e, in particolare, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite al bene demaniale in custodia, il quale presentava una reale situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente.
Nella fattispecie in esame, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata dall'attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata e, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n. 11765 del 10.12.2015, in cui viene indicata quale causa dell'infortunio una “trauma da caduta su manto stradale dissestato in ”, CP_1 diagnosticandosi già in quella sede una “trauma regione frontale con sospetta frattura ossa nasali” (cfr. certificato di pronto soccorso, allegato n. 3 del fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità di svolgimento dell'accaduto narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice,
i quali hanno descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'infortunio riportato dalla . Pt_1
C. 7 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, i testi e Testimone_1 da ritenersi attendibili per avere reso dichiarazioni Tes_2 sufficientemente circostanziate e coerenti e per aver assistito ai fatti di causa, confermavano il verificarsi della caduta secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto Testimone_1 personalmente, che, il giorno 10 dicembre 2015, la , mentre camminava Pt_1 da sola in Via S. Nicola in Aversa metteva il piede in una grata metallica coperta da cartacce, cadendo a terra con il corpo in avanti;
in particolare, il teste riconosceva lo stato dei luoghi nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e precisava che il tombino presentava parti metalliche mancanti e, dunque, grate più ampie del normale (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro per cui è causa;
i fatti risalgono al 10/11 dicembre 2015, erano circa le 16:30. Io mi trovavo nella via che parte da piazza S. Nicola…; ad un certo punto abbiamo notato che sul lato opposto della strada stava procedendo a piedi, da sola, la sig.ra . Improvvisamente l'abbiamo vista cadere in avanti;
c'era una grata Parte_1 con delle aperture in cui evidentemente aveva infilato il piede inciampando. C'erano cartacce che coprivano la grata;
abbiamo visto che appena dietro rispetto al punto in cui era caduta,
c'era una grata con delle aperture in cui evidentemente aveva infilato il piede inciampando.
C'erano cartacce che coprivano la grata;
riconosco la grata raffigurata nella fotografia che mi viene esibita” cfr. dichiarazione testimoniale di ). Testimone_1
Le medesime circostanze sono state, poi, confermate anche dal secondo teste escusso, all'udienza del 9.3.2023 (“…sono a conoscenza dei fatti di causa Tes_2 per aver personalmente assistito al sinistro;
…i fatti risalgono al dicembre 2015, era pomeriggio;
ad un certo punto abbiamo notato che sul lato opposto della strada stava procedendo a piedi in direzione dell'ex OPG, da sola, la sig.ra ; …io la Parte_1 conoscevo perché è la madre del il nostro collega che stavamo aspettando;
…l'abbiamo Pt_2 vista improvvisamente cadere in avanti;
…lei disse di essere inciampata indicando la grata.
Effettivamente c'era una grata che mancava di alcuni elementi;
la grata era ricoperta di carte” cfr. dichiarazione testimoniale . Tes_2
C. 8 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA I testi escussi, della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione dell'accadimento dannoso narrato in citazione ed il verificarsi delle lesioni subite dall'attrice a causa della caduta nella grata metallica (tombino) presente sul manto stradale sito in Via S. Nicola in CP_1
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dalla parte attrice all'infortunio per come descritto nella domanda risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. Persona_1
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n.
3492).
Si accerta in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, che la dinamica lesiva descritta in citazione risulta compatibile con le lesioni traumatiche riscontrate.
Il CTU dott. ha rilevato che i postumi invalidanti permanenti Persona_1 derivanti dalla compromissione anatomica e funzionale accertata sono in
C. COMUNE DI 9 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA rapporto causale con la natura e la tipologia dell'evento dannoso dedotto in giudizio, essendosi accertato, in particolare, che “la sintomatologia lamentata, consistente fondamentalmente in: “dolore e limitazione funzionale del gomito sinistro, risulta compatibile con gli esiti delle lesioni subite così come la dinamica del sinistro pertanto riteniamo soddisfatti i “criteri” per l'assegnazione del “nesso di causalità materiale”, risultando soddisfatti i criteri dell'efficienza quantitativa e qualitativa della causa scatenante.
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra la caduta al suolo e lesioni iniziali riportate dalla , nonché del nesso di causalità Pt_1 giuridica intercorrente tra l'evento lesivo ed i postumi stabilizzati del processo patologico.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro descritto nell'atto introduttivo.
Il corredo probatorio, complessivamente considerato, consente ragionevolmente di affermare che le lesioni riportate da parte attrice siano causalmente riconducibili alla caduta determinata dalla irregolarità della grata metallica a copertura del tombino.
La parte attrice ha dunque assolto all'onere probatorio concernente l'evento dannoso (la caduta), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (la grata metallica presente sulla strada demaniale) ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava una situazione di pericolosità, tale da rendere altamente probabile la verificazione dell'incidente effettivamente occorso.
Ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, il non ha Controparte_1 fornito alcun elemento probatorio da cui potersi ricavare che la situazione di pericolo, rappresentata dalla grata metallica presente sul manto stradale, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria
C. DI 10 Parte_1 CP_1 CP_1
N R G G M. OT IG APREA diligenza.
In definitiva, quindi, può affermarsi che il convenuto sia responsabile, CP_1 quale custode dell'area in cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite da per effetto dell'accadimento Parte_1 dannoso.
Nella fattispecie in esame, con riguardo ad eventuali profili di responsabilità dell'utente danneggiato, alla luce del quadro probatorio, può ritenersi sussistente una condizione di concreta imprevedibilità dello stato di pericolo rappresentato dalla grata metallica a copertura del tombino, ricoperta da cartacce, causa dell'evento dannoso che ha coinvolto l'attrice.
È evidente che l'irregolarità in esame, per come descritta dalla testimonianza ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'anomalia del manto stradale che, nella condizione complessivamente descritta dai testi, rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del pedone utente della strada.
Inoltre, nel corso del presente giudizio non è stata fornita alcuna prova volta a dimostrare imprudenza nel comportamento della , considerando la Pt_1 natura imprevedibile del pericolo generato dalla mancanza di parti metalliche della grata ricoperta da cartacce, sita su una strada comunale.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato ex art. 1227 c.c. in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attenzione, non avrebbe potuto evitare il pericolo attesa la natura insidiosa ed impercettibile dello stesso.
Sulla base delle argomentazioni esposte merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico- fisica.
Sul punto occorre precisare che il danno non patrimoniale, quale pregiudizio di carattere non economico, può sussistere – oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge ed in caso di esistenza di una fattispecie di reato – anche
C. COMUNE DI 11 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA nell'ipotesi di lesione di un valore essenziale della persona, costituzionalmente rilevante e quindi tutelato (v. per tutte Cass. SSUU 26972/08).
Tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati rientra certamente il diritto alla salute ex art 32 cost. la cui lesione può generare un pregiudizio alla persona risarcibile consistente, nel caso di specie, nella menomazione peggiorativa dello stato di integrità fisica della vittima in grado di esplicare un'incidenza negativa sulla sua sfera dinamico-relazionale.
Sul punto possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c.,
1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in
C. COMUNE DI 12 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d. Ordinanza
Decalogo).
Va precisato inoltre che, perché possa configurarsi il diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, è necessario che la lesione del bene giuridico sia seria e il pregiudizio conseguente non sia di ridotta rilevanza, assumendo carattere di gravità.
Nel caso di specie, la sindrome dolorosa e le limitazioni funzionali dell'arto superiore sinistro costituiscono un danno alla persona in astratto risarcibile.
Orbene, tale danno è risarcibile anche in concreto atteso che da tale lesione, avente il carattere della gravità necessario ai fini risarcitori, conseguono postumi permanenti valutabili pecuniariamente con il parametro tabellare ed esprimenti l'insieme delle compromissioni dinamico relazionali della vita del soggetto danneggiato ordinariamente derivanti da una tale lesione fisica;
trattasi infatti di postumi aventi una rilevanza tale da tradursi in una modificazione in pejus delle funzioni vitali, delle relazioni, delle abitudini di vita con compromissione peggiorativa nello svolgimento delle attività realizzatrici della persona precedentemente svolte.
Tanto premesso, può, quindi, procedersi alla quantificazione del danno lamentato da parte attrice.
Sul punto il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. dott.
Persona_1
Non vi sono infatti motivi per disattendere le risultanze peritali.
Rispetto al quantum, l'ausiliario ha correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 3%, ed indicando in 1 giorno il periodo di invalidità temporanea totale, in giorni 24 il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% ed in giorni 15 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%.
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione
C. COMUNE DI 13 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs.
209/2006, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo
Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai nettamente dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente
Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola
C. Parte_1 Parte_3
N R G G M. OT IG APREA generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla
Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno
C. DI 15 Parte_1 CP_1 CP_1
N R G G M. OT IG APREA morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione”
(Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza.
Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico. Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Pertanto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 82 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 3121/2017 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 24 di ITP al 75% → € 2.070,00
- gg. 15 di ITP al 50% → € 862,50
- danno biologico permanente al 3% → € 2.798,00
C. COMUNE DI 16 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA Pertanto, va stimato in € 2.932,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 2.798,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di €
5.730,50.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ.
23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ.
4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
C. 17 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, il convenuto CP_1 deve essere condannato a corrispondere alla parte attrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, l'importo complessivo di € 5.730,50
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995
n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto
(10.12.2015), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che,
C. 18 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass.
3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00 - all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice ed al valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione di riferimento.
Vanno definitivamente poste a carico del convenuto le spese relative CP_1 alla C.T.U. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in persona del Giudice, Dott. Luigi
Aprea, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, della somma di € 5.730,50, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese processuali che si liquidano in € Parte_1
237,00 per spese ed € 2.500,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Vincenzo Di Monte, dichiaratosi antistatario;
C. 19 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA • pone definitivamente a carico del le spese Controparte_2
di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa in data 26/02/2025
Il Giudice dott. Luigi Aprea
C. COMUNE DI AVERSA 20 Parte_1
N R G G M. OT. IG APREA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.
Luigi Aprea, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta R.G. 4454/2020 avente ad oggetto
“risarcimento danni” e pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 citazione, dall'avv. Vincenzo Di Monte, presso il cui studio, sito in Sant'Arpino
(NA) alla Via Marconi n.15, è elettivamente domiciliata
PARTE ATTRICE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 di mandato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Domenico Pignetti
e dall'avv. Giuseppe Nerone, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in alla Piazza Municipio CP_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI All'udienza del 18.12.2023 le parti concludevano in conformità dei propri scritti difensivi e la causa veniva riservata in decisione con la concessione del termine ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive e ciò in ossequio al dettato normativo di
C. 1 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., così come modificato con l. 69/2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva: che Parte_1 il giorno 10.12.2015, verso le ore 16:30, in mentre attraversava a piedi CP_1 la via S. Nicola, giunta all'altezza del numero civico n.98, era caduta rovinosamente al suolo a causa di una grata di ferro non opportunamente segnalata;
che, in particolare, la grata di ferro era mancante di alcuni ferri e risultava essere coperta da cartacce, dunque, non visibile;
che, a causa della caduta, aveva riportato delle lesioni personali tali da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso dell'ospedale “San Giuseppe Moscati” dove le veniva diagnosticato un “trauma frontale con sospetta frattura ossa nasale, ematoma del gomito sinistro” con prognosi di 20 giorni;
che, a causa del sinistro, aveva riportato un'invalidità temporanea e postumi permanenti quantificabili nella misura del 3-
4% di danno biologico;
che, a mezzo pec, era stato richiesto al CP_1
l'integrale risarcimento di tutti i danni patiti a seguito del sinistro de quo,
[...] nella misura di € 11.092.40, ed erano stati effettuati tentativi di bonario componimento della lite ma senza sortire alcun effetto.
Tanto premesso ed esposto, conveniva in giudizio il affinché Controparte_1 venisse condannato al risarcimento dei danni da lei sofferti, nella misura di
€11.092.40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva il convenuto che, contestando la fondatezza in fatto e in CP_1 diritto dell'avversa pretesa, assumeva: che non era stato provato il fatto storico per come descritto nell'atto di citazione;
che non era stato prodotto in giudizio alcun rapporto redatto da autorità intervenute sul posto al momento del presunto incidente;
che la grata metallica era ben visibile in ragione dell'orario in cui la caduta si era verificata;
che la presenza di una grata metallica per lo scolo delle acque su di una strada pubblica costituiva una circostanza prevedibile per qualsiasi utente della strada;
che il comportamento colposo dell'attrice aveva interrotto il nesso di causalità tra la res in custodia e la verificazione dell'evento dannoso;
in relazione al quantum, che i danni erano stati quantificati in modo
C. 2 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA sproporzionato ed in assenza di qualsiasi fondamento probatorio.
Ciò posto, concludeva affinché, fosse integralmente rigettata la pretesa attorea;
in subordine, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, affinché fosse dichiarato il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del danno, con proporzionale riduzione del risarcimento in rapporto alla percentuale di responsabilità imputabile alla parte danneggiata, in entrambi i casi, con vittoria di spese di lite.
Espletata l'attività l'istruttoria attraverso l'audizione di due testi di parte attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica medico-legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.12.2024.
La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
Nel merito, parte attrice ha invocato, in ordine alle lesioni subite nel sinistro occorso in data 10.12.2015 la responsabilità ex art. 2051 c.c. del CP_1
trattandosi di sinistro accaduto su strada pubblica, rientrante nella sfera
[...] di custodia e controllo dell'ente comunale.
Vanno prima di tutto esposti i consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cose in custodia.
In materia, la Suprema Corte con sentenza n.2094/2013 ha statuito che “i principi giuridici che governano la materia possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso” (cfr. Cass.
7.04.2010 n. 8229; Cass. 19.02.2008 n. 4279; Cass.
5.12 2008 n. 828811).
La funzione della norma di cui all'art. 2051 c.c. è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla
C. DI 3 Parte_1 CP_1 CP_1
N R G G M. OT IG APREA cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta (Cass. civ., Sez. III, 19 maggio 2011, n° 11016).
La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta), comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (cfr.
Cass. 19.02.2008 n. 4279).
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051
c.c., richiede, pertanto, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore solo del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il legame causale (Cass. civ., Sez. III, 5 maggio 2013, n. 2660).
La sussistenza di tale forma di responsabilità è dunque incentrata sull'accertamento del nesso di causalità fra danno e la res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, può dirsi integrata ove, per un verso, sia comprovato il nesso eziologico fra cosa custodita e detrimento patito e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato il caso fortuito, inteso quale fattore interruttivo del nesso causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n.
2660/2013, n. 20619/2014).
Infatti, per aversi caso fortuito occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un'efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento
(Cass. civ., Sez. III, 9 marzo 2010, n° 5658).
C. COMUNE 4 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA Se ne inferisce che il disposto normativo dell'art. 2051 c.c. non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale quale elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità dovendo quindi dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. (Cass. civ., Sez. 6-3, 11 marzo 2011,
n. 5910).
Su tale responsabilità può influire certamente la condotta della stessa vittima, la quale può assumere efficacia causale esclusiva (con esclusione quindi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.), però, soltanto ove possa qualificarsi abnorme e cioè estranea al novero delle possibilità attuali congruamente prevedibili in relazione al contesto;
diversamente, la condotta stessa potrà rilevare ai fini del concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227
c.c., secondo le circostanze del caso da apprezzarsi dal giudice di merito e incensurabili in sede di legittimità purché congruamente e logicamente motivate
(Cass., 22.3.2011, n. 6550).
In particolare, con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro ex art. 2051 c.c. gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2094/2013, ha precisato che “a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere integra proprio lo status di custode;
b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
c) l'ente proprietario non può far nulla solo quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito;
d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art.
GIULIANO FRANCESCA C. COMUNE 5 CP_1
N.R.G. 4454/2020 - G.M. OT. IG APREA 2051 c.c. con riferimento alle situazioni di pericolo imminente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non potrà essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere;
e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti” (cfr. Cass. 11.11.2011 n.
23562; Cass.
3.04.2009 n. 8157; Cass. 29.03.2007 n. 7763; Cass.
2.02.2007 n.
2308; Cass. 25.07.2008 n. 20427).
Tanto premesso in diritto, nel caso di specie, a fondamento della domanda proposta, viene allegata, quale causa del sinistro, la presenza di un tombino non opportunamente segnalato, mancante di alcune parti di ferro e ricoperto da cartacce ubicato sulla via San Nicola del Comune di CP_1
Trattasi di una situazione inerente alla pavimentazione stradale agevolmente verificabile dalla P.A., in particolare, considerando che si tratta di un bene del demanio stradale comunale destinato ad essere abitualmente utilizzato a piedi, che per le sue caratteristiche intrinseche – limitata estensione e ubicazione all'interno del perimetro urbano delimitato dallo stesso – rende in CP_1 concreto possibile l'esercizio del controllo e della vigilanza sul bene inteso quale potere di fatto sulla cosa stessa.
La giurisprudenza di legittimità, in relazione all'individuazione dei criteri su cui fondare l'inquadramento della fattispecie concreta nell'ambito della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., ha avuto modo di precisare proprio con riferimento a sinistri occorsi sul manto stradale di enti comunali, che l'ubicazione della strada del demanio stradale all'interno della perimetrazione del centro abitato, costituisce una figura sintomatica della possibilità per l'ente pubblico di esercitare sulla stessa un potere di controllo effettivo (L. 17 agosto
C. 6 Parte_1 CP_1 CP_1
N R G G M. OT IG APREA 1942, n. 1150, art. 41 quinquies come modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 4; D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9), risultando certamente più agevole il controllo e gravando sulla p.a. un obbligo di manutenzione e custodia (cfr. Cass. n. 15779/2006; Cass. 20/11/1998, n.
11749Cass., 21/05/1996, n. 4673).
Dalla sua qualità di custode della strada, discendeva, quindi per il CP_1
il potere dovere di provvedere alla manutenzione, gestione e
[...] sorveglianza della strada e delle sue pertinenze, dovendo escludersi che l'ente locale non potesse oggettivamente provvedervi.
Dall'attività istruttoria svolta emerge un quadro probatorio che consente di ritenere dimostrata la sussistenza del fatto storico posto a fondamento della pretesa e, in particolare, la riconducibilità eziologica delle lesioni personali subite al bene demaniale in custodia, il quale presentava una reale situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile la verificazione dell'incidente.
Nella fattispecie in esame, può ritenersi adeguatamente provata la dinamica del sinistro narrata dall'attrice nell'atto introduttivo, trovando tale descrizione conferma nell'escussione testimoniale, nella espletata consulenza tecnica d'ufficio oltre che nella documentazione processuale allegata e, in particolare, nel referto ospedaliero di pronto soccorso.
Innanzitutto, l'effettiva sussistenza delle lesioni traumatiche quale danno-evento posto a fondamento della pretesa risarcitoria trova riscontro nel referto di pronto soccorso n. 11765 del 10.12.2015, in cui viene indicata quale causa dell'infortunio una “trauma da caduta su manto stradale dissestato in ”, CP_1 diagnosticandosi già in quella sede una “trauma regione frontale con sospetta frattura ossa nasali” (cfr. certificato di pronto soccorso, allegato n. 3 del fascicolo di parte attrice).
Sul piano dei rilievi probatori, le modalità di svolgimento dell'accaduto narrate nella domanda vengono confermate dalle dichiarazioni dei testi di parte attrice,
i quali hanno descritto con precisione le circostanze di tempo e luogo nell'ambito delle quali avveniva l'infortunio riportato dalla . Pt_1
C. 7 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA In particolare, quanto alla dinamica del sinistro, i testi e Testimone_1 da ritenersi attendibili per avere reso dichiarazioni Tes_2 sufficientemente circostanziate e coerenti e per aver assistito ai fatti di causa, confermavano il verificarsi della caduta secondo le modalità allegate da parte attrice nell'atto introduttivo.
A riguardo, il teste ha dichiarato, per averlo visto Testimone_1 personalmente, che, il giorno 10 dicembre 2015, la , mentre camminava Pt_1 da sola in Via S. Nicola in Aversa metteva il piede in una grata metallica coperta da cartacce, cadendo a terra con il corpo in avanti;
in particolare, il teste riconosceva lo stato dei luoghi nelle fotografie allegate al fascicolo di parte attrice e precisava che il tombino presentava parti metalliche mancanti e, dunque, grate più ampie del normale (“sono a conoscenza dei fatti di causa per aver personalmente assistito al sinistro per cui è causa;
i fatti risalgono al 10/11 dicembre 2015, erano circa le 16:30. Io mi trovavo nella via che parte da piazza S. Nicola…; ad un certo punto abbiamo notato che sul lato opposto della strada stava procedendo a piedi, da sola, la sig.ra . Improvvisamente l'abbiamo vista cadere in avanti;
c'era una grata Parte_1 con delle aperture in cui evidentemente aveva infilato il piede inciampando. C'erano cartacce che coprivano la grata;
abbiamo visto che appena dietro rispetto al punto in cui era caduta,
c'era una grata con delle aperture in cui evidentemente aveva infilato il piede inciampando.
C'erano cartacce che coprivano la grata;
riconosco la grata raffigurata nella fotografia che mi viene esibita” cfr. dichiarazione testimoniale di ). Testimone_1
Le medesime circostanze sono state, poi, confermate anche dal secondo teste escusso, all'udienza del 9.3.2023 (“…sono a conoscenza dei fatti di causa Tes_2 per aver personalmente assistito al sinistro;
…i fatti risalgono al dicembre 2015, era pomeriggio;
ad un certo punto abbiamo notato che sul lato opposto della strada stava procedendo a piedi in direzione dell'ex OPG, da sola, la sig.ra ; …io la Parte_1 conoscevo perché è la madre del il nostro collega che stavamo aspettando;
…l'abbiamo Pt_2 vista improvvisamente cadere in avanti;
…lei disse di essere inciampata indicando la grata.
Effettivamente c'era una grata che mancava di alcuni elementi;
la grata era ricoperta di carte” cfr. dichiarazione testimoniale . Tes_2
C. 8 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA I testi escussi, della cui attendibilità non è sorto motivo di dubitare, hanno dunque confermato, con dichiarazioni univoche e concordanti, la ricostruzione dell'accadimento dannoso narrato in citazione ed il verificarsi delle lesioni subite dall'attrice a causa della caduta nella grata metallica (tombino) presente sul manto stradale sito in Via S. Nicola in CP_1
Le dichiarazioni testimoniali relative alla riconducibilità eziologica delle lesioni personali riportate dalla parte attrice all'infortunio per come descritto nella domanda risultano poi corroborate dalla consulenza tecnica medico-legale del dott. Persona_1
Sul piano degli elementi probatori relativi alla dinamica del sinistro ed alla sue conseguenze pregiudizievoli oggetto di valutazione giudiziale nel caso di specie occorre precisare che, coerentemente con quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso. Di modo che, soltanto nel caso in cui i rilievi all'operato del consulente tecnico avanzati dopo il deposito della relazione (e che, quindi, non hanno ricevuto risposta nella stessa) si presentino specifici, puntuali e suffragati da elementi di prova, il giudice, che ritiene di uniformarsi al parere del consulente tecnico, non può sottrarsi al dovere di esporre le ragioni per le quali ha ritenuto infondati i medesimi rilievi (Cass. 9/12/1995 n.12630; 7.6.2000, n. 7716; 11.3.2002 n.
3492).
Si accerta in consulenza, sulla base della documentazione sanitaria allegata e di un esame obiettivo del soggetto danneggiato, che la dinamica lesiva descritta in citazione risulta compatibile con le lesioni traumatiche riscontrate.
Il CTU dott. ha rilevato che i postumi invalidanti permanenti Persona_1 derivanti dalla compromissione anatomica e funzionale accertata sono in
C. COMUNE DI 9 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA rapporto causale con la natura e la tipologia dell'evento dannoso dedotto in giudizio, essendosi accertato, in particolare, che “la sintomatologia lamentata, consistente fondamentalmente in: “dolore e limitazione funzionale del gomito sinistro, risulta compatibile con gli esiti delle lesioni subite così come la dinamica del sinistro pertanto riteniamo soddisfatti i “criteri” per l'assegnazione del “nesso di causalità materiale”, risultando soddisfatti i criteri dell'efficienza quantitativa e qualitativa della causa scatenante.
La consulenza tecnica medico-legale espletata nel corso del processo, unitamente alle risultanze probatorie precedentemente analizzate, consente di ritenere dimostrata, l'ammissibilità del nesso di causalità materiale tra la caduta al suolo e lesioni iniziali riportate dalla , nonché del nesso di causalità Pt_1 giuridica intercorrente tra l'evento lesivo ed i postumi stabilizzati del processo patologico.
Dall'istruttoria emerge, quindi, che le conseguenze pregiudizievoli derivate dall'evento dannoso risultano per dinamica lesiva, momento di evidenziazione clinica, evoluzione riparativa e documentazione esibita compatibili con la ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro descritto nell'atto introduttivo.
Il corredo probatorio, complessivamente considerato, consente ragionevolmente di affermare che le lesioni riportate da parte attrice siano causalmente riconducibili alla caduta determinata dalla irregolarità della grata metallica a copertura del tombino.
La parte attrice ha dunque assolto all'onere probatorio concernente l'evento dannoso (la caduta), il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (la grata metallica presente sulla strada demaniale) ed il fatto che lo stato dei luoghi presentava una situazione di pericolosità, tale da rendere altamente probabile la verificazione dell'incidente effettivamente occorso.
Ai fini dell'esclusione della sua responsabilità, il non ha Controparte_1 fornito alcun elemento probatorio da cui potersi ricavare che la situazione di pericolo, rappresentata dalla grata metallica presente sul manto stradale, sia stata cagionata da un evento non prevedibile, né evitabile con l'uso dell'ordinaria
C. DI 10 Parte_1 CP_1 CP_1
N R G G M. OT IG APREA diligenza.
In definitiva, quindi, può affermarsi che il convenuto sia responsabile, CP_1 quale custode dell'area in cui si verificava il sinistro, delle conseguenze pregiudizievoli patite da per effetto dell'accadimento Parte_1 dannoso.
Nella fattispecie in esame, con riguardo ad eventuali profili di responsabilità dell'utente danneggiato, alla luce del quadro probatorio, può ritenersi sussistente una condizione di concreta imprevedibilità dello stato di pericolo rappresentato dalla grata metallica a copertura del tombino, ricoperta da cartacce, causa dell'evento dannoso che ha coinvolto l'attrice.
È evidente che l'irregolarità in esame, per come descritta dalla testimonianza ed emergente dalla documentazione fotografica allegata, è da ritenersi un'anomalia del manto stradale che, nella condizione complessivamente descritta dai testi, rende il pericolo non adeguatamente percepibile, né altrimenti prevedibile pur con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza da parte del pedone utente della strada.
Inoltre, nel corso del presente giudizio non è stata fornita alcuna prova volta a dimostrare imprudenza nel comportamento della , considerando la Pt_1 natura imprevedibile del pericolo generato dalla mancanza di parti metalliche della grata ricoperta da cartacce, sita su una strada comunale.
Non è quindi configurabile un concorso di colpa del soggetto danneggiato ex art. 1227 c.c. in quanto questi, pur con l'osservanza dell'ordinaria diligenza ed attenzione, non avrebbe potuto evitare il pericolo attesa la natura insidiosa ed impercettibile dello stesso.
Sulla base delle argomentazioni esposte merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute del soggetto danneggiato ed alla compromissione della sua integrità psico- fisica.
Sul punto occorre precisare che il danno non patrimoniale, quale pregiudizio di carattere non economico, può sussistere – oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge ed in caso di esistenza di una fattispecie di reato – anche
C. COMUNE DI 11 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA nell'ipotesi di lesione di un valore essenziale della persona, costituzionalmente rilevante e quindi tutelato (v. per tutte Cass. SSUU 26972/08).
Tra i diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati rientra certamente il diritto alla salute ex art 32 cost. la cui lesione può generare un pregiudizio alla persona risarcibile consistente, nel caso di specie, nella menomazione peggiorativa dello stato di integrità fisica della vittima in grado di esplicare un'incidenza negativa sulla sua sfera dinamico-relazionale.
Sul punto possono richiamarsi i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la quale statuisce che il danno non patrimoniale costituisce una categoria giuridicamente anche se non fenomenologicamente unitaria, con ciò significando che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale è soggetto alle medesime regole e ai medesimi criteri risarcitori (artt. 1223 c.c.,
1226 c.c., 2056 c.c., 2059 c.c.); nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito (principio di integralità del risarcimento), dall'altro, evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici (scongiurando sperequazioni e duplicazioni risarcitorie); in presenza di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di un ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali ad esempio i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico relazionale); in presenza di un danno permanente alla salute la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema del c.d. punto variabile) può essere aumentato solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non può non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in
C. COMUNE DI 12 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA aumento del risarcimento (cfr. Cass. Ord. n. 7513/2018 c.d. Ordinanza
Decalogo).
Va precisato inoltre che, perché possa configurarsi il diritto al risarcimento in capo al soggetto danneggiato, è necessario che la lesione del bene giuridico sia seria e il pregiudizio conseguente non sia di ridotta rilevanza, assumendo carattere di gravità.
Nel caso di specie, la sindrome dolorosa e le limitazioni funzionali dell'arto superiore sinistro costituiscono un danno alla persona in astratto risarcibile.
Orbene, tale danno è risarcibile anche in concreto atteso che da tale lesione, avente il carattere della gravità necessario ai fini risarcitori, conseguono postumi permanenti valutabili pecuniariamente con il parametro tabellare ed esprimenti l'insieme delle compromissioni dinamico relazionali della vita del soggetto danneggiato ordinariamente derivanti da una tale lesione fisica;
trattasi infatti di postumi aventi una rilevanza tale da tradursi in una modificazione in pejus delle funzioni vitali, delle relazioni, delle abitudini di vita con compromissione peggiorativa nello svolgimento delle attività realizzatrici della persona precedentemente svolte.
Tanto premesso, può, quindi, procedersi alla quantificazione del danno lamentato da parte attrice.
Sul punto il Tribunale fa proprie le conclusioni a cui è pervenuto il C.T.U. dott.
Persona_1
Non vi sono infatti motivi per disattendere le risultanze peritali.
Rispetto al quantum, l'ausiliario ha correttamente descritto i postumi permanenti, residuati a carico dell'infortunato, quantificandoli nella misura del 3%, ed indicando in 1 giorno il periodo di invalidità temporanea totale, in giorni 24 il periodo di invalidità temporanea parziale al 75% ed in giorni 15 il periodo di invalidità temporanea parziale al 50%.
Poiché si tratta di lesioni che, pur essendo suscettibili di rientrare nelle cosiddette micropermanenti, non derivano tuttavia da evento dannoso scaturente dalla circolazione di autoveicoli, quanto alla individuazione del criterio di liquidazione
C. COMUNE DI 13 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA del danno biologico così individuato, dunque, non potendo trovare applicazione, nel caso di specie, la disciplina di cui alla legge 57/2001 o al D.Lgs.
209/2006, tra le varie soluzioni elaborate dalla giurisprudenza, ritiene questo
Giudice di aderire a quell'orientamento (invero ormai nettamente dominante) che rapporta il c.d. valore punto alla gravità della menomazione ed all'età del soggetto leso, così da offrire un parametro che, da un lato, sia obiettivamente verificabile e, dall'altro, non escludendo la possibilità di adeguamento al caso concreto, consenta di ricostruire in modo quanto possibile adeguato alla persona offesa il valore umano perduto.
Tale danno biologico può essere quindi liquidato, secondo quanto previsto dalla tabella del Tribunale di Milano, ritenuta applicabile anche presso il presente
Tribunale, in quanto rappresentante la tabella maggiormente diffusa a livello nazionale e in ossequio altresì a quanto affermato anche dalla Cassazione civile a far data dalla pronuncia del 7 giugno 2011 n. 12408, la quale ha stabilito che i criteri di calcolo per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano vadano a costituire il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tale tabella, inoltre, in ossequio alle osservazioni della Suprema Corte (cfr. sent. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), consente la liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Come illustrato nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione del 21 aprile 2021, n. 10579, alla quale si rinvia, le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale rappresentano la concretizzazione in forma di fattispecie della clausola generale di valutazione equitativa del danno di cui all'art. 1226 cod. civ.. La conversione della clausola
C. Parte_1 Parte_3
N R G G M. OT IG APREA generale in ipotesi standardizzate, alla stessa stregua di fattispecie, risponde all'esigenza di preservazione dell'uniformità e prevedibilità delle decisioni a garanzia del fondamentale principio di eguaglianza.
A seguito dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell'11.11.2008, l'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano, ha messo a punto tabelle che prevedono la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute:
- del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
- del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Le ultime tabelle del 2024 contengono la specifica dei valori di tali due tipologie di danno. Tale specifica si è resa necessaria in quanto, come ribadito dalla
Suprema Corte nei suoi più recenti arresti, l'applicazione della Tabella non esonera affatto il giudice dall'obbligo di motivazione in ordine al preventivo necessario accertamento dell'an debeatur (sussistenza e consistenza delle componenti del danno, con prova che può darsi anche in via presuntiva) ed in ordine alla congruità degli importi liquidati, in relazione alle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti nella fattispecie concreta, anche sulla base delle emergenze della consulenza.
In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 9006 del 21.03.22)
La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che il danno
C. DI 15 Parte_1 CP_1 CP_1
N R G G M. OT IG APREA morale non possa ritenersi in re ipsa, ma, trattandosi di un danno immateriale, il ricorso alla prova presuntiva assume un rilievo determinante. Il danneggiato deve allegare i fatti costitutivi del diritto al risarcimento, “con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione”
(Cass. n. 25164/2020).
Il giudice può riconoscere come esistente un certo pregiudizio in tutti i casi in cui si verifichi una determinata lesione, in base alle massime di esperienza.
Queste ultime si traducono in una regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, di scienza o di esperienza, comunemente accettate in un determinato contesto storico. Ciò premesso, al fine di accertare il danno morale è possibile ricorrere al ragionamento probatorio fondato sulle massime di esperienza. Del resto, si tratta dello stesso ragionamento posto alla base del sistema tabellare, a mente del quale ad un certo tipo di lesione corrispondono determinate menomazioni dinamico relazionali, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit. Un criterio logico e presuntivo applicabile è quello di proporzionalità diretta: tanto più grave è la lesione della salute, quanto maggiore sarà il correlato danno morale.
Nel caso di specie, la sussistenza del danno da sofferenza interiore non è stata né allegata, né tanto meno dimostrata, sicché tale voce risarcitoria non può essere liquidata.
Pertanto, tenuto conto delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del sinistro (anni 82 alla stabilizzazione dei postumi: cfr. Cass. civ. 3121/2017 in ordine alla decorrenza del danno biologico di natura permanente soltanto dalla cessazione di quello temporaneo) e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno subito dall'attrice può essere così equitativamente liquidato:
- gg. 24 di ITP al 75% → € 2.070,00
- gg. 15 di ITP al 50% → € 862,50
- danno biologico permanente al 3% → € 2.798,00
C. COMUNE DI 16 Parte_1 CP_1
N R G G M. OT. IG APREA Pertanto, va stimato in € 2.932,50 il ristoro per il danno da invalidità temporanea ed in € 2.798,00 quello per il danno da invalidità permanente, per un totale di €
5.730,50.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno, la misura standard del risarcimento prevista dalle tabelle può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit
(ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ.
23778/2014 e Cass. civ. 24471/2014).
Al riguardo, questo giudice chiarisce di aver ritenuto non ammissibile la personalizzazione del danno in quanto, alla luce delle emergenze processuali, ogni profilo evidenziato da parte attrice ai fini della liquidazione (aspetti anatomo-funzionali e relazionali nonché aspetti di sofferenza soggettiva) risulta già congruamente ristorato con i valori tabellari, in difetto di pregiudizi della qualità della vita diversi ed ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico e la sofferenza morale ad esso correlata.
La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato che “in presenza di un danno permanente alla salute (....) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d'una lesione della salute, o costituisce una conseguenza 'normale' del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico;
ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. 'personalizzazione')” (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. 28988/2019 e, in senso conforme, Cass. civ. 21939/2017; Cass. civ.
4032/2018 e Cass. civ. 7513/2018).
C. 17 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA Nella specie, in relazione alle lesioni subite dall'attrice, non è stata provata la sussistenza di conseguenze dannose che non siano quelle di cui la relazione medica ha tenuto conto, poiché tutti i pregiudizi dinamico-relazionali ordinariamente derivanti dalla compromissione biologica dell'essenza dell'individuo sono da ritenersi debitamente e congruamente inglobati nella valutazione del danno biologico.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, il convenuto CP_1 deve essere condannato a corrispondere alla parte attrice, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, l'importo complessivo di € 5.730,50
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario
(lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cfr., ex multis, Cass., S.U., 17.2.1995
n. 1712, nonché Cass., 10.3.2000, n. 2796).
Pertanto, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto
(10.12.2015), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che,
C. 18 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass.
3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese di lite seguono strettamente la soccombenza di parte convenuta, e sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in relazione al valore della controversia - rientrante nello scaglione delle cause da € 5.200,01 a € 26.000,00 - all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito per la parte attrice ed al valore della controversia prossimo al minimo dello scaglione di riferimento.
Vanno definitivamente poste a carico del convenuto le spese relative CP_1 alla C.T.U. liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD, in persona del Giudice, Dott. Luigi
Aprea, definitivamente pronunziando nella controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1
favore di a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, della somma di € 5.730,50, oltre rivalutazione ed interessi come in parte motiva;
• condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento, in Controparte_1 favore di delle spese processuali che si liquidano in € Parte_1
237,00 per spese ed € 2.500,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% del compenso complessivamente liquidato, con attribuzione all'avv. Vincenzo Di Monte, dichiaratosi antistatario;
C. 19 Parte_1 Controparte_1
N R G G M. OT IG APREA • pone definitivamente a carico del le spese Controparte_2
di CTU, già liquidate con separato decreto.
Così deciso in Aversa in data 26/02/2025
Il Giudice dott. Luigi Aprea
C. COMUNE DI AVERSA 20 Parte_1
N R G G M. OT. IG APREA