Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. Nr. 1465/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1465/2020 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) e (C.F. ,
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Petruzzelli Vito e dall'avv. Bacalini Paolo, come da procura alle liti in atti;
ATTORI
contro
QUALE IMPRESA TERRITORIALMENTE DESIGNATA ALLA Controparte_1
GESTIONE DEL (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Arduini Carlo, come da procura alle liti in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: all'udienza del 03.07.2024, i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza.
pagina 1 di 10
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 Parte_2 [...]
, e convenivano in giudizio la Parte_3 Parte_4 Parte_5 Controparte_1
quale impresa territorialmente deSInata alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
[...]
Strada, affinché quest'ultima fosse condannata al risarcimento dei danni dagli stessi subiti a causa della morte di - figlia di e e sorella di Persona_1 Parte_1 Parte_2 [...]
, e - deceduta in conseguenza del sinistro avvenuto in Parte_3 Parte_4 Parte_5
data 21.12.2012 verso le ore 22:58 allorquando, alla guida del motociclo marca Aprilia Sportcity targato DC24923, lungo la via Marecchiese, in prossimità dell'immissione alla rotatoria formata con la
Via Montese, era stata tamponata da una vettura non identificata che poi si era data alla Persona_1
fuga.
Con comparsa di risposta depositata in data 09.10.2020, si costituiva in giudizio la
[...]
quale impresa territorialmente deSInata alla gestione del Controparte_1 Controparte_2
, che, contestata nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria azionata dalla parte
[...]
attrice, chiedeva il rigetto delle domande e, in via subordinata, l'accoglimento delle stesse nei limiti del provato.
All'udienza di comparizione del 03.11.2020, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, a scioglimento della riserva trattenuta all'udienza del 03.11.2021 - tenuta con modalità trattazione scritta -, il Giudice Istruttore provvedeva sulle istanze di prove orali formulate dalle parti.
Assunta la prova testimoniale ammessa, il Giudice disponeva c.t.u. cinematica e, depositata la c.t.u., il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 03.07.2024, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice
Istruttore tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente, in diritto, va osservato che, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di intervento del (ex art. 283, comma Controparte_2
1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l'onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell'altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto” (cfr. da pagina 2 di 10 ultimo Cass. n. 10540/2023).
Ciò premesso, la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e non risulta meritevole di accoglimento, non potendo ritenersi Parte_4 Parte_5
acquista al presente giudizio la prova che il sinistro del 21.12.2012 si sia verificato secondo le modalità dagli stessi indicate.
In atto di citazione, gli odierni attori hanno rappresentato che “1) La SI.ra , alla guida Persona_1
del motociclo marca Aprilia Sportcity targato DC24923, verso le ore 22:58 del giorno 21/12/2012, mentre si trovava a percorre la via Marecchiese con direzione monte-mare a ridotta velocità di marcia, giunta in prossimità dell'immissione alla rotatoria formata con la Via Montese veniva tamponata da una vettura non identificata che poi si dava alla fuga;
2) In conseguenza dell'urto il motociclo veniva sospinto verso sinistra salendo sull'aiuola spartitraffico che adduce alla rotatoria impattando violentemente con la segnaletica fissa e mobile ivi esistente e rovinava al suolo;
(…) 8) A riprova della presenza e conseguente allontanamento del veicolo antagonista nell'arco di tempo di verificazione del sinistro è il rinvenimento di “tracce di percorrenza di un battistrada, a disegno definito, del tipo in uso ai fuoristrada, con direzione di percorrenza monte-mare”, all'interno dell'aiuola della rotatoria, nonché “all'uscita dell'aiuola delle citate tracce veniva rilevato un rilascio di terriccio (raccolto dai battistrada all'interno dell'aiuola) che si prolungava fino alla carreggiata stradale” , così come documentato nella relazione di incidente stradale redatto dagli agenti della
Polizia Municipale intervenuti sul luogo del sinistro (allig. n. 2), che, a tal proposito, affermano che
“pertanto, sulla base quanto rilevato, non si può escludere che un veicolo sconosciuto sia transitato in zona nel periodo temporale in cui è avvenuto il sinistro”.
La ricostruzione attorea si fonda anche sulle valutazioni del consulente tecnico di parte che, nell'elaborato redatto il 06.06.2016, descrive la dinamica dell'evento come segue: “la SI. PE
, una volta terminata l'attività lavorativa in Verucchio, si metteva alla guida del proprio
[...]
motociclo Aprilia con il casco indossato e si dirigeva verso la propria abitazione di Rimini. CP_3
Imboccata la via Marecchiese la percorreva per vari chilometri sino a quando raggiungeva la corrispondenza della rotatoria con la via Montese, radiale di destra. La zona era bene illuminata, il piano viabile umido, il traffico scarso e la temperatura rigida. Nel momento in cui la strada iniziava a piegare verso destra per raggiungere l'attestazione veniva tamponata da un veicolo che sopraggiungeva da tergo. L'urto, che avveniva nella corsia di marcia pertinente ai mezzi, si concretizzava sul parafango posteriore del motociclo all'altezza della targa che introflettendosi sfregava sullo pneumatico in rotazione facendo perdere l'equilibrio alla SI.ra che cadeva a PE
terra. Lo scooter si adagiava sul fianco destro scarrocciando in avanti per la tangente e, dopo essere pagina 3 di 10 salito sull'aiuola spartitraffico ed aver sormontato un cartello mobile chiuso e adagiato in terra, colpiva in successione un segnale verticale già piegato e una transenna mobile (ribaltandoli) fermandosi dopo circa 8,5 metri. La SI. , invece, cadeva davanti al veicolo tamponante PE
venendone travolta. L'investimento gli schiacciava il tronco procurandogli quelle gravissime lesioni che ne cagionavano immediatamente la morte. Nell'inevitabile rotolamento susseguente al sormontamento, la finiva a sinistra a margine dell'aiuola trovando la quiete oltre il palo PE
verticale del segnale di dare precedenza … L'ignoto veicolo (molto probabilmente una piccola jeep o un'autovettura con pneumatici invernali o termici, viste le impronte tassellate lasciate nel terreno) deviava a destra, come se il suo conducente istintivamente cercasse di evitare l'investimento, pizzicando con uno dei due pneumatici destri il cordolo di destra per poi ritornare decisamente a sinistra trovandosi davanti all'aiuola centrale della rotonda. Anziché frenare e fermarsi la attraversava con soluzione di continuità facendo perdere le proprie tracce”.
Il consulente tecnico di parte, quindi, afferma: “Che l'incidente sia stato causato da un ignoto veicolo che tamponava lo scooter della SI. è dimostrato dalle tracce ed i danni rilevati sul parafango PE
posteriore, targa, luci e pneumatico del motoveicolo, che erano pure presenti all'ispezione degli agenti;
Che le tracce di terra e le impronte sul terreno dell'aiuola appartengano ad un veicolo presente e transitato sul posto in quei contesti è dimostrato dal fatto che i piccoli detriti di terra sulla carreggiata della rotonda non sono schiacciati;
Che la SI. non può essere caduta da sola è PE
dimostrato dalla sua ridotta velocità, incompatibile con una perdita di controllo autonoma, e per il fatto che lo scooter andava praticamente diritto verso l'aiuola senza frenare e senza curvare nonostante la bassa andatura glielo avrebbe permesso;
Che la SI. non è deceduta per aver PE
colpito il segnale verticale è dimostrato dalla ridotta sezione di quel palo rispetto all'ampia superfice lesionata sul tronco, che è sdraiata oltre il segnale e non prima, che il gravissimo trauma, indice di un'importante energia d'impatto, non può conciliarsi con un impatto a fine corsa;
Che il sormontamento da parte di un veicolo era un'ipotesi già paventata dal medico legale del Pubblico
Ministero; Può aver causato turbativa alla circolazione dei due veicoli l'eventuale presenza in strada del cartello mobile di avviso il quale, stante il suo ingombro e la ridotta larghezza della carreggiata, può aver causato un inaspettato restringimento a collo di bottiglia non presegnalato”.
La dinamica del sinistro ricostruita dal consulente di parte coincide con quella descritta dalla teste all'udienza del 10.05.2022. Testimone_1
La teste ha dichiarato di aver assistito all'impatto fra l'auto e il motorino ed ha confermato che, nell'imboccare l'inizio della rotonda che la Via Marecchiese forma con la Via Montese, la PE
veniva tamponata dal veicolo rimasto sconosciuto che poi si dava alla fuga. Interrogata sul cap. 3 di pagina 4 di 10 parte attrice - “Dica il rispondente se, per effetto dell'urto ricevuto, la SI.ra perdeva il PE
controllo dello scooter che si inclinava sul lato destro e scivolava proseguendo in avanti trovando la posizione di quiete all'interno della rotatoria, sul tratto lato monte di questa?” - ha affermato: “si, ricordo perfettamente il tamponamento, la macchina che sfrecciava dritta verso la rotatoria e colpiva il motorino;
poi però non so dire che direzione abbia preso la macchina successivamente”. La teste, poi, ha confermato che “la SI.ra rotolava sulla carreggiata e veniva schiacciata all'altezza del PE tronco dal veicolo sconosciuto che l'aveva tamponata” (cap. 4 di parte attrice) e, sul cap. 6 di parte attrice - “Dica il rispondente se, nelle condizioni di tempo e di luogo di cui al capitolo 4), il veicolo ignoto, dopo lo schiacciamento della , scartava a destra andando così ad urtare il cordolo per PE poi calpestare l'aiuola centrale spartitraffico e darsi poi alla fuga?” - ha dichiarato: “si, confermo di avere visto che l'auto passava sul corpo della , successivamente sulla rotatoria e si dava alla PE fuga ma non so”.
La teste - che ha affermato di non essere presente quando, sul luogo del sinistro, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Rimini e il personale del 118 - ha precisato quanto segue: “al momento del sinistro io ero in auto con mio marito e i miei figli in direzione Spadarolo, ho visto il sinistro di fronte a me perché i veicoli di cui al sinistro provenivano dalla direzione contraria alla mia;
subito dopo l'impatto abbiamo accostato a circa 60/70 metri sulla destra della carreggiata, mio marito, che era alla guida, è sceso dall'auto mentre io rimanevo in auto con i bambini;
mio marito si è avvicinato alla persona stesa per terra e, visto che non si muoveva, veniva in auto a prendere il telefono per chiamare i soccorsi;
abbiamo perso qualche minuto anche perché mio marito, sofferente di cuore, aveva cominciato a sentirsi poco bene (pochi mesi dopo è deceduto); ha preso il telefono per chiamare ma poi, visto che nel frattempo era sopraggiunto qualcun altro, non ha chiamato lui i soccorsi e ce ne siamo andati;
non so quantificare il tempo preciso intercorso fra il momento in cui noi ci siamo fermati e quando sino arrivare altre persone;
non ricordo se, quando ci siamo fermati, mio marito ha spento l'auto. … Nell'accompagnare mio figlio a danza, lungo il percorso, davanti alla scuola di danza, due anni e mezzo dopo il sinistro a cui avevo assistito, ho visto un cartello in cui si cercavano testimoni riguardanti il sinistro per cui è causa e ho chiamato il numero riportato nel cartello e mi ha risposto la sorella della vittima;
aggiungo che portavo mio figlio a danza da circa 3 anni;
ho riferito alla sorella della vittima di avere assistito al sinistro e le ho lasciato i miei dati”.
La dinamica del sinistro così come descritta dal consulente tecnico di parte e dalla teste S_
, tuttavia, non trova riscontro nelle conclusioni della c.t.u. cinematica disposta nel corso del
[...]
presente giudizio.
Il c.t.u., all'esito di un dettagliato lavoro in cui ha provveduto anche a verificare la compatibilità dei pagina 5 di 10 singoli elementi desumibili dagli atti con la ricostruzione attorea, ha così descritto la dinamica più probabile del sinistro: “In data 21 Dicembre 2012 verso le ore 22:42 o poco prima la IGnora PE
stava percorrendo la via Marecchiese SP 258 a Rimini in direzione mare quando, giunta in
[...]
prossimità della immissione nella rotatoria formata con la via Montese perdeva il controllo del mezzo che si adagiava sul fianco destro;
quest'ultimo, strisciando sul fianco destro, saliva sull'aiuola spartitraffico presente prima dell'inizio della rotatoria
• il motociclo è caduto sul proprio fianco destro poco prima di raggiungere il punto 4 in planimetria, ed ha colpito in qualche modo io catarifrangente “occhio di gatto”, che aveva sede nel punto 4;
• il catarifrangente “occhio di gatto” posizionato al punto 4 si è staccato dalla sede a seguito dell'interazione con il fianco destro del motociclo ed è stato ritrovato nell'aiuola al punto 7;
• il motociclo, dopo aver colpito il catarifrangente, ha colpito anche il “palo in ferro infisso nell'aiuola” costituente “supporto per segnaletica verticale di delineatore modulare di curva” di cui al punto 5, e verosimilmente ha colpito anche lo stelo del delineatore in parola, lasciando un segno sul materiale catarifrangente in corrispondenza della piega a 90 gradi di cui alle fotografie, e
“raccogliendo” parti del suddetto materiale catarifrangente con l'ammortizzatore sinistro della forcella anteriore;
• il suddetto “delineatore modulare di curva”, urtato, è stato sospinto, in conseguenza dell'urto, fino al margine dell'aiuola nel punto 8
• La Polizia Municipale riferisce che il “delineatore modulare di curva” era già piegato e staccato dal supporto infisso a terra, ma non si hanno elementi certi a supporto di questa tesi, pertanto appare prudente considerare anche l'ipotesi alternativa che la moto abbia colpito il delineatore quando si trovava in opera, debolmente collegato al supporto in ferro infisso a terra.
• Successivamente il motociclo ha colpito anche una transenna che si trovava in una posizione non precisata nell'aiuola , spingendola fino al punto 9, e un cartello stradale presumibilmente chiuso e adagiato al suolo, spingendolo fino al punto 10
• il motociclo si è arrestato nel punto 2
• La conducente, all'inizio del percorso nell'aiuola, cadeva a destra del mezzo e proseguendo per inerzia il proprio moto in direzione mare, evidentemente urtava un ostacolo rigido, astrattamente compatibile con un palo per segnaletica dotato di delineatore di forma semicircolare come il palo del segnale di rotatoria. Al punto 10 della presente relazione si analizza la possibile compatibilità tra le lesioni subite e l'eventuale urto contro il palo in parola.
• la conducente del motociclo ha trovato posizione di quiete nel punto 1, immediatamente dopo il pagina 6 di 10 palo per segnaletica verticale con l'indicazione di rotatoria.
• La scarpa destra della conducente, evidentemente sfilatasi nell'incidente, si è arrestata al punto
14.
• Gli oggetti personali della conducente (guanto borsa chiavi cellulare portafoglio) si sono arrestati più avanti, formando una rosa di posizioni di stasi finale tutte comprese nell'angolo formato tra il punto 5 (urto contro palo in ferro) e i due punti estremi 2 (stasi del motociclo) e 14 (stasi scarpa destra).
Il motociclo risulta avere percorso almeno 8,5 metri adagiato sul lato destro all'interno dell'aiuola.
Verosimilmente il motociclo è caduto poco prima dell'inizio dell'aiuola, e certamente nel percorso effettuato strisciando ha incontrato diversi ostacoli verso i quali ha dissipato una certa quantità di energia cinetica, al momento non quantificabile con certezza.
Nella relazione di parte attrice in atti si quantifica la velocità del motociclo in base allo scarrocciamento di 8,5 m con un coefficiente 0,40, in circa 30 km/h senza minimamente considerare l'ulteriore energia cinetica dissipata negli urti contro la transenna, contro il palo in ferro di supporto al segnale verticale, contro il segnale verticale “delineatore modulare di curva”, e contro il cartello mobile, né la deformazione del motociclo.
A semplice giudizio di stima, vista l'entità dei danni e l'esito delle lesioni, appare ragionevole considerare una velocità del motociclo prima di perdere il controllo non inferiore a 40 km/h almeno, ma in ogni caso nettamente superiore al limite di 30 km/h vigente nel punto di immissione in rotatoria”.
Il c.t.u. ha affermato che “La ricostruzione prospettata da parte Attrice risulta del tutto incompatibile con la posizione finale di stasi del corpo della conducente del motociclo, in quanto non è possibile che il corpo della persona ipoteticamente investita si sposti lungo una traiettoria di tipo semicircolare sotto il solo effetto delle forze residue dell'investimento (che avviene su un rettilineo) e raggiunga la posizione rilevata di stasi finale, caratterizzata dall'essere in prossimità di un palo verticale della segnaletica dislocato dalla parte opposta rispetto alla ipotetica zona di investimento”.
Il c.t.u., pur avendo rilevato che “molti elementi risultano compatibili, in quanto la traiettoria che la ricostruzione attorea attribuisce al motociclo coincide di fatto con la ricostruzione della Polizia
Municipale e tiene conto della maggior parte degli elementi disponibili”, ha, tuttavia, evidenziato che
“L'aspetto inconciliabile è quello relativo alla dinamica di investimento correlata al tipo ed entità delle lesioni e soprattutto alla impossibilità di raggiungere la posizione di stasi finale del corpo rilevata dagli agenti”.
Il c.t.u., dopo aver esaminato puntualmente le osservazioni formulate dal consulente tecnico di parte pagina 7 di 10 attrice, ha confermato “che la ipotizzata modalità di sinistro per la quale il corpo sarebbe stato investito da un'automobile sconosciuta che abbia lasciato i segni rilevati sul cordolo e sull'aiuola, appare criticamente incompatibile con l'insieme degli elementi tecnici a disposizione”, ribadendo che la dinamica dallo stesso indicata è quella che appare maggiormente compatibile, nella sua globalità, con tuti gli elementi a disposizione.
Va poi rilevato come la ricostruzione del consulente tecnico di parte attrice - secondo cui si sarebbe verificato un urto tra i due veicoli concretizzatosi “sul parafango posteriore del motociclo all'altezza della targa che introflettendosi sfregava sullo pneumatico in rotazione facendo perdere l'equilibrio alla SI.ra che cadeva a terra” - si fondi su tracce e segni dallo stesso rilevati in sede di PE
ispezione del veicolo in data 01.09.2015, ossia circa 3 anni dopo il sinistro.
Tali tracce e segni - “porzione battistrada destro dello pneumatico posteriore strisciato, targa inferiore piegata, bordo parafango/portatarga corrispondente segnato (tracce di lavoro), rottura base scocca del supporto superiore del paraurti, distacco del bauletto e rottura porzione destra del pianale di supporto, fanalino posteriore staccato, parafango posteriore svirgolato” - non sono indicati nella relazione di incidente stradale redatta dalla Polizia Municipale del Comune di Rimini in cui, nella sezione “punti d'applicazione d'urto e danni subiti dai veicoli”, non viene indicato alcun elemento che deponga nel senso indicato dal consulente tecnico di parte attrice.
Al contrario, nella relazione si rappresenta che sul motociclo non sono state rinvenute tracce di collisione con altro veicolo.
Nella relazione di incidente stradale, la dinamica del sinistro è ricostruita come segue: “La IG.ra
, alla guida del motociclo Aprilia Sportcity 125 targato DC24923, di sua proprietà, Persona_1
percorreva la SP. n. 258 (Marecchiese) con direzione di marcia monte-mare. Giunta in prossimità dell'immissione alla rotatoria formata con la via Montese rovinava al suolo. Il motociclo, adagiato sul fianco destro, saliva all'interno dell'aiuola spartitraffico ove con il fianco anteriore destro (pedana) andava ad urtare un palo di sostegno della segnaletica verticale già piegato precedentemente, infisso nella sede dell'aiuola (…). Il motociclo, sollevatosi dal suolo quel tanto da non lasciare tracce di incisioni, unitamente al corpo della conducente, proseguiva in avanti ed in quella fase con la forcella anteriore sinistra urtava il palo della segnaletica divelto e già piegato che si trovava adagiato all'interno dell'aiuola, il quale sospinto in avanti andava ad urtare una transenna situata all'interno dello spartitraffico;
il motociclo, proseguendo, arrestava la marcia all'interno della rotatoria, adagiato sul fianco destro, con l'anteriore rivolto verso mare;
contemporaneamente il corpo della conducente si arrestava all'interno dell'aiuola, in posizione supina, con il capo, ancora indossante il casco, rivolto verso Ravenna”.
pagina 8 di 10 Nella sezione “cause presunte e condotte colpose”, gli agenti indicano che “si ritiene che, alla luce degli elementi raccolti, la condotta colposa che ha dato luogo al verificarsi del sinistro sia verosimilmente la violazione dell'art.lo 141 commi 2 e 3 del C.d.S. da parte della conducente del motociclo IG.ra . Questa infatti, in parte a causa dell'assunzione di sostanze alcoliche Persona_1
(dall'autopsia emergeva una alcolemia di 0,93 g/l), forse anche per effetto delle condizioni atmosferiche avverse (freddo umido che impediva alla muscolatura di rispondere e che provocava riflessi ritardati), e delle condizioni del luogo (asfalto bagnato e viscido) non è riuscita a conservare il controllo del motociclo ed a compiere tutte le manovre in sicurezza”.
E' pur vero che, nella medesima relazione, non si esclude in assoluto un intervento nel sinistro da parte di terzi in ragione delle tracce di pneumatico rilevate sul cordolo all'ingresso della rotatoria e sull'aiuola centrale, in base alle quali, peraltro, gli agenti ipotizzano una ricostruzione diversa da quella indicata da parte attrice: “se, ad esempio, la donna avesse impostato l'ingresso in rotatoria mantenendosi non strettamente a destra, è verosimile che possa essere stata affiancata da una autovettura ignota la quale, con l'avantreno di destra, ha toccato il cordolo dell'aiuola e subito uno spostamento verso sinistra che può avere provocato un contatto con la parte destra del corpo della
IG.ra ; questa di conseguenza veniva sospinta verso sinistra e fatta cadere al suolo, mentre il PE
conducente dell'autovettura sconosciuta perdeva per un istante il controllo del proprio mezzo, saliva lentamente sulla aiuola centrale, ne riscendeva e si allontanava”.
Gli stessi agenti, tuttavia, evidenziano come tale ricostruzione sia suffragata solo dalla presenza delle tracce sul cordolo e sull'aiuola centrale, ma non dal rinvenimento di urti sulla parte destra del motociclo.
Al contempo, va osservato come le tracce sul cordolo e sull'aiuola centrale della rotatoria potrebbero essere riconducibili ad un veicolo transitato, poco prima, sul lugo del sinistro senza, tuttavia, aver avuto nessun coinvolgimento nello stesso.
Per quel che concerne, invece, l'ipotesi del sormontamento del corpo della da parte di un PE
veicolo, va rilevato come il consulente nominato dal Pubblico Ministero abbia ritenuto verosimile “che le lesioni descritte si siano prodotte nella proiezione del corpo, disarcionato, contro un ostacolo fisso
(ad esempio un palo della segnaletica stradale)”, precisando che “Una diversa ipotesi patogenetica potrebbe essere costituita dal sormontamento del corpo, disteso a terra, da parte di un altro mezzo
(automobile o motociclo)”. Il consulente del Pubblico Ministero, quindi, ha indicato quella del sormontamento del corpo come una mera eventualità che non è tale da escludere l'ipotesi dallo stesso ritenuta più verosimile.
Quanto, invece, alla testimonianza della , la stessa ha affermato di ricordare perfettamente il S_
pagina 9 di 10 tamponamento, pur avendo dichiarato di aver visto il sinistro di fronte a sé e, quindi, da una posizione da cui non è agevole percepire il contatto tra veicoli provenienti dall'opposta direzione di marcia. La
, inoltre, nonostante abbia affermato di aver visto la per terra e l'auto che si dava la fuga, S_ PE
dopo essere passata sul corpo della e sulla rotatoria, non ha saputo riferire il punto preciso in cui PE avrebbe visto la al suolo e neppure la direzione che avrebbe preso l'autovettura. Va, poi, PE
osservato come sia poco verosimile che una persona, dopo aver avuto diretta percezione delle modalità di verificazione di un sinistro mortale, si allontani dal luogo dello stesso senza attendere l'arrivo delle autorità a cui riferire subito quanto visto e decida, invece, di presentarsi quale testimone due anni e mezzo dopo il sinistro medesimo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi che non sia stata acquisita al presente giudizio la prova della verificazione del sinistro del 21.12.2012 secondo le modalità indicate da
[...]
, , e . Il Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
contrasto tra le risultanze istruttorie, infatti, depone a sfavore degli odierni attori, dovendo escludersi che gli stessi abbiano assolto all'onere probatorio sui medesimi gravante.
Pertanto, la domanda proposta da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e deve essere rigettata. Parte_4 Parte_5
Le ragioni della decisione e la natura degli interessi coinvolti nella fattispecie per cui è causa giustificano la compensazione tra le parti delle spese di lite, ivi incluse le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio, - liquidate con decreto del 06.04.2024 - che sono poste definitivamente a carico delle parti in solido, al 50% a carico di ciascuna parte nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr. 1465/2020, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e ; Parte_4 Parte_5
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese della c.t.u. disposta nel presente giudizio, liquidate con decreto del 06.04.2024, definitivamente a carico delle parti in solido, al 50% a carico di ciascuna parte nei rapporti interni.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 18 febbraio 2025. Il Giudice
dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
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