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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent.n. 116/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Pasquale CRISTIANO Presidente
Dr. Aida SABBATO Consigliere rel
Dr. Rosa LAROCCA Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 25 settembre 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 55 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1
in virtù di procura allegata al ricorso d'appello, dagli Avv.ti Osvaldo Fratini e Gaia
1 Fratini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Arezzo, alla via del Trionfo,
n.40;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall' Controparte_1
Avv.to Marco Cornaro ed elettivamente domicilaito presso il suo studio in Policoro,
alla via Fiore, n.37.
APPELLATO
OGGETTO: Indennità sostitutiva preavviso – Appello avverso la sentenza n.603/2023 del 30 ottobre 2023, pubblicata il 31 ottobre 2023 del Giudice del Lavoro
del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, respingere la domanda azionata con il ricorso di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio”;
Per l' appellato: “ Voglia la Corte adita dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi al Tribunale di Matera, sotto Sezione Lavoro, in data 3
febbraio 2023, , ritenuto illegittimo il recesso senza preavviso dal Parte_2
contratto di agenzia operato dalla proponente, chiedeva al giudice adito di accertare e
2 dichiarare il suo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, da determinarsi con separato giudizio, vinte le spese.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, in persona del legale Parte_1
rapprseentante p.t., depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza.
All'udienza di discussione del 3° ottobre 2023, il giudice adito accoglieva il ricorso e dichiarava il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso, da determinarsi con separato giudizio.
Compensava tra le parti le spese del giudizio.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice, preliminarmente affermata l'ammissibilità della proposta domanda di accertamento della sussistenza del diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del pravviso, rilevato che il budget di euro 100.000
ed il relativo scollamento del 15% giustificativo del recesso ad nutum, dovesse essere riferito alla sola annualità 2006/2007 e, quindi, non estensibile all'annata 2020, tenuto conto che la lettera di recesso risaliva al 26 gennaio 2021, ai sensi dell'art.6 del contratto di agenzia stipulato dalle parti in causa in data 27 novembre 2006,
riconosceva il diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art.11 dell'accordo economico collettivo per il commercio del 16 febbraio 2009.
Avverso tale sentenza la società in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., con ricorso depositato in data 26 aprile 2024, proponeva appello, deducendo l'erroneità e la non condivisibilità dell'assunto del primo giudice per errata interpretazione dell'art.6 del contratto di agenzia intercorso tra le parti in causa,
3 ponendo, altresì, in luce che il recesso ad nutum era stato ancorato anche alla violazione dell'obbligo di informazione da parte dell'agente.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con decreto in atti, ritualmente notificato, unitamente al ricorso in appello, alla parte appellata,
questa si costituiva in giudizio, depositando memoria difensiva e, a sua volta,
concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta, lette le note autorizzate, la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
Ai fini del corretto inquadramento della vicenda in esame e dei correlati motivi di gravame, occorre partire dal contenuto della lettera di recesso del 26 gennaio 2021,
inviata dalla proponente all'agente , dovendosi, così, porre in Parte_1 CP_1
luce che la società al fine della risoluzione del contratto di agenzia in essere tra le parti,
ha inteso avvalersi della clausola risolutiva espressa, prevista all'art.6 del medesimo contratto di agenzia stipulato il 27 novembre 2006 e, quindi, lo scostamento di oltre il
15% rispetto al budget di euro 100.000 in relazione all'annata agraria 2020.
Con il ricorso di primo grado, l'agente ha chiesto accertarsi e dichiararsi il suo diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sulla base del rilievo che il budget di vendita di euro 100.000 e lo scollamento del 15% tali da giustificare il recesso ad nutum della
4 preponente non potesse essere esteso all'annualità 2020, essendo stato lo stesso fissato esclusivamente per l'annata 2006/2007, dovendosi giungere a tale conclusione attraverso un'interpretazione letterale e sistematica della norma contrattuale.
Tale assunto è stato condiviso dal primo giudice che, pertanto, ha accolto la domanda azionata dall'agente.
Resiste in questa sede la società ritenendo non condivisibile l'assunto del Parte_1
primo giudice, dovendosi, al contrario, affermare come il bugdet fissato in euro
100.000 e lo scollamento del 15% tale da legittimare il recesso ad nutm non dovessere essere non limitato all'anno 2006/2007, ma anche a tutte le sucecssive annualità di vigenza del contratto agenziale e, quindi, anche al 2020.
Il motivo di appello è infondato sulla base delle seguenti considerazioni.
In primo luogo nell'art..6 del contratto si legge: “….preponente ed agente determineranno per iscritto e per ogni annata agraria i bugdet di vendita, sulla base delle informazioni e delle previsioni dell'agente…….Gli scostamenti del budget oltre la percentuale del 15% consentiranno al preponente l'automatico scioglimento del rapporto agenziale…….Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, in base alla procedura ora concordata, un budget complessivo di vendita pari ad euro 100.000.
Conseguentemente, l'agente si impegna a produrre, nella zona a lui affidata, durante l'anno 2006/207, iva esclusa, un fatturato minimo di eruo 100.000”.
La circostanza che il fatturato minimo di euro 100.000 era stato fissato solo per l'anno
2006/2007 si evince in maniera inequivocabile dal contenuto dell'ultimo capoverso dell'articolo citato e che questo budget fosse da riferirsi alla sola annualità 2006/2007
5 trova conferma, ove ce ne fosse bisogno, dall'ulteriore circostanza che le parti stabilivano che avrebbero determinato per iscritto e per ogni annata agraria i budget di vendita, sulla base delle informazioni e delle previsioni formulate dall'agente.
Non è possibile, quindi, come correttamente affermato dal primo giudice, ritenere che nel gennaio 2021 la preponente potesse avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.6 della norma contrattuale esaminata, deducendo che la descritta previsione di budget ed il relativo sforamento potessero estendersi anche all'annualità 2020.
Con il secondo motivo di gravame deduce la società come il primo giudice avrebbe sottovalutato la violazione dell'obbligo di informazione e di divieto di concorrenza da parte dell'agente, condotta questa sufficiente in sé a giustificare il recesso con effetto immediato.
Anche questo secondo motivo di gravame è infondato, tenuto conto che la clausola risolutiva espressa di cui all'art.6 del contratto, fatta valere in sede di risoluzione immediata del contratto agenziale, fa riferimento al solo scollamento minimo del 15%
rispetto al budget di euro 100.000, come fissato, si ribadisce, per l'anno 2006/2007.
Il generico riferimento alla mancata informazione deve necessariamente porsi in esclusivo collegamento con il preteso superamento dello scollamento del 15% sul budget di euro 100.000, non potendo assurgere ad autonoma e diversa causa di risoluzione anticipata del contratto per colpa imputabile all'agente, di tale gravità da non consentire la prosecuzione del rapporto agenziale e tale, quindi, da escludere l'indennità di cessazione del rapporto ex art.1751 c.c..
L'appello, quindi, va respinto con conferma della sentenza gravata.
6 Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M.
n.147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022 – scaglione indeterminabile complessità bassa parametro minimo epurato della fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 55 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024,
promosso da in persona del legale rappresentante p.t. nei confronti Parte_1
di , avverso la sentenza n.603/2023 del 30 ottobre 2023 del Parte_2
Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, ogni altra eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
1) Respinge l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 3.473,00, oltre IVA,
CPA e RF come per legge;
3) Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato, già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR
n.115/2002.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Pasquale Cristiano)
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