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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12417/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12417/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 09.30, innanzi al dott. Sabrina Luperini, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
-per l'avv. CARO SUSANNA Parte_1
-per l'avv. ZURLO RAFFAELE e l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituiti CP_1 dall'avv.ELISA MARINO.
L'Avv. Caro conclude come da ricorso e da note conclusive e contesta quanto dedotto da controparte in merito alla tardività dell'opposizione e rappresenta che l'ordinanza citata da controparte del Tribunale di Modena, non ha funzione nomofilattica e rileva che il Giudice si è già pronunciato sul mancato esperimento della mediazione con ordinanza del 4.09.2024 e rileva che per inerzia dell'opposto il sig. è stato costretto all'introduzione del presente giudizio perché non sono Parte_1 stati prodotti i contratti in sede esecutiva ed anche poi nel presente giudizio. L'Avv. Caro contesta che l'unico dei due contratti depositato, quello del 99, contiene l'offerta A che è tutta vessatoria. L'Avv. Marino insiste nelle conclusioni di cui alla comparsa e alle note conclusive che richiama integralmente, impugnando le avverse deduzioni, richiamando le difese in merito alla tardività dell'opposizione e all'onere in capo all'opponente della mediazione. I difensori rinunciano alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12417/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARO Parte_1 C.F._1
SUSANNA (C.F. ) con elezione di domicilio in VIA PRATESE N. 85 50145 C.F._2
FIRENZE, presso il difensore avv. CARO SUSANNA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURLO RAFFAELE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ORNATI ANDREA ( VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA C.F._3
SPEZIA; elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA SPEZIA presso il difensore avv. ZURLO RAFFAELE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione tardiva Decreto Ingiuntivo da parte del Consumatore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore opponente ha asseritamente proposto opposizione tardiva avverso Parte_1
il Decreto Ingiuntivo n. 1897/2022 RDI, sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, richiamati anche nel provvedimento del
Giudice dell'esecuzione avviata in forza di detto titolo, già esecutivo per non interposta opposizione nei termini.
pagina 2 di 5 Secondo i dettami della Corte di Cassazione di cui alla precitata sentenza n. 9479/2023, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, può essere investito dell'esame delle sole questioni concernenti l'abusività delle clausole contrattuale dalle quale trae origine il credito ingiunto, -unico e necessario oggetto dell'opposizione-, in modo che detto giudice possa eventualmente sospendere ex art. 649 cpc l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale azionato in via esecutiva.
Nel caso di specie l'opponente ha mosso eccezioni di nullità del predetto decreto ingiuntivo ormai precluse (mancata prova del credito, violazione del divieto di anatocismo, usura) ed ha genericamente dedotto la violazione della L. 206/2005 (Codice del Consumo) e la violazione dell'art. 1341, co. II, cc, senza tuttavia indicare in quale modo queste abbiano inciso sulla pretesa creditoria oggetto dell'opposta ingiunzione, lamentando peraltro di non aver potuto neppure esaminare le clausole contrattuali, perché “controparte ad oggi non ha depositato alcun contratto, né quello relativo al primo finanziamento
(1999) né quello relativo al secondo finanziamento (2003)”.
La parte opposta, costituitasi in giudizio ha contestato l'infondatezza dell'opposizione e domandato la concessione di termine per l'avvio della procedura di mediazione, per poi disattendere, per asserita svista,
l'ordine del giudice di avvio della procedura conciliativa, cosicchè, stante anche la ritenuta idoneità dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla parte opponente alla definizione in rito del giudizio, le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni per l'odierna udienza.
L'approfondimento proprio della presente fase, porta tuttavia a ritenere inapplicabili a questo giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione
con la sentenza n. 19596/2020, e, pertanto, a ritenere che, come meglio argomentato dal giudice del
Tribunale di Modena nell'ordinanza 22.01.2024 richiamata in atti, la parte a cui rivolgere l'onere della mediazione, doveva essere la parte opponente e non quella opposta.
Difatti, come si legge nella condivisa richiamata ordinanza:
“…L'opposizione ex art. 650 cpc è per definizione rivolta contro un decreto definitivamente esecutivo ex art.647 cpc.
In tal caso:
-sul piano soggettivo, il creditore non ha alcun interesse ad introdurre il giudizio: non ha pretese da rivolgere al giudice, di cui illustrare le ragioni, ed ha già interrotto la prescrizione notificando il titolo -sicché vengono meno anche le ragioni di ordine testuale richiamate nella SU cit.; E' dunque solo l'opponente titolare dell'effettivo interesse all'introduzione del giudizio;
pagina 3 di 5 -sul piano oggettivo, l'improcedibilità non determina alcun mutamento della sottostante realtà giuridica, che vede già concluso il procedimento giudiziale attivato dal creditore, con l'emissione del titolo giudiziale definitivo.
E' semmai vero il contrario;
perché, a ritenere anche nel caso de qua la revoca dell'ingiunzione conseguente all'improcedibilità dell'opposizione per omessa mediazione, tale effetto sarebbe di tipo modificativo, assimilabile a quello indotto dalla revocazione del titolo di cui agli artt.656- 395 ss cpc;
che è soluzione “non praticabile in via interpretativa, per essere riservato al legislatore il potere di ampliare il catalogo delle ipotesi ad ulteriori casi che ne consentano l'attivazione (Corte Cost., n. 123 del 2017; Cass., 27 ottobre 2015, n. 21912” (Cass n°9479 del 2023, cui si deve la
“procedimentalizzazione” dell'opposizione tardiva del consumatore esecutato in forza di DI), laddove nella specie risulterebbe inammissibilmente conseguente al “mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale”.
L'effetto deflattivo -che costituisce la ragione fondante della mediazione- non può, in tal caso, che riguardare direttamente, ed esclusivamente, l'opposizione, che, ove tardivamente proposta, non ha natura di fase ulteriore del procedimento unitario introdotto dal creditore con il provvedimento monitorio, ma di autonomo giudizio -ciò per altro verso spiega perché si ritiene, in consonanza con le parti, la presente controversia soggetta al rito modificato dal Dlgs n°149 del 2022;
e) All'eventuale improcedibilità dell'opposizione tardiva, pertanto, non consegue la revoca dell'ingiunzione, ma la sua rinforzata stabilizzazione. L'onere di introdurre il procedimento di mediazione compete pertanto all'opponente”.
In melius re perpensa, esclusa l'applicabilità alla fattispecie dei criteri enunciati dalle S.U. con la precitata sentenza 19596/2020, va disattesa la richiesta della parte opponente di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, per improcedibilità del giudizio per mancato avvio della mediazione da parte dell'opposta.
Passando al merito, va rilevato che la parte opponente è venuta meno agli oneri assertivi e probatori cui era chiamata, atteso che ha soltanto genericamente la violazione delle regole del Codice del Consumo e dell'art. 1341 c.c. senza indicare quali delle clausole contrattuali sottoscritte siano abusive e in quale misura il credito ingiunto si siano originato da tali clausole abusive.
Invero, come non ha mancato di eccepire la parte opposta, “La doglianza sulla natura vessatoria delle clausole è palesemente generica, in quanto, a parte un richiamo alla natura vessatoria delle clausole che creano uno squilibrio contrattuale tra il professionista e il consumatore, non sono indicate né le clausole che presenterebbero tale carattere, né il motivo specifico della loro vessatorietà. (cfr.
Tribunale di Salerno, Sentenza n. 974/2023 del 03-03-2023)”
pagina 4 di 5 Del resto nella fattispecie, secondo la regola generale di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., era onere del consumatore di indicare le clausole ritenute vessatorie e di fornire la prova dell'esistenza di un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto in capo al consumatore, onere invece completamente disatteso.
La parte opponente sconta pertanto la carenza delle proprie asserzioni ed allegazioni con il rigetto dell'opposizione.
Nel caso, nonostante il rigetto dell'opposizione, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in ragione della novità della materia oggetto di giudizio ex art. 92, co. II, cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando nel presente giudizio, respinta o assorbita ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 18.05
3 aprile 2025 Il GOT dott. Sabrina Luperini
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12417/2023 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 3 aprile 2025, alle ore 09.30, innanzi al dott. Sabrina Luperini, mediante l'applicativo Team, sono comparsi:
-per l'avv. CARO SUSANNA Parte_1
-per l'avv. ZURLO RAFFAELE e l'avv. ORNATI ANDREA, oggi sostituiti CP_1 dall'avv.ELISA MARINO.
L'Avv. Caro conclude come da ricorso e da note conclusive e contesta quanto dedotto da controparte in merito alla tardività dell'opposizione e rappresenta che l'ordinanza citata da controparte del Tribunale di Modena, non ha funzione nomofilattica e rileva che il Giudice si è già pronunciato sul mancato esperimento della mediazione con ordinanza del 4.09.2024 e rileva che per inerzia dell'opposto il sig. è stato costretto all'introduzione del presente giudizio perché non sono Parte_1 stati prodotti i contratti in sede esecutiva ed anche poi nel presente giudizio. L'Avv. Caro contesta che l'unico dei due contratti depositato, quello del 99, contiene l'offerta A che è tutta vessatoria. L'Avv. Marino insiste nelle conclusioni di cui alla comparsa e alle note conclusive che richiama integralmente, impugnando le avverse deduzioni, richiamando le difese in merito alla tardività dell'opposizione e all'onere in capo all'opponente della mediazione. I difensori rinunciano alla lettura della sentenza. Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c..
Il Giudice
dott. Sabrina Luperini
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12417/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARO Parte_1 C.F._1
SUSANNA (C.F. ) con elezione di domicilio in VIA PRATESE N. 85 50145 C.F._2
FIRENZE, presso il difensore avv. CARO SUSANNA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZURLO RAFFAELE e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
ORNATI ANDREA ( VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA C.F._3
SPEZIA; elettivamente domiciliato in VIA PAOLO EMILIO TAVIANI, 170 19125 LA SPEZIA presso il difensore avv. ZURLO RAFFAELE
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione tardiva Decreto Ingiuntivo da parte del Consumatore
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
L'attore opponente ha asseritamente proposto opposizione tardiva avverso Parte_1
il Decreto Ingiuntivo n. 1897/2022 RDI, sulla scorta dei principi affermati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, richiamati anche nel provvedimento del
Giudice dell'esecuzione avviata in forza di detto titolo, già esecutivo per non interposta opposizione nei termini.
pagina 2 di 5 Secondo i dettami della Corte di Cassazione di cui alla precitata sentenza n. 9479/2023, il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 cpc, può essere investito dell'esame delle sole questioni concernenti l'abusività delle clausole contrattuale dalle quale trae origine il credito ingiunto, -unico e necessario oggetto dell'opposizione-, in modo che detto giudice possa eventualmente sospendere ex art. 649 cpc l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrebbe comportare sul titolo giudiziale azionato in via esecutiva.
Nel caso di specie l'opponente ha mosso eccezioni di nullità del predetto decreto ingiuntivo ormai precluse (mancata prova del credito, violazione del divieto di anatocismo, usura) ed ha genericamente dedotto la violazione della L. 206/2005 (Codice del Consumo) e la violazione dell'art. 1341, co. II, cc, senza tuttavia indicare in quale modo queste abbiano inciso sulla pretesa creditoria oggetto dell'opposta ingiunzione, lamentando peraltro di non aver potuto neppure esaminare le clausole contrattuali, perché “controparte ad oggi non ha depositato alcun contratto, né quello relativo al primo finanziamento
(1999) né quello relativo al secondo finanziamento (2003)”.
La parte opposta, costituitasi in giudizio ha contestato l'infondatezza dell'opposizione e domandato la concessione di termine per l'avvio della procedura di mediazione, per poi disattendere, per asserita svista,
l'ordine del giudice di avvio della procedura conciliativa, cosicchè, stante anche la ritenuta idoneità dell'eccezione di improcedibilità dell'opposizione sollevata dalla parte opponente alla definizione in rito del giudizio, le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni per l'odierna udienza.
L'approfondimento proprio della presente fase, porta tuttavia a ritenere inapplicabili a questo giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, i principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione
con la sentenza n. 19596/2020, e, pertanto, a ritenere che, come meglio argomentato dal giudice del
Tribunale di Modena nell'ordinanza 22.01.2024 richiamata in atti, la parte a cui rivolgere l'onere della mediazione, doveva essere la parte opponente e non quella opposta.
Difatti, come si legge nella condivisa richiamata ordinanza:
“…L'opposizione ex art. 650 cpc è per definizione rivolta contro un decreto definitivamente esecutivo ex art.647 cpc.
In tal caso:
-sul piano soggettivo, il creditore non ha alcun interesse ad introdurre il giudizio: non ha pretese da rivolgere al giudice, di cui illustrare le ragioni, ed ha già interrotto la prescrizione notificando il titolo -sicché vengono meno anche le ragioni di ordine testuale richiamate nella SU cit.; E' dunque solo l'opponente titolare dell'effettivo interesse all'introduzione del giudizio;
pagina 3 di 5 -sul piano oggettivo, l'improcedibilità non determina alcun mutamento della sottostante realtà giuridica, che vede già concluso il procedimento giudiziale attivato dal creditore, con l'emissione del titolo giudiziale definitivo.
E' semmai vero il contrario;
perché, a ritenere anche nel caso de qua la revoca dell'ingiunzione conseguente all'improcedibilità dell'opposizione per omessa mediazione, tale effetto sarebbe di tipo modificativo, assimilabile a quello indotto dalla revocazione del titolo di cui agli artt.656- 395 ss cpc;
che è soluzione “non praticabile in via interpretativa, per essere riservato al legislatore il potere di ampliare il catalogo delle ipotesi ad ulteriori casi che ne consentano l'attivazione (Corte Cost., n. 123 del 2017; Cass., 27 ottobre 2015, n. 21912” (Cass n°9479 del 2023, cui si deve la
“procedimentalizzazione” dell'opposizione tardiva del consumatore esecutato in forza di DI), laddove nella specie risulterebbe inammissibilmente conseguente al “mancato esperimento di un procedimento che non è giurisdizionale”.
L'effetto deflattivo -che costituisce la ragione fondante della mediazione- non può, in tal caso, che riguardare direttamente, ed esclusivamente, l'opposizione, che, ove tardivamente proposta, non ha natura di fase ulteriore del procedimento unitario introdotto dal creditore con il provvedimento monitorio, ma di autonomo giudizio -ciò per altro verso spiega perché si ritiene, in consonanza con le parti, la presente controversia soggetta al rito modificato dal Dlgs n°149 del 2022;
e) All'eventuale improcedibilità dell'opposizione tardiva, pertanto, non consegue la revoca dell'ingiunzione, ma la sua rinforzata stabilizzazione. L'onere di introdurre il procedimento di mediazione compete pertanto all'opponente”.
In melius re perpensa, esclusa l'applicabilità alla fattispecie dei criteri enunciati dalle S.U. con la precitata sentenza 19596/2020, va disattesa la richiesta della parte opponente di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, per improcedibilità del giudizio per mancato avvio della mediazione da parte dell'opposta.
Passando al merito, va rilevato che la parte opponente è venuta meno agli oneri assertivi e probatori cui era chiamata, atteso che ha soltanto genericamente la violazione delle regole del Codice del Consumo e dell'art. 1341 c.c. senza indicare quali delle clausole contrattuali sottoscritte siano abusive e in quale misura il credito ingiunto si siano originato da tali clausole abusive.
Invero, come non ha mancato di eccepire la parte opposta, “La doglianza sulla natura vessatoria delle clausole è palesemente generica, in quanto, a parte un richiamo alla natura vessatoria delle clausole che creano uno squilibrio contrattuale tra il professionista e il consumatore, non sono indicate né le clausole che presenterebbero tale carattere, né il motivo specifico della loro vessatorietà. (cfr.
Tribunale di Salerno, Sentenza n. 974/2023 del 03-03-2023)”
pagina 4 di 5 Del resto nella fattispecie, secondo la regola generale di riparto degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., era onere del consumatore di indicare le clausole ritenute vessatorie e di fornire la prova dell'esistenza di un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto in capo al consumatore, onere invece completamente disatteso.
La parte opponente sconta pertanto la carenza delle proprie asserzioni ed allegazioni con il rigetto dell'opposizione.
Nel caso, nonostante il rigetto dell'opposizione, sussistono giustificati motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite, anche in ragione della novità della materia oggetto di giudizio ex art. 92, co. II, cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando nel presente giudizio, respinta o assorbita ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede:
RIGETTA l'opposizione;
COMPENSA interamente le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.Verbale chiuso alle ore 18.05
3 aprile 2025 Il GOT dott. Sabrina Luperini
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