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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1288/2022
TRA
, nata a [...] all'Ionio il 12.05.1959, ivi residente in [...]
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore De Vita ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Amendolara (CS) in Viale Lagaria, 37, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dottoressa Serenella Rosaria Zanfini, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc e contestuale domanda ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11.3.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , lamentando l'illegittimità dei Controparte_1 provvedimenti di sospensione Prot. n. 116 del 10.01.2022, n. 480 del 20.01.2022, n. 1546 del 17.02.2022 adottati nei confronti della ricorrente dall'Istituto scolastico IIS-IPSIA-ITI “Ezio Aletti” di Trebisacce e notificato in data 11.01.2022.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità della determinazione datoriale – sotto vari aspetti, relativi soprattutto alla asserita non conformità della normativa rispetto ai principî costituzionali ed eurocomunitari, eventualmente previa questione di legittimità da proporre alla Corte Costituzionale.
Evidenziava, inoltre, l'illegittimità della sospensione comminata alla ricorrente per violazione della procedura prevista dall'art. 2, comma 3 del D.L. 172/2021, poiché la ricorrente era in malattia al momento della sospensione irrogata dal resistente.
Chiedeva, pertanto di: “IN VIA CAUTELARE ex art.700 c.p.c. inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:
1) sospendere medio tempore l'efficacia dei provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa di cui in premessa, adottati nei confronti della ricorrente da datore di lavoro resistente, nella persona del Dirigente,
l.r.p.t. dell'Istituto Scolastico IIS-IPSIA-ITI “Ezio Aletti” di Trebisacce, anche solo limitatamente alla disposta sospensione della retribuzione, dell'assegno alimentare e di ogni altro emolumento comunque denominato;
2) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del diritto soggettivo della ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, anche mediante assegnazione temporanea della ricorrente a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte, senza decurtazione della retribuzione, che consentano di evitare il rischio di contagio come, a titolo esemplificativo, attività di programmazione, attività
d'ufficio, servizio di biblioteca o di archivio, organizzazione di laboratori, ordinando alle parti resistenti di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
NEL MERITO :
1) dichiarare nullo, illegittimi i provvedimenti di sospensione emessi dal datore di lavoro per le ragioni tutte di cui al ricorso e per l'effetto condannare il suddetto, anche previa disapplicazione degli atti illegittimamente emessi in via prodromica, al reintegro della ricorrente sul luogo di lavoro presso quale era stata assegnata;
2) condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente le mensilità di retribuzione dovuti ex lege dalla data della illegittima sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegra sul lavoro, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta ex lege ed in forza del CCNL vigente;
IN SUBORDINE:
3) condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente l'assegno alimentare, pari alla metà della retribuzione, dalla data della sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegra sul lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso, condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario come per legge.
Con espressa riserva, in sede di giudizio di merito, di chiedere la condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni emergenti in capo alla ricorrente.
Voglia, inoltre, l'adito Giudicante preliminarmente procedere a sollevare innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma di cui all'art. 4ter del Decreto-legge 44/2021, in ragione dell'aperta contrarietà alla Carta Costituzionale (artt. 3, 32 e 36) ed all'art 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.” Il procedimento cautelare veniva definito con provvedimento di non luogo a provvedere stante la rinuncia allo stesso in sede di udienza.
Il si è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso, sia sotto il profilo Controparte_1 della tutela cautelare che nel merito.
Sottolineava la correttezza del procedimento che aveva portato all'emissione del provvedimento di sospensione impugnato e la legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della compatibilità della normativa con i principi costituzionali ed europei.
La causa, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa all'esito delle conclusioni formulate dalle parti in udienza.
***
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita rispetto alla presente controversia (avente ad oggetto direttamente il rapporto di lavoro, di cui si chiedeva il ripristino sotto il profilo funzionale e retributivo).
Quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'amministrazione centrale, cioè al ”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare Controparte_1 applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Lav. 21 Marzo 2011 N° 6372; conforme anche Cass. Lav. 15 Ottobre 2010 N° 21276; si vedano altresì
Cass. 10 Maggio 2005 N. 9752, 28 Luglio 2008 N. 20521 e 26 Marzo 2008 N° 7862).
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno
2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. Lav. 22 maggio 2012 N° 8053 e
Cass. Lav. 11 Febbraio 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. Cass.
Lav. 3 Giugno 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. Cass.
Lav. 3 Luglio 2015 N° 13708).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza n° 642 del 16 Gennaio 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a Cass. SS. UU. 8 Maggio 2014 n° 9936 ed a Cass. Lav. 28
Maggio 2014 n° 12002).
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e che, quindi, debba essere rigettato. Innanzitutto, il decreto di sospensione adottato in seguito all'inadempimento da parte della ricorrente all'invito alla vaccinazione ex art. 4 ter d.l. 44/2021 deve ritenersi legittimo anche se assunto durante la malattia della docente.
Infatti, deve evidenziarsi che l'obbligo vaccinale, in quanto tale, non è soggetto a prescrizione medica, né al consenso dell'interessato, poiché è la legge a imporre la somministrazione del farmaco, mentre, come è stato indicato, in presenza delle condizioni di cui al citato art. 4, secondo comma, il soggetto può essere esonerato dalla vaccinazione o la vaccinazione può essere differita. Il menzionato art.
4-ter, terzo comma, stabilisce che:
a) i soggetti di cui al secondo comma verificano l'adempimento dell'obbligo e che “in caso di mancata presentazione della documentazione” essi accertano l'inosservanza dell'obbligo, dandone comunicazione all'interessato; b) “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Pertanto, la sospensione dell'attività lavorativa è un effetto “ex lege” che consegue alla comunicazione dell'inosservanza dell'obbligo ed essa non deve essere formalmente disposta da alcuna autorità, ma semplicemente rappresentata all'interessato”.
L'assenza dal servizio per malattia infatti non è ricompresa fra le ipotesi tassative di esenzione dall'obbligo vaccinale, il quale riveste, del resto, portata generale, quale misura di presidio della salute pubblica;
se è vero che la ratio dell'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico si spiega in ragione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, di un'attività che implica tipicamente contatto e interferenza frequenti con altri individui,
è altrettanto innegabile, però, che il dettato dell'art.
4-ter citato non lega affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, lo àncora univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria;
ne consegue che, salvo ipotesi eccezionali nel concreto non rinvenibili, l'appartenenza alla categoria cui il legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo;
quindi non può escludersi la sottoposizione all'obbligo vaccinale anche del personale in malattia che risulta, inoltre, coerente con la condivisibile esigenza di presidiare l'effettività del medesimo obbligo di legge, e quindi la sua funzionalità effettiva rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito: la previsione è difatti preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (così espressamente Tar Molise, sentenza 23/2022 del 31.1.2022).
Ad ogni modo, lo stato di malattia che impedisce temporaneamente lo svolgimento della prestazione lavorativa con diritto alla retribuzione o ad altra indennità di legge o da contratto (art. 2110 c.c.) non libera il prestatore di lavoro dagli altri obblighi contrattuali ed in particolare da quelli di fedeltà, lealtà e dall'obbligo di adempimento secondo buona fede alle sue obbligazioni, con la diligenza inerente alla prestazione dovuta, appare idoneo solamente, ove sorretto da un comportamento corretto, a posticipare alla cessazione dalla stessa malattia, gli effetti della predetta sospensione (sulla temporanea inefficacia cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. 346/2023). Non può quindi utilmente invocarsi nel caso di specie il principio della priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, che opera, peraltro, solamente nel caso di concorrenza di cause legali di sospensione, tutte con diritto alla retribuzione (Cass., 24047/2015; Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2013, n.
15941; Cass. Sez. Lav., 9 settembre 2011, n. 18528; Cass. Sez. Lav., 16 ottobre 1990, n. 10087).
Dunque lo stato di malattia non fa venire meno l'obbligo di legge di adottare il provvedimento di sospensione dal lavoro, peraltro in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del lavoratore delle concrete ragioni ostative all'adempimento del predetto obbligo, anche una volta cessato lo stato di malattia (ad analoghe conclusioni giunge anche il Tribunale di Venezia, sentenza 56/2023 del 31.1.2023, che richiama sul punto peraltro le stesse note del Ministero n. 1927 del 17.12.2021 e 1929 del 20.12.2021).
Non appaiono dirimenti le argomentazioni svolte dalla ricorrente.
In un caso analogo, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 346/2023 del 26.4.2023 ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, proprio nella parte in cui quest'ultima accertava l'illegittimità della sospensione, rilevandone la sola inefficacia limitatamente al periodo di malattia), ritenendo di per sè illegittima la sospensione, solo perché la stessa (preceduta dall'invito alla vaccinazione quando non sussisteva alcuna causa di sospensione del rapporto) veniva comunicata in pendenza del periodo di malattia e con effetto anche per il periodo non coperto da malattia, durante il quale, va ribadito, la dipendente nulla ha comunicato al proprio datore di lavoro circa la volontà o la possibilità o impossibilità di riprendere l'attività lavorativa, adempiendo all'obbligo di legge.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Torino nella recente sentenza n. 1142/2022, infatti, «la nozione di infermità deve essere interpretata in senso stretto, ossia solamente per l'ipotesi di inidoneità temporanea o permanente alla mansione, mentre la malattia non incide sull'idoneità a rendere la prestazione, ma determina soltanto un'incapacità temporanea terminato il periodo di assenza diagnosticato dal medico di medicina generale il lavoratore riprende regolarmente lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per rendere possibile la ripresa del servizio il DS doveva attivare la procedura prevista dall'articolo 4ter DL 44 2021, poiché in difetto non avrebbe potuto utilizzare la prestazione lavorativa della ricorrente».” (cfr. Tribunale di
Torino, sentenza 1649/2022 del 22.11.2022).
Né parte ricorrente ha prodotto, a norma dell'art. 4 c. 2 d.l. n. 44/2021, la documentazione sanitaria attestante un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, che le avrebbe permesso di omettere o differire la vaccinazione.
Incompleto è, poi, il richiamo di parte ricorrente in ricorso alla sola nota n. 1927 del 17/12/2021 del
[...]
, essendo necessaria la lettura della stessa unitamente alla precedente nota n. 1889 del 7/12/2021 Controparte_1 ed alla successiva nota n. 1929 del 20/12/2021.
In particolare, nella nota del n. 1889 del 7/12/2021 si legge: “…..Con il decreto-legge Controparte_1
26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale AT. delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto- legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale…..”.
Di seguito, nella nota del n. 1927 del 17/12/2021 si legge: “…..A partire dal 15 Controparte_1 dicembre, l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021,
n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare…..”.
Infine, nella nota del n. 1929 del 20/12/2021 si legge: “…..A specifica delle Controparte_1 indicazioni fornite con nota di questo Dipartimento n. 1927 del 17 dicembre 2021 e al fine di rispondere agli ulteriori quesiti pervenuti, si ribadisce che il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all'obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano
l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro….”.
Ciò posto, osserva il Giudice come, pertanto, non risulti che parte ricorrente versasse, in particolare, in una condizione di “infermità, prevista dalla normativa vigente e certificata dalle competenti autorità sanitarie, determinante l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”, come richiesto dalle citate note ministeriali, in particolare la n. 1929 del 20/12/2021, trovandosi, invece, semplicemente in malattia e non risultando che la lavoratrice abbia mai fatto correttamente richiesta di accertamento dell'inidoneità al lavoro (cfr. art. 41 d.lgs.
81/08 e art. 5 L. 300/70).
Quanto alla dedotta illegittimità della disciplina impositiva dell'obbligo vaccinale ritiene il Tribunale di richiamarsi integralmente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn° 14 e 15 del 2023.
In sintesi, in tali sentenze (alle cui ampie motivazioni ovviamente si rimanda nella loro integralità) sono stati enunciati i seguenti principî: ➢ la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (anziché, ad esempio, quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici, c.d. tampone), assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
➢ di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei);
➢ il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
➢ quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della
CDFUE - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA – che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
➢ la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
➢ il sacrificio imposto agli operatori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini;
➢ la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica;
➢ quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, poiché risulta non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Quanto alle spese, l'assoluta novità della questione dirimente affrontata induce a disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso.
2) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 28-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1288/2022
TRA
, nata a [...] all'Ionio il 12.05.1959, ivi residente in [...]
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore De Vita ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso il suo studio in Amendolara (CS) in Viale Lagaria, 37, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del pro tempore, rappresentato Controparte_1 CP_2
e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dalla dottoressa Serenella Rosaria Zanfini, giusta procura in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc e contestuale domanda ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11.3.2022, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , lamentando l'illegittimità dei Controparte_1 provvedimenti di sospensione Prot. n. 116 del 10.01.2022, n. 480 del 20.01.2022, n. 1546 del 17.02.2022 adottati nei confronti della ricorrente dall'Istituto scolastico IIS-IPSIA-ITI “Ezio Aletti” di Trebisacce e notificato in data 11.01.2022.
Deduceva la ricorrente l'illegittimità della determinazione datoriale – sotto vari aspetti, relativi soprattutto alla asserita non conformità della normativa rispetto ai principî costituzionali ed eurocomunitari, eventualmente previa questione di legittimità da proporre alla Corte Costituzionale.
Evidenziava, inoltre, l'illegittimità della sospensione comminata alla ricorrente per violazione della procedura prevista dall'art. 2, comma 3 del D.L. 172/2021, poiché la ricorrente era in malattia al momento della sospensione irrogata dal resistente.
Chiedeva, pertanto di: “IN VIA CAUTELARE ex art.700 c.p.c. inaudita altera parte, avuto riguardo alle ragioni d'urgenza di cui al presente ricorso, in conseguenza del pregiudizio grave ed irreparabile prospettabile e derivante alla ricorrente, o in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora:
1) sospendere medio tempore l'efficacia dei provvedimenti di sospensione dell'attività lavorativa di cui in premessa, adottati nei confronti della ricorrente da datore di lavoro resistente, nella persona del Dirigente,
l.r.p.t. dell'Istituto Scolastico IIS-IPSIA-ITI “Ezio Aletti” di Trebisacce, anche solo limitatamente alla disposta sospensione della retribuzione, dell'assegno alimentare e di ogni altro emolumento comunque denominato;
2) In ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela del diritto soggettivo della ricorrente nelle more della definizione del giudizio nel merito, anche mediante assegnazione temporanea della ricorrente a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte, senza decurtazione della retribuzione, che consentano di evitare il rischio di contagio come, a titolo esemplificativo, attività di programmazione, attività
d'ufficio, servizio di biblioteca o di archivio, organizzazione di laboratori, ordinando alle parti resistenti di dare attuazione all'emanando chiesto provvedimento cautelare;
NEL MERITO :
1) dichiarare nullo, illegittimi i provvedimenti di sospensione emessi dal datore di lavoro per le ragioni tutte di cui al ricorso e per l'effetto condannare il suddetto, anche previa disapplicazione degli atti illegittimamente emessi in via prodromica, al reintegro della ricorrente sul luogo di lavoro presso quale era stata assegnata;
2) condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente le mensilità di retribuzione dovuti ex lege dalla data della illegittima sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegra sul lavoro, oltre agli ulteriori emolumenti di legge spettanti, oltre ad ogni ulteriore voce dovuta ex lege ed in forza del CCNL vigente;
IN SUBORDINE:
3) condannare la resistente a corrispondere alla ricorrente l'assegno alimentare, pari alla metà della retribuzione, dalla data della sospensione e fino a quella dell'effettiva reintegra sul lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
In ogni caso, condannare i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario come per legge.
Con espressa riserva, in sede di giudizio di merito, di chiedere la condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni emergenti in capo alla ricorrente.
Voglia, inoltre, l'adito Giudicante preliminarmente procedere a sollevare innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità della norma di cui all'art. 4ter del Decreto-legge 44/2021, in ragione dell'aperta contrarietà alla Carta Costituzionale (artt. 3, 32 e 36) ed all'art 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.” Il procedimento cautelare veniva definito con provvedimento di non luogo a provvedere stante la rinuncia allo stesso in sede di udienza.
Il si è costituito deducendo l'infondatezza del ricorso, sia sotto il profilo Controparte_1 della tutela cautelare che nel merito.
Sottolineava la correttezza del procedimento che aveva portato all'emissione del provvedimento di sospensione impugnato e la legittimità del provvedimento stesso sotto il profilo della compatibilità della normativa con i principi costituzionali ed europei.
La causa, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa all'esito delle conclusioni formulate dalle parti in udienza.
***
Preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria adita rispetto alla presente controversia (avente ad oggetto direttamente il rapporto di lavoro, di cui si chiedeva il ripristino sotto il profilo funzionale e retributivo).
Quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all'amministrazione centrale, cioè al ”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare Controparte_1 applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla Suprema Corte (cfr.
Cass. Lav. 21 Marzo 2011 N° 6372; conforme anche Cass. Lav. 15 Ottobre 2010 N° 21276; si vedano altresì
Cass. 10 Maggio 2005 N. 9752, 28 Luglio 2008 N. 20521 e 26 Marzo 2008 N° 7862).
Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno
2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell'art. 118 disp. att. cpc. (cfr. Cass. Lav. 22 maggio 2012 N° 8053 e
Cass. Lav. 11 Febbraio 2011 N° 3367), essendo all'uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. Cass.
Lav. 3 Giugno 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. Cass.
Lav. 3 Luglio 2015 N° 13708).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte nella sentenza n° 642 del 16 Gennaio 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - per il quale si rinvia a Cass. SS. UU. 8 Maggio 2014 n° 9936 ed a Cass. Lav. 28
Maggio 2014 n° 12002).
Ciò chiarito, ritiene il Tribunale che il ricorso sia infondato e che, quindi, debba essere rigettato. Innanzitutto, il decreto di sospensione adottato in seguito all'inadempimento da parte della ricorrente all'invito alla vaccinazione ex art. 4 ter d.l. 44/2021 deve ritenersi legittimo anche se assunto durante la malattia della docente.
Infatti, deve evidenziarsi che l'obbligo vaccinale, in quanto tale, non è soggetto a prescrizione medica, né al consenso dell'interessato, poiché è la legge a imporre la somministrazione del farmaco, mentre, come è stato indicato, in presenza delle condizioni di cui al citato art. 4, secondo comma, il soggetto può essere esonerato dalla vaccinazione o la vaccinazione può essere differita. Il menzionato art.
4-ter, terzo comma, stabilisce che:
a) i soggetti di cui al secondo comma verificano l'adempimento dell'obbligo e che “in caso di mancata presentazione della documentazione” essi accertano l'inosservanza dell'obbligo, dandone comunicazione all'interessato; b) “l'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro”. Pertanto, la sospensione dell'attività lavorativa è un effetto “ex lege” che consegue alla comunicazione dell'inosservanza dell'obbligo ed essa non deve essere formalmente disposta da alcuna autorità, ma semplicemente rappresentata all'interessato”.
L'assenza dal servizio per malattia infatti non è ricompresa fra le ipotesi tassative di esenzione dall'obbligo vaccinale, il quale riveste, del resto, portata generale, quale misura di presidio della salute pubblica;
se è vero che la ratio dell'estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico si spiega in ragione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, di un'attività che implica tipicamente contatto e interferenza frequenti con altri individui,
è altrettanto innegabile, però, che il dettato dell'art.
4-ter citato non lega affatto l'obbligo vaccinale al concreto e attuale svolgimento del relativo servizio, ma, al contrario, lo àncora univocamente al dato astratto e generale dell'appartenenza del singolo interessato alla relativa categoria;
ne consegue che, salvo ipotesi eccezionali nel concreto non rinvenibili, l'appartenenza alla categoria cui il legislatore ha esteso l'obbligo vaccinale costituisce condizione necessaria e sufficiente per la sottoposizione al citato obbligo;
quindi non può escludersi la sottoposizione all'obbligo vaccinale anche del personale in malattia che risulta, inoltre, coerente con la condivisibile esigenza di presidiare l'effettività del medesimo obbligo di legge, e quindi la sua funzionalità effettiva rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica perseguito: la previsione è difatti preordinata ad arginare ogni possibile condotta elusiva di tale obbligo, perpetrabile attraverso pratiche di strumentalizzazione del regime della malattia (così espressamente Tar Molise, sentenza 23/2022 del 31.1.2022).
Ad ogni modo, lo stato di malattia che impedisce temporaneamente lo svolgimento della prestazione lavorativa con diritto alla retribuzione o ad altra indennità di legge o da contratto (art. 2110 c.c.) non libera il prestatore di lavoro dagli altri obblighi contrattuali ed in particolare da quelli di fedeltà, lealtà e dall'obbligo di adempimento secondo buona fede alle sue obbligazioni, con la diligenza inerente alla prestazione dovuta, appare idoneo solamente, ove sorretto da un comportamento corretto, a posticipare alla cessazione dalla stessa malattia, gli effetti della predetta sospensione (sulla temporanea inefficacia cfr. Corte d'Appello di Milano, sent. 346/2023). Non può quindi utilmente invocarsi nel caso di specie il principio della priorità della causa sospensiva della prestazione lavorativa, che opera, peraltro, solamente nel caso di concorrenza di cause legali di sospensione, tutte con diritto alla retribuzione (Cass., 24047/2015; Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2013, n.
15941; Cass. Sez. Lav., 9 settembre 2011, n. 18528; Cass. Sez. Lav., 16 ottobre 1990, n. 10087).
Dunque lo stato di malattia non fa venire meno l'obbligo di legge di adottare il provvedimento di sospensione dal lavoro, peraltro in assenza di qualsiasi comunicazione da parte del lavoratore delle concrete ragioni ostative all'adempimento del predetto obbligo, anche una volta cessato lo stato di malattia (ad analoghe conclusioni giunge anche il Tribunale di Venezia, sentenza 56/2023 del 31.1.2023, che richiama sul punto peraltro le stesse note del Ministero n. 1927 del 17.12.2021 e 1929 del 20.12.2021).
Non appaiono dirimenti le argomentazioni svolte dalla ricorrente.
In un caso analogo, la Corte d'Appello di Milano, con sentenza 346/2023 del 26.4.2023 ha riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, proprio nella parte in cui quest'ultima accertava l'illegittimità della sospensione, rilevandone la sola inefficacia limitatamente al periodo di malattia), ritenendo di per sè illegittima la sospensione, solo perché la stessa (preceduta dall'invito alla vaccinazione quando non sussisteva alcuna causa di sospensione del rapporto) veniva comunicata in pendenza del periodo di malattia e con effetto anche per il periodo non coperto da malattia, durante il quale, va ribadito, la dipendente nulla ha comunicato al proprio datore di lavoro circa la volontà o la possibilità o impossibilità di riprendere l'attività lavorativa, adempiendo all'obbligo di legge.
Come condivisibilmente osservato dal Tribunale di Torino nella recente sentenza n. 1142/2022, infatti, «la nozione di infermità deve essere interpretata in senso stretto, ossia solamente per l'ipotesi di inidoneità temporanea o permanente alla mansione, mentre la malattia non incide sull'idoneità a rendere la prestazione, ma determina soltanto un'incapacità temporanea terminato il periodo di assenza diagnosticato dal medico di medicina generale il lavoratore riprende regolarmente lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per rendere possibile la ripresa del servizio il DS doveva attivare la procedura prevista dall'articolo 4ter DL 44 2021, poiché in difetto non avrebbe potuto utilizzare la prestazione lavorativa della ricorrente».” (cfr. Tribunale di
Torino, sentenza 1649/2022 del 22.11.2022).
Né parte ricorrente ha prodotto, a norma dell'art. 4 c. 2 d.l. n. 44/2021, la documentazione sanitaria attestante un accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, che le avrebbe permesso di omettere o differire la vaccinazione.
Incompleto è, poi, il richiamo di parte ricorrente in ricorso alla sola nota n. 1927 del 17/12/2021 del
[...]
, essendo necessaria la lettura della stessa unitamente alla precedente nota n. 1889 del 7/12/2021 Controparte_1 ed alla successiva nota n. 1929 del 20/12/2021.
In particolare, nella nota del n. 1889 del 7/12/2021 si legge: “…..Con il decreto-legge Controparte_1
26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell'obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID-19 introdotto dal decreto-legge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale AT. delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L'obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato. Pare dunque possa ritenersi escluso dall'obbligo vaccinale introdotto dal decreto- legge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale…..”.
Di seguito, nella nota del n. 1927 del 17/12/2021 si legge: “…..A partire dal 15 Controparte_1 dicembre, l'obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021,
n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermità, congedo per maternità, paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare…..”.
Infine, nella nota del n. 1929 del 20/12/2021 si legge: “…..A specifica delle Controparte_1 indicazioni fornite con nota di questo Dipartimento n. 1927 del 17 dicembre 2021 e al fine di rispondere agli ulteriori quesiti pervenuti, si ribadisce che il decreto legge 26 novembre 2021, n. 172, non prevede deroghe all'obbligo vaccinale per il personale scolastico e che, dunque, a prescindere dalla vicende contingenti che interessano i singoli rapporti di lavoro, la vaccinazione costituisce per tutto il personale della scuola, anche se assente dal servizio, requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative. In ragione di quanto sopra, le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione potranno non essere avviate soltanto nei confronti di coloro che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano
l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro….”.
Ciò posto, osserva il Giudice come, pertanto, non risulti che parte ricorrente versasse, in particolare, in una condizione di “infermità, prevista dalla normativa vigente e certificata dalle competenti autorità sanitarie, determinante l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro”, come richiesto dalle citate note ministeriali, in particolare la n. 1929 del 20/12/2021, trovandosi, invece, semplicemente in malattia e non risultando che la lavoratrice abbia mai fatto correttamente richiesta di accertamento dell'inidoneità al lavoro (cfr. art. 41 d.lgs.
81/08 e art. 5 L. 300/70).
Quanto alla dedotta illegittimità della disciplina impositiva dell'obbligo vaccinale ritiene il Tribunale di richiamarsi integralmente a quanto affermato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn° 14 e 15 del 2023.
In sintesi, in tali sentenze (alle cui ampie motivazioni ovviamente si rimanda nella loro integralità) sono stati enunciati i seguenti principî: ➢ la scelta di imporre specifici obblighi vaccinali per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 (anziché, ad esempio, quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici, c.d. tampone), assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non può ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili, posto che l'articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell'individuo all'autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l'interesse della collettività;
➢ di fronte alla situazione epidemiologica in atto, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata (tant'è che, come emerso dall'analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei);
➢ il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all'indennizzo, dovendosi ritenere leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile;
➢ quanto al fatto che fosse imposto il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato – anche in riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti dagli artt. 2, 13, 32 Cost. e dagli artt. 1, 2 e 3 della
CDFUE - CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA – che “l'obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”, mentre “qualora, invece, il singolo adempia all'obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell'obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell'intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”;
➢ la normativa censurata ha dunque operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture interessate al riparo dal rischio di non poter svolgere le proprie funzioni;
➢ il sacrificio imposto agli operatori non ha ecceduto quanto indispensabile per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stato costantemente modulato in base all'andamento della situazione sanitaria, peraltro rivelandosi idoneo a questi stessi fini;
➢ la mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, sicché è stata ritenuta non contraria ai principi di eguaglianza e di ragionevolezza anche la iniziale scelta legislativa di non prevedere un obbligo del datore di lavoro di assegnazione a mansioni diverse, a differenza di quanto invece successivamente stabilito, evidentemente sulla base di una più favorevole evoluzione dell'emergenza pandemica;
➢ quanto previsto dalle norme censurate - secondo cui al lavoratore che avesse scelto di non sottoporsi alla vaccinazione non erano dovuti, nel periodo di sospensione, la retribuzione né altro compenso o emolumento - ha giustificato anche la non erogazione al dipendente sospeso di un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, poiché risulta non comparabile la posizione del lavoratore che non ha inteso vaccinarsi con quella del lavoratore del quale sia stata disposta la sospensione dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, casi questi ultimi in cui l'assegno alimentare può essere erogato, sicché è stato escluso che fosse costituzionalmente obbligata la soluzione di porre a carico del datore di lavoro l'erogazione solidaristica di una provvidenza di natura assistenziale in favore del lavoratore che non avesse inteso vaccinarsi e che fosse, perciò, temporaneamente inidoneo allo svolgimento della propria attività lavorativa.
Pertanto, alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni, non risultando alcuna illegittimità nella condotta di parte convenuta, il ricorso deve essere integralmente rigettato. Quanto alle spese, l'assoluta novità della questione dirimente affrontata induce a disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso.
2) compensa le spese di lite.
Castrovillari, 28-5-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone