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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/12/2025, n. 1028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 1028 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2595/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AM DAZZI Presidente
EF RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2595/2025 R.G. promossa da
C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(Ghana) il 10 aprile 1987; rappresentata e difesa dall'avv. Simona Ferrari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Vittorio Emanuele II n. 4
- attrice - contro
C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(Ghana) il 1° gennaio 1974;
- convenuto contumace - con l'intervento di
, C.F. , nata a [...] il [...]; CP_2
C.F. , nato a [...] il 1° luglio 2013; CP_3
, C.F. nata a [...]_4 C.F._3 il 6 marzo 2020;
1 di 20 tutti rappresentati dai Servizi sociali territorialmente competenti quale tutore nominato dal Tribunale per i minorenni di Bologna con decreto in data 12 dicembre 2022
- interventore -
e del
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_5 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO
• PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per comportamento contrario ai doveri familiari;
• AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• DISPORRE che la figlia minore rimanga collocata presso la CP_4 madre, con residenza presso l'abitazione della signora Parte_1 in Rubiera (RE), Via Salvador Allende n. 10 e confermare
[...] quale Tutore legale il Servizio Sociale competente per territorio come da Decreto definitivo del Tribunale dei minori del 12.12.2022;
• ASSEGNARE la casa familiare sita in Rubiera (RE), Via Salvador
Allende n. 10 alla ricorrente che vi abiterà unitamente alla figlia minore;
CP_4
• DISPORRE che il diritto di vista del padre venga stabilito con l'ausilio del Servizio Sociale competente che determinerà tempi e modalità di incontro padre-figlia;
• DISPORRE che il signor corrisponda alla Controparte_1 signora a titolo di contributo mensile al Parte_1 mantenimento di , la somma di € 500,00, o quella diversa CP_4 somma ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
2 di 20 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Reggio Emilia;
• DISPORRE che l'assegno unico venga percepito dalla signora
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre al rimborso forfettario 15%, al CPA e all'IVA).
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, Parte_1 chiedeva la separazione con addebito al marito
[...] CP_1
il collocamento presso di sé della figlia minore , alla
[...] CP_4 quale il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva nominato quale tutore i Servizi sociali territorialmente competenti, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo i tempi e le modalità indicate dai Servizi sociali, ed un contributo al mantenimento della figlia in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 1° agosto 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. Respinta l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. avanzata dall'attrice ed acquisita una relazione da parte del Servizio sociale, nominato, dal giudice minorile, tutore della suddetta minore e degli altri due figli minorenni dei coniugi, alla prima udienza del 4 dicembre
2025, sentita l'attrice personalmente e dichiarata la contumacia di nei cui confronti la notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto si perfezionava regolarmente per compiuta giacenza, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
3 di 20 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Kumasi (Ghana) in data 18 agosto 2008.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore degli atti difensivi, dall'interruzione della convivenza tra le parti, nonché dal comportamento processuale della parte convenuta
4 di 20 che rimaneva contumace e non compariva neppure di persona per la prima udienza innanzi al giudice designato per la trattazione del procedimento.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Va respinta la domanda di addebito proposta dall'attrice sull'unico ed indimostrato presupposto «delle continue violenze fisiche/psicologiche perpetrate dal signor a Controparte_1 danno della moglie, alla quale viene anche impedito di partecipare agli incontri fissati dai Servizi Sociali».
3. I coniugi hanno tre figli: , di 14 anni, di 12 CP_2 CP_3 anni, e , di 5 anni. CP_4
Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, con decreto definitivo in data 12 dicembre 2022 (confermato dalla Corte d'appello di Bologna con provvedimento in data 12 luglio 2024), ha dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale sui figli, nominando tutore provvisorio il Servizio sociale competente per territorio e disponendo che quest'ultimo mantenesse e collocati CP_2 CP_3 presso la famiglia affidataria, con possibilità di regolamentare i rapporti con i genitori secondo tempi e modalità ritenuti più adeguati alle esigenze dei minori, e verificasse costantemente le condizioni di accudimento della minore , rimasta a vivere con i genitori. CP_4
Così il giudice minorile motivava il provvedimento ablativo ex art. 330 c.c.:
«con un primo decreto provvisorio del 24.8.2017, pronunciato su ricorso del PM, il TM è intervenuto a tutela dei minori disponendo l'affidamento dei minori al servizio sociale con indicazione di valutare l'idoneità del contesto familiare, la qualità delle relazioni familiari e le capacità dei genitori e di riferire al Tribunale;
la segnalazione del PM evidenziava all'epoca una situazione di pregiudizio a carico della minore in quanto la bambina era Per_1
5 di 20 stata condotta in ospedale per uno strano sanguinamento dalla parte intime che inizialmente aveva fatto sospettare l'ipotesi di abuso sessuale anche perché la piccola aveva fatto delle affermazioni a ciò riconducibili ( cfr rel del servizio psicosociale del 14.6.2017); gli accertamenti medici effettuati successivamente escludevano tuttavia segni di abuso sessuale e rilevavano nella bambina solo “ un prolasso mucoso uretrale”; la bambina inoltre risultava in osservazione dal
2016 presso la NPI che aveva formulato diagnosi di “disturbo del linguaggio espressivo associato a mutismo elettivo” ed aveva segnalato (cfr relazione del 14.6.2017), tramite la dott.ssa della Per_2
NPI, la difficoltà ad attuare interventi di sostegno a favore della minore a causa della scarsa collaborazione dei genitori;
altro elemento di preoccupazione destava la segnalazione in data
21.8.2017 della Polizia Municipale ( cfr verbale del 22.8.2017) che, in seguito a segnalazione di una cittadina, rintracciava il minore smarrito all'interno dell'area del mercato settimanale del Per_3
Parco Novi Sud;
il bambino dopo opportune ricerche veniva affidato alla madre;
all'udienza del 18.12.2017 ( cfr verbale udienza svota dal GO
Dott Grandi) il servizio sociale riferiva elementi di preoccupazione per i minori dovuti alla segnalazione proveniente dalla scuola ove i minori apparivano trascurati igienicamente oltre che stanchi e poco reattivi,
e riferivano difficoltà operative nell'attuazione delle disposizioni del decreto del TM, in quanto i genitori, apparentemente collaboranti, di fatto non attuavano le indicazioni dei servizi e non garantivano i necessari sostegni prescritti dalla NPI a favore della bambina:
i genitori ( cfr verbale di udienza del 18.12.2017) non riportavano nulla di anomalo riguardo bambini, dimostrandosi collaboranti ed affermando che i bambini non presentavano particolari problemi;
con successiva comunicazione urgente il servizio sociale segnalava il peggioramento della situazione familiare e segnalava
6 di 20 preoccupazione per la condizione dei minori: riportava che in data
22.3.2018 la scuola segnalava nuovamente il perdurare della condizione di grave trascuratezza della minore , quasi al limite CP_2 dell'abbandono, e che la madre si mostrava nei confronti delle insegnanti con atteggiamento verbale aggressivo e minaccioso;
in data 28.3.2018 un vicino di casa segnalava di aver visto la madre incendiare le siepi del condominio;
in data 30.3.2018 il servizio sociale veniva contattato dal datore di lavoro della madre che riferiva di aver notato nella stessa “problemi seri, quali manie di persecuzione, minacce nei confronti delle colleghe, in quanto convinta che abbiano una relazione con suo marito, ritari sul lavoro e manifestazione di pensieri di persecuzione”; in data 3.4.2018 il medico del lavoro invitava la madre a intraprendere un percorso presso il CSM in seguito alla diagnosi di “ disturbo paranoide”, al quale ella non ottemperava;
in data 7.4.2018 il servizio riferiva che i genitori nonostante le convocazioni non si presentavano agli incontri con gli operatori;
in data 26 aprile 2018 il servizio comunicava di aver attuato a tutela dei minori il collocamento in protezione ex art 403 cc sulla base di ulteriori elementi di pregiudizio riscontrati in seguito a visita domiciliare da parte dello psichiatra: la madre veniva trovata in condizioni tali da essere sottoposta a TSO;
al momento dell'acceso domiciliare il minore si trovava in casa da solo, il padre Per_3 contattato ripetutamente non rispondeva al telefono per almeno un paio di ore;
la sorellina che si trovava al centro pomeridiano all' arrivo in casa si toglieva la giacca e gli educatori riscontravano sulle sue braccia e sul collo diversi lividi;
sulla scorta di tali ulteriori elementi il TM pronunciava in data
14.5.2018 un secondo decreto provvisorio con il quale confermava il collocamento dei minori in luogo protetto, con regolamentazione dei rapporti con i genitori, disponeva ulteriori accertamenti sulle
7 di 20 condizioni psicofisiche dei bambini e sulla loro relazione con i genitori ed impartiva prescrizioni alla madre di farsi seguire dal CSM;
le successive informazioni così come riferite dal servizio sociale nella relazione del 8.5.2020 evidenziavano che i genitori incontravano regolarmente i figli nell'ambito dei rapporti organizzati dal servizi sociale, nel frattempo avevano avuto un'altra bambina in relazione alla quale non venivano segnalati segni di trascuratezza, la madre aveva seguito un percorso di cura presso il CSM con esiti positivi ( cfr certificato del 24.11.2020 del e si trovava in Parte_2 condizione di compenso farmacologico;
tuttavia si riferiva come i minori più grandi duranti gli incontri con i genitori manifestavano segnali di riattivazione dei traumi e dimostravano importanti difficoltà
a rapportarsi con loro;
in particolare la bambina più volte riferiva di avere tanti brutti ricordi, e affermava di non capire alcune cose che succedevano a casa e perché la mamma la picchiava, il bambino manifestava preoccupazione in merio al proseguimento delle cure da parte della madre, richiedendo spesso se la mamma assumesse le medicine e esprimendo preoccupazione per la sorellina neonata;
il servizio riportava altresì che i genitori si dimostravano del tutto incapaci di comprendere il disagio dei bambini e, nonostante il massiccio intervento di sostegno attivato del servizio sociale, non comprendevano ancora le ragioni dell'allontanamento dei figli, non riconoscevano le condizioni di pericolo e pregiudizio a cui i minori erano stati esposti, non riconoscevano di aver utilizzato metodi violenti nei confronti dei figli, continuano a richiedere, con modalità ridondanti, il perché i bambini sono stati allontanati e quando rientreranno a casa;
il servizio rilevava come di fronte alla totale negazione delle condizioni di pregiudizio e di fronte al disconoscimento dei bisogni dei minori, appariva molto difficile incidere sul recupero della funzione genitoriale;
l'osservazione psicosociale condotta sui minori aveva confermato che i minori apparivano segnati da esiti di esperienze traumatiche
8 di 20 non parlava comunicava solo con lo sguardo, aveva paura di CP_2 chieder qualunque cosa e rispondeva affermativamente ad ogni richiesta quasi a voler assecondare ad ogni costo il suo interlocutore;
sembrava non conoscere il contatto fisico) e solo dopo il CP_3 collocamento presso le famiglia affidatarie avevano iniziato a manifestare netti miglioramenti;
i minori avevano espresso perfino preoccupazione per le sorti della sorellina neonata che era presso i genitori;
con successivo decreto in data 16.7.2020 il Tribunale pronunciava pertanto provvedimenti provvisori anche a tutela della neonata , disponendone l'affidamento al servizio sociale per CP_4 attività di vigilanza e sostegno e verifica costante delle condizioni di accudimento;
[...] dalle ulteriori informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, come compendiate nella relazione del servizio sociale inviata il
3.6.2022, si evince che i rapporti tra i genitori ed i minori si sono sempre svolti sia presso lo spazio neutro sia presso l'abitazione dei genitori e che nel corso dell'ultimo semestre gli operatori hanno implementato gli incontri con i bambini per sostenerli ne percorso di avvicinamento ai genitori;
tuttavia si evidenza come dato costante la fatica e la difficoltà dei bambini nella relazione con i genitori e si sono dovuti attuare dei rallentamenti a causa delle forti resistenze manifestate dai bambini;
l'atteggiamento dei genitori di fronte alla fatica dei figli di tollerare gli incontri con loro si è mantenuto costante nella negazione sia nella lettura del disagio dei bambini come espressione della gravità di quanto vissuto nel periodo antecedente il loro allontanamento sia sull'importanza di farsi sentire ascoltati e rassicurati a fronte dell'angoscia manifestata anche a fronte di piccole modifiche (cfr rel servz soc);
9 di 20 i minori in seguito al collocamento in ambienti rassicuranti, quali le famiglia affidatarie, hanno manifestato ampi progressi;
essi manifestavano disagi chiaramente riconducibili a traumi subiti in famiglia ( inizialmente non parlava e comunicava solo con lo CP_2 sguardo aveva paura di fare la più semplice richiesta, come ad esempio bere o andare in bagno;
la bambina era stata valutata dalla
NPI e diagnosticata affetta da mutismo elettivo;
aveva CP_3 atteggiamenti riconducibili ad un bimbo molto più piccolo e nei moment di difficoltà si addormentava, non riconosceva il contatto fisico e neanche il significato di alcuni gesti affettuosi);
i bambini hanno riferito di pratiche punitive particolarmente dolorose e traumatiche, quale quella dello zenzero nel sedere, che a distanza di tempo giustificano le perdite ematiche dall'uretra di che aveva insospettito circa la presenza di abusi;
Pt_3
a fronte dei chiari disagi manifestati dai bambini i genitori non hanno fatto altro che continuare a negare ogni problematica, ancora oggi asseriscono di non aver compreso il motivo dell'allontanamento, affermando di sentirsi perseguitati dai servizi sociali e si percepiscono vittime del sistema;
dal loro punto di vista gli affidatari sono “pagati” dal servizio;
il pensiero di un complotto nei loro confronti è così radicato da inficiare qualsiasi tentativo di aiuto;
per anni l'atteggiamento ostile nei confronti degli operatori e della famiglia affidataria ha limitato le esperienze dei bambini in quanto i genitori non hanno voluto firmare le richieste di autorizzazione o, di consegnare i documenti per le attività sportive;
a fronte alle precise richieste dei documenti, i genitori hanno riferito che la figlia avrebbe ottenuto il documento nel momento in cui sarebbe rientrata a casa;
ciò ha penalizzato che non ha potuto partecipare alle gare di CP_2 atletica;
quanto alla minore , che attualmente frequenta il nido, è CP_4 stato rilevato un ritardo sotto il profilo psicomotorio in quanto ipostimolata e la bimba è in ritardo con il linguaggio.
10 di 20 A conclusione dell'istruttoria si conferma la situazione di grave pregiudizio per i minori derivante dalla incapacità dei genitori di comprendere i bisogni affettivi ed educativi dei propri figli.
La grave incapacità genitoriale risulta documentata dai traumi inflitti ai minori più grandi e gli esiti di tali traumi si riscontrano ancora oggi nella chiara difficoltà dei bambini di rapportarsi ai genitori, dalla chiara volontà degli stessi di non far ritorno a casa dei genitori. Nell'ultima relazione di aggiornamento del servizio si riferisce addirittura che nel corso di un incontro a casa dei genitori i bambini sono fuggiti dall'abitazione ed hanno chiamato gli affidatari perché andassero a riprenderli ( cfr rel del giugno 2022).
A fronte di queste difficoltà, l'atteggiamento dei genitori non si è modificato per nulla ed ancora oggi, anziché cercare la collaborazione con i servizi e seguire le loro indicazioni per agevolare il rapporto con i figli ( affettività e disponibilità al dialogo), i genitori credono al
“complotto” vanificando tutti gli interventi di recupero della famiglia di origine che in base alla legge 184/83 il servizio ha cercato di attivare per favorire il rientro dei minori presso di loro.
L'atteggiamento ostile dei genitori ha peraltro creato pregiudizio alle esigenze dei figli ( si vedano gli episodi relativi alla mancata partecipazione dei bambini a gite scolastiche e gare sportive)».
Nella relazione d'aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale
(Unione Tresinaro Secchia, prot. n. 28356/2025 del 28 novembre
2025) si legge:
e Persona_4 CP_3
Attualmente e risultano collocati in affidamento CP_2 CP_3 etero-familiare.
Nel suddetto contesto i minori hanno trovato condizioni di sicurezza, cura e risposta ai loro bisogni evolutivi. Entrambi riportano vissuti di equilibrio, stabilità e riparazione, identificando negli affidatari il principale riferimento affettivo ed educativo.
11 di 20 Il rapporto con i genitori è stato garantito da questo Servizio secondo modalità e tempistiche ritenute appropriate, calibrate sulle necessità contingenti dei minori e tenendo conto del grado di collaborazione manifestato nel tempo da parte dei genitori.
Con riferimento agli incontri protetti tra i minori e i genitori, che attualmente risultano semiliberi, gli stessi hanno espresso la necessità di una rimodulazione dell'organizzazione degli appuntamenti in funzione dei loro impegni e della loro disponibilità. In particolare, entrambi chiedono una riduzione della frequenza degli incontri e la possibilità di autodeterminare la relativa cadenza.
Per quanto concerne le relazioni individuali, si evidenzia che ha progressivamente sviluppato un rapporto più significativo CP_2 con la madre: a titolo di esempio ha chiesto alla mamma di partecipare alle gare di atletica, si organizza con lei per farsi le treccine, cerca occasioni per trascorrere tempo con lei e la sorellina a casa degli affidatari. CP_4
La relazione fra ed il papà nel passato ha presentato CP_2 maggiori criticità, già ampiamente relazionate al Tribunale per i
Minorenni. Ad oggi si sono scambiati i riferimenti telefonici, riferiscono di sentirsi prevalentemente tramite messaggi, con un riscontro positivo per entrambi.
al contrario, manifesta attualmente maggiori difficoltà CP_3 nel mantenere una relazione costante con entrambi i genitori, mostrandosi spesso disinteressato.
Si segnala, inoltre, che durante il periodo di prolungata assenza del padre, intercorrente dai mesi estivi fino al mese di novembre, gli unici contatti documentati risultano essere avvenuti esclusivamente tra ed il papà. CP_2
Minore CP_4
La scuola dell'infanzia ha segnalato regressione relazionale e comportamentale, avvenuto nel periodo fra novembre 2024 e febbraio 2025, in cui la bambina costantemente ricercava la figura
12 di 20 dell'adulto ed evidenziava difficoltà nella regolazione emotiva. In questo lasso di tempo il padre era periodicamente fuori casa anche per tempi lunghi, ma ancora non era esplicita l'intenzione dei genitori di separarsi.
Sul piano cognitivo e motorio emergono potenzialità, sebbene ancora inferiori all'età cronologica.
La madre, nonostante le proprie importanti difficoltà personali, si
è sempre dimostrata presente, collaborativa, capace di chiedere aiuto, interessata ad offrire alla figlia tutte le opportunità educative e sanitarie che le sono state suggerite, pur avendo necessità di accompagnamento costante.
Il padre si è mostrato invece più in difficoltà, negando i problemi, rendendosi scarsamente reperibile, in generale esprimendo costante diffidenza e sfiducia in qualsiasi intervento del servizio.
Separazione della coppia genitoriale
Nel mese di giugno la sig.ra ha comunicato al Parte_1
Servizio la volontà di separarsi dal sig. chiedendo aiuto CP_1 allo scrivente Servizio Sociale per una collocazione alternativa per sé
e per la figlia, temendo per la propria incolumità nel momento della comunicazione al marito. La sig.ra descriveva un clima familiare di crescente tensione e difficoltà relazionale tale da determinare una condizione di forte pregiudizio per sé e per la minore. In quel periodo il papà era spesso assente e la mamma riferiva che andava via per diversi giorni, lasciandole senza le cose necessarie (cibo, latte, vestiario per la bimba, materiale scolastico... ). Si è successivamente rilevato un importante debito rispetto alle rette scolastiche della scuola materna di che il padre aveva fatto intestare a sé, ma CP_4 che non sono mai state corrisposte.
Lo scrivente Servizio Sociale ha pertanto proposto alla signora una collocazione semiprotetta in cui potersi trasferire in questo periodo, con l'intento successivamente di recuperare la casa famigliare.
13 di 20 La Signora appariva molto in difficoltà e spaventata. La Pt_1 madre ha richiesto volontariamente l'accesso a un percorso di protezione tramite “Casa delle Donne”, avviando contestualmente la separazione.
Al momento della comunicazione dell'intenzione di di Pt_1 separarsi, il Sig. non ha espresso particolari reazioni. Si è Pt_4 detto fin da subito contrario alla decisione, negando qualsiasi responsabilità rispetto alle condizioni che hanno portato a questa scelta, ma anche rispetto a criticità nell'esercizio della propria genitorialità nei confronti di e degli altri figli. CP_4
Come già evidenziato nelle precedenti relazioni trasmesse al
Tribunale per i Minorenni, il papà risulta maggiormente in difficoltà nella rielaborazione critica degli eventi pregressi, con persistenti atteggiamenti di negazione rispetto agli episodi di maltrattamento del passato, una tendenza al coinvolgimento dei minori nelle vicende di natura giudiziaria, attualmente una colpevolizzazione della mamma rispetto alla separazione, cosa che lui non avrebbe voluto.
Rispetto alla collocazione della figlia il papà ha dichiarato di essere contento che la bambina non fosse stata collocata in ambiente eterofamigliare, ma potesse rimanere con la mamma, ma ha successivamente negato la possibilità di essere lui ad uscire dalla casa famigliare, rendendo più difficile il successivo percorso di madre e figlia.
In quel colloquio non ha chiesto agli operatori nessuna informazione rispetto ad eventuali modalità con cui poter incontrare la figlia . CP_4
Nei giorni successivi il Sig. si è fatto più volte trovare nei Pt_4 pressi della scuola frequentata dalla figlia, arrivando ad entrare all'improvviso all'interno dell'istituto scolastico, in orario non autorizzato, e con modalità inadeguate, giungendo ad urlare contro le insegnanti che si sono rifiutate di consegnargli la bambina, affinché potesse sottrarla.
14 di 20 Da questo episodio si è ritenuto di proporre al padre incontri in contesto di spazio neutro.
[...]
In questi mesi di inserimento in appartamento, si sono evidenziati miglioramenti in alcuni aspetti della genitorialità della mamma, che continua ad avere necessità di continuo supporto.
Nella convivenza con altre ospiti la sig.ra ha Parte_1 trovato alcune difficoltà, dovute anche alle caratteristiche delle coinquiline. Di fronte a queste criticità tende ad evitare ogni conflitto e chiudersi. Questa attività è per lei molto dispendiosa da un punto di vista psicologico, pur avendo registrato in lei un grande sforzo per evitare situazioni spiacevoli.
Ad oggi risulta che i contatti fra i due genitori siano limitati alle contingenze quotidiane (bollette da pagare, debiti, multe, ecc.) senza peraltro riuscire a trovare accordi. Si ritiene pertanto necessario un lavoro di mediazione anche su questo fronte».
Sulla base di queste premesse, i Servizi sociali hanno così concluso:
«Si confermano le precedenti valutazioni rispetto al percorso dei minori.
In particolare per e si ritiene necessario CP_2 CP_3 proseguire con il collocamento presso la famiglia affidataria che rappresenta per entrambi un fondamentale punto di riferimento affettivo, evolutivo e di protezione. In risposta alle loro recenti richieste si ritiene di poter lavorare per il mantenimento della relazione con i genitori, secondo le modalità che man mano saranno valutate più idonee e in coerenza con le loro disponibilità e gli interessi comuni. Sarà necessario prevedere percorsi differenziati fra i due genitori.
Per la minore , si valuta adeguato e rispondente al suo CP_4 interesse preminente, il collocamento prevalente presso la madre.
15 di 20 Nonostante le difficoltà incontrate, si ritiene che la mamma abbia buone capacità per proseguire il percorso avviato, con il supporto educativo attivo. Si ritiene che il suo rientro nella casa famigliare con sia auspicabile, e risolverebbe i problemi organizzativi e di CP_4 convivenza riscontrati con altre ospiti. Si ritiene questa misura necessaria anche per garantire il benessere psicologico della mamma ed in generale della situazione, e per l'evoluzione che potrebbe permettere nella relazione con tutti i figli.
Rimangono invece perplessità rispetto alla posizione del papà, che ancora fatica a riconoscere le proprie responsabilità rispetto alle situazioni critiche che nel tempo hanno ostacolato il percorso evolutivo dei figli. Si ritiene necessario proseguire con il lavoro di
Spazio Neutro avviato per consentire al papà di incontrare la figlia
. CP_4
Si ritiene infine necessario proseguire il lavoro di valutazione psicosociale delle capacità genitoriali, in relazione a questo nuovo assetto, dopo l'avvenuta separazione».
Orbene, ritiene il Tribunale che, a differenza dei fratelli, la minore debba essere collocata presso la madre, con la quale, CP_4 in assenza di qualsivoglia pregiudizio, convive ormai da anni e che risulta svolgere in via prevalente i compiti di accudimento.
Al collocamento prevalente della minore con la madre consegue l'assegnazione alla donna della casa coniugale, dalla quale si è solo temporaneamente allontanata prima dell'inizio della fase della separazione dal marito, trovando, unitamente alla figlia, provvisoriamente ospitalità in una struttura messale a disposizione dai Servizi sociali.
Tenuto conto dell'attuale contesto e del recente comportamento del padre, che peraltro non è neppure dato sapere dove troverà alloggio a seguito del rientro della moglie nella casa coniugale, ad essa assegnata, gli incontri tra padre e figlia dovranno essere disciplinati dai Servizi sociali, inizialmente in forma protetta con
16 di 20 facoltà di ampliarli successivamente, secondo i tempi e le modalità ritenuti più opportuni nell'interesse della minore.
Per il resto, non possono che essere confermate le statuizioni adottate dal giudice minorile.
Poiché nessuna delle due parti esercita la responsabilità genitoriale, l'assegno unico va attribuito integralmente alla madre, quale genitore collocatario.
Quanto ai profili economici, giova ricordare che, essendo due dei tre figli minori collocati in affidamento etero familiare presso terzi, nulla può qui disporsi, in assenza di domanda, in ordine al loro mantenimento (Cass. 23583/2022, Cass. 22536/2021).
Va invece esaminata la domanda con cui l'attrice ha chiesto un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre, CP_4 quantificato in € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal riguardo, occorre procedere alla comparazione della situazione economico-reddituale dei genitori.
di anni 38, lavora presso Arag s.r.l. con Parte_1 contratto part-time.
Ha percepito una retribuzione netta annua pari ad € 16.530,48 nel 2022 e ad € 16.632,86 nel 2023 (cfr. accrediti su conto corrente sub docc. 11 e 12), corrispondente, in media, ad € 1.381,80 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 14.849,00 nel 2021 e ad € 15.066,00 nel
2022 (cfr. doc. 10).
Percepisce integralmente l'assegno unico, che dagli estratti conto versati in atti risulta essere pari, per i tre figli, ad € 800,00 circa al mese.
È allo stato ospite presso una struttura protetta, ma rientrerà nella casa coniugale, che le è stata qui assegnata.
Di contro, , di anni 51, ha lavorato presso la Controparte_1 ditta , percependo una retribuzione netta annua pari ad € Parte_5
17 di 20 19.845,00 nel 2022 e ad € 18.220,00 nel 2023 (cfr. accrediti su conto corrente sub docc. 11 e 12), corrispondente, in media, ad € 1.586,04 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 18.506,00 nel 2022 (cfr. doc. 10).
Stante l'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della moglie, dovrà verosimilmente reperire un'altra sistemazione abitativa.
Orbene, tenuto conto della condizione economica delle parti, dell'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, delle presumibili esigenze della minore legate all'età (5 anni), dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, si stima equo determinare in € 250,00 al mese il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese CP_4 straordinarie.
4. Stante il rigetto della domanda di addebito proposta dall'attrice, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili per
1/3, dovendo la restante frazione (pari a 2/3) essere posta a carico del convenuto, prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€
602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, avuto riguardo alla facilità della trattazione, in ragione della assoluta semplicità espositiva e contenutistica comportante un ridotto impegno professionale, alla mancata redazione di scritti conclusivi, e con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., è stata celebrata un'unica udienza e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
18 di 20 All'attrice spetta, altresì, il rimborso di 2/3 delle spese sostenute, pari complessivamente ad € 115,48 (di cui € 98,00 per C.U. ed €
17,48 per notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nato a [...] il 1° gennaio 1974, e CP_1 Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in
[...] matrimonio a Kumasi (Ghana) in data 18 agosto 2008 con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Rubiera (RE) dell'anno 2014 parte 2 serie C numero 26;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
[...]
4. dispone il collocamento prevalente della figlia minore CP_4 presso la madre;
5. assegna ad la casa coniugale sita in Parte_1
Rubiera (RE), Via Salvador Allende n. 10;
6. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare gli incontri del padre con la minore , CP_4 inizialmente in forma protetta, anche a fini osservativi e valutativi, da effettuarsi con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico di quest'ultima, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
7. pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € CP_4
250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di
19 di 20 partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
8. conferma, per il resto, le statuizioni di cui al decreto definitivo emesso dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in data 12 dicembre 2022;
9. dichiara irripetibili per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna a rifondere ad i Controparte_1 Parte_1 restanti 2/3, che liquida in € 76,98 per esborsi ed € 1.937,33 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Unione Tresinaro Secchia).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
EF RA
IL PRESIDENTE
AM DA
20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GG LI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Emilia, composto dai seguenti magistrati:
AM DAZZI Presidente
EF RAGO Giudice rel.
Lorenzo MEOLI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. 2595/2025 R.G. promossa da
C.F. , nata a [...]_1 C.F._1
(Ghana) il 10 aprile 1987; rappresentata e difesa dall'avv. Simona Ferrari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Rubiera (RE), Via Vittorio Emanuele II n. 4
- attrice - contro
C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
(Ghana) il 1° gennaio 1974;
- convenuto contumace - con l'intervento di
, C.F. , nata a [...] il [...]; CP_2
C.F. , nato a [...] il 1° luglio 2013; CP_3
, C.F. nata a [...]_4 C.F._3 il 6 marzo 2020;
1 di 20 tutti rappresentati dai Servizi sociali territorialmente competenti quale tutore nominato dal Tribunale per i minorenni di Bologna con decreto in data 12 dicembre 2022
- interventore -
e del
, in persona del Procuratore della Repubblica Controparte_5 presso il Tribunale di Reggio Emilia;
- interventore ex lege -
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO
• PRONUNCIARE la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per comportamento contrario ai doveri familiari;
• AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
• DISPORRE che la figlia minore rimanga collocata presso la CP_4 madre, con residenza presso l'abitazione della signora Parte_1 in Rubiera (RE), Via Salvador Allende n. 10 e confermare
[...] quale Tutore legale il Servizio Sociale competente per territorio come da Decreto definitivo del Tribunale dei minori del 12.12.2022;
• ASSEGNARE la casa familiare sita in Rubiera (RE), Via Salvador
Allende n. 10 alla ricorrente che vi abiterà unitamente alla figlia minore;
CP_4
• DISPORRE che il diritto di vista del padre venga stabilito con l'ausilio del Servizio Sociale competente che determinerà tempi e modalità di incontro padre-figlia;
• DISPORRE che il signor corrisponda alla Controparte_1 signora a titolo di contributo mensile al Parte_1 mantenimento di , la somma di € 500,00, o quella diversa CP_4 somma ritenuta di giustizia, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT,
2 di 20 oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Reggio Emilia;
• DISPORRE che l'assegno unico venga percepito dalla signora
Parte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali (oltre al rimborso forfettario 15%, al CPA e all'IVA).
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso depositato in data 30 luglio 2025, Parte_1 chiedeva la separazione con addebito al marito
[...] CP_1
il collocamento presso di sé della figlia minore , alla
[...] CP_4 quale il Tribunale per i minorenni di Bologna aveva nominato quale tutore i Servizi sociali territorialmente competenti, l'assegnazione della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno secondo i tempi e le modalità indicate dai Servizi sociali, ed un contributo al mantenimento della figlia in misura pari ad € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie ed all'integrale percezione dell'assegno unico.
2. Il decreto di fissazione udienza veniva regolarmente comunicato a mezzo PEC in data 1° agosto 2025 al Pubblico
Ministero, il quale veniva dunque messo in condizione di intervenire nel presente procedimento (Cass. 10894/2005).
3. Respinta l'istanza ex art. 473 bis.15 c.p.c. avanzata dall'attrice ed acquisita una relazione da parte del Servizio sociale, nominato, dal giudice minorile, tutore della suddetta minore e degli altri due figli minorenni dei coniugi, alla prima udienza del 4 dicembre
2025, sentita l'attrice personalmente e dichiarata la contumacia di nei cui confronti la notifica del ricorso e Controparte_1 pedissequo decreto si perfezionava regolarmente per compiuta giacenza, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalla parte attrice, come in epigrafe trascritte, ed a seguito di discussione orale, ai sensi dell'art. 473 bis.22, comma 4, c.p.c.
3 di 20 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La domanda di separazione merita accoglimento.
Le parti contraevano matrimonio a Kumasi (Ghana) in data 18 agosto 2008.
È noto che, ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., «la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole».
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la separazione deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine assumono rilievo sia il vero e proprio conflitto tra i coniugi, sia la semplice disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, purché la stessa sia verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità
(Cass. 16698/2020, Cass. 8713/2015, Cass. 1164/2014).
Nel caso in esame, la separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.: è emersa, infatti, l'esistenza di una crisi del rapporto tra le parti di tale gravità da escludere la possibilità che si ricostituisca la comunione di intenti e di sentimenti che costituisce l'indispensabile presupposto del matrimonio, come ricavabile dal tenore degli atti difensivi, dall'interruzione della convivenza tra le parti, nonché dal comportamento processuale della parte convenuta
4 di 20 che rimaneva contumace e non compariva neppure di persona per la prima udienza innanzi al giudice designato per la trattazione del procedimento.
Tutti questi elementi comprovano il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sicché deve essere dichiarata la loro separazione personale.
2. Va respinta la domanda di addebito proposta dall'attrice sull'unico ed indimostrato presupposto «delle continue violenze fisiche/psicologiche perpetrate dal signor a Controparte_1 danno della moglie, alla quale viene anche impedito di partecipare agli incontri fissati dai Servizi Sociali».
3. I coniugi hanno tre figli: , di 14 anni, di 12 CP_2 CP_3 anni, e , di 5 anni. CP_4
Il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna, con decreto definitivo in data 12 dicembre 2022 (confermato dalla Corte d'appello di Bologna con provvedimento in data 12 luglio 2024), ha dichiarato i genitori decaduti dalla responsabilità genitoriale sui figli, nominando tutore provvisorio il Servizio sociale competente per territorio e disponendo che quest'ultimo mantenesse e collocati CP_2 CP_3 presso la famiglia affidataria, con possibilità di regolamentare i rapporti con i genitori secondo tempi e modalità ritenuti più adeguati alle esigenze dei minori, e verificasse costantemente le condizioni di accudimento della minore , rimasta a vivere con i genitori. CP_4
Così il giudice minorile motivava il provvedimento ablativo ex art. 330 c.c.:
«con un primo decreto provvisorio del 24.8.2017, pronunciato su ricorso del PM, il TM è intervenuto a tutela dei minori disponendo l'affidamento dei minori al servizio sociale con indicazione di valutare l'idoneità del contesto familiare, la qualità delle relazioni familiari e le capacità dei genitori e di riferire al Tribunale;
la segnalazione del PM evidenziava all'epoca una situazione di pregiudizio a carico della minore in quanto la bambina era Per_1
5 di 20 stata condotta in ospedale per uno strano sanguinamento dalla parte intime che inizialmente aveva fatto sospettare l'ipotesi di abuso sessuale anche perché la piccola aveva fatto delle affermazioni a ciò riconducibili ( cfr rel del servizio psicosociale del 14.6.2017); gli accertamenti medici effettuati successivamente escludevano tuttavia segni di abuso sessuale e rilevavano nella bambina solo “ un prolasso mucoso uretrale”; la bambina inoltre risultava in osservazione dal
2016 presso la NPI che aveva formulato diagnosi di “disturbo del linguaggio espressivo associato a mutismo elettivo” ed aveva segnalato (cfr relazione del 14.6.2017), tramite la dott.ssa della Per_2
NPI, la difficoltà ad attuare interventi di sostegno a favore della minore a causa della scarsa collaborazione dei genitori;
altro elemento di preoccupazione destava la segnalazione in data
21.8.2017 della Polizia Municipale ( cfr verbale del 22.8.2017) che, in seguito a segnalazione di una cittadina, rintracciava il minore smarrito all'interno dell'area del mercato settimanale del Per_3
Parco Novi Sud;
il bambino dopo opportune ricerche veniva affidato alla madre;
all'udienza del 18.12.2017 ( cfr verbale udienza svota dal GO
Dott Grandi) il servizio sociale riferiva elementi di preoccupazione per i minori dovuti alla segnalazione proveniente dalla scuola ove i minori apparivano trascurati igienicamente oltre che stanchi e poco reattivi,
e riferivano difficoltà operative nell'attuazione delle disposizioni del decreto del TM, in quanto i genitori, apparentemente collaboranti, di fatto non attuavano le indicazioni dei servizi e non garantivano i necessari sostegni prescritti dalla NPI a favore della bambina:
i genitori ( cfr verbale di udienza del 18.12.2017) non riportavano nulla di anomalo riguardo bambini, dimostrandosi collaboranti ed affermando che i bambini non presentavano particolari problemi;
con successiva comunicazione urgente il servizio sociale segnalava il peggioramento della situazione familiare e segnalava
6 di 20 preoccupazione per la condizione dei minori: riportava che in data
22.3.2018 la scuola segnalava nuovamente il perdurare della condizione di grave trascuratezza della minore , quasi al limite CP_2 dell'abbandono, e che la madre si mostrava nei confronti delle insegnanti con atteggiamento verbale aggressivo e minaccioso;
in data 28.3.2018 un vicino di casa segnalava di aver visto la madre incendiare le siepi del condominio;
in data 30.3.2018 il servizio sociale veniva contattato dal datore di lavoro della madre che riferiva di aver notato nella stessa “problemi seri, quali manie di persecuzione, minacce nei confronti delle colleghe, in quanto convinta che abbiano una relazione con suo marito, ritari sul lavoro e manifestazione di pensieri di persecuzione”; in data 3.4.2018 il medico del lavoro invitava la madre a intraprendere un percorso presso il CSM in seguito alla diagnosi di “ disturbo paranoide”, al quale ella non ottemperava;
in data 7.4.2018 il servizio riferiva che i genitori nonostante le convocazioni non si presentavano agli incontri con gli operatori;
in data 26 aprile 2018 il servizio comunicava di aver attuato a tutela dei minori il collocamento in protezione ex art 403 cc sulla base di ulteriori elementi di pregiudizio riscontrati in seguito a visita domiciliare da parte dello psichiatra: la madre veniva trovata in condizioni tali da essere sottoposta a TSO;
al momento dell'acceso domiciliare il minore si trovava in casa da solo, il padre Per_3 contattato ripetutamente non rispondeva al telefono per almeno un paio di ore;
la sorellina che si trovava al centro pomeridiano all' arrivo in casa si toglieva la giacca e gli educatori riscontravano sulle sue braccia e sul collo diversi lividi;
sulla scorta di tali ulteriori elementi il TM pronunciava in data
14.5.2018 un secondo decreto provvisorio con il quale confermava il collocamento dei minori in luogo protetto, con regolamentazione dei rapporti con i genitori, disponeva ulteriori accertamenti sulle
7 di 20 condizioni psicofisiche dei bambini e sulla loro relazione con i genitori ed impartiva prescrizioni alla madre di farsi seguire dal CSM;
le successive informazioni così come riferite dal servizio sociale nella relazione del 8.5.2020 evidenziavano che i genitori incontravano regolarmente i figli nell'ambito dei rapporti organizzati dal servizi sociale, nel frattempo avevano avuto un'altra bambina in relazione alla quale non venivano segnalati segni di trascuratezza, la madre aveva seguito un percorso di cura presso il CSM con esiti positivi ( cfr certificato del 24.11.2020 del e si trovava in Parte_2 condizione di compenso farmacologico;
tuttavia si riferiva come i minori più grandi duranti gli incontri con i genitori manifestavano segnali di riattivazione dei traumi e dimostravano importanti difficoltà
a rapportarsi con loro;
in particolare la bambina più volte riferiva di avere tanti brutti ricordi, e affermava di non capire alcune cose che succedevano a casa e perché la mamma la picchiava, il bambino manifestava preoccupazione in merio al proseguimento delle cure da parte della madre, richiedendo spesso se la mamma assumesse le medicine e esprimendo preoccupazione per la sorellina neonata;
il servizio riportava altresì che i genitori si dimostravano del tutto incapaci di comprendere il disagio dei bambini e, nonostante il massiccio intervento di sostegno attivato del servizio sociale, non comprendevano ancora le ragioni dell'allontanamento dei figli, non riconoscevano le condizioni di pericolo e pregiudizio a cui i minori erano stati esposti, non riconoscevano di aver utilizzato metodi violenti nei confronti dei figli, continuano a richiedere, con modalità ridondanti, il perché i bambini sono stati allontanati e quando rientreranno a casa;
il servizio rilevava come di fronte alla totale negazione delle condizioni di pregiudizio e di fronte al disconoscimento dei bisogni dei minori, appariva molto difficile incidere sul recupero della funzione genitoriale;
l'osservazione psicosociale condotta sui minori aveva confermato che i minori apparivano segnati da esiti di esperienze traumatiche
8 di 20 non parlava comunicava solo con lo sguardo, aveva paura di CP_2 chieder qualunque cosa e rispondeva affermativamente ad ogni richiesta quasi a voler assecondare ad ogni costo il suo interlocutore;
sembrava non conoscere il contatto fisico) e solo dopo il CP_3 collocamento presso le famiglia affidatarie avevano iniziato a manifestare netti miglioramenti;
i minori avevano espresso perfino preoccupazione per le sorti della sorellina neonata che era presso i genitori;
con successivo decreto in data 16.7.2020 il Tribunale pronunciava pertanto provvedimenti provvisori anche a tutela della neonata , disponendone l'affidamento al servizio sociale per CP_4 attività di vigilanza e sostegno e verifica costante delle condizioni di accudimento;
[...] dalle ulteriori informazioni acquisite nel corso dell'istruttoria, come compendiate nella relazione del servizio sociale inviata il
3.6.2022, si evince che i rapporti tra i genitori ed i minori si sono sempre svolti sia presso lo spazio neutro sia presso l'abitazione dei genitori e che nel corso dell'ultimo semestre gli operatori hanno implementato gli incontri con i bambini per sostenerli ne percorso di avvicinamento ai genitori;
tuttavia si evidenza come dato costante la fatica e la difficoltà dei bambini nella relazione con i genitori e si sono dovuti attuare dei rallentamenti a causa delle forti resistenze manifestate dai bambini;
l'atteggiamento dei genitori di fronte alla fatica dei figli di tollerare gli incontri con loro si è mantenuto costante nella negazione sia nella lettura del disagio dei bambini come espressione della gravità di quanto vissuto nel periodo antecedente il loro allontanamento sia sull'importanza di farsi sentire ascoltati e rassicurati a fronte dell'angoscia manifestata anche a fronte di piccole modifiche (cfr rel servz soc);
9 di 20 i minori in seguito al collocamento in ambienti rassicuranti, quali le famiglia affidatarie, hanno manifestato ampi progressi;
essi manifestavano disagi chiaramente riconducibili a traumi subiti in famiglia ( inizialmente non parlava e comunicava solo con lo CP_2 sguardo aveva paura di fare la più semplice richiesta, come ad esempio bere o andare in bagno;
la bambina era stata valutata dalla
NPI e diagnosticata affetta da mutismo elettivo;
aveva CP_3 atteggiamenti riconducibili ad un bimbo molto più piccolo e nei moment di difficoltà si addormentava, non riconosceva il contatto fisico e neanche il significato di alcuni gesti affettuosi);
i bambini hanno riferito di pratiche punitive particolarmente dolorose e traumatiche, quale quella dello zenzero nel sedere, che a distanza di tempo giustificano le perdite ematiche dall'uretra di che aveva insospettito circa la presenza di abusi;
Pt_3
a fronte dei chiari disagi manifestati dai bambini i genitori non hanno fatto altro che continuare a negare ogni problematica, ancora oggi asseriscono di non aver compreso il motivo dell'allontanamento, affermando di sentirsi perseguitati dai servizi sociali e si percepiscono vittime del sistema;
dal loro punto di vista gli affidatari sono “pagati” dal servizio;
il pensiero di un complotto nei loro confronti è così radicato da inficiare qualsiasi tentativo di aiuto;
per anni l'atteggiamento ostile nei confronti degli operatori e della famiglia affidataria ha limitato le esperienze dei bambini in quanto i genitori non hanno voluto firmare le richieste di autorizzazione o, di consegnare i documenti per le attività sportive;
a fronte alle precise richieste dei documenti, i genitori hanno riferito che la figlia avrebbe ottenuto il documento nel momento in cui sarebbe rientrata a casa;
ciò ha penalizzato che non ha potuto partecipare alle gare di CP_2 atletica;
quanto alla minore , che attualmente frequenta il nido, è CP_4 stato rilevato un ritardo sotto il profilo psicomotorio in quanto ipostimolata e la bimba è in ritardo con il linguaggio.
10 di 20 A conclusione dell'istruttoria si conferma la situazione di grave pregiudizio per i minori derivante dalla incapacità dei genitori di comprendere i bisogni affettivi ed educativi dei propri figli.
La grave incapacità genitoriale risulta documentata dai traumi inflitti ai minori più grandi e gli esiti di tali traumi si riscontrano ancora oggi nella chiara difficoltà dei bambini di rapportarsi ai genitori, dalla chiara volontà degli stessi di non far ritorno a casa dei genitori. Nell'ultima relazione di aggiornamento del servizio si riferisce addirittura che nel corso di un incontro a casa dei genitori i bambini sono fuggiti dall'abitazione ed hanno chiamato gli affidatari perché andassero a riprenderli ( cfr rel del giugno 2022).
A fronte di queste difficoltà, l'atteggiamento dei genitori non si è modificato per nulla ed ancora oggi, anziché cercare la collaborazione con i servizi e seguire le loro indicazioni per agevolare il rapporto con i figli ( affettività e disponibilità al dialogo), i genitori credono al
“complotto” vanificando tutti gli interventi di recupero della famiglia di origine che in base alla legge 184/83 il servizio ha cercato di attivare per favorire il rientro dei minori presso di loro.
L'atteggiamento ostile dei genitori ha peraltro creato pregiudizio alle esigenze dei figli ( si vedano gli episodi relativi alla mancata partecipazione dei bambini a gite scolastiche e gare sportive)».
Nella relazione d'aggiornamento trasmessa dal Servizio sociale
(Unione Tresinaro Secchia, prot. n. 28356/2025 del 28 novembre
2025) si legge:
e Persona_4 CP_3
Attualmente e risultano collocati in affidamento CP_2 CP_3 etero-familiare.
Nel suddetto contesto i minori hanno trovato condizioni di sicurezza, cura e risposta ai loro bisogni evolutivi. Entrambi riportano vissuti di equilibrio, stabilità e riparazione, identificando negli affidatari il principale riferimento affettivo ed educativo.
11 di 20 Il rapporto con i genitori è stato garantito da questo Servizio secondo modalità e tempistiche ritenute appropriate, calibrate sulle necessità contingenti dei minori e tenendo conto del grado di collaborazione manifestato nel tempo da parte dei genitori.
Con riferimento agli incontri protetti tra i minori e i genitori, che attualmente risultano semiliberi, gli stessi hanno espresso la necessità di una rimodulazione dell'organizzazione degli appuntamenti in funzione dei loro impegni e della loro disponibilità. In particolare, entrambi chiedono una riduzione della frequenza degli incontri e la possibilità di autodeterminare la relativa cadenza.
Per quanto concerne le relazioni individuali, si evidenzia che ha progressivamente sviluppato un rapporto più significativo CP_2 con la madre: a titolo di esempio ha chiesto alla mamma di partecipare alle gare di atletica, si organizza con lei per farsi le treccine, cerca occasioni per trascorrere tempo con lei e la sorellina a casa degli affidatari. CP_4
La relazione fra ed il papà nel passato ha presentato CP_2 maggiori criticità, già ampiamente relazionate al Tribunale per i
Minorenni. Ad oggi si sono scambiati i riferimenti telefonici, riferiscono di sentirsi prevalentemente tramite messaggi, con un riscontro positivo per entrambi.
al contrario, manifesta attualmente maggiori difficoltà CP_3 nel mantenere una relazione costante con entrambi i genitori, mostrandosi spesso disinteressato.
Si segnala, inoltre, che durante il periodo di prolungata assenza del padre, intercorrente dai mesi estivi fino al mese di novembre, gli unici contatti documentati risultano essere avvenuti esclusivamente tra ed il papà. CP_2
Minore CP_4
La scuola dell'infanzia ha segnalato regressione relazionale e comportamentale, avvenuto nel periodo fra novembre 2024 e febbraio 2025, in cui la bambina costantemente ricercava la figura
12 di 20 dell'adulto ed evidenziava difficoltà nella regolazione emotiva. In questo lasso di tempo il padre era periodicamente fuori casa anche per tempi lunghi, ma ancora non era esplicita l'intenzione dei genitori di separarsi.
Sul piano cognitivo e motorio emergono potenzialità, sebbene ancora inferiori all'età cronologica.
La madre, nonostante le proprie importanti difficoltà personali, si
è sempre dimostrata presente, collaborativa, capace di chiedere aiuto, interessata ad offrire alla figlia tutte le opportunità educative e sanitarie che le sono state suggerite, pur avendo necessità di accompagnamento costante.
Il padre si è mostrato invece più in difficoltà, negando i problemi, rendendosi scarsamente reperibile, in generale esprimendo costante diffidenza e sfiducia in qualsiasi intervento del servizio.
Separazione della coppia genitoriale
Nel mese di giugno la sig.ra ha comunicato al Parte_1
Servizio la volontà di separarsi dal sig. chiedendo aiuto CP_1 allo scrivente Servizio Sociale per una collocazione alternativa per sé
e per la figlia, temendo per la propria incolumità nel momento della comunicazione al marito. La sig.ra descriveva un clima familiare di crescente tensione e difficoltà relazionale tale da determinare una condizione di forte pregiudizio per sé e per la minore. In quel periodo il papà era spesso assente e la mamma riferiva che andava via per diversi giorni, lasciandole senza le cose necessarie (cibo, latte, vestiario per la bimba, materiale scolastico... ). Si è successivamente rilevato un importante debito rispetto alle rette scolastiche della scuola materna di che il padre aveva fatto intestare a sé, ma CP_4 che non sono mai state corrisposte.
Lo scrivente Servizio Sociale ha pertanto proposto alla signora una collocazione semiprotetta in cui potersi trasferire in questo periodo, con l'intento successivamente di recuperare la casa famigliare.
13 di 20 La Signora appariva molto in difficoltà e spaventata. La Pt_1 madre ha richiesto volontariamente l'accesso a un percorso di protezione tramite “Casa delle Donne”, avviando contestualmente la separazione.
Al momento della comunicazione dell'intenzione di di Pt_1 separarsi, il Sig. non ha espresso particolari reazioni. Si è Pt_4 detto fin da subito contrario alla decisione, negando qualsiasi responsabilità rispetto alle condizioni che hanno portato a questa scelta, ma anche rispetto a criticità nell'esercizio della propria genitorialità nei confronti di e degli altri figli. CP_4
Come già evidenziato nelle precedenti relazioni trasmesse al
Tribunale per i Minorenni, il papà risulta maggiormente in difficoltà nella rielaborazione critica degli eventi pregressi, con persistenti atteggiamenti di negazione rispetto agli episodi di maltrattamento del passato, una tendenza al coinvolgimento dei minori nelle vicende di natura giudiziaria, attualmente una colpevolizzazione della mamma rispetto alla separazione, cosa che lui non avrebbe voluto.
Rispetto alla collocazione della figlia il papà ha dichiarato di essere contento che la bambina non fosse stata collocata in ambiente eterofamigliare, ma potesse rimanere con la mamma, ma ha successivamente negato la possibilità di essere lui ad uscire dalla casa famigliare, rendendo più difficile il successivo percorso di madre e figlia.
In quel colloquio non ha chiesto agli operatori nessuna informazione rispetto ad eventuali modalità con cui poter incontrare la figlia . CP_4
Nei giorni successivi il Sig. si è fatto più volte trovare nei Pt_4 pressi della scuola frequentata dalla figlia, arrivando ad entrare all'improvviso all'interno dell'istituto scolastico, in orario non autorizzato, e con modalità inadeguate, giungendo ad urlare contro le insegnanti che si sono rifiutate di consegnargli la bambina, affinché potesse sottrarla.
14 di 20 Da questo episodio si è ritenuto di proporre al padre incontri in contesto di spazio neutro.
[...]
In questi mesi di inserimento in appartamento, si sono evidenziati miglioramenti in alcuni aspetti della genitorialità della mamma, che continua ad avere necessità di continuo supporto.
Nella convivenza con altre ospiti la sig.ra ha Parte_1 trovato alcune difficoltà, dovute anche alle caratteristiche delle coinquiline. Di fronte a queste criticità tende ad evitare ogni conflitto e chiudersi. Questa attività è per lei molto dispendiosa da un punto di vista psicologico, pur avendo registrato in lei un grande sforzo per evitare situazioni spiacevoli.
Ad oggi risulta che i contatti fra i due genitori siano limitati alle contingenze quotidiane (bollette da pagare, debiti, multe, ecc.) senza peraltro riuscire a trovare accordi. Si ritiene pertanto necessario un lavoro di mediazione anche su questo fronte».
Sulla base di queste premesse, i Servizi sociali hanno così concluso:
«Si confermano le precedenti valutazioni rispetto al percorso dei minori.
In particolare per e si ritiene necessario CP_2 CP_3 proseguire con il collocamento presso la famiglia affidataria che rappresenta per entrambi un fondamentale punto di riferimento affettivo, evolutivo e di protezione. In risposta alle loro recenti richieste si ritiene di poter lavorare per il mantenimento della relazione con i genitori, secondo le modalità che man mano saranno valutate più idonee e in coerenza con le loro disponibilità e gli interessi comuni. Sarà necessario prevedere percorsi differenziati fra i due genitori.
Per la minore , si valuta adeguato e rispondente al suo CP_4 interesse preminente, il collocamento prevalente presso la madre.
15 di 20 Nonostante le difficoltà incontrate, si ritiene che la mamma abbia buone capacità per proseguire il percorso avviato, con il supporto educativo attivo. Si ritiene che il suo rientro nella casa famigliare con sia auspicabile, e risolverebbe i problemi organizzativi e di CP_4 convivenza riscontrati con altre ospiti. Si ritiene questa misura necessaria anche per garantire il benessere psicologico della mamma ed in generale della situazione, e per l'evoluzione che potrebbe permettere nella relazione con tutti i figli.
Rimangono invece perplessità rispetto alla posizione del papà, che ancora fatica a riconoscere le proprie responsabilità rispetto alle situazioni critiche che nel tempo hanno ostacolato il percorso evolutivo dei figli. Si ritiene necessario proseguire con il lavoro di
Spazio Neutro avviato per consentire al papà di incontrare la figlia
. CP_4
Si ritiene infine necessario proseguire il lavoro di valutazione psicosociale delle capacità genitoriali, in relazione a questo nuovo assetto, dopo l'avvenuta separazione».
Orbene, ritiene il Tribunale che, a differenza dei fratelli, la minore debba essere collocata presso la madre, con la quale, CP_4 in assenza di qualsivoglia pregiudizio, convive ormai da anni e che risulta svolgere in via prevalente i compiti di accudimento.
Al collocamento prevalente della minore con la madre consegue l'assegnazione alla donna della casa coniugale, dalla quale si è solo temporaneamente allontanata prima dell'inizio della fase della separazione dal marito, trovando, unitamente alla figlia, provvisoriamente ospitalità in una struttura messale a disposizione dai Servizi sociali.
Tenuto conto dell'attuale contesto e del recente comportamento del padre, che peraltro non è neppure dato sapere dove troverà alloggio a seguito del rientro della moglie nella casa coniugale, ad essa assegnata, gli incontri tra padre e figlia dovranno essere disciplinati dai Servizi sociali, inizialmente in forma protetta con
16 di 20 facoltà di ampliarli successivamente, secondo i tempi e le modalità ritenuti più opportuni nell'interesse della minore.
Per il resto, non possono che essere confermate le statuizioni adottate dal giudice minorile.
Poiché nessuna delle due parti esercita la responsabilità genitoriale, l'assegno unico va attribuito integralmente alla madre, quale genitore collocatario.
Quanto ai profili economici, giova ricordare che, essendo due dei tre figli minori collocati in affidamento etero familiare presso terzi, nulla può qui disporsi, in assenza di domanda, in ordine al loro mantenimento (Cass. 23583/2022, Cass. 22536/2021).
Va invece esaminata la domanda con cui l'attrice ha chiesto un contributo per il mantenimento della figlia a carico del padre, CP_4 quantificato in € 500,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
A tal riguardo, occorre procedere alla comparazione della situazione economico-reddituale dei genitori.
di anni 38, lavora presso Arag s.r.l. con Parte_1 contratto part-time.
Ha percepito una retribuzione netta annua pari ad € 16.530,48 nel 2022 e ad € 16.632,86 nel 2023 (cfr. accrediti su conto corrente sub docc. 11 e 12), corrispondente, in media, ad € 1.381,80 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 14.849,00 nel 2021 e ad € 15.066,00 nel
2022 (cfr. doc. 10).
Percepisce integralmente l'assegno unico, che dagli estratti conto versati in atti risulta essere pari, per i tre figli, ad € 800,00 circa al mese.
È allo stato ospite presso una struttura protetta, ma rientrerà nella casa coniugale, che le è stata qui assegnata.
Di contro, , di anni 51, ha lavorato presso la Controparte_1 ditta , percependo una retribuzione netta annua pari ad € Parte_5
17 di 20 19.845,00 nel 2022 e ad € 18.220,00 nel 2023 (cfr. accrediti su conto corrente sub docc. 11 e 12), corrispondente, in media, ad € 1.586,04 al mese.
Ha dichiarato redditi annui netti (al netto di IRPEF netta e addizionali locali) pari ad € 18.506,00 nel 2022 (cfr. doc. 10).
Stante l'assegnazione della casa coniugale disposta a favore della moglie, dovrà verosimilmente reperire un'altra sistemazione abitativa.
Orbene, tenuto conto della condizione economica delle parti, dell'integrale percezione dell'assegno unico da parte della madre, delle presumibili esigenze della minore legate all'età (5 anni), dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore, si stima equo determinare in € 250,00 al mese il contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia , oltre al 50% delle spese CP_4 straordinarie.
4. Stante il rigetto della domanda di addebito proposta dall'attrice, le spese di lite debbono essere dichiarate irripetibili per
1/3, dovendo la restante frazione (pari a 2/3) essere posta a carico del convenuto, prevalentemente soccombente.
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri minimi previsti per le fasi di studio (€ 851,00), introduttiva (€
602,00) e decisionale (€ 1.453,00) dello scaglione relativo ad affari contenziosi di valore indeterminabile e bassa complessità, avuto riguardo alla facilità della trattazione, in ragione della assoluta semplicità espositiva e contenutistica comportante un ridotto impegno professionale, alla mancata redazione di scritti conclusivi, e con esclusione, dunque, dei compensi per la fase di trattazione, atteso che non sono state depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., è stata celebrata un'unica udienza e che l'attività di discussione orale e di precisazione delle conclusioni ivi svolta è ricompresa nella fase decisionale secondo l'indicazione esemplificativa contenuta all'art. 4, comma 5, lett. d), D.M. 55/2014.
18 di 20 All'attrice spetta, altresì, il rimborso di 2/3 delle spese sostenute, pari complessivamente ad € 115,48 (di cui € 98,00 per C.U. ed €
17,48 per notifica).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
1. pronuncia la separazione personale fra i coniugi
[...]
, nato a [...] il 1° gennaio 1974, e CP_1 Parte_1
nata a [...] il [...], unitisi in
[...] matrimonio a Kumasi (Ghana) in data 18 agosto 2008 con atto trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Rubiera (RE) dell'anno 2014 parte 2 serie C numero 26;
2. ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3. rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
[...]
4. dispone il collocamento prevalente della figlia minore CP_4 presso la madre;
5. assegna ad la casa coniugale sita in Parte_1
Rubiera (RE), Via Salvador Allende n. 10;
6. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di regolamentare gli incontri del padre con la minore , CP_4 inizialmente in forma protetta, anche a fini osservativi e valutativi, da effettuarsi con le modalità ed i tempi consoni al mantenimento dell'equilibrio psico-fisico di quest'ultima, implementandoli se ne sussistono le condizioni o, al contrario, interrompendoli o sospendendoli se disturbanti o pregiudizievoli;
7. pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1
, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di € CP_4
250,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, e di
19 di 20 partecipare, in ragione del 50%, alle spese straordinarie individuate come da protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
8. conferma, per il resto, le statuizioni di cui al decreto definitivo emesso dal Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna in data 12 dicembre 2022;
9. dichiara irripetibili per 1/3 le spese di lite e, per l'effetto, condanna a rifondere ad i Controparte_1 Parte_1 restanti 2/3, che liquida in € 76,98 per esborsi ed € 1.937,33 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge.
Si comunichi ai Servizi sociali territorialmente competenti
(Unione Tresinaro Secchia).
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima
Sezione Civile, in data 4 dicembre 2025.
IL GIUDICE EST.
EF RA
IL PRESIDENTE
AM DA
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