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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/06/2025, n. 923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 923 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4218/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bottaro Silvia Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bovo Gilda Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora e il signor Controparte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Monselice al n.56, Parte II, Serie A, Parte_1 ordinando l'annotazione della sentenza.
2. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio , diciasettenne, con collocamento Persona_1 presso la madre e assegnare a quest'ultima la casa familiare con tutti gli arredi e corredi fino al 31 agosto
2025, e successivamente collocare il minore presso il padre e a lui assegnare la casa familiare con tutti gli arredi dal 1° settembre 2025.
3. Stabilire che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento di pari ad € 500,00 Per_1
mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
pagina 1 di 4 Protocollo del Tribunale di Padova fino al 31 agosto 2025. L'assegno unico universale per i figli, fino al 31 agosto 2025, seguirà la regola generale e pertanto sarà diviso al 50% tra i genitori.
4. Prevedere che il signor , fino al 31 agosto 2025, possa stare con il figlio con le modalità Parte_1
descritte nel piano genitoriale dallo stesso depositato (doc.21 ) e, in ogni caso, con il più ampio Pt_1
diritto di visita.
5. Stabilire che il signor versi il contributo di € 500,00 mensili in favore della signora Parte_1 CP_1
fino al 31 agosto 2025.
6. Stabilire che dal 1° settembre 2025 il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario di , Per_1
e si faccia carico anche del 100% delle sue spese straordinarie, senza alcuna contribuzione da parte della madre. Il sig. , da 1° settembre 2025, percepirà l'assegno unico universale per i figli al 100%, e Pt_1
sarà fiscalmente al 100% a carico suo. La presente pattuizione tiene conto del fatto che il padre ha i Per_1
mezzi necessari per mantenere da solo il figlio diciasettenne, e ciò anche a seguito di accordi economici in passato raggiunti con la madre, la quale invece dal 1° settembre 2025 dovrà trasferirsi a vivere altrove e far fronte da sola ai costi per una nuova soluzione abitativa e per mantenersi, cessando da tale data ogni contributo del sig. in suo favore. Parte_1
7. Stabilire che, dal 1° settembre 2025, la sig.ra possa stare con il figlio secondo il più ampio CP_1 Per_1
diritto di visita e senza la necessità di prevedere particolari pattuizioni in questa sede, stante il fatto che il figlio compirà 18 anni il 14.6.2026 e che anche finora il diritto di visita è stato gestito dagli ex coniugi in modo libero, senza problematiche fra gli stessi nel rispetto dei reciproci impegni e delle volontà del figlio.
8. Stabilire che non è previsto nessun assegno tra i coniugi che sono economicamente autosufficienti.
9. Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.5.2024 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in data 8.8.1992 in Monselice (PD) con , che dal matrimonio sono nati due Controparte_1
figli, (in data 31.12.1992) maggiorenne ed economicamente autosufficiente e (in data Per_2 Per_1
14.6.2008); rilevato che, con sentenza n. 984/2023, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In data 3.1.2025 si costituiva, aderendo alla domanda di divorzio e concludendo quanto al Controparte_1
resto come da relativa comparsa.
pagina 2 di 4 A seguito di un'istanza di differimento udienza, le parti depositavano note contenenti le conclusioni congiunte di divorzio e le dichiarazioni sottoscritte coniugi che intendevano rinunciare alla comparizione personale.
Il Giudice delegato disponeva quindi che l'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte;
all'esito dell'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di divorzio va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis.51, II comma, c.p.c., del 9.5.2023, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Atteso l'esito della lite, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Controparte_1
contratto il 8.8.1992 in Monselice (PD) e trascritto nel relativo registro parte II Parte_1
serie A n.56 anno 1992 del Comune di Monselice (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4218/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Bottaro Silvia Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Bovo Gilda Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la signora e il signor Controparte_1
, trascritto nei registri dello stato civile del comune di Monselice al n.56, Parte II, Serie A, Parte_1 ordinando l'annotazione della sentenza.
2. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio , diciasettenne, con collocamento Persona_1 presso la madre e assegnare a quest'ultima la casa familiare con tutti gli arredi e corredi fino al 31 agosto
2025, e successivamente collocare il minore presso il padre e a lui assegnare la casa familiare con tutti gli arredi dal 1° settembre 2025.
3. Stabilire che il padre corrisponda alla madre un contributo al mantenimento di pari ad € 500,00 Per_1
mensili, rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
pagina 1 di 4 Protocollo del Tribunale di Padova fino al 31 agosto 2025. L'assegno unico universale per i figli, fino al 31 agosto 2025, seguirà la regola generale e pertanto sarà diviso al 50% tra i genitori.
4. Prevedere che il signor , fino al 31 agosto 2025, possa stare con il figlio con le modalità Parte_1
descritte nel piano genitoriale dallo stesso depositato (doc.21 ) e, in ogni caso, con il più ampio Pt_1
diritto di visita.
5. Stabilire che il signor versi il contributo di € 500,00 mensili in favore della signora Parte_1 CP_1
fino al 31 agosto 2025.
6. Stabilire che dal 1° settembre 2025 il padre provveda integralmente al mantenimento ordinario di , Per_1
e si faccia carico anche del 100% delle sue spese straordinarie, senza alcuna contribuzione da parte della madre. Il sig. , da 1° settembre 2025, percepirà l'assegno unico universale per i figli al 100%, e Pt_1
sarà fiscalmente al 100% a carico suo. La presente pattuizione tiene conto del fatto che il padre ha i Per_1
mezzi necessari per mantenere da solo il figlio diciasettenne, e ciò anche a seguito di accordi economici in passato raggiunti con la madre, la quale invece dal 1° settembre 2025 dovrà trasferirsi a vivere altrove e far fronte da sola ai costi per una nuova soluzione abitativa e per mantenersi, cessando da tale data ogni contributo del sig. in suo favore. Parte_1
7. Stabilire che, dal 1° settembre 2025, la sig.ra possa stare con il figlio secondo il più ampio CP_1 Per_1
diritto di visita e senza la necessità di prevedere particolari pattuizioni in questa sede, stante il fatto che il figlio compirà 18 anni il 14.6.2026 e che anche finora il diritto di visita è stato gestito dagli ex coniugi in modo libero, senza problematiche fra gli stessi nel rispetto dei reciproci impegni e delle volontà del figlio.
8. Stabilire che non è previsto nessun assegno tra i coniugi che sono economicamente autosufficienti.
9. Spese e competenze di lite interamente compensate tra le parti”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 9.5.2024 premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1
concordatario in data 8.8.1992 in Monselice (PD) con , che dal matrimonio sono nati due Controparte_1
figli, (in data 31.12.1992) maggiorenne ed economicamente autosufficiente e (in data Per_2 Per_1
14.6.2008); rilevato che, con sentenza n. 984/2023, il Tribunale di Padova aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
In data 3.1.2025 si costituiva, aderendo alla domanda di divorzio e concludendo quanto al Controparte_1
resto come da relativa comparsa.
pagina 2 di 4 A seguito di un'istanza di differimento udienza, le parti depositavano note contenenti le conclusioni congiunte di divorzio e le dichiarazioni sottoscritte coniugi che intendevano rinunciare alla comparizione personale.
Il Giudice delegato disponeva quindi che l'udienza ex art. 473bis. 21 c.p.c. venisse sostituita dal deposito telematico di note scritte;
all'esito dell'udienza, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*******
La domanda di divorzio va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dall'udienza ex art.473 bis.51, II comma, c.p.c., del 9.5.2023, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti l'interesse del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, va preso atto delle stesse.
Atteso l'esito della lite, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra e Controparte_1
contratto il 8.8.1992 in Monselice (PD) e trascritto nel relativo registro parte II Parte_1
serie A n.56 anno 1992 del Comune di Monselice (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti sulle condizioni di divorzio come riportati in epigrafe;
4. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 4 di 4