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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 14/06/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Coscarella Giovanni
ATTORE
E codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Controparte_1 delle Imprese rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, P.IVA_1
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli
CONVENUTA
Avente ad oggetto: illegittima segnalazione centrale ri schi – cancellazione -
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 01 dicembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con ricorso notificato in data 17.09.2021, ha convenuto avanti a Parte_1 questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: La sospensione, in ipotesi di mutamento del rito, sino alla durata dell'accertamento giudiziale, dell'efficacia delle segnalazioni del nominativo del deducente presso la Centrale Rischi e le banche dati dei circuiti finanziari, configurandosi i requisiti richiesti del periculu m in mora e del fumus boni iuris, rappresentati dall'impedimento, per il ricorrente, dell'accesso a richieste di credito presso qualsivoglia istituto di credito. Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni del nominativo del deducente presso la Centrale
Rischi di Banca d'Italia e le banche dati dei circuiti finanziari, per tutti i motivi di seguito dedotti e, per l'effetto, disporne la revoca immediata. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”. A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha riferito:
- di essere titolare di un conto corrente n. 401247550 su cui veniva accordata una
“apertura di credito di euro 25.000”;
- di aver constatato il grave inadempimento da parte di che Controparte_1 mandava impagati alcuni assegni pur in presenza della provvista necessaria al loro incasso;
- di essere stato segnalato in CAI e nelle banche dati creditizie trovandosi nell'impossibilità di emettere assegni;
- di ritenere illegittime “le segnalazioni” in quanto non precedute dal preavviso previsto dal Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia ex art. 4 co. 7 della Circolare Banca d'Italia n. 139/1991, nonché dell'art. 125 co. 3 T.U.B.
Si costituiva che contestava le avverse deduzioni sia nella CP_1 rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto.
Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
Previo mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c., istruita la causa, viene per la decisione.
Ritenuto opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
Pagina 2 di 6 L'architettura logico-giuridica dei diritti di difesa riconosciuti dai termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. risponde all'esigenza di garantire l'ordinato e celere svolgimento del processo, nel rispetto di puntuali preclusioni processuali tese a realizzare, da un lato il principio di parità delle armi nel processo (cfr.: Corte cost., sentenza n. 281 del 23 luglio 2010), dall'altro l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del procedimento (quanto comporta il rilievo ex officio da parte del giudice dell'eventuale tardività di domande o allegazioni).
Ne consegue che le facoltà concesse nelle appendici scritte tipizzate dall'art. 183 comma VI c.p.c. debbano essere restrittivamente interpretate al fine di evitare che l'ordine logico delle specifiche attività quivi indicate vengano vulnerate, in termini e contenuti, dall'attività discrezionale ed unilaterale della parte, disordinata rispetto alla precisa impalcatura imposta dalla struttura dialettica del processo. Ciò
a maggior ragione dinanzi alla imprescindibile esigenza di garantire che il processo sia governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (cfr.: Corte costituzionale ordinanza 29 aprile
2010 n. 163).
Il modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 153 c.p.c.: cfr.:
Cass. civ., Sez. Unite, sent. 23 giugno 2010, n. 15169).
Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti.
Orbene, ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., il giudice concede:
1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria.
Ciò vuol dire che le attività assertive della parte debbano trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, siano giustificate unicamente se si traducano in una
«replica» alle deduzioni della controparte o in una «risposta» processuale alle medesime;
restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di
Pagina 3 di 6 prova. Dove la parte non depositi la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire: principio rimarcato dalla Suprema Corte, in tema di controprova (cfr.:. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.
12119).
Nel caso di specie parte attrice ha, articolato mezzi di prova - produzione documentale - nella memoria III termine. Tale contegno processuale si tradurrebbe in una violazione della preclusione processuale segnata dalla norma sopra indicata e determinerebbe la inutilizzabilità della documentazione versata in atti.
Tuttavia si evidenzia che la documentazione versta in atti porta la data del 06 giugno 2022. Segue che il documento è entrato nella disponibilità di parte attrice dopo la scadenza del termine concesso per il deposito della seconda memoria.
L'allegazione alla terza memoria è legittima indi il relativo documento - datato
07/06/2022 p. GP2022215528 - può e deve essere utilizzato ai fini della decisione.
^^^
Quanto al merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Secondo la Cassazione è legittimo, da parte della banca che eroga un prestito, segnalare alla Centrale Rischi Finanziari, società per azioni privata, il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili anche se gli importi in gioco sono modesti: per Crif non valgono i medesimi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale
Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le “finalità” perseguite dai due istituti che il concetto di “insolvenza” a cui fanno riferimento. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è necessario l'accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento (per cui chi omette Par una rata di basso importo non finisce segnalato in Cai) così non è per le le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze.
Va quindi esclusa, si legge nella sentenza, «l'applicabilità alla Crif – Centrale
Rischi Finanziari – società privata di autotutela di istituti finanziari in genere, dei criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia» e che inoltre, il termine “insolvenze” «non va interpretato sulla base del glossario allegato alla circolare della Banca d'Italia». Alla Centrale Rischi di
Bankitalia infatti «non interessa monitorare le insolvenze, quali situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte». Rilevano, invece, le sofferenze, «quali esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile». Pertanto «non è possibile applicare alla
Pagina 4 di 6 Centrale Rischi privata il concetto di insolvenza rilevante per la Banca d'Italia e ciò per le differenti funzioni istituzionali svolte» (cfr. Cass. Civ. 22.8.2018 n.
20896).
Fatta tale premessa non necessita alcuna valutazione di merito in virtù dell'accoglimento della propedeutica sollevata eccezione sulla mancata ricezione del preavviso.
Ed invero non vi è alcuna prova del necessario preavviso della segnalazione in aderenza alla previsione dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona
Condotta per i Sistemi Informativi prevede testualmente che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.”.
Alla luce del chiaro dato normativo sopra citato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba -a pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (v. tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di
Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza
Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del
21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).
Ebbene nella specie la banca nulla ha prodotto, essendosi limitata a dedurre la valutazione caso per caso ed ex post, se un eventuale preavviso avrebbe consentito all'interessato di fornire alla banca elementi concreti tal i verosimilmente da impedire, se tempestivamente conosciuti dall'intermediario, la segnalazione.
Detta tesi non risulta in linea con la giurisprude nza ut supra richiamata a cui questo giudice aderisce.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1558/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie la domanda avanzata da parte attrice;
ordina alla convenuta di procedere alla cancellazione della segnalazione de l nominativo dell'attore da CRIF in relazione a quanto stilato nel documento datato
07/06/2022 p. GP2022215528; condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida in Euro 286,00 per esborsi ed euro 3.800,00 per Controparte_2 compensi (studio euro 800,00, introduttiva euro 600,00, istruttoria 1.100,00, decisionale 1.300,00) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae ex art. 93 in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Castrovillari il 14 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1558 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Coscarella Giovanni
ATTORE
E codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Controparte_1 delle Imprese rappresentata e difesa dagli avv.ti Alberto Toffoletto, P.IVA_1
Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e Simona
Daminelli
CONVENUTA
Avente ad oggetto: illegittima segnalazione centrale ri schi – cancellazione -
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 01 dicembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 6 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Con ricorso notificato in data 17.09.2021, ha convenuto avanti a Parte_1 questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: La sospensione, in ipotesi di mutamento del rito, sino alla durata dell'accertamento giudiziale, dell'efficacia delle segnalazioni del nominativo del deducente presso la Centrale Rischi e le banche dati dei circuiti finanziari, configurandosi i requisiti richiesti del periculu m in mora e del fumus boni iuris, rappresentati dall'impedimento, per il ricorrente, dell'accesso a richieste di credito presso qualsivoglia istituto di credito. Nel merito: Accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni del nominativo del deducente presso la Centrale
Rischi di Banca d'Italia e le banche dati dei circuiti finanziari, per tutti i motivi di seguito dedotti e, per l'effetto, disporne la revoca immediata. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore antistatario”. A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha riferito:
- di essere titolare di un conto corrente n. 401247550 su cui veniva accordata una
“apertura di credito di euro 25.000”;
- di aver constatato il grave inadempimento da parte di che Controparte_1 mandava impagati alcuni assegni pur in presenza della provvista necessaria al loro incasso;
- di essere stato segnalato in CAI e nelle banche dati creditizie trovandosi nell'impossibilità di emettere assegni;
- di ritenere illegittime “le segnalazioni” in quanto non precedute dal preavviso previsto dal Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazione creditizia ex art. 4 co. 7 della Circolare Banca d'Italia n. 139/1991, nonché dell'art. 125 co. 3 T.U.B.
Si costituiva che contestava le avverse deduzioni sia nella CP_1 rappresentazione dei fatti che nelle conclusioni di diritto.
Concludeva per il rigetto della domanda vinte le spese.
Previo mutamento del rito, concessi i termini ex art. 183 6 comma c.p.c., istruita la causa, viene per la decisione.
Ritenuto opportuno lasciar traccia di alcune precisazioni di natura processuale che non si appalesano sterili dissertazioni stilistiche, ma canoni ermeneutici utili alla decisione della controversia.
Pagina 2 di 6 L'architettura logico-giuridica dei diritti di difesa riconosciuti dai termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. risponde all'esigenza di garantire l'ordinato e celere svolgimento del processo, nel rispetto di puntuali preclusioni processuali tese a realizzare, da un lato il principio di parità delle armi nel processo (cfr.: Corte cost., sentenza n. 281 del 23 luglio 2010), dall'altro l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del procedimento (quanto comporta il rilievo ex officio da parte del giudice dell'eventuale tardività di domande o allegazioni).
Ne consegue che le facoltà concesse nelle appendici scritte tipizzate dall'art. 183 comma VI c.p.c. debbano essere restrittivamente interpretate al fine di evitare che l'ordine logico delle specifiche attività quivi indicate vengano vulnerate, in termini e contenuti, dall'attività discrezionale ed unilaterale della parte, disordinata rispetto alla precisa impalcatura imposta dalla struttura dialettica del processo. Ciò
a maggior ragione dinanzi alla imprescindibile esigenza di garantire che il processo sia governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, da scansioni temporali, il cui mancato rispetto va assoggettato alla sanzione della decadenza dal compimento di determinate attività (cfr.: Corte costituzionale ordinanza 29 aprile
2010 n. 163).
Il modello processuale configura un processo che si articola in fasi successive e non ammette deroghe (salvo il caso eccezionale previsto dall'art. 153 c.p.c.: cfr.:
Cass. civ., Sez. Unite, sent. 23 giugno 2010, n. 15169).
Il mancato rispetto dei termini fissati dal giudice, determina, consequenzialmente, la decadenza, rilevabile d'ufficio, della facoltà «assertorie» ed istruttorie delle parti.
Orbene, ai sensi dell'art. 183 comma VI c.p.c., il giudice concede:
1) un termine di trenta giorni (30) per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni (30) per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni (20) per le sole indicazioni di prova contraria.
Ciò vuol dire che le attività assertive della parte debbano trovare la loro sede naturale e fisiologica nella memoria ex art. 183, VI, c.p.c. «primo termine» e, quanto alla seconda memoria, siano giustificate unicamente se si traducano in una
«replica» alle deduzioni della controparte o in una «risposta» processuale alle medesime;
restando altrimenti la suddetta appendice riservata alla richiesta di
Pagina 3 di 6 prova. Dove la parte non depositi la memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., primo termine, la controparte non ha diritto ad alcuna attività assertiva, non avendo alcun argomento a cui replicare o contraddire: principio rimarcato dalla Suprema Corte, in tema di controprova (cfr.:. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 maggio 2013 n.
12119).
Nel caso di specie parte attrice ha, articolato mezzi di prova - produzione documentale - nella memoria III termine. Tale contegno processuale si tradurrebbe in una violazione della preclusione processuale segnata dalla norma sopra indicata e determinerebbe la inutilizzabilità della documentazione versata in atti.
Tuttavia si evidenzia che la documentazione versta in atti porta la data del 06 giugno 2022. Segue che il documento è entrato nella disponibilità di parte attrice dopo la scadenza del termine concesso per il deposito della seconda memoria.
L'allegazione alla terza memoria è legittima indi il relativo documento - datato
07/06/2022 p. GP2022215528 - può e deve essere utilizzato ai fini della decisione.
^^^
Quanto al merito.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Secondo la Cassazione è legittimo, da parte della banca che eroga un prestito, segnalare alla Centrale Rischi Finanziari, società per azioni privata, il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili anche se gli importi in gioco sono modesti: per Crif non valgono i medesimi criteri che regolano le segnalazioni alla Centrale
Rischi di Bankitalia, essendo diverse sia le “finalità” perseguite dai due istituti che il concetto di “insolvenza” a cui fanno riferimento. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è necessario l'accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento (per cui chi omette Par una rata di basso importo non finisce segnalato in Cai) così non è per le le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze.
Va quindi esclusa, si legge nella sentenza, «l'applicabilità alla Crif – Centrale
Rischi Finanziari – società privata di autotutela di istituti finanziari in genere, dei criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della Banca
d'Italia» e che inoltre, il termine “insolvenze” «non va interpretato sulla base del glossario allegato alla circolare della Banca d'Italia». Alla Centrale Rischi di
Bankitalia infatti «non interessa monitorare le insolvenze, quali situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte». Rilevano, invece, le sofferenze, «quali esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile». Pertanto «non è possibile applicare alla
Pagina 4 di 6 Centrale Rischi privata il concetto di insolvenza rilevante per la Banca d'Italia e ciò per le differenti funzioni istituzionali svolte» (cfr. Cass. Civ. 22.8.2018 n.
20896).
Fatta tale premessa non necessita alcuna valutazione di merito in virtù dell'accoglimento della propedeutica sollevata eccezione sulla mancata ricezione del preavviso.
Ed invero non vi è alcuna prova del necessario preavviso della segnalazione in aderenza alla previsione dell'art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona
Condotta per i Sistemi Informativi prevede testualmente che “Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.”.
Alla luce del chiaro dato normativo sopra citato, la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che in riferimento alle segnalazioni in sofferenza presso i sistemi di informazione creditizia l'intermediario debba -a pena di illegittimità della segnalazione- preavvertire il cliente almeno 15 giorni prima di procedere (v. tra le tante Decisione ABF Roma n. 6087/2015; in senso conforme ABF Collegio di
Coordinamento n. 3089/2012; sentenza Tribunale di Firenze n. 2304/2016; sentenza
Tribunale di Firenze n. 241/2016; Ordinanza Tribunale di Pescara n. 4687 del
21/11/2014; Ordinanza del Tribunale di Milano del 29.08.2014).
Ebbene nella specie la banca nulla ha prodotto, essendosi limitata a dedurre la valutazione caso per caso ed ex post, se un eventuale preavviso avrebbe consentito all'interessato di fornire alla banca elementi concreti tal i verosimilmente da impedire, se tempestivamente conosciuti dall'intermediario, la segnalazione.
Detta tesi non risulta in linea con la giurisprude nza ut supra richiamata a cui questo giudice aderisce.
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Quanto alla regolamentazione delle spese, esse seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
Pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1558/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: accoglie la domanda avanzata da parte attrice;
ordina alla convenuta di procedere alla cancellazione della segnalazione de l nominativo dell'attore da CRIF in relazione a quanto stilato nel documento datato
07/06/2022 p. GP2022215528; condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da che liquida in Euro 286,00 per esborsi ed euro 3.800,00 per Controparte_2 compensi (studio euro 800,00, introduttiva euro 600,00, istruttoria 1.100,00, decisionale 1.300,00) oltre IVA, CAP e rimborso forfetario come per legge che distrae ex art. 93 in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario .
Così deciso in Castrovillari il 14 giugno 2025
Il giudice G.O.P.
dott.ssa Maria Francesca Di Maio
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