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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/12/2023 al n.
2284/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa in causa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Leopoldo Conti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Carducci n. 3/6 in Genova come da procura generale alle liti autenticata nelle firme dal notaio di Mestre n. 34227 rep. in data 6.11.2013 Persona_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con sede in Marcianise, via Orbetello n. 2, CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 35 e , nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2
alla Via Po n. 16 ( ), rappresentati e difesi in causa dagli C.F._1
avv.ti Carrella Daniela, Maria Mazzola Liberato e Salvatore Colella ed elettivamente domiciliata presso le pec dei professionisti e Email_1 Email_2
come da procura in calce alla comparsa di Email_3
costituzione e risposta in appello
-appellati/appellanti incidentali-
avente per oggetto: CAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 5.6.2025, sulla base delle le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Nel merito:
1) Tenutosi conto EL riduzione, in corso di causa, dell'importo del credito
oggetto di ingiunzione, a seguito di riparti pervenuti dal
[...]
(già Controparte_3 Controparte_4
in esecuzione delle provvidenze istituite con l'art. 47, comma 1
[...]
bis, del D.L. 30/04/2019, n° 34 (convertito in L. 28/06/2019, n° 58) istitutivo del
c.d. “ e precisamente EL somma di Euro 343.249,30, Parte_2
imputata a credito di e, in applicazione dell'art. 1194 cod. civ. a capitale, CP_1
e, più in particolare, ex art. 1193 cod. civ. alla parte meno garantita del credito,
si chiede di revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto
pagina 2 di 35 - Condannarsi al pagamento, in favore di , EL CP_1 Parte_1
somma di Euro 755.537,27, oltre interessi nella misura di cui in decreto
sull'intero importo ingiunto sino alla data dell'effettivo accredito, in favore
EL EL somma corrisposta dal nella misura più Pt_1 Parte_2
sopra indicata, e, per il periodo successivo, e fino al saldo, sulla minor somma
di € 755.537,27 o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
2 - Condannarsi , in qualità di garante , al pagamento, in Controparte_5 CP_1
favore di , per i titoli di cui al decreto opposto, EL somma di Parte_1
Euro 150.000,00 in sorte capitale, oltre interessi come in decreto, o meglio visto,
sulla predetta somma dal dovuto al saldo effettivo.
2) Respingere, in ogni caso, l'appello incidentale.
In via istruttoria: Ammettersi le prove per testi di cui alla memoria istruttoria a
prova diretta, nonché, per l'eventualità di ammissione delle prove capitolate ex
adverso, per l'ammissione a prova contraria come indicato in memoria
istruttoria di replica nonché tutte le altre istanze formulate in sede di
precisazione delle conclusioni nel primo grado. Con vittoria di spese e
compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa istanza ed avendo
per rinunciate le domande ed eccezioni non riproposte espressamente nel
presente gravame da parte appellante e posto il giudicato formatosi sulla
pronuncia gravata:
1. Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità
dell'atto di appello avverso se del caso anche ex art 348 bis cpc per tutti i motivi
pagina 3 di 35 espressamente indicati nel corpo del presente scritto difensivo, ovvero, in
subordine, la sua invalidità ed improponibilità;
2. Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato dei capi di sentenza non
impugnati dall'appellante principale e/o implicitamente coperti da giudicato,
come dedotto nel corpo del presente scritto;
3. Rigettare integralmente l'appello principale, ovvero tutte le domande
proposte dalla appellante, inammissibili, improponibili, tardive ed infondate in
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. Accertare e dichiarare in ogni caso l'inammissibilità EL prova articolata da
parte appellante principale per i motivi esplicitati nella comparsa di costituzione
in appello e rigettare ogni richiesta anche al riguardo formulata ex adverso;
• In accoglimento dell'appello incidentale:
5. Riformare la sentenza di primo grado nelle parti e per i capi indicati nel
corpo del presente scritto e, per l'effetto, in accoglimento delle domande
formulate già nel giudizio di primo grado in via riconvenzionale:
6. Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità delle segnalazioni
interbancarie EL anche presso la Centrale Rischi EL Parte_1 CP_1
[... e del sig. e la causazione di un danno non patrimoniale per Controparte_2
lesione EL propria reputazione ed immagine commerciale e per lesione di
immagine personale del sig. , nonché di un danno patrimoniale CP_2
consistente nella riduzione dell'accesso al finanziamento bancario ed alla
riduzione EL liquidità necessaria per far fronte alle obbligazioni sociali che si
ci riserva di quantificare meglio in corso di giudizio e/o da liquidarsi in via
equitativa in favore dei ciascuna parte istante per il proprio titolo;
Condannare
pagina 4 di 35 conseguentemente- in via riconvenzionale - la resistente banca al risarcimento
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati alla società ed al sig.
a causa EL erronea segnalazione alla Centrale Rischi in CA CP_2
d'IA per le condotte indicate nel presente scritto che ci si riserva di
quantificare meglio in corso di giudizio e/o da liquidarsi in via equitativa;
7. ex art 89 cpc primo e secondo comma -e previo relativo accertamento-
ordinare la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive contenute negli
atti difensivi avversi di primo grado ed indicate nel presente scritto, disponendo,
ove ritenuto, ex art 89 II co cpc il pagamento di una somma a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale per le frasi sconvenienti ed offensive
pronunciate gratuitamente ex adverso;
8. Confermare, per il resto, la sentenza ingiustamente impugnata ex adverso;
• In via incidentale condizionata: per il caso denegato di accoglimento anche
parziale dell'appello principale formulato ex adverso, accogliere l'appello
incidentale condizionato formulato dalla presente difesa così statuendo:
9. Preliminarmente, in riforma EL sentenza di prime cure sul punto e sempre
in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, revocare, annullare e/o
invalidare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova idonea a
supportare l'asserito credito e per sua radicale indeterminatezza, ovvero per
tutto quanto ulteriormente dedotto nel corpo del presente atto;
10. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere EL prova e
previa ogni necessaria declaratoria la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza
e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
pagina 5 di 35 11. Accertare e dichiarare l'inefficacia, invalidità ed inopponibilità, ovvero
vessatorietà anche ex artt. 1341 e 1342 cc delle clausole richiamate in atti
ovvero di quelle dell'allegato A) al contratto di factoring nei confronti di CP_1
[... con ogni conseguente pronuncia anche di invalidità, inopponibilità,
improponibilità ed inammissibilità del ricorso monitorio e EL pretesa
creditoria avversa;
12. Accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori delle somme di
cui al ricorso per decreto ingiuntivo per i motivi ampiamente dedotti nel corpo
del presente atto ovvero – previa relativo accertamento e declaratoria - a causa
dell'invalidità ed INDETERMINATEZZA dei contratti e delle clausole ivi
contenute, EL decadenza dall'azione, inadempimento contrattuale dell'Istituto
ex adverso allegati, per l'indeterminatezza delle condizioni ivi recate, per
l'applicazione in essi di voci, oneri e costi non concordati e comunque non
dovuti anche per effetto dell'illegittima applicazione di effetti ed interessi
anatocistici, per la invalidità delle modifiche contrattuali e, per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare l'avversa domanda;
13. Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che la è creditrice CP_1
nei confronti di EL somma di € 346.826,78 quale credito Parte_1
illegittimamente da essa contabilizzato, ma mai anticipato in favore
dell'opponente in ragione delle fatture richiamate in atti e, per l'effetto,
condannare al pagamento di tale somma in favore di con ogni Pt_1 CP_1
maggiorazione per interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo. In via
meramente gradata, porre in compensazione tale credito con quello che dovesse
essere riconosciuto in favore di essa;
Pt_1
pagina 6 di 35 14. Accertare e dichiarare, per quanto su detto e per quanto riferito nel corpo
del presente atto, l'insussistenza di alcuna posizione di 'garanzia' da parte del
sig ed in ogni caso l'inopponibilità, la decadenza dall'esercizio, Controparte_2
l'inefficacia e l'invalidità di alcuna obbligazione di garanzia a carico del
medesimo in relazione al contratto de quo, invalido per quanto detto nel corpo
del presente scritto difensivo con l'accertamento che lo stesso non risulta
debitore delle somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto;
15. valutare in ogni caso ed ove ritenuto opportuno anche in funzione delle
formulate eccezioni e deduzioni in atti, disporre, la sospensione ex art 295 cpc
del presente giudizio in attesa dell'esito di quello pendente dinanzi al Tribunale
di Roma avverso il sez. III-imprese - n. R. G. 059010/2022 prossima CP_3
U.D. 29.9.25 - G.I. Pigozzo pendente tra il Parte_1 Controparte_3
ed il Concordato Astali spa in relazione al beneficio del Fondo
[...]
(anche per la posizione ed all'incameramento degli Parte_2 CP_1
strumenti finanziari e quote del Concordato AS spa.
. Condannare, in ogni caso, parte appellante alla refusione delle spese di lite e
compensi di difesa per il doppio grado di giudizio, in rigida applicazione del
criterio EL soccombenza.
In via istruttoria
• Si impugnano estensivamente le inammissibili richieste istruttorie avverse sia
a) in quanto ripropongono inammissibilmente istanze istruttorie disattese dal
giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame
- le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, e sia b) in quanto
pagina 7 di 35 riproduttive di circostanze fattuali o di eccezioni tardivamente proposte nel
giudizio di prime cure ove si è tardivamente costituita.
• Si chiede ammettersi EX ART 203 CPC CON DELEGA A PROCEDERVI IL
GIUDICE ISTRUTTORE DEL LUOGO, PROVA TESTIMONIALE DELEGATA,
sui capi di prova articolati nelle memorie istruttorie di primo grado e riportati
pedissequamente nel presente scritto al punto XIII, qui per reiterati e trascritti,
con esclusione di ogni valutazione e con i testimoni ivi indicati, ciascuno per i
capi di prova indicati accanto al relativo nominativo, ovvero sui capi ritenuti dal
Giudicante adito;
nonché INTERROGATORIO FORMALE del l.r.p.t. EL Pt_1
sui capi di prova già indicati per la prova testimoniale e di cui ai nn. 1-2-3-
[...]
4-5-6-9-27-28-29.
• Infine, in correlazione all'appello incidentale condizionato spiegato, chiede
ammettersi C.T.U. tecnico contabile avente ad oggetto i quesiti articolati nelle
memorie istruttorie di primo grado e qui riportati al capo XXIII qui per reiterati
e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione in opposizione del 26.06.2019 e CP_1 [...]
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Venezia CP_2 Parte_1
al fine di ottenere, previa revoca del decreto ingiuntivo da quest'ultima ottenuto,
l'accertamento di nulla dovere alla banca convenuta.
Il decreto opposto (nr. 953/2019 del 16.4.2019) era stato ottenuto da Parte_1
per il pagamento di Euro 1.098.786,57, oltre interessi e spese, dovuti in relazione al rapporto di factoring in essere tra le parti. aveva, infatti, ceduto a CP_1 Pt_1
[...
i crediti dalla stessa vantati nei confronti di AS s.p.a. (appaltatrice delle pagina 8 di 35 opere di costruzione dell'asse viario Marche-Umbria) che le aveva subappaltato la realizzazione di costruzioni in cemento armato e prestazioni accessorie meglio descritte nel contratto stipulato in data 5.8.2014 prodotto sub doc. 3 da Parte_1
(a tale contratto era seguito quello stipulato in data 6.3.2017 con l'appaltatrice avente ad oggetto la realizzazione di ulteriori opere).
La posto che in esecuzione del predetto contratto aveva anticipato Euro Pt_1
2.211.850,00 ed incassato Euro 1.140.409,91, aveva chiesto il pagamento EL
residua somma.. Il decreto era stato chiesto anche nei confronti di
[...]
in forza delle fideiussioni dallo stesso prestate in favore EL società CP_2
cedente nel limite di Euro 150.000,00.
I motivi di opposizione riguardavano, in estrema sintesi, le seguenti questioni:
1) contestazione circa la conformità all'originale EL documentazione allegata al monitorio;
2) erroneità del decreto ingiuntivo opposto in quanto intimante ad ed al CP_1
garante il pagamento, in solido, EL medesima somma di €. 1.098.786,57;
3) inopponibilità al fideiussore EL documentazione allegata dalla banca in quanto priva di data certa;
4) nullità EL fideiussione in quanto conforme ad un modello ABI;
5) liberazione del fideiussore per asserito ritardo dell'azione giudiziale contro il debitore principale;
6) nullità EL fideiussione per violazione dei canoni di buona fede e doveri informativi;
7) carenza di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto opposto;
8) indeterminatezza del credito vantato;
pagina 9 di 35 9) garanzia pro soluto;
10) cessazione EL garanzia ex art. 1267 c.c.;
11) esistenza di clausole vessatorie;
12) risoluzione del contratto;
13) eccezione di inadempimento;
14) nullità EL clausola di applicazione dell'interesse anatocistico;
15) erronee contabilizzazioni;
16) indeterminatezza del contratto e assenza di causa concreta;
17) mancata consegna di documenti;
18) illegittime variazioni ex art. 118 TUB;
19) illegittimità EL segnalazione centrale rischi.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e dando atto in Parte_1
corso di causa del parziale pagamento dell'importo ingiunto da parte del
[...]
gestito dal . Parte_3 Controparte_3
Concessi i termini per l'espletamento EL procedura di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/10, la causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza n. 841/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.5.2023, che, rigettate l'eccezione di improcedibilità e la richiesta di sospensione del processo fino alla definizione del contenzioso con AS s.p.a.
formulate dagli opponenti, accoglieva l'opposizione accertando, quanto a
, la decadenza EL CA per decorso del termine di cui all'art. 1957 CP_2
cod. civ. e, quanto ad la violazione dell'art. 1267, secondo comma, cod. CP_1
civ.
pagina 10 di 35 Con riferimento alla posizione di il Tribunale evidenziava che l'opposta CP_2
non aveva ritenuto di avvalersi EL deroga alla citata norma codicistica pur contrattualmente pattuita e che il deposito del ricorso monitorio (avvenuto in data 9.4.2019) era successivo alla scadenza del termine semestrale, iniziato a decorrere il 30.09.2018.
Con riferimento alla posizione di il Tribunale, preso atto che la CP_1 Pt_1
non aveva contestato l'astratta applicabilità EL normativa ex art. 1267 c.c. al caso di specie, evidenziava che “alcuna dimostrazione è stata data circa
iniziative contro il debitore ceduto e comunque anche considerata l'esposizione,
la nessun atto di diligenza ha assunto per attivarsi immediatamente Pt_1
allorquando il debitore ceduto, ampiamente indebitato, visto le opere pubbliche
che stava realizzando, ha iniziato, quanto meno nel primo semestre del 2018, a
non pagare”. Osservava poi che la aveva riferito che AS aveva Pt_1
presentato domanda di ammissione al concordato in data 27.9.2018 e che i mancati pagamenti risalivano al 27.4.2018.
*****
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi.
[...]
2.1. Con il primo motivo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il primo giudice, erroneamente interpretando le sue difese, ha ravvisato una rinuncia EL parte opposta ad avvalersi EL deroga all'art. 1957 c.c. pattuita.
Ha sul punto evidenziato:
“Alle pagine richiamate dal primo Giudice si legge infatti: “Assume parte opponente che la banca sarebbe decaduta dall'azione nei confronti del CP_2
pagina 11 di 35 per aver atteso “ben oltre il limite di cui all'Art.1957 c.c. dalla scadenza dei crediti ceduti per chiedere l'adempimento giudiziale al debitore principale”
L'assunto avversario è palesemente infondato sotto più profili;
ed invero, va
detto che, in primo luogo, il sig. non ha garantito l'obbligazione di CP_2
AS bensì quella di ditalché lo scrutinio circa l'eventuale inutile CP_1
decorso dei termini di cui all'Art.1957 c.c. va rivolto all'azione EL banca nei
confronti del soggetto garantito e non nei confronti di un terzo, qual è, nella
fattispecie, AS” (Comp.cost., da pag.12, rigo 21, a pag.13, rigo 4). La
locuzione è riportata, negli stessi, identici, termini, nelle note conclusive, da
pagina 13, rigo 22, a pagina 14, rigo 6. La banca, pertanto, con la locuzione cui
il primo Giudice fa riferimento, si è limitata a ribadire che, avendo il CP_2
garantito l'obbligazione di e non quella del debitore ceduto AS, la CP_1
verifica circa l'inutile decorso del termine di cui all'Art.1957 c.c. avrebbe
dovuto essere rivolta all'intervallo temporale intercorrente tra la scadenza
dell'obbligazione di e l'azione intrapresa nei confronti di quest'ultima, e CP_1
non a quello intercorrente tra la scadenza dell'obbligazione di AS (terzo
rispetto al rapporto garantito) e l'azione EL CA. “
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione degli articoli 1957, 1944,
1362 e ss. cod. civ. e 116 c.p.c. in quanto la debitrice è stata costituita in mora con la raccomandata del 9.10.2018 (prodotta sub doc. 9 del fascicolo monitorio),
ricevuta da il 26.10.2018, e quindi, il deposito del ricorso ex art. 633 e ss. CP_1
c.p.c. (avvenuto il 9.4.2019) avrebbe dovuto essere considerato tempestivo posto che solo in data 26.10.2018 l'obbligazione era divenuta esigibile (tale intimazione è stata inviata sulla base di quanto disponeva l'art. 3 del contratto di pagina 12 di 35 factoring). Il Tribunale ha, invece, erroneamente ritenuto decorso il termine semestrale in quanto ha fatto riferimento alla data – il 30.09.2018 - dell'ultimo estratto conto precedente l'invio dell'intimazione.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 1267, comma 2,
1341, comma 2, e 1362 e ss. cod. civ. e 132 n. 4 c.p.c. innanzitutto in quanto la deroga all'applicazione EL prima di tali norme non configura una rinuncia, a carico del cedente, ad avvalersi di un'eccezione, ma riguarda l'esonero EL
società di factoring dall'obbligo di dimostrare di aver iniziato e/o proseguito azioni giudiziarie nei confronti dei debitori originari. Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale sembra aver ritenuto applicabile l'art. 1198 cod. civ.
che, però, riguarda le cessioni solutorie, mentre nel caso di specie la cessione non era finalizzata all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria, sicché,
come osservato da Cass. n. 10092/2020, il cessionario non è gravato dell'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Secondo la decisione sarebbe erronea pure qualora fosse applicabile Parte_1
l'art. 1267 cod. civ. posto che la se anche avesse agito a seguito degli Pt_1
iniziali inadempimenti (fine aprile 2018), non avrebbe potuto recuperare il credito prima del 27.9.2018 (data di deposito EL domanda di concordato con riserva cui ha fatto seguito l'ammissione EL debitrice alla relativa procedura).
Essa appellante si è poi insinuata al passivo concordatario, venendo ammessa per l'intero importo del credito ceduto e fruendo altresì di riparti del Fondo Pt_2
[...]
2.4. L'appellante, pur dando atto dell'assorbimento delle ulteriori questioni discusse nel giudizio di opposizione, ha evidenziato nella parte conclusiva EL
pagina 13 di 35 citazione di avere fornito la prova documentale del proprio credito mediante i contratti e gli estratti conto.
*****
3. Si sono costituiti anche in appello e , che hanno CP_1 Controparte_2
preliminarmente eccepito la tardività dell'impugnazione, con conseguente formazione del giudicato, e l'inammissibilità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. nonché per invalidità EL vocatio in
Pt_ ius, ed hanno comunque sollecitato la reiezione del gravame di , formulando appello incidentale affidato a due motivi.
3.1. Con il primo hanno lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il
Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di accertamento dell'illegittimità
EL segnalazione alla Centrale Rischi EL CA d'IA (effettuata da Pt_1
[...
senza dare atto, da settembre 2010 a gennaio 2021, che si trattava di rapporti contestati) ed ha, inoltre, erroneamente rigettato la richiesta di risarcimento del danno, ritenendola di difficile decifrazione.
Sotto quest'ultimo profilo hanno evidenziato di avere documentato il rigetto delle richieste di leasing di macchinari di da parte di alcuni istituti di CP_1
credito o società agli stessi collegate nel mese di dicembre 2021, ciò che ha costretto la società appellante ad acquistarli con propria liquidità, sottraendola alla propria operatività. Inoltre, è stata chiamata a “rendere spiegazioni CP_1
del peggioramento EL propria situazione interbancaria” e si è vista “negare i
rinnovi di precedenti anticipazioni, di fatto vedendo compromessa la possibilità
di accedere al credito bancario a causa EL segnalazione interbancaria di Pt_1
”.
[...]
pagina 14 di 35 Hanno, quindi, insistito, previa ammissione delle prove testimoniali articolate in primo grado, per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale,
subito dalla società.
3.2 Con il secondo motivo hanno chiesto la cancellazione di alcune frasi offensive o sconvenienti ai sensi dell'art. 89 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda formulata, in relazione all'utilizzo di alcune espressioni nella comparsa di costituzione del primo grado da controparte, meglio indicate al paragrafo XIV EL comparsa di costituzione.
4. Gli appellati hanno altresì proposto appello incidentale condizionato in ordine ai seguenti punti.
i) Hanno innanzitutto eccepito la carenza di prova del credito, non avendo la prodotto i contratti di conto corrente di cui ha chiesto il pagamento: hanno Pt_1
sul punto evidenziato che l'importo ingiunto è riconducibile a rimesse derivanti da altri rapporti di conto corrente (2180654 e 2388282) di cui non ha Parte_1
fornito alcuna allegazione contrattuale, mancando i contratti relativi a tali rapporti ed a quelli (n. 2113435 e 2119964) menzionati nel ricorso per ingiunzione. Da qui la necessità di eliminare tutti gli interessi, anche anatocistici,
e gli altri oneri, ferma comunque l'illegittimità delle variazioni sfavorevoli alla cliente per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 118 TUB.
Gli appellanti principali hanno, pertanto, chiesto l'espletamento di una C.T.U.
contabile per la rideterminazione del rapporto di dare/avere.
ii) L'art. 3 dell'allegato A) del contratto di factoring, che prevede la facoltà per la CA di azionare il proprio credito derivante dalla cessione tanto nei confronti del debitore ceduto quanto nei confronti del cliente per il caso di pagina 15 di 35 mancato pagamento del debitore ceduto, e le clausole del medesimo contratto e del successivo contratto del 26.1.2017, meglio indicate al punto XVII EL
comparsa di costituzione, sono clausole vessatorie e, quindi, inefficaci attesa la mancanza di specifica sottoscrizione.
iii) La fideiussione sottoscritta da è totalmente o in subordine CP_2
parzialmente nulla in ragione dell'inserimento degli articoli 2, 6 e 8
corrispondenti alle clausole inserite nel “modello ABI censurato dalla Suprema
Corte”
iv) Sono stati erroneamente conteggiati Euro 346.826.28 in quanto mai erogati.
v) L'obbligazione del fideiussore si è estinta ex art. 1956 c.c. in quanto l'istituto di credito ha continuato ad erogare i crediti ceduti da sebbene fosse CP_1
consapevole degli inadempimenti del debitore ceduto AS spa rispetto al pagamento dei crediti ceduti.
vi) Il credito dell'appellante principale, ammesso al passivo concordatario, come risulta dal decreto del Direttore Generale dei prot Controparte_3
5869 del 19.5.2021, è stato soddisfatto mediante attribuzione alla di Pt_1 CP_6
SFP sul proprio Monte Titoli.
vii) è risultata inadempiente all'obbligo di esperire tutte le iniziative Parte_1
utili al recupero del credito in quanto “DOPO un anno dalla sua conoscenza, il
26.2.2022 (..) ha comunicato di aver , per aver contabilizzato su proprio Pt_4
conto deposito titoli le azioni derivanti dal Concordato AS, il beneficio di
ammissione al Fondo per la posizione ”, sicché era Parte_2 CP_1
giustificata la proposizione dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ.
pagina 16 di 35 Gli appellanti incidentali hanno sul punto ricordato l'avvio, avanti il Tribunale di
Roma, da parte di di un giudizio volto a contestare la perdita dei Parte_1
requisiti di accesso al fondo salva opere dichiarata dal citato , CP_3
chiedendo la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
viii) La cessione è avvenuta almeno in parte pro soluto e non pro solvendo,
avendo l'appellante principale deliberato un plafond di garanzia pari ad Euro
500.000,00 e tale garanzia non può essere negata sulla base dell'art. 12 EL
sezione IV del contratto di factoring invocato da in quanto clausola Parte_1
vessatoria.
ix) Le spese non avrebbero dovuto essere compensate in mancanza del presupposto EL soccombenza reciproca, ritenuto, invece, sussistente dal giudice di prime cure.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 19.4.2024 del C.I.
*****
5. Le eccezioni formulate in via preliminare dagli appellati sono prive di pregio.
5.1. L'eccezione di giudicato, formulata sul presupposto che la notifica EL
sentenza è avvenuta in forma integrale, a cura EL cancelleria, in data 16.5.2023
e che l'atto d'appello è stato notificato in data 11.12.2023, va respinta in quanto la comunicazione del cancelliere non è idonea, ai sensi dell'art. 132, comma 2,
c.p.c. a far decorrere i termini previsti dall'art. 325 c.p.c. per l'impugnazione
EL sentenza.
pagina 17 di 35 5.2. L'appello rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., come novellato dal d.l.gs. n. 149/2022, avendo la CA indicato le statuizioni oggetto di critica, le ragioni per le quali esse sono erronee e le conseguenze che se ne debbono trarre
(ovvero l'infondatezza dell'opposizione e la debenza EL somma ingiunta con il ricorso monitorio detratte le somme corrisposte in corso di causa dal Fondo
Pubbliche). Pt_2
L'omissione degli avvertimenti sull'obbligatorietà EL difesa tecnica e sulla possibilità di presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, che va effettivamente riconosciuta, risulta sanata, ai sensi dell'art. 164,
comma 3, c.p.c. dalla costituzione delle parti appellate che non hanno chiesto la concessione di un termine a difesa, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità
dell'impugnazione.
5.3. Va, inoltre, dato atto dell'irrilevanza delle deduzioni in ordine alla tardività
EL costituzione in primo grado di che non ha proposto eccezioni Parte_1
rilevabili solo su istanza di parte né ha formulato domande riconvenzionali.
*****
6.1 Va innanzitutto esaminato il terzo motivo d'appello principale, che riguarda la posizione del debitore principale.
Le considerazioni effettuate dal Tribunale non possono essere condivise in quanto, anche volendo ritenere applicabile al caso di specie l'art. 1267 cod. civ.
(pur se va detto che si tratta di cessioni di crediti che non sono avvenute a scopo solutorio), la condotta di non potrebbe dirsi negligente. Invero, sono Parte_1
dati pacifici che le inadempienze del debitore ceduto AS si sono manifestate a partire dalla fine del mese di aprile 2018 e che tale società ha pagina 18 di 35 depositato in data 27.9.2018 domanda di concordato con riserva cui ha fatto seguito l'ammissione EL debitrice alla relativa procedura.
Risultava, pertanto, all'evidenza impossibile per la in tale ristretto arco Pt_1
temporale, ottenere un titolo esecutivo ed intraprendere ed esaurire, con l'incasso del dovuto, una procedura esecutiva.
Con l'apertura EL procedura concorsuale l'istituto di credito poteva solo, come effettivamente è accaduto, presentare domanda di insinuazione al passivo concordatario (ciò che ha consentito a di partecipare al primo riparto Parte_1
del Fondo Salva Opere costituito con il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito in legge
28.6.2019 n. 58, che ha avuto l'effetto di ridurre l'esposizione debitoria EL
società appellata).
6.2 I primi due motivi d'appello principale possono essere trattati congiuntamente e decisi nei termini che seguono.
6.2.1. Ritiene il Collegio dirimente, con assorbimento di tutte le ulteriori doglianze sul punto di la circostanza che, anche volendo ritenere non Parte_1
derogato l'art. 1957 c.c., la non è incorsa in alcuna decadenza in quanto il Pt_1
termine semestrale ha iniziato a decorrere quando l'obbligazione del debitore principale ( ) è divenuta esigibile. Ricordato che i due contratti di CP_1
factoring, con regolazione dei rapporti di dare/avere in conto corrente, erano a tempo indeterminato, l'obbligazione è divenuta esigibile con la lettera di costituzione in mora inviata il 9.10.2018, ricevuta dalla società appellata in data
26.10.2018, con la quale l'appellante principale, a fronte dell'inadempimento del debitore ceduto entro le scadenze previste, ha intimato, sulla base di quanto prevede l'art. 3 dell'allegato al contratto di factoring, alla cliente il pagamento pagina 19 di 35 EL somma di Euro 1.102.907,96 oltre interessi e spese entro 5 giorni dal ricevimento, avvertendo che in difetto avrebbe proceduto al recupero giudiziale del dovuto. La data del 30.09.2018, che pur compare nella citata missiva, è
quella di chiusura dell'ultimo estratto conto, inidonea come tale a far decorrere il citato termine decadenziale. Il dies a quo è quello di ricevimento EL lettera
EL CA, ovvero il 26.10.2018, in quanto la revoca dei rapporti e la costituzione in mora sono atti recettizi.
6.2.2. Le allegazioni degli appellanti incidentali in ordine alla mancanza di specifica contestazione da parte EL del mancato rispetto del termine Pt_1
semestrale sono prive di pregio sotto molteplici profili.
Innanzitutto la ha preso, sia pure succintamente, posizione sulla questione Pt_1
con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. alle pagg. 12 e 13,
approfondendola nei successivi scritti. Va sul punto evidenziato che la specificità EL presa di posizione deve essere valutata in relazione alla natura dell'allegazione di controparte. Nel caso di specie gli appellanti si erano limitati con l'atto d'opposizione (si veda il punto 5) ad evidenziare che l'istituto di credito aveva “atteso ben oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c. dalla scadenza
dei crediti ceduti per richiedere l'adempimento giudiziale al debitore
principale”, formulando altresì non pertinenti rilievi riferiti ai casi in cui il debito principale è frazionato ed esigibile a scadenze periodiche.
In ogni caso si osserva che è principio consolidato quello secondo cui (cfr. Cass.
sez. 1, ordinanza n. 9810 del 13/04/2023), sul presupposto che nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente pagina 20 di 35 riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa,
impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico richiede il tramite di una manifestazione di volontà EL parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione EL prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione EL (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione EL prescrizione. Ne consegue, per la cassazione, che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione EL parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis.
Quanto vale per l'eccezione di interruzione EL prescrizione è estendibile,
attesa l'affinità EL situazione, all'eccezione di compimento dell'atto che impedisce la decadenza, sicché sussiste comunque l'obbligo per il giudice di valutare l'effettiva decorrenza del termine semestrale.
Anche tale motivo è respinto.
*****
pagina 21 di 35 7. Va a questo punto trattato anche l'appello incidentale condizionato che ha ad oggetto questioni che logicamente precedono quelle del gravame non condizionato.
7.1. Le questioni oggetto del primo motivo sono prive di pregio in quanto l'appellante principale ha prodotto i contratti relativi ai due rapporti per i quali ha agito in sede monitoria (il contratto di conto corrente n. 2113435 è stato prodotto sub doc. 6 ed il contratto di conto corrente n. 2119963 è stato prodotto sub doc. 3).
Quanto agli altri due rapporti cui sarebbero riconducibili alcune delle rimesse confluite nei conti oggetto di causa, si osserva che nessuna contestazione è stata formulata nelle memorie dedicate alla definizione del thema decidendum in primo grado (una contestazione in tal senso si rinviene per la prima volta alle pagg. 13 e 14 delle note conclusive del giudizio di primo grado).
In ogni caso l'appello sul punto è, se non inammissibile, generico in quanto non sono state indicate le rimesse in questione né è stato quantificato il relativo importo.
7.2. Il motivo d'appello indicato al punto ii) EL precedente elencazione ha ad oggetto la capitalizzazione degli interessi successivamente al 01.01.2014,
l'insussistenza dei presupposti per variare le condizioni del rapporto ai sensi dell'art. 118 TUB e la mancata consegna degli estratti conto.
7.2.1. Sul primo punto risulta dirimente la circostanza che la sin dal Pt_1
primo grado, ha replicato di non aver operato alcuna capitalizzazione,
richiamando il proprio doc. 15 del fascicolo monitorio (certificazione ex art. 50
TUB) dal quale risulta che gli interessi sono stati conteggiati ed addebitati pagina 22 di 35 separatamente rispetto al capitale. Gli appellati non hanno svolto alcuna deduzione sul punto, fatto salvo il richiamo alla liquidazione trimestrale sub doc.
27 dell'opposta, riferita al periodo 01.07.2017 al 30.09.2017, che semmai dimostra proprio il contrario, avendo la separatamente contabilizzato, Pt_1
quanto al rapporto di finanziamento avente n. 9664 finale, il debito per capitale e quello per interessi. Manca in ogni caso la prova che nel successivo periodo gli interessi siano stati calcolati sul complessivo montante debitorio così venutosi a formare.
7.2.2 La possibilità di variare le condizioni del rapporto è stata prevista nell'art. 12 del contratto di conto corrente “Anticipi” (doc. 3 del fascicolo monitorio),
nell'art. 19 del primo contratto di factoring (doc. 2 del fascicolo monitorio),
nell'art. 20 del secondo contratto di factoring (doc. 4 del fascicolo monitorio),
nell'art. 7 dell'Allegato “A” (doc. 5 del fascicolo monitorio) e nell'art. 12 del contratto di conto corrente ordinario (doc. 6 del fascicolo monitorio). Tutte tali disposizioni sono state oggetto di specifica sottoscrizione ex art. 1341-1342 c.c
Inoltre, la ha dedotto di avere effettuato una sola variazione unilaterale, Pt_1
che è quella prodotta quale doc. 15 del suo fascicolo monitorio. In tale comunicazione risultano adeguatamente evidenziate le ragioni che giustificano l'incremento degli interessi e delle commissioni ivi indicati. Gli appellati non hanno preso posizione su tale documento né hanno evidenziato altri atti di esercizio del c.d. ius variandi.
7.2.3. Anche l'ultima doglianza formulata con il motivo è priva di pregio in quanto la nel giudizio di primo grado ha prodotto le PEC di invio degli Pt_1
estratti conto, fermo restando che, a fronte dell'avvenuta produzione dei pagina 23 di 35 documenti in giudizio, gli opponenti, se davvero non avessero avuto in precedenza la disponibilità degli estratti conto, avrebbero solamente potuto formulare le opposizioni di natura contabile consentite dall'art. 119 TUB (le loro doglianze contenute nella comparsa del grado d'appello sono del tutto generiche in quanto si sono limitati a dichiarare di contestarne espressamente le relative risultanze).
7.3 Il motivo sub ii) EL precedente elencazione è, per la gran parte,
inammissibile in quanto gli appellanti incidentali si sono limitati ad indicare la rubrica di alcune clausole contenute nel contratto di factoring del 26.1.2017 e nel suo allegato che sarebbero vessatorie posto che “stabiliscono, a favore di colui
che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal
contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro
contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni, restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del
contratto”. Mancano, pertanto, la specifica analisi del contenuto di ciascuna di tali clausole e l'allegazione delle ragioni di vessatorietà, non risultando comunque indicata la rilevanza EL questione interposta (non si comprende,
infatti, in che modo tali clausole possano incidere sulla debenza o sulla quantificazione del credito EL CA).
L'unica clausola specificamente menzionata è l'art. 3 dell'allegato al contratto di factoring con il quale si è riservata “la facoltà (..) di azionare il Parte_1
proprio credito derivante dalla cessione tanto nei confronti del debitore ceduto
quanto nei confronti del cedente per il caso di mancato pagamento del debitore
ceduto”
pagina 24 di 35 In ordine a tale clausola gli appellanti principali hanno lamentato il forte squilibrio dalla stessa determinato, così sostanzialmente richiamando la disciplina di cui agli artt. 33 e ss. d.lgs n. 206/2005 che non è pertinente, posto che la cliente non riveste la qualità di consumatore. E' comunque dirimente la circostanza che tale clausola costituisce trasposizione di quanto prevede l'art. 4
EL legge n. 52 del 1991 in ordine alla garanzia di solvenza del debitore ceduto prevista a carico del cedente.
7.4 Le contestazioni oggetto del motivo sub iii) sono infondate, per le ragioni già
evidenziate dalle SS.UU. con la sentenza nr. 41994/2021, nella parte in cui gli appellanti hanno eccepito la nullità totale del negozio fideiussorio ed irrilevanti nella parte in cui è stata eccepita la nullità parziale giacché, in disparte l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ precedentemente trattata, dalla dedotta nullità delle clausole in questione non deriva alcuna conseguenza sull'esistenza o sull'ammontare del debito nei confronti EL Pt_1
7.5 Il motivo d'appello sub iv) era già stato formulato con l'atto di opposizione e l'opposta nella comparsa di costituzione del primo grado non aveva svolto alcuna replica con riferimento all'erogazione delle somme contestate.
Non convince la replica contenuta nella comparsa conclusionale in appello di giacché una presa di posizione su siffatta doglianza non può essere Parte_1
rinvenuta nella circostanza che la convenuta con la costituzione in primo grado avesse dedotto di avere anticipato crediti per complessivi Euro 2.715.769,02 e ricevuto anticipazioni per Euro 2.211.850,00. Invero, il punto nodale EL
questione è se la somma di Euro 346.826,78 sia stata o meno compresa in quella oggetto di ingiunzione.
pagina 25 di 35 Sul punto si osserva che le fatture analiticamente indicate alla pag. 22 dell'atto di opposizione risultano nel prospetto dei crediti ceduti dimesso sub doc. 18 del fascicolo di primo grado (sarebbe illogico ipotizzare che la abbia prodotto Pt_1
in giudizio documenti parzialmente irrilevanti ai fini EL richiesta di conferma del decreto ingiuntivo) e che comunque la documentazione prodotta, sia nella fase monitoria che in quella di opposizione, non consente di associare le anticipazioni erogate alle singole fatture. Si osserva, inoltre, che la non ha Pt_1
contestato di non avere anticipato gli importi oggetto delle fatture indicate con il motivo d'appello.
Fatte tale premesse, osserva il Collegio che è onere, non assolto, del creditore fornire la prova del credito e, quindi, anche indicare in modo chiaro e completo le modalità con le quali ciascuna voce di credito è sorta. Consegue che, in accoglimento del gravame, dall'importo dovuto da va detratta la Parte_1
somma di Euro 346.826,89, dovendo concludersi che la richiesta di pagamento comprendeva anche gli importi oggetto delle fatture indicate dagli opponenti mai oggetto di anticipazione.
7.6. Il motivo di gravame sub v) EL precedente elencazione è privo di pregio per molteplici ragioni.
Si deve premettere innanzitutto che il debitore di cui rileva il peggioramento delle condizioni patrimoniali è quello garantito dalla fideiussione, ovvero CP_1
e non già AS.
Anche volendo superare tale rilievo e dando per scontato che in qualche modo il peggioramento delle condizioni dell'appaltatore abbia determinato anche quelle del subappaltatore appellante incidentale, si osserva:
pagina 26 di 35 - come ricordato a proposito del gravame principale inerente la violazione dell'art. 1267 cod. civ., il debitore ceduto AS ha provveduto al
Part pagamento delle prestazioni fornite da Co fino a pochi mesi dalla domanda di ammissione al concordato preventivo. Si è, quindi, trattato di un repentino peggioramento delle condizioni economiche, che difficilmente poteva essere percepito dalla CA, la quale in prima battuta poteva solo rendersi conto dell'inadempimento alle fatture emesse da (ciò che non necessariamente poteva, almeno in prima battuto, CP_1
essere ritenuto sintomo di un'insolvenza del debitore);
- è, in ogni caso, pacifico (cfr. Cass. sez. 3 , ordinanza n. 20713 del
17/07/2023) che la mancata richiesta di autorizzazione, necessaria nel caso di consapevolezza del deterioramento delle condizioni economiche,
non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale
è comune o può presumersi tale. Nel caso di specie si deve considerare che, come risulta dalla visura Cerved dimessa da il fideiussore Parte_1
è socio al 50% di e che la rimanente Controparte_2 CP_1
partecipazione è detenuta da , all'evidenza legato Persona_2
all'appellato da rapporti di parentela. Inoltre, entrambi risultano risiedere nel Comune di Marcianise, in via Pò n. 16. Pertanto, sussistono plurimi elementi a conferma del fatto che l'odierno appellante incidentale era perfettamente a conoscenza del deterioramento EL situazione dell'impresa subappaltatrice;
pagina 27 di 35 - successivamente alla scadenza dei primi crediti di rimasti CP_1
impagati (27.4.2018) ha corrisposto due sole anticipazioni per Parte_1
l'importo di Euro 8.300,00 in data 4.5.2018 ed Euro 11.660,00 in data
18.5.2018, come da doc. 19 e 20 del proprio fascicolo, sicché, in ragione
EL modesta entità delle anticipazioni, non potrebbe di certo derivare l'estinzione dell'intera pretesa creditoria.
Il motivo è respinto.
7.7. La circostanza – oggetto del motivo d'appello incidentale sub vi) - che abbia ricevuto, dal la somma di Euro Parte_1 Parte_3
343.249,30 – di cui peraltro la stessa appellante principale aveva dato atto già nel corso del giudizio di primo grado – rileva ai soli fini EL riduzione del credito.
Non vi è, invece, prova che la rimanente parte del credito sia stata soddisfatta.
Invero. ha ricevuto, sulla base EL proposta concordataria omologata Parte_1
dal Tribunale, alcune azioni di cui ha sollecitato il trasferimento al
[...]
(senza che quest'ultimo abbia acconsentito Controparte_4
alla cessione in forza dell'assenza di norme che gli consentano di ricevere tale forma di remunerazione). Quindi, si tratta di titoli di cui la ha solo una Pt_1
temporanea disponibilità. In ogni caso, come dalla stessa evidenziato in comparsa conclusionale e non contestato dalle controparti, la loro vendita consentirebbe di ricavare un importo che allo stato la ha stimato in misura Pt_1
pari a circa il 4% del credito originario, senza, peraltro, che ne derivi un effettivo beneficio posto che tale vendita costituirebbe violazione del diritto di surroga previsto dalla norma istitutiva del Salva (D.L. n. 34/19, convertito Pt_2 Pt_2
pagina 28 di 35 in legge n. 58/19), che determinerebbe la perdita del contributo, di ben maggior importo, sin qui erogato dal . CP_3
Anche tale gravame, pertanto, è respinto.
7.8. La richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. – oggetto del gravame sub vii) -
va respinta in quanto le parti del giudizio instaurato avanti il Tribunale di Roma
sono diverse da quelle del presente giudizio ( ed non partecipano CP_2 CP_1
al giudizio di accertamento negativo EL pretesa restitutoria del CP_3
promosso dall'appellante principale).
In ogni caso tra i due giudizi non vi è alcun rapporto di pregiudizialità logica,
sussistente solo allorché l'altro giudizio pendente verta su una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito EL causa da sospendere, essendo, invece, irrilevante, ai di fuori di tale caso, che la decisione possa in qualche modo influire sul giudizio del quale si chiede la sospensione.
Si ricorda al riguardo che il giudizio pendente avanti il Tribunale di Roma verte sul diritto EL ad usufruire dei riparti del che Pt_1 Parte_2
possono giungere fino al 70% del credito ammesso (di cui, come detto, il 30% è
stato già pagato). In relazione agli esiti di tale giudizio possono darsi due alternative:
- la prima è che venga riconosciuto il diritto di alla garanzia statale, Parte_1
sicché nel caso di pagamento, totale o parziale, dell'ulteriore quota del 40%, il credito nei confronti di (ed eventualmente di ) si ridurrà del CP_1 CP_2
corrispondente importo (potendo la relativa circostanza essere fatta valere già in sede esecutiva);
pagina 29 di 35 - la seconda è che venga ritenuta decaduta dalla garanzia statale, nel Parte_1
qual caso si potrà soddisfare sui titoli ricevuti, convertendoli in denaro,
potendosi solo in tale momento valutare la questione circa la sussistenza di una condotta inadempiente dell'appellante principale, che peraltro conserverebbe comunque il diritto ad essere pagata per la parte del credito non oggetto EL
garanzia statale (ovvero il residuo 30%).
7.9. L'ultimo motivo d'appello incidentale riguarda la concessione EL garanzia
pro soluto da parte di Parte_1
Nella prima parte del motivo e hanno fatto riferimento ad una CP_1 CP_2
mail inviata in data 18.01.2016 da con cui veniva comunicata la Parte_1
delibera di approvazione EL c.d. operatività maturity con plafond di Euro
500.000,00. Secondo quanto si può leggere nel citato documento, alla mail avrebbe dovuto seguire la stipula del contratto con tutte le condizioni del rapporto che non risulta mai essere avvenuta.
Nella seconda parte del motivo gli appellanti hanno censurato la vessatorietà
dell'art. 12.1. del contratto di factoring, che prevede la necessità EL richiesta da parte dell'impresa cedente dell'assunzione del rischio del mancato pagamento di un debitore ceduto al factor (la CA) cui compete la relativa decisione. La
censura rivolta è del tutto generica (non è neppure indicato in quale delle ipotesi previste dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. rientrerebbe tale previsione), fermo restando che la necessità dell'approvazione da parte del factor è conseguenza del regime di responsabilità previsto dall'art. 4 EL legge n. 52 del 1991 secondo cui il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del pagina 30 di 35 debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia. È,
quindi, esclusa la vessatorietà di tale clausola.
*****
8. Sulla base di quanto sin qui esaminato il credito EL CA nei confronti di deve essere definitivamente determinato in Euro 755.537,27- Euro CP_1
346.826,89 = Euro 408.710,38 oltre interessi come già chiesti in sede monitoria.
è, invece, tenuto, in solido con la società al versamento EL Controparte_2
sola somma di Euro 150.000,00, oltre interessi come già chiesti in sede monitoria pari all'importo massimo il cui pagamento è stato da lui garantito.
Per quanto sin qui detto, quindi, la società appellata è unica debitrice dell'importo di Euro 408.710,38 - 150.000,00 = Euro 258.710,38 oltre interessi come già chiesti in sede monitoria.
*****
9.1 Il primo motivo d'appello incidentale non condizionato va respinto in quanto l'importo di cui si è riconosciuta la debenza comunque rende giustificata la segnalazione a sofferenza EL società.
La circostanza che la abbia segnalato il credito come non contestato nel Pt_1
periodo che va da settembre 2020 a gennaio 2021 è irrilevante a fini risarcitori in quanto le richieste di spiegazioni da parte degli istituti di credito, oggetto di capitoli di prova testimoniale, non hanno determinato la mancata concessione di finanziamenti medio tempore richiesti ed il rigetto delle richieste di leasing di macchinari rivolte ad altre Banche è avvenuto in un periodo (dicembre 2021) nel quale lo stato EL segnalazione era stato già corretto. Peraltro, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivato da tale rifiuto (per essere stata pagina 31 di 35 costretta “ad acquistare macchinari tramite dilazioni ed a sottrarre CP_1
dunque liquidità alla propria operatività”) è del tutto generica, non avendo tale appellante incidentale indicato in che modo la mancanza di liquidità ha determinato la perdita di fatturato.
Quanto sin qui esposto rende palese l'assoluta irrilevanza delle prove testimoniali formulate dagli appellanti incidentali per provare i danni subiti.
9.2. Quanto al secondo motivo, le espressioni utilizzate dalla difesa EL Pt_1
nella comparsa di costituzione del primo grado censurate dagli appellanti incidentali sono le seguenti:
Pag. 17: “Nulla di tutto ciò è stato provato da controparte, che si è limitata a
formulare mere illazioni”
Pag. 18 “Pare a chi scrive che parte opponente non abbia letto con attenzione la
documentazione agli atti di giudizio..”
Pag. 19 “Controparte, speculando sull'indicazione nell'elenco delle condizioni
indicate nella comunicazione ex art 118 Tub…”
Pag. 20 “….simmetricamente, e in prevenzione di eventuali strumentalizzazioni,
di cui l'odierno giudizio è la miglior testimonianza..” Pag. 23 “ Pare evidente
che controparte non abbia dedicato la minima attenzione agli estratti prodotti
dalla banca in uno con il monitorio..”
Pag 25
modalità e oneri di anticipazione” null'altro rappresenta se non la manifesta
sciatteria che caratterizza l'intero impianto difensivo attoreo >>.
Pag. 27 “Entrambe le censure sono palesemente inventate”.
pagina 32 di 35 Ritiene il Collegio che anche il secondo motivo d'appello sia infondato in quanto, come osservato da Cass. sez. 2, sentenza n. 17325 del 31/08/2015, non ricorrono i presupposti per la cancellazione e per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti EL controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento EL controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo EL moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti.
L'espressione “manifesta sciatteria”, che costituisce la più forte tra quelle censurate dagli appellanti incidentali, era solamente volta a sottolineare l'evidente infondatezza delle loro tesi ed è stata effettuata nell'ambito di un articolato esame dei motivi di opposizione, sicché è escluso qualunque intento denigratorio.
Si ricorda, quindi, che in applicazione dei citati principi il giudice di legittimità
(v. Cass. n. 21031/16) ha escluso che possano essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come "contrabbandare", che, significando "far
passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi EL controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto EL scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo pagina 33 di 35 piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive EL dignità umana e professionale dell'avversario. Pertanto, non può
essere passibile di sanzione l'accusa di inventare le censure, con la quale la convenuta in primo grado voleva solo evidenziare l'assoluta mancanza di fondamento delle doglianze formulate dagli opponenti.
Le ulteriori espressioni oggetto del motivo possono, invece, dirsi per lo più
comuni nella redazione degli atti difensivi e, a maggior ragione, per esse si può
concludere che rientrano nell'ambito di un vibrato e graffiante, ma pur sempre consentito, esercizio del diritto di difesa.
*****
6.1 ed risultano prevalentemente soccombenti e vanno, pertanto, CP_2 CP_1
condannati alla rifusione dei due terzi delle spese di liquidate secondo Parte_1
i parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 260.000,01 ed
Euro 520.000,00, esclusa la fase istruttoria in appello. Il riconoscimento di un importo sensibilmente inferiore anche a quello oggetto delle riformulate richieste
EL giustifica la compensazione del rimanente terzo. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
nei confronti di ed e sull'appello incidentale
[...] Pt_5 CP_7 Controparte_8
da questi ultimo proposto avverso la sentenza n. 841/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.5.2023 dal Tribunale di Venezia, li accoglie entrambi per quanto di ragione e, in riforma EL sentenza impugnata:
pagina 34 di 35 - condanna ed al pagamento, in solido, di CP_1 Controparte_8
Euro 150.000,00 oltre interessi come quantificati con il ricorso ex artt.
633 e ss. c.p.c.
- condanna al pagamento dell'ulteriore somma di 258.710,38 CP_1
oltre interessi come quantificati con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c.
- condanna ed a rifondere due terzi delle spese CP_1 Controparte_8
di che liquida nell'intero quanto al giudizio di primo Controparte_9
grado in Euro 22.457,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge e quanto al giudizio d'appello in Euro
14.239,00 per compenso ed Euro 2.529,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
Venezia, 28 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 35 di 35
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 20/12/2023 al n.
2284/2023 R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa in causa Parte_1 P.IVA_1
dall'avv. Leopoldo Conti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Carducci n. 3/6 in Genova come da procura generale alle liti autenticata nelle firme dal notaio di Mestre n. 34227 rep. in data 6.11.2013 Persona_1
-appellante-
CONTRO
(C.F. ), con sede in Marcianise, via Orbetello n. 2, CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 35 e , nato a [...] il [...] ed ivi residente Controparte_2
alla Via Po n. 16 ( ), rappresentati e difesi in causa dagli C.F._1
avv.ti Carrella Daniela, Maria Mazzola Liberato e Salvatore Colella ed elettivamente domiciliata presso le pec dei professionisti e Email_1 Email_2
come da procura in calce alla comparsa di Email_3
costituzione e risposta in appello
-appellati/appellanti incidentali-
avente per oggetto: CAri (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 5.6.2025, sulla base delle le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Nel merito:
1) Tenutosi conto EL riduzione, in corso di causa, dell'importo del credito
oggetto di ingiunzione, a seguito di riparti pervenuti dal
[...]
(già Controparte_3 Controparte_4
in esecuzione delle provvidenze istituite con l'art. 47, comma 1
[...]
bis, del D.L. 30/04/2019, n° 34 (convertito in L. 28/06/2019, n° 58) istitutivo del
c.d. “ e precisamente EL somma di Euro 343.249,30, Parte_2
imputata a credito di e, in applicazione dell'art. 1194 cod. civ. a capitale, CP_1
e, più in particolare, ex art. 1193 cod. civ. alla parte meno garantita del credito,
si chiede di revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto
pagina 2 di 35 - Condannarsi al pagamento, in favore di , EL CP_1 Parte_1
somma di Euro 755.537,27, oltre interessi nella misura di cui in decreto
sull'intero importo ingiunto sino alla data dell'effettivo accredito, in favore
EL EL somma corrisposta dal nella misura più Pt_1 Parte_2
sopra indicata, e, per il periodo successivo, e fino al saldo, sulla minor somma
di € 755.537,27 o di quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia.
2 - Condannarsi , in qualità di garante , al pagamento, in Controparte_5 CP_1
favore di , per i titoli di cui al decreto opposto, EL somma di Parte_1
Euro 150.000,00 in sorte capitale, oltre interessi come in decreto, o meglio visto,
sulla predetta somma dal dovuto al saldo effettivo.
2) Respingere, in ogni caso, l'appello incidentale.
In via istruttoria: Ammettersi le prove per testi di cui alla memoria istruttoria a
prova diretta, nonché, per l'eventualità di ammissione delle prove capitolate ex
adverso, per l'ammissione a prova contraria come indicato in memoria
istruttoria di replica nonché tutte le altre istanze formulate in sede di
precisazione delle conclusioni nel primo grado. Con vittoria di spese e
compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio.
CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni avversa istanza ed avendo
per rinunciate le domande ed eccezioni non riproposte espressamente nel
presente gravame da parte appellante e posto il giudicato formatosi sulla
pronuncia gravata:
1. Preliminarmente, accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improponibilità
dell'atto di appello avverso se del caso anche ex art 348 bis cpc per tutti i motivi
pagina 3 di 35 espressamente indicati nel corpo del presente scritto difensivo, ovvero, in
subordine, la sua invalidità ed improponibilità;
2. Accertare e dichiarare il passaggio in giudicato dei capi di sentenza non
impugnati dall'appellante principale e/o implicitamente coperti da giudicato,
come dedotto nel corpo del presente scritto;
3. Rigettare integralmente l'appello principale, ovvero tutte le domande
proposte dalla appellante, inammissibili, improponibili, tardive ed infondate in
fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nel corpo del presente atto;
4. Accertare e dichiarare in ogni caso l'inammissibilità EL prova articolata da
parte appellante principale per i motivi esplicitati nella comparsa di costituzione
in appello e rigettare ogni richiesta anche al riguardo formulata ex adverso;
• In accoglimento dell'appello incidentale:
5. Riformare la sentenza di primo grado nelle parti e per i capi indicati nel
corpo del presente scritto e, per l'effetto, in accoglimento delle domande
formulate già nel giudizio di primo grado in via riconvenzionale:
6. Accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità delle segnalazioni
interbancarie EL anche presso la Centrale Rischi EL Parte_1 CP_1
[... e del sig. e la causazione di un danno non patrimoniale per Controparte_2
lesione EL propria reputazione ed immagine commerciale e per lesione di
immagine personale del sig. , nonché di un danno patrimoniale CP_2
consistente nella riduzione dell'accesso al finanziamento bancario ed alla
riduzione EL liquidità necessaria per far fronte alle obbligazioni sociali che si
ci riserva di quantificare meglio in corso di giudizio e/o da liquidarsi in via
equitativa in favore dei ciascuna parte istante per il proprio titolo;
Condannare
pagina 4 di 35 conseguentemente- in via riconvenzionale - la resistente banca al risarcimento
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali derivati alla società ed al sig.
a causa EL erronea segnalazione alla Centrale Rischi in CA CP_2
d'IA per le condotte indicate nel presente scritto che ci si riserva di
quantificare meglio in corso di giudizio e/o da liquidarsi in via equitativa;
7. ex art 89 cpc primo e secondo comma -e previo relativo accertamento-
ordinare la cancellazione delle frasi sconvenienti ed offensive contenute negli
atti difensivi avversi di primo grado ed indicate nel presente scritto, disponendo,
ove ritenuto, ex art 89 II co cpc il pagamento di una somma a titolo di
risarcimento del danno non patrimoniale per le frasi sconvenienti ed offensive
pronunciate gratuitamente ex adverso;
8. Confermare, per il resto, la sentenza ingiustamente impugnata ex adverso;
• In via incidentale condizionata: per il caso denegato di accoglimento anche
parziale dell'appello principale formulato ex adverso, accogliere l'appello
incidentale condizionato formulato dalla presente difesa così statuendo:
9. Preliminarmente, in riforma EL sentenza di prime cure sul punto e sempre
in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, revocare, annullare e/o
invalidare il decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova idonea a
supportare l'asserito credito e per sua radicale indeterminatezza, ovvero per
tutto quanto ulteriormente dedotto nel corpo del presente atto;
10. Accertare e dichiarare, senza alcuna inversione dell'onere EL prova e
previa ogni necessaria declaratoria la nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza
e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato;
pagina 5 di 35 11. Accertare e dichiarare l'inefficacia, invalidità ed inopponibilità, ovvero
vessatorietà anche ex artt. 1341 e 1342 cc delle clausole richiamate in atti
ovvero di quelle dell'allegato A) al contratto di factoring nei confronti di CP_1
[... con ogni conseguente pronuncia anche di invalidità, inopponibilità,
improponibilità ed inammissibilità del ricorso monitorio e EL pretesa
creditoria avversa;
12. Accertare e dichiarare che gli opponenti non sono debitori delle somme di
cui al ricorso per decreto ingiuntivo per i motivi ampiamente dedotti nel corpo
del presente atto ovvero – previa relativo accertamento e declaratoria - a causa
dell'invalidità ed INDETERMINATEZZA dei contratti e delle clausole ivi
contenute, EL decadenza dall'azione, inadempimento contrattuale dell'Istituto
ex adverso allegati, per l'indeterminatezza delle condizioni ivi recate, per
l'applicazione in essi di voci, oneri e costi non concordati e comunque non
dovuti anche per effetto dell'illegittima applicazione di effetti ed interessi
anatocistici, per la invalidità delle modifiche contrattuali e, per l'effetto,
revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare l'avversa domanda;
13. Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che la è creditrice CP_1
nei confronti di EL somma di € 346.826,78 quale credito Parte_1
illegittimamente da essa contabilizzato, ma mai anticipato in favore
dell'opponente in ragione delle fatture richiamate in atti e, per l'effetto,
condannare al pagamento di tale somma in favore di con ogni Pt_1 CP_1
maggiorazione per interessi e rivalutazione dalla debenza al soddisfo. In via
meramente gradata, porre in compensazione tale credito con quello che dovesse
essere riconosciuto in favore di essa;
Pt_1
pagina 6 di 35 14. Accertare e dichiarare, per quanto su detto e per quanto riferito nel corpo
del presente atto, l'insussistenza di alcuna posizione di 'garanzia' da parte del
sig ed in ogni caso l'inopponibilità, la decadenza dall'esercizio, Controparte_2
l'inefficacia e l'invalidità di alcuna obbligazione di garanzia a carico del
medesimo in relazione al contratto de quo, invalido per quanto detto nel corpo
del presente scritto difensivo con l'accertamento che lo stesso non risulta
debitore delle somme richieste nel decreto ingiuntivo opposto;
15. valutare in ogni caso ed ove ritenuto opportuno anche in funzione delle
formulate eccezioni e deduzioni in atti, disporre, la sospensione ex art 295 cpc
del presente giudizio in attesa dell'esito di quello pendente dinanzi al Tribunale
di Roma avverso il sez. III-imprese - n. R. G. 059010/2022 prossima CP_3
U.D. 29.9.25 - G.I. Pigozzo pendente tra il Parte_1 Controparte_3
ed il Concordato Astali spa in relazione al beneficio del Fondo
[...]
(anche per la posizione ed all'incameramento degli Parte_2 CP_1
strumenti finanziari e quote del Concordato AS spa.
. Condannare, in ogni caso, parte appellante alla refusione delle spese di lite e
compensi di difesa per il doppio grado di giudizio, in rigida applicazione del
criterio EL soccombenza.
In via istruttoria
• Si impugnano estensivamente le inammissibili richieste istruttorie avverse sia
a) in quanto ripropongono inammissibilmente istanze istruttorie disattese dal
giudice di primo grado, senza espressamente censurare - con motivo di gravame
- le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta, e sia b) in quanto
pagina 7 di 35 riproduttive di circostanze fattuali o di eccezioni tardivamente proposte nel
giudizio di prime cure ove si è tardivamente costituita.
• Si chiede ammettersi EX ART 203 CPC CON DELEGA A PROCEDERVI IL
GIUDICE ISTRUTTORE DEL LUOGO, PROVA TESTIMONIALE DELEGATA,
sui capi di prova articolati nelle memorie istruttorie di primo grado e riportati
pedissequamente nel presente scritto al punto XIII, qui per reiterati e trascritti,
con esclusione di ogni valutazione e con i testimoni ivi indicati, ciascuno per i
capi di prova indicati accanto al relativo nominativo, ovvero sui capi ritenuti dal
Giudicante adito;
nonché INTERROGATORIO FORMALE del l.r.p.t. EL Pt_1
sui capi di prova già indicati per la prova testimoniale e di cui ai nn. 1-2-3-
[...]
4-5-6-9-27-28-29.
• Infine, in correlazione all'appello incidentale condizionato spiegato, chiede
ammettersi C.T.U. tecnico contabile avente ad oggetto i quesiti articolati nelle
memorie istruttorie di primo grado e qui riportati al capo XXIII qui per reiterati
e trascritti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione in opposizione del 26.06.2019 e CP_1 [...]
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Venezia CP_2 Parte_1
al fine di ottenere, previa revoca del decreto ingiuntivo da quest'ultima ottenuto,
l'accertamento di nulla dovere alla banca convenuta.
Il decreto opposto (nr. 953/2019 del 16.4.2019) era stato ottenuto da Parte_1
per il pagamento di Euro 1.098.786,57, oltre interessi e spese, dovuti in relazione al rapporto di factoring in essere tra le parti. aveva, infatti, ceduto a CP_1 Pt_1
[...
i crediti dalla stessa vantati nei confronti di AS s.p.a. (appaltatrice delle pagina 8 di 35 opere di costruzione dell'asse viario Marche-Umbria) che le aveva subappaltato la realizzazione di costruzioni in cemento armato e prestazioni accessorie meglio descritte nel contratto stipulato in data 5.8.2014 prodotto sub doc. 3 da Parte_1
(a tale contratto era seguito quello stipulato in data 6.3.2017 con l'appaltatrice avente ad oggetto la realizzazione di ulteriori opere).
La posto che in esecuzione del predetto contratto aveva anticipato Euro Pt_1
2.211.850,00 ed incassato Euro 1.140.409,91, aveva chiesto il pagamento EL
residua somma.. Il decreto era stato chiesto anche nei confronti di
[...]
in forza delle fideiussioni dallo stesso prestate in favore EL società CP_2
cedente nel limite di Euro 150.000,00.
I motivi di opposizione riguardavano, in estrema sintesi, le seguenti questioni:
1) contestazione circa la conformità all'originale EL documentazione allegata al monitorio;
2) erroneità del decreto ingiuntivo opposto in quanto intimante ad ed al CP_1
garante il pagamento, in solido, EL medesima somma di €. 1.098.786,57;
3) inopponibilità al fideiussore EL documentazione allegata dalla banca in quanto priva di data certa;
4) nullità EL fideiussione in quanto conforme ad un modello ABI;
5) liberazione del fideiussore per asserito ritardo dell'azione giudiziale contro il debitore principale;
6) nullità EL fideiussione per violazione dei canoni di buona fede e doveri informativi;
7) carenza di prova scritta ai fini dell'emissione del decreto opposto;
8) indeterminatezza del credito vantato;
pagina 9 di 35 9) garanzia pro soluto;
10) cessazione EL garanzia ex art. 1267 c.c.;
11) esistenza di clausole vessatorie;
12) risoluzione del contratto;
13) eccezione di inadempimento;
14) nullità EL clausola di applicazione dell'interesse anatocistico;
15) erronee contabilizzazioni;
16) indeterminatezza del contratto e assenza di causa concreta;
17) mancata consegna di documenti;
18) illegittime variazioni ex art. 118 TUB;
19) illegittimità EL segnalazione centrale rischi.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione e dando atto in Parte_1
corso di causa del parziale pagamento dell'importo ingiunto da parte del
[...]
gestito dal . Parte_3 Controparte_3
Concessi i termini per l'espletamento EL procedura di mediazione di cui al d.lgs. n. 28/10, la causa, istruita documentalmente, veniva definita con sentenza n. 841/2023, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.5.2023, che, rigettate l'eccezione di improcedibilità e la richiesta di sospensione del processo fino alla definizione del contenzioso con AS s.p.a.
formulate dagli opponenti, accoglieva l'opposizione accertando, quanto a
, la decadenza EL CA per decorso del termine di cui all'art. 1957 CP_2
cod. civ. e, quanto ad la violazione dell'art. 1267, secondo comma, cod. CP_1
civ.
pagina 10 di 35 Con riferimento alla posizione di il Tribunale evidenziava che l'opposta CP_2
non aveva ritenuto di avvalersi EL deroga alla citata norma codicistica pur contrattualmente pattuita e che il deposito del ricorso monitorio (avvenuto in data 9.4.2019) era successivo alla scadenza del termine semestrale, iniziato a decorrere il 30.09.2018.
Con riferimento alla posizione di il Tribunale, preso atto che la CP_1 Pt_1
non aveva contestato l'astratta applicabilità EL normativa ex art. 1267 c.c. al caso di specie, evidenziava che “alcuna dimostrazione è stata data circa
iniziative contro il debitore ceduto e comunque anche considerata l'esposizione,
la nessun atto di diligenza ha assunto per attivarsi immediatamente Pt_1
allorquando il debitore ceduto, ampiamente indebitato, visto le opere pubbliche
che stava realizzando, ha iniziato, quanto meno nel primo semestre del 2018, a
non pagare”. Osservava poi che la aveva riferito che AS aveva Pt_1
presentato domanda di ammissione al concordato in data 27.9.2018 e che i mancati pagamenti risalivano al 27.4.2018.
*****
2. Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia ha proposto appello Parte_1
affidato a tre motivi.
[...]
2.1. Con il primo motivo ha lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il primo giudice, erroneamente interpretando le sue difese, ha ravvisato una rinuncia EL parte opposta ad avvalersi EL deroga all'art. 1957 c.c. pattuita.
Ha sul punto evidenziato:
“Alle pagine richiamate dal primo Giudice si legge infatti: “Assume parte opponente che la banca sarebbe decaduta dall'azione nei confronti del CP_2
pagina 11 di 35 per aver atteso “ben oltre il limite di cui all'Art.1957 c.c. dalla scadenza dei crediti ceduti per chiedere l'adempimento giudiziale al debitore principale”
L'assunto avversario è palesemente infondato sotto più profili;
ed invero, va
detto che, in primo luogo, il sig. non ha garantito l'obbligazione di CP_2
AS bensì quella di ditalché lo scrutinio circa l'eventuale inutile CP_1
decorso dei termini di cui all'Art.1957 c.c. va rivolto all'azione EL banca nei
confronti del soggetto garantito e non nei confronti di un terzo, qual è, nella
fattispecie, AS” (Comp.cost., da pag.12, rigo 21, a pag.13, rigo 4). La
locuzione è riportata, negli stessi, identici, termini, nelle note conclusive, da
pagina 13, rigo 22, a pagina 14, rigo 6. La banca, pertanto, con la locuzione cui
il primo Giudice fa riferimento, si è limitata a ribadire che, avendo il CP_2
garantito l'obbligazione di e non quella del debitore ceduto AS, la CP_1
verifica circa l'inutile decorso del termine di cui all'Art.1957 c.c. avrebbe
dovuto essere rivolta all'intervallo temporale intercorrente tra la scadenza
dell'obbligazione di e l'azione intrapresa nei confronti di quest'ultima, e CP_1
non a quello intercorrente tra la scadenza dell'obbligazione di AS (terzo
rispetto al rapporto garantito) e l'azione EL CA. “
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione degli articoli 1957, 1944,
1362 e ss. cod. civ. e 116 c.p.c. in quanto la debitrice è stata costituita in mora con la raccomandata del 9.10.2018 (prodotta sub doc. 9 del fascicolo monitorio),
ricevuta da il 26.10.2018, e quindi, il deposito del ricorso ex art. 633 e ss. CP_1
c.p.c. (avvenuto il 9.4.2019) avrebbe dovuto essere considerato tempestivo posto che solo in data 26.10.2018 l'obbligazione era divenuta esigibile (tale intimazione è stata inviata sulla base di quanto disponeva l'art. 3 del contratto di pagina 12 di 35 factoring). Il Tribunale ha, invece, erroneamente ritenuto decorso il termine semestrale in quanto ha fatto riferimento alla data – il 30.09.2018 - dell'ultimo estratto conto precedente l'invio dell'intimazione.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 1267, comma 2,
1341, comma 2, e 1362 e ss. cod. civ. e 132 n. 4 c.p.c. innanzitutto in quanto la deroga all'applicazione EL prima di tali norme non configura una rinuncia, a carico del cedente, ad avvalersi di un'eccezione, ma riguarda l'esonero EL
società di factoring dall'obbligo di dimostrare di aver iniziato e/o proseguito azioni giudiziarie nei confronti dei debitori originari. Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale sembra aver ritenuto applicabile l'art. 1198 cod. civ.
che, però, riguarda le cessioni solutorie, mentre nel caso di specie la cessione non era finalizzata all'estinzione di una pregressa esposizione debitoria, sicché,
come osservato da Cass. n. 10092/2020, il cessionario non è gravato dell'onere di provare l'infruttuosa escussione del debitore ceduto.
Secondo la decisione sarebbe erronea pure qualora fosse applicabile Parte_1
l'art. 1267 cod. civ. posto che la se anche avesse agito a seguito degli Pt_1
iniziali inadempimenti (fine aprile 2018), non avrebbe potuto recuperare il credito prima del 27.9.2018 (data di deposito EL domanda di concordato con riserva cui ha fatto seguito l'ammissione EL debitrice alla relativa procedura).
Essa appellante si è poi insinuata al passivo concordatario, venendo ammessa per l'intero importo del credito ceduto e fruendo altresì di riparti del Fondo Pt_2
[...]
2.4. L'appellante, pur dando atto dell'assorbimento delle ulteriori questioni discusse nel giudizio di opposizione, ha evidenziato nella parte conclusiva EL
pagina 13 di 35 citazione di avere fornito la prova documentale del proprio credito mediante i contratti e gli estratti conto.
*****
3. Si sono costituiti anche in appello e , che hanno CP_1 Controparte_2
preliminarmente eccepito la tardività dell'impugnazione, con conseguente formazione del giudicato, e l'inammissibilità dell'atto di citazione per assenza dei requisiti di cui agli artt. 342 e 434 c.p.c. nonché per invalidità EL vocatio in
Pt_ ius, ed hanno comunque sollecitato la reiezione del gravame di , formulando appello incidentale affidato a due motivi.
3.1. Con il primo hanno lamentato violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto il
Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di accertamento dell'illegittimità
EL segnalazione alla Centrale Rischi EL CA d'IA (effettuata da Pt_1
[...
senza dare atto, da settembre 2010 a gennaio 2021, che si trattava di rapporti contestati) ed ha, inoltre, erroneamente rigettato la richiesta di risarcimento del danno, ritenendola di difficile decifrazione.
Sotto quest'ultimo profilo hanno evidenziato di avere documentato il rigetto delle richieste di leasing di macchinari di da parte di alcuni istituti di CP_1
credito o società agli stessi collegate nel mese di dicembre 2021, ciò che ha costretto la società appellante ad acquistarli con propria liquidità, sottraendola alla propria operatività. Inoltre, è stata chiamata a “rendere spiegazioni CP_1
del peggioramento EL propria situazione interbancaria” e si è vista “negare i
rinnovi di precedenti anticipazioni, di fatto vedendo compromessa la possibilità
di accedere al credito bancario a causa EL segnalazione interbancaria di Pt_1
”.
[...]
pagina 14 di 35 Hanno, quindi, insistito, previa ammissione delle prove testimoniali articolate in primo grado, per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale,
subito dalla società.
3.2 Con il secondo motivo hanno chiesto la cancellazione di alcune frasi offensive o sconvenienti ai sensi dell'art. 89 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda formulata, in relazione all'utilizzo di alcune espressioni nella comparsa di costituzione del primo grado da controparte, meglio indicate al paragrafo XIV EL comparsa di costituzione.
4. Gli appellati hanno altresì proposto appello incidentale condizionato in ordine ai seguenti punti.
i) Hanno innanzitutto eccepito la carenza di prova del credito, non avendo la prodotto i contratti di conto corrente di cui ha chiesto il pagamento: hanno Pt_1
sul punto evidenziato che l'importo ingiunto è riconducibile a rimesse derivanti da altri rapporti di conto corrente (2180654 e 2388282) di cui non ha Parte_1
fornito alcuna allegazione contrattuale, mancando i contratti relativi a tali rapporti ed a quelli (n. 2113435 e 2119964) menzionati nel ricorso per ingiunzione. Da qui la necessità di eliminare tutti gli interessi, anche anatocistici,
e gli altri oneri, ferma comunque l'illegittimità delle variazioni sfavorevoli alla cliente per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 118 TUB.
Gli appellanti principali hanno, pertanto, chiesto l'espletamento di una C.T.U.
contabile per la rideterminazione del rapporto di dare/avere.
ii) L'art. 3 dell'allegato A) del contratto di factoring, che prevede la facoltà per la CA di azionare il proprio credito derivante dalla cessione tanto nei confronti del debitore ceduto quanto nei confronti del cliente per il caso di pagina 15 di 35 mancato pagamento del debitore ceduto, e le clausole del medesimo contratto e del successivo contratto del 26.1.2017, meglio indicate al punto XVII EL
comparsa di costituzione, sono clausole vessatorie e, quindi, inefficaci attesa la mancanza di specifica sottoscrizione.
iii) La fideiussione sottoscritta da è totalmente o in subordine CP_2
parzialmente nulla in ragione dell'inserimento degli articoli 2, 6 e 8
corrispondenti alle clausole inserite nel “modello ABI censurato dalla Suprema
Corte”
iv) Sono stati erroneamente conteggiati Euro 346.826.28 in quanto mai erogati.
v) L'obbligazione del fideiussore si è estinta ex art. 1956 c.c. in quanto l'istituto di credito ha continuato ad erogare i crediti ceduti da sebbene fosse CP_1
consapevole degli inadempimenti del debitore ceduto AS spa rispetto al pagamento dei crediti ceduti.
vi) Il credito dell'appellante principale, ammesso al passivo concordatario, come risulta dal decreto del Direttore Generale dei prot Controparte_3
5869 del 19.5.2021, è stato soddisfatto mediante attribuzione alla di Pt_1 CP_6
SFP sul proprio Monte Titoli.
vii) è risultata inadempiente all'obbligo di esperire tutte le iniziative Parte_1
utili al recupero del credito in quanto “DOPO un anno dalla sua conoscenza, il
26.2.2022 (..) ha comunicato di aver , per aver contabilizzato su proprio Pt_4
conto deposito titoli le azioni derivanti dal Concordato AS, il beneficio di
ammissione al Fondo per la posizione ”, sicché era Parte_2 CP_1
giustificata la proposizione dell'eccezione ex art. 1460 cod. civ.
pagina 16 di 35 Gli appellanti incidentali hanno sul punto ricordato l'avvio, avanti il Tribunale di
Roma, da parte di di un giudizio volto a contestare la perdita dei Parte_1
requisiti di accesso al fondo salva opere dichiarata dal citato , CP_3
chiedendo la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
viii) La cessione è avvenuta almeno in parte pro soluto e non pro solvendo,
avendo l'appellante principale deliberato un plafond di garanzia pari ad Euro
500.000,00 e tale garanzia non può essere negata sulla base dell'art. 12 EL
sezione IV del contratto di factoring invocato da in quanto clausola Parte_1
vessatoria.
ix) Le spese non avrebbero dovuto essere compensate in mancanza del presupposto EL soccombenza reciproca, ritenuto, invece, sussistente dal giudice di prime cure.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 5.6.2025, tenutasi secondo modalità cartolari, dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 19.4.2024 del C.I.
*****
5. Le eccezioni formulate in via preliminare dagli appellati sono prive di pregio.
5.1. L'eccezione di giudicato, formulata sul presupposto che la notifica EL
sentenza è avvenuta in forma integrale, a cura EL cancelleria, in data 16.5.2023
e che l'atto d'appello è stato notificato in data 11.12.2023, va respinta in quanto la comunicazione del cancelliere non è idonea, ai sensi dell'art. 132, comma 2,
c.p.c. a far decorrere i termini previsti dall'art. 325 c.p.c. per l'impugnazione
EL sentenza.
pagina 17 di 35 5.2. L'appello rispetta i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., come novellato dal d.l.gs. n. 149/2022, avendo la CA indicato le statuizioni oggetto di critica, le ragioni per le quali esse sono erronee e le conseguenze che se ne debbono trarre
(ovvero l'infondatezza dell'opposizione e la debenza EL somma ingiunta con il ricorso monitorio detratte le somme corrisposte in corso di causa dal Fondo
Pubbliche). Pt_2
L'omissione degli avvertimenti sull'obbligatorietà EL difesa tecnica e sulla possibilità di presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, che va effettivamente riconosciuta, risulta sanata, ai sensi dell'art. 164,
comma 3, c.p.c. dalla costituzione delle parti appellate che non hanno chiesto la concessione di un termine a difesa, limitandosi ad eccepire l'inammissibilità
dell'impugnazione.
5.3. Va, inoltre, dato atto dell'irrilevanza delle deduzioni in ordine alla tardività
EL costituzione in primo grado di che non ha proposto eccezioni Parte_1
rilevabili solo su istanza di parte né ha formulato domande riconvenzionali.
*****
6.1 Va innanzitutto esaminato il terzo motivo d'appello principale, che riguarda la posizione del debitore principale.
Le considerazioni effettuate dal Tribunale non possono essere condivise in quanto, anche volendo ritenere applicabile al caso di specie l'art. 1267 cod. civ.
(pur se va detto che si tratta di cessioni di crediti che non sono avvenute a scopo solutorio), la condotta di non potrebbe dirsi negligente. Invero, sono Parte_1
dati pacifici che le inadempienze del debitore ceduto AS si sono manifestate a partire dalla fine del mese di aprile 2018 e che tale società ha pagina 18 di 35 depositato in data 27.9.2018 domanda di concordato con riserva cui ha fatto seguito l'ammissione EL debitrice alla relativa procedura.
Risultava, pertanto, all'evidenza impossibile per la in tale ristretto arco Pt_1
temporale, ottenere un titolo esecutivo ed intraprendere ed esaurire, con l'incasso del dovuto, una procedura esecutiva.
Con l'apertura EL procedura concorsuale l'istituto di credito poteva solo, come effettivamente è accaduto, presentare domanda di insinuazione al passivo concordatario (ciò che ha consentito a di partecipare al primo riparto Parte_1
del Fondo Salva Opere costituito con il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito in legge
28.6.2019 n. 58, che ha avuto l'effetto di ridurre l'esposizione debitoria EL
società appellata).
6.2 I primi due motivi d'appello principale possono essere trattati congiuntamente e decisi nei termini che seguono.
6.2.1. Ritiene il Collegio dirimente, con assorbimento di tutte le ulteriori doglianze sul punto di la circostanza che, anche volendo ritenere non Parte_1
derogato l'art. 1957 c.c., la non è incorsa in alcuna decadenza in quanto il Pt_1
termine semestrale ha iniziato a decorrere quando l'obbligazione del debitore principale ( ) è divenuta esigibile. Ricordato che i due contratti di CP_1
factoring, con regolazione dei rapporti di dare/avere in conto corrente, erano a tempo indeterminato, l'obbligazione è divenuta esigibile con la lettera di costituzione in mora inviata il 9.10.2018, ricevuta dalla società appellata in data
26.10.2018, con la quale l'appellante principale, a fronte dell'inadempimento del debitore ceduto entro le scadenze previste, ha intimato, sulla base di quanto prevede l'art. 3 dell'allegato al contratto di factoring, alla cliente il pagamento pagina 19 di 35 EL somma di Euro 1.102.907,96 oltre interessi e spese entro 5 giorni dal ricevimento, avvertendo che in difetto avrebbe proceduto al recupero giudiziale del dovuto. La data del 30.09.2018, che pur compare nella citata missiva, è
quella di chiusura dell'ultimo estratto conto, inidonea come tale a far decorrere il citato termine decadenziale. Il dies a quo è quello di ricevimento EL lettera
EL CA, ovvero il 26.10.2018, in quanto la revoca dei rapporti e la costituzione in mora sono atti recettizi.
6.2.2. Le allegazioni degli appellanti incidentali in ordine alla mancanza di specifica contestazione da parte EL del mancato rispetto del termine Pt_1
semestrale sono prive di pregio sotto molteplici profili.
Innanzitutto la ha preso, sia pure succintamente, posizione sulla questione Pt_1
con la memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c. alle pagg. 12 e 13,
approfondendola nei successivi scritti. Va sul punto evidenziato che la specificità EL presa di posizione deve essere valutata in relazione alla natura dell'allegazione di controparte. Nel caso di specie gli appellanti si erano limitati con l'atto d'opposizione (si veda il punto 5) ad evidenziare che l'istituto di credito aveva “atteso ben oltre il termine di cui all'art. 1957 c.c. dalla scadenza
dei crediti ceduti per richiedere l'adempimento giudiziale al debitore
principale”, formulando altresì non pertinenti rilievi riferiti ai casi in cui il debito principale è frazionato ed esigibile a scadenze periodiche.
In ogni caso si osserva che è principio consolidato quello secondo cui (cfr. Cass.
sez. 1, ordinanza n. 9810 del 13/04/2023), sul presupposto che nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente pagina 20 di 35 riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa,
impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico richiede il tramite di una manifestazione di volontà EL parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l'eccezione di interruzione EL prescrizione integra un'eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione EL (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell'eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l'interruzione EL prescrizione. Ne consegue, per la cassazione, che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione EL parte ed è ammissibile anche in appello, purché i fatti risultino documentati ex actis.
Quanto vale per l'eccezione di interruzione EL prescrizione è estendibile,
attesa l'affinità EL situazione, all'eccezione di compimento dell'atto che impedisce la decadenza, sicché sussiste comunque l'obbligo per il giudice di valutare l'effettiva decorrenza del termine semestrale.
Anche tale motivo è respinto.
*****
pagina 21 di 35 7. Va a questo punto trattato anche l'appello incidentale condizionato che ha ad oggetto questioni che logicamente precedono quelle del gravame non condizionato.
7.1. Le questioni oggetto del primo motivo sono prive di pregio in quanto l'appellante principale ha prodotto i contratti relativi ai due rapporti per i quali ha agito in sede monitoria (il contratto di conto corrente n. 2113435 è stato prodotto sub doc. 6 ed il contratto di conto corrente n. 2119963 è stato prodotto sub doc. 3).
Quanto agli altri due rapporti cui sarebbero riconducibili alcune delle rimesse confluite nei conti oggetto di causa, si osserva che nessuna contestazione è stata formulata nelle memorie dedicate alla definizione del thema decidendum in primo grado (una contestazione in tal senso si rinviene per la prima volta alle pagg. 13 e 14 delle note conclusive del giudizio di primo grado).
In ogni caso l'appello sul punto è, se non inammissibile, generico in quanto non sono state indicate le rimesse in questione né è stato quantificato il relativo importo.
7.2. Il motivo d'appello indicato al punto ii) EL precedente elencazione ha ad oggetto la capitalizzazione degli interessi successivamente al 01.01.2014,
l'insussistenza dei presupposti per variare le condizioni del rapporto ai sensi dell'art. 118 TUB e la mancata consegna degli estratti conto.
7.2.1. Sul primo punto risulta dirimente la circostanza che la sin dal Pt_1
primo grado, ha replicato di non aver operato alcuna capitalizzazione,
richiamando il proprio doc. 15 del fascicolo monitorio (certificazione ex art. 50
TUB) dal quale risulta che gli interessi sono stati conteggiati ed addebitati pagina 22 di 35 separatamente rispetto al capitale. Gli appellati non hanno svolto alcuna deduzione sul punto, fatto salvo il richiamo alla liquidazione trimestrale sub doc.
27 dell'opposta, riferita al periodo 01.07.2017 al 30.09.2017, che semmai dimostra proprio il contrario, avendo la separatamente contabilizzato, Pt_1
quanto al rapporto di finanziamento avente n. 9664 finale, il debito per capitale e quello per interessi. Manca in ogni caso la prova che nel successivo periodo gli interessi siano stati calcolati sul complessivo montante debitorio così venutosi a formare.
7.2.2 La possibilità di variare le condizioni del rapporto è stata prevista nell'art. 12 del contratto di conto corrente “Anticipi” (doc. 3 del fascicolo monitorio),
nell'art. 19 del primo contratto di factoring (doc. 2 del fascicolo monitorio),
nell'art. 20 del secondo contratto di factoring (doc. 4 del fascicolo monitorio),
nell'art. 7 dell'Allegato “A” (doc. 5 del fascicolo monitorio) e nell'art. 12 del contratto di conto corrente ordinario (doc. 6 del fascicolo monitorio). Tutte tali disposizioni sono state oggetto di specifica sottoscrizione ex art. 1341-1342 c.c
Inoltre, la ha dedotto di avere effettuato una sola variazione unilaterale, Pt_1
che è quella prodotta quale doc. 15 del suo fascicolo monitorio. In tale comunicazione risultano adeguatamente evidenziate le ragioni che giustificano l'incremento degli interessi e delle commissioni ivi indicati. Gli appellati non hanno preso posizione su tale documento né hanno evidenziato altri atti di esercizio del c.d. ius variandi.
7.2.3. Anche l'ultima doglianza formulata con il motivo è priva di pregio in quanto la nel giudizio di primo grado ha prodotto le PEC di invio degli Pt_1
estratti conto, fermo restando che, a fronte dell'avvenuta produzione dei pagina 23 di 35 documenti in giudizio, gli opponenti, se davvero non avessero avuto in precedenza la disponibilità degli estratti conto, avrebbero solamente potuto formulare le opposizioni di natura contabile consentite dall'art. 119 TUB (le loro doglianze contenute nella comparsa del grado d'appello sono del tutto generiche in quanto si sono limitati a dichiarare di contestarne espressamente le relative risultanze).
7.3 Il motivo sub ii) EL precedente elencazione è, per la gran parte,
inammissibile in quanto gli appellanti incidentali si sono limitati ad indicare la rubrica di alcune clausole contenute nel contratto di factoring del 26.1.2017 e nel suo allegato che sarebbero vessatorie posto che “stabiliscono, a favore di colui
che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal
contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro
contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di proporre eccezioni, restrizioni
alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del
contratto”. Mancano, pertanto, la specifica analisi del contenuto di ciascuna di tali clausole e l'allegazione delle ragioni di vessatorietà, non risultando comunque indicata la rilevanza EL questione interposta (non si comprende,
infatti, in che modo tali clausole possano incidere sulla debenza o sulla quantificazione del credito EL CA).
L'unica clausola specificamente menzionata è l'art. 3 dell'allegato al contratto di factoring con il quale si è riservata “la facoltà (..) di azionare il Parte_1
proprio credito derivante dalla cessione tanto nei confronti del debitore ceduto
quanto nei confronti del cedente per il caso di mancato pagamento del debitore
ceduto”
pagina 24 di 35 In ordine a tale clausola gli appellanti principali hanno lamentato il forte squilibrio dalla stessa determinato, così sostanzialmente richiamando la disciplina di cui agli artt. 33 e ss. d.lgs n. 206/2005 che non è pertinente, posto che la cliente non riveste la qualità di consumatore. E' comunque dirimente la circostanza che tale clausola costituisce trasposizione di quanto prevede l'art. 4
EL legge n. 52 del 1991 in ordine alla garanzia di solvenza del debitore ceduto prevista a carico del cedente.
7.4 Le contestazioni oggetto del motivo sub iii) sono infondate, per le ragioni già
evidenziate dalle SS.UU. con la sentenza nr. 41994/2021, nella parte in cui gli appellanti hanno eccepito la nullità totale del negozio fideiussorio ed irrilevanti nella parte in cui è stata eccepita la nullità parziale giacché, in disparte l'eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ precedentemente trattata, dalla dedotta nullità delle clausole in questione non deriva alcuna conseguenza sull'esistenza o sull'ammontare del debito nei confronti EL Pt_1
7.5 Il motivo d'appello sub iv) era già stato formulato con l'atto di opposizione e l'opposta nella comparsa di costituzione del primo grado non aveva svolto alcuna replica con riferimento all'erogazione delle somme contestate.
Non convince la replica contenuta nella comparsa conclusionale in appello di giacché una presa di posizione su siffatta doglianza non può essere Parte_1
rinvenuta nella circostanza che la convenuta con la costituzione in primo grado avesse dedotto di avere anticipato crediti per complessivi Euro 2.715.769,02 e ricevuto anticipazioni per Euro 2.211.850,00. Invero, il punto nodale EL
questione è se la somma di Euro 346.826,78 sia stata o meno compresa in quella oggetto di ingiunzione.
pagina 25 di 35 Sul punto si osserva che le fatture analiticamente indicate alla pag. 22 dell'atto di opposizione risultano nel prospetto dei crediti ceduti dimesso sub doc. 18 del fascicolo di primo grado (sarebbe illogico ipotizzare che la abbia prodotto Pt_1
in giudizio documenti parzialmente irrilevanti ai fini EL richiesta di conferma del decreto ingiuntivo) e che comunque la documentazione prodotta, sia nella fase monitoria che in quella di opposizione, non consente di associare le anticipazioni erogate alle singole fatture. Si osserva, inoltre, che la non ha Pt_1
contestato di non avere anticipato gli importi oggetto delle fatture indicate con il motivo d'appello.
Fatte tale premesse, osserva il Collegio che è onere, non assolto, del creditore fornire la prova del credito e, quindi, anche indicare in modo chiaro e completo le modalità con le quali ciascuna voce di credito è sorta. Consegue che, in accoglimento del gravame, dall'importo dovuto da va detratta la Parte_1
somma di Euro 346.826,89, dovendo concludersi che la richiesta di pagamento comprendeva anche gli importi oggetto delle fatture indicate dagli opponenti mai oggetto di anticipazione.
7.6. Il motivo di gravame sub v) EL precedente elencazione è privo di pregio per molteplici ragioni.
Si deve premettere innanzitutto che il debitore di cui rileva il peggioramento delle condizioni patrimoniali è quello garantito dalla fideiussione, ovvero CP_1
e non già AS.
Anche volendo superare tale rilievo e dando per scontato che in qualche modo il peggioramento delle condizioni dell'appaltatore abbia determinato anche quelle del subappaltatore appellante incidentale, si osserva:
pagina 26 di 35 - come ricordato a proposito del gravame principale inerente la violazione dell'art. 1267 cod. civ., il debitore ceduto AS ha provveduto al
Part pagamento delle prestazioni fornite da Co fino a pochi mesi dalla domanda di ammissione al concordato preventivo. Si è, quindi, trattato di un repentino peggioramento delle condizioni economiche, che difficilmente poteva essere percepito dalla CA, la quale in prima battuta poteva solo rendersi conto dell'inadempimento alle fatture emesse da (ciò che non necessariamente poteva, almeno in prima battuto, CP_1
essere ritenuto sintomo di un'insolvenza del debitore);
- è, in ogni caso, pacifico (cfr. Cass. sez. 3 , ordinanza n. 20713 del
17/07/2023) che la mancata richiesta di autorizzazione, necessaria nel caso di consapevolezza del deterioramento delle condizioni economiche,
non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale
è comune o può presumersi tale. Nel caso di specie si deve considerare che, come risulta dalla visura Cerved dimessa da il fideiussore Parte_1
è socio al 50% di e che la rimanente Controparte_2 CP_1
partecipazione è detenuta da , all'evidenza legato Persona_2
all'appellato da rapporti di parentela. Inoltre, entrambi risultano risiedere nel Comune di Marcianise, in via Pò n. 16. Pertanto, sussistono plurimi elementi a conferma del fatto che l'odierno appellante incidentale era perfettamente a conoscenza del deterioramento EL situazione dell'impresa subappaltatrice;
pagina 27 di 35 - successivamente alla scadenza dei primi crediti di rimasti CP_1
impagati (27.4.2018) ha corrisposto due sole anticipazioni per Parte_1
l'importo di Euro 8.300,00 in data 4.5.2018 ed Euro 11.660,00 in data
18.5.2018, come da doc. 19 e 20 del proprio fascicolo, sicché, in ragione
EL modesta entità delle anticipazioni, non potrebbe di certo derivare l'estinzione dell'intera pretesa creditoria.
Il motivo è respinto.
7.7. La circostanza – oggetto del motivo d'appello incidentale sub vi) - che abbia ricevuto, dal la somma di Euro Parte_1 Parte_3
343.249,30 – di cui peraltro la stessa appellante principale aveva dato atto già nel corso del giudizio di primo grado – rileva ai soli fini EL riduzione del credito.
Non vi è, invece, prova che la rimanente parte del credito sia stata soddisfatta.
Invero. ha ricevuto, sulla base EL proposta concordataria omologata Parte_1
dal Tribunale, alcune azioni di cui ha sollecitato il trasferimento al
[...]
(senza che quest'ultimo abbia acconsentito Controparte_4
alla cessione in forza dell'assenza di norme che gli consentano di ricevere tale forma di remunerazione). Quindi, si tratta di titoli di cui la ha solo una Pt_1
temporanea disponibilità. In ogni caso, come dalla stessa evidenziato in comparsa conclusionale e non contestato dalle controparti, la loro vendita consentirebbe di ricavare un importo che allo stato la ha stimato in misura Pt_1
pari a circa il 4% del credito originario, senza, peraltro, che ne derivi un effettivo beneficio posto che tale vendita costituirebbe violazione del diritto di surroga previsto dalla norma istitutiva del Salva (D.L. n. 34/19, convertito Pt_2 Pt_2
pagina 28 di 35 in legge n. 58/19), che determinerebbe la perdita del contributo, di ben maggior importo, sin qui erogato dal . CP_3
Anche tale gravame, pertanto, è respinto.
7.8. La richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. – oggetto del gravame sub vii) -
va respinta in quanto le parti del giudizio instaurato avanti il Tribunale di Roma
sono diverse da quelle del presente giudizio ( ed non partecipano CP_2 CP_1
al giudizio di accertamento negativo EL pretesa restitutoria del CP_3
promosso dall'appellante principale).
In ogni caso tra i due giudizi non vi è alcun rapporto di pregiudizialità logica,
sussistente solo allorché l'altro giudizio pendente verta su una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico - giuridico, la soluzione del quale sia determinante, in tutto o in parte, per l'esito EL causa da sospendere, essendo, invece, irrilevante, ai di fuori di tale caso, che la decisione possa in qualche modo influire sul giudizio del quale si chiede la sospensione.
Si ricorda al riguardo che il giudizio pendente avanti il Tribunale di Roma verte sul diritto EL ad usufruire dei riparti del che Pt_1 Parte_2
possono giungere fino al 70% del credito ammesso (di cui, come detto, il 30% è
stato già pagato). In relazione agli esiti di tale giudizio possono darsi due alternative:
- la prima è che venga riconosciuto il diritto di alla garanzia statale, Parte_1
sicché nel caso di pagamento, totale o parziale, dell'ulteriore quota del 40%, il credito nei confronti di (ed eventualmente di ) si ridurrà del CP_1 CP_2
corrispondente importo (potendo la relativa circostanza essere fatta valere già in sede esecutiva);
pagina 29 di 35 - la seconda è che venga ritenuta decaduta dalla garanzia statale, nel Parte_1
qual caso si potrà soddisfare sui titoli ricevuti, convertendoli in denaro,
potendosi solo in tale momento valutare la questione circa la sussistenza di una condotta inadempiente dell'appellante principale, che peraltro conserverebbe comunque il diritto ad essere pagata per la parte del credito non oggetto EL
garanzia statale (ovvero il residuo 30%).
7.9. L'ultimo motivo d'appello incidentale riguarda la concessione EL garanzia
pro soluto da parte di Parte_1
Nella prima parte del motivo e hanno fatto riferimento ad una CP_1 CP_2
mail inviata in data 18.01.2016 da con cui veniva comunicata la Parte_1
delibera di approvazione EL c.d. operatività maturity con plafond di Euro
500.000,00. Secondo quanto si può leggere nel citato documento, alla mail avrebbe dovuto seguire la stipula del contratto con tutte le condizioni del rapporto che non risulta mai essere avvenuta.
Nella seconda parte del motivo gli appellanti hanno censurato la vessatorietà
dell'art. 12.1. del contratto di factoring, che prevede la necessità EL richiesta da parte dell'impresa cedente dell'assunzione del rischio del mancato pagamento di un debitore ceduto al factor (la CA) cui compete la relativa decisione. La
censura rivolta è del tutto generica (non è neppure indicato in quale delle ipotesi previste dagli artt. 1341 e 1342 cod. civ. rientrerebbe tale previsione), fermo restando che la necessità dell'approvazione da parte del factor è conseguenza del regime di responsabilità previsto dall'art. 4 EL legge n. 52 del 1991 secondo cui il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del pagina 30 di 35 debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia. È,
quindi, esclusa la vessatorietà di tale clausola.
*****
8. Sulla base di quanto sin qui esaminato il credito EL CA nei confronti di deve essere definitivamente determinato in Euro 755.537,27- Euro CP_1
346.826,89 = Euro 408.710,38 oltre interessi come già chiesti in sede monitoria.
è, invece, tenuto, in solido con la società al versamento EL Controparte_2
sola somma di Euro 150.000,00, oltre interessi come già chiesti in sede monitoria pari all'importo massimo il cui pagamento è stato da lui garantito.
Per quanto sin qui detto, quindi, la società appellata è unica debitrice dell'importo di Euro 408.710,38 - 150.000,00 = Euro 258.710,38 oltre interessi come già chiesti in sede monitoria.
*****
9.1 Il primo motivo d'appello incidentale non condizionato va respinto in quanto l'importo di cui si è riconosciuta la debenza comunque rende giustificata la segnalazione a sofferenza EL società.
La circostanza che la abbia segnalato il credito come non contestato nel Pt_1
periodo che va da settembre 2020 a gennaio 2021 è irrilevante a fini risarcitori in quanto le richieste di spiegazioni da parte degli istituti di credito, oggetto di capitoli di prova testimoniale, non hanno determinato la mancata concessione di finanziamenti medio tempore richiesti ed il rigetto delle richieste di leasing di macchinari rivolte ad altre Banche è avvenuto in un periodo (dicembre 2021) nel quale lo stato EL segnalazione era stato già corretto. Peraltro, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale derivato da tale rifiuto (per essere stata pagina 31 di 35 costretta “ad acquistare macchinari tramite dilazioni ed a sottrarre CP_1
dunque liquidità alla propria operatività”) è del tutto generica, non avendo tale appellante incidentale indicato in che modo la mancanza di liquidità ha determinato la perdita di fatturato.
Quanto sin qui esposto rende palese l'assoluta irrilevanza delle prove testimoniali formulate dagli appellanti incidentali per provare i danni subiti.
9.2. Quanto al secondo motivo, le espressioni utilizzate dalla difesa EL Pt_1
nella comparsa di costituzione del primo grado censurate dagli appellanti incidentali sono le seguenti:
Pag. 17: “Nulla di tutto ciò è stato provato da controparte, che si è limitata a
formulare mere illazioni”
Pag. 18 “Pare a chi scrive che parte opponente non abbia letto con attenzione la
documentazione agli atti di giudizio..”
Pag. 19 “Controparte, speculando sull'indicazione nell'elenco delle condizioni
indicate nella comunicazione ex art 118 Tub…”
Pag. 20 “….simmetricamente, e in prevenzione di eventuali strumentalizzazioni,
di cui l'odierno giudizio è la miglior testimonianza..” Pag. 23 “ Pare evidente
che controparte non abbia dedicato la minima attenzione agli estratti prodotti
dalla banca in uno con il monitorio..”
Pag 25
modalità e oneri di anticipazione” null'altro rappresenta se non la manifesta
sciatteria che caratterizza l'intero impianto difensivo attoreo >>.
Pag. 27 “Entrambe le censure sono palesemente inventate”.
pagina 32 di 35 Ritiene il Collegio che anche il secondo motivo d'appello sia infondato in quanto, come osservato da Cass. sez. 2, sentenza n. 17325 del 31/08/2015, non ricorrono i presupposti per la cancellazione e per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c., ove le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, così rivelando un intento offensivo nei confronti EL controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento EL controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo EL moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti.
L'espressione “manifesta sciatteria”, che costituisce la più forte tra quelle censurate dagli appellanti incidentali, era solamente volta a sottolineare l'evidente infondatezza delle loro tesi ed è stata effettuata nell'ambito di un articolato esame dei motivi di opposizione, sicché è escluso qualunque intento denigratorio.
Si ricorda, quindi, che in applicazione dei citati principi il giudice di legittimità
(v. Cass. n. 21031/16) ha escluso che possano essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole (come "contrabbandare", che, significando "far
passare qualcosa per ciò che non è", si iscrive nella normale dialettica difensiva e, riferita ad una tesi EL controparte, serve semplicemente a rafforzare l'assunto EL scarsa attendibilità di tale tesi), che, rientrando seppure in modo pagina 33 di 35 piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive EL dignità umana e professionale dell'avversario. Pertanto, non può
essere passibile di sanzione l'accusa di inventare le censure, con la quale la convenuta in primo grado voleva solo evidenziare l'assoluta mancanza di fondamento delle doglianze formulate dagli opponenti.
Le ulteriori espressioni oggetto del motivo possono, invece, dirsi per lo più
comuni nella redazione degli atti difensivi e, a maggior ragione, per esse si può
concludere che rientrano nell'ambito di un vibrato e graffiante, ma pur sempre consentito, esercizio del diritto di difesa.
*****
6.1 ed risultano prevalentemente soccombenti e vanno, pertanto, CP_2 CP_1
condannati alla rifusione dei due terzi delle spese di liquidate secondo Parte_1
i parametri medi previsti per le cause di valore compreso tra Euro 260.000,01 ed
Euro 520.000,00, esclusa la fase istruttoria in appello. Il riconoscimento di un importo sensibilmente inferiore anche a quello oggetto delle riformulate richieste
EL giustifica la compensazione del rimanente terzo. Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1
nei confronti di ed e sull'appello incidentale
[...] Pt_5 CP_7 Controparte_8
da questi ultimo proposto avverso la sentenza n. 841/2023 pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'11.5.2023 dal Tribunale di Venezia, li accoglie entrambi per quanto di ragione e, in riforma EL sentenza impugnata:
pagina 34 di 35 - condanna ed al pagamento, in solido, di CP_1 Controparte_8
Euro 150.000,00 oltre interessi come quantificati con il ricorso ex artt.
633 e ss. c.p.c.
- condanna al pagamento dell'ulteriore somma di 258.710,38 CP_1
oltre interessi come quantificati con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c.
- condanna ed a rifondere due terzi delle spese CP_1 Controparte_8
di che liquida nell'intero quanto al giudizio di primo Controparte_9
grado in Euro 22.457,00 per compenso oltre a spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge e quanto al giudizio d'appello in Euro
14.239,00 per compenso ed Euro 2.529,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, e dichiara compensata la residua frazione;
Venezia, 28 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani dott.ssa Gabriella Zanon
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