TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/07/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott. Pietro Merletti presidente estensore dott. Mariangela del Mastro giudice dott. Silvia Fanesi ggiudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIAGIO Parte_1 C.F._1 ANTONELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Comi, 18 64100 Teramopresso il difensore avv. DI BIAGIO ANTONELLO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_1 L'AQUILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BUCCIO DI RANALLO 65/A - COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO 67100 L'AQUILApresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA
CONVENUTO/I
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica di Terramo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si tratta di querela di falso presentata personalmente dal presunto trasgressore nell'ambito della opposizione davanti al giudice di Pace di avverso il verbale di Parte_2 CP_1 contestazione a lui elevato dalla polizia stradale il 30 aprile 2017 numero 70/0013926747 ; sulla costituzione della prefettura e compiuta istruttoria con consulenza tecnica grafologica ed approfondimenti, e disposto l'invio al PM: che è ritualmente intervenuto;
fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è state spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Alla consulente è stato chiesto di accertare l'autenticità della firma di Parte_2 apparentemente posta in calce al verbale di contestazione numero 70/0013926747 modello 352 acquisito in originale agli atti.La firma si presenta vergata attraverso un segno, formato da tre segmenti di differente lunghezza, che non rimandano ad alcuna lettera o parte di lettera;
acquisita in originale dagli uffici della questura di polizia di La comparazione è stata effettuata su firma apposta su CP_1 certificato limitato di radiotelefonista per navi rilasciato dal Ministero delle comunicazioni in data 15 luglio 2008, firma su documento di carta di identità rilasciata dal Comune di il 9 agosto CP_1
2012,firme apposte su copia conforme ad un atto di mutuo ipotecario del 25 settembre 2017 rogito notarile,firma su documento di porto d' armi rilasciato dalla prefettura di il i marzo 2021, e CP_1 saggio grafico dell'attore. L'attore presenta omogeneità grafica che non ha risentito di una sostanziale variabilità grafica negli anni . Le firme denotano alta scolarità, omogeneità e costanza grafica per ritmo grafico, scorrevolezza, movimenti automatizzati e personalizzazioni. La firma in verifica non presenta le necessarie caratteristiche per poter essere analizzata nelle specifiche peculiarità grafiche indispensabili in uno studio su firme;
pertanto la consulente ha concluso che non è possibile rispondere al quesito.Alla richiesta ulteriore se il verbale originale fotografato presso la polizia di Stato paragonato a quello rilasciato dal trasgressore depositato in Cancelleria l'11 luglio 22 presenti divergenze, con particolare riferimento alla sezione sottoscrizioni;
e se le firme visibili sul verbale originale depositato presso la polizia stradale di nella sezione accertatore uno ed accertatore due, abbiano CP_1 corrispondenza in relazione alla natura e qualità degli inchiostri, hanno confermato due grafismi per gli accentratori ed escluso ogni ipotesi di alterazione come dí cancellazione per raschiamento od uso di solventi. Rilevato che anche nella opposizione davanti al giudice di Pace il querelante ammette di essere stato fermato;
ed in sostanza adombra una difformità tra verbale e copia, in quanto sostiene di non aver firmato il verbale per non prestarvi acquiescenza, ancorché il verbale è stato onorato dal coobbligato in solido proprietario del veicolo;
e che sul verbale in originale doveva esservi la firma di un solo accertatore, mentre nella copia figuravano due accertatori;
una volta stabilito dal perito che sul verbale in originale figurano tre firme,con tre grafismi diversi, viene a cadere la tesi della firma in originale di un solo accertatore che avrebbe completato il verbale arbitrariamente. È evidente che davanti agli accertatori, che non hanno dato atto del rifiuto del trasgressore a firmare il verbale, il trasgressore, che non ha impugnato di falso il verbale nella parte in cui non viene dato atto che rifiuta la firma- il che doveva essergli chiaro fin dal rilascio immediato della sua copia, ove non compare la sua firma e quella di uno degli accertatori perché evidentemente non hanno calcato bene, ha apposto in luogo della firma un ghirigoro, di impossibile attribuzione,ma sicuramente coevo alle firme dei due accertatori che lo hanno fermato, come attestato dallo studio approfondito del consulente sull'originale. Non resta pertanto altro da fare se non respingere la querela di falso;
il fatto che la firma non sia attribuibile non vuol dire che non sia stato lui a vergare quella sorta di crocesegno davanti agli accertatori, che a differenza di quanto affermato dal trasgressore in due contemporaneamente hanno asseverato sull'originale che la firma è stata apposta del trasgressore;
la presenza di tre distinti grafismi esclude in radice la suggestiva tesi che uno dei due accertatori abbia contraffatto la firma del trasgressore, altrimenti il consulente avrebbe riscontrato due grafismi per tre firme. Senza contare poi che la querela di falso è inammissibile. Ed infatti, come afferma IO, Sezioni Unite, 20544/2008, In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura pagina 2 di 4 ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. strada, non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio). Nel caso di specie, con violazione onorata dal proprietario, la contestazione non è sulla erronea applicazione della decurtazione del punteggio o del ritiro della patente, ma proprio sulla inesistenza della violazione, non ben contestata. Come afferma IO, 11875/25, la querela di falso costituisce uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata, sicché la finalità del procedimento è quella di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa;
in altri termini, la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, la querela di falso non è ammissibile (v. già Cass. 02/07/2001, n. 8925; più recentemente, Cass.18/09/2020, n. 19626). Come insegna IO civile , sez. II , 11/05/2022 , n. 14973
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio, e questo effetto qui non potrebbe aversi a fronte di un verbale per il cui presupposto il trasgressore, sia pur nella veste di legale rappresentante della società coobbligata in solido, ha fatto acquiescenza. Come infine insegna IO civile , sez. II , 23/11/2016 , n. 23899
La querela di falso proposta in appello, sebbene, di regola, il giudice debba limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio, può essere dichiarata manifestamente infondata, mediante un'interpretazione restrittiva dell'art. 355 c.p.c., in virtù del principio della ragionevole durata del processo.
Pertanto, la istruttoria comunque compiuta sul verbale ne ha attestato la autenticità, per cui la querela di falso, che in ogni caso avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché il trasgressore nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace ha contestato l'infrazione per la quale il coobbligato in solido ha provveduto al pagamento in misura ridotta, va respinta, con positiva dichiarazione di autenticità del verbale, atteso che comunque l'istruttoria rilevante è stata compiuta;
con spese a carico del querelante.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Respinge la querela di falso, peraltro inammissibile, e dichiara la genuinità dell'impugnato verbale. Condanna al pagamento, in favore dell'Avvocatura dello Stato, delle spese di lite, che Parte_1 liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo 18 Luglio 2025. Il presidente estensore Pietro Merletti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati: dott. Pietro Merletti presidente estensore dott. Mariangela del Mastro giudice dott. Silvia Fanesi ggiudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 126/2018 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI BIAGIO Parte_1 C.F._1 ANTONELLO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Comi, 18 64100 Teramopresso il difensore avv. DI BIAGIO ANTONELLO
ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO P.IVA_1 L'AQUILA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA BUCCIO DI RANALLO 65/A - COMPLESSO MONUMENTALE SAN DOMENICO 67100 L'AQUILApresso il difensore avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO L'AQUILA
CONVENUTO/I
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica di Terramo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si tratta di querela di falso presentata personalmente dal presunto trasgressore nell'ambito della opposizione davanti al giudice di Pace di avverso il verbale di Parte_2 CP_1 contestazione a lui elevato dalla polizia stradale il 30 aprile 2017 numero 70/0013926747 ; sulla costituzione della prefettura e compiuta istruttoria con consulenza tecnica grafologica ed approfondimenti, e disposto l'invio al PM: che è ritualmente intervenuto;
fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è state spedita a sentenza e trattenuta in decisione.Alla consulente è stato chiesto di accertare l'autenticità della firma di Parte_2 apparentemente posta in calce al verbale di contestazione numero 70/0013926747 modello 352 acquisito in originale agli atti.La firma si presenta vergata attraverso un segno, formato da tre segmenti di differente lunghezza, che non rimandano ad alcuna lettera o parte di lettera;
acquisita in originale dagli uffici della questura di polizia di La comparazione è stata effettuata su firma apposta su CP_1 certificato limitato di radiotelefonista per navi rilasciato dal Ministero delle comunicazioni in data 15 luglio 2008, firma su documento di carta di identità rilasciata dal Comune di il 9 agosto CP_1
2012,firme apposte su copia conforme ad un atto di mutuo ipotecario del 25 settembre 2017 rogito notarile,firma su documento di porto d' armi rilasciato dalla prefettura di il i marzo 2021, e CP_1 saggio grafico dell'attore. L'attore presenta omogeneità grafica che non ha risentito di una sostanziale variabilità grafica negli anni . Le firme denotano alta scolarità, omogeneità e costanza grafica per ritmo grafico, scorrevolezza, movimenti automatizzati e personalizzazioni. La firma in verifica non presenta le necessarie caratteristiche per poter essere analizzata nelle specifiche peculiarità grafiche indispensabili in uno studio su firme;
pertanto la consulente ha concluso che non è possibile rispondere al quesito.Alla richiesta ulteriore se il verbale originale fotografato presso la polizia di Stato paragonato a quello rilasciato dal trasgressore depositato in Cancelleria l'11 luglio 22 presenti divergenze, con particolare riferimento alla sezione sottoscrizioni;
e se le firme visibili sul verbale originale depositato presso la polizia stradale di nella sezione accertatore uno ed accertatore due, abbiano CP_1 corrispondenza in relazione alla natura e qualità degli inchiostri, hanno confermato due grafismi per gli accentratori ed escluso ogni ipotesi di alterazione come dí cancellazione per raschiamento od uso di solventi. Rilevato che anche nella opposizione davanti al giudice di Pace il querelante ammette di essere stato fermato;
ed in sostanza adombra una difformità tra verbale e copia, in quanto sostiene di non aver firmato il verbale per non prestarvi acquiescenza, ancorché il verbale è stato onorato dal coobbligato in solido proprietario del veicolo;
e che sul verbale in originale doveva esservi la firma di un solo accertatore, mentre nella copia figuravano due accertatori;
una volta stabilito dal perito che sul verbale in originale figurano tre firme,con tre grafismi diversi, viene a cadere la tesi della firma in originale di un solo accertatore che avrebbe completato il verbale arbitrariamente. È evidente che davanti agli accertatori, che non hanno dato atto del rifiuto del trasgressore a firmare il verbale, il trasgressore, che non ha impugnato di falso il verbale nella parte in cui non viene dato atto che rifiuta la firma- il che doveva essergli chiaro fin dal rilascio immediato della sua copia, ove non compare la sua firma e quella di uno degli accertatori perché evidentemente non hanno calcato bene, ha apposto in luogo della firma un ghirigoro, di impossibile attribuzione,ma sicuramente coevo alle firme dei due accertatori che lo hanno fermato, come attestato dallo studio approfondito del consulente sull'originale. Non resta pertanto altro da fare se non respingere la querela di falso;
il fatto che la firma non sia attribuibile non vuol dire che non sia stato lui a vergare quella sorta di crocesegno davanti agli accertatori, che a differenza di quanto affermato dal trasgressore in due contemporaneamente hanno asseverato sull'originale che la firma è stata apposta del trasgressore;
la presenza di tre distinti grafismi esclude in radice la suggestiva tesi che uno dei due accertatori abbia contraffatto la firma del trasgressore, altrimenti il consulente avrebbe riscontrato due grafismi per tre firme. Senza contare poi che la querela di falso è inammissibile. Ed infatti, come afferma IO, Sezioni Unite, 20544/2008, In tema di violazioni al codice della strada, atteso che il cosiddetto pagamento in misura pagina 2 di 4 ridotta, secondo la costruzione normativa di cui all'art. 202 cod. strada, non influenza l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non preclude il ricorso al prefetto o l'opposizione al giudice ordinario rispetto alle sanzioni accessorie, ma comporta soltanto un'incompatibilità (oltre che un'implicita rinunzia) a far valere qualsiasi contestazione relativa sia alla sanzione pecuniaria irrogata sia alla violazione contestata, che della sanzione pecuniaria è il presupposto giuridico. L'interessato, quindi, potrà far valere doglianze che abbiano ad oggetto esclusivo le sole sanzioni accessorie, quali la mancata previsione della pena accessoria o la previsione della stessa in misura diversa, come ad esempio, quando si contesti che la violazione astrattamente considerata non contemplava quella pena accessoria o non la prevedeva nella misura applicata. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del G.d.P. che aveva accolto il ricorso di un soggetto che, dopo avere effettuato il pagamento in misura ridotta per un'infrazione al codice della strada, aveva contestato la legittimità della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente, per la mancata istituzione dei corsi di recupero del punteggio). Nel caso di specie, con violazione onorata dal proprietario, la contestazione non è sulla erronea applicazione della decurtazione del punteggio o del ritiro della patente, ma proprio sulla inesistenza della violazione, non ben contestata. Come afferma IO, 11875/25, la querela di falso costituisce uno strumento processuale che ha lo scopo di accertare la falsità di un atto pubblico o di una scrittura privata riconosciuta o giudizialmente accertata, sicché la finalità del procedimento è quella di privare un documento della sua rilevanza probatoria, per annullare la possibilità che il giudice possa fondare la propria decisione su una prova falsa;
in altri termini, la querela di falso non può essere proposta se non allo scopo di togliere ad un documento (atto pubblico o scrittura privata) la idoneità a far fede e servire come prova di determinati rapporti, sicché, ove siffatte finalità non debbano essere perseguite, in quanto non sia impugnato un documento nella sua efficacia probatoria, né debba conseguirsi l'eliminazione del documento medesimo o di una parte di esso, né si debba tutelare la fede pubblica, la querela di falso non è ammissibile (v. già Cass. 02/07/2001, n. 8925; più recentemente, Cass.18/09/2020, n. 19626). Come insegna IO civile , sez. II , 11/05/2022 , n. 14973
La querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a far fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia erga omnes, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio, e questo effetto qui non potrebbe aversi a fronte di un verbale per il cui presupposto il trasgressore, sia pur nella veste di legale rappresentante della società coobbligata in solido, ha fatto acquiescenza. Come infine insegna IO civile , sez. II , 23/11/2016 , n. 23899
La querela di falso proposta in appello, sebbene, di regola, il giudice debba limitarsi ad accertare la sussistenza dei presupposti necessari per instaurare il relativo giudizio, può essere dichiarata manifestamente infondata, mediante un'interpretazione restrittiva dell'art. 355 c.p.c., in virtù del principio della ragionevole durata del processo.
Pertanto, la istruttoria comunque compiuta sul verbale ne ha attestato la autenticità, per cui la querela di falso, che in ogni caso avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile perché il trasgressore nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace ha contestato l'infrazione per la quale il coobbligato in solido ha provveduto al pagamento in misura ridotta, va respinta, con positiva dichiarazione di autenticità del verbale, atteso che comunque l'istruttoria rilevante è stata compiuta;
con spese a carico del querelante.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Respinge la querela di falso, peraltro inammissibile, e dichiara la genuinità dell'impugnato verbale. Condanna al pagamento, in favore dell'Avvocatura dello Stato, delle spese di lite, che Parte_1 liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, spese di Ctu come liquidate e spese di Ctp come fatturate.
Teramo 18 Luglio 2025. Il presidente estensore Pietro Merletti
pagina 4 di 4