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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/10/2025, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRANI
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario
dott. Nicola Milillo, emette la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1510 dell'anno 2022
TRA
in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
ON RG, con studio in Barletta, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il suo domicilio digitale
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difesa dagli avv.ti Maria Gallucci, con studio in Valenzano, e OV PE, con studio in Santeramo
in Colle, ed elettivamente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata costituente il loro rispettivo domicilio digitale
OPPOSTA
sulle
CONCLUSIONI
come rispettivamente precisate dalle parti a verbale dell'udienza del 18.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa soggiace ratione temporis alla normativa di rito vigente anteriormente alla riforma introdotta con d.l.vo n. 149/2022, le cui norme, come da ultimo modificate e integrate con d.l.vo n.
164/2024 e d.l.vo n. 216/2024, sono attualmente in vigore.
Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, regolarmente notificato l'11.2.2022, la società attrice ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto n. 183/2022 di questo
Tribunale, con cui le è stato ingiunto di pagare in favore della la somma di € 9.574,61, oltre ad interessi e spese CP_1
del procedimento monitorio;
tanto per complessivo ammontare, IVA
inclusa, del corrispettivo, interamente insoluto, delle forniture di carni di cui alle fatture del 28.9.2020 n. 1825
dell'importo di € 1.706,23, n. 1828 dell'importo di € 1.550,67
e n. 1831 dell'importo di € 1.617,70, e delle fatture del
30.9.2020 n. 1936 dell'importo di € 777,15, n. 1939 dell'importo di € 1.994,34 e n. 1977 dell'importo di € 1.928,52, prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione.
A motivi dell'opposizione proposta, la deduce che, Parte_1
alla data del 30.9.2020, i rapporti commerciali già in corso fra le parti sono definitivamente cessati ed ogni relativo debito facente carico alla opponente per corrispettivo delle forniture di carni fino a quella data ricevute dall'opposta, a cui nessun'altra fornitura ha fatto seguito, è stato definito mediante la dazione, nella stessa data, dalla opponente all'opposta, di un assegno dello stesso 30.9.2020 dell'importo di € 2.800,00 e di dieci assegni postdatati dell'importo di €
1.000,00 ciascuno, datati con cadenza mensile alla fine di ciascun mese dal 30.11.2020 al 31.8.2021, per un totale così di ulteriori € 10.000,00, in relazione ai quali la ha CP_1
rilasciato ricevuta a saldo, assegni che la creditrice ha tutti regolarmente incassato.
L'opposta resiste con comparsa di risposta depositata il
2.8.2022 – bensì tardivamente, in termine inferiore, tenuto conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale disposta dall'art. 1 l. n. 742/1969, a quello prescritto dall'art. 166 c.p.c., di 20 giorni prima dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti nell'atto di citazione,
ivi nel caso fissata al 15.9.2022, ma senza incorrere in alcuna delle decadenze stabilite dai commi secondo e terzo del successivo art. 167 c.p.c. – a sua volta deducendo, in sostanza,
che: con l'assegno di € 2.800,00 la ha saldato il Parte_1
prezzo di forniture precedenti a quelle per cui è causa;
le forniture oggetto del presente giudizio sono, oltre a quelle per le quali sono state emesse le fatture poste a fondamento della richiesta di ingiunzione, quelle altresì di cui alle fatture quivi offerte in comunicazione - unitamente ai documenti di trasporto relativi a tutte le fatture in questione - nn. 1598
dell'importo di € 1.629,54, 1628 dell'importo di € 1.424,28,
1659 dell'importo di € 1.796,26, 1682 dell'importo di € 1.332,87, tutte del 31.8.2020, e n. 1768 del 10.9.2020 dell'importo di €
1.936,73, per un totale così, IVA inclusa, di ulteriori €
10.453,47; gli € 10.000,00 portati dagli assegni postdatati richiamati dalla debitrice, che la ha effettivamente CP_1
riscosso, sono andati a saldare l'ammontare di queste altre fatture, con riferimento alle quali soltanto la ricevuta del pari evocata dalla è stata rilasciata con la dicitura Parte_1
"a saldo" e non con riferimento a <
30/09/2020>>, come invece preteso ex adverso, all'esito del pagamento dell'ultimo dei dieci assegni postdatati e non contestualmente alla dazione degli assegni, come pure sostenuto dalla residua pertanto intatto il credito della Parte_1
fornitrice di € 9.574,61, corrispondente al complessivo ammontare delle fatture azionate in via monitoria, giacché, con l'accordo intercorso, le parti avevano in effetti previsto, non già una transazione sull'ammontare del dovuto, bensì una mera dilazione del suo pagamento, mediante la predetta rateizzazione in dieci soluzioni mensili quanto alla parte corrispondente alle fatture fino al 10.9.2020 e il successivo pagamento in unica soluzione, a mezzo bonifico, quanto al residuo di € 9.574,61, a cui la , onorate le prime dieci rate, non ha più inteso Parte_1
provvedere.
Dopo di che, con la memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6
c.p.c., l'opposta ha integrato le proprie difese, allegando ex novo che comunque la ricevuta rilasciata con la dicitura "a saldo" in relazione alla dazione dei dieci assegni postdatati è stata sottoscritta da persona diversa dal legale rappresentante della Società, e precisamente dallo zio, Persona_1 [...]
, mero dipendente della privo del potere di Per_2 CP_1
manifestarne la volontà, di modo che, in sostanza, essa non poteva produrre alcun effetto di disposizione dei crediti dell'opposta.
È incontestato nelle difese della opponente e vi è anzi espressamente asserito che la ha ricevuto forniture Parte_1
di carni dall'opposta fino al 30.9.2020; né vi è dedotto che le carni consegnate presentassero difetti di qualità o che la opposta pretendesse il pagamento di quantitativi di carni non consegnate.
Né a verbale della prima udienza né nella memoria depositata ex n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c. è poi negato dalla difesa della
[...]
la circostanza dedotta dall'opposta con la comparsa di Pt_1
risposta, della esecuzione altresì delle forniture di carni attestate dalle fatture e dai relativi d.d.t. quivi prodotti in giudizio, eseguite nel periodo compreso fra l'agosto e la prima decade del settembre 2020, per un complessivo corrispettivo, IVA
inclusa, di € 10.453,47.
Se dunque è incontroverso che la ha continuato a CP_1
fornire merce alla opponente anche dopo la prima decade del settembre 2020 e fino al 30.9.2020, deve aversi per provato già
in forza del combinato disposto degli artt. 115, co. 1, c.p.c.
e 2710 c.c. che l'opposta ha eseguito in favore della Parte_1
tutte le forniture di carni di cui alle fatture agli atti, sia quelle quivi depositate sia quelle già prodotte a corredo del ricorso per ingiunzione, non potendo che corrispondere a queste ultime fatture le forniture eseguite dopo la prima decade del settembre 2020 e fino al 30.9.2020, per il complessivo ammontare quindi di € 20.028,08, dacché nessuna obiezione è del pari sollevata nelle difese della opponente di non rispondenza a quanto pattuito fra le parti dei prezzi unitari riportati nelle fatture in questione;
ancorché la creditrice assuma poi pagati mediante gli assegni postdatati € 10.000,00 e da pagare ancora,
all'esito della riscossione dei titoli, la minore somma di €
9.574,61.
È in contrario inidonea a dare luogo alla contestazione
"specifica" richiesta dal menzionato art. 115, co. 1, c.p.c. la meramente generica evocazione da parte della difesa della opponente del valore soltanto indiziario rivestito dalle fatture contestate.
E quanto innanzi trova poi decisivo conforto probatorio nella deposizione resa dal fratello del legale Testimone_1
rappresentante della da questi Parte_1 Parte_1
stesso chiamato a testimoniare, il quale, anch'egli imprenditore del settore e cliente della ha confermato: CP_1
- di avere assistito ad un incontro tenutosi nel mese di ottobre
2020 presso la sede dell'opposta fra il fratello e il legale rappresentante dell'opposta medesima, presenti altresì lo zio e il padre, del legale rappresentante della Persona_3
, che entrambi vi lavoravano, lo zio con mansioni CP_1 amministrative e il padre con mansioni esecutive, finalizzato a dilazionare il pagamento del debito che la aveva Parte_1
accumulato nei confronti dell'opposta per il pagamento del prezzo delle forniture di carni che aveva da essa ricevute fino alla fine del settembre 2020 pari all'incirca a complessivi €
19.500,00;
- che in tale occasione le parti concordarono che la Parte_1
avrebbe pagato a rate € 10.000,00 e successivamente i restanti
€ 9.500,00, sebbene il teste non ricordasse in che modo ciò
sarebbe avvenuto.
Acquisita pertanto la prova del titolo del credito vantato dalla opposta, questa ha soddisfatto ogni suo onere probatorio, su di essa gravante quale attrice sostanziale ex art. 2697, co. 1,
c.c., venendo così ad incombere sulla in forza del Parte_1
secondo comma della medesima disposizione, l'onere di dare dimostrazione del fatto estintivo dell'avversa pretesa (v. per tutte Cass., SS.UU., 30.10.2001 n. 13533).
Incombeva allora sulla opponente l'onere, in definitiva, di dare prova della transazione che essa in sostanza deduce essere intervenuta con la creditrice - contestualmente al rilascio dei dieci assegni postdatati essa sostiene – in ordine all'abbuono del saldo di € 9.574,61, ancora preteso dalla CP_1
all'esito dell'incasso dei dieci assegni postdatati, in pagamento del corrispettivo delle forniture da essa eseguite in favore della opponente fra l'agosto e la fine del settembre 2020.
Non è infatti dedotta dall'opposta remissione del debito ex art. 1236 c.c., che forma oggetto di eccezione in senso stretto (v.
Cass. 30.12.2020 n. 29920); né la ricevuta rilasciata in relazione alla dazione dei dieci assegni postdatati, con il suo incerto tenore letterale, può valere di per sé sola ad integrare la prova dell'avvenuto integrale pagamento delle ragioni creditorie come sopra accertate in capo alla tanto CP_1
più che, secondo la prospettazione della opponente, essa sarebbe stata rilasciata contestualmente alla dazione degli assegni,
allorché non sarebbe stato dato alle parti sapere se la debitrice avrebbe o meno onorato la rateizzazione concessale.
Ebbene, dispone l'art. 1967 c.c. che <
provata per iscritto>>.
Insegna la Suprema Corte che tale disposizione comporta che <
solo la transazione deve essere provata per iscritto, ma anche tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere,
neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni>> (Cass. 10.6.2025 n. 15471).
Elemento costitutivo del negozio transattivo è, ex art. 1965,
co. 1, c.c., la reciprocità delle concessioni, il quale non risulta affatto dall'unico documento astrattamente suscettibile di dare dimostrazione dell'accordo invocato dalla e Parte_1
cioè, la predetta ricevuta rilasciata in relazione alla dazione dei dieci assegni postdatati.
Consegue che deve per ciò solo escludersi che sia raggiunta prova di una sopravvenuta estinzione del credito vantato dall'opposta in forza di una transazione: da cui l'infondatezza dell'opposizione proposta, in disparte ogni altra considerazione in ordine alla capacità del sottoscrittore del documento di disporre del credito, non essendo stata offerta alcuna prova che fosse formalmente investito di poteri di Persona_2
rappresentanza della Società, ciò che unicamente rileva al riguardo e non l'esercizio di fatto di poteri gestori.
L'opposizione proposta va pertanto rigettata e il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, con condanna della opponente al pagamento anche delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulle domande come innanzi proposte dalla in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, nei confronti della Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
viceversa, così provvede, disattesa o assorbita ogni altra istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 183/2022 di questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna la opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di € 5.077,00 per compenso, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali e a CPA ed IVA o bollo come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Trani, 8.10.2025
IL G.O.T.
dott. Nicola Milillo
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1710 dell'importo di € 605,59 e 1737 dell'importo di € 1.728,20,