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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/10/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 28 ottobre 2025 ha deliberato, nelle vforme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1905/2024 R.G.A.C.L., cui è riunito quello recante il n.
1927/2024 RGACL avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.
4925/2024 emessa in data 10 giugno 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(Codice Fiscale e Partita Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Marco Marazza Pec
dall'Avv. Roberto Pessi Pec Email_1
e dall'Avv. Francesco AM Pec Email_2
; Email_3
- APPELLANTE nel proc.1905/2024 ed Appellato nel proc.1927/2024-
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] CP_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
, , . ,
[...] Controparte_17 CP_18 CP_19
, , CP_20 Controparte_21 CP_22 [...]
, , , CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
, , tutti rappresentati e difesi, per mandati in atti,
[...] CP_27 dagli Avv.ti Fabio CO pec Francesco Email_4
CO pec SS CO Email_5
EC e dall'avocat Esther Bajeux pec Email_6
, la quale agisce d'intesa ex art. 8 del D.Lgs. Email_7
96/2001 con l'Avv. Francesco CO;
APPELLATI
in persona della Controparte_28 procuratrice speciale, Avv. in virtù dei poteri conferitile giusto CP_29 atto autenticato dal Notaio di Milano in data 16.10.2019 (rep. Persona_1
N. 7555/2493), rappresentata e difesa, giusta procura atti, dall'Avv. Francesco
AM EC e dall'Avv. Silvia Email_3
De TI (pEC ; Email_8
-APPELLATA nel procedimento n.1905/2024 ed- Appellante in quello n.1927/2024-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 11 luglio 2024 la ha Pt_2 impugnato la sentenza n. 4925/2024 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 10 giugno 2024.
Il Tribunale, dichiarata l'estinzione in relazione a sei degli originari ricorrenti, accoglieva le domande dei restanti lavoratori ritenendo illegittima la cessione del ramo di azienda in relazione all' operata con effetto dal primo CP_30 giugno 2022 escludendo che potesse ravvisarsi l'autonomia del ramo e la sua preesistenza.
Avverso tale determinazione propone impugnazione la per i motivi di Pt_2 cui si dirà.
Si sono costituiti in giudizio i lavoratori che hanno chiesto il rigetto del gravame.
Pag. 2 di 25 Si è costituita che, evidenziando di avere Controparte_31 proposto a sua volta impugnazione alla sentenza e che il gravame è stato iscritto al NRG 1927/2024, ha chiesto in via preliminare che i due giudizi venissero riuniti e che venisse accolto l'appello, con riforma della sentenza gravata e rigetto delle originarie domande.
Con autonomo ricorso depositato il 12 luglio 2024 Controparte_31 ha proposto impugnazione avverso la sentenza illustrando motivi
[...]
Parte sostanzialmente sovrapponibili a quelli illustrati da
Anche in tale giudizio si sono costituti i lavoratori che hanno contrastato l'appello chiedendone il rigetto. Parte si è costituita aderendo alla richiesta di Controparte_32
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 28 ottobre 2025, all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, è definita dal
Collegio con sentenza nelle forme della motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale GL di Roma, dopo avere ritenuto in relazione a sei degli originari ricorrenti l'estinzione del giudizio per effetto della conciliazione e rinuncia agli atti del giudizio, ha accolto la domanda dei restanti lavoratori, che rientranti nel settore di illustravano di CP_30 Pt_2 essere stati trasferiti con effetto dal primo giugno 2022 a seguito di cessione del Parte ramo di azienda dalla alla e sostenevano l'illegittimità Controparte_33 della cessione giacché, in realtà, il settore cui gli stessi erano addetti sarebbe rimasto funzionalmente connesso al resto degli altri settori che erano ancora parte integrante della non potendo perciò garantire il servizio Pt_1 autonomamente. Chiedevano conseguentemente che venisse affermata l'illegittimità della cessione di ramo di azienda per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c. ossia delle caratteristiche di preesistenza ed autonomia del Parte ramo ceduto, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro con
Pag. 3 di 25 Il Tribunale riteneva i fatti storici allegati dagli attori in parte incontestati ed in parte confortati dalla documentazione versata in atti e giungeva così a negare i requisiti della preesistenza e dell'autonomia.
Riportava a tal fine analiticamente ed ampiamente nella motivazione le rispettive allegazioni delle parti ed i riferimenti documentali che fornivano riscontro agli asserti dei lavoratori.
Quindi sulla base dei precedenti dello stesso Tribunale, che richiamava nella sentenza ex art. 118 disp. att c.p.c, il primo giudice evidenziava che la cessione da Parte parte di si caratterizzava per il fatto che aveva interessato solo parte del personale delle varie APAC (che erano articolazioni dei cd trasferite con Pt_3 esclusione della catena di comando rimasta al suo interno e per il fatto che non erano state cedute intere attività ma solo porzioni delle stesse. Inoltre, restavano ancora utilizzati, dopo la cessione, i manuali operativi e dei sistemi informatici Parte e delle caselle di posta elettronica e pec di proprietà della cedente, neppure risultava un cambiamento delle procedure che disciplinavano le attività degli
APAC ceduti. Anzi AS si era limitata a creare un'interfaccia che si collega ai
Parte sistemi per utilizzare i software, tools, informazioni, banche dati, portali etc. di quest'ultima. Nel caso di disfunzioni o malfunzionamenti occorreva, come in
Parte Parte precedenza, contattare che con la propria struttura, c.d. Task Savoy aprendo appositi ticket tramite il link Helpy ovvero direttamente rivolgendosi ai
Parte Parte singoli dipendenti Inoltre, solo attraverso gli applicativi ed attraverso
Parte la macchina virtuale era possibile accertare le ore di lavoro in cui si erano verificati fermo sistemi e blocchi dei lavoratori di AS.
Infine, affermava una costante interazione e sovrapposizione dell'attività dei Parte lavoratori presso l' ceduta con i dipendenti ed una stretta CP_30 interdipendenza funzionale dell'attività dell in questione con i rami di CP_30 azienda rimasti alla suddetta società cedente, indispensabili per il compimento delle lavorazioni esternalizzate.
Richiamate le allegazioni contenute nel ricorso, affermava, in relazione all'attività di verifica delle informazioni sui CUF -contratto unico per la prestazione dei servizi finanziari e accessori- nonché dell'archiviazione dei CUF relativi al
Pag. 4 di 25 mercato corporate, che con l'ufficio ceduto erano gestiti unicamente gli affari nel limite delle operazioni di valore inferiore a 200.000 euro.
In ogni caso, era sempre necessario in caso di dubbi operativi o per ottenere l'autorizzazione a procedere per casi particolari l'intervento del Responsabile della funzione relativa ai CUF, rimasto in BNL (Responsabile dell'UP Derivati
OTC e reporting) a gestire le operazioni di valore maggiore.
Gli addetti dell' – articolazione interna dell' che si Parte_4 CP_34 occupano dell'attività relativa ai CUF non possono svolgere in autonomia le loro mansioni, dovendo continuamente rapportarsi con le agenzie, con la direzione Parte legale e con la struttura CUF interna di (UP , tra cui Parte_5 il Responsabile, come detto) per ricevere informazioni, autorizzazioni o documenti indispensabili per le lavorazioni da compiere. Inoltre, per far luogo al Parte macero dei documenti, secondo le procedure periodicamente, gli addetti dell' devono compilare una lista dei contenitori che, sulla base CP_30 delle indicazioni generali della banca possono essere macerati da inoltrare alla Parte Parte Direzione Ingagement di e da questa al MIC di per autorizzare il macero, fornendo apposito nullaosta, indispensabile per l' per CP_30 poter procedere. A sua volta, l riceve periodicamente una lista delle Parte_4 singole operazioni relativamente alle quali i documenti non devono essere macerati (ed in base alle indicazioni ricevute dalla Direzione Organizzazione
BNL, l' deve quindi individuare in quale contenitore si trovino i Parte_4 documenti sopra indicati ed escluderli dal macero. A tal proposito i dipendenti inseriti nell'UP archivi ogni giorno ricevono indicazioni e chiedono chiarimenti su singoli documenti da includere nel Blocco Mars che appaiono indispensabili.
Precisava che nonostante fossero inseriti nelle strutture cedute alcuni ricorrenti ricevevano ancora la comunicazione dei corsi di formazione on line e del termine entro cui dovessero effettuarla con link per accedervi, seguita persino da una mail di “richiamo”, con minaccia di sanzioni disciplinari, nei confronti di coloro che non vi avevano adempiuto (come da mail versate in atti); Parte Nella mail personale ( ) ogni Email_9
Parte ex dipendente di transitato ad AS, mantiene una scheda personale nella
Pag. 5 di 25 quale vengono individuati i referenti gerarchici, tuttora costituiti da personale Parte così risultando incardinati presso il responsabile della Post Sales & Logistics Parte Operation, ancora parte di . Parte Metteva in evidenza che facevano ancora capo a la direzione e la governance delle strutture cedute.
Motivava : “risulta che la cessione abbia avuto ad oggetto solo alcuni reparti
appartenenti a varie direzioni – ovvero, la Direzione Entrata in CP_30
Relazione Operation la Direzione Credit Operation la Parte_2 Parte_2
Direzione Post Sales & Logistics Operation e la Direzione Cash Parte_2
Operation - che non sono state contemplate nella CP_35 Parte_2 fusione. Inoltre, non è stato ceduto neppure il Reparto Governance Parte_2 al quale fanno capo tutte le Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale, e la cui attività si sostanzia nella fissazione delle procedure operative per tutte le
APAC afferenti all'attività di noltre, si rileva che incontestatamente Parte_2 nelle more della cessione sono stati trasferiti i vari responsabili dei rami ceduti.
A nulla rileva che ciò sia avvenuto su loro richiesta per come dedotto dalla
[...]
” . Pt_2
Ancora: <Inoltre, anche altri dipendenti che lavoravano nei rami ceduti non sono stati trasferiti per come emerge dalle rispettive deduzioni delle parti. In sostanza a un lato ha ceduto solo una parte del personale delle varie Parte_2 trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno, CP_30 dall'altro sono state cedute porzioni di attività, per come affermato dai ricorrenti e non contestato da La circostanza incide sul requisito Parte_2 dell'autonomia funzionale in quanto non sono state cedute intere attività ma porzioni delle stesse (lavorazioni), svolte da Controparte_28 in integrazione inscindibile con e non sono stati ceduti i
[...] Parte_2 responsabili dei rami ceduti che sono rimasti all'interno della compagine aziendale di Parte_2
Osservava che << Dalla documentazione versata in atti dalle parti ricorrenti, nonché dalle relative deduzioni non specificamente contestate, emerge la Parte continua, diretta e necessaria interlocuzione risulta tra i dipendenti della
Pag. 6 di 25 e quelli dei rami ceduti. Inoltre, a fronte della deduzione secondo cui, Pt_2 anche dopo la cessione, continuano ad essere utilizzati presso i rami ceduti le guide operative - manuali della né quest'ultima né la Parte_2 [...] hanno versato in atti anche un solo manuale di Controparte_28 servizio Accenture riferito a uno qualsiasi dei rami di azienda ceduti, dimostrando in tal modo la non rispondenza a verità delle avverse deduzioni sul punto. Infine, è incontestato che i ricorrenti e gli altri dipendenti dei rami ceduti debbano necessariamente, per rendere la loro prestazione lavorativa, utilizzare gli applicativi dei sistemi informatici della e operare su di essi. A Parte_2 prescindere dagli approfondimenti successivi in merito a tale ultimo argomento, non può non rilevarsi che risulta documentalmente provata, oltre che pacifica tra le parti in causa, una continua interazione con i dipendenti della società cedente nonché un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale dei rami trasferiti con la struttura rimasta nella società cedente, elementi che, a parere del giudicante, escludono che
l'oggetto della cessione possa essere costituito da un'articolazione autonoma, capace di perseguire, con propri autonomi mezzi, lo scopo economico prefissato.
In definitiva i servizi ceduti nell'ambito del trasferimento dei rami d'azienda richiedevano, anche dopo la cessione, una continua interazione con i dipendenti della società cedente nonché un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale dei rami trasferiti con la struttura rimasta nella società cedente.>>.
Conseguentemente negava che la potesse ritenersi un ramo di CP_30 azienda provvisto di autonomia e preesistenza non potendo, proprio a causa della stretta interdipendenza funzionale, allegata dagli attori e non smentita dalle controparti, configurarsi un'entità idonea a svolgere autonomamente un'attività
d'impresa in quanto impossibilitata a funzionare senza le infrastrutture messe a Parte disposizione da
Evidenziava, in proposito, come il possesso di un'infrastruttura sofware/hardware, oltre che di un apparato materiale tradizionale, fossero un Parte aspetto essenziale della gestione di un back office bancario quale quello di
Pag. 7 di 25 come emergente dalle allegazioni di entrambe le parti così rendendosi palese che l' ceduta non potesse efficacemente operare in mancanza di tali mezzi CP_30
“istituzionali” e che pertanto la era strettamente ed indissolubilmente CP_30 vincolata all'utilizzazione dei programmi, delle procedure e delle infrastrutture Parte informatiche di (che provvedeva per altro come affermato da entrambe le parti alla manutenzione del sistema).
Motivava ( sempre con richiami motivazionali ex art.118 cpc) < In questa sede
Parte può aggiungersi che gli applicativi informatici di richiamati in ricorso e specificamente utilizzati dai ricorrenti anche dopo la cessione per cui è causa,
Parte non possano essere considerati, come vorrebbero e AS, un “ambiente” o
Parte più semplicemente un “archivio” tecnologico in cui riversa diverse informazioni (sostanzialmente documenti o files), resi così disponibili ai rami
Parte per lo svolgimento del servizio…” ( cap. 116 memoria cap. 189 memoria
AS). In realtà si tratta di sistemi informatici che consentono ai ricorrenti non solo di raccogliere ma altresì di modificare, inserire dati e informazioni, integrare procedure e attività, dati utilizzabili dal personale rimasto in azienda per le successive fasi di lavorazione. Parte Occorre al riguardo evidenziare che ha esplicitamente ammesso che “Oggi,
i rami ceduti, in forza del contratto di appalto di cui si è detto al precedente punto n. 48, svolgono le attività di “back office” bancario (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) sulle Parte informazioni/documenti messi a disposizione da sugli applicativi informatici di seguito indicati (spesso analoghi)…” (cap. 119) e che “In Parte particolare, oggi, i rami “interagiscono” con sugli applicativi informatici sopra richiamati (mediante PC fisici dei rami) grazie ad una connessione sicura
(rete privata virtuale) mediante la quale si accede, con specifiche credenziali Parte associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della
e, dunque, agli applicativi d'interesse”.>>. Pt_1
Inoltre, per quanto descritto dalle Aziende anche i c.d. “robot” asseritamente Parte ceduti da ad AS, che sostanzialmente “consistono in server e hardware
Pag. 8 di 25 predisposti per definire processi automatizzati ripetitivi”, non sono in grado di funzionare se non connessi “ai sistemi operativi di Pt_2 società, in questa come in tutte le altre cause relative alla medesima operazione, si articolano del resto nella narrazione di un'operazione solo astratta, la cui distanza dalla realtà è plasticamente rappresentata dal raffronto tra la descrizione (già di per sé poco verosimile, nel contesto dato) di un ramo
d'impresa preesistente alla cessione e del tutto autonomo sotto il profilo Parte funzionale fatta da nella memoria difensiva e i documenti prodotti unitamente al ricorso introduttivo, dai quali emergono continue interazioni e perfino sovrapposizioni tra le funzioni e il personale della banca con quello ceduto, peraltro indispensabili per il compimento delle lavorazioni esternalizzate.>>.
Dichiarava pertanto l'illegittimità della cessione di ramo di azienda, in quanto consistita nella mera esternalizzazione di una pluralità di servizi e nel trasferimento dei lavoratori ad essi addetti, e del rapporto di lavoro dei lavoratori appellati effettuato quest'ultimo senza il necessario loro consenso ex art. 1406
c.c., con ogni conseguenza giuridica ed economica. Parte
ed AS propongono avverso la sentenza ciascuna autonoma impugnazione illustrando entrambe motivi di contenuto sostanzialmente analogo.
Con un primo motivo lamentano la mancata ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi richiesta nella precedente fase di giudizio al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale del ramo di azienda. Entrambe le società sostengono la mancata considerazione della contestazione svolta dall'impresa che sarebbe stata specifica e della produzione documentale costituita dai contenuti del contratto d'appalto, dagli allegati al contratto di appalto e la relazione di asseverazione del ramo e delle dichiarazioni rese dei testi escussi nell'ambito di altri giudizi, aventi ad oggetto la medesima cessione di ramo d'azienda, prodotti unitamente alle note Parte difensive depositate da in data 8 aprile 2024.
Pag. 9 di 25 Con un secondo motivo si assume l'erronea valutazione del requisito della preesistenza del ramo di azienda ceduto, per l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure delle allegazioni effettuate in relazione alla riorganizzazione ed alla struttura dell'azienda conclusasi nel maggio 2021 ed illustrata con la comparsa di costituzione nel precedente grado di giudizio e della documentazione prodotta a supporto, evidenziando a tale proposito anche le risultanze delle prove testimoniali assunte in altri giudizi instaurati nei loro confronti. Tali connotati sarebbero stati confortati dalle deposizioni rese in altri giudizi prodotte con le note scritte del giorno 8 aprile 2024.
Con un terzo motivo le appellanti assumono l'erronea valutazione del requisito dell'autonomia funzionale.
Lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe verificato la sussistenza del requisito limitandosi a prendere in considerazione una serie di elementi sussidiari che non solo sarebbero stati travisati ma che sarebbero stati anche inidonei a scalfire l'autonomia dei rami di azienda ceduti, autonomia che ribadivano evidenziando le caratteristiche del ciclo e dello scopo produttivo della in esame. CP_30
Evidenziavano che per riscontrare l'autonomia fosse sufficiente l'esercizio, in via continuativa e non occasionale, di un'attività d'impresa ma non anche di un intero ciclo produttivo e che ai sensi dell'art. 1 par. 1 lett. b) della Direttiva 2001/23/CE può costituire articolazione funzionalmente autonoma, passibile di distinta alienazione, sia l'attività essenziale del ciclo produttivo sia un'attività accessoria al core business. Nel caso di specie, sarebbero stati documentati ( e confermati dalla deposizioni dei testi escussi in altri giudizi) l'autonomia del ciclo produttivo e dello scopo produttivo del ramo d'azienda ceduto la natura accessoria dei servizi di back office bancario resi da detto ramo rispetto alle attività tipiche (non Parte solo di ma) di qualsivoglia istituto bancario, la cessione di tutte le risorse
(personale, fornitori, applicativi e robot) funzionali al ciclo e allo scopo produttivo del ramo d'azienda e la carenza di qualsivoglia integrazione di rilievo da parte del cessionario.
Pag. 10 di 25 Con un quarto motivo si assume il travisamento di fatto e l'erronea lettura delle allegazioni e delle risultanze di causa sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel tenere conto delle reciproche allegazioni delle parti, giungendo finanche a ritenere pacifici fatti palesemente contestati e, quindi, controversi (in ordine alla presenza di un asserito rapporto di interdipendenza tra i rami ceduti Parte e le strutture di all'assenza di personale direttivo nei rami ceduti e alla Parte conseguente presenza di direttive espresse da all'assenza di manuali operativi realizzati dalla cessionaria e all'utilizzo del reparto di assistenza tecnica Parte da parte di .
I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, stante l'evidente connessione degli argomenti esposti, sono infondati.
Non ignora questo Collegio le decisioni assunte da questa Corte di Appello
n.2040/2025, 2043/2025, n.2045/2025 e 2055/2025 che pervengono alle medesime conclusioni cui è giunto questo Collegio sebbene con diverso iter motivazionale.
Appare necessario partire dall'illustrazione delle circostanze storiche per poi esaminare anche le questioni devolute con l'appello.
Va premesso che costituisce dato pacifico fra le parti, che, come già illustrato nella sentenza gravata, la cessione in esame era parte di una complessiva operazione Parte che aveva interessato 7 articolazioni della (APAC EIR PF -Entrata in relazione Persone Fisiche-, APAC Strumenti di Pagamento, APAC Flussi, APAC
Prodotti, APAC Successioni, APAC MF -Mutui Fondiari CP_30
Individuals-) e 836 lavoratori ed era stata realizzata in due successive fasi.
L' oggetto del presente giudizio comprende 97 dipendenti. CP_30
La aveva elaborato il piano industriale per il triennio 2022-2025, Pt_2 nell'ambito del quale era affermata la volontà di procedere all'esternalizzazione di parte delle attività di back office gestite dalla Banca e alla cessione a terzi, tramite lo strumento di cui all'art. 2112 c.c. Il progetto veniva attuato, nel corso dell'anno 2022, in due momenti o fasi, la prima, conclusa il 30 marzo 2022, Parte comportava dal primo aprile 2022, il trasferimento da ad una newco. denominata Capgemini Finance Tech srl di circa 270 dipendenti sino ad allora
Pag. 11 di 25 addetti alla gestione di alcune attività di IT e la seconda, conclusa il 26 maggio Parte 2022, comportava dal primo giugno 2022, il trasferimento da ad altra newco., la (più brevemente AS), di altri Controparte_28
566 dipendenti in precedenza addetti ad altre varie attività di back office.
La seconda operazione, in cui rientravano anche gli attuali appellati, era Parte perfezionata con la sottoscrizione tra e AS di un “contratto di cessione di rami di azienda”, inteso ad individuare “l'oggetto” della compravendita convenuta dalle due società e di un contratto di appalto (“contratto di Parte outsourcing”), in base al quale AS si è impegnata a fornire a quelle attività Parte che la aveva gestito in proprio sino all'esternalizzazione.
Come si legge nella stessa memoria di costituzione in primo grado della e Pt_1 come del resto riportato anche dal Tribunale nel dare contezza delle rispettive Parte difese delle parti, fino al maggio 2021 nell'organizzazione si prevedeva una
Direzione PAC articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning &
Accounting Controls”, “Governance e Performance PAC”, e “Operations”, a loro volta organizzate in sottostrutture. L'articolazione Operations comprendeva 6 sotto articolazioni (1) EIR Operations (Entrata in Relazione o Onboarding);2)
Cash Management Operations;3) Credit Operations;4) Investments & Markets
Operations;5) Post Sales & Logistics Operations;6) Supporto Trasversale
Operations). Ognuno di tali uffici era, a sua volta, organizzato in unità organizzative denominate “Agenzia di Produzione e Assistenza Commerciale”
(per brevità, anche “ ), a loro volta strutturate in Unità di Produzione CP_30
(anche dette “UP”).
Nel maggio 2021 venivano pertanto individuate ulteriori sottostrutture nell'ambito dele della struttura Operations, e precisamente nella EIR Operations, era creata la struttura dedicata denominata “PAC EIR PF HR & Small Business”, nella Cash Management Operations, erano create le APAC denominate “Flussi”,
“Strumenti di Pagamento” e “Middle Office e controlli, nel Credit Operations, venivano distribuite le attività affidate alle Unità di Produzione della APAC Mutui
Fondiari Individuals, in relazione al settore Investiments& Market Operations, attraverso il passaggio da n. 1 a n. 2 dedicate ad investimenti e a Global CP_30
Pag. 12 di 25 Markets, di cui una presso la sede di Milano e la seconda presso la sede di Roma, nel settore PostSales & Logistics Operations era creata la “APAC Successioni”, e l'Unità di Produzione denominata “Focal Point Ricerche documenti”; nel settore
Supporto Trasversale Operations, erano ridotti i team di produzione che da n. 13 diventavano un numero inferiore. Inoltre, laddove non esistente, per ciascun dominio, veniva creata la struttura denominata APAC Assistenza Commerciale.
Come si è accennato, erano interessate dalla cessione oggetto di esame, intervenuta nel giugno 2022, sette APAC: APAC EIR PF (Entrata in relazione
Persone Fisiche); APAC Strumenti di Pagamento;
APAC Flussi;
APAC Prodotti;
APAC Successioni;
APAC MF (Mutui Fondiari Individuals) e la CP_30 cessione riguardava anche i relativi contratti, i dipendenti, la situazione patrimoniale intermedia, i fornitori, i computer, l'informatica ed i monitor.
In ordine alle funzioni svolte dalla “ ”, come si legge nella memoria CP_30 CP_30 di costituzione in primo grado della banca, la stessa < eroga>> – servizi nell'ambito delle attività di gestione della logistica interna, degli archivi e dei servizi generali ed era strutturata nelle Unità di Produzione così denominate:
a) “Gestione corriere e stampa”;
b) “Archivi”;
c) “Focal Point Ricerche Documenti”. Parte La stessa si occupava, nell'abito di di: Parte
- processi di lavorazione e interscambio di corrispondenza tra la rete proveniente dall'interno, da enti e da vettori esterni;
- attività di supporto logistico;
- gestione della corrispondenza, in entrata e in uscita dai siti di Aldobrandeschi e Parte Orizzonte Europa e proveniente dalla rete e vettori vari, da e CP_36 per le sedi di Direzione Generale di Roma, con conseguente inoltro sulla rete o a terzi;
- smistamento della corrispondenza per ogni singolo ufficio, tramite casellari predisposti, consegne con giri giornalieri strutturati a diversi orari;
- consegna/ritiro della corrispondenza e gestione della corrispondenza tracciata;
Pag. 13 di 25 - gestione degli archivi interni, catalogazione, consultazione e messa a disposizione dei documenti inviati presso gli archivi interni/esterni e gestione dei richiami;
scansione pratiche, caricamento su tool Banca e controlli per
Successioni e Pignoramenti;
- gestione del macero;
- attività di focal point per le richieste di copie documentali provenienti dalla clientela
- attività di facchinaggio svolta sui siti di Napoli, Palermo e Milano.
Analoga allegazione si rinviene nella difesa di che interveniva in primo CP_31 grado.
Fatta tale necessaria premessa storica, va evidenziato che il materiale istruttorio fornito da entrambe le parti costituito anche da documenti, nei limiti in cui non possa ritenersi operante la non contestazione, rende superflua, per quanto si dirà Parte meglio appresso, l'escussione di testi, per altro avendo parte appellante sin dal primo grado -diligentemente- messo a disposizione del giudicante i verbali relativi ad alcune deposizioni rese in altri giudizi che hanno riguardato la medesima cessione anche se parte di essi sono riferiti ad “APAC” diverse da quella oggi considerata.
Come si vede, diviene superflua l'ammissione della prova testimoniale in questo giudizio, una volta che sulle circostanze dirimenti sia stata raggiunta la prova o in via documentale, ovvero con la valorizzazione di quanto desumibile dalle deposizioni rese in altri processi, ovvero negli aspetti in cui essa non sia dovuta essendo operante la non contestazione.
Al riguardo va segnalato che le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono confortate proprio dall'organizzazione delle descritta da entrambe le parti CP_30
e precisamente di quella e dal riscontro documentale ( che comprova con CP_30 lo scambio di mail contatti frequenti e sostanzialmente fisiologici per lo svolgimento delle attività), dall'uso di strumenti informatici e software, che Parte propri di ed assegnati all'unità ceduta, continuano ad essere sostanzialmente ancora nella sua disponibilità, soprattutto perché tali mezzi rappresentano lo strumento senza il quale l'attività dell' non poteva essere CP_30
Pag. 14 di 25 svolta;
in ultimo, dal perdurante utilizzo di manuali operativi BNL (dell'esistenza di autonomi manuali redatti da non è stata fornita prova documentale CP_31 neppure in appello), alle cui prescrizioni dovevano ancora attenersi i lavoratori.
Circa le produzioni compiute dalla occorre rilevare che il richiamo ai Pt_1 contenuti dei documenti, compiuto per altro in termini generici e senza specificare quali aspetti siano rilevanti, non vale a smentire la stretta Parte interconnessione funzionale fra l'unità ceduta e che il primo giudice ha ravvisato e che risulta confortato dal corredo documentale offerto dalle parti ed in specie lo scambio di mail esistente fra i dipendenti incardinati nell' ceduta CP_30
Parte e le strutture della nonché la circostanza che le unità organizzative comprese nell' ceduta (vedasi ad esempio l'Archivio) in essa ricomprese CP_30 funzionassero necessariamente attraverso un costante raccordo con gli uffici Parte incardinati in sulla base del ciclo operativo descritto dai ricorrenti, descrizione non contrastata efficacemente in primo grado dalle due società resistenti. Parte Infatti, l'interazione fra le strutture interne a e l' che i CP_30 lavoratori assumono avvenga imprescindibilmente per consentire lo svolgimento dei compiti loro affidati e anche attraverso interlocuzioni informali, mediante mail, non è circostanza che sia in realtà smentita dalle difese della banca.
Quest'ultima aveva illustrato in primo grado che i contatti con le altre branche, comprese quelle non oggetto della cessione, avvengono grazie agli applicativi informatici, mediante i PC fisici dei rami su una connessione sicura (rete privata virtuale) che consente di accedere, con specifiche credenziali associate ad utenze Parte individuali create da agli ambienti informatici della in forza di Pt_1 specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti oggetto di cessione. A tale allegazione aveva aggiunto che era garantito l'accesso anche <a caselle di posta elettronica ordinaria (con estensione BNL external) volte a consentire, in maniera protetta e sicura (evitando diffusioni incontrollate), di operare sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla Pt_1 specialmente in caso di malfunzionamento degli applicativi. Si tratta, anche in quest'ipotesi, nient'altro che uno degli ambienti “informatici” in cui le attività
Pag. 15 di 25 dei rami venivano (e vengono) espletate, consentendo la messa a disposizione delle informazioni su cui il servizio doveva (e deve) essere reso e il rilascio dei risultati/prodotti del servizio stesso.>> (pag.28 memoria di primo grado). Parte stessa ha ammesso <La manutenzione degli applicativi informatici sopra richiamati e gli interventi in caso di anomalie erano e sono di competenza di Parte
in caso di anomalia informatica il personale dei rami procede ad aprire Parte una segnalazione alla Funzione IT di attraverso un apposito portale.>>.
In buona sostanza, l'uso degli applicativi ed in generale del software messo a Parte disposizione da (che garantisce anche la manutenzione in caso di malfunzionamento) costituisce, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non un mero “ambiente”, ma lo strumento imprescindibile per rendere la prestazione e senza il quale, pertanto, la prestazione non potrebbe essere Parte utilmente resa a
Quanto sopra evidenziato spiega altresì che, tali applicativi, pensati e parametrati Parte sui bisogni di non consentano alle di rendere un servizio analogo nei CP_30 confronti di altri soggetti presenti sul mercato.
V'è da dire, poi, che al di là della genericità dell'allegazione dell'esistenza di dati rilevanti nei documenti sottoposti con l'appello, che si sostengono non esaminati dal primo giudice, dalla lettura degli stessi non è possibile desumere elementi di giudizio a favore dell'azienda.
Infatti, dalla lettura del contratto di cessione prodotto al doc.9 del fascicolo di Parte primo grado è possibile unicamente trarre elementi circa la configurazione delle strutture oggetto di cessione a quel momento, fatto non contestato fra le parti.
Appare, viceversa, significativo il documento n.12 del fascicolo di primo grado
BNL denominato “allegato 1 del contratto di appalto”, che consta di un documento intitolato “Project Savoy Estratto Servizi in ambito: - Onboarding;
-
Credits;- Post sales;
- , di 161 pagine. CP_30
In esso è presente un'indicazione estremamente analitica delle procedure o modalità operative delle attività di competenza delle APAC cedute, con l'effetto,
Pag. 16 di 25 significativo ai fini di causa, che l'eventuale spazio di organizzazione del servizio da parte della società cessionaria è sostanzialmente azzerato.
Parte Il doc.13 del fascicolo di primo grado che consta dell'”allegato 9 –
Governance e procedura di gestione delle modifiche di servizio”, contiene Parte l'illustrazione dei meccanismi di raccordo fra e per la gestione del CP_31 servizio garantito tramite le da (ossia, come si legge nel CP_30 CP_31 documento, il modello operativo ovvero i processi, i meccanismi di funzionamento e gli organismi di coordinamento che le Parti utilizzeranno per la gestione del Contratto di Outsourcing). Parte Tale documento denota, anch'esso, un'intensa ingerenza di nella determinazione delle regole operative delle unità interessate al servizio (che sono Parte solo le cedute). Infatti, conserva il controllo su tali procedure poiché, CP_30 come si legge nel suddetto documento, < A fronte di ogni Variazione, Accenture aggiornerà il Manuale Operativo che sarà verificato da Pt_2
In conclusione, dall'allegato 1 sopra specificato “ Project Savoy Estratto Servizi in ambito: - Onboarding;
- Credits;
- Post sales;
- si ricava che già in CP_30
Parte partenza le procedure operative erano definite da (potendo dunque la
Accenture definire al piu' solo la veste formale dei Protocolli o manuali operativi Parte che nel contenuto erano già integralmente definiti da , con i sopra descritti Parte meccanismi si è garantita il perdurante controllo sulle procedure operative, anche successivamente all'appalto e nel corso del tempo .
La considerazione del contenuto della relazione di asseverazione non vale a modificare il giudizio espresso dal Tribunale in quanto da essa non si ricavano elementi di fatto capaci di sovvertirlo, ma meri giudizi per altro non conferenti rispetto al caso in esame.
Nel documento si rinviene un'elaborazione teorica che muove dall'argomento della differenza fra il concetto di autonomia funzionale e l'indipendenza funzionale sostenendo che le due nozioni non coincidano e che la prima sia riferita all'organizzazione autonoma di un'impresa che può ben coesistere con la dipendenza potendo un'impresa avere un unico cliente.
Pag. 17 di 25 Invero, l'argomento non coglie nel segno, in quanto la reale sostanza dell'
[...]
così come scaturente dalla rappresentazione sopra riportata non è quella CP_30 di una entità imprenditoriale autonoma, ma di una unità organizzativa che, per potere operare efficacemente, necessita dell'apporto (in termini di apparato informatico software e di interventi sullo stesso oltre che di procedure operative) dell'entità imprenditoriale nella quale si inserisce ancora strutturalmente e Parte funzionalmente, ossia
Dunque, non si tratta di un'impresa che ha rapporti con un'altra in termini di fornitore del servizio/cliente ma di una struttura che continua ad avere, come già in precedenza, un rapporto imprescindibile con il resto delle articolazioni della Parte rispetto alle quali realizza attività puramente strumentali o frazioni del ciclo produttivo e che, per realizzare un risultato, abbisogna costantemente dell'apporto di mezzi e strumenti forniti dalla (non ultimo il software). Pt_1
Si tratta dunque di una unità organizzativa che mai, né prima, né dopo lo scorporo possedeva, per mutuare dal Supremo Collegio un'espressione efficace, una reale attitudine a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e di svolgere autonomamente rispetto al cedente, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzata nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Per altro, l'opinione illustrata nella relazione asseverativa è contrastata da quella della Cassazione che anche di recente ( vedasi a tal proposito Cass n. 17201/2025 ma anche 23844/2025), dopo avere ribadito che l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017 - Cass. n.
22249/2021), ha sottolineato che svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e
Pag. 18 di 25 cessionaria (Cass. n. 19034/2017: in quel giudizio questa Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il trasferimento di ramo d'azienda nel caso di cessione di un call center, benché per la realizzazione dell'attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente;
nello stesso senso,
Cass. n. 11247/2016)>>.
Come si vede, il caso esaminato dalla Suprema Corte con la pronuncia del 2017 citata dalle recenti decisioni del 2025 è sostanzialmente analogo all'attuale in quanto nella presente controversia, al di là delle interlocuzioni con il personale Parte delle varie strutture interne a (documentate dalle mail prodotte dai lavoratori in primo grado) ed espressioni anch'esse della reciproca forte connessione (per il flusso di informazioni e documenti, oltre che per risolvere i dubbi nello svolgimento delle incombenze) degli uffici “esterni “ e di quelli
“interni” e di una sostanziale integrazione fra la unità produttiva e l'azienda cessionaria dalla quale solo in apparenza è distaccata, si ricava che il compendio ceduto è in realtà privo dei mezzi funzionali ( si fa riferimento al software) e organizzativi necessari per lo svolgimento della sua attività, e non è capace di fornire un servizio ad una platea indistinta di potenziali clienti.
Deve pure osservarsi che nella stessa relazione di asseverazione (intitolata
<<relazione sull'autonomia funzionale delle unità organizzative “apac eir < i>
PF”, “APAC Strumenti di Pagamento”, “APAC Flussi”, “APAC Prodotti”, “
[...]
Parte
, “APAC Successioni” e “APAC MF”, cedute da ad Accenture>> a CP_30 firma dei professori e ) si Persona_2 Persona_3 Persona_4 evidenzia il ruolo essenziale ed indefettibile degli applicativi messi a disposizione Parte di per lo svolgimento del servizio di Back office : < Gli applicativi e i sistemi Parte informatici di proprietà di sono l'oggetto con cui interagisce per CP_31 svolgere i suoi servizi di back office, mentre l'insieme dei beni materiali e immateriali che non sono stati trasferiti dal cedente al cessionario sono di scarsa rilevanza ai fini della realizzazione dello scopo produttivo in questione e, comunque, messi immediatamente a disposizione del personale trasferito dallo
Pag. 19 di 25 Parte stesso cessionario (in alcuni casi ottenendoli da attraverso opportuni accordi contrattualizzati) e dai fornitori dei contratti trasferiti.>>.
È evidente che attraverso il controllo sugli applicativi e sulle modalità operative
(id est la definizione del contenuto dei manuali), la gestione del software, la Parte manutenzione di tali strumenti, nonché la costante interazione fra per risolvere le problematiche di funzionamento del software, la che è anche Pt_1
l''unico cliente di Accenture che usufruisca dei servizi delle ed in specie, nel CP_30 caso in esame, di quella si sia realizzato un rapporto di interdipendenza CP_30 strutturale che di per sé esclude e contraddice l'autonomia della unità organizzativa ( ceduta. CP_30
Passando ad esaminare le dichiarazioni rese dei testi escussi nell'ambito di altri giudizi, aventi ad oggetto la medesima vicenda concernente la cessione di ramo d'azienda operata dal giugno 2022, prodotti unitamente alle note difensive Parte depositate da in data 8 aprile 2024, deve rilevarsi che ben può il giudice trarre argomenti di giudizio dalle deposizioni raccolte in altro processo, ma che, nel caso di specie, le stesse, esaminate dal Collegio, non appaiono fonte di elementi tali da smentire il giudizio espresso dal Tribunale.
Se per un verso, le deposizioni riguardano APAC diverse da CP_30
(vedasi le deposizioni rese nei procedimenti 39399/2022 l'8 novembre 2023 e quelle nel procedimento 40253/2022 il 15 novembre 2023 relative rispettivamente al funzionamento di Apac MF e di APAC Flussi), resta il fatto che quelle fra di esse che possono viceversa rilevare, in quanto fanno riferimento all'APAC in questa sede presa in esame ovvero perché riguardano aspetti organizzativi comuni fra le Apac cedute, in ogni caso non consentono di giungere a conclusioni diverse da quelle cui è giunto il primo giudice. Parte Va premesso che non è noto se abbia prodotto tutte le deposizioni raccolte nei giudizi di cui ha prodotto i verbali, ma, ad ogni modo, quelle prodotte sono rese dai testi e , la prima dipendente ed il secondo Tes_1 Tes_2 CP_31
Parte dipendente e precisamente dirigente (si tratta Direttore del Pac- sovraordinato alle che ha sottoscritto il contratto di cessione di ramo di CP_30 azienda).
Pag. 20 di 25 Ora, talora le deposizioni in questione contengono informazioni che appaiono in taluni casi fra loro contraddittorie, ovvero sono smentite dal corredo documentale, mentre, in altri casi, confermano in buona sostanza quanto sostenuto dai lavoratori.
Infatti, il teste nel proc. 261/2023 sentito all'udienza del 29 novembre Tes_1
2023 dichiarava, fra l'altro:<<... Gli operatori continuano a far uso di applicativi Parte Parte informatici che sono di uso condiviso tra operatori e AS (ad es.
l'applicativo Sirio nell'attività di anticipo fatture); ci accedono mediante profilazione e maschera virtuale. ... I processi sono regolati da manuali e Parte l'interazione con avviene solo in caso di delibere del credito (ad es. se Parte sorgono questioni di merito creditizio la competenza è di . I rapporti con unità rimaste in BNL sussistono in ragione dell'eventuale rilievo di irregolarità che impongono un intervento di correzione da parte del gestore...>> ( deve in proposito rilevarsi che dalle produzioni delle mail operata in primo grado dagli originari ricorrenti si desume che le interlocuzioni dirette – e non solo per ticket- sono, viceversa, avviate in tutti i casi in cui i lavoratori addetti all' CP_30 incontrino difficoltà o necessitino documenti o chiarimenti da parte di altri uffici- nell'ambito della rispettiva competenza- con ciò rappresentandosi una situazione di contatti e scambi di informazioni e documenti analoga a quella che opera fra le articolazioni interne di un'azienda).Il teste sentito nel procedimento n. Tes_2
40404/2022, all'udienza del 22 novembre 2023 dichiarava < Le regole della lavorazione erano previste dalla normativa e da manuali operativi della banca.>>. Il teste sentito nel medesimo procedimento n. 40404/2022 Tes_1 all'udienza del 22 novembre 2023 affermava che<< Il nostro personale vi accede
[id est alle postazioni virtuali dei pc] mediante utenze “external” accedendo in modo profilato a immagini virtuali. Ad AS è stato ceduto anche il ramo
[...]
che è l'unità di Pratica di mare che riceve la documentazione cartacea CP_30 dalle agenzie e a volte direttamente dal cliente, e la scannerizza per fornire
l'input all'APAC successioni.... L'attività è prevista da manuali operativo redatti da in base alle competenze delle persone trasferite;
le regole tecniche CP_31 sono rimaste le stesse che vigevano prima della cessione, mentre le modalità
Pag. 21 di 25 operative sono state rifatte secondo le esigenze organizzative di Accenture. >> .
Al riguardo va detto che l'asserto dell'esistenza di manuali operativi Accenture che regolano l'attività è smentito dalle dichiarazioni del teste sopra Tes_2 riportate oltre che da quanto riferito dallo stesso teste nella deposizione Tes_1 resa nel procedimento n. 40253/2022 in cui si legge che il personale ceduto
<opera in modo autonomo, in base a procedure predefinite da manuali redatti
a partire dal day one da Accenture in base alle linee guida poste dal cliente ed inserite nel capitolato d'appalto>>. Ammesso pure che Accenture abbia redatto dei propri manuali operativi – mai prodotti in giudizio- resta il fatto che le procedure delineate nel contratto di appalto sono talmente dettagliate che, come si è detto, non resta alcuno spazio per una autonoma organizzazione del servizio da parte di Accenture, sicché è anche evidente che l'organizzazione di lavoro nelle Parte APAC è tuttora quella definita da
Anzi il tenore delle deposizioni dei testi e rende assai plausibile Tes_2 Tes_1 quanto sostenuto dalla difesa dei lavoratori in sede di discussione orale dinnanzi Parte a questo Collegio, ossia che abbia inizialmente adottato direttamene i Parte manuali per poi eventualmente provvedere a dar loro la forma di propri Parte manuali pur restando in essi trasfusi i contenuti definiti da
Come si vede, dall'esame dei documenti e delle deposizioni sottoposte da Parte e non si ricavano elementi di giudizio che valgano a modificare il CP_31 quadro rappresentato dalla sentenza gravata e, a riprova di ciò, persino nelle sentenze dei giudici di primo grado dello stesso Tribunale, che sono giunte ad una diversa determinazione rispetto a quella adottata nella sentenza impugnata
(prodotte da nel procedimento portante n.1905/2024), si Controparte_31 riscontra l'accertamento della medesima situazione di fatto qui evidenziata, anche se la stessa conduce (in quelle decisioni) ad una diversa valutazione assunta,tuttavia, in aperto e dichiarato dissenso rispetto agli orientamenti della
Suprema Corte.
Infatti in tali decisioni, preso atto delle continue interconnessioni fra varie CP_30
Parte con i vari uffici rimasti incardinati nella dovute alla necessità di rapportarsi
Pag. 22 di 25 ad essi sia per ottenere materiali, sia per ottenere informazioni, che per risolvere questioni che esulavano dalle loro competenze, si afferma : <Tanto rende del tutto evidente che l in questione non aveva una reale autonomia CP_37 funzionale nel senso di essere idonea a produrre da sola un risultato produttivo autonomo, e non l'aveva nemmeno all'interno delle singole fasi se non in quanto il processo proseguisse senza “intoppi”, caso anche nel quale essa seguiva regole stabilite da altra funzione>> (così a pagina 19 della sentenza del Tribunale di
Roma n. 9570/2024 del 30 settembre 2024).
Analoga considerazione si rinviene ad esempio anche a pagina 19 della sentenza del medesimo Tribunale n.9579/2024, ove si legge: << In tal senso, può forse dirsi che non avessero una piena autonoma funzionale nel senso di essere idonee
a produrre in autonomia i risultati della produzione.>>).
Ora, va ribadito che il connotato dell'autonomia funzionale, che indubbiamente difetta nel caso, è un connotato essenziale e non irrilevante o ininfluente nella procedura di cessione di ramo d'azienda.
La sua mancanza, nel caso che occupa, è l'immediata conseguenza del fatto che la cessione risulta frutto di un'operazione di frazionamento sostanzialmente artificiosa, perché ha interessato solo parti o frazioni di alcune funzioni, essendo rimaste presso la cedente una serie di attività connesse strettamente con quella oggetto di cessione e perché le APAC cedute non possono operare al di fuori ed in assenza degli strumenti informatici (come il software, ma anche dei mezzi fisici Parte Parte fra cui gli scanner di proprietà messi a disposizione da
Invero, l'autonomia funzionale <non si deve basare sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma deve riguardare l'organizzazione della frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto (Cass. n. 10542/2016)>>(v., Cass.
23844/2025) ed il ramo d'azienda rilevante ex art. 2112 c.c. <deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere
Pag. 23 di 25 quell'autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell'attività imprenditoriale (nella nozione data dall'art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente>>. Nel caso tale condizione di autonomia rispetto al cedente non sussiste.
Gli appelli vanno pertanto disattesi con condanna delle appellanti alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo nel rispetto dei minimi tariffari e tenuto conto del numero dei lavoratori interessati pur nell'identità delle relative posizioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12
, , Controparte_13 CP_14 Controparte_15
, , ,
[...] CP_16 Controparte_17 CP_18
, , , CP_19 CP_20 Controparte_21 CP_22
, , ,
[...] CP_23 CP_24 Controparte_25
, e di CP_26 CP_27 Controparte_28
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] riferimento alla sentenza n. 4925/2024 emessa il giorno 10 giugno 2024 dal
Tribunale-GL di Roma, e sull'autonomo appello, successivamente riunito, proposto con ricorso depositato il 12 luglio 2024 da Controparte_28
in persona del legale rappresentante pro tempore ogni contraria
[...] istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 24 di 25 1) Rigetta gli appelli e condanna le società appellanti alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 16.000,00 oltre iva cpa e spese generali
2) Da atto della sussistenza, a mente dell'art. dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, delle condizioni processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
Pag. 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai
Signori Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano Presidente
2) dott. Eliana Romeo Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente Consigliere All'udienza pubblica del 28 ottobre 2025 ha deliberato, nelle vforme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1905/2024 R.G.A.C.L., cui è riunito quello recante il n.
1927/2024 RGACL avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n.
4925/2024 emessa in data 10 giugno 2024 dal Tribunale- GL di Roma e vertente tra
(Codice Fiscale e Partita Iva Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa, in virtù di procura generale alle liti in atti, dall'Avv. Marco Marazza Pec
dall'Avv. Roberto Pessi Pec Email_1
e dall'Avv. Francesco AM Pec Email_2
; Email_3
- APPELLANTE nel proc.1905/2024 ed Appellato nel proc.1927/2024-
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , Controparte_4 CP_5 Controparte_6 CP_7
, , ,
[...] Controparte_8 Controparte_9 CP_10
, , ,
[...] CP_11 CP_12 CP_13
, , ,
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
, , . ,
[...] Controparte_17 CP_18 CP_19
, , CP_20 Controparte_21 CP_22 [...]
, , , CP_23 CP_24 Controparte_25 CP_26
, , tutti rappresentati e difesi, per mandati in atti,
[...] CP_27 dagli Avv.ti Fabio CO pec Francesco Email_4
CO pec SS CO Email_5
EC e dall'avocat Esther Bajeux pec Email_6
, la quale agisce d'intesa ex art. 8 del D.Lgs. Email_7
96/2001 con l'Avv. Francesco CO;
APPELLATI
in persona della Controparte_28 procuratrice speciale, Avv. in virtù dei poteri conferitile giusto CP_29 atto autenticato dal Notaio di Milano in data 16.10.2019 (rep. Persona_1
N. 7555/2493), rappresentata e difesa, giusta procura atti, dall'Avv. Francesco
AM EC e dall'Avv. Silvia Email_3
De TI (pEC ; Email_8
-APPELLATA nel procedimento n.1905/2024 ed- Appellante in quello n.1927/2024-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 11 luglio 2024 la ha Pt_2 impugnato la sentenza n. 4925/2024 emessa, con decisione contestuale, dal
Tribunale GL di Roma il giorno 10 giugno 2024.
Il Tribunale, dichiarata l'estinzione in relazione a sei degli originari ricorrenti, accoglieva le domande dei restanti lavoratori ritenendo illegittima la cessione del ramo di azienda in relazione all' operata con effetto dal primo CP_30 giugno 2022 escludendo che potesse ravvisarsi l'autonomia del ramo e la sua preesistenza.
Avverso tale determinazione propone impugnazione la per i motivi di Pt_2 cui si dirà.
Si sono costituiti in giudizio i lavoratori che hanno chiesto il rigetto del gravame.
Pag. 2 di 25 Si è costituita che, evidenziando di avere Controparte_31 proposto a sua volta impugnazione alla sentenza e che il gravame è stato iscritto al NRG 1927/2024, ha chiesto in via preliminare che i due giudizi venissero riuniti e che venisse accolto l'appello, con riforma della sentenza gravata e rigetto delle originarie domande.
Con autonomo ricorso depositato il 12 luglio 2024 Controparte_31 ha proposto impugnazione avverso la sentenza illustrando motivi
[...]
Parte sostanzialmente sovrapponibili a quelli illustrati da
Anche in tale giudizio si sono costituti i lavoratori che hanno contrastato l'appello chiedendone il rigetto. Parte si è costituita aderendo alla richiesta di Controparte_32
La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 28 ottobre 2025, all'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, è definita dal
Collegio con sentenza nelle forme della motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale GL di Roma, dopo avere ritenuto in relazione a sei degli originari ricorrenti l'estinzione del giudizio per effetto della conciliazione e rinuncia agli atti del giudizio, ha accolto la domanda dei restanti lavoratori, che rientranti nel settore di illustravano di CP_30 Pt_2 essere stati trasferiti con effetto dal primo giugno 2022 a seguito di cessione del Parte ramo di azienda dalla alla e sostenevano l'illegittimità Controparte_33 della cessione giacché, in realtà, il settore cui gli stessi erano addetti sarebbe rimasto funzionalmente connesso al resto degli altri settori che erano ancora parte integrante della non potendo perciò garantire il servizio Pt_1 autonomamente. Chiedevano conseguentemente che venisse affermata l'illegittimità della cessione di ramo di azienda per l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2112 c.c. ossia delle caratteristiche di preesistenza ed autonomia del Parte ramo ceduto, con conseguente ripristino del rapporto di lavoro con
Pag. 3 di 25 Il Tribunale riteneva i fatti storici allegati dagli attori in parte incontestati ed in parte confortati dalla documentazione versata in atti e giungeva così a negare i requisiti della preesistenza e dell'autonomia.
Riportava a tal fine analiticamente ed ampiamente nella motivazione le rispettive allegazioni delle parti ed i riferimenti documentali che fornivano riscontro agli asserti dei lavoratori.
Quindi sulla base dei precedenti dello stesso Tribunale, che richiamava nella sentenza ex art. 118 disp. att c.p.c, il primo giudice evidenziava che la cessione da Parte parte di si caratterizzava per il fatto che aveva interessato solo parte del personale delle varie APAC (che erano articolazioni dei cd trasferite con Pt_3 esclusione della catena di comando rimasta al suo interno e per il fatto che non erano state cedute intere attività ma solo porzioni delle stesse. Inoltre, restavano ancora utilizzati, dopo la cessione, i manuali operativi e dei sistemi informatici Parte e delle caselle di posta elettronica e pec di proprietà della cedente, neppure risultava un cambiamento delle procedure che disciplinavano le attività degli
APAC ceduti. Anzi AS si era limitata a creare un'interfaccia che si collega ai
Parte sistemi per utilizzare i software, tools, informazioni, banche dati, portali etc. di quest'ultima. Nel caso di disfunzioni o malfunzionamenti occorreva, come in
Parte Parte precedenza, contattare che con la propria struttura, c.d. Task Savoy aprendo appositi ticket tramite il link Helpy ovvero direttamente rivolgendosi ai
Parte Parte singoli dipendenti Inoltre, solo attraverso gli applicativi ed attraverso
Parte la macchina virtuale era possibile accertare le ore di lavoro in cui si erano verificati fermo sistemi e blocchi dei lavoratori di AS.
Infine, affermava una costante interazione e sovrapposizione dell'attività dei Parte lavoratori presso l' ceduta con i dipendenti ed una stretta CP_30 interdipendenza funzionale dell'attività dell in questione con i rami di CP_30 azienda rimasti alla suddetta società cedente, indispensabili per il compimento delle lavorazioni esternalizzate.
Richiamate le allegazioni contenute nel ricorso, affermava, in relazione all'attività di verifica delle informazioni sui CUF -contratto unico per la prestazione dei servizi finanziari e accessori- nonché dell'archiviazione dei CUF relativi al
Pag. 4 di 25 mercato corporate, che con l'ufficio ceduto erano gestiti unicamente gli affari nel limite delle operazioni di valore inferiore a 200.000 euro.
In ogni caso, era sempre necessario in caso di dubbi operativi o per ottenere l'autorizzazione a procedere per casi particolari l'intervento del Responsabile della funzione relativa ai CUF, rimasto in BNL (Responsabile dell'UP Derivati
OTC e reporting) a gestire le operazioni di valore maggiore.
Gli addetti dell' – articolazione interna dell' che si Parte_4 CP_34 occupano dell'attività relativa ai CUF non possono svolgere in autonomia le loro mansioni, dovendo continuamente rapportarsi con le agenzie, con la direzione Parte legale e con la struttura CUF interna di (UP , tra cui Parte_5 il Responsabile, come detto) per ricevere informazioni, autorizzazioni o documenti indispensabili per le lavorazioni da compiere. Inoltre, per far luogo al Parte macero dei documenti, secondo le procedure periodicamente, gli addetti dell' devono compilare una lista dei contenitori che, sulla base CP_30 delle indicazioni generali della banca possono essere macerati da inoltrare alla Parte Parte Direzione Ingagement di e da questa al MIC di per autorizzare il macero, fornendo apposito nullaosta, indispensabile per l' per CP_30 poter procedere. A sua volta, l riceve periodicamente una lista delle Parte_4 singole operazioni relativamente alle quali i documenti non devono essere macerati (ed in base alle indicazioni ricevute dalla Direzione Organizzazione
BNL, l' deve quindi individuare in quale contenitore si trovino i Parte_4 documenti sopra indicati ed escluderli dal macero. A tal proposito i dipendenti inseriti nell'UP archivi ogni giorno ricevono indicazioni e chiedono chiarimenti su singoli documenti da includere nel Blocco Mars che appaiono indispensabili.
Precisava che nonostante fossero inseriti nelle strutture cedute alcuni ricorrenti ricevevano ancora la comunicazione dei corsi di formazione on line e del termine entro cui dovessero effettuarla con link per accedervi, seguita persino da una mail di “richiamo”, con minaccia di sanzioni disciplinari, nei confronti di coloro che non vi avevano adempiuto (come da mail versate in atti); Parte Nella mail personale ( ) ogni Email_9
Parte ex dipendente di transitato ad AS, mantiene una scheda personale nella
Pag. 5 di 25 quale vengono individuati i referenti gerarchici, tuttora costituiti da personale Parte così risultando incardinati presso il responsabile della Post Sales & Logistics Parte Operation, ancora parte di . Parte Metteva in evidenza che facevano ancora capo a la direzione e la governance delle strutture cedute.
Motivava : “risulta che la cessione abbia avuto ad oggetto solo alcuni reparti
appartenenti a varie direzioni – ovvero, la Direzione Entrata in CP_30
Relazione Operation la Direzione Credit Operation la Parte_2 Parte_2
Direzione Post Sales & Logistics Operation e la Direzione Cash Parte_2
Operation - che non sono state contemplate nella CP_35 Parte_2 fusione. Inoltre, non è stato ceduto neppure il Reparto Governance Parte_2 al quale fanno capo tutte le Agenzie di Produzione e Assistenza Commerciale, e la cui attività si sostanzia nella fissazione delle procedure operative per tutte le
APAC afferenti all'attività di noltre, si rileva che incontestatamente Parte_2 nelle more della cessione sono stati trasferiti i vari responsabili dei rami ceduti.
A nulla rileva che ciò sia avvenuto su loro richiesta per come dedotto dalla
[...]
” . Pt_2
Ancora: <Inoltre, anche altri dipendenti che lavoravano nei rami ceduti non sono stati trasferiti per come emerge dalle rispettive deduzioni delle parti. In sostanza a un lato ha ceduto solo una parte del personale delle varie Parte_2 trasferite ma non la catena di comando che è rimasta al suo interno, CP_30 dall'altro sono state cedute porzioni di attività, per come affermato dai ricorrenti e non contestato da La circostanza incide sul requisito Parte_2 dell'autonomia funzionale in quanto non sono state cedute intere attività ma porzioni delle stesse (lavorazioni), svolte da Controparte_28 in integrazione inscindibile con e non sono stati ceduti i
[...] Parte_2 responsabili dei rami ceduti che sono rimasti all'interno della compagine aziendale di Parte_2
Osservava che << Dalla documentazione versata in atti dalle parti ricorrenti, nonché dalle relative deduzioni non specificamente contestate, emerge la Parte continua, diretta e necessaria interlocuzione risulta tra i dipendenti della
Pag. 6 di 25 e quelli dei rami ceduti. Inoltre, a fronte della deduzione secondo cui, Pt_2 anche dopo la cessione, continuano ad essere utilizzati presso i rami ceduti le guide operative - manuali della né quest'ultima né la Parte_2 [...] hanno versato in atti anche un solo manuale di Controparte_28 servizio Accenture riferito a uno qualsiasi dei rami di azienda ceduti, dimostrando in tal modo la non rispondenza a verità delle avverse deduzioni sul punto. Infine, è incontestato che i ricorrenti e gli altri dipendenti dei rami ceduti debbano necessariamente, per rendere la loro prestazione lavorativa, utilizzare gli applicativi dei sistemi informatici della e operare su di essi. A Parte_2 prescindere dagli approfondimenti successivi in merito a tale ultimo argomento, non può non rilevarsi che risulta documentalmente provata, oltre che pacifica tra le parti in causa, una continua interazione con i dipendenti della società cedente nonché un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale dei rami trasferiti con la struttura rimasta nella società cedente, elementi che, a parere del giudicante, escludono che
l'oggetto della cessione possa essere costituito da un'articolazione autonoma, capace di perseguire, con propri autonomi mezzi, lo scopo economico prefissato.
In definitiva i servizi ceduti nell'ambito del trasferimento dei rami d'azienda richiedevano, anche dopo la cessione, una continua interazione con i dipendenti della società cedente nonché un'imprescindibile integrazione organizzativa ed una stretta interdipendenza funzionale dei rami trasferiti con la struttura rimasta nella società cedente.>>.
Conseguentemente negava che la potesse ritenersi un ramo di CP_30 azienda provvisto di autonomia e preesistenza non potendo, proprio a causa della stretta interdipendenza funzionale, allegata dagli attori e non smentita dalle controparti, configurarsi un'entità idonea a svolgere autonomamente un'attività
d'impresa in quanto impossibilitata a funzionare senza le infrastrutture messe a Parte disposizione da
Evidenziava, in proposito, come il possesso di un'infrastruttura sofware/hardware, oltre che di un apparato materiale tradizionale, fossero un Parte aspetto essenziale della gestione di un back office bancario quale quello di
Pag. 7 di 25 come emergente dalle allegazioni di entrambe le parti così rendendosi palese che l' ceduta non potesse efficacemente operare in mancanza di tali mezzi CP_30
“istituzionali” e che pertanto la era strettamente ed indissolubilmente CP_30 vincolata all'utilizzazione dei programmi, delle procedure e delle infrastrutture Parte informatiche di (che provvedeva per altro come affermato da entrambe le parti alla manutenzione del sistema).
Motivava ( sempre con richiami motivazionali ex art.118 cpc) < In questa sede
Parte può aggiungersi che gli applicativi informatici di richiamati in ricorso e specificamente utilizzati dai ricorrenti anche dopo la cessione per cui è causa,
Parte non possano essere considerati, come vorrebbero e AS, un “ambiente” o
Parte più semplicemente un “archivio” tecnologico in cui riversa diverse informazioni (sostanzialmente documenti o files), resi così disponibili ai rami
Parte per lo svolgimento del servizio…” ( cap. 116 memoria cap. 189 memoria
AS). In realtà si tratta di sistemi informatici che consentono ai ricorrenti non solo di raccogliere ma altresì di modificare, inserire dati e informazioni, integrare procedure e attività, dati utilizzabili dal personale rimasto in azienda per le successive fasi di lavorazione. Parte Occorre al riguardo evidenziare che ha esplicitamente ammesso che “Oggi,
i rami ceduti, in forza del contratto di appalto di cui si è detto al precedente punto n. 48, svolgono le attività di “back office” bancario (verifiche, analisi, controlli, segnalazioni, richieste, aggiornamenti quadrature, rettifiche, contabilizzazioni, eliminazioni, smistamenti, archiviazioni, etc.) sulle Parte informazioni/documenti messi a disposizione da sugli applicativi informatici di seguito indicati (spesso analoghi)…” (cap. 119) e che “In Parte particolare, oggi, i rami “interagiscono” con sugli applicativi informatici sopra richiamati (mediante PC fisici dei rami) grazie ad una connessione sicura
(rete privata virtuale) mediante la quale si accede, con specifiche credenziali Parte associate ad utenze individuali create da agli ambienti informatici della
e, dunque, agli applicativi d'interesse”.>>. Pt_1
Inoltre, per quanto descritto dalle Aziende anche i c.d. “robot” asseritamente Parte ceduti da ad AS, che sostanzialmente “consistono in server e hardware
Pag. 8 di 25 predisposti per definire processi automatizzati ripetitivi”, non sono in grado di funzionare se non connessi “ai sistemi operativi di Pt_2 società, in questa come in tutte le altre cause relative alla medesima operazione, si articolano del resto nella narrazione di un'operazione solo astratta, la cui distanza dalla realtà è plasticamente rappresentata dal raffronto tra la descrizione (già di per sé poco verosimile, nel contesto dato) di un ramo
d'impresa preesistente alla cessione e del tutto autonomo sotto il profilo Parte funzionale fatta da nella memoria difensiva e i documenti prodotti unitamente al ricorso introduttivo, dai quali emergono continue interazioni e perfino sovrapposizioni tra le funzioni e il personale della banca con quello ceduto, peraltro indispensabili per il compimento delle lavorazioni esternalizzate.>>.
Dichiarava pertanto l'illegittimità della cessione di ramo di azienda, in quanto consistita nella mera esternalizzazione di una pluralità di servizi e nel trasferimento dei lavoratori ad essi addetti, e del rapporto di lavoro dei lavoratori appellati effettuato quest'ultimo senza il necessario loro consenso ex art. 1406
c.c., con ogni conseguenza giuridica ed economica. Parte
ed AS propongono avverso la sentenza ciascuna autonoma impugnazione illustrando entrambe motivi di contenuto sostanzialmente analogo.
Con un primo motivo lamentano la mancata ammissione della prova per interrogatorio formale e per testi richiesta nella precedente fase di giudizio al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di preesistenza e di autonomia funzionale del ramo di azienda. Entrambe le società sostengono la mancata considerazione della contestazione svolta dall'impresa che sarebbe stata specifica e della produzione documentale costituita dai contenuti del contratto d'appalto, dagli allegati al contratto di appalto e la relazione di asseverazione del ramo e delle dichiarazioni rese dei testi escussi nell'ambito di altri giudizi, aventi ad oggetto la medesima cessione di ramo d'azienda, prodotti unitamente alle note Parte difensive depositate da in data 8 aprile 2024.
Pag. 9 di 25 Con un secondo motivo si assume l'erronea valutazione del requisito della preesistenza del ramo di azienda ceduto, per l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure delle allegazioni effettuate in relazione alla riorganizzazione ed alla struttura dell'azienda conclusasi nel maggio 2021 ed illustrata con la comparsa di costituzione nel precedente grado di giudizio e della documentazione prodotta a supporto, evidenziando a tale proposito anche le risultanze delle prove testimoniali assunte in altri giudizi instaurati nei loro confronti. Tali connotati sarebbero stati confortati dalle deposizioni rese in altri giudizi prodotte con le note scritte del giorno 8 aprile 2024.
Con un terzo motivo le appellanti assumono l'erronea valutazione del requisito dell'autonomia funzionale.
Lamentano che il giudice di prime cure non avrebbe verificato la sussistenza del requisito limitandosi a prendere in considerazione una serie di elementi sussidiari che non solo sarebbero stati travisati ma che sarebbero stati anche inidonei a scalfire l'autonomia dei rami di azienda ceduti, autonomia che ribadivano evidenziando le caratteristiche del ciclo e dello scopo produttivo della in esame. CP_30
Evidenziavano che per riscontrare l'autonomia fosse sufficiente l'esercizio, in via continuativa e non occasionale, di un'attività d'impresa ma non anche di un intero ciclo produttivo e che ai sensi dell'art. 1 par. 1 lett. b) della Direttiva 2001/23/CE può costituire articolazione funzionalmente autonoma, passibile di distinta alienazione, sia l'attività essenziale del ciclo produttivo sia un'attività accessoria al core business. Nel caso di specie, sarebbero stati documentati ( e confermati dalla deposizioni dei testi escussi in altri giudizi) l'autonomia del ciclo produttivo e dello scopo produttivo del ramo d'azienda ceduto la natura accessoria dei servizi di back office bancario resi da detto ramo rispetto alle attività tipiche (non Parte solo di ma) di qualsivoglia istituto bancario, la cessione di tutte le risorse
(personale, fornitori, applicativi e robot) funzionali al ciclo e allo scopo produttivo del ramo d'azienda e la carenza di qualsivoglia integrazione di rilievo da parte del cessionario.
Pag. 10 di 25 Con un quarto motivo si assume il travisamento di fatto e l'erronea lettura delle allegazioni e delle risultanze di causa sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe errato nel tenere conto delle reciproche allegazioni delle parti, giungendo finanche a ritenere pacifici fatti palesemente contestati e, quindi, controversi (in ordine alla presenza di un asserito rapporto di interdipendenza tra i rami ceduti Parte e le strutture di all'assenza di personale direttivo nei rami ceduti e alla Parte conseguente presenza di direttive espresse da all'assenza di manuali operativi realizzati dalla cessionaria e all'utilizzo del reparto di assistenza tecnica Parte da parte di .
I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, stante l'evidente connessione degli argomenti esposti, sono infondati.
Non ignora questo Collegio le decisioni assunte da questa Corte di Appello
n.2040/2025, 2043/2025, n.2045/2025 e 2055/2025 che pervengono alle medesime conclusioni cui è giunto questo Collegio sebbene con diverso iter motivazionale.
Appare necessario partire dall'illustrazione delle circostanze storiche per poi esaminare anche le questioni devolute con l'appello.
Va premesso che costituisce dato pacifico fra le parti, che, come già illustrato nella sentenza gravata, la cessione in esame era parte di una complessiva operazione Parte che aveva interessato 7 articolazioni della (APAC EIR PF -Entrata in relazione Persone Fisiche-, APAC Strumenti di Pagamento, APAC Flussi, APAC
Prodotti, APAC Successioni, APAC MF -Mutui Fondiari CP_30
Individuals-) e 836 lavoratori ed era stata realizzata in due successive fasi.
L' oggetto del presente giudizio comprende 97 dipendenti. CP_30
La aveva elaborato il piano industriale per il triennio 2022-2025, Pt_2 nell'ambito del quale era affermata la volontà di procedere all'esternalizzazione di parte delle attività di back office gestite dalla Banca e alla cessione a terzi, tramite lo strumento di cui all'art. 2112 c.c. Il progetto veniva attuato, nel corso dell'anno 2022, in due momenti o fasi, la prima, conclusa il 30 marzo 2022, Parte comportava dal primo aprile 2022, il trasferimento da ad una newco. denominata Capgemini Finance Tech srl di circa 270 dipendenti sino ad allora
Pag. 11 di 25 addetti alla gestione di alcune attività di IT e la seconda, conclusa il 26 maggio Parte 2022, comportava dal primo giugno 2022, il trasferimento da ad altra newco., la (più brevemente AS), di altri Controparte_28
566 dipendenti in precedenza addetti ad altre varie attività di back office.
La seconda operazione, in cui rientravano anche gli attuali appellati, era Parte perfezionata con la sottoscrizione tra e AS di un “contratto di cessione di rami di azienda”, inteso ad individuare “l'oggetto” della compravendita convenuta dalle due società e di un contratto di appalto (“contratto di Parte outsourcing”), in base al quale AS si è impegnata a fornire a quelle attività Parte che la aveva gestito in proprio sino all'esternalizzazione.
Come si legge nella stessa memoria di costituzione in primo grado della e Pt_1 come del resto riportato anche dal Tribunale nel dare contezza delle rispettive Parte difese delle parti, fino al maggio 2021 nell'organizzazione si prevedeva una
Direzione PAC articolata in tre strutture organizzative, denominate “Planning &
Accounting Controls”, “Governance e Performance PAC”, e “Operations”, a loro volta organizzate in sottostrutture. L'articolazione Operations comprendeva 6 sotto articolazioni (1) EIR Operations (Entrata in Relazione o Onboarding);2)
Cash Management Operations;3) Credit Operations;4) Investments & Markets
Operations;5) Post Sales & Logistics Operations;6) Supporto Trasversale
Operations). Ognuno di tali uffici era, a sua volta, organizzato in unità organizzative denominate “Agenzia di Produzione e Assistenza Commerciale”
(per brevità, anche “ ), a loro volta strutturate in Unità di Produzione CP_30
(anche dette “UP”).
Nel maggio 2021 venivano pertanto individuate ulteriori sottostrutture nell'ambito dele della struttura Operations, e precisamente nella EIR Operations, era creata la struttura dedicata denominata “PAC EIR PF HR & Small Business”, nella Cash Management Operations, erano create le APAC denominate “Flussi”,
“Strumenti di Pagamento” e “Middle Office e controlli, nel Credit Operations, venivano distribuite le attività affidate alle Unità di Produzione della APAC Mutui
Fondiari Individuals, in relazione al settore Investiments& Market Operations, attraverso il passaggio da n. 1 a n. 2 dedicate ad investimenti e a Global CP_30
Pag. 12 di 25 Markets, di cui una presso la sede di Milano e la seconda presso la sede di Roma, nel settore PostSales & Logistics Operations era creata la “APAC Successioni”, e l'Unità di Produzione denominata “Focal Point Ricerche documenti”; nel settore
Supporto Trasversale Operations, erano ridotti i team di produzione che da n. 13 diventavano un numero inferiore. Inoltre, laddove non esistente, per ciascun dominio, veniva creata la struttura denominata APAC Assistenza Commerciale.
Come si è accennato, erano interessate dalla cessione oggetto di esame, intervenuta nel giugno 2022, sette APAC: APAC EIR PF (Entrata in relazione
Persone Fisiche); APAC Strumenti di Pagamento;
APAC Flussi;
APAC Prodotti;
APAC Successioni;
APAC MF (Mutui Fondiari Individuals) e la CP_30 cessione riguardava anche i relativi contratti, i dipendenti, la situazione patrimoniale intermedia, i fornitori, i computer, l'informatica ed i monitor.
In ordine alle funzioni svolte dalla “ ”, come si legge nella memoria CP_30 CP_30 di costituzione in primo grado della banca, la stessa < eroga>> – servizi nell'ambito delle attività di gestione della logistica interna, degli archivi e dei servizi generali ed era strutturata nelle Unità di Produzione così denominate:
a) “Gestione corriere e stampa”;
b) “Archivi”;
c) “Focal Point Ricerche Documenti”. Parte La stessa si occupava, nell'abito di di: Parte
- processi di lavorazione e interscambio di corrispondenza tra la rete proveniente dall'interno, da enti e da vettori esterni;
- attività di supporto logistico;
- gestione della corrispondenza, in entrata e in uscita dai siti di Aldobrandeschi e Parte Orizzonte Europa e proveniente dalla rete e vettori vari, da e CP_36 per le sedi di Direzione Generale di Roma, con conseguente inoltro sulla rete o a terzi;
- smistamento della corrispondenza per ogni singolo ufficio, tramite casellari predisposti, consegne con giri giornalieri strutturati a diversi orari;
- consegna/ritiro della corrispondenza e gestione della corrispondenza tracciata;
Pag. 13 di 25 - gestione degli archivi interni, catalogazione, consultazione e messa a disposizione dei documenti inviati presso gli archivi interni/esterni e gestione dei richiami;
scansione pratiche, caricamento su tool Banca e controlli per
Successioni e Pignoramenti;
- gestione del macero;
- attività di focal point per le richieste di copie documentali provenienti dalla clientela
- attività di facchinaggio svolta sui siti di Napoli, Palermo e Milano.
Analoga allegazione si rinviene nella difesa di che interveniva in primo CP_31 grado.
Fatta tale necessaria premessa storica, va evidenziato che il materiale istruttorio fornito da entrambe le parti costituito anche da documenti, nei limiti in cui non possa ritenersi operante la non contestazione, rende superflua, per quanto si dirà Parte meglio appresso, l'escussione di testi, per altro avendo parte appellante sin dal primo grado -diligentemente- messo a disposizione del giudicante i verbali relativi ad alcune deposizioni rese in altri giudizi che hanno riguardato la medesima cessione anche se parte di essi sono riferiti ad “APAC” diverse da quella oggi considerata.
Come si vede, diviene superflua l'ammissione della prova testimoniale in questo giudizio, una volta che sulle circostanze dirimenti sia stata raggiunta la prova o in via documentale, ovvero con la valorizzazione di quanto desumibile dalle deposizioni rese in altri processi, ovvero negli aspetti in cui essa non sia dovuta essendo operante la non contestazione.
Al riguardo va segnalato che le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono confortate proprio dall'organizzazione delle descritta da entrambe le parti CP_30
e precisamente di quella e dal riscontro documentale ( che comprova con CP_30 lo scambio di mail contatti frequenti e sostanzialmente fisiologici per lo svolgimento delle attività), dall'uso di strumenti informatici e software, che Parte propri di ed assegnati all'unità ceduta, continuano ad essere sostanzialmente ancora nella sua disponibilità, soprattutto perché tali mezzi rappresentano lo strumento senza il quale l'attività dell' non poteva essere CP_30
Pag. 14 di 25 svolta;
in ultimo, dal perdurante utilizzo di manuali operativi BNL (dell'esistenza di autonomi manuali redatti da non è stata fornita prova documentale CP_31 neppure in appello), alle cui prescrizioni dovevano ancora attenersi i lavoratori.
Circa le produzioni compiute dalla occorre rilevare che il richiamo ai Pt_1 contenuti dei documenti, compiuto per altro in termini generici e senza specificare quali aspetti siano rilevanti, non vale a smentire la stretta Parte interconnessione funzionale fra l'unità ceduta e che il primo giudice ha ravvisato e che risulta confortato dal corredo documentale offerto dalle parti ed in specie lo scambio di mail esistente fra i dipendenti incardinati nell' ceduta CP_30
Parte e le strutture della nonché la circostanza che le unità organizzative comprese nell' ceduta (vedasi ad esempio l'Archivio) in essa ricomprese CP_30 funzionassero necessariamente attraverso un costante raccordo con gli uffici Parte incardinati in sulla base del ciclo operativo descritto dai ricorrenti, descrizione non contrastata efficacemente in primo grado dalle due società resistenti. Parte Infatti, l'interazione fra le strutture interne a e l' che i CP_30 lavoratori assumono avvenga imprescindibilmente per consentire lo svolgimento dei compiti loro affidati e anche attraverso interlocuzioni informali, mediante mail, non è circostanza che sia in realtà smentita dalle difese della banca.
Quest'ultima aveva illustrato in primo grado che i contatti con le altre branche, comprese quelle non oggetto della cessione, avvengono grazie agli applicativi informatici, mediante i PC fisici dei rami su una connessione sicura (rete privata virtuale) che consente di accedere, con specifiche credenziali associate ad utenze Parte individuali create da agli ambienti informatici della in forza di Pt_1 specifiche soluzioni tecnologiche intelligenti oggetto di cessione. A tale allegazione aveva aggiunto che era garantito l'accesso anche <a caselle di posta elettronica ordinaria (con estensione BNL external) volte a consentire, in maniera protetta e sicura (evitando diffusioni incontrollate), di operare sulle informazioni e sulla documentazione messa a disposizione dalla Pt_1 specialmente in caso di malfunzionamento degli applicativi. Si tratta, anche in quest'ipotesi, nient'altro che uno degli ambienti “informatici” in cui le attività
Pag. 15 di 25 dei rami venivano (e vengono) espletate, consentendo la messa a disposizione delle informazioni su cui il servizio doveva (e deve) essere reso e il rilascio dei risultati/prodotti del servizio stesso.>> (pag.28 memoria di primo grado). Parte stessa ha ammesso <La manutenzione degli applicativi informatici sopra richiamati e gli interventi in caso di anomalie erano e sono di competenza di Parte
in caso di anomalia informatica il personale dei rami procede ad aprire Parte una segnalazione alla Funzione IT di attraverso un apposito portale.>>.
In buona sostanza, l'uso degli applicativi ed in generale del software messo a Parte disposizione da (che garantisce anche la manutenzione in caso di malfunzionamento) costituisce, come correttamente evidenziato dal Tribunale, non un mero “ambiente”, ma lo strumento imprescindibile per rendere la prestazione e senza il quale, pertanto, la prestazione non potrebbe essere Parte utilmente resa a
Quanto sopra evidenziato spiega altresì che, tali applicativi, pensati e parametrati Parte sui bisogni di non consentano alle di rendere un servizio analogo nei CP_30 confronti di altri soggetti presenti sul mercato.
V'è da dire, poi, che al di là della genericità dell'allegazione dell'esistenza di dati rilevanti nei documenti sottoposti con l'appello, che si sostengono non esaminati dal primo giudice, dalla lettura degli stessi non è possibile desumere elementi di giudizio a favore dell'azienda.
Infatti, dalla lettura del contratto di cessione prodotto al doc.9 del fascicolo di Parte primo grado è possibile unicamente trarre elementi circa la configurazione delle strutture oggetto di cessione a quel momento, fatto non contestato fra le parti.
Appare, viceversa, significativo il documento n.12 del fascicolo di primo grado
BNL denominato “allegato 1 del contratto di appalto”, che consta di un documento intitolato “Project Savoy Estratto Servizi in ambito: - Onboarding;
-
Credits;- Post sales;
- , di 161 pagine. CP_30
In esso è presente un'indicazione estremamente analitica delle procedure o modalità operative delle attività di competenza delle APAC cedute, con l'effetto,
Pag. 16 di 25 significativo ai fini di causa, che l'eventuale spazio di organizzazione del servizio da parte della società cessionaria è sostanzialmente azzerato.
Parte Il doc.13 del fascicolo di primo grado che consta dell'”allegato 9 –
Governance e procedura di gestione delle modifiche di servizio”, contiene Parte l'illustrazione dei meccanismi di raccordo fra e per la gestione del CP_31 servizio garantito tramite le da (ossia, come si legge nel CP_30 CP_31 documento, il modello operativo ovvero i processi, i meccanismi di funzionamento e gli organismi di coordinamento che le Parti utilizzeranno per la gestione del Contratto di Outsourcing). Parte Tale documento denota, anch'esso, un'intensa ingerenza di nella determinazione delle regole operative delle unità interessate al servizio (che sono Parte solo le cedute). Infatti, conserva il controllo su tali procedure poiché, CP_30 come si legge nel suddetto documento, < A fronte di ogni Variazione, Accenture aggiornerà il Manuale Operativo che sarà verificato da Pt_2
In conclusione, dall'allegato 1 sopra specificato “ Project Savoy Estratto Servizi in ambito: - Onboarding;
- Credits;
- Post sales;
- si ricava che già in CP_30
Parte partenza le procedure operative erano definite da (potendo dunque la
Accenture definire al piu' solo la veste formale dei Protocolli o manuali operativi Parte che nel contenuto erano già integralmente definiti da , con i sopra descritti Parte meccanismi si è garantita il perdurante controllo sulle procedure operative, anche successivamente all'appalto e nel corso del tempo .
La considerazione del contenuto della relazione di asseverazione non vale a modificare il giudizio espresso dal Tribunale in quanto da essa non si ricavano elementi di fatto capaci di sovvertirlo, ma meri giudizi per altro non conferenti rispetto al caso in esame.
Nel documento si rinviene un'elaborazione teorica che muove dall'argomento della differenza fra il concetto di autonomia funzionale e l'indipendenza funzionale sostenendo che le due nozioni non coincidano e che la prima sia riferita all'organizzazione autonoma di un'impresa che può ben coesistere con la dipendenza potendo un'impresa avere un unico cliente.
Pag. 17 di 25 Invero, l'argomento non coglie nel segno, in quanto la reale sostanza dell'
[...]
così come scaturente dalla rappresentazione sopra riportata non è quella CP_30 di una entità imprenditoriale autonoma, ma di una unità organizzativa che, per potere operare efficacemente, necessita dell'apporto (in termini di apparato informatico software e di interventi sullo stesso oltre che di procedure operative) dell'entità imprenditoriale nella quale si inserisce ancora strutturalmente e Parte funzionalmente, ossia
Dunque, non si tratta di un'impresa che ha rapporti con un'altra in termini di fornitore del servizio/cliente ma di una struttura che continua ad avere, come già in precedenza, un rapporto imprescindibile con il resto delle articolazioni della Parte rispetto alle quali realizza attività puramente strumentali o frazioni del ciclo produttivo e che, per realizzare un risultato, abbisogna costantemente dell'apporto di mezzi e strumenti forniti dalla (non ultimo il software). Pt_1
Si tratta dunque di una unità organizzativa che mai, né prima, né dopo lo scorporo possedeva, per mutuare dal Supremo Collegio un'espressione efficace, una reale attitudine a provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi e di svolgere autonomamente rispetto al cedente, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzata nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione.
Per altro, l'opinione illustrata nella relazione asseverativa è contrastata da quella della Cassazione che anche di recente ( vedasi a tal proposito Cass n. 17201/2025 ma anche 23844/2025), dopo avere ribadito che l'elemento costitutivo dell'autonomia funzionale va letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale l'impiego del termine "conservi" nell'art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, "implica che l'autonomia dell'entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento" (sentenza 6 marzo 2014, C-458/12; sentenza 13 giugno 2019, C-664/2017 - Cass. n.
22249/2021), ha sottolineato che svolgere attività di impresa indipendentemente dall'eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e
Pag. 18 di 25 cessionaria (Cass. n. 19034/2017: in quel giudizio questa Corte ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto integrato il trasferimento di ramo d'azienda nel caso di cessione di un call center, benché per la realizzazione dell'attività ceduta fosse necessaria una continua interazione con programmi informatici rimasti nella proprietà esclusiva della cedente;
nello stesso senso,
Cass. n. 11247/2016)>>.
Come si vede, il caso esaminato dalla Suprema Corte con la pronuncia del 2017 citata dalle recenti decisioni del 2025 è sostanzialmente analogo all'attuale in quanto nella presente controversia, al di là delle interlocuzioni con il personale Parte delle varie strutture interne a (documentate dalle mail prodotte dai lavoratori in primo grado) ed espressioni anch'esse della reciproca forte connessione (per il flusso di informazioni e documenti, oltre che per risolvere i dubbi nello svolgimento delle incombenze) degli uffici “esterni “ e di quelli
“interni” e di una sostanziale integrazione fra la unità produttiva e l'azienda cessionaria dalla quale solo in apparenza è distaccata, si ricava che il compendio ceduto è in realtà privo dei mezzi funzionali ( si fa riferimento al software) e organizzativi necessari per lo svolgimento della sua attività, e non è capace di fornire un servizio ad una platea indistinta di potenziali clienti.
Deve pure osservarsi che nella stessa relazione di asseverazione (intitolata
<<relazione sull'autonomia funzionale delle unità organizzative “apac eir < i>
PF”, “APAC Strumenti di Pagamento”, “APAC Flussi”, “APAC Prodotti”, “
[...]
Parte
, “APAC Successioni” e “APAC MF”, cedute da ad Accenture>> a CP_30 firma dei professori e ) si Persona_2 Persona_3 Persona_4 evidenzia il ruolo essenziale ed indefettibile degli applicativi messi a disposizione Parte di per lo svolgimento del servizio di Back office : < Gli applicativi e i sistemi Parte informatici di proprietà di sono l'oggetto con cui interagisce per CP_31 svolgere i suoi servizi di back office, mentre l'insieme dei beni materiali e immateriali che non sono stati trasferiti dal cedente al cessionario sono di scarsa rilevanza ai fini della realizzazione dello scopo produttivo in questione e, comunque, messi immediatamente a disposizione del personale trasferito dallo
Pag. 19 di 25 Parte stesso cessionario (in alcuni casi ottenendoli da attraverso opportuni accordi contrattualizzati) e dai fornitori dei contratti trasferiti.>>.
È evidente che attraverso il controllo sugli applicativi e sulle modalità operative
(id est la definizione del contenuto dei manuali), la gestione del software, la Parte manutenzione di tali strumenti, nonché la costante interazione fra per risolvere le problematiche di funzionamento del software, la che è anche Pt_1
l''unico cliente di Accenture che usufruisca dei servizi delle ed in specie, nel CP_30 caso in esame, di quella si sia realizzato un rapporto di interdipendenza CP_30 strutturale che di per sé esclude e contraddice l'autonomia della unità organizzativa ( ceduta. CP_30
Passando ad esaminare le dichiarazioni rese dei testi escussi nell'ambito di altri giudizi, aventi ad oggetto la medesima vicenda concernente la cessione di ramo d'azienda operata dal giugno 2022, prodotti unitamente alle note difensive Parte depositate da in data 8 aprile 2024, deve rilevarsi che ben può il giudice trarre argomenti di giudizio dalle deposizioni raccolte in altro processo, ma che, nel caso di specie, le stesse, esaminate dal Collegio, non appaiono fonte di elementi tali da smentire il giudizio espresso dal Tribunale.
Se per un verso, le deposizioni riguardano APAC diverse da CP_30
(vedasi le deposizioni rese nei procedimenti 39399/2022 l'8 novembre 2023 e quelle nel procedimento 40253/2022 il 15 novembre 2023 relative rispettivamente al funzionamento di Apac MF e di APAC Flussi), resta il fatto che quelle fra di esse che possono viceversa rilevare, in quanto fanno riferimento all'APAC in questa sede presa in esame ovvero perché riguardano aspetti organizzativi comuni fra le Apac cedute, in ogni caso non consentono di giungere a conclusioni diverse da quelle cui è giunto il primo giudice. Parte Va premesso che non è noto se abbia prodotto tutte le deposizioni raccolte nei giudizi di cui ha prodotto i verbali, ma, ad ogni modo, quelle prodotte sono rese dai testi e , la prima dipendente ed il secondo Tes_1 Tes_2 CP_31
Parte dipendente e precisamente dirigente (si tratta Direttore del Pac- sovraordinato alle che ha sottoscritto il contratto di cessione di ramo di CP_30 azienda).
Pag. 20 di 25 Ora, talora le deposizioni in questione contengono informazioni che appaiono in taluni casi fra loro contraddittorie, ovvero sono smentite dal corredo documentale, mentre, in altri casi, confermano in buona sostanza quanto sostenuto dai lavoratori.
Infatti, il teste nel proc. 261/2023 sentito all'udienza del 29 novembre Tes_1
2023 dichiarava, fra l'altro:<<... Gli operatori continuano a far uso di applicativi Parte Parte informatici che sono di uso condiviso tra operatori e AS (ad es.
l'applicativo Sirio nell'attività di anticipo fatture); ci accedono mediante profilazione e maschera virtuale. ... I processi sono regolati da manuali e Parte l'interazione con avviene solo in caso di delibere del credito (ad es. se Parte sorgono questioni di merito creditizio la competenza è di . I rapporti con unità rimaste in BNL sussistono in ragione dell'eventuale rilievo di irregolarità che impongono un intervento di correzione da parte del gestore...>> ( deve in proposito rilevarsi che dalle produzioni delle mail operata in primo grado dagli originari ricorrenti si desume che le interlocuzioni dirette – e non solo per ticket- sono, viceversa, avviate in tutti i casi in cui i lavoratori addetti all' CP_30 incontrino difficoltà o necessitino documenti o chiarimenti da parte di altri uffici- nell'ambito della rispettiva competenza- con ciò rappresentandosi una situazione di contatti e scambi di informazioni e documenti analoga a quella che opera fra le articolazioni interne di un'azienda).Il teste sentito nel procedimento n. Tes_2
40404/2022, all'udienza del 22 novembre 2023 dichiarava < Le regole della lavorazione erano previste dalla normativa e da manuali operativi della banca.>>. Il teste sentito nel medesimo procedimento n. 40404/2022 Tes_1 all'udienza del 22 novembre 2023 affermava che<< Il nostro personale vi accede
[id est alle postazioni virtuali dei pc] mediante utenze “external” accedendo in modo profilato a immagini virtuali. Ad AS è stato ceduto anche il ramo
[...]
che è l'unità di Pratica di mare che riceve la documentazione cartacea CP_30 dalle agenzie e a volte direttamente dal cliente, e la scannerizza per fornire
l'input all'APAC successioni.... L'attività è prevista da manuali operativo redatti da in base alle competenze delle persone trasferite;
le regole tecniche CP_31 sono rimaste le stesse che vigevano prima della cessione, mentre le modalità
Pag. 21 di 25 operative sono state rifatte secondo le esigenze organizzative di Accenture. >> .
Al riguardo va detto che l'asserto dell'esistenza di manuali operativi Accenture che regolano l'attività è smentito dalle dichiarazioni del teste sopra Tes_2 riportate oltre che da quanto riferito dallo stesso teste nella deposizione Tes_1 resa nel procedimento n. 40253/2022 in cui si legge che il personale ceduto
<opera in modo autonomo, in base a procedure predefinite da manuali redatti
a partire dal day one da Accenture in base alle linee guida poste dal cliente ed inserite nel capitolato d'appalto>>. Ammesso pure che Accenture abbia redatto dei propri manuali operativi – mai prodotti in giudizio- resta il fatto che le procedure delineate nel contratto di appalto sono talmente dettagliate che, come si è detto, non resta alcuno spazio per una autonoma organizzazione del servizio da parte di Accenture, sicché è anche evidente che l'organizzazione di lavoro nelle Parte APAC è tuttora quella definita da
Anzi il tenore delle deposizioni dei testi e rende assai plausibile Tes_2 Tes_1 quanto sostenuto dalla difesa dei lavoratori in sede di discussione orale dinnanzi Parte a questo Collegio, ossia che abbia inizialmente adottato direttamene i Parte manuali per poi eventualmente provvedere a dar loro la forma di propri Parte manuali pur restando in essi trasfusi i contenuti definiti da
Come si vede, dall'esame dei documenti e delle deposizioni sottoposte da Parte e non si ricavano elementi di giudizio che valgano a modificare il CP_31 quadro rappresentato dalla sentenza gravata e, a riprova di ciò, persino nelle sentenze dei giudici di primo grado dello stesso Tribunale, che sono giunte ad una diversa determinazione rispetto a quella adottata nella sentenza impugnata
(prodotte da nel procedimento portante n.1905/2024), si Controparte_31 riscontra l'accertamento della medesima situazione di fatto qui evidenziata, anche se la stessa conduce (in quelle decisioni) ad una diversa valutazione assunta,tuttavia, in aperto e dichiarato dissenso rispetto agli orientamenti della
Suprema Corte.
Infatti in tali decisioni, preso atto delle continue interconnessioni fra varie CP_30
Parte con i vari uffici rimasti incardinati nella dovute alla necessità di rapportarsi
Pag. 22 di 25 ad essi sia per ottenere materiali, sia per ottenere informazioni, che per risolvere questioni che esulavano dalle loro competenze, si afferma : <Tanto rende del tutto evidente che l in questione non aveva una reale autonomia CP_37 funzionale nel senso di essere idonea a produrre da sola un risultato produttivo autonomo, e non l'aveva nemmeno all'interno delle singole fasi se non in quanto il processo proseguisse senza “intoppi”, caso anche nel quale essa seguiva regole stabilite da altra funzione>> (così a pagina 19 della sentenza del Tribunale di
Roma n. 9570/2024 del 30 settembre 2024).
Analoga considerazione si rinviene ad esempio anche a pagina 19 della sentenza del medesimo Tribunale n.9579/2024, ove si legge: << In tal senso, può forse dirsi che non avessero una piena autonoma funzionale nel senso di essere idonee
a produrre in autonomia i risultati della produzione.>>).
Ora, va ribadito che il connotato dell'autonomia funzionale, che indubbiamente difetta nel caso, è un connotato essenziale e non irrilevante o ininfluente nella procedura di cessione di ramo d'azienda.
La sua mancanza, nel caso che occupa, è l'immediata conseguenza del fatto che la cessione risulta frutto di un'operazione di frazionamento sostanzialmente artificiosa, perché ha interessato solo parti o frazioni di alcune funzioni, essendo rimaste presso la cedente una serie di attività connesse strettamente con quella oggetto di cessione e perché le APAC cedute non possono operare al di fuori ed in assenza degli strumenti informatici (come il software, ma anche dei mezzi fisici Parte Parte fra cui gli scanner di proprietà messi a disposizione da
Invero, l'autonomia funzionale <non si deve basare sull'organizzazione assunta dal cessionario successivamente alla cessione, eventualmente grazie alle integrazioni determinate da coevi o successivi contratti di appalto, ma deve riguardare l'organizzazione della frazione del preesistente complesso produttivo costituito dal ramo ceduto (Cass. n. 10542/2016)>>(v., Cass.
23844/2025) ed il ramo d'azienda rilevante ex art. 2112 c.c. <deve pur sempre rispettare la nozione di impresa e pertanto deve pur sempre avere
Pag. 23 di 25 quell'autonomia funzionale idonea a consentire lo svolgimento ex se dell'attività imprenditoriale (nella nozione data dall'art. 2082 c.c.) sul mercato, quindi anche verso terzi, e non solo verso la cedente>>. Nel caso tale condizione di autonomia rispetto al cedente non sussiste.
Gli appelli vanno pertanto disattesi con condanna delle appellanti alla rifusione delle spese del grado liquidate come da dispositivo nel rispetto dei minimi tariffari e tenuto conto del numero dei lavoratori interessati pur nell'identità delle relative posizioni.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con ricorso depositato in data 11 luglio 2024 nei confronti di , , Controparte_1 Controparte_2
, , Controparte_3 Controparte_4 CP_5 [...]
, , , CP_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
, , , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12
, , Controparte_13 CP_14 Controparte_15
, , ,
[...] CP_16 Controparte_17 CP_18
, , , CP_19 CP_20 Controparte_21 CP_22
, , ,
[...] CP_23 CP_24 Controparte_25
, e di CP_26 CP_27 Controparte_28
in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] riferimento alla sentenza n. 4925/2024 emessa il giorno 10 giugno 2024 dal
Tribunale-GL di Roma, e sull'autonomo appello, successivamente riunito, proposto con ricorso depositato il 12 luglio 2024 da Controparte_28
in persona del legale rappresentante pro tempore ogni contraria
[...] istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
Pag. 24 di 25 1) Rigetta gli appelli e condanna le società appellanti alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in euro 16.000,00 oltre iva cpa e spese generali
2) Da atto della sussistenza, a mente dell'art. dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, delle condizioni processuali per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Roma, 28 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Maria Pia Di Stefano)
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