TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/12/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1363/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1363/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN SE
ATTORE
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, (C.F. Controparte_1
e , in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_2
DELLO STATO DI Controparte_1
CONVENUTI
OGGETTO
Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 04.05.2023, ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di Reggio Calabria di annullare il decreto prot. n. 298 Sett. II
Circ. Traff. emesso in data 04.03.1991 dalla Prefettura di , con il quale è CP_1 CP_1 stata revocata la patente di guida cat. B n. (in ragione dell'applicazione all'odierno Num_1 ricorrente della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, disposta dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto n. 128/1989 MP – Provv. del 31.01.1991), e di restituire la patente all'avente diritto.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 120 C.d.S., oltre che viziato per eccesso di potere e carenza di motivazione, erroneo nei presupposti e affetto da illegittimità manifesta.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di risposta depositata in data 09.02.2024 si sono costituiti in giudizio il e la , contestando la domanda avanzata Controparte_2 Controparte_1 dalla controparte e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti.
All'udienza del 17.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia;
la causa è stata poi trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies c.p.c. e 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1 In via preliminare, occorre evidenziare che sussiste, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che «anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 99 del
2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della
pagina 2 di 10 patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato» (Cass. Civ., Sez. Un., n.
26391 del 2020).
2. Nel merito, la domanda avanzata da parte ricorrente non può essere accolta.
Il decreto prot. n. 298 Sett. II Circ. Traff. emesso in data 04.03.1991 di cui si discute è stato adottato ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 285/1992, che, al comma 1, menziona tra i soggetti che «non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera
a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti».
La disposizione citata prevede, inoltre, al comma 2, che «se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida».
Com'è noto, l'art. 120, comma 2, C.d.S. è stato oggetto di plurimi interventi della Corte
Costituzionale.
Con sentenza n. 22 del 2018, il suddetto comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente».
pagina 3 di 10 Con la successiva sentenza n. 24 del 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lo stesso comma 2 dell'art. 120 C.d.S. «nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale», sostenendo, come nella precedente pronuncia, che l'automatismo della revoca della patente, da parte del prefetto, fosse contrario a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, attesa la varietà (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, nonché contradditorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, «può» consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della patente di guida.
Infine, con la sentenza n. 99 del 2020, l'art. 120, comma 2, C.d.S. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
Secondo la Corte Costituzionale, ragioni «analoghe a quelle poste a base delle sentenze
n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020 ricorrono con riguardo all'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida prevista, dal medesimo comma 2 dell'art. 120 cod. strada, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione».
In particolare, poiché le misure di prevenzione possono essere applicate a soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità - che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale - ovvero anche a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (cfr. art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011), anche con riferimento a tali misure è risultato irragionevole il meccanismo che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida (tale effetto è suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della pagina 4 di 10 patente sia funzionale alla ricerca di un lavoro che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del
2011).
La Consulta ha inoltre precisato che il «carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare», anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga.
Ciò premesso, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, in forza dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87/1953, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale la norma dichiarata incostituzionale non è più applicabile e gli effetti della declaratoria di incostituzionalità si estendono a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della
Consulta, rimandone esclusi solo i cc.dd. rapporti già esauriti, cioè quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (cfr. Cass. Civ. sez. lavoro n. 14085 del
2020, Cass. Civ. n. 321 del 2016, Cass. Civ. n. 20100 del 2015, Cass. Civ. n. 289 del 2014 e
Cass. Civ. n. 355 del 2013).
In questo quadro, che ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti in merito alla possibilità di disapplicare, a seguito delle indicate pronunce di incostituzionalità, i provvedimenti di revoca della patente emessi anteriormente in applicazione dell'art. 120
C.d.S., a prescindere da qualsiasi valutazione circa il tempo intercorso tra il provvedimento pagina 5 di 10 prefettizio e la richiesta di intervento giudiziale, si è inserito il decreto della Prima
Presidente della Corte di Cassazione n. 12451 del 07.05.2024.
Tale decreto ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Reggio Calabria con ordinanza emessa l'8.04.2024 nell'ambito del procedimento n. r.g.
1824/2023, affermando:
− che il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida oggetto della suddetta ordinanza «ha esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno ulteriore spazio per darvi esecuzione»,
− che, in linea generale, occorre verificare se per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 99 del 2020 si può pervenire all'applicazione del principio di retroattività della lex mitior,
− che ci si deve inoltre confrontare con la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato la questione della natura giuridica di questa specifica tipologia di revoca della patente di guida (Cass. Civ., Sez. Un., n. 10406 del 2014 e Cass.
Civ., Sez. Un., n. 8188 del 2022).
Applicando tali principi, si deve ritenere che nel caso in esame si siano esauriti gli effetti della revoca della patente di guida disposta nei confronti dell'odierno ricorrente con provvedimento della Prefettura di del 04.03.1991. Controparte_1
La revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 C.d.S. produce infatti due effetti:
1) la perdita del titolo abilitativo già posseduto (con conseguente necessità di ripetere l'esame di abilitazione alla guida, diversamente che nel caso della sospensione); 2)
l'inibizione al conseguimento di un nuovo titolo per tre anni dalla cessazione della misura che ha condotto alla revoca (ancorché un'interpretazione letterale dell'art. 120, comma, 3
C.d.S. induca a far decorrere tale termine dal provvedimento di revoca).
L'effetto indicato al punto 1 è immediato e discende dalla comunicazione del provvedimento di revoca;
tale effetto si esaurisce con la non impugnazione del provvedimento, che, pertanto, diventa definitivo.
pagina 6 di 10 L'effetto indicato al punto 2 perdura invece per un triennio dalla cessazione dell'efficacia della misura di sicurezza o della misura di prevenzione.
Ne consegue che, una volta decorso tale termine, il provvedimento di revoca della patente esaurisce ogni suo effetto e, per tali ragioni, diviene “insensibile” alla pronuncia di incostituzionalità della disposizione in virtù della quale la revoca è stata disposta.
Deve inoltre aggiungersi che, come chiarito dalla Suprema Corte, «il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 C.d.S., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative […] poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida» (Cass. Civ., Sez. Un., n. 10406 del 2014; in argomento, si veda anche Cass. Civ., Sez. Un., n. 8188 del 2022).
In senso conforme è orientata anche la giurisprudenza amministrativa, per la quale la misura della revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 C.d.S., esula da ogni funzione punitiva, retributiva o dissuasiva, rappresentando l'intervenuta constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di guida
(Cons. St. n. 3791 del 2015).
Ne deriva che la natura giuridica di questa specifica tipologia di revoca della patente di guida esclude in radice che nella vicenda in esame possano essere esportati i principi elaborati dalla Corte Costituzionale per le sanzioni amministrative punitive in tema di retroattività della lex mitior (Corte Cost. n. 63 del 2019) e di revocabilità della sanzione amministrativa inflitta sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale (Corte Cost.
n. 68 del 2021).
In particolare, proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2021, che ha ritenuto applicabile la deroga di cui all'art. 30, quarto comma, legge n. 87 del 1953 alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente guida che consegua pagina 7 di 10 all'accertamento dei reati di cui agli art. 589 bis e 590 bis c.p., attesa la sua funzione punitiva, è possibile desumere che nella specie, in cui tale funzione punitiva non è ravvisabile, gli effetti del provvedimento amministrativo di cui si discute si sono per l'appunto esauriti, atteso che non vi è più spazio per l'esercizio del potere prefettizio di modifica, essendo ampiamente decorso il termine di legge al riguardo.
Inoltre, essendo perento anche il termine d'inibitoria del conseguimento di nuovo titolo abilitativo (il ricorrente, infatti, non ha dedotto che la misura di prevenzione è ancora in corso o che sono decorsi meno di tre anni dalla cessazione della misura), si è definitivamente consumato l'effetto del provvedimento e la parte che ne è stata colpita può procedere all'ottenimento di un nuovo titolo, come confermato dalla nota della Prefettura del 31.08.2023 in atti, in cui (in risposta all'istanza di annullamento in autotutela) si legge che il titolo di guida dell'interessato era già scaduto quando è intervenuta la pronuncia della
Consulta (il che non è contestato) e che comunque può «conseguire un Parte_1 nuovo titolo di guida, stanti le condizioni di legge, ai sensi dell'art. 120 del CdS, avviando la relativa pratica presso i locali uffici del MIMS».
Oltretutto, sulla base di tale disposizione, nonché dell'art. 130, comma 2, C.d.S., a mente del quale «allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata», il Consiglio di Stato ha avuto modo di escludere la possibilità giuridica di una materiale “restituzione” del documento di guida, se intesa come reviviscenza del titolo abilitativo definitivamente revocato e quindi eliminato dal mondo giuridico, dovendo invece intendersi consentito il conseguimento di un nuovo titolo all'esito di un necessario rinnovato procedimento.
È stato infatti affermato che «una volta venuto meno il documento di guida, l'interessato non ha titolo alla restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata (in quanto
l'abilitazione una volta revocata non ha più effetti e non può essere 'ripristinata' con la mera riconsegna del documento), ma può ottenere il rilascio di un nuovo documento di guida, che è tenuto a chiedere all'Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter
pagina 8 di 10 procedimentale» (Cons. St. n. 2679 del 2016), con l'avvertenza che, decorso il triennio previsto dal comma 3 dell'articolo 120 C.d.S., non discende automaticamente il diritto al rilascio di un nuovo titolo di guida, ma è riconosciuto alla Prefettura il potere – che, dopo le pronunce della Corte Costituzionale invocate dal ricorrente, non è più vincolato bensì discrezionale – di esprimersi sull'esistenza delle condizioni per il conseguimento della patente, come si evince dall'uso al terzo comma del verbo concessivo «può» (Cons. St. n.
8439 del 2022).
Deve infine evidenziarsi che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova di quando dedotto all'udienza del 19.11.2025, ossia che «non può conseguire una nuova patente perché il motivo ostativo ancora risulta nei terminali della
Motorizzazione»; tale circostanza, del resto, è irrilevante ai fini della decisione, in quanto non incide sull'intervenuto esaurimento degli effetti del provvedimento di revoca del
04.03.1991, essendo ormai decorsi tre anni dalla cessazione della misura che ha condotto alla revoca.
Per lo stesso motivo, è irrilevante anche l'ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente all'udienza del 19.11.2025, cioè che egli «per conseguire una nuova patente dovrebbe prima ottenere la riabilitazione».
Tutto ciò considerato, la domanda proposta da deve essere rigettata, Parte_1 essendosi ormai esauriti gli effetti caducatori ed inibitori del provvedimento di revoca del
04.03.1991.
3. La persistente presenza di differenti orientamenti della giurisprudenza di merito, desumibile anche dai precedenti citati dalle parti, induce a reputare sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
pagina 9 di 10 2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1363/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN SE
ATTORE
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, (C.F. Controparte_1
e , in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentati e difesi ex lege dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE P.IVA_2
DELLO STATO DI Controparte_1
CONVENUTI
OGGETTO
Altri istituti e leggi speciali.
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
pagina 1 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 04.05.2023, ha Parte_1 chiesto all'intestato Tribunale di Reggio Calabria di annullare il decreto prot. n. 298 Sett. II
Circ. Traff. emesso in data 04.03.1991 dalla Prefettura di , con il quale è CP_1 CP_1 stata revocata la patente di guida cat. B n. (in ragione dell'applicazione all'odierno Num_1 ricorrente della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre, disposta dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto n. 128/1989 MP – Provv. del 31.01.1991), e di restituire la patente all'avente diritto.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che il provvedimento impugnato è illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 120 C.d.S., oltre che viziato per eccesso di potere e carenza di motivazione, erroneo nei presupposti e affetto da illegittimità manifesta.
Notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, con comparsa di risposta depositata in data 09.02.2024 si sono costituiti in giudizio il e la , contestando la domanda avanzata Controparte_2 Controparte_1 dalla controparte e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti.
All'udienza del 17.12.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la controversia;
la causa è stata poi trattenuta in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies c.p.c. e 281 sexies, comma 3, c.p.c.
1 In via preliminare, occorre evidenziare che sussiste, nel caso in esame, la giurisdizione del giudice ordinario, atteso che «anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 99 del
2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della
pagina 2 di 10 patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato» (Cass. Civ., Sez. Un., n.
26391 del 2020).
2. Nel merito, la domanda avanzata da parte ricorrente non può essere accolta.
Il decreto prot. n. 298 Sett. II Circ. Traff. emesso in data 04.03.1991 di cui si discute è stato adottato ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 285/1992, che, al comma 1, menziona tra i soggetti che «non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera
a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti».
La disposizione citata prevede, inoltre, al comma 2, che «se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida».
Com'è noto, l'art. 120, comma 2, C.d.S. è stato oggetto di plurimi interventi della Corte
Costituzionale.
Con sentenza n. 22 del 2018, il suddetto comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente».
pagina 3 di 10 Con la successiva sentenza n. 24 del 2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo lo stesso comma 2 dell'art. 120 C.d.S. «nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza personale», sostenendo, come nella precedente pronuncia, che l'automatismo della revoca della patente, da parte del prefetto, fosse contrario a principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, attesa la varietà (per contenuto, durata e prescrizioni) delle misure di sicurezza irrogabili, nonché contradditorio rispetto al potere riconosciuto al magistrato di sorveglianza, il quale, nel disporre la misura di sicurezza, «può» consentire al soggetto che vi è sottoposto di continuare - in presenza di determinate condizioni - a fare uso della patente di guida.
Infine, con la sentenza n. 99 del 2020, l'art. 120, comma 2, C.d.S. è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui dispone che il prefetto «provvede» - invece che «può provvedere» - alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.
Secondo la Corte Costituzionale, ragioni «analoghe a quelle poste a base delle sentenze
n. 22 del 2018 e n. 24 del 2020 ricorrono con riguardo all'automatismo della revoca, in via amministrativa, della patente di guida prevista, dal medesimo comma 2 dell'art. 120 cod. strada, a seguito della sottoposizione del suo titolare a misura di prevenzione».
In particolare, poiché le misure di prevenzione possono essere applicate a soggetti condannati o indiziati per ipotesi delittuose di differenti gravità - che vanno dai reati di elevato allarme sociale (come quelli di terrorismo e associativi di stampo mafioso) a reati di meno intenso pericolo sociale - ovvero anche a «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» (cfr. art. 1, lettera b, del d.lgs. n. 159 del 2011), anche con riferimento a tali misure è risultato irragionevole il meccanismo che ricollega in via automatica a tale varietà e diversa gravità di ipotesi di pericolosità sociale l'identico effetto di revoca prefettizia della patente di guida (tale effetto è suscettibile, per di più, di innescare un corto circuito all'interno dell'ordinamento, nel caso in cui l'utilizzo della pagina 4 di 10 patente sia funzionale alla ricerca di un lavoro che al destinatario della misura di prevenzione sia prescritta dal Tribunale ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 159 del
2011).
La Consulta ha inoltre precisato che il «carattere non più automatico e vincolato del provvedimento prefettizio, che ne consegue, è destinato a dispiegarsi non già, ovviamente, sul piano di un riesame della pericolosità del soggetto destinatario della misura di prevenzione, bensì su quello di una verifica di necessità/opportunità, o meno, della revoca della patente di guida in via amministrativa a fronte della specifica misura di prevenzione cui nel caso concreto è sottoposto il suo titolare», anche al fine di non contraddire l'eventuale finalità di inserimento del soggetto nel circuito lavorativo, che la misura stessa si proponga.
Ciò premesso, giova rammentare che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, in forza dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87/1953, dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale la norma dichiarata incostituzionale non è più applicabile e gli effetti della declaratoria di incostituzionalità si estendono a tutti i rapporti giuridici ancora pendenti al momento della decisione della
Consulta, rimandone esclusi solo i cc.dd. rapporti già esauriti, cioè quei rapporti che abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate ed intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, nonché del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale (cfr. Cass. Civ. sez. lavoro n. 14085 del
2020, Cass. Civ. n. 321 del 2016, Cass. Civ. n. 20100 del 2015, Cass. Civ. n. 289 del 2014 e
Cass. Civ. n. 355 del 2013).
In questo quadro, che ha dato luogo ad interpretazioni contrastanti in merito alla possibilità di disapplicare, a seguito delle indicate pronunce di incostituzionalità, i provvedimenti di revoca della patente emessi anteriormente in applicazione dell'art. 120
C.d.S., a prescindere da qualsiasi valutazione circa il tempo intercorso tra il provvedimento pagina 5 di 10 prefettizio e la richiesta di intervento giudiziale, si è inserito il decreto della Prima
Presidente della Corte di Cassazione n. 12451 del 07.05.2024.
Tale decreto ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di
Reggio Calabria con ordinanza emessa l'8.04.2024 nell'ambito del procedimento n. r.g.
1824/2023, affermando:
− che il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida oggetto della suddetta ordinanza «ha esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno ulteriore spazio per darvi esecuzione»,
− che, in linea generale, occorre verificare se per effetto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 99 del 2020 si può pervenire all'applicazione del principio di retroattività della lex mitior,
− che ci si deve inoltre confrontare con la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato la questione della natura giuridica di questa specifica tipologia di revoca della patente di guida (Cass. Civ., Sez. Un., n. 10406 del 2014 e Cass.
Civ., Sez. Un., n. 8188 del 2022).
Applicando tali principi, si deve ritenere che nel caso in esame si siano esauriti gli effetti della revoca della patente di guida disposta nei confronti dell'odierno ricorrente con provvedimento della Prefettura di del 04.03.1991. Controparte_1
La revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 C.d.S. produce infatti due effetti:
1) la perdita del titolo abilitativo già posseduto (con conseguente necessità di ripetere l'esame di abilitazione alla guida, diversamente che nel caso della sospensione); 2)
l'inibizione al conseguimento di un nuovo titolo per tre anni dalla cessazione della misura che ha condotto alla revoca (ancorché un'interpretazione letterale dell'art. 120, comma, 3
C.d.S. induca a far decorrere tale termine dal provvedimento di revoca).
L'effetto indicato al punto 1 è immediato e discende dalla comunicazione del provvedimento di revoca;
tale effetto si esaurisce con la non impugnazione del provvedimento, che, pertanto, diventa definitivo.
pagina 6 di 10 L'effetto indicato al punto 2 perdura invece per un triennio dalla cessazione dell'efficacia della misura di sicurezza o della misura di prevenzione.
Ne consegue che, una volta decorso tale termine, il provvedimento di revoca della patente esaurisce ogni suo effetto e, per tali ragioni, diviene “insensibile” alla pronuncia di incostituzionalità della disposizione in virtù della quale la revoca è stata disposta.
Deve inoltre aggiungersi che, come chiarito dalla Suprema Corte, «il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 C.d.S., viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative […] poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida» (Cass. Civ., Sez. Un., n. 10406 del 2014; in argomento, si veda anche Cass. Civ., Sez. Un., n. 8188 del 2022).
In senso conforme è orientata anche la giurisprudenza amministrativa, per la quale la misura della revoca della patente, nei casi previsti dall'art. 120 C.d.S., esula da ogni funzione punitiva, retributiva o dissuasiva, rappresentando l'intervenuta constatazione dell'insussistenza dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di guida
(Cons. St. n. 3791 del 2015).
Ne deriva che la natura giuridica di questa specifica tipologia di revoca della patente di guida esclude in radice che nella vicenda in esame possano essere esportati i principi elaborati dalla Corte Costituzionale per le sanzioni amministrative punitive in tema di retroattività della lex mitior (Corte Cost. n. 63 del 2019) e di revocabilità della sanzione amministrativa inflitta sulla base di una norma poi dichiarata incostituzionale (Corte Cost.
n. 68 del 2021).
In particolare, proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2021, che ha ritenuto applicabile la deroga di cui all'art. 30, quarto comma, legge n. 87 del 1953 alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente guida che consegua pagina 7 di 10 all'accertamento dei reati di cui agli art. 589 bis e 590 bis c.p., attesa la sua funzione punitiva, è possibile desumere che nella specie, in cui tale funzione punitiva non è ravvisabile, gli effetti del provvedimento amministrativo di cui si discute si sono per l'appunto esauriti, atteso che non vi è più spazio per l'esercizio del potere prefettizio di modifica, essendo ampiamente decorso il termine di legge al riguardo.
Inoltre, essendo perento anche il termine d'inibitoria del conseguimento di nuovo titolo abilitativo (il ricorrente, infatti, non ha dedotto che la misura di prevenzione è ancora in corso o che sono decorsi meno di tre anni dalla cessazione della misura), si è definitivamente consumato l'effetto del provvedimento e la parte che ne è stata colpita può procedere all'ottenimento di un nuovo titolo, come confermato dalla nota della Prefettura del 31.08.2023 in atti, in cui (in risposta all'istanza di annullamento in autotutela) si legge che il titolo di guida dell'interessato era già scaduto quando è intervenuta la pronuncia della
Consulta (il che non è contestato) e che comunque può «conseguire un Parte_1 nuovo titolo di guida, stanti le condizioni di legge, ai sensi dell'art. 120 del CdS, avviando la relativa pratica presso i locali uffici del MIMS».
Oltretutto, sulla base di tale disposizione, nonché dell'art. 130, comma 2, C.d.S., a mente del quale «allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l'interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata», il Consiglio di Stato ha avuto modo di escludere la possibilità giuridica di una materiale “restituzione” del documento di guida, se intesa come reviviscenza del titolo abilitativo definitivamente revocato e quindi eliminato dal mondo giuridico, dovendo invece intendersi consentito il conseguimento di un nuovo titolo all'esito di un necessario rinnovato procedimento.
È stato infatti affermato che «una volta venuto meno il documento di guida, l'interessato non ha titolo alla restituzione della patente a suo tempo legittimamente revocata (in quanto
l'abilitazione una volta revocata non ha più effetti e non può essere 'ripristinata' con la mera riconsegna del documento), ma può ottenere il rilascio di un nuovo documento di guida, che è tenuto a chiedere all'Autorità competente, sottoponendosi al relativo iter
pagina 8 di 10 procedimentale» (Cons. St. n. 2679 del 2016), con l'avvertenza che, decorso il triennio previsto dal comma 3 dell'articolo 120 C.d.S., non discende automaticamente il diritto al rilascio di un nuovo titolo di guida, ma è riconosciuto alla Prefettura il potere – che, dopo le pronunce della Corte Costituzionale invocate dal ricorrente, non è più vincolato bensì discrezionale – di esprimersi sull'esistenza delle condizioni per il conseguimento della patente, come si evince dall'uso al terzo comma del verbo concessivo «può» (Cons. St. n.
8439 del 2022).
Deve infine evidenziarsi che il ricorrente, sul quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova di quando dedotto all'udienza del 19.11.2025, ossia che «non può conseguire una nuova patente perché il motivo ostativo ancora risulta nei terminali della
Motorizzazione»; tale circostanza, del resto, è irrilevante ai fini della decisione, in quanto non incide sull'intervenuto esaurimento degli effetti del provvedimento di revoca del
04.03.1991, essendo ormai decorsi tre anni dalla cessazione della misura che ha condotto alla revoca.
Per lo stesso motivo, è irrilevante anche l'ulteriore circostanza dedotta dal ricorrente all'udienza del 19.11.2025, cioè che egli «per conseguire una nuova patente dovrebbe prima ottenere la riabilitazione».
Tutto ciò considerato, la domanda proposta da deve essere rigettata, Parte_1 essendosi ormai esauriti gli effetti caducatori ed inibitori del provvedimento di revoca del
04.03.1991.
3. La persistente presenza di differenti orientamenti della giurisprudenza di merito, desumibile anche dai precedenti citati dalle parti, induce a reputare sussistenti i presupposti per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_1
pagina 9 di 10 2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Reggio Calabria, in data 26/12/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 10 di 10