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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/04/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11776/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11766/2024 R.G.
TRA
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minorenne Parte_1
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Raffaele Pacilio e dall'avv. Concetta Persona_1
Poziello
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappr. Controparte_1
e dif. come in atti dal funzionario dott. Massimiliano Fiore
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di frequenza
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minorenne ha convenuto in giudizio l chiedendo la condanna del Persona_1 CP_2
resistente al pagamento della somma di euro 626,00, oltre interessi e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., a titolo di ratei di indennità di frequenza per le mensilità di luglio 2023 e agosto dell'anno 2023.
Ella ha concluso, dunque, per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali per il pagamento della prestazione. Allo stesso tempo, i ricorrenti hanno depositato documentazione proveniente dal centro di riabilitazione MDH Center da cui si evince lo svolgimento di trattamento riabilitativo da parte della minorenne Persona_1
per i mesi di luglio 2023 e agosto 2023. Al riguardo, occorre precisare che la minore ha svolto n. 2 trattamenti per il mese di luglio (giorni 4,18) e n. 2 trattamenti per il mese di agosto (giorni 1,29). Pertanto, considerato che, come documentato in atti dallo stesso , CP_2
nei mesi di giugno 2023 e settembre 2023 la minore ha svolto n. 4 giorni di terapia con cadenza di una seduta alla settimana, può considerarsi configurato il requisito della frequenza continuativa o periodica con lo svolgimento di 2 sedute per mese a luglio ed agosto, nel numero comunque di massimo 1 alla settimana, anche in virtù della circostanza che si tratta di mesi estivi in cui si manifesta il diritto al godimento di ferie sia da parte dei
2 soggetti ricorrenti sia da parte dei lavoratori del centro riabilitativo, il quale avrebbe potuto osservare dei giorni di sospensione delle attività. Sul punto, infatti, giova rammentare che la
L. 11 ottobre 1990, n. 289, riguardante l'istituzione dell'indennità di frequenza per i minori invalidi individua, all'art. 1, comma 1, i soggetti beneficiari, cioè i mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonchè ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e al secondo comma stabilisce che la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
La stessa norma prevede, inoltre, al terzo comma che l'indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, precisando, al successivo quarto comma, che il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma primo, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
Ad avviso della giurisprudenza, dunque, “il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dalla L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dalla stessa L. n. 289 del 1990, art. 2, commi 3 e 4, - per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza” (Cassazione civile sez. VI,
04/04/2014, n.7919).
Alla luce di quanto esposto, può considerarsi soddisfatto il requisito della frequenza per i mesi di luglio 2023 ed agosto 2023.
CP_ Dal canto suo, l' previdenziale ha motivato il mancato pagamento dei suddetti importi esclusivamente sull'assunto dell'insussistenza di tale requisito.
In assenza della prova della corresponsione dei ratei in questione, pertanto, l' deve CP_4
essere condannato al pagamento della somma richiesta in ricorso.
3 Venendo al quantum, l'ente previdenziale deve essere condannato al pagamento della somma di euro 626,00 sulla scorta dei conteggi formulati da parte ricorrente, coerenti con la normativa applicabile e immuni da vizi logici e ontologici, oltre che non specificamente contestati.
Per quanto concerne, invece, l'applicazione dell'art. 1224, comma 2 c.c. nei confronti dell' , quest'ultimo deve essere condannato al pagamento dell'indennità oggetto del CP_2
giudizio, oltre interessi da calcolare sulle somme ancora dovute dal 121° giorno successivo a quello di maturazione e fino al saldo. In base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.
412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, infatti, l'importo degli interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di parte CP_2
ricorrente della somma di euro 626,00, oltre accessori come per legge, per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte CP_2
ricorrente che si liquidano in euro 251,00 oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai difensori costituiti.
Aversa, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31.3.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11766/2024 R.G.
TRA
, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minorenne Parte_1
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Raffaele Pacilio e dall'avv. Concetta Persona_1
Poziello
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t., rappr. Controparte_1
e dif. come in atti dal funzionario dott. Massimiliano Fiore
RESISTENTE
OGGETTO: ratei indennità di frequenza
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale della figlia minorenne ha convenuto in giudizio l chiedendo la condanna del Persona_1 CP_2
resistente al pagamento della somma di euro 626,00, oltre interessi e maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., a titolo di ratei di indennità di frequenza per le mensilità di luglio 2023 e agosto dell'anno 2023.
Ella ha concluso, dunque, per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Si è costituito in giudizio l' , il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CP_2
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha prodotto idonea documentazione attestante la sussistenza dei requisiti sanitari e reddituali per il pagamento della prestazione. Allo stesso tempo, i ricorrenti hanno depositato documentazione proveniente dal centro di riabilitazione MDH Center da cui si evince lo svolgimento di trattamento riabilitativo da parte della minorenne Persona_1
per i mesi di luglio 2023 e agosto 2023. Al riguardo, occorre precisare che la minore ha svolto n. 2 trattamenti per il mese di luglio (giorni 4,18) e n. 2 trattamenti per il mese di agosto (giorni 1,29). Pertanto, considerato che, come documentato in atti dallo stesso , CP_2
nei mesi di giugno 2023 e settembre 2023 la minore ha svolto n. 4 giorni di terapia con cadenza di una seduta alla settimana, può considerarsi configurato il requisito della frequenza continuativa o periodica con lo svolgimento di 2 sedute per mese a luglio ed agosto, nel numero comunque di massimo 1 alla settimana, anche in virtù della circostanza che si tratta di mesi estivi in cui si manifesta il diritto al godimento di ferie sia da parte dei
2 soggetti ricorrenti sia da parte dei lavoratori del centro riabilitativo, il quale avrebbe potuto osservare dei giorni di sospensione delle attività. Sul punto, infatti, giova rammentare che la
L. 11 ottobre 1990, n. 289, riguardante l'istituzione dell'indennità di frequenza per i minori invalidi individua, all'art. 1, comma 1, i soggetti beneficiari, cioè i mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonchè ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e al secondo comma stabilisce che la concessione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
La stessa norma prevede, inoltre, al terzo comma che l'indennità di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi, precisando, al successivo quarto comma, che il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma primo, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
Ad avviso della giurisprudenza, dunque, “il diritto all'indennità mensile di frequenza per il minore invalido riconosciuto dalla L. 11 ottobre 1990, n. 289, art. 1, nel caso di frequentazione continuativa o periodica di centri ospedalieri, è attribuito - giusto il limite espressamente previsto dalla stessa L. n. 289 del 1990, art. 2, commi 3 e 4, - per i soli mesi di reale durata del trattamento (riabilitativo o terapeutico) o del corso e, comunque, per i soli periodi in cui risulti soddisfatto il requisito della frequenza” (Cassazione civile sez. VI,
04/04/2014, n.7919).
Alla luce di quanto esposto, può considerarsi soddisfatto il requisito della frequenza per i mesi di luglio 2023 ed agosto 2023.
CP_ Dal canto suo, l' previdenziale ha motivato il mancato pagamento dei suddetti importi esclusivamente sull'assunto dell'insussistenza di tale requisito.
In assenza della prova della corresponsione dei ratei in questione, pertanto, l' deve CP_4
essere condannato al pagamento della somma richiesta in ricorso.
3 Venendo al quantum, l'ente previdenziale deve essere condannato al pagamento della somma di euro 626,00 sulla scorta dei conteggi formulati da parte ricorrente, coerenti con la normativa applicabile e immuni da vizi logici e ontologici, oltre che non specificamente contestati.
Per quanto concerne, invece, l'applicazione dell'art. 1224, comma 2 c.c. nei confronti dell' , quest'ultimo deve essere condannato al pagamento dell'indennità oggetto del CP_2
giudizio, oltre interessi da calcolare sulle somme ancora dovute dal 121° giorno successivo a quello di maturazione e fino al saldo. In base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l.
412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, infatti, l'importo degli interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di parte CP_2
ricorrente della somma di euro 626,00, oltre accessori come per legge, per le causali di cui in motivazione;
b) Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio in favore di parte CP_2
ricorrente che si liquidano in euro 251,00 oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in solido ai difensori costituiti.
Aversa, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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