Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01088/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1088 del 2025, proposto da
Associazione Nazionale Città del Vino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Masini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cirò, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo n. 1704/2024 pronunciato dal Giudice di Pace di Siena in data 6 dicembre 2024, depositato in pari data, notificato in pari data, non opposto e dichiarato esecutivo, ex art. 647, comma 1 c.p.c., con provvedimento del 22 gennaio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa VI De FE e viste le conclusioni di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il decreto per ingiunzione di pagamento indicato in epigrafe, il Giudice di pace di Siena ha condannato il Comune di Cirò alla corresponsione all’Associazione ricorrente - a titolo di quote associative non pagate - della somma di € 713,45 oltre agli interessi legali dal dì della messa in mora al saldo effettivo e alle spese del procedimento monitorio, liquidate nella somma complessiva di € 423,00, di cui euro 23,00 per spese, euro 400,00 per compensi, oltre spese generali al 15% sui compensi, c.p.a. e I.V.A. (se dovuta) come per legge.
Il decreto ingiuntivo (dichiarato provvisoriamente esecutivo) è stato notificato al Comune di Cirò in data 6 dicembre 2024 e non è stato opposto.
Con decreto del 22 gennaio 2025 ne è stata quindi dichiarata la definitività.
Il Comune di Cirò non ha eseguito il titolo esecutivo e ha reso perciò necessaria la proposizione del presente ricorso per ottemperanza, con in quale l’Associazione ricorrente ha chiesto l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’Amministrazione.
Il Comune, seppure ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
2. In via preliminare, va rammentato che oramai non sussistono più dubbi in ordine alla possibilità di esperire il ricorso per ottemperanza anche nei confronti dei decreti ingiuntivi divenuti definitivi per mancata opposizione nel termine: la soluzione, ormai pacificamente affermata dalla giurisprudenza amministrativa (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 1998 n. 372; sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 105; C.G.A. sez. giurisdiz., 28 marzo 1994 n. 92; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274; sez. I, 24 aprile 1995 n. 720), ha successivamente ricevuto il definitivo avallo dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 24 giugno 1998 n. 4).
Del resto, il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo per revocazione o per opposizione di terzo nei limiti stabiliti dall'art. 656, c.p.c. pertanto, esso ha valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dagli art. 37, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 ottobre 1997 n. 2274).
La soluzione giurisprudenziale sopra richiamata è poi stata sostanzialmente recepita dal nuovo codice del processo amministrativo che, con la previsione dell’art. 112, comma 2, lett. c), ha sostanzialmente confermato la giurisdizione del Giudice amministrativo in ordine ai ricorsi in materia di ottemperanza alle “sentenze passate in giudicato ed... (agli) altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario” (ricomprendendo sistematicamente, in questa categoria residuale, anche i ricorsi per decreto ingiuntivo divenuti definitivi, a seguito di mancata opposizione).
3. Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo di cui la ricorrente chiede l'adempimento non è stato opposto ed è pertanto divenuto definitivo.
Sussiste poi la competenza del T.A.R. adito, ai sensi della previsione dell’art. 113, comma 2 c.p.a. che, nel caso di ricorsi per ottemperanza a provvedimenti dell’A.G.O., attribuisce la competenza territoriale “al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza”.
Risulta inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669 (conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30 e modificato dall’art. 44, comma 3 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269).
Tutto ciò premesso, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto.
Va pertanto dichiarato l’obbligo del Comune di Cirò di corrispondere alla ricorrente quanto previsto dal decreto ingiuntivo; a quanto sopra devono poi essere aggiunte le somme relative a diritti di copia, spese di notificazione e registrazione del titolo esecutivo corrisposte dalla ricorrente dopo la conclusione del giudizio.
4. Al Comune di Cirò va assegnato il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione alla Associazione ricorrente delle somme sopra indicate.
5. Al tempo stesso, il Collegio nomina il Prefetto di Crotone (o un suo delegato) affinché, in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione, provveda, in qualità di commissario ad acta , a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate in € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato corrisposto per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina al Comune di Cirò di dare immediata e integrale esecuzione al titolo giudiziale in epigrafe indicato, nei termini precisati in motivazione;
- per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- condanna il Comune di Cirò alla corresponsione alla società ricorrente, a titolo di spese di giudizio, della somma di € 1.000,00 (mille/00), oltre ad IVA, CAP e rimborso del contributo unificato versato per il presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI La AR, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
VI De FE, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De FE | VI La AR |
IL SEGRETARIO