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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 28/10/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto al n. 40 del
Ruolo generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
RA (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Nappo, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e
nata il [...] a [...], residente in 19 Controparte_1
Summertrees Court, New TO, Hampshire (Inghilterra), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Pirone, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.01.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio l'ex-coniuge e ha esposto: Controparte_1
- che con sentenza n. 53/2021 del 15.01.2021 di scioglimento del matrimonio tra le parti il Tribunale di Civitavecchia era stato disposto, tra l'altro, che il ricorrente dovesse corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, di euro 500,00 mensili oltre Per_1
1 al 50% delle spese straordinarie a suo favore;
- che la ed il figlio si erano trasferiti dall'anno 2016 nel CP_1 Per_1
Regno Unito fissando la propria residenza in 19 Summertrees Court, New
TO - Hampshire - BH255UD, e, da allora, il aveva interrotto ogni Pt_1 contatto sia con la ex moglie sia con il figlio;
- che il figlio aveva frequentato l'università nel Regno Unito ed il Per_1 ricorrente, attraverso un accesso sul social network “Linkedin” era venuto a conoscenza che il figlio aveva messo a frutto il percorso universitario lavorando dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2022 presso la Two Saint
LTD (www.twosaints.org.uk), dal mese di settembre 2022 al mese di novembre del 2022, con la qualifica di venditore specializzato, presso la Cube Group
Marketing (www.cubemarketing.co.uk), dal mese di marzo 2023 al mese di settembre 2023, quale specialista delle televendite, presso la Complete Review
(www.complete-review.com) e, infine, dal mese di settembre 2023, con la qualifica di responsabile delle vendite (B2B) presso la Innoscripta AG
(www.innoscripta.com).
Tanto dedotto e rilevato ha richiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio ed in particolare: “in via preliminare, accertato e dichiarato che il sig. ha completato il ciclo di studi universitari, ha raggiunto la Parte_2 autosufficienza economica ed ha anche avviato la propria attività lavorativa, in modifica di quanto statuito dalla decisione n. 53/2021 del Tribunale di Civitavecchia, revocare, con efficacia retroattiva sin dal mese di marzo dell'anno 2020 ovvero in via subordinata dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo del sig. di versare in favore della Parte_1 sig.ra l'importo di € 500,00/mese (oltre aggiornamenti ISTAT) a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento del figlio e, in ogni caso, dichiarare nulla Parte_2 essere dovuto (dal mese di marzo dell'anno 2020 ovvero in via gradata dal deposito del presente ricorso) a tale titolo da esso sig. alla sig.ra in virtù Parte_1 Controparte_1 dei sopraggiunti giustificati motivi, come rappresentati nel corpo del presente atto;
2) condannare, in ogni caso ed anche ex art. 2033 c.c., la sig.ra a restituire in Controparte_1 favore del sig. tutti gli importi da quest'ultimo corrisposti in favore della Parte_1 prima dal mese di aprile dell'anno 2020 a quello di dicembre dell'anno 2023, pari ad €
28.836,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre quelli Parte_2 che saranno versati successivamente fino alla data di decisione sulla presente domanda ovvero, in via gradata, dalla data di deposito del presente ricorso a quella della sua decisione, oltre interessi e rivaluta-zione dai singoli versamenti e fino all'effettivo pagamento da parte di essa 2 sig.ra Con vittoria di spese e compensi di giudizio.” CP_1
In data 06.06.2024 si costituiva , la quale deduceva: Controparte_1
- in via preliminare, che il ricorrente non aveva depositato la documentazione reddituale prevista dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. dovendo operare nei suoi confronti le presunzioni ex art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c.;
- che il figlio in data 05/08/2021 aveva conseguito il “Bachelor of Per_1
Science” presso l'Università di Portsmouth, ovvero la laurea breve con lode in
Fisica, dopo anni di studio ed impegno universitario;
- che nel mese di giugno 2023 il figlio aveva conseguito il Master Per_1 di Scienze in Meccatronica presso l'Università di Bolton;
- che aveva svolto lavori occasionali di breve durata, come Per_1 documentato dal certificato sulla condizione lavorativa e fiscale del giovane rilasciato da HM REVENUE&CUSTOMS, allegato in atti ed in particolare dal
27/03/2023 al 31/07/2023 (4 mesi) per “COMPLETE REVIEW LTD” con sede in Topley House, 52 Wash Lane a Manchester;
dal 04/09/2023 al
19/12/2023 (poco più di 3 mesi) per “INNOSCRIPTA UL LIMITED” con sede in Peter House, Oxf. Street a Manchester;
dal 13/04/2020 al 12/11/2021
(19 mesi) per “ ” con sede in Mill House, 36 TO Parte_3
Rd a Portsmouth, tutti lavori occasionali, poco qualificati e svolti durante gli studi universitari;
- che esclusivamente presso “INNOSCRIPTA UL LIMITED” per il periodo 04/09/2023 - 19/12/2023 il figlio era stato assunto come
[...]
, primo lavoro di brevissima durata, attinente ai propri titoli CP_2 accademici;
- che i costi per gli affitti degli appartamenti durante il periodo universitario erano molto ingenti, e sono variati da euro 450,00 circa ad euro
1.100,00 circa;
- che il ricorrente non aveva mai corrisposto l'aggiornamento secondo figlio indici Istat per il mantenimento del figlio e non aveva versato il 50% delle spese mediche e sportive che la madre aveva sostenuto per il figlio, documentate in atti;
- che il avrebbe dovuto corrispondere a titolo di arretrati la Pt_1 somma di complessi euro 1.879/50.
Tutto ciò dedotto, la resistente richiedeva il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente e, in via riconvenzionale, stante l'omesso adeguamento
3 da parte del ricorrente dell'assegno di mantenimento dal 01/02/2020 all'attualità, di condannare al corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di euro 1.879/50; in via gradata e riconvenzionale nella
[...] denegata ipotesi che la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. venga ritenuta fondata, di disporre la compensazione delle somme dovute dalla convenuta nella misura stabilita dal Tribunale con quanto dovuto dall'attore e quantificato in euro 1.879,50, con condanna alle spese di lite ed ai sensi dell' art. 96, c. 3,
c.p.c. al pagamento a favore della convenuta di una somma equitativamente determinata.
All'udienza del 23.10.2024 il Giudice delegato, sentiti i difensori delle parti ha disposto la convocazione del figlio per l'udienza del 15.1.2025. Per_1
In tale udienza è stato sentito il figlio delle parti ed all'esito è stato disposto rinvio per la decisione all'udienza del 10.04.2025 con termine per deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Il Giudice delegato, in tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note conclusive depositate dai difensori delle parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
*******
Il Collegio rileva che, con riguardo al figlio risulta che il Per_1 medesimo nel 2021, allorquando è stata emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio, era già maggiorenne ma non autosufficiente e che è stato disposto un assegno di mantenimento a suo favore a carico del ricorrente da corrispondere alla resistente – con cui il figlio si era trasferito nel Regno Unito
- di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
I difensori delle parti hanno depositato in allegato al ricorso ed alla comparsa di risposta documentazione al fine di dare dimostrazione, rispettivamente, il padre, la condizione di raggiunta indipendenza economica del figlio dall'anno 2020 e, la madre, che il figlio abbia svolto lavori saltuari durante il periodo universitario che non hanno consentito di ritenere raggiunta l'indipendenza economica.
In merito alla situazione lavorativa del figlio va rilevato che il figlio Per_1
è stato sentito all'udienza del 15.01.2025 ed ha dichiarato: “Vivo in Inghilterra dal
2016. Ho studiato in Inghilterra. Ho fatto il liceo in Italia fino al secondo anno poi ho fatto il college per 2 anni, in seguito la triennale di laurea e ho preso la laurea magistrale. In
4 Inghilterra il governo dà un prestito per coprire gli studi e parte del mantenimento e per
l'abitazione. Il college era gratis e la triennale non prevedeva la borsa di studio mentre la borsa di studio l'ho avuta per la magistrale. Oltre alla borsa di studio si doveva pagare per il corso circa 4.000,00 sterline. Le spese per gli studi le pagava mia madre per la magistrale.
Ho fatto qualche lavoro provvisorio. Il primo lavoro a 15 anni era in un ristorante per tre mesi e venivo pagato 5 sterline all'ora. Dopo sono diventato bagnino ed ho preso la qualifica e mi pagavano 7,7 sterline orarie. Lavoravo coma bagnino sempre in Inghilterra. Il primo lavoro come bagnino non era stagionale ma è durato qualche mese mentre la seconda esperienza era a zero ore. Mi ero trasferito dal 2016 in Inghilterra con mia madre. Ho lavorato come bagnino per un periodo full time e dopo non ho avuto piò ore per mancanza di necessità. Ho lavorato come bagnino circa 1 anno. Guadagnavo al mese a seconda dell'orario di lavoro della ditta. Al massimo ho preso 1200 sterline e il minimo circa 500 sterline al mese. Dopo l'esperienza di bagnino non sono riuscito a trovare lavoro e mi sono concentrato Per_ negli studi e poi è arrivato il . In seguito ho aiutato gente schizofrenica e venivo pagato
9,5 sterline per 12 ore al giorno per un totale di circa 1600 sterline mensili. Questo lavoro è durato poco meno di un anno. Dopo non sono riuscito a trovare lavoro e infine ho cambiato settore e ho lavorato nel campo delle vendite a commissione senza paga fissa e venivo pagato in base alle vendite porta a porta. A settimana guadagnavo circa 30 sterline. Adesso sto facendo trading in maniera individuale e il guadagno dipende da come performo e nell'ultimo mese ho guadagnato 3100 sterline. Ho iniziato il trading da gennaio dello scorso anno ma è un settore rischioso per cui a gennaio 2024 ho perso circa 4000 sterline. Pago la capital gain tax ed il mese scorso è il primo che ho fatto profitto. Vivo al momento con mia madre ma nel tempo la situazione è cambiata diverse volte ed ho vissuto anche da solo. Nel 2023 ho avuto anche due esperienze nelle vendite. Vorrei sospendere il mantenimento fino alla prossima udienza ed anzi rinunciare al medesimo”.
Va rilevato che all'udienza di decisione, il difensore della resistente ha dichiarato che il figlio delle parti si è trasferito in Medio Oriente per dedicarsi ad attività di Trading e che pertanto il figlio deve ritenersi autonomo concordando con la richiesta di revoca del mantenimento dalla data di allontanamento alla casa nel mese di febbraio 2025 e che anche il difensore del resistente ha prestato consenso, seppure insistendo nella richiesta di rimborso delle somme versata dal padre in precedenza mentre il figlio lavorava e si era reso indipendente economicamente.
Il collegio prende atto del consenso in udienza dei difensori di disporre la revoca del mantenimento da parte del a favore del figlio da CP_3
5 corrispondere alla dal mese di febbraio 2025. Deve anche rilevarsi CP_1 che in udienza il figlio ha rinunciato al mantenimento a partire dalla data in cui
è stato sentito, ossia nel mese di gennaio 2025 con decorrenza dunque dal successivo mese.
In punto di diritto va rilevato che la Cassazione con la recente ordinanza n. 8240 del 2024 ha statuito nel senso che: “va premesso che secondo questa Corte
(Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023) ha enunciato la regula iuris secondo cui:
“In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Con riferimento al periodo pregresso dall'anno 2020 deve rilevarsi, alla luce delle dichiarazioni rese dal figlio e dalla documentazione depositata dai difensori delle parti, che non può ritenersi che il figlio abbia raggiunto Per_1 una condizione di autosufficienza economica dall'anno 2020 in quanto:
- il medesimo ha frequentato gli studi fino al 2023 lavorando per mantenersi dovendo corrispondere le spese di affitto nelle località ove ha frequentato l'università – essendo notorio l'elevato costo della vita in Gran
Bretagna –;
- ha svolto lavori saltuari e con importi scarsi e non adeguati a Per_1 consentirgli di rendersi autonomo, tanto che lo stesso si è definitivamente trasferito all'estero lasciando l'abitazione materna solo nel mese di febbraio
2025;
In conclusione, deve osservarsi che nel 2020 aveva venti anni e Per_1 dunque non può ritenersi un “figlio adulto” ed ha dato dimostrazione di essersi impegnato con merito negli studi universitari e, al contempo, di avere svolto lavori saltuari al fine di contribuire al proprio mantenimento durante gli anni universitari attese le rilevanti spese di tasse e di affitto da sostenere nel Regno
Unito.
6 Né può ritenersi che le indicazioni di esperienze lavorative su Linkedin siano sufficienti a dimostrare la stabilità del lavoro – o quantomeno che vi è stata una continuità di lavori a tempo determinato – né gli importi percepiti dal ragazzo ed anzi, dalla documentazione depositata dalla resistente e dalle dichiarazioni rese dal figlio emerge che i lavori svolti non erano confacenti alle legittime aspettative del figlio in considerazione degli impegnativi e dispendiosi studi universitari svolti.
Anche con riferimento all'attività di trading svolta dal figlio la Per_1 stessa comporta una notevole alea di rischio come indicato in sede di audizione essendovi mesi in cui i guadagni possono essere rilevanti ed altri in cui invece possono accumularsi perdite per l'andamento della borsa.
Non rileva la circostanza della dedotta tardività della comparsa conclusionale del difensore del resistente atteso che le argomentazioni sono state svolte nella comparsa di risposta e la documentazione è stata allegata alla medesima, né la situazione reddituale delle parti atteso che la richiesta di revoca del mantenimento è stata collegata alla situazione di autonomia economica del figlio e non al peggioramento della situazione lavorativa del ricorrente.
Devono essere rigettate la richiesta di rimborso del ricorrente di rimborso del mantenimento corrisposto a favore del figlio dall'anno 2020 per i motivi sopra esposti e la domanda riconvenzionale di restituzione dei mancati aggiornamenti Istat per il mantenimento, per il quale dovrà eventualmente essere esperito autonomo giudizio in sede esecutiva.
Non può essere accolta la domanda di parte resistente di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. per i motivi sopra esposti non sussistendo i presupposti per la condanna della parte ricorrente ad una somma equitativamente determinata.
La natura dalla controversia e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.; il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
02.01.2024 da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1) dispone la revoca a decorrere dal mese di febbraio 2025 l'assegno mensile posto a carico di per il mantenimento del figlio Parte_1
7 Per_1
2) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 28 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento ai sensi dell'art. 473 bis. 29 c.p.c. iscritto al n. 40 del
Ruolo generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024 e vertente tra
, nato a [...] il [...] e residente in Parte_1
RA (RM), rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Nappo, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
e
nata il [...] a [...], residente in 19 Controparte_1
Summertrees Court, New TO, Hampshire (Inghilterra), rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Pirone, giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.01.2024 ha convenuto in Parte_1 giudizio l'ex-coniuge e ha esposto: Controparte_1
- che con sentenza n. 53/2021 del 15.01.2021 di scioglimento del matrimonio tra le parti il Tribunale di Civitavecchia era stato disposto, tra l'altro, che il ricorrente dovesse corrispondere un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non autosufficiente, di euro 500,00 mensili oltre Per_1
1 al 50% delle spese straordinarie a suo favore;
- che la ed il figlio si erano trasferiti dall'anno 2016 nel CP_1 Per_1
Regno Unito fissando la propria residenza in 19 Summertrees Court, New
TO - Hampshire - BH255UD, e, da allora, il aveva interrotto ogni Pt_1 contatto sia con la ex moglie sia con il figlio;
- che il figlio aveva frequentato l'università nel Regno Unito ed il Per_1 ricorrente, attraverso un accesso sul social network “Linkedin” era venuto a conoscenza che il figlio aveva messo a frutto il percorso universitario lavorando dal mese di marzo 2020 al mese di luglio 2022 presso la Two Saint
LTD (www.twosaints.org.uk), dal mese di settembre 2022 al mese di novembre del 2022, con la qualifica di venditore specializzato, presso la Cube Group
Marketing (www.cubemarketing.co.uk), dal mese di marzo 2023 al mese di settembre 2023, quale specialista delle televendite, presso la Complete Review
(www.complete-review.com) e, infine, dal mese di settembre 2023, con la qualifica di responsabile delle vendite (B2B) presso la Innoscripta AG
(www.innoscripta.com).
Tanto dedotto e rilevato ha richiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio ed in particolare: “in via preliminare, accertato e dichiarato che il sig. ha completato il ciclo di studi universitari, ha raggiunto la Parte_2 autosufficienza economica ed ha anche avviato la propria attività lavorativa, in modifica di quanto statuito dalla decisione n. 53/2021 del Tribunale di Civitavecchia, revocare, con efficacia retroattiva sin dal mese di marzo dell'anno 2020 ovvero in via subordinata dalla data di deposito del presente ricorso, l'obbligo del sig. di versare in favore della Parte_1 sig.ra l'importo di € 500,00/mese (oltre aggiornamenti ISTAT) a titolo Controparte_1 di contributo per il mantenimento del figlio e, in ogni caso, dichiarare nulla Parte_2 essere dovuto (dal mese di marzo dell'anno 2020 ovvero in via gradata dal deposito del presente ricorso) a tale titolo da esso sig. alla sig.ra in virtù Parte_1 Controparte_1 dei sopraggiunti giustificati motivi, come rappresentati nel corpo del presente atto;
2) condannare, in ogni caso ed anche ex art. 2033 c.c., la sig.ra a restituire in Controparte_1 favore del sig. tutti gli importi da quest'ultimo corrisposti in favore della Parte_1 prima dal mese di aprile dell'anno 2020 a quello di dicembre dell'anno 2023, pari ad €
28.836,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , oltre quelli Parte_2 che saranno versati successivamente fino alla data di decisione sulla presente domanda ovvero, in via gradata, dalla data di deposito del presente ricorso a quella della sua decisione, oltre interessi e rivaluta-zione dai singoli versamenti e fino all'effettivo pagamento da parte di essa 2 sig.ra Con vittoria di spese e compensi di giudizio.” CP_1
In data 06.06.2024 si costituiva , la quale deduceva: Controparte_1
- in via preliminare, che il ricorrente non aveva depositato la documentazione reddituale prevista dall'art. 473 bis. 12 c.p.c. dovendo operare nei suoi confronti le presunzioni ex art. 116 c.p.c. e 118 c.p.c.;
- che il figlio in data 05/08/2021 aveva conseguito il “Bachelor of Per_1
Science” presso l'Università di Portsmouth, ovvero la laurea breve con lode in
Fisica, dopo anni di studio ed impegno universitario;
- che nel mese di giugno 2023 il figlio aveva conseguito il Master Per_1 di Scienze in Meccatronica presso l'Università di Bolton;
- che aveva svolto lavori occasionali di breve durata, come Per_1 documentato dal certificato sulla condizione lavorativa e fiscale del giovane rilasciato da HM REVENUE&CUSTOMS, allegato in atti ed in particolare dal
27/03/2023 al 31/07/2023 (4 mesi) per “COMPLETE REVIEW LTD” con sede in Topley House, 52 Wash Lane a Manchester;
dal 04/09/2023 al
19/12/2023 (poco più di 3 mesi) per “INNOSCRIPTA UL LIMITED” con sede in Peter House, Oxf. Street a Manchester;
dal 13/04/2020 al 12/11/2021
(19 mesi) per “ ” con sede in Mill House, 36 TO Parte_3
Rd a Portsmouth, tutti lavori occasionali, poco qualificati e svolti durante gli studi universitari;
- che esclusivamente presso “INNOSCRIPTA UL LIMITED” per il periodo 04/09/2023 - 19/12/2023 il figlio era stato assunto come
[...]
, primo lavoro di brevissima durata, attinente ai propri titoli CP_2 accademici;
- che i costi per gli affitti degli appartamenti durante il periodo universitario erano molto ingenti, e sono variati da euro 450,00 circa ad euro
1.100,00 circa;
- che il ricorrente non aveva mai corrisposto l'aggiornamento secondo figlio indici Istat per il mantenimento del figlio e non aveva versato il 50% delle spese mediche e sportive che la madre aveva sostenuto per il figlio, documentate in atti;
- che il avrebbe dovuto corrispondere a titolo di arretrati la Pt_1 somma di complessi euro 1.879/50.
Tutto ciò dedotto, la resistente richiedeva il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente e, in via riconvenzionale, stante l'omesso adeguamento
3 da parte del ricorrente dell'assegno di mantenimento dal 01/02/2020 all'attualità, di condannare al corrispondere alla Sig.ra Parte_1 CP_1 la somma di euro 1.879/50; in via gradata e riconvenzionale nella
[...] denegata ipotesi che la domanda di restituzione ex art. 2033 c.c. venga ritenuta fondata, di disporre la compensazione delle somme dovute dalla convenuta nella misura stabilita dal Tribunale con quanto dovuto dall'attore e quantificato in euro 1.879,50, con condanna alle spese di lite ed ai sensi dell' art. 96, c. 3,
c.p.c. al pagamento a favore della convenuta di una somma equitativamente determinata.
All'udienza del 23.10.2024 il Giudice delegato, sentiti i difensori delle parti ha disposto la convocazione del figlio per l'udienza del 15.1.2025. Per_1
In tale udienza è stato sentito il figlio delle parti ed all'esito è stato disposto rinvio per la decisione all'udienza del 10.04.2025 con termine per deposito delle memorie ex art. 473 bis. 28 c.p.c.
Il Giudice delegato, in tale udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note conclusive depositate dai difensori delle parti, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
*******
Il Collegio rileva che, con riguardo al figlio risulta che il Per_1 medesimo nel 2021, allorquando è stata emessa la sentenza di scioglimento del matrimonio, era già maggiorenne ma non autosufficiente e che è stato disposto un assegno di mantenimento a suo favore a carico del ricorrente da corrispondere alla resistente – con cui il figlio si era trasferito nel Regno Unito
- di euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
I difensori delle parti hanno depositato in allegato al ricorso ed alla comparsa di risposta documentazione al fine di dare dimostrazione, rispettivamente, il padre, la condizione di raggiunta indipendenza economica del figlio dall'anno 2020 e, la madre, che il figlio abbia svolto lavori saltuari durante il periodo universitario che non hanno consentito di ritenere raggiunta l'indipendenza economica.
In merito alla situazione lavorativa del figlio va rilevato che il figlio Per_1
è stato sentito all'udienza del 15.01.2025 ed ha dichiarato: “Vivo in Inghilterra dal
2016. Ho studiato in Inghilterra. Ho fatto il liceo in Italia fino al secondo anno poi ho fatto il college per 2 anni, in seguito la triennale di laurea e ho preso la laurea magistrale. In
4 Inghilterra il governo dà un prestito per coprire gli studi e parte del mantenimento e per
l'abitazione. Il college era gratis e la triennale non prevedeva la borsa di studio mentre la borsa di studio l'ho avuta per la magistrale. Oltre alla borsa di studio si doveva pagare per il corso circa 4.000,00 sterline. Le spese per gli studi le pagava mia madre per la magistrale.
Ho fatto qualche lavoro provvisorio. Il primo lavoro a 15 anni era in un ristorante per tre mesi e venivo pagato 5 sterline all'ora. Dopo sono diventato bagnino ed ho preso la qualifica e mi pagavano 7,7 sterline orarie. Lavoravo coma bagnino sempre in Inghilterra. Il primo lavoro come bagnino non era stagionale ma è durato qualche mese mentre la seconda esperienza era a zero ore. Mi ero trasferito dal 2016 in Inghilterra con mia madre. Ho lavorato come bagnino per un periodo full time e dopo non ho avuto piò ore per mancanza di necessità. Ho lavorato come bagnino circa 1 anno. Guadagnavo al mese a seconda dell'orario di lavoro della ditta. Al massimo ho preso 1200 sterline e il minimo circa 500 sterline al mese. Dopo l'esperienza di bagnino non sono riuscito a trovare lavoro e mi sono concentrato Per_ negli studi e poi è arrivato il . In seguito ho aiutato gente schizofrenica e venivo pagato
9,5 sterline per 12 ore al giorno per un totale di circa 1600 sterline mensili. Questo lavoro è durato poco meno di un anno. Dopo non sono riuscito a trovare lavoro e infine ho cambiato settore e ho lavorato nel campo delle vendite a commissione senza paga fissa e venivo pagato in base alle vendite porta a porta. A settimana guadagnavo circa 30 sterline. Adesso sto facendo trading in maniera individuale e il guadagno dipende da come performo e nell'ultimo mese ho guadagnato 3100 sterline. Ho iniziato il trading da gennaio dello scorso anno ma è un settore rischioso per cui a gennaio 2024 ho perso circa 4000 sterline. Pago la capital gain tax ed il mese scorso è il primo che ho fatto profitto. Vivo al momento con mia madre ma nel tempo la situazione è cambiata diverse volte ed ho vissuto anche da solo. Nel 2023 ho avuto anche due esperienze nelle vendite. Vorrei sospendere il mantenimento fino alla prossima udienza ed anzi rinunciare al medesimo”.
Va rilevato che all'udienza di decisione, il difensore della resistente ha dichiarato che il figlio delle parti si è trasferito in Medio Oriente per dedicarsi ad attività di Trading e che pertanto il figlio deve ritenersi autonomo concordando con la richiesta di revoca del mantenimento dalla data di allontanamento alla casa nel mese di febbraio 2025 e che anche il difensore del resistente ha prestato consenso, seppure insistendo nella richiesta di rimborso delle somme versata dal padre in precedenza mentre il figlio lavorava e si era reso indipendente economicamente.
Il collegio prende atto del consenso in udienza dei difensori di disporre la revoca del mantenimento da parte del a favore del figlio da CP_3
5 corrispondere alla dal mese di febbraio 2025. Deve anche rilevarsi CP_1 che in udienza il figlio ha rinunciato al mantenimento a partire dalla data in cui
è stato sentito, ossia nel mese di gennaio 2025 con decorrenza dunque dal successivo mese.
In punto di diritto va rilevato che la Cassazione con la recente ordinanza n. 8240 del 2024 ha statuito nel senso che: “va premesso che secondo questa Corte
(Sez. 1 - , Sentenza n. 26875 del 20/09/2023) ha enunciato la regula iuris secondo cui:
“In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
Con riferimento al periodo pregresso dall'anno 2020 deve rilevarsi, alla luce delle dichiarazioni rese dal figlio e dalla documentazione depositata dai difensori delle parti, che non può ritenersi che il figlio abbia raggiunto Per_1 una condizione di autosufficienza economica dall'anno 2020 in quanto:
- il medesimo ha frequentato gli studi fino al 2023 lavorando per mantenersi dovendo corrispondere le spese di affitto nelle località ove ha frequentato l'università – essendo notorio l'elevato costo della vita in Gran
Bretagna –;
- ha svolto lavori saltuari e con importi scarsi e non adeguati a Per_1 consentirgli di rendersi autonomo, tanto che lo stesso si è definitivamente trasferito all'estero lasciando l'abitazione materna solo nel mese di febbraio
2025;
In conclusione, deve osservarsi che nel 2020 aveva venti anni e Per_1 dunque non può ritenersi un “figlio adulto” ed ha dato dimostrazione di essersi impegnato con merito negli studi universitari e, al contempo, di avere svolto lavori saltuari al fine di contribuire al proprio mantenimento durante gli anni universitari attese le rilevanti spese di tasse e di affitto da sostenere nel Regno
Unito.
6 Né può ritenersi che le indicazioni di esperienze lavorative su Linkedin siano sufficienti a dimostrare la stabilità del lavoro – o quantomeno che vi è stata una continuità di lavori a tempo determinato – né gli importi percepiti dal ragazzo ed anzi, dalla documentazione depositata dalla resistente e dalle dichiarazioni rese dal figlio emerge che i lavori svolti non erano confacenti alle legittime aspettative del figlio in considerazione degli impegnativi e dispendiosi studi universitari svolti.
Anche con riferimento all'attività di trading svolta dal figlio la Per_1 stessa comporta una notevole alea di rischio come indicato in sede di audizione essendovi mesi in cui i guadagni possono essere rilevanti ed altri in cui invece possono accumularsi perdite per l'andamento della borsa.
Non rileva la circostanza della dedotta tardività della comparsa conclusionale del difensore del resistente atteso che le argomentazioni sono state svolte nella comparsa di risposta e la documentazione è stata allegata alla medesima, né la situazione reddituale delle parti atteso che la richiesta di revoca del mantenimento è stata collegata alla situazione di autonomia economica del figlio e non al peggioramento della situazione lavorativa del ricorrente.
Devono essere rigettate la richiesta di rimborso del ricorrente di rimborso del mantenimento corrisposto a favore del figlio dall'anno 2020 per i motivi sopra esposti e la domanda riconvenzionale di restituzione dei mancati aggiornamenti Istat per il mantenimento, per il quale dovrà eventualmente essere esperito autonomo giudizio in sede esecutiva.
Non può essere accolta la domanda di parte resistente di condanna ex art. 96 c. 3 c.p.c. per i motivi sopra esposti non sussistendo i presupposti per la condanna della parte ricorrente ad una somma equitativamente determinata.
La natura dalla controversia e le ragioni della decisione giustificano la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.; il Tribunale di Civitavecchia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
02.01.2024 da nei confronti di : Parte_1 Controparte_1
1) dispone la revoca a decorrere dal mese di febbraio 2025 l'assegno mensile posto a carico di per il mantenimento del figlio Parte_1
7 Per_1
2) rigetta le ulteriori domande delle parti per i motivi sopra esposti;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso, in camera di consiglio, in Civitavecchia, il 28 ottobre 2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dott.ssa Roberta Nardone Dott. Gianluca Gelso
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